42.2021.22
Ricorrente, contrariamente e quanto deciso da Cassa, ha diritto di princ. a IPG Corona relativa a cessaz. parziale (x 2 gg /sett.) della custodia della figlia di 3 anni da parte di terzi (nonni). Negli altri gg bimba avrebbe dovuto riprendere asilo nido (2gg) e 1g accudita da madre che aveva libero
31 maggio 2021Italiano49 min
la lista delle professioni che rientravano in quelle irrinunciabili e pacificamente la
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2021.22
rs
Lugano
31 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 febbraio 2021 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Il 28 aprile 2020 alla Cassa CO
1 (in seguito: Cassa) è pervenuta la “Richiesta indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus” a far tempo dal 27 aprile 2020 in cui RI 1, quale
motivo della sospensione dell’attività lavorativa come dipendente presso il __________
di __________, ha indicato “interruzione della custodia dei figli sotto i 12
anni da parte di terzi”, e meglio
di sua figlia __________, nata il __________
2017.
Egli ha precisato di non
poter svolgere la propria attività tramite telelavoro e che anche l’altro
genitore esercita un’attività lavorativa (cfr. doc. 4).
1.2. Con
decisione del 23 luglio 2020 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità
perdita di guadagno Corona “considerato che i genitori hanno deciso di non
far capo al nido d’infanzia” (cfr. doc. 3).
1.3. Il
23 febbraio 2021 la Cassa ha emesso una decisione su opposizione con cui ha
confermato il proprio precedente provvedimento del 23 luglio 2020, rilevando:
"
(…)
4. Nel caso concreto, entrambi i genitori di __________, facendo
parte del “personale dei __________ o di altri ambiti d'interesse pubblico
prioritario che non possono svolgere il proprio lavoro a domicilio”, avrebbero
potuto usufruire del servizio offerto (e limitato) ai bambini di famiglie
con professioni irrinunciabili e meglio di una struttura d’accoglienza (nido
dell'infanzia) e ciò a maggior ragione -
allineandosi il Governo cantonate alla Confederazione in
tema di allentamenti
- alla riapertura il 27 aprile 2020 di
servizi fra i quali gli asili nido.
In tal senso, in assenza di
cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, ovvero di quella dispensata da una scuola
dell'infanzia nel periodo oggetto della richiesta rispettivamente del congedo non pagato ottenuto
dall'opponente a partire dal 27 aprile 2020, si conferma che non può essere
riconosciuto il diritto all'lPG Corona.
(…)” (Doc. A1.1)
1.4. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA il 17
marzo 2021, ha chiesto che venga integralmente accolta la propria richiesta
volta all’ottenimento dell’IPG Corona per il periodo dal 27 aprile al 14 giugno
2020 (cfr. doc. I pag. 2).
A
sostegno della propria pretesa la parte ricorrente, dopo aver evidenziato, da
un lato, che RI 1 è il padre di __________ che, a tre anni compiuti il 3 maggio
2020, non raggiungeva l’età della Scuola dell’infanzia nel lasso di tempo
determinante, dall’altro, che il medesimo lavorava al 100% quale dipendente
comunale, mentre la mamma di __________ al 70% in una Casa Anziani, ha
segnatamente addotto:
" (…) non è
vero che il signor RI 1 svolgesse risp. svolga un'attività imprescindibile, tant'è vero che il Suo datore
di lavoro l'ha lasciato a casa in modo che potesse procedere alla cura della
piccola __________, ricordandogli espressamente l'accesso alle IPG, vista
l'impossibilità per la moglie di provvedere Lei alla cura della bimba,
lavorando in un settore essenziale.
Egli - semplicemente - se non avesse dovuto accudire la piccola __________, avrebbe potuto continuare a svolgere il proprio lavoro (e quindi ad
essere retribuito) dal proprio datore di lavoro.
Egli
ha smesso, o rispettivamente si è visto costretto a smettere, per curare la
Sua bimba di 3 anni, tanto più che la moglie (essa sì!) svolgeva
e svolge una
professione in cui
le era impossibile
chiedere di poter rimanere a casa ad occuparsi
della bimba.
È bene a
questo proposito quindi ben differenziare tra entrambi i genitori e le loro differenti professioni e
possibilità.
Del resto anche le disposizioni ricevute dal Nido erano ben chiare (cfr. doc.
5: circolare 3 "Allerta Coronavirus", con evidenziati in giallo i punti salienti per il caso
concreto
e doc.
6) e si concedeva la possibilità di custodia al
nido, solo per quelle
famiglie in cui entrambi
Fatti
i genitori lavoravano in settori imprescindibili (tutti e due
infermieri,
ecc.) e non
potevano quindi (né l'uno né l'altro) occuparsi dei figli sotto i 12 anni.
In particolare in una tale circolare - sulla scorta di quanto
ripreso
dall'Ufficio
del Medico Cantonale - veniva
espressamente chiesto come:
"(...) Le famiglie sono pertanto tenute ad organizzarsi autonomamente e
senza ricorrere all'assistenza da parte di persone over 65 o vulnerabili".
E così - grazie alla
disponibilità del datore di lavoro del signor
RI 1 (cfr.
doc. 3) - i genitori di __________ hanno fatto.
A pagina 2
di una tale circolare era specificata altresì
la lista delle professioni che rientravano in quelle irrinunciabili e pacificamente la
professione del signor RI 1 non rientra nelle stesse.
Procedendo a richiedere che __________ rimanesse tutti i giorni all'asilo Nido, autocertificando la relativa
necessità come appena esposta, i signori RI 1
avrebbero
attestato il falso.
Con la loro decisione, quindi,
loro hanno non solo rispettato
appieno le circolari
e direttive menzionate, ma altresì hanno
permesso al Nido di accogliere bambini senza
alcuna effettiva possibilità di custodia.
Del resto - come confermato nel mail del 10.3.2021 (cfr. doc. 7)
- era pacifico già ai tempi come la famiglia __________
non rientrasse "(...) nella categoria delle
famiglie ammesse eccezionalmente".
Spettava al papà, lavoratore giovane e non essenziale, rimanere a casa ed occuparsi di __________ al posto dei nonni e del Nido, permettendo alla moglie - lavoratrice
essenziale Lei - di continuare a lavorare.
AI proposito, di transenna, si specifica altresì come per Direttiva
della Casa Anziani per cui lavora la signora (cfr. doc. 8) tutti i
dipendenti erano tenuti a limitare al massimo i propri contatti (con relativi
obblighi anche per i propri famigliari) ed ad attenersi a strette disposizioni.
così da proteggere gli anziani in casa.
Pacifico che se la piccola __________
avesse continuato ad andare al Nido, le
possibilità di contagio per la mamma sarebbero state decisamente maggiori, avendo la
stessa giocato ogni giorno con diversi bimbi che
provengono da diverse famiglie sparse su tutto il territorio.
A maggior ragione si ribadisce, quindi, la correttezza della
scelta operata dalla famiglia __________, atta a proteggere
non solo il loro nucleo famigliare ma pure gli anziani residenti sul
luogo di lavoro
della moglie. (…)” (Doc. I)
1.5. Nella
sua risposta del 23 aprile 2021 la Cassa ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. L’avv.
RI 1, il 4 maggio 2021, ha in particolare comunicato che l’insorgente non ha
ulteriori prove da indicare (cfr. doc. V).
1.7. Il
doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al
ricorrente il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al
coronavirus richiesta dal 27 aprile al 14 giugno 2020 a seguito della
cessazione della custodia della figlia da parte di terzi.
Ai sensi dell’art. 185
cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze
dev’essere limitata nel tempo.
L’art. 1 della Legge
federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge
sulle epidemie, LEp) prevede:
" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle
malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”
Giusta l’art. 2 cpv. 1
LEp:
" 1 La presente
legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di
malattie trasmissibili.”
Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett.
a e b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a
fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo
per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per
l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni,
ordinare provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione.
L’art. 7 LEp enuncia:
" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può
ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di
esso.”
2.2
Il Consiglio federale,
fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una
serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Il 13 marzo 2020 il
Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha adottato delle
misure per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19).
I provvedimenti erano in particolare finalizzati a impedire o contenere la
diffusione del coronavirus, a ridurre la frequenza delle trasmissioni e a proteggere
le persone particolarmente a rischi (cfr. art. 1).
Ai sensi dell’art. 5,
entrato in vigore il 16 marzo 2020 (cfr. art. 12):
" 1 Le
attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di
formazione sono vietate.
2.
Gli esami per i quali era già stata fissata una data possono
svolgersi rispettando idonei provvedimenti di protezione.
3.
Per la scuola elementare i Cantoni possono prevedere offerte di
servizi per la custodia.”
L’Ordinanza 2 COVID-19 è
stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
Giusta l’art. 5 cpv. 3 e
4:
" 3 I
Cantoni provvedono alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei
bambini che non possono essere accuditi privatamente. Per l’accudimento non si
può ricorrere a persone particolarmente a rischio.
4.
Le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse
soltanto se le autorità competenti prevedono altre forme idonee di custodia.”
È stato inoltre introdotto
l’art. 10b relativo alle persone particolarmente a rischio:
" 1 Le
persone particolarmente a rischio devono restare a casa ed evitare gli
assembramenti di persone.
2.
Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire
dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie:
ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche
delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema
immunitario, cancro.”
L’art. 10b cpv. 1
dell’Ordinanza 2 COVID-19 il 1° aprile 2020 è stato modificato, con effetto dal
2.
aprile 2020 (cfr. RU 2020 1131), come segue:
" 1 Le persone
particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli
assembramenti.”
Dal 17 aprile 2020 l’art.
10b cpv. 1, 3 e 4 (cfr. RU 2020 1249) enuncia:
" 1 Le
persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare
gli assembramenti. Se escono di casa, prendono provvedimenti particolari per
poter rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il
distanziamento sociale.
3.
Le categorie di persone di cui al capoverso 2 sono precisate
nell’allegato 6 in base a criteri medici. L’elenco non è esaustivo. È fatta
salva la valutazione clinica del rischio nel singolo caso.
4.
L’UFSP aggiorna costantemente l’allegato 6.”
Il 29 aprile 2020 l’art. 5
dell’Ordinanza 2 COVID-19 è stato modificato con validità dall’11 maggio 2020
(RU 2020 1401):
" Art. 5
Scuola dell’obbligo e offerta di servizi di custodia parascolastica
1.
L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo è
consentito se è attuato un piano di protezione secondo il capoverso 2; i
Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento presenziale. Se non si
svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione
un’offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica.
2.
L’UFSP definisce, in collaborazione con la Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione, i provvedimenti con i quali
ridurre al minimo il rischio di trasmissione per bambini e adolescenti, nonché
per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che
le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione
nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.
3.
Le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di
servizi di custodia parascolastica devono rispettare le raccomandazioni
dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. L’articolo 6a si
applica per analogia.
4.
L’autorità cantonale competente controlla l’attuazione dei piani
di protezione.”
Dal 6 giugno al 5 luglio
2020.
l’art. 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 (cfr. RU 2020 1815) prevede:
" Art. 5
Scuola dell’obbligo, scuole del livello secondario II e del livello terziario e
altri centri di formazione
1.
L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle
scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di
formazione è consentito se è attuato un piano di protezione secondo i capoversi
4–6.
2.
I Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento
presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello secondario II e
nelle scuole cantonali del livello terziario.
3.
Se nella scuola dell’obbligo non si svolge alcun insegnamento
presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un’offerta adeguata di servizi di
custodia parascolastica.
4.
L’UFSP definisce per la scuola dell’obbligo, le scuole del
livello secondario II e le scuole cantonali del livello terziario, dopo aver
sentito la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione, e per il settore universitario, la Conferenza dei rettori delle
scuole universitarie (swissuniversities), i provvedimenti con i quali ridurre
al minimo il rischio di trasmissione per gli allievi e gli studenti, nonché per
le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le
corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione
nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.
5.
Per il settore dei politecnici federali (settore dei PF), l’UFSP
definisce i provvedimenti di cui al capoverso 4 in collaborazione con il
Consiglio dei PF. Quest’ultimo garantisce che le corrispondenti prescrizioni
siano attuate nel quadro di piani di protezione nel settore dei PF.
6.
Tutti gli altri centri di formazione, nonché le strutture di
custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia
parascolastica devono elaborare e attuare un piano di protezione. L’articolo 6d
si applica per analogia.
7.
L’autorità cantonale competente controlla l’attuazione dei piani
di protezione.”
Con effetto dal 6 giugno
2020.
l’art. 10b cpv. 1 è stato abrogato (cfr. RU 2020 1820).
2.3
Per frenare le conseguenze
economiche connesse alla diffusione del coronavirus il Consiglio federale ha,
inoltre, adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno
in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il
17.
marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
L’art. 2 della menzionata
Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede in particolare
" 1 Hanno
diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti
e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:
a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di
provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della
legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di
coronavirus (COVID-19),
1.
in
seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, o
2.
perché sono stati messi in quarantena;
b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:
1.
salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o
2.
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;
c. sono assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale
del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS).
2.
I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa
per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante
le vacanze scolastiche.
3.
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi
dell’articolo 12 LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6
capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19
del 13 marzo 20206 subiscono una perdita di guadagno.
4.
L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di
assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul
contratto d’assicurazione nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro
in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario.
5.
Per custodia dei figli da parte di terzi si intende quella
dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole
dell’infanzia e nelle scuole, nonché da persone singole, se queste sono
particolarmente esposte al rischio dell’epidemia di coronavirus ai sensi
dell’ordinanza 2 COVID-19.
6.
Entrambi i genitori possono avere diritto all’indennità a causa
della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi. Il diritto può
tuttavia essere fatto valere soltanto per un’indennità giornaliera per giorno
di lavoro.
7.
I genitori affilianti hanno diritto all’indennità, se si sono
assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento ed educazione
dell’affiliato.
8.
Se una persona ha diritto all’indennità in virtù di più
provvedimenti della LEp, è versata soltanto un’indennità giornaliera.”
L’art. 3 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno precisa che per le persone con compiti di
custodia, il diritto inizia il quarto giorno successivo all’adempimento delle
condizioni di cui all’articolo 2 (cpv. 1), che il diritto si estingue con la
revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 LEp
(cpv. 3).
Secondo l’art. 4 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno l’indennità è versata sotto forma di indennità
giornaliera (cpv. 1) e ogni cinque indennità giornaliere sono versate due
ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
L’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno) e ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Il 16 aprile 2020 l’art. 2
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto
retroattivo dal 17 marzo (RU 2020 1257). In particolare il tenore dei cpv. 1,
1bis, 2 e 5 è il seguente:
" 1 Se
adempiono le condizioni di cui al capoverso 1bis, hanno diritto a un’indennità:
a. i genitori di figli di età inferiore a
12.
anni compiuti;
b. i genitori di figli minorenni che hanno
diritto a un supplemento per cure intensive secondo l’articolo 42ter capoverso
3.
della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità
(LAI);
c. i genitori di figli di età inferiore a
20.
anni compiuti che frequentano una scuola speciale;
d. altre persone.
1bis Le persone di cui al capoverso 1 hanno
diritto all’indennità, se adempiono le seguenti condizioni:
a. devono
interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità
conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 2012 sulle
epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19):
1.
in seguito alla
cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, o
2.
perché sono state messe
in quarantena;
b. al momento
dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:
1.
salariate ai sensi dell’articolo
10.
LPGA, o
2.
indipendenti ai sensi
dell’articolo 12 LPGA;
c. sono
assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
2.
I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa
per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante
le vacanze scolastiche, salvo se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da
una persona particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13
marzo 20206 o da un servizio messo a disposizione dalla scuola.
(…).
5.
Per custodia dei figli da parte di terzi secondo il capoverso
1bis lettera a numero 1 s’intende quella dispensata nelle strutture di custodia
collettiva diurna, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole e nelle istituzioni
ai sensi dell’articolo 27 LAI, nonché da persone singole, se queste sono
particolarmente esposte al rischio dell’epidemia di COVID-19 ai sensi
dell’ordinanza 2 COVID-19.”
L’art. 2 cpv. 2, nella
modifica del 1° luglio 2020, entrata in vigore retroattivamente al 17 marzo
2020.
(cfr. RU 2020 2729), prevede:
" 2 I
genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della
custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante le vacanze
scolastiche, salvo se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da una persona
particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20202
o da un servizio messo a disposizione dalla scuola.”
Dal 17 settembre 2020
l’art. 2 cpv. 1bis, 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno enuncia (cfr.
RU 2020 3705):
" 1bis Le
persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all’indennità se adempiono le
seguenti condizioni:
a. devono
interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle
autorità conformemente all’articolo 6 capoverso 2 lettere a o b, 35 oppure 40
della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie (LEp) in relazione con il
coronavirus e subiscono una perdita di guadagno:
1.
perché la custodia dei figli da parte di terzi è cessata a
causa di:
– una
chiusura temporanea ordinata all’istituto, segnatamente alla scuola
dell’infanzia, alla struttura di custodia collettiva diurna, alla scuola oppure
allo stabilimento o al laboratorio secondo l’articolo 27 capoverso 1 LAI, o
– di
una quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli, o
2.
perché nei
loro confronti o nei confronti dei figli è stata ordinata una quarantena;
2.
I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa
per occuparsi della custodia dei figli durante le vacanze scolastiche hanno
diritto all’indennità soltanto se l’istituto previsto per la custodia è stato
chiuso o se la persona prevista per la custodia è stata messa in quarantena.”
L’art. 2 cpv. 5 è stato
abrogato (RU 2020 3706).
2.4
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 15 aprile 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 15 versioni, cfr.
CIC versione 15, stato al 15 aprile 2021 pag. 2-19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.1. della
Circolare valida dal 17 marzo 2020 riguarda il “diritto derivante dalla
cessazione della custodia dei figli da parte di terzi” e prevede:
" 1029 Hanno diritto
all’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12
anni
compiuti che interrompono l’attività lucrativa in seguito alla cessazione della
custodia dei figli da parte di terzi dovuta ai provvedimenti ordinati dalle
autorità secondo l’ordinanza 2 COVID-19.
1030.
Per «custodia dei
figli da parte di terzi» s’intende quella
dispensata
nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole nell’infanzia o
nelle scuole. Il diritto all’indennità sussiste anche quando cessa la custodia
dei figli da parte di una persona singola, se questa rientra tra le persone
particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID19. Sono
considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le
persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione
arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie
respiratorie, indebolimento del sistema immunitario a causa di malattie o
terapie, cancro.
1031.
Durante le
vacanze scolastiche ufficiali non sussiste alcun diritto all’indennità, se di
solito in questo periodo la scuola è chiusa e non è prevista un’offerta di
custodia.
1032.
Se di
solito durante le vacanze scolastiche la custodia è assunta da una persona
particolarmente a rischio (v. N. 1030), che per questo motivo non può farlo, si
ha diritto all’indennità.
1033.
I genitori
affilianti hanno diritto all’indennità, se hanno accolto gratuitamente e
durevolmente gli affiliati per mantenerli ed educarli (v. N. 3310 DR).
1034.
Se durante
l’attuazione dei provvedimenti l’affiliato torna da uno dei genitori biologici,
il diritto dei genitori affilianti si estingue. Se sono adempiute le condizioni
necessarie, nasce un nuovo diritto per i genitori biologici.”
Il p.to 3.4. si riferisce
alla nascita del diritto. Il N. 1049 enuncia:
" 1049 Per
le persone con compiti di custodia, il diritto nasce il
quarto
giorno successivo all’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 2
dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Il termine d’attesa decorre al più
presto dal 16 marzo 2020 (data della chiusura delle scuole a livello
nazionale).
Ai sensi del p.to 3.6.
“riscossione dell’indennità” N. 1055:
" 1055 Alle
persone che hanno diritto all’indennità in seguito alla
cessazione
della custodia dei figli da parte di terzi, vengono versate due indennità
giornaliere supplementari per ogni cinque indennità giornaliere.”
Giusta il p.to 4.1. N.
1058.
relativo al principio dell’importo dell’indennità:
" L’indennità
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
dall’avente diritto immediatamente prima dell’interruzione dell’attività
lucrativa.”
Nella versione 2 della
CIC, stato al 17 aprile 2020, al p.to 3.2.1. sono stati introdotti i N. 1029.1
e 1029.2 ed è stato modificato il N. 1031:
" 1029.1 Questa
disposizione è applicabile per analogia ai genitori di:
04/20 – minorenni che hanno diritto a un supplemento per cure intensive
dell’AI e la cui scuola speciale o il cui centro d’integrazione è stato chiuso;
–
giovani fino a 20 anni compiuti che frequentano una
scuola speciale chiusa a causa dei provvedimenti ordinati dalle autorità.
1029.2
Se l’attività lucrativa può essere
svolta da casa (telelavoro), si
04/20 ha diritto
all’indennità soltanto se non è più possibile farlo o è stato necessario
ridurre il grado d’occupazione in seguito alla cessazione della custodia dei
figli da parte di terzi, con una conseguente perdita di guadagno. Quest’ultima
deve essere comprovata (sospensione dell’attività, riduzione del grado
d’occupazione).
(…)
1031.
Durante le vacanze scolastiche ufficiali
non sussiste alcun
04/20 diritto all’indennità, se di solito in questo periodo la scuola è
chiusa e non è prevista un’offerta di custodia. Questo vale per analogia anche
per le scuole speciali e le istituzioni per bambini e giovani con disabilità.”
La CIC versione 3, stato
al 13 maggio 2020, contempla il nuovo N. 1031.1:
" 1031.1 Se
la frequenza della scuola è possibile soltanto in misura
05/20 parziale o
con limitazioni a causa di restrizioni cantonali, la cessazione della custodia
dei figli da parte di terzi sussiste ancora in parte. I genitori devono
comprovarla adeguatamente.”
Nella versione 4, stato al
20.
maggio 2020, è stato precisato il N. 1058 e introdotto il N. 1058.1:
" 1058 L’indennità
ammonta all’80 per cento del reddito medio
dell’attività
lucrativa conseguito dall’avente diritto immediatamente prima dell’interruzione
dell’attività lucrativa. Per il calcolo dell’indennità giornaliera, il reddito
mensile soggetto all’AVS è diviso per 30, conformemente alle prescrizioni di
calcolo vigenti per le IPG/IMat.”
1058.1
Se il diritto è esercitato in
seguito alla cessazione della
05/20 custodia da
parte di terzi, l’indennità ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno
subita nel periodo in questione, convertita in importo giornaliero. L'avente
diritto o il suo datore di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione
il periodo in questione e la perdita di guadagno, in percentuale o in franchi.
L’indennità giornaliera fissata sulla base della perdita di guadagno in
percentuale o in franchi è versata per l’intero periodo di riscossione e non
soltanto per singoli giorni.”
Esempio
Un genitore lavora abitualmente all’80 per cento dal lunedì al
giovedì e consegue un salario mensile di 4000 franchi. A causa della cessazione
della custodia dei figli da parte di terzi lavora un giorno in meno alla settimana,
il che corrisponde a una perdita di guadagno del 25 per cento, ovvero di
1000.
franchi. Il genitore ha pertanto diritto a un’indennità pari all’80 per
cento della perdita di guadagno (vale a dire a 800 fr. al mese o un’indennità
giornaliera di 26.50 fr. per giorno civile).”
I nuovi N. 1030.1 e 1032
della versione 6, stato al 3 luglio 2020, prevedono:
" 1030.1 Va
considerato che le raccomandazioni per le persone
07/20 particolarmente
a rischio sono state revocate il 6 giugno 2020 e che a partire da quella data
in questi casi non sussistono più le condizioni di diritto.
(…)
1032.
Se di solito durante le vacanze
scolastiche la custodia è
07/20 assunta da una
persona particolarmente a rischio (v. N. 1030), che per questo motivo non può
farlo, si ha diritto all’indennità ma al massimo fino al 5 giugno 2020.”
2.5
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.6
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che il ricorrente è dipendente del __________ di
__________ in qualità di operaio qualificato e sorvegliante AAP a tempo pieno
dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. A 1.2; A3).
Sua moglie, __________, è
attiva presso la __________ quale responsabile dell’amministrazione &
controlling e servizi generali (cfr. doc. 4A).
Il __________ 2017 è nata
la loro figlia __________ (cfr. doc. 4).
__________, dopo il
regolare congedo maternità, ha ripreso la propria attività lavorativa al 50%
fino al 31 agosto 2018 e al 70% dal 1° settembre 2018. La medesima ha, inoltre,
concordato con il proprio datore di lavoro che dal 1° settembre 2020 il suo grado
di occupazione sarebbe stato pari o superiore all’80% (cfr. doc. A2).
Precedentemente alla
pandemia di coronavirus la moglie dell’insorgente lavorava, quindi, al 70%.
__________ frequentava
l’asilo nido __________ di __________ gestito dalla __________ il mercoledì
dalle ore 7:00 alle ore 15:30 e il giovedì dalle 7:00 alle 19:00 (cfr. doc.
A4).
In un messaggio di posta
elettronica del 26 aprile 2020 il ricorrente ha indicato che nei restanti tre
giorni la figlia era accudita “un po’ dai nonni materni (nati nel 1948/1947)
e un po’ dalla nonna paterna (nata nel 1946)” (cfr. doc. 4A).
Il 6 marzo 2020 il
Consiglio di Stato ha introdotto delle limitazioni delle visite nelle case
anziani per limitare la diffusione del coronavirus (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187404&cHash=144cc8d0102c0ead622bea23643aa9f3).
Nel messaggio del 26 aprile
2020.
l’insorgente ha asserito che sua moglie ha, conseguentemente, deciso di
tenere a casa __________ dall’asilo nido per maggiore sicurezza verso gli
ospiti della casa anziani in cui lavora, lasciando che i nonni si occupassero anche
al mercoledì e giovedì della bambina (cfr. doc. 4A). In effetti l’asilo nido __________,
il 30 luglio 2020, ha attestato che la piccola ha frequentato fino al 12 marzo
2020.
(cfr. doc. A4).
Dal 16 marzo 2020 non si
poteva più ricorrere alle persone particolarmente a rischio (ad esempio alle
persone dai 65 anni in su) per l’accudimento dei bambini (cfr. art. 5 cpv. 3 e
10b dell’Ordinanza 2 COVID-19 del 16 marzo 2020; consid. 2.2.). A seguito di
ciò e della chiusura delle attività, è stato l’insorgente ad accudire __________
“dal lunedì al giovedì svolgendo la mia attività unicamente il venerdì per
coprire unicamente i bisogni della popolazione secondo il programma impartito
dal Comune” (cfr. doc. 4A).
L’asilo nido __________,
dal 17 marzo 2020, ha offerto un servizio di accudimento unicamente alle
famiglie che hanno comprovato un bisogno certificato, in quanto occupati in ambiti
professionali che richiedevano la loro presenza (cfr. doc. A6; 2 allegato B).
Secondo le disposizioni
“Covid-19: direttive inerenti l’attività dei nidi d’infanzia, dei centri
extrascolastici e delle famiglie diurne in merito a aspetti organizzativi ed
economici” (Stato al 10 aprile 2020, in vigore dal 14 aprile 2020) dell’Ufficio
del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG):
" (…) I nidi
dell’infanzia, i centri extrascolastici e le famiglie diurne interrompono la
loro attività ordinaria continuando a garantire l’erogazione di prestazioni di
accudimento limitatamente alle situazioni in cui, per ragioni familiari, i
bambini (0-12 anni) non hanno la possibilità di restare al domicilio. Le
famiglie sono pertanto tenute ad organizzarsi autonomamente senza ricorrere
all’assistenza da parte di persone over 65 o vulnerabili
(…).
In primis, le famiglie sono tenute a:
- richiedere al proprio datore di lavoro la possibilità del
telelavoro
- far capo ad eventuali altre soluzioni di supporto al domicilio
- organizzarsi con tutte le modalità possibili per evitare il
ricorso alle strutture preposte, concordando nel limite del possibile con i
rispettivi datori di lavoro la possibilità di combinare gli orari di lavoro con
i colleghi
- in caso di famiglie separate, divorziate o ricostituite, laddove
consentito, far capo all’ex-convivente, rispettivamente al partner.
Valutata l’evoluzione della situazione epidemiologica, il ricorso
alla struttura o servizio d’accoglienza viene limitato ai bambini di famiglie
che lavorano in ambiti professionali irrinunciabili per la società, in ambiti
professionali per i quali non è stata decretata la chiusura (Cfr. Punti n. 2-5
della Risoluzione Governativa 1722 del 6 aprile 2020) o nei quali è stata
concessa la possibilità di ripresa dell’attività vincolata a determinate
condizioni (Punti n. 6-18 della Risoluzione Governativa 1722 del 6 aprile 2020)
e che non hanno potuto ricorrere alle soluzioni alternative menzionate al
paragrafo precedente. Quali professioni irrinunciabili si intendono:
- Personale ospedaliero e di altre istituzioni sanitarie (ogni
professione) e professionisti della salute (p.es. psicoterapeuti) che offrono
prestazioni urgenti e quindi non rinviabili, in riferimento all’art. 10a cpv.2
dell’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)
- Personale di sicurezza
- Protezione civile o esercito mobilizzato
- Trasporti indispensabili
- Approvvigionamento alimentare
- Farmacie
- Personale di strutture socio-educative
- Personale dello Stato, personale dei comuni o di altri ambiti
d’interesse pubblico prioritario che non possono svolgere il proprio lavoro a
domicilio
(…)” (cfr. https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse
_Dokumente/Corona/Direttive_UFAG_del_10.4.2020__in_vigore_dal_14.4.2020.pdf)
Il 17 aprile 2020 la __________
ha comunicato ai genitori dei bambini iscritti all’asilo __________ che:
" (…) abbiano
appreso con gioia che a partire dal prossimo 27 aprile vi sarà una lenta e
graduale ripresa delle attività commerciali a livello cantonale.
Per poter pianificare il rientro dei vostri
figli nei nostri enti sarebbe auspicabile un breve periodo di ambientamento e
per ottimizzare l’organizzazione educativa, vi chiediamo cortesemente di
volerci annunciare un’eventuale presenza entro lunedì 20 aprile alle ore
12.00
Vi informiamo inoltre che il personale
presente in sede sarà dotato di materiale di protezione (mascherine, guanti e
copricapi) richiesto esplicitamente dall’ufficio cantonale preposto. (…)” (Doc.
4B)
Il __________ di __________,
il 20 aprile 2020, ha avvisato i propri dipendenti che “a contare da lunedì
27.
aprile 2020, fatta eccezione per eventuali altre direttive vigenti ed
esclusi i docenti e il personale operante nell’ambito scolastico, per tutti i dipendenti
comunali sono abrogate le misure straordinarie introdotte a partire dal 16
marzo 2020 e, di conseguenza, si torna al normale regime di lavoro. Richieste
particolari, per motivate esigenze, dei singoli dipendenti dovranno essere
sottoposte per decisione al __________ (…)” (cfr. doc. 2 allegato C)
Il 28 aprile 2020 il __________
di __________ ha, poi, emanato all’attenzione del ricorrente la seguente
risoluzione municipale n. 294:
" con
riferimento all’emergenza sanitaria in atto che esige precise regole di
comportamento circa i rapporti interpersonali,
tenuto conto della sua necessità di
accudire la figlia __________ che non può essere lasciata, come d’abitudine, ai
nonni over 65 anni quando sua moglie Laura ha impegni professionali ai quali
non può venire meno,
esaminata la sua richiesta del 26 aprile
2020.
e valutate le alternative praticabili,
considerato che, nell’ambito del regime
speciale applicato dal 16 marzo 2020 per i dipendenti del __________ di __________,
ha potuto beneficiare, senza alcun aggravio, del tempo occorrente pe svolgere
questa funzione di cura della figlia,
le comunichiamo con piacere che il __________
di __________ ha deciso volentieri, date le particolari ed eccezionali
circostanze, di concederle il congedo speciale richiesto, del quale può
beneficiare secondo le sue effettive necessità famigliari e fintanto vi sarà il
bisogno.
- Il
congedo è inteso non pagato con, di principio, eventuali indennità IPG a
suo diretto favore, riservate eventuali altre disposizioni o accordi che
dovessero presentarsi in materia.
- La
gestione del congedo e relativi tempi di lavoro devono essere concordati nel
dettaglio con il __________.
- I
giorni di assenza e di lavoro devono possibilmente essere definiti a scadenza
settimanale.
- Lo
stipendio mensile sarà adattato di conseguenza e versato in base all’effettivo
grado di occupazione.
(…)” (Doc. 4C; in proposito cfr. pure doc. A3)
Il 28 aprile 2020 alla
Cassa è pervenuta la “Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus”
a far tempo dal 27 aprile 2020 in cui RI 1, quale motivo della sospensione
dell’attività lavorativa ha indicato “interruzione della custodia dei figli
sotto i 12 anni da parte di terzi”, specificando di non poter svolgere la
propria attività tramite telelavoro e che anche l’altro genitore esercita
un’attività lavorativa (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Tramite la Circolare 6 del
6.
maggio 2020 la __________ ha così informato i genitori:
" (…) Il 1°
maggio ci sono state inoltrate le disposizioni inerenti all’attività dei nidi
d’infanzia e dei centri extrascolastici e che sono entrate in vigore il 4
maggio 2020. Per conoscenza vi inviamo tali disposizioni nella versione
integrale. Per chiarezza, qui di seguito, si riassume la questione riguardo
alle priorità dare alle famiglie che necessitano di rientrare al nido:
- Bambini
di famiglie che lavorano in ambiti professionali irrinunciabili per la società
(consegna della relativa autocertificazione).
- Ambiti
professionali per i quali non è stata decretata la chiusura o nei quali è stata
concessa la possibilità di ripresa dell’attività vincolata a determinate
condizioni (consegna della relativa autocertificazione).
- Bambini
il/i cui genitore/i svolge/ono il telelavoro non consentendo l’accudimento
(consegna della relativa autocertificazione accompagnata dalla dichiarazione
del datore di lavoro).
- Alle
situazioni di bambini o famigliari ritenute più vulnerabili e bisognose di
supporto (invio della richiesta scritta che verrà sottoposta alle autorità
competenti per l’approvazione).
(…)” (Doc. 2 allegato B)
__________ non ha
frequentato l‘asilo nido fino al 16 giugno 2020 (cfr. doc. A7).
Con
decisione del 23 luglio 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 23
febbraio 2021, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità perdita
di guadagno Corona considerato che i genitori, che non possono svolgere il proprio
lavoro a domicilio,
hanno deciso di non far capo al nido d’infanzia (cfr. doc. 3; A 1.1; consid.
1.2.; 1.3.).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile innanzitutto ribadire che
dal 16 marzo 2020 le attività presenziali nelle scuole sono state vietate e che
per la scuola elementare i Cantoni potevano prevedere offerte di servizi per la
custodia (cfr. art. 5 cpv. 1 e 3 Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020;
consid. 2.2.).
Dal 17 marzo 2020 è, poi,
stato stabilito che i Cantoni provvedevano alle necessarie offerte di servizi
per la custodia dei bambini che non potevano essere accuditi privatamente e che
per l’accudimento dei bambini non si poteva ricorrere a persone particolarmente
a rischio, segnatamente persone a partire dai 65 anni, che erano chiamate a
restare a casa (cfr. art. 5 cpv. 3; 10b Ordinanza 2 COVID-19 del 16 marzo 2020;
consid. 2.2.).
L’insegnamento presenziale
nella scuola dell’obbligo è stato consentito, se attuato un piano di protezione,
dall’11 maggio 2020. Se non si svolgeva alcun insegnamento presenziale, i
Cantoni mettevano a disposizione un’offerta adeguata di servizi di custodia
parascolastica (cfr. art. 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 del 29 aprile 2020,
consid. 2.2.).
Le persone particolarmente a rischio hanno potuto riprendere la
loro vita sociale, andare in giro e, nel caso ad esempio dei nonni, curare i
nipoti dal 6 giugno 2020 (cfr. consid. 2.2.: art. 10b Ordinanza 2 COVID-19
abrogato dal 6 giugno 2020; 2.4.; https://www.cdt.ch/svizzera/ecco-tutti-gli-allentamenti-dal-6-giugno-CA2736664?_sid=E5w67OO3).
2.8
In concreto la figlia del
ricorrente, __________, è nata il __________ 2017, per cui, avendo compiuto i
tre anni soltanto il __________ 2020, nella primavera 2020 non poteva ancora essere
ammessa alla scuola dell’infanzia (cfr. art. 14 della Legge sulla scuola
dell’infanzia e sulla scuola elementare: “La
scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età”),
che, peraltro, è obbligatoria dai quattro anni (cfr. art. 6 della Legge della
scuola: “la
frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel
Cantone, dai quattro ai quindici anni di età”).
Al riguardo cfr. Rapporto
7586R del 1° marzo 2021 della Commissione formazione e cultura sulla mozione 12
marzo 2018 presentata da Nadia Ghisolfi “Modifica delle direttive sulla
frequenza nella scuola dell’infanzia: per un vero accesso dei bambini di 3 anni
alla scuola dell’infanzia” (cfr. pure messaggio del 3 ottobre 2018 n. 7586; https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/24810_7586R.pdf).
ll Gran Consiglio ha
approvato il rapporto della Commissione formazione sulla mozione del 2018 il 16
marzo 2021.
La bambina, in effetti,
frequentava l’asilo nido __________ due giorni alla settimana, ovvero il
mercoledì e il giovedì a __________, dove la mamma lavora alle dipendenze della
__________ (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto quanto asserito
nella decisione su opposizione, e meglio che in casu sarebbe assente la
cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, ovvero quella dispensata
da una scuola dell’infanzia nel periodo oggetto della richiesta,
rispettivamente del congedo non pagato ottenuto dall’insorgente (cfr. doc. A
1.1
pag. 5), non corrisponde alla realtà.
A differenza della scuola
dell’obbligo che - quella pubblica - è gratuita (cfr. art. 7 della Legge della
scuola), come conseguentemente il servizio di custodia messo a disposizione dalla
scuola a favore dei genitori la cui presenza sul posto di lavoro era necessaria
(cfr. Comunicato stampa del Consiglio di Stato, Stato Maggiore Cantonale di
Condotta del 13 marzo 2020: “a partire da lunedì 16 marzo decade l’obbligo di
frequenza per tutte le scuole dell’obbligo (scuola dell’infanzia, scuole
elementari e scuola media). Al fine di scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale,
al più tardi da martedì 17 marzo sarà garantito presso le sedi scolastiche un
servizio di accudimento per gli allievi che per ragioni familiari non possono
restare a casa”; https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187449&cHash=
4f5354312e8016d4c62a84d156700432), gli asili nido sono a pagamento.
Presso l’asilo nido __________
la retta mensile a carico della famiglia __________ per il mercoledì (3/4
giornata) e il giovedì (giornata intera) ammontava a fr. 410.-- (cfr. doc. A4).
Una maggiore frequenza
presso l’asilo avrebbe comportato un aumento significativo del relativo costo.
A titolo informativo giova
evidenziare che, dal 1° agosto 2020, il prezzo dell’abbonamento mensile ¾ di
giornata era di fr. 615.-- per 3 volte alla settimana, di fr. 790.-- per 4
volte e di fr. 880.-- per 5 volte. Il costo dell’abbonamento mensile giornata
intera corrispondeva a fr. 725.-- per 3 volte alla settimana, a fr. 945.--, per
4.
volte e a fr. 1’100.-- per 5 volte. Fuori abbonamento ¾ giornata con il
pranzo era fatturata fr. 70.--, mentre la giornata intera con il pranzo fr.
90.-- (cfr. doc. 2 allegato A1).
Tutto ben considerato, dunque,
dal 27 aprile 2020, allorché i dipendenti del __________ di __________ sono
tornati al normale regime di lavoro (cfr. doc. 2 allegato C; avviso del 20
aprile 2020 da parte del __________ di __________; consid. 2.6.), ritenuto, da
una parte che __________ ha lavorato in presenza anche precedentemente al 27
aprile 2020, dall’altra e soprattutto, che i nonni con più di 65 anni dovevano astenersi
dalla cura dei nipoti fino al 6 giugno 2020 (cfr. consid. 2.2.; 2.7.), non si
poteva pretendere che la famiglia __________ aumentasse i giorni di frequenza
all’asilo nido di __________, sempre che questa opzione fosse attuabile dal
profilo della disponibilità della struttura di __________.
Tuttavia la bambina
avrebbe potuto e dovuto riprendere l’asilo nido per le due giornate concordate
nell’abbonamento sottoscritto dalla famiglia __________, ossia il mercoledì e
il giovedì (cfr. doc. A4).
In effetti l’asilo nido __________,
già il 17 aprile 2020, aveva contattato i genitori in vista delle riaperture
del 27 aprile 2020, chiedendo di comunicare entro il 20 aprile un’eventuale
presenza (cfr. doc. 4B; consid. 2.6.). L’accoglienza era in particolare
prevista per i bambini di famiglie che lavorano in ambiti professionali
irrinunciabili per la società, rispettivamente in settori professionali per i
quali era stata decretata la possibilità di ripresa dell’attività a determinate
condizioni (cfr. consid. 2.6.), come era il caso di __________, la cui madre
lavora per una Casa Anziani - benché nel settore amministrativo e dei servizi
generali (del resto anche nel lasso di tempo a decorrere da metà marzo 2020 la
medesima ha svolto la propria attività in presenza; cfr. doc. 4A) - e il cui
padre è attivo per il __________ di __________ che è tornato al normale regime
di lavoro (ad eccezione del personale scolastico) a far tempo dal 27 aprile
2020.
(cfr. consid. 2.6.).
Il fatto che la moglie del
ricorrente sia alle dipendenze di una Casa Anziani non impediva il rientro all’asilo
nido dal 27 aprile 2020.
Ciò si desume dalle
direttive dell’Istituto __________ che, come indicato nel ricorso (cfr. doc. I
pag. 4), prevedevano che i dipendenti e i loro familiari limitassero al massimo
i propri contatti, evitando in particolare di recarsi in luoghi affollati,
spostamenti e viaggi. Essi erano tenuti a rispettare le distanze sociali, a utilizzare
la mascherina sui mezzi pubblici e a riferire immediatamente alla Direzione se
erano entrati in contatto con persone con sintomatologia simil COVID o positive
in modo da assumere immediatamente le misure del caso e/o le necessarie
precauzioni.
Non vi era, però, un
divieto generale per i familiari di svolgere la propria attività (se necessaria
la presenza), rispettivamente di frequentare le scuole (cfr. doc. A8).
D’altra parte, gli asili
nido erano tenuti, in ogni caso, ad adottare tutti i provvedimenti possibili al
fine di limitare al massimo i contatti all’interno della struttura (cfr. https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/Corona/Direttive_UFAG_del_10.4.2020__in_vigore_dal_14.4.2020.pdf.).
L’asilo nido __________ applicava,
altresì, le misure di prevenzione come il distanziamento sociale e il personale
presente era dotato di materiale di protezione (mascherine, guanti e copricapi;
cfr. doc. 2 allegato A).
2.9
Per quanto concerne i tre
giorni alla settimana (lunedì, martedì e venerdì) in cui __________ non avrebbe
comunque frequentato l’asilo nido __________, la famiglia __________, nel
periodo a decorrere dal 27 aprile 2020, è stata confrontata con la cessazione
della custodia da parte di terzi, e meglio di persone particolarmente esposte
al rischio dell’epidemia di COVID-19 ai sensi dell’art. 2 cpv. 5 dell’Ordinanza
COVOD-19 perdita di guadagno (cfr. consid. 2.3.), ovvero dei nonni materni e
della nonna paterna, per due giorni alla settimana, e meglio il lunedì e il martedì
quando la madre lavorava presso la Casa Anziani e il padre, pure, avrebbe
dovuto riprendere il suo normale regime di lavoro (cfr. consid. 2.6.).
Dal 27 aprile 2020,
infatti, i nonni (a partire dai 65 anni) potevano sì rivedere i nipoti ma non
prendersene cura (cfr. https://www.swissinfo.ch/ita/covid-19--bimbi-nonni--un-abbraccio-ok--ma-no-a-custodia/45719682).
Il venerdì è, invece,
escluso, siccome la madre di __________ non lavorava.
Dagli orari di lavoro
registrati della moglie dell’insorgente si evince, infatti, che la stessa, nei
mesi di aprile e maggio 2020, in cui era attiva al 70% (cfr. doc. A2), lavorava
dal lunedì al giovedì per un totale di 28 ore dovute (70% di 40 ore
settimanali; cfr. doc. A2).
Il ricorrente, il 26
aprile 2020, ha d’altronde affermato di aver accudito la figlia, durante il
periodo di confinamento da metà marzo al 26 aprile 2020, dal lunedì al giovedì
e di aver svolto la propria attività lavorativa di operaio comunale qualificato
unicamente il venerdì (cfr. doc. 4A; consid, 2.6.).
Il congedo speciale per
esigenze familiari concesso all’insorgente dal __________ di __________ il 28
aprile 2020 non risulta, poi, essere stato al 100%, prevedendo, da un lato, che
“la gestione del congedo e relativi tempi di lavoro devono essere concordati
nel dettaglio con il tecnico comunale”, dall’altro, che “i giorni di
assenza e di lavoro devono possibilmente essere definiti a scadenza settimanale”,
infine che “lo stipendio mensile sarà adattato di conseguenza e versato
in base all’effettivo grado di occupazione” (cfr. doc. 4C).
Il TCA non ignora che
l’insorgente, il 26 aprile 2020, ha indicato che la figlia __________ era
accudita tre giorni alla settimana dai nonni (cfr. doc. 4A).
Non è del resto escluso
che prima della pandemia la bambina fosse accudita dai nonni anche nel giorno
di libero della madre in cui quest’ultima poteva così dedicarsi, ad esempio,
alle faccende domestiche o ad altre attività.
Nel periodo di pandemia,
però, tale giornata di libero della madre non può giustificare il
riconoscimento di IPG Corona a causa della cessazione della custodia da parte di
terzi, siccome alla stessa era ad ogni modo possibile occuparsi della figlia.
Ne discende che il congedo
non pagato richiesto dal ricorrente e concessogli dal proprio datore di lavoro
si giustifica, dal profilo della necessità di accudire la figlia a seguito
dell’impossibilità della cura da parte dei nonni, soltanto per due giorni alla
settimana, e meglio nei giorni di lunedì e martedì in cui la madre lavorava e
la bambina non avrebbe in ogni caso frequentato l’asilo nido (cfr. consid.
2.8.).
RI 1 ha, dunque, diritto di
principio all’indennità per perdita di guadagno Corona relativa alla cessazione
parziale (per due giorni alla settimana) della custodia della figlia da parte
di terzi (cfr. CIC versione 3 N. 1031.1; consid. 2.4.) dal 27 aprile 2020 al 5
giugno 2020 (cfr. consid. 2.7. in fine).
Abbondanzialmente giova, in
ogni caso, osservare che al fine del calcolo dell’IPG Corona andrà tenuto conto
della perdita di guadagno risultante dalla sospensione dell’attività lavorativa
per far fronte all’effettiva cessazione della custodia da parte di terzi, in
casu di due giorni (cfr. CIC versione 4 N. 1058.1; consid. 2.4.).
2.10
L’indicazione nella
risoluzione n. 294 del 28 aprile 2020 con la quale il __________ di __________
ha concesso al ricorrente un congedo speciale per motivi familiari secondo cui “il
congedo è inteso non pagato con, di principio, eventuali indennità IPG a
suo diretto favore, riservate eventuali altre disposizioni o accordi che
dovessero presentarsi in materia” (cfr. doc. 4C; consid. 2.6.) non consente,
del resto, di giungere a un esito differente della vertenza.
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 9C_296/2020 del 4
settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in
DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio
2009.
consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04
del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;
STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata).
La
tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione
o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così
anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di
rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare
nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale evenienza, tuttavia,
l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della
propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con
la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio
2009.
consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
In concreto, a prescindere
dal fatto che l’autorità competente per le IPG Corona sia la Cassa, il __________
di __________ si è comunque limitato ad asserire che il congedo non era
retribuito e che eventualmente sarebbero state erogate delle IPG
all’insorgente. È stata, quindi, soltanto ventilata la possibilità di ricevere
delle indennità per perdita di guadagno. Ciò non consente, in ogni caso, la
tutela della buona fede del ricorrente. Non può, quindi, essergli attribuita un’IPG
Corona in misura maggiore di quella riconosciuta da questa Corte (cfr. consid.
2.8.).
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale
di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno
2019.
si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 17 marzo 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
2.12
Vincente parzialmente in causa, il ricorrente, rappresentato
da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.- a titolo di ripetibili da
mettere a carico della Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione
su opposizione del 23 febbraio 2021 è annullata.
§§ RI
1 ha diritto (per principio) all’IPG Corona dal 27 aprile al 5 giugno 2020 a
seguito della cessazione parziale della custodia della figlia __________ da
parte di terzi, come stabilito ai consid. 2.8.-2.9.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 1’000.- a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti