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Decisione

42.2021.21

Ricorso conto risposta generata online a modulo "Casi di rigore:autocertificazione" irricevibile. Non è decisione formale/informale. Anche se fosse, comunque inamm. Incompetenza ratione materiae x aiuti (fondo perso o fideiuss.) x casi di rigore. TCA si pronuncia solo su decisioni su opp. o reclamo

15 marzo 2021Italiano10 min

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.21

rs

Lugano

15 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2021 di

RI 1

contro

la “risposta” al modulo “Casi di rigore:

autocertificazione” emanata da

Ufficio dell'amministrazione e del controlling - Casi

di rigore, 6501 Bellinzona

considerato in fatto e in diritto

che - il 4 marzo 2021 __________,

gerente con diritto di firma individuale della __________ di __________ (cfr.

estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), ha firmato e sottoposto online

all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling - Casi di rigore,

Bellinzona, il modulo “Casi di rigore: autocertificazione”;

- l’autocertificazione

precede – se l’esito è positivo – l’inoltro della richiesta vera e propria

degli aiuti (contributo a fondo perso o

fideiussione) di cui possono beneficiare le imprese individuali, le

società di persone o persone giuridiche con sede in Ticino, costituite prima

del 1° marzo 2020, che hanno una cifra d’affari annuale minima di CHF 50'000 e

che rispettano i criteri per essere considerate caso di rigore per far fronte

alla copertura dei costi fissi (tra cui

rientrano ad esempio gli affitti, i leasing e gli oneri finanziari), in

aggiunta alle indennità per lavoro ridotto e alle indennità per perdita di

guadagno Corona, che permettono di sostenere parte dei costi del personale

(cfr. doc. A1; art. 12 Legge federale sulle basi legali delle ordinanze

del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19) del 25 settembre 2020 (Stato 19 dicembre 2020); Ordinanza sui

provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione

all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore) del 25 novembre

2020 (Stato 14 gennaio 2021); art. 7 Decreto legislativo urgente sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6

milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l’adozione di misure

a favore dei casi di rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di

rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i

costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di

fideiussione CFSud del 25 gennaio

2021; art. 8-10 Decreto esecutivo concernente l’adozione di misure a favore dei

casi di rigore ai sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore del 27

gennaio 2021 stato al 3 marzo 2021; https://www4.ti.ch/dfe/de/casi-rigore/home/#:~:text=La%20procedura%20per%20i%20casi,federale%20di%20sorveglianza%20dei%20revisori);

- in concreto il

sistema ha generato la seguente risposta all’autocertificazione della Sagl:

" In base

alle risposte fornite non sono rispettati i requisiti per essere considerato un

caso di rigore. Non è quindi possibile inoltrare una richiesta.” (cfr. doc. A1

pag. 5; A2);

- con ricorso inviato il 5

marzo 2021 e pervenuto al TCA l’8 marzo 2021 la RI 1 ha contestato il rigetto

da parte dell’Ufficio dell’amministrazione e del controlling - Casi di rigore

della sua richiesta di sostegno per i casi di rigore, rilevando:

" (…). Siamo

la società RI 1, nata nel Ticino nel 2014 e operiamo nel settore turistico. A

causa del Covid-19 il nostro fatturato è notevolmente diminuito: da marzo 2020

il nostro fatturato è diminuito di circa il 90% e il nostro rapporto annuale

2019/2020, che sarà presentato a breve, mostrerà un calo di quasi l’80% dei

ricavi.

(…).

Il punto critico nella richiesta è il

seguente: “L’impresa esercita un’attività commerciale nel Cantone Ticino con

personale proprio e sostiene i propri costi salariali prevalentemente in

Svizzera?”

(…).

Non abbiamo i nostri principali costi

salariali in Svizzera perché siamo un’agenzia di viaggi focalizzata a livello

internazionale che ha parecchio personale in altri paesi e si avvale anche di

molti liberi professionisti.

Fatti

I dirigenti dell’agenzia vengono pagati

anche tramite fatture di consulenza piuttosto che salari regolari.

Questo non è mai stato un problema nei 7

anni precedenti da quando operiamo in Ticino.

Secondo la nostra ricerca, l’obbligo di

avere costi del personale e salari principalmente in Svizzera si trova soltanto

nel Cantone Ticino, non in nessun altro Cantone e non fa parte delle regole

federali.

Siamo quindi dell’opinione che questa

respinta (n.d.r.: questo rifiuto) di aiutare una società colpita

estremamente dal disagio proveniente dalla situazione Covid 19 sia ingiusto e

che offra un enorme svantaggio competitivo verso tutte le agenzie di viaggio

con sede in altri Cantoni svizzeri che non si vedranno imporre questa

restrizione.

Se RI 1 avesse avuto la sede in un altro

Cantone della Svizzera, ci sarebbe stato concesso l’aiuto finanziario dei Casi

di rigore, poiché adempiamo tutti gli altri requisiti per il programma.

Secondo la nostra opinione il programma

“Casi di rigore” è basato su fondi federali e ha l’obiettivo di aiutare le

aziende interessate dalle restrizioni federali, ed è quindi nostra opinione che

questa limitazione cantonale all’accesso al programma di aiuti, va contro le

regole proposte della federazione (n.d.r.: Confederazione), ostacola il

diritto alla parità di trattamento della nostra azienda. (…)” (Doc. I)

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011

del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015);

- ai sensi dell’art. 1 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca):

" 1Il Tribunale

cantonale delle assicurazioni giudica come istanza unica i ricorsi in materia

di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA)

e le azioni in materia di previdenza professionale.

2Esso

giudica inoltre le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul

diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi.

3Il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione.”;

- nella procedura di ricorso

in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i

rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è

Considerandi

precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione

su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto

processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid.1.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1

pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid.

1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

In una sentenza

8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito

che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti

giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è

previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.

- nel caso di specie,

l’indicazione secondo cui “In base alle

risposte fornite non sono rispettati i requisiti per essere considerato un caso

di rigore. Non è quindi possibile inoltrare una richiesta” apparsa

sul modulo di autocertificazione compilato dalla Sagl non risulta essere una

decisione formale, né informale;

- conseguentemente in casu

difetta sia una decisione come pure una decisione su opposizione o su reclamo;

- il ricorso inviato al TCA

il 5 marzo 2021 dalla RI 1, non avendo l’autorità competente emanato alcuna

decisione, è perciò irricevibile;

- anche

se, per ipotesi, si volesse qualificare la risposta all’autocertificazione del

4.

marzo 2020 generata dal sistema automatico quale decisione, l’esito della

vertenza non sarebbe differente.

In effetti l’impugnativa

della RI 1 dovrebbe comunque essere dichiarata inammissibile.

In

primo luogo, in quanto questo Tribunale è incompetente ratione materiae

ad esprimersi in ambito di aiuti (contributo a

fondo perso o fideiussione) per i casi di rigore fondati sull’art. 12 Legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (Stato

19.

dicembre 2020), sull’Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore

concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza

COVID-19 casi di rigore) del 25 novembre 2020 (Stato 14 gennaio 2021), sul

Decreto legislativo urgente sullo

stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52

milioni di franchi per l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai

sensi dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura

dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le

prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud del 25 gennaio 2021 e sul Decreto esecutivo

concernente l’adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi

dell’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore del 27 gennaio 2021, stato al 3

marzo 2021, poiché non si tratta di un’assicurazione sociale, bensì di misure

economiche a favore delle imprese di determinati settori (cfr. art. 3 decreto

legislativo del 25 gennaio 2021; art. 4 del Decreto esecutivo del 27 gennaio 2021;

Messaggio N. 7948 del 23 dicembre 2020 relativo alla Partecipazione cantonale

all’attuazione dell’art. 12 della legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19

del 25 settembre 2020 (legge COVID-19) e relativa ordinanza sui provvedimenti

per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di

COVID-19 del 25 novembre 2020 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore)).

In secondo luogo, in

quanto questo Tribunale può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di

principio, solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo)

emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 38.2020.68 del 14

dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112

del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del

14.

marzo 2007 consid. 2.5.);

- per completezza va

rilevato che la ricorrente ha ad ogni modo la possibilità di chiedere

l’emissione di una decisione formale munita dell’indicazione dei rimedi di

diritto all’autorità competente per gli aiuti in ambito dei casi di rigore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti