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Decisione

42.2021.22

Ricorrente, contrariamente e quanto deciso da Cassa, ha diritto di princ. a IPG Corona relativa a cessaz. parziale (x 2 gg /sett.) della custodia della figlia di 3 anni da parte di terzi (nonni). Negli altri gg bimba avrebbe dovuto riprendere asilo nido (2gg) e 1g accudita da madre che aveva libero

31 maggio 2021Italiano49 min

la lista delle professioni che rientravano in quelle irrinunciabili e pacificamente la

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2021.22

rs

Lugano

31 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 febbraio 2021 emanata

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 28 aprile 2020 alla Cassa CO

1 (in seguito: Cassa) è pervenuta la “Richiesta indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus” a far tempo dal 27 aprile 2020 in cui RI 1, quale

motivo della sospensione dell’attività lavorativa come dipendente presso il __________

di __________, ha indicato “interruzione della custodia dei figli sotto i 12

anni da parte di terzi”, e meglio

di sua figlia __________, nata il __________

2017.

Egli ha precisato di non

poter svolgere la propria attività tramite telelavoro e che anche l’altro

genitore esercita un’attività lavorativa (cfr. doc. 4).

1.2. Con

decisione del 23 luglio 2020 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità

perdita di guadagno Corona “considerato che i genitori hanno deciso di non

far capo al nido d’infanzia” (cfr. doc. 3).

1.3. Il

23 febbraio 2021 la Cassa ha emesso una decisione su opposizione con cui ha

confermato il proprio precedente provvedimento del 23 luglio 2020, rilevando:

"

(…)

4. Nel caso concreto, entrambi i genitori di __________, facendo

parte del “personale dei __________ o di altri ambiti d'interesse pubblico

prioritario che non possono svolgere il proprio lavoro a domicilio”, avrebbero

potuto usufruire del servizio offerto (e limitato) ai bambini di famiglie

con professioni irrinunciabili e meglio di una struttura d’accoglienza (nido

dell'infanzia) e ciò a maggior ragione -

allineandosi il Governo cantonate alla Confederazione in

tema di allentamenti

- alla riapertura il 27 aprile 2020 di

servizi fra i quali gli asili nido.

In tal senso, in assenza di

cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, ovvero di quella dispensata da una scuola

dell'infanzia nel periodo oggetto della richiesta rispettivamente del congedo non pagato ottenuto

dall'opponente a partire dal 27 aprile 2020, si conferma che non può essere

riconosciuto il diritto all'lPG Corona.

(…)” (Doc. A1.1)

1.4. RI

1, rappresentato dall’avv. RA 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA il 17

marzo 2021, ha chiesto che venga integralmente accolta la propria richiesta

volta all’ottenimento dell’IPG Corona per il periodo dal 27 aprile al 14 giugno

2020 (cfr. doc. I pag. 2).

A

sostegno della propria pretesa la parte ricorrente, dopo aver evidenziato, da

un lato, che RI 1 è il padre di __________ che, a tre anni compiuti il 3 maggio

2020, non raggiungeva l’età della Scuola dell’infanzia nel lasso di tempo

determinante, dall’altro, che il medesimo lavorava al 100% quale dipendente

comunale, mentre la mamma di __________ al 70% in una Casa Anziani, ha

segnatamente addotto:

" (…) non è

vero che il signor RI 1 svolgesse risp. svolga un'attività imprescindibile, tant'è vero che il Suo datore

di lavoro l'ha lasciato a casa in modo che potesse procedere alla cura della

piccola __________, ricordandogli espressamente l'accesso alle IPG, vista

l'impossibilità per la moglie di provvedere Lei alla cura della bimba,

lavorando in un settore essenziale.

Egli - semplicemente - se non avesse dovuto accudire la piccola __________, avrebbe potuto continuare a svolgere il proprio lavoro (e quindi ad

essere retribuito) dal proprio datore di lavoro.

Egli

ha smesso, o rispettivamente si è visto costretto a smettere, per curare la

Sua bimba di 3 anni, tanto più che la moglie (essa sì!) svolgeva

e svolge una

professione in cui

le era impossibile

chiedere di poter rimanere a casa ad occuparsi

della bimba.

È bene a

questo proposito quindi ben differenziare tra entrambi i genitori e le loro differenti professioni e

possibilità.

Del resto anche le disposizioni ricevute dal Nido erano ben chiare (cfr. doc.

5: circolare 3 "Allerta Coronavirus", con evidenziati in giallo i punti salienti per il caso

concreto

e doc.

6) e si concedeva la possibilità di custodia al

nido, solo per quelle

famiglie in cui entrambi

Fatti

i genitori lavoravano in settori imprescindibili (tutti e due

infermieri,

ecc.) e non

potevano quindi (né l'uno né l'altro) occuparsi dei figli sotto i 12 anni.

In particolare in una tale circolare - sulla scorta di quanto

ripreso

dall'Ufficio

del Medico Cantonale - veniva

espressamente chiesto come:

"(...) Le famiglie sono pertanto tenute ad organizzarsi autonomamente e

senza ricorrere all'assistenza da parte di persone over 65 o vulnerabili".

E così - grazie alla

disponibilità del datore di lavoro del signor

RI 1 (cfr.

doc. 3) - i genitori di __________ hanno fatto.

A pagina 2

di una tale circolare era specificata altresì

la lista delle professioni che rientravano in quelle irrinunciabili e pacificamente la

professione del signor RI 1 non rientra nelle stesse.

Procedendo a richiedere che __________ rimanesse tutti i giorni all'asilo Nido, autocertificando la relativa

necessità come appena esposta, i signori RI 1

avrebbero

attestato il falso.

Con la loro decisione, quindi,

loro hanno non solo rispettato

appieno le circolari

e direttive menzionate, ma altresì hanno

permesso al Nido di accogliere bambini senza

alcuna effettiva possibilità di custodia.

Del resto - come confermato nel mail del 10.3.2021 (cfr. doc. 7)

- era pacifico già ai tempi come la famiglia __________

non rientrasse "(...) nella categoria delle

famiglie ammesse eccezionalmente".

Spettava al papà, lavoratore giovane e non essenziale, rimanere a casa ed occuparsi di __________ al posto dei nonni e del Nido, permettendo alla moglie - lavoratrice

essenziale Lei - di continuare a lavorare.

AI proposito, di transenna, si specifica altresì come per Direttiva

della Casa Anziani per cui lavora la signora (cfr. doc. 8) tutti i

dipendenti erano tenuti a limitare al massimo i propri contatti (con relativi

obblighi anche per i propri famigliari) ed ad attenersi a strette disposizioni.

così da proteggere gli anziani in casa.

Pacifico che se la piccola __________

avesse continuato ad andare al Nido, le

possibilità di contagio per la mamma sarebbero state decisamente maggiori, avendo la

stessa giocato ogni giorno con diversi bimbi che

provengono da diverse famiglie sparse su tutto il territorio.

A maggior ragione si ribadisce, quindi, la correttezza della

scelta operata dalla famiglia __________, atta a proteggere

non solo il loro nucleo famigliare ma pure gli anziani residenti sul

luogo di lavoro

della moglie. (…)” (Doc. I)

1.5. Nella

sua risposta del 23 aprile 2021 la Cassa ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. L’avv.

RI 1, il 4 maggio 2021, ha in particolare comunicato che l’insorgente non ha

ulteriori prove da indicare (cfr. doc. V).

1.7. Il

doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al

ricorrente il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione al

coronavirus richiesta dal 27 aprile al 14 giugno 2020 a seguito della

cessazione della custodia della figlia da parte di terzi.

Ai sensi dell’art. 185

cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze

dev’essere limitata nel tempo.

L’art. 1 della Legge

federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge

sulle epidemie, LEp) prevede:

" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle

malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”

Giusta l’art. 2 cpv. 1

LEp:

" 1 La presente

legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di

malattie trasmissibili.”

Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett.

a e b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a

fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo

per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per

l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni,

ordinare provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione.

L’art. 7 LEp enuncia:

" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può

ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di

esso.”

2.2

Il Consiglio federale,

fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una

serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.

Il 13 marzo 2020 il

Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il

coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha adottato delle

misure per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19).

I provvedimenti erano in particolare finalizzati a impedire o contenere la

diffusione del coronavirus, a ridurre la frequenza delle trasmissioni e a proteggere

le persone particolarmente a rischi (cfr. art. 1).

Ai sensi dell’art. 5,

entrato in vigore il 16 marzo 2020 (cfr. art. 12):

" 1 Le

attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di

formazione sono vietate.

2.

Gli esami per i quali era già stata fissata una data possono

svolgersi rispettando idonei provvedimenti di protezione.

3.

Per la scuola elementare i Cantoni possono prevedere offerte di

servizi per la custodia.”

L’Ordinanza 2 COVID-19 è

stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).

Giusta l’art. 5 cpv. 3 e

4:

" 3 I

Cantoni provvedono alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei

bambini che non possono essere accuditi privatamente. Per l’accudimento non si

può ricorrere a persone particolarmente a rischio.

4.

Le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse

soltanto se le autorità competenti prevedono altre forme idonee di custodia.”

È stato inoltre introdotto

l’art. 10b relativo alle persone particolarmente a rischio:

" 1 Le

persone particolarmente a rischio devono restare a casa ed evitare gli

assembramenti di persone.

2.

Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire

dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie:

ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche

delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema

immunitario, cancro.”

L’art. 10b cpv. 1

dell’Ordinanza 2 COVID-19 il 1° aprile 2020 è stato modificato, con effetto dal

2.

aprile 2020 (cfr. RU 2020 1131), come segue:

" 1 Le persone

particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli

assembramenti.”

Dal 17 aprile 2020 l’art.

10b cpv. 1, 3 e 4 (cfr. RU 2020 1249) enuncia:

" 1 Le

persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare

gli assembramenti. Se escono di casa, prendono provvedimenti particolari per

poter rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il

distanziamento sociale.

3.

Le categorie di persone di cui al capoverso 2 sono precisate

nell’allegato 6 in base a criteri medici. L’elenco non è esaustivo. È fatta

salva la valutazione clinica del rischio nel singolo caso.

4.

L’UFSP aggiorna costantemente l’allegato 6.”

Il 29 aprile 2020 l’art. 5

dell’Ordinanza 2 COVID-19 è stato modificato con validità dall’11 maggio 2020

(RU 2020 1401):

" Art. 5

Scuola dell’obbligo e offerta di servizi di custodia parascolastica

1.

L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo è

consentito se è attuato un piano di protezione secondo il capoverso 2; i

Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento presenziale. Se non si

svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione

un’offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica.

2.

L’UFSP definisce, in collaborazione con la Conferenza svizzera

dei direttori cantonali della pubblica educazione, i provvedimenti con i quali

ridurre al minimo il rischio di trasmissione per bambini e adolescenti, nonché

per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che

le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione

nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.

3.

Le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di

servizi di custodia parascolastica devono rispettare le raccomandazioni

dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. L’articolo 6a si

applica per analogia.

4.

L’autorità cantonale competente controlla l’attuazione dei piani

di protezione.”

Dal 6 giugno al 5 luglio

2020.

l’art. 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 (cfr. RU 2020 1815) prevede:

" Art. 5

Scuola dell’obbligo, scuole del livello secondario II e del livello terziario e

altri centri di formazione

1.

L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle

scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di

formazione è consentito se è attuato un piano di protezione secondo i capoversi

4–6.

2.

I Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento

presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello secondario II e

nelle scuole cantonali del livello terziario.

3.

Se nella scuola dell’obbligo non si svolge alcun insegnamento

presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un’offerta adeguata di servizi di

custodia parascolastica.

4.

L’UFSP definisce per la scuola dell’obbligo, le scuole del

livello secondario II e le scuole cantonali del livello terziario, dopo aver

sentito la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica

educazione, e per il settore universitario, la Conferenza dei rettori delle

scuole universitarie (swissuniversities), i provvedimenti con i quali ridurre

al minimo il rischio di trasmissione per gli allievi e gli studenti, nonché per

le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le

corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione

nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.

5.

Per il settore dei politecnici federali (settore dei PF), l’UFSP

definisce i provvedimenti di cui al capoverso 4 in collaborazione con il

Consiglio dei PF. Quest’ultimo garantisce che le corrispondenti prescrizioni

siano attuate nel quadro di piani di protezione nel settore dei PF.

6.

Tutti gli altri centri di formazione, nonché le strutture di

custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia

parascolastica devono elaborare e attuare un piano di protezione. L’articolo 6d

si applica per analogia.

7.

L’autorità cantonale competente controlla l’attuazione dei piani

di protezione.”

Con effetto dal 6 giugno

2020.

l’art. 10b cpv. 1 è stato abrogato (cfr. RU 2020 1820).

2.3

Per frenare le conseguenze

economiche connesse alla diffusione del coronavirus il Consiglio federale ha,

inoltre, adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno

in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il

17.

marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

L’art. 2 della menzionata

Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede in particolare

" 1 Hanno

diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti

e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:

a. devono interrompere l’attività lucrativa a causa di

provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della

legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di

coronavirus (COVID-19),

1.

in

seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, o

2.

perché sono stati messi in quarantena;

b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:

1.

salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o

2.

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;

c. sono assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale

del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(LAVS).

2.

I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa

per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante

le vacanze scolastiche.

3.

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi

dell’articolo 12 LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6

capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19

del 13 marzo 20206 subiscono una perdita di guadagno.

4.

L’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di

assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908 sul

contratto d’assicurazione nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro

in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario.

5.

Per custodia dei figli da parte di terzi si intende quella

dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole

dell’infanzia e nelle scuole, nonché da persone singole, se queste sono

particolarmente esposte al rischio dell’epidemia di coronavirus ai sensi

dell’ordinanza 2 COVID-19.

6.

Entrambi i genitori possono avere diritto all’indennità a causa

della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi. Il diritto può

tuttavia essere fatto valere soltanto per un’indennità giornaliera per giorno

di lavoro.

7.

I genitori affilianti hanno diritto all’indennità, se si sono

assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento ed educazione

dell’affiliato.

8.

Se una persona ha diritto all’indennità in virtù di più

provvedimenti della LEp, è versata soltanto un’indennità giornaliera.”

L’art. 3 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno precisa che per le persone con compiti di

custodia, il diritto inizia il quarto giorno successivo all’adempimento delle

condizioni di cui all’articolo 2 (cpv. 1), che il diritto si estingue con la

revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 LEp

(cpv. 3).

Secondo l’art. 4 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno l’indennità è versata sotto forma di indennità

giornaliera (cpv. 1) e ogni cinque indennità giornaliere sono versate due

ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

L’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno) e ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Il 16 aprile 2020 l’art. 2

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto

retroattivo dal 17 marzo (RU 2020 1257). In particolare il tenore dei cpv. 1,

1bis, 2 e 5 è il seguente:

" 1 Se

adempiono le condizioni di cui al capoverso 1bis, hanno diritto a un’indennità:

a. i genitori di figli di età inferiore a

12.

anni compiuti;

b. i genitori di figli minorenni che hanno

diritto a un supplemento per cure intensive secondo l’articolo 42ter capoverso

3.

della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità

(LAI);

c. i genitori di figli di età inferiore a

20.

anni compiuti che frequentano una scuola speciale;

d. altre persone.

1bis Le persone di cui al capoverso 1 hanno

diritto all’indennità, se adempiono le seguenti condizioni:

a. devono

interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità

conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 2012 sulle

epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19):

1.

in seguito alla

cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, o

2.

perché sono state messe

in quarantena;

b. al momento

dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:

1.

salariate ai sensi dell’articolo

10.

LPGA, o

2.

indipendenti ai sensi

dell’articolo 12 LPGA;

c. sono

assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

2.

I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa

per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante

le vacanze scolastiche, salvo se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da

una persona particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13

marzo 20206 o da un servizio messo a disposizione dalla scuola.

(…).

5.

Per custodia dei figli da parte di terzi secondo il capoverso

1bis lettera a numero 1 s’intende quella dispensata nelle strutture di custodia

collettiva diurna, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole e nelle istituzioni

ai sensi dell’articolo 27 LAI, nonché da persone singole, se queste sono

particolarmente esposte al rischio dell’epidemia di COVID-19 ai sensi

dell’ordinanza 2 COVID-19.”

L’art. 2 cpv. 2, nella

modifica del 1° luglio 2020, entrata in vigore retroattivamente al 17 marzo

2020.

(cfr. RU 2020 2729), prevede:

" 2 I

genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della

custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante le vacanze

scolastiche, salvo se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da una persona

particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20202

o da un servizio messo a disposizione dalla scuola.”

Dal 17 settembre 2020

l’art. 2 cpv. 1bis, 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno enuncia (cfr.

RU 2020 3705):

" 1bis Le

persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all’indennità se adempiono le

seguenti condizioni:

a. devono

interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle

autorità conformemente all’articolo 6 capoverso 2 lettere a o b, 35 oppure 40

della legge del 28 settembre 20122 sulle epidemie (LEp) in relazione con il

coronavirus e subiscono una perdita di guadagno:

1.

perché la custodia dei figli da parte di terzi è cessata a

causa di:

– una

chiusura temporanea ordinata all’istituto, segnatamente alla scuola

dell’infanzia, alla struttura di custodia collettiva diurna, alla scuola oppure

allo stabilimento o al laboratorio secondo l’articolo 27 capoverso 1 LAI, o

– di

una quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli, o

2.

perché nei

loro confronti o nei confronti dei figli è stata ordinata una quarantena;

2.

I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa

per occuparsi della custodia dei figli durante le vacanze scolastiche hanno

diritto all’indennità soltanto se l’istituto previsto per la custodia è stato

chiuso o se la persona prevista per la custodia è stata messa in quarantena.”

L’art. 2 cpv. 5 è stato

abrogato (RU 2020 3706).

2.4

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 15 aprile 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 15 versioni, cfr.

CIC versione 15, stato al 15 aprile 2021 pag. 2-19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il p.to 3.2.1. della

Circolare valida dal 17 marzo 2020 riguarda il “diritto derivante dalla

cessazione della custodia dei figli da parte di terzi” e prevede:

" 1029 Hanno diritto

all’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12

anni

compiuti che interrompono l’attività lucrativa in seguito alla cessazione della

custodia dei figli da parte di terzi dovuta ai provvedimenti ordinati dalle

autorità secondo l’ordinanza 2 COVID-19.

1030.

Per «custodia dei

figli da parte di terzi» s’intende quella

dispensata

nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole nell’infanzia o

nelle scuole. Il diritto all’indennità sussiste anche quando cessa la custodia

dei figli da parte di una persona singola, se questa rientra tra le persone

particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID19. Sono

considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le

persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione

arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie

respiratorie, indebolimento del sistema immunitario a causa di malattie o

terapie, cancro.

1031.

Durante le

vacanze scolastiche ufficiali non sussiste alcun diritto all’indennità, se di

solito in questo periodo la scuola è chiusa e non è prevista un’offerta di

custodia.

1032.

Se di

solito durante le vacanze scolastiche la custodia è assunta da una persona

particolarmente a rischio (v. N. 1030), che per questo motivo non può farlo, si

ha diritto all’indennità.

1033.

I genitori

affilianti hanno diritto all’indennità, se hanno accolto gratuitamente e

durevolmente gli affiliati per mantenerli ed educarli (v. N. 3310 DR).

1034.

Se durante

l’attuazione dei provvedimenti l’affiliato torna da uno dei genitori biologici,

il diritto dei genitori affilianti si estingue. Se sono adempiute le condizioni

necessarie, nasce un nuovo diritto per i genitori biologici.”

Il p.to 3.4. si riferisce

alla nascita del diritto. Il N. 1049 enuncia:

" 1049 Per

le persone con compiti di custodia, il diritto nasce il

quarto

giorno successivo all’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 2

dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Il termine d’attesa decorre al più

presto dal 16 marzo 2020 (data della chiusura delle scuole a livello

nazionale).

Ai sensi del p.to 3.6.

“riscossione dell’indennità” N. 1055:

" 1055 Alle

persone che hanno diritto all’indennità in seguito alla

cessazione

della custodia dei figli da parte di terzi, vengono versate due indennità

giornaliere supplementari per ogni cinque indennità giornaliere.”

Giusta il p.to 4.1. N.

1058.

relativo al principio dell’importo dell’indennità:

" L’indennità

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

dall’avente diritto immediatamente prima dell’interruzione dell’attività

lucrativa.”

Nella versione 2 della

CIC, stato al 17 aprile 2020, al p.to 3.2.1. sono stati introdotti i N. 1029.1

e 1029.2 ed è stato modificato il N. 1031:

" 1029.1 Questa

disposizione è applicabile per analogia ai genitori di:

04/20 – minorenni che hanno diritto a un supplemento per cure intensive

dell’AI e la cui scuola speciale o il cui centro d’integrazione è stato chiuso;

giovani fino a 20 anni compiuti che frequentano una

scuola speciale chiusa a causa dei provvedimenti ordinati dalle autorità.

1029.2

Se l’attività lucrativa può essere

svolta da casa (telelavoro), si

04/20 ha diritto

all’indennità soltanto se non è più possibile farlo o è stato necessario

ridurre il grado d’occupazione in seguito alla cessazione della custodia dei

figli da parte di terzi, con una conseguente perdita di guadagno. Quest’ultima

deve essere comprovata (sospensione dell’attività, riduzione del grado

d’occupazione).

(…)

1031.

Durante le vacanze scolastiche ufficiali

non sussiste alcun

04/20 diritto all’indennità, se di solito in questo periodo la scuola è

chiusa e non è prevista un’offerta di custodia. Questo vale per analogia anche

per le scuole speciali e le istituzioni per bambini e giovani con disabilità.”

La CIC versione 3, stato

al 13 maggio 2020, contempla il nuovo N. 1031.1:

" 1031.1 Se

la frequenza della scuola è possibile soltanto in misura

05/20 parziale o

con limitazioni a causa di restrizioni cantonali, la cessazione della custodia

dei figli da parte di terzi sussiste ancora in parte. I genitori devono

comprovarla adeguatamente.”

Nella versione 4, stato al

20.

maggio 2020, è stato precisato il N. 1058 e introdotto il N. 1058.1:

" 1058 L’indennità

ammonta all’80 per cento del reddito medio

dell’attività

lucrativa conseguito dall’avente diritto immediatamente prima dell’interruzione

dell’attività lucrativa. Per il calcolo dell’indennità giornaliera, il reddito

mensile soggetto all’AVS è diviso per 30, conformemente alle prescrizioni di

calcolo vigenti per le IPG/IMat.”

1058.1

Se il diritto è esercitato in

seguito alla cessazione della

05/20 custodia da

parte di terzi, l’indennità ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno

subita nel periodo in questione, convertita in importo giornaliero. L'avente

diritto o il suo datore di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione

il periodo in questione e la perdita di guadagno, in percentuale o in franchi.

L’indennità giornaliera fissata sulla base della perdita di guadagno in

percentuale o in franchi è versata per l’intero periodo di riscossione e non

soltanto per singoli giorni.”

Esempio

Un genitore lavora abitualmente all’80 per cento dal lunedì al

giovedì e consegue un salario mensile di 4000 franchi. A causa della cessazione

della custodia dei figli da parte di terzi lavora un giorno in meno alla settimana,

il che corrisponde a una perdita di guadagno del 25 per cento, ovvero di

1000.

franchi. Il genitore ha pertanto diritto a un’indennità pari all’80 per

cento della perdita di guadagno (vale a dire a 800 fr. al mese o un’indennità

giornaliera di 26.50 fr. per giorno civile).”

I nuovi N. 1030.1 e 1032

della versione 6, stato al 3 luglio 2020, prevedono:

" 1030.1 Va

considerato che le raccomandazioni per le persone

07/20 particolarmente

a rischio sono state revocate il 6 giugno 2020 e che a partire da quella data

in questi casi non sussistono più le condizioni di diritto.

(…)

1032.

Se di solito durante le vacanze

scolastiche la custodia è

07/20 assunta da una

persona particolarmente a rischio (v. N. 1030), che per questo motivo non può

farlo, si ha diritto all’indennità ma al massimo fino al 5 giugno 2020.”

2.5

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF

8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138

V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.6

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che il ricorrente è dipendente del __________ di

__________ in qualità di operaio qualificato e sorvegliante AAP a tempo pieno

dal 1° aprile 2008 (cfr. doc. A 1.2; A3).

Sua moglie, __________, è

attiva presso la __________ quale responsabile dell’amministrazione &

controlling e servizi generali (cfr. doc. 4A).

Il __________ 2017 è nata

la loro figlia __________ (cfr. doc. 4).

__________, dopo il

regolare congedo maternità, ha ripreso la propria attività lavorativa al 50%

fino al 31 agosto 2018 e al 70% dal 1° settembre 2018. La medesima ha, inoltre,

concordato con il proprio datore di lavoro che dal 1° settembre 2020 il suo grado

di occupazione sarebbe stato pari o superiore all’80% (cfr. doc. A2).

Precedentemente alla

pandemia di coronavirus la moglie dell’insorgente lavorava, quindi, al 70%.

__________ frequentava

l’asilo nido __________ di __________ gestito dalla __________ il mercoledì

dalle ore 7:00 alle ore 15:30 e il giovedì dalle 7:00 alle 19:00 (cfr. doc.

A4).

In un messaggio di posta

elettronica del 26 aprile 2020 il ricorrente ha indicato che nei restanti tre

giorni la figlia era accudita “un po’ dai nonni materni (nati nel 1948/1947)

e un po’ dalla nonna paterna (nata nel 1946)” (cfr. doc. 4A).

Il 6 marzo 2020 il

Consiglio di Stato ha introdotto delle limitazioni delle visite nelle case

anziani per limitare la diffusione del coronavirus (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187404&cHash=144cc8d0102c0ead622bea23643aa9f3).

Nel messaggio del 26 aprile

2020.

l’insorgente ha asserito che sua moglie ha, conseguentemente, deciso di

tenere a casa __________ dall’asilo nido per maggiore sicurezza verso gli

ospiti della casa anziani in cui lavora, lasciando che i nonni si occupassero anche

al mercoledì e giovedì della bambina (cfr. doc. 4A). In effetti l’asilo nido __________,

il 30 luglio 2020, ha attestato che la piccola ha frequentato fino al 12 marzo

2020.

(cfr. doc. A4).

Dal 16 marzo 2020 non si

poteva più ricorrere alle persone particolarmente a rischio (ad esempio alle

persone dai 65 anni in su) per l’accudimento dei bambini (cfr. art. 5 cpv. 3 e

10b dell’Ordinanza 2 COVID-19 del 16 marzo 2020; consid. 2.2.). A seguito di

ciò e della chiusura delle attività, è stato l’insorgente ad accudire __________

“dal lunedì al giovedì svolgendo la mia attività unicamente il venerdì per

coprire unicamente i bisogni della popolazione secondo il programma impartito

dal Comune” (cfr. doc. 4A).

L’asilo nido __________,

dal 17 marzo 2020, ha offerto un servizio di accudimento unicamente alle

famiglie che hanno comprovato un bisogno certificato, in quanto occupati in ambiti

professionali che richiedevano la loro presenza (cfr. doc. A6; 2 allegato B).

Secondo le disposizioni

“Covid-19: direttive inerenti l’attività dei nidi d’infanzia, dei centri

extrascolastici e delle famiglie diurne in merito a aspetti organizzativi ed

economici” (Stato al 10 aprile 2020, in vigore dal 14 aprile 2020) dell’Ufficio

del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG):

" (…) I nidi

dell’infanzia, i centri extrascolastici e le famiglie diurne interrompono la

loro attività ordinaria continuando a garantire l’erogazione di prestazioni di

accudimento limitatamente alle situazioni in cui, per ragioni familiari, i

bambini (0-12 anni) non hanno la possibilità di restare al domicilio. Le

famiglie sono pertanto tenute ad organizzarsi autonomamente senza ricorrere

all’assistenza da parte di persone over 65 o vulnerabili

(…).

In primis, le famiglie sono tenute a:

- richiedere al proprio datore di lavoro la possibilità del

telelavoro

- far capo ad eventuali altre soluzioni di supporto al domicilio

- organizzarsi con tutte le modalità possibili per evitare il

ricorso alle strutture preposte, concordando nel limite del possibile con i

rispettivi datori di lavoro la possibilità di combinare gli orari di lavoro con

i colleghi

- in caso di famiglie separate, divorziate o ricostituite, laddove

consentito, far capo all’ex-convivente, rispettivamente al partner.

Valutata l’evoluzione della situazione epidemiologica, il ricorso

alla struttura o servizio d’accoglienza viene limitato ai bambini di famiglie

che lavorano in ambiti professionali irrinunciabili per la società, in ambiti

professionali per i quali non è stata decretata la chiusura (Cfr. Punti n. 2-5

della Risoluzione Governativa 1722 del 6 aprile 2020) o nei quali è stata

concessa la possibilità di ripresa dell’attività vincolata a determinate

condizioni (Punti n. 6-18 della Risoluzione Governativa 1722 del 6 aprile 2020)

e che non hanno potuto ricorrere alle soluzioni alternative menzionate al

paragrafo precedente. Quali professioni irrinunciabili si intendono:

- Personale ospedaliero e di altre istituzioni sanitarie (ogni

professione) e professionisti della salute (p.es. psicoterapeuti) che offrono

prestazioni urgenti e quindi non rinviabili, in riferimento all’art. 10a cpv.2

dell’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)

- Personale di sicurezza

- Protezione civile o esercito mobilizzato

- Trasporti indispensabili

- Approvvigionamento alimentare

- Farmacie

- Personale di strutture socio-educative

- Personale dello Stato, personale dei comuni o di altri ambiti

d’interesse pubblico prioritario che non possono svolgere il proprio lavoro a

domicilio

(…)” (cfr. https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse

_Dokumente/Corona/Direttive_UFAG_del_10.4.2020__in_vigore_dal_14.4.2020.pdf)

Il 17 aprile 2020 la __________

ha comunicato ai genitori dei bambini iscritti all’asilo __________ che:

" (…) abbiano

appreso con gioia che a partire dal prossimo 27 aprile vi sarà una lenta e

graduale ripresa delle attività commerciali a livello cantonale.

Per poter pianificare il rientro dei vostri

figli nei nostri enti sarebbe auspicabile un breve periodo di ambientamento e

per ottimizzare l’organizzazione educativa, vi chiediamo cortesemente di

volerci annunciare un’eventuale presenza entro lunedì 20 aprile alle ore

12.00

Vi informiamo inoltre che il personale

presente in sede sarà dotato di materiale di protezione (mascherine, guanti e

copricapi) richiesto esplicitamente dall’ufficio cantonale preposto. (…)” (Doc.

4B)

Il __________ di __________,

il 20 aprile 2020, ha avvisato i propri dipendenti che “a contare da lunedì

27.

aprile 2020, fatta eccezione per eventuali altre direttive vigenti ed

esclusi i docenti e il personale operante nell’ambito scolastico, per tutti i dipendenti

comunali sono abrogate le misure straordinarie introdotte a partire dal 16

marzo 2020 e, di conseguenza, si torna al normale regime di lavoro. Richieste

particolari, per motivate esigenze, dei singoli dipendenti dovranno essere

sottoposte per decisione al __________ (…)” (cfr. doc. 2 allegato C)

Il 28 aprile 2020 il __________

di __________ ha, poi, emanato all’attenzione del ricorrente la seguente

risoluzione municipale n. 294:

" con

riferimento all’emergenza sanitaria in atto che esige precise regole di

comportamento circa i rapporti interpersonali,

tenuto conto della sua necessità di

accudire la figlia __________ che non può essere lasciata, come d’abitudine, ai

nonni over 65 anni quando sua moglie Laura ha impegni professionali ai quali

non può venire meno,

esaminata la sua richiesta del 26 aprile

2020.

e valutate le alternative praticabili,

considerato che, nell’ambito del regime

speciale applicato dal 16 marzo 2020 per i dipendenti del __________ di __________,

ha potuto beneficiare, senza alcun aggravio, del tempo occorrente pe svolgere

questa funzione di cura della figlia,

le comunichiamo con piacere che il __________

di __________ ha deciso volentieri, date le particolari ed eccezionali

circostanze, di concederle il congedo speciale richiesto, del quale può

beneficiare secondo le sue effettive necessità famigliari e fintanto vi sarà il

bisogno.

- Il

congedo è inteso non pagato con, di principio, eventuali indennità IPG a

suo diretto favore, riservate eventuali altre disposizioni o accordi che

dovessero presentarsi in materia.

- La

gestione del congedo e relativi tempi di lavoro devono essere concordati nel

dettaglio con il __________.

- I

giorni di assenza e di lavoro devono possibilmente essere definiti a scadenza

settimanale.

- Lo

stipendio mensile sarà adattato di conseguenza e versato in base all’effettivo

grado di occupazione.

(…)” (Doc. 4C; in proposito cfr. pure doc. A3)

Il 28 aprile 2020 alla

Cassa è pervenuta la “Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus”

a far tempo dal 27 aprile 2020 in cui RI 1, quale motivo della sospensione

dell’attività lavorativa ha indicato “interruzione della custodia dei figli

sotto i 12 anni da parte di terzi”, specificando di non poter svolgere la

propria attività tramite telelavoro e che anche l’altro genitore esercita

un’attività lavorativa (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

Tramite la Circolare 6 del

6.

maggio 2020 la __________ ha così informato i genitori:

" (…) Il 1°

maggio ci sono state inoltrate le disposizioni inerenti all’attività dei nidi

d’infanzia e dei centri extrascolastici e che sono entrate in vigore il 4

maggio 2020. Per conoscenza vi inviamo tali disposizioni nella versione

integrale. Per chiarezza, qui di seguito, si riassume la questione riguardo

alle priorità dare alle famiglie che necessitano di rientrare al nido:

- Bambini

di famiglie che lavorano in ambiti professionali irrinunciabili per la società

(consegna della relativa autocertificazione).

- Ambiti

professionali per i quali non è stata decretata la chiusura o nei quali è stata

concessa la possibilità di ripresa dell’attività vincolata a determinate

condizioni (consegna della relativa autocertificazione).

- Bambini

il/i cui genitore/i svolge/ono il telelavoro non consentendo l’accudimento

(consegna della relativa autocertificazione accompagnata dalla dichiarazione

del datore di lavoro).

- Alle

situazioni di bambini o famigliari ritenute più vulnerabili e bisognose di

supporto (invio della richiesta scritta che verrà sottoposta alle autorità

competenti per l’approvazione).

(…)” (Doc. 2 allegato B)

__________ non ha

frequentato l‘asilo nido fino al 16 giugno 2020 (cfr. doc. A7).

Con

decisione del 23 luglio 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 23

febbraio 2021, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità perdita

di guadagno Corona considerato che i genitori, che non possono svolgere il proprio

lavoro a domicilio,

hanno deciso di non far capo al nido d’infanzia (cfr. doc. 3; A 1.1; consid.

1.2.; 1.3.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile innanzitutto ribadire che

dal 16 marzo 2020 le attività presenziali nelle scuole sono state vietate e che

per la scuola elementare i Cantoni potevano prevedere offerte di servizi per la

custodia (cfr. art. 5 cpv. 1 e 3 Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020;

consid. 2.2.).

Dal 17 marzo 2020 è, poi,

stato stabilito che i Cantoni provvedevano alle necessarie offerte di servizi

per la custodia dei bambini che non potevano essere accuditi privatamente e che

per l’accudimento dei bambini non si poteva ricorrere a persone particolarmente

a rischio, segnatamente persone a partire dai 65 anni, che erano chiamate a

restare a casa (cfr. art. 5 cpv. 3; 10b Ordinanza 2 COVID-19 del 16 marzo 2020;

consid. 2.2.).

L’insegnamento presenziale

nella scuola dell’obbligo è stato consentito, se attuato un piano di protezione,

dall’11 maggio 2020. Se non si svolgeva alcun insegnamento presenziale, i

Cantoni mettevano a disposizione un’offerta adeguata di servizi di custodia

parascolastica (cfr. art. 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 del 29 aprile 2020,

consid. 2.2.).

Le persone particolarmente a rischio hanno potuto riprendere la

loro vita sociale, andare in giro e, nel caso ad esempio dei nonni, curare i

nipoti dal 6 giugno 2020 (cfr. consid. 2.2.: art. 10b Ordinanza 2 COVID-19

abrogato dal 6 giugno 2020; 2.4.; https://www.cdt.ch/svizzera/ecco-tutti-gli-allentamenti-dal-6-giugno-CA2736664?_sid=E5w67OO3).

2.8

In concreto la figlia del

ricorrente, __________, è nata il __________ 2017, per cui, avendo compiuto i

tre anni soltanto il __________ 2020, nella primavera 2020 non poteva ancora essere

ammessa alla scuola dell’infanzia (cfr. art. 14 della Legge sulla scuola

dell’infanzia e sulla scuola elementare: “La

scuola dell’infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età”),

che, peraltro, è obbligatoria dai quattro anni (cfr. art. 6 della Legge della

scuola: “la

frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel

Cantone, dai quattro ai quindici anni di età”).

Al riguardo cfr. Rapporto

7586R del 1° marzo 2021 della Commissione formazione e cultura sulla mozione 12

marzo 2018 presentata da Nadia Ghisolfi “Modifica delle direttive sulla

frequenza nella scuola dell’infanzia: per un vero accesso dei bambini di 3 anni

alla scuola dell’infanzia” (cfr. pure messaggio del 3 ottobre 2018 n. 7586; https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/24810_7586R.pdf).

ll Gran Consiglio ha

approvato il rapporto della Commissione formazione sulla mozione del 2018 il 16

marzo 2021.

La bambina, in effetti,

frequentava l’asilo nido __________ due giorni alla settimana, ovvero il

mercoledì e il giovedì a __________, dove la mamma lavora alle dipendenze della

__________ (cfr. consid. 2.6.).

Pertanto quanto asserito

nella decisione su opposizione, e meglio che in casu sarebbe assente la

cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, ovvero quella dispensata

da una scuola dell’infanzia nel periodo oggetto della richiesta,

rispettivamente del congedo non pagato ottenuto dall’insorgente (cfr. doc. A

1.1

pag. 5), non corrisponde alla realtà.

A differenza della scuola

dell’obbligo che - quella pubblica - è gratuita (cfr. art. 7 della Legge della

scuola), come conseguentemente il servizio di custodia messo a disposizione dalla

scuola a favore dei genitori la cui presenza sul posto di lavoro era necessaria

(cfr. Comunicato stampa del Consiglio di Stato, Stato Maggiore Cantonale di

Condotta del 13 marzo 2020: “a partire da lunedì 16 marzo decade l’obbligo di

frequenza per tutte le scuole dell’obbligo (scuola dell’infanzia, scuole

elementari e scuola media). Al fine di scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale,

al più tardi da martedì 17 marzo sarà garantito presso le sedi scolastiche un

servizio di accudimento per gli allievi che per ragioni familiari non possono

restare a casa”; https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187449&cHash=

4f5354312e8016d4c62a84d156700432), gli asili nido sono a pagamento.

Presso l’asilo nido __________

la retta mensile a carico della famiglia __________ per il mercoledì (3/4

giornata) e il giovedì (giornata intera) ammontava a fr. 410.-- (cfr. doc. A4).

Una maggiore frequenza

presso l’asilo avrebbe comportato un aumento significativo del relativo costo.

A titolo informativo giova

evidenziare che, dal 1° agosto 2020, il prezzo dell’abbonamento mensile ¾ di

giornata era di fr. 615.-- per 3 volte alla settimana, di fr. 790.-- per 4

volte e di fr. 880.-- per 5 volte. Il costo dell’abbonamento mensile giornata

intera corrispondeva a fr. 725.-- per 3 volte alla settimana, a fr. 945.--, per

4.

volte e a fr. 1’100.-- per 5 volte. Fuori abbonamento ¾ giornata con il

pranzo era fatturata fr. 70.--, mentre la giornata intera con il pranzo fr.

90.-- (cfr. doc. 2 allegato A1).

Tutto ben considerato, dunque,

dal 27 aprile 2020, allorché i dipendenti del __________ di __________ sono

tornati al normale regime di lavoro (cfr. doc. 2 allegato C; avviso del 20

aprile 2020 da parte del __________ di __________; consid. 2.6.), ritenuto, da

una parte che __________ ha lavorato in presenza anche precedentemente al 27

aprile 2020, dall’altra e soprattutto, che i nonni con più di 65 anni dovevano astenersi

dalla cura dei nipoti fino al 6 giugno 2020 (cfr. consid. 2.2.; 2.7.), non si

poteva pretendere che la famiglia __________ aumentasse i giorni di frequenza

all’asilo nido di __________, sempre che questa opzione fosse attuabile dal

profilo della disponibilità della struttura di __________.

Tuttavia la bambina

avrebbe potuto e dovuto riprendere l’asilo nido per le due giornate concordate

nell’abbonamento sottoscritto dalla famiglia __________, ossia il mercoledì e

il giovedì (cfr. doc. A4).

In effetti l’asilo nido __________,

già il 17 aprile 2020, aveva contattato i genitori in vista delle riaperture

del 27 aprile 2020, chiedendo di comunicare entro il 20 aprile un’eventuale

presenza (cfr. doc. 4B; consid. 2.6.). L’accoglienza era in particolare

prevista per i bambini di famiglie che lavorano in ambiti professionali

irrinunciabili per la società, rispettivamente in settori professionali per i

quali era stata decretata la possibilità di ripresa dell’attività a determinate

condizioni (cfr. consid. 2.6.), come era il caso di __________, la cui madre

lavora per una Casa Anziani - benché nel settore amministrativo e dei servizi

generali (del resto anche nel lasso di tempo a decorrere da metà marzo 2020 la

medesima ha svolto la propria attività in presenza; cfr. doc. 4A) - e il cui

padre è attivo per il __________ di __________ che è tornato al normale regime

di lavoro (ad eccezione del personale scolastico) a far tempo dal 27 aprile

2020.

(cfr. consid. 2.6.).

Il fatto che la moglie del

ricorrente sia alle dipendenze di una Casa Anziani non impediva il rientro all’asilo

nido dal 27 aprile 2020.

Ciò si desume dalle

direttive dell’Istituto __________ che, come indicato nel ricorso (cfr. doc. I

pag. 4), prevedevano che i dipendenti e i loro familiari limitassero al massimo

i propri contatti, evitando in particolare di recarsi in luoghi affollati,

spostamenti e viaggi. Essi erano tenuti a rispettare le distanze sociali, a utilizzare

la mascherina sui mezzi pubblici e a riferire immediatamente alla Direzione se

erano entrati in contatto con persone con sintomatologia simil COVID o positive

in modo da assumere immediatamente le misure del caso e/o le necessarie

precauzioni.

Non vi era, però, un

divieto generale per i familiari di svolgere la propria attività (se necessaria

la presenza), rispettivamente di frequentare le scuole (cfr. doc. A8).

D’altra parte, gli asili

nido erano tenuti, in ogni caso, ad adottare tutti i provvedimenti possibili al

fine di limitare al massimo i contatti all’interno della struttura (cfr. https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/Corona/Direttive_UFAG_del_10.4.2020__in_vigore_dal_14.4.2020.pdf.).

L’asilo nido __________ applicava,

altresì, le misure di prevenzione come il distanziamento sociale e il personale

presente era dotato di materiale di protezione (mascherine, guanti e copricapi;

cfr. doc. 2 allegato A).

2.9

Per quanto concerne i tre

giorni alla settimana (lunedì, martedì e venerdì) in cui __________ non avrebbe

comunque frequentato l’asilo nido __________, la famiglia __________, nel

periodo a decorrere dal 27 aprile 2020, è stata confrontata con la cessazione

della custodia da parte di terzi, e meglio di persone particolarmente esposte

al rischio dell’epidemia di COVID-19 ai sensi dell’art. 2 cpv. 5 dell’Ordinanza

COVOD-19 perdita di guadagno (cfr. consid. 2.3.), ovvero dei nonni materni e

della nonna paterna, per due giorni alla settimana, e meglio il lunedì e il martedì

quando la madre lavorava presso la Casa Anziani e il padre, pure, avrebbe

dovuto riprendere il suo normale regime di lavoro (cfr. consid. 2.6.).

Dal 27 aprile 2020,

infatti, i nonni (a partire dai 65 anni) potevano sì rivedere i nipoti ma non

prendersene cura (cfr. https://www.swissinfo.ch/ita/covid-19--bimbi-nonni--un-abbraccio-ok--ma-no-a-custodia/45719682).

Il venerdì è, invece,

escluso, siccome la madre di __________ non lavorava.

Dagli orari di lavoro

registrati della moglie dell’insorgente si evince, infatti, che la stessa, nei

mesi di aprile e maggio 2020, in cui era attiva al 70% (cfr. doc. A2), lavorava

dal lunedì al giovedì per un totale di 28 ore dovute (70% di 40 ore

settimanali; cfr. doc. A2).

Il ricorrente, il 26

aprile 2020, ha d’altronde affermato di aver accudito la figlia, durante il

periodo di confinamento da metà marzo al 26 aprile 2020, dal lunedì al giovedì

e di aver svolto la propria attività lavorativa di operaio comunale qualificato

unicamente il venerdì (cfr. doc. 4A; consid, 2.6.).

Il congedo speciale per

esigenze familiari concesso all’insorgente dal __________ di __________ il 28

aprile 2020 non risulta, poi, essere stato al 100%, prevedendo, da un lato, che

“la gestione del congedo e relativi tempi di lavoro devono essere concordati

nel dettaglio con il tecnico comunale”, dall’altro, che “i giorni di

assenza e di lavoro devono possibilmente essere definiti a scadenza settimanale”,

infine che “lo stipendio mensile sarà adattato di conseguenza e versato

in base all’effettivo grado di occupazione” (cfr. doc. 4C).

Il TCA non ignora che

l’insorgente, il 26 aprile 2020, ha indicato che la figlia __________ era

accudita tre giorni alla settimana dai nonni (cfr. doc. 4A).

Non è del resto escluso

che prima della pandemia la bambina fosse accudita dai nonni anche nel giorno

di libero della madre in cui quest’ultima poteva così dedicarsi, ad esempio,

alle faccende domestiche o ad altre attività.

Nel periodo di pandemia,

però, tale giornata di libero della madre non può giustificare il

riconoscimento di IPG Corona a causa della cessazione della custodia da parte di

terzi, siccome alla stessa era ad ogni modo possibile occuparsi della figlia.

Ne discende che il congedo

non pagato richiesto dal ricorrente e concessogli dal proprio datore di lavoro

si giustifica, dal profilo della necessità di accudire la figlia a seguito

dell’impossibilità della cura da parte dei nonni, soltanto per due giorni alla

settimana, e meglio nei giorni di lunedì e martedì in cui la madre lavorava e

la bambina non avrebbe in ogni caso frequentato l’asilo nido (cfr. consid.

2.8.).

RI 1 ha, dunque, diritto di

principio all’indennità per perdita di guadagno Corona relativa alla cessazione

parziale (per due giorni alla settimana) della custodia della figlia da parte

di terzi (cfr. CIC versione 3 N. 1031.1; consid. 2.4.) dal 27 aprile 2020 al 5

giugno 2020 (cfr. consid. 2.7. in fine).

Abbondanzialmente giova, in

ogni caso, osservare che al fine del calcolo dell’IPG Corona andrà tenuto conto

della perdita di guadagno risultante dalla sospensione dell’attività lavorativa

per far fronte all’effettiva cessazione della custodia da parte di terzi, in

casu di due giorni (cfr. CIC versione 4 N. 1058.1; consid. 2.4.).

2.10

L’indicazione nella

risoluzione n. 294 del 28 aprile 2020 con la quale il __________ di __________

ha concesso al ricorrente un congedo speciale per motivi familiari secondo cui “il

congedo è inteso non pagato con, di principio, eventuali indennità IPG a

suo diretto favore, riservate eventuali altre disposizioni o accordi che

dovessero presentarsi in materia” (cfr. doc. 4C; consid. 2.6.) non consente,

del resto, di giungere a un esito differente della vertenza.

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_296/2020 del 4

settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in

DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04

del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;

STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata).

La

tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione

o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così

anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di

rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare

nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale evenienza, tuttavia,

l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della

propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con

la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

In concreto, a prescindere

dal fatto che l’autorità competente per le IPG Corona sia la Cassa, il __________

di __________ si è comunque limitato ad asserire che il congedo non era

retribuito e che eventualmente sarebbero state erogate delle IPG

all’insorgente. È stata, quindi, soltanto ventilata la possibilità di ricevere

delle indennità per perdita di guadagno. Ciò non consente, in ogni caso, la

tutela della buona fede del ricorrente. Non può, quindi, essergli attribuita un’IPG

Corona in misura maggiore di quella riconosciuta da questa Corte (cfr. consid.

2.8.).

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,

la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la

singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale

regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale

di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno

2019.

si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 17 marzo 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

2.12

Vincente parzialmente in causa, il ricorrente, rappresentato

da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’000.- a titolo di ripetibili da

mettere a carico della Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione

su opposizione del 23 febbraio 2021 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto (per principio) all’IPG Corona dal 27 aprile al 5 giugno 2020 a

seguito della cessazione parziale della custodia della figlia __________ da

parte di terzi, come stabilito ai consid. 2.8.-2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 1’000.- a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti