42.2021.20
Assicurata attiva nella ristorazione si iscrive quale indipendente dal 1° dicembre 2020 e, successivamente, chiede IPG Corona da tale data. Nessun diritto poiché non ha comprovato alcuna perdita di guadagno
18 maggio 2021Italiano21 min
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.20
cs/DC
Lugano
18 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 febbraio 2021 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1987, dopo
aver lavorato come dipendente fino a ottobre 2020 (cfr. doc. I e D), dal 1°
dicembre 2020 ha preso in gestione il __________ di __________ e si è iscritta,
con effetto dalla medesima data, presso la Cassa __________ CO 1 come
indipendente (doc. 1 e B).
1.2. Il 31 dicembre 2020 la Cassa
di compensazione ha ricevuto dall’interessata la richiesta d’indennità per
perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 1° dicembre 2020
al 31 gennaio 2021 (doc. 2).
1.3. Con decisione del 28 gennaio
2021 (doc. 7), confermata dalla decisione su opposizione del 24 febbraio 2021
(doc. 9), la Cassa __________ CO 1 ha rifiutato la richiesta. L’amministrazione
ha motivato la reiezione della domanda con l’assenza di una perdita di guadagno
comprovata.
1.4. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando
che venga considerato per il 2020 il medesimo reddito utilizzato per il calcolo
degli acconti dei contributi dovuti nel 2021, e meglio quello indicato nella
domanda di affiliazione. Questo poiché non sono ancora stati chiusi i conti
2020 e “non è possibile valutare un definitivo” (doc. I). L’interessata
afferma di aver ricevuto, in seguito alla sua iscrizione come indipendente, il
calcolo degli acconti per il 2021, ma non per il 2020.
1.5. Con risposta del 25 marzo
2021 la Cassa __________ CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
in diritto
2.1. La legge COVID-19 del 25
settembre 2020 prevede quanto segue all’art. 15, entrato in vigore retroattivamente
il 17 settembre 2020 (cfr. art. 21),
" Provvedimenti
volti a indennizzare la perdita di guadagno
1 Il Consiglio federale può prevedere che sia
versata un’indennità per perdita di guadagno alle persone che devono
interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di
provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID‑19. Sono
ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa
soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la
cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento
almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019.
2 Hanno in particolare diritto all’indennità anche
gli indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e
le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni
concernenti:
a. le persone aventi
diritto all’indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere
delle persone particolarmente a rischio;
b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;
c. il numero massimo di indennità giornaliere;
d. l’importo e il calcolo dell’indennità;
e. la procedura.
4 Il Consiglio federale si assicura che le
indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli
interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in
particolare mediante controlli a campione.
5 Il Consiglio federale può dichiarare applicabili
le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1
LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49 capoverso
1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata.”
La modifica del 4 novembre
2020 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, entrata in vigore
retroattivamente al 17 settembre 2020, a proposito delle persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente e in posizione analoga a quella di un datore
di lavoro e che subiscono indirettamente gli effetti dei provvedimenti ordinati
dalle autorità per combattere la pandemia, all’art. 2 stabilisce che:
" 3
Fatti
I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui
all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno diritto all’indennità,
alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. devono interrompere
la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per
combattere l’epidemia di COVID-19; e b. subiscono una perdita di guadagno o
salariale.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo
12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che
non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto
all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti
ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; b. subiscono una
perdita di guadagno o salariale; e c. nel 2019 hanno conseguito con questa
attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa
condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se
l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va
adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo
considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile
pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli
anni 2015-2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è
determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno
avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver
subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento
rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la
media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.
4 L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le
prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2
aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. Questo non vale per le prestazioni
secondo l’articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.” (RU 2020
4571-4572)
Riguardo all’importo
dell’indennità, l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno all’art. 5 prevede
che:
" 2bis
Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis che hanno già percepito un’indennità in
virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020
si applica la medesima base di calcolo.
2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b
numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
2quater Per il calcolo dell’indennità dei salariati ai
sensi dell’articolo 10 LPGA, è determinante la perdita salariale derivante dai
provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19.
L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento della perdita salariale.” (RU
2020 4572)
Il 18 dicembre 2020 l’art.
2 cpv. 3ter primo periodo dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno è stato così modificato:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …”
Infine la modifica del 19
marzo 2021 della Legge COVID-19 ha introdotto una seconda frase all’art. 15 che
recita:
" 1
... Sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o
salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari
del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015–2019.”
2.2. La Circolare sull’indennità
in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita
di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4 novembre 2020), a
proposito degli indipendenti prevede che:
" (…)
1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori
09/20 indipendenti
è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito
nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo
dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del
calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva
per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
Agli aventi diritto che hanno già
ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la
medesima base di calcolo.
1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo
11/20 dell’indennità
secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei
contributi d’acconto.
1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività
lucrativa
occorre dividere il reddito annuo per 360.
1067 Per contro,
se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene
convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività
lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere
comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività
lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato,
questa
09/20 non può più
essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore
di lavoro essa prevede invece che:
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
2.3. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
Considerandi
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992.
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988
pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4
In concreto, il 10 dicembre
2020.
la ricorrente si è iscritta quale indipendente come titolare del __________
di __________, presso la Cassa __________ CO 1, indicando quale inizio
dell’attività il 1° dicembre 2020 (doc. 1).
Il 6 novembre 2020, aveva
sottoscritto un “contratto di locazione per esercizio pubblico” e l’8
dicembre 2020 un contratto di locazione per posteggi esterni, entrambi validi
dal 1° dicembre 2020 (allegati al doc. 1).
Il 25 novembre 2020, aveva
inoltre acquistato dalla precedente titolare del __________ di __________,
l’inventario mobile contenuto nel bar (cfr. contratto di compravendita, punti b
e c, allegato al doc. 1), senza tuttavia subentrare nell’attività della
venditrice e senza assumersi i relativi debiti e crediti (punto. 4.4 del
contratto).
Nel formulario
d’iscrizione presso la Cassa __________ CO 1, alla questione di sapere a quanto
valuta il suo reddito dell’attività lavorativa indipendente, l’interessata ha
risposto: fr. 22'000, ha lasciato libero lo spazio relativo al “reddito
previsto nell’anno corrente”, ma relativamente al “Periodo (dal-al)”
ha indicato 1.12.2020-31.12.2020 (doc. 1, pag. 6).
Il 31 dicembre 2020 la
Cassa di compensazione ha ricevuto la richiesta di indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio
2021, inoltrata dall’assicurata (doc. 2).
Il 12 gennaio 2021 la
Cassa di compensazione ha confermato l’affiliazione dell’assicurata come
indipendente (doc. 3), ha fissato i contributi d’acconto personali per il
periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 sulla base di un reddito di
fr. 1'900 (compresi i contributi personali, doc. 4) e per il 2021 sulla base di
un reddito di fr. 23'000 (compresi i contributi personali, doc. 5).
Il 19 gennaio 2021 la
Cassa di compensazione ha rettificato il reddito per il periodo dal 1.12.2020
al 31.12.2020 per il calcolo dell’acconto dei contributi personali, indicando
un importo di fr. 0 (doc. 6).
A proposito della
fissazione degli acconti l’insorgente ha affermato che “con la decisione di
affiliazione alla cassa CO 1 come indipendente (doc. B), mi viene trasmesso il
calcolo degli acconti contributi personali per il 2021 (doc. E), ma non quella
per il 2020 di cui sono ancora in attesa. L’unico documento arrivato era il
calcolo dei contributi per il 2020 fissati considerandomi senza attività
lucrativa per il 2020, che ho rinviato al mittente dato che per il 2020 sino a
ottobre ho lavorato come dipendente, e quindi avevo pagato contributi AVS”
(doc. I). Ella chiede che il calcolo della perdita di guadagno venga effettuato
sulla base di quello degli acconti per il 2021, considerato che non sono “ancora
stati chiusi i conti 2020 e non è possibile valutare un definitivo” (doc.
I).
2.5
In concreto la decisione su
opposizione impugnata emessa dalla Cassa __________ CO 1 va confermata.
La ricorrente, infatti,
non ha comprovato alcuna perdita di guadagno.
Ai sensi dell’art. 2 cpv.
3.
lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) i lavoratori indipendenti ai sensi
dell’articolo 12 LPGA hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al
capoverso 1bis lettera c, se subiscono una perdita di guadagno o
salariale.
Per l’art. 5 cpv. 1
dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione
con il coronavirus (COVID-19), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento
del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del
diritto all’indennità.
Secondo l’art. 5 cpv. 2ter
della medesima ordinanza, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b
numero 2, capoverso 3 o 3bis (dal 18 gennaio 2021 al 31 maggio 2021 anche: 3
quinquies) è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo
la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della
stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Il marginale 1065 della
Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus
– Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) prevede anch’esso che
la base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti è
costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito
nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo
dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del
calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva
per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che
hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19
perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi
la medesima base di calcolo.
Nel caso di specie, prima
del 1° dicembre 2020, data a partire dalla quale l’interessata chiede le
prestazioni, la ricorrente non aveva ancora iniziato alcuna attività
indipendente e non aveva conseguito alcun reddito in tale qualità. Inoltre
nella richiesta di affiliazione quale indipendente, datata 10 dicembre 2020,
ella ha lasciato in bianco lo spazio preposto al “reddito previsto nell’anno
corrente” (cfr. doc. 1, pag. 6).
Il riferimento alla
fissazione dei contributi d’acconto per il 2021 del 12 gennaio 2021 (doc. 5),
non può esserle d’aiuto.
Infatti il calcolo della
Cassa, avendo l’assicurata appena iniziato la propria attività, si fonda
sull’importo che lei stessa aveva indicato quale reddito presumibile da
attività indipendente per tutto l’anno (doc. 1), ma la medesima ha affermato in
sede di ricorso che non sono ancora stati chiusi i conti del 2020 “e non è possibile
valutare un definitivo” (doc. I).
L’interessata non è
pertanto stata in grado di comprovare di aver subito una perdita di guadagno
(cfr. art. 2 cpv. 3 lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) per il
periodo in cui chiede le indennità.
Del resto, nella misura in
cui l’insorgente chiede prestazioni per il periodo antecedente alle misure
restrittive decise dapprima dal Consiglio di Stato (risoluzione numero 6496 del
7.
dicembre 2020 che ha stabilito la chiusura alle 19.00 dei bar ed alle 22.00
dei ristoranti dal 9 dicembre 2020 alle ore 00.00) ed in seguito dal Consiglio
federale (l’11 dicembre 2020 ha deciso la chiusura dei bar e dei ristoranti
dalle 19.00 [art. 5a cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti per
combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, RS 818.101.26,
modifica in vigore dal 12 dicembre 2020 alle ore 00.00] ed il 18 dicembre 2020 la
chiusura dei bar e dei ristoranti [art. 5a cpv. 1 della citata ordinanza in
vigore dal 22 dicembre 2020 dalle ore 00.00]), per poter accedere agli aiuti,
avrebbe dovuto comprovare una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al
55.
per cento rispetto alla cifra d’affari media di almeno tre mesi (cfr. art. 3
cpv. 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al
18.
dicembre 2020; dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021: 40 per cento; cfr. Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), marginale 1065.1 con
rinvio al marginale 1041.5 del 03/2021: le persone che hanno avviato la loro
attività lucrativa nel 2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di
aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55,
40.
o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per
la determinazione della diminuzione delle cifre d’affari fa stato la media dei
tre mesi con le cifre d’affari più elevate).
Non avendo tuttavia lavorato
tre mesi prima del 1° dicembre 2020, ella non può comprovare tale perdita di
guadagno.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, in assenza della prova di una perdita di guadagno, la ricorrente
non può beneficiare di alcuna prestazione.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 3 marzo 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti