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Decisione

42.2021.20

Assicurata attiva nella ristorazione si iscrive quale indipendente dal 1° dicembre 2020 e, successivamente, chiede IPG Corona da tale data. Nessun diritto poiché non ha comprovato alcuna perdita di guadagno

18 maggio 2021Italiano21 min

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.20

cs/DC

Lugano

18 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 febbraio 2021 emanata

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1987, dopo

aver lavorato come dipendente fino a ottobre 2020 (cfr. doc. I e D), dal 1°

dicembre 2020 ha preso in gestione il __________ di __________ e si è iscritta,

con effetto dalla medesima data, presso la Cassa __________ CO 1 come

indipendente (doc. 1 e B).

1.2. Il 31 dicembre 2020 la Cassa

di compensazione ha ricevuto dall’interessata la richiesta d’indennità per

perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 1° dicembre 2020

al 31 gennaio 2021 (doc. 2).

1.3. Con decisione del 28 gennaio

2021 (doc. 7), confermata dalla decisione su opposizione del 24 febbraio 2021

(doc. 9), la Cassa __________ CO 1 ha rifiutato la richiesta. L’amministrazione

ha motivato la reiezione della domanda con l’assenza di una perdita di guadagno

comprovata.

1.4. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando

che venga considerato per il 2020 il medesimo reddito utilizzato per il calcolo

degli acconti dei contributi dovuti nel 2021, e meglio quello indicato nella

domanda di affiliazione. Questo poiché non sono ancora stati chiusi i conti

2020 e “non è possibile valutare un definitivo” (doc. I). L’interessata

afferma di aver ricevuto, in seguito alla sua iscrizione come indipendente, il

calcolo degli acconti per il 2021, ma non per il 2020.

1.5. Con risposta del 25 marzo

2021 la Cassa __________ CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

in diritto

2.1. La legge COVID-19 del 25

settembre 2020 prevede quanto segue all’art. 15, entrato in vigore retroattivamente

il 17 settembre 2020 (cfr. art. 21),

" Provvedimenti

volti a indennizzare la perdita di guadagno

1 Il Consiglio federale può prevedere che sia

versata un’indennità per perdita di gua­dagno alle persone che devono

interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID‑19. Sono

ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa

soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la

cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento

almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019.

2 Hanno in particolare diritto all’indennità anche

gli indipendenti ai sensi del­l’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre

2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e

le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni

concernenti:

a. le persone aventi

diritto all’indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere

delle persone particolarmente a rischio;

b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;

c. il numero massimo di indennità giornaliere;

d. l’importo e il calcolo dell’indennità;

e. la procedura.

4 Il Consiglio federale si assicura che le

indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli

interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in

particolare mediante controlli a campione.

5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili

le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1

LPGA per quanto concerne l’estin­zione del diritto e all’articolo 49 capoverso

1 LPGA per quanto concerne l’appli­cabilità della procedura semplificata.”

La modifica del 4 novembre

2020 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, entrata in vigore

retroattivamente al 17 settembre 2020, a proposito delle persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente e in posizione analoga a quella di un datore

di lavoro e che subiscono indirettamente gli effetti dei provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere la pandemia, all’art. 2 stabilisce che:

" 3

Fatti

I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui

all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982

sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno diritto all’indennità,

alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. devono interrompere

la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per

combattere l’epidemia di COVID-19; e b. subiscono una perdita di guadagno o

salariale.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo

12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che

non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto

all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti

ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; b. subiscono una

perdita di guadagno o salariale; e c. nel 2019 hanno conseguito con questa

attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa

condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se

l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo

considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli

anni 2015-2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è

determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno

avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver

subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento

rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la

media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le

prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2

aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni

secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.” (RU 2020

4571-4572)

Riguardo all’importo

dell’indennità, l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno all’art. 5 prevede

che:

" 2bis

Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno già percepito un’indennità in

virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020

si applica la medesima base di calcolo.

2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b

numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a

un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

2quater Per il calcolo dell’indennità dei salariati ai

sensi dell’articolo 10 LPGA, è determinante la perdita salariale derivante dai

provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19.

L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento della perdita salariale.” (RU

2020 4572)

Il 18 dicembre 2020 l’art.

2 cpv. 3ter primo periodo dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno è stato così modificato:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …”

Infine la modifica del 19

marzo 2021 della Legge COVID-19 ha introdotto una seconda frase all’art. 15 che

recita:

" 1

... Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o

salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari

del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019.”

2.2. La Circolare sull’indennità

in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita

di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4 novembre 2020), a

proposito degli indipendenti prevede che:

" (…)

1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti

è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del

calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

Agli aventi diritto che hanno già

ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la

medesima base di calcolo.

1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo

11/20 dell’indennità

secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei

contributi d’acconto.

1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività

lucrativa

occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro,

se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato,

questa

09/20 non può più

essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.

Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore

di lavoro essa prevede invece che:

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

2.3. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

Considerandi

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4

In concreto, il 10 dicembre

2020.

la ricorrente si è iscritta quale indipendente come titolare del __________

di __________, presso la Cassa __________ CO 1, indicando quale inizio

dell’attività il 1° dicembre 2020 (doc. 1).

Il 6 novembre 2020, aveva

sottoscritto un “contratto di locazione per esercizio pubblico” e l’8

dicembre 2020 un contratto di locazione per posteggi esterni, entrambi validi

dal 1° dicembre 2020 (allegati al doc. 1).

Il 25 novembre 2020, aveva

inoltre acquistato dalla precedente titolare del __________ di __________,

l’inventario mobile contenuto nel bar (cfr. contratto di compravendita, punti b

e c, allegato al doc. 1), senza tuttavia subentrare nell’attività della

venditrice e senza assumersi i relativi debiti e crediti (punto. 4.4 del

contratto).

Nel formulario

d’iscrizione presso la Cassa __________ CO 1, alla questione di sapere a quanto

valuta il suo reddito dell’attività lavorativa indipendente, l’interessata ha

risposto: fr. 22'000, ha lasciato libero lo spazio relativo al “reddito

previsto nell’anno corrente”, ma relativamente al “Periodo (dal-al)”

ha indicato 1.12.2020-31.12.2020 (doc. 1, pag. 6).

Il 31 dicembre 2020 la

Cassa di compensazione ha ricevuto la richiesta di indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio

2021, inoltrata dall’assicurata (doc. 2).

Il 12 gennaio 2021 la

Cassa di compensazione ha confermato l’affiliazione dell’assicurata come

indipendente (doc. 3), ha fissato i contributi d’acconto personali per il

periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 sulla base di un reddito di

fr. 1'900 (compresi i contributi personali, doc. 4) e per il 2021 sulla base di

un reddito di fr. 23'000 (compresi i contributi personali, doc. 5).

Il 19 gennaio 2021 la

Cassa di compensazione ha rettificato il reddito per il periodo dal 1.12.2020

al 31.12.2020 per il calcolo dell’acconto dei contributi personali, indicando

un importo di fr. 0 (doc. 6).

A proposito della

fissazione degli acconti l’insorgente ha affermato che “con la decisione di

affiliazione alla cassa CO 1 come indipendente (doc. B), mi viene trasmesso il

calcolo degli acconti contributi personali per il 2021 (doc. E), ma non quella

per il 2020 di cui sono ancora in attesa. L’unico documento arrivato era il

calcolo dei contributi per il 2020 fissati considerandomi senza attività

lucrativa per il 2020, che ho rinviato al mittente dato che per il 2020 sino a

ottobre ho lavorato come dipendente, e quindi avevo pagato contributi AVS”

(doc. I). Ella chiede che il calcolo della perdita di guadagno venga effettuato

sulla base di quello degli acconti per il 2021, considerato che non sono “ancora

stati chiusi i conti 2020 e non è possibile valutare un definitivo” (doc.

I).

2.5

In concreto la decisione su

opposizione impugnata emessa dalla Cassa __________ CO 1 va confermata.

La ricorrente, infatti,

non ha comprovato alcuna perdita di guadagno.

Ai sensi dell’art. 2 cpv.

3.

lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) i lavoratori indipendenti ai sensi

dell’articolo 12 LPGA hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al

capoverso 1bis lettera c, se subiscono una perdita di guadagno o

salariale.

Per l’art. 5 cpv. 1

dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione

con il coronavirus (COVID-19), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento

del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del

diritto all’indennità.

Secondo l’art. 5 cpv. 2ter

della medesima ordinanza, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b

numero 2, capoverso 3 o 3bis (dal 18 gennaio 2021 al 31 maggio 2021 anche: 3

quinquies) è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo

la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della

stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Il marginale 1065 della

Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus

– Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) prevede anch’esso che

la base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti è

costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del

calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che

hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19

perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi

la medesima base di calcolo.

Nel caso di specie, prima

del 1° dicembre 2020, data a partire dalla quale l’interessata chiede le

prestazioni, la ricorrente non aveva ancora iniziato alcuna attività

indipendente e non aveva conseguito alcun reddito in tale qualità. Inoltre

nella richiesta di affiliazione quale indipendente, datata 10 dicembre 2020,

ella ha lasciato in bianco lo spazio preposto al “reddito previsto nell’anno

corrente” (cfr. doc. 1, pag. 6).

Il riferimento alla

fissazione dei contributi d’acconto per il 2021 del 12 gennaio 2021 (doc. 5),

non può esserle d’aiuto.

Infatti il calcolo della

Cassa, avendo l’assicurata appena iniziato la propria attività, si fonda

sull’importo che lei stessa aveva indicato quale reddito presumibile da

attività indipendente per tutto l’anno (doc. 1), ma la medesima ha affermato in

sede di ricorso che non sono ancora stati chiusi i conti del 2020 “e non è possibile

valutare un definitivo” (doc. I).

L’interessata non è

pertanto stata in grado di comprovare di aver subito una perdita di guadagno

(cfr. art. 2 cpv. 3 lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) per il

periodo in cui chiede le indennità.

Del resto, nella misura in

cui l’insorgente chiede prestazioni per il periodo antecedente alle misure

restrittive decise dapprima dal Consiglio di Stato (risoluzione numero 6496 del

7.

dicembre 2020 che ha stabilito la chiusura alle 19.00 dei bar ed alle 22.00

dei ristoranti dal 9 dicembre 2020 alle ore 00.00) ed in seguito dal Consiglio

federale (l’11 dicembre 2020 ha deciso la chiusura dei bar e dei ristoranti

dalle 19.00 [art. 5a cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti per

combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, RS 818.101.26,

modifica in vigore dal 12 dicembre 2020 alle ore 00.00] ed il 18 dicembre 2020 la

chiusura dei bar e dei ristoranti [art. 5a cpv. 1 della citata ordinanza in

vigore dal 22 dicembre 2020 dalle ore 00.00]), per poter accedere agli aiuti,

avrebbe dovuto comprovare una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al

55.

per cento rispetto alla cifra d’affari media di almeno tre mesi (cfr. art. 3

cpv. 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al

18.

dicembre 2020; dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021: 40 per cento; cfr. Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), marginale 1065.1 con

rinvio al marginale 1041.5 del 03/2021: le persone che hanno avviato la loro

attività lucrativa nel 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di

aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55,

40.

o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per

la determinazione della diminuzione delle cifre d’affari fa stato la media dei

tre mesi con le cifre d’affari più elevate).

Non avendo tuttavia lavorato

tre mesi prima del 1° dicembre 2020, ella non può comprovare tale perdita di

guadagno.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, in assenza della prova di una perdita di guadagno, la ricorrente

non può beneficiare di alcuna prestazione.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,

la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la

singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale

regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 3 marzo 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti