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Rettamente USSI ha calcolato prestazione considerando UR composta solo dalla ricorrente a esclusione delle 2 figlie maggiorenni. Non vi è alcun rapporto di dipendenza economica delle figlie nei confronti della madre che fin dalla loro tenera età è stata privata di custodia e autorità parentale
16 agosto 2021Italiano57 min
eccezionalmente, i figli non vanno considerati nel calcolo dell'assistenza della
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2021.24
rs
Lugano
16 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 10 febbraio 2021 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 5 ottobre
2020 l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (di seguito: USSI) ha assegnato
a RI 1 - al beneficio dell’assistenza sociale dal 2017 a seguito della
soppressione nel gennaio 2017 della rendita intera AI attribuitale dal 2010,
non essendosi sottoposta a perizia psichiatrica in sede di revisione (cfr. STCA
32.2017.37-38 dell’11 settembre 2017 con cui il TCA ha confermato la decisione
emessa dall’UAI il 31 gennaio 2017 ; doc. 265; 243; 238; 233; 96) - una
prestazione assistenziale ordinaria per il periodo dal 1° ottobre -31 dicembre
2020 di fr. 2’227.-- mensili, tenendo conto di un’unità di riferimento composta
unicamente della medesima.
L’amministrazione ha
precisato che “le figlie a decorrere dal 1° ottobre 2020 sono state tolte
dall’UR (…)” (cfr. doc. 383).
1.2. A
seguito del reclamo interposto il 29 ottobre 2020 personalmente da RI 1 (cfr.
doc. 28), l’USSI, il 10 febbraio 2021, ha emanato una decisione su reclamo con
cui ha confermato il proprio provvedimento del 5 ottobre 2020, rilevando:
" (…) Il
reclamo chiede in sostanza di voler procedere ad un calcolo dell'assistenza non
limitato alla madre, ma comprensivo delle figlie maggiorenni.
Occorre quindi valutare se in concreto sono soddisfatte le
condizioni poste dalla legge e chiarite dalla giurisprudenza. ln altre parole
occorre valutare se le figlie __________ e __________, che sono ormai
maggiorenni, sono in prima formazione e non economicamente indipendenti.
Nel caso in esame dagli atti e meglio dalla sentenza 8.5.2015
della Pretura risulta che la signora RI 1 non aveva l'autorità parentale sulle
figlie __________ (__________1998) e __________ (__________2001), le quali
erano collocate in istituto (internato) e non vivevano con la madre.
Quest'ultima non provvedeva al loro fabbisogno in quanto il contributo
alimentare dei genitori consisteva in tutte le rendite delle assicurazioni
sociali o prestazioni analoghe percepite dai genitori e destinate al
mantenimento delle figlie, incassate direttamente dalle stesse tramite il loro
rappresentante legale.
La figlia __________ (__________2001) studia al Liceo.
Con scritto 25 marzo 2020 l'Ufficio dell'aiuto e della protezione
ha chiesto di togliere la figlia __________ (maggiorenne) dall'unità di
riferimento della madre, precisando che la stessa è iscritta al terzo anno di
Liceo, è in grado di vivere autonomamente e si trova nel progetto ADOC
(appartamento in autonomia), si è dimostrata autonoma e indipendente ed è in grado
di vivere da sola e non ha d'altra parte un buon rapporto con i genitori.
La sorella __________ (__________1998) studia all'università.
Entrambe le figlie sono maggiorenni e in prima formazione.
Giusta l'art. 21 cpv. 1 Las infatti se il titolare del diritto è
un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile
residuate della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle
prestazioni assistenziali, dall'unità di riferimento vengono esclusi i genitori
che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 277 CCS.
Nella situazione concreta risulta che il rapporto delle figlie con
Fatti
i genitori e segnatamente con la madre è inesistente, la stessa non si occupa
delle figlie che gestiscono in autonomia la propria vita.
ln tali circostanze, anche ai fini dell'assistenza, si giustifica
di non considerare le figlie nell'unità di riferimento (nucleo famigliare) con
la madre, ma la stessa individualmente.
Sono quindi date le condizioni in presenza delle quali,
eccezionalmente, i figli non vanno considerati nel calcolo dell'assistenza della
madre. (…)” (Doc. B)
1.3. RI 1, patrocinata dall’avv. RA
1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA,
postulando - previa concessione di un breve termine per motivare l’impugnativa,
avendo ricevuto il provvedimento contestato unicamente il 22 marzo 2021
dall’avv. __________ - l’annullamento della stessa e l’emanazione di una nuova
decisione in virtù della quale nella sua unità di riferimento sono considerate
le figlie maggiorenni (cfr. doc. I).
L’avv. RA 1 ha altresì
presentato istanza di gratuito patrocinio (cfr. doc. II).
1.4. Il 22 marzo 2021 al TCA è
pervenuto pure uno scritto denominato “ricorso” di RI 1 nel quale quest’ultima
censura il fatto che le sue due figlie, __________ e __________, non siano più
state considerate nella sua unità di riferimento ai fini del conteggio della
prestazione assistenziale.
La medesima ha evidenziato
di non avere mai ricevuto da parte dell’USSI, né delle sue figlie, reclami
circa l’obbligo di mantenimento e che, dopo che per quattro anni la situazione
è andata bene a tutti, a ottobre 2020 all’improvviso __________ e __________
sono state tolte dalla sua UR senza avviso.
La ricorrente ha indicato
di essere disponibile a ospitare le figlie, che vuole loro bene e le ha sempre
invitate a studiare seriamente, come pure a non spendere troppi soldi.
RI 1 ha puntualizzato di
avere sempre lasciato a __________ e __________ gli assegni familiari di fr.
250.-- mensili a testa, che le stesse non sono indipendenti in quanto in
formazione e che i rapporti tra di loro non sono inesistenti (cfr. doc. III).
1.5. Dopo che alla parte
ricorrente è stato assegnato un termine di 15 giorni per completare
l’impugnativa (cfr. doc. V), l’8 aprile 2021 l’avv. RA 1, per conto
dell’insorgente (cfr. doc. IX1), a sostegno della pretesa ricorsuale (cfr.
consid. 1.3.), ha addotto:
" (…) Nello
specifico __________ frequenta la terza liceo a __________ e, pur avendo
compiuto 20 anni risiede a __________ c/o la __________e.
Sara sta rifacendo il primo anno della facoltà di diritto c/o l'Università
di __________, dal momento che lo scorso anno non ha purtroppo superato i primi
esami.
Due anni fa era iscritta alla facoltà di medicina dell'Università
di __________ ma non aveva purtroppo superato i relativi esami. Essa si reca
dalla madre frequentemente.
Ambe due le figlie, essendo in ritardo negli studi sono da
considerare in prima formazione e non sono pertanto indipendenti
economicamente.
ln considerazione della precaria situazione economica, la
ricorrente ha inculcato nelle figlie sani principi di risparmio delle spese non
essenziali.
Ne consegue che, contrariamente all'assunto dell'USSl, i rapporti
sono tutt'altro che inesistenti: in particolare la mamma visita __________
frequentemente in __________, ove peraltro si recano gli educatori della __________
per i necessari aggiornamenti.
È evidente che qualche contrarietà è emersa quando la madre ha
dovuto giocoforza consigliare/imporre le accennate scelte di imporre il
risparmio calibrando le spese non necessarie (vestiti di marca, feste,...).
7. Nella sentenza 15.03.2018 (inc. 42.17.52) codesto Tribunale ha
accertato che, giusta l'art. 4 cpv. 1 a Laps, applicabile ex art. 2 Laps e 21
Las anche all'assistenza sociale, nell'UR di un genitore rientrano i figli
maggiorenni non economicamente indipendenti, ossia art. 2 Reg Laps i figli con
meno di 30 non sposati.
L'art. 2 cpv. 2 Reg Laps definisce il concetto di prima formazione
(frequenza come nella fattispecie di un percorso formativo, senza interruzione,
superiore a 24 mesi, tra l'altro di livello medio - superiore o universitario).
Una sentenza precedente del 21.05.2012 (inc. 39.11.6) codesto
Tribunale ha stabilito che, per valutare se un figlio maggiorenne non sposato
senza figli e in prima formazione (art. 2 cpv. 1 Reg Laps) vada o meno
considerato dell'UR dei genitori non si possa prescindere dall'esame della sua
situazione economica con riferimento all'art. 277 CC per il quale la situazione
finanziaria del figlio che sta ancora seguendo una formazione appropriata
costituisce un elemento essenziale per stabilire se si possa pretendere o meno
dal genitore il suo mantenimento.
Nella fattispecie detta verifica non è stata effettuata,
limitandosi l'USSl all'apodittico assunto che le figlie sono studentesse
(liceali e universitarie) e che possano sostentarsi da sole.
Ambe due le ragazze non hanno un'attività lucrativa e nemmeno
accessoria.
È dunque stato disatteso l'art. 277 CC relazionato con l'art. 276
cpv. 3 CC che contempla l'esenzione dei genitori dall'obbligo di mantenimento
dei figli maggiorenni ancora in formazione affinché questi possano con le
proprie risorse far fronte al proprio sostentamento.
L'art. 2 Reg Laps sarebbe pure contrario all'art. 328 CC.
Solo quando le entrate (non è il caso nella fattispecie)
superassero anche di poco il suo fabbisogno minimo si imporrebbe al figlio
maggiorenne di meno di 30 anni in prima formazione di aiutare i genitori nel
loro mantenimento. Tuttavia l'art. 328 CC presenta requisiti specifici.
ln ogni caso codesto Tribunale ha stabilito che l'art. 20 cpv. 1
Reg Laps deve essere interpretato conformemente agli art. 277 cpv. 2, 276 cpv.
3 e 328 CC al fine di non violare il principio della forza derogatoria del
diritto federale sancito dall'art. 49 cpv. 1 COST.
Se il figlio, come da fattispecie, ossequi ai presupposti
dell'art. 2 cpv. 1 a, b, c e d Reg. Laps e non risulta in grado di provvedere
al proprio sostentamento in quanto non dispone di nessuna risorsa o comunque le
sue risorse non sono sufficienti egli entrerà nell'UR dei genitori.
ln casu è pacifico che le figlie (nate nel 2001 e nel 1998 abbiano
meno di 30 anni, non siano sposate, non siano vincolate da un'unione domestica
registrata e non abbiano figli).
È pure incontestato che, come anticipato __________ frequenti la
terza liceo e __________ è iscritta al secondo anno della Facoltà di diritto
adempiendo così il requisito dello svolgimento della prima formazione.
Parimenti come già riferito, non risulta che esercitino
un'attività lucrativa.
Senza retribuzione le figlie non possono provvedere al loro
sostentamento e vanno pertanto ritenute maggiorenni economicamente dipendenti
ex. art. 4 lett. e Laps e 2 Reg. Laps, come tale devono essere considerate
nell'UR della madre ai fini della determinazione di quest'ultima all'assistenza
sociale, diritto che va pertanto ripristinato dal 01.10.2020.” (Doc. VII)
1.6. L’USSI, che ha beneficiato di
una proroga del relativo termine (cfr. doc. X; XI), nella propria risposta di
causa del 12 maggio 2021, ha postulato la reiezione dell’impugnativa,
precisando:
" (…) Le
STCA citate dall’avv. RA 1 non tengono conto dell'effettiva situazione del caso
concreto. Infatti si è confrontati con una situazione eccezionale, cui va
prestata particolare attenzione e che non giustifica più l'erogazione delle
prestazioni assistenziali da parte dell'USSl, determinandole sulla base di
un'unità di riferimento composta anche dalle due figlie.
Dagli atti e meglio dalla sentenza dell'8 maggio 2015 della
Pretura (inc. n. __________) risulta che la signora RI 1 è stata privata
dell'autorità parentale sulle figlie __________ e __________, le quali erano
collocate in istituto (internato) e non vivevano con la madre.
Negli anni le figlie della ricorrente hanno confermato con vari
scritti all'USSl la ben nota delicata situazione famigliare, l'assenza di
contatti diretti e costanti con i genitori, l'assenza di un loro qualsivoglia
aiuto finanziario, ed hanno dimostrato il loro personale impegno al
raggiungimento della propria autonomia, nonostante l'assenteismo dei genitori.
Con scritto del 25 marzo 2020 l'Ufficio dell'aiuto e della
protezione ha chiesto all'USSl di togliere la figlia __________ (maggiorenne)
dall'unità di riferimento della madre, precisando che la stessa è iscritta al
terzo anno di Liceo, è in grado di vivere autonomamente e si trova nel progetto
ADOC (appartamento in autonomia), si è dimostrata autonoma e indipendente ed è
in grado di vivere da sola e ha d'altra parte un difficile rapporto con i
genitori.
Ritenuti gli atti e che, contrariamente a quanto asserito dalla
ricorrente, risulta che il rapporto delle figlie con la madre è da anni
inesistente, che la stessa ormai da anni non si occupa di loro, che nonostante
ciò esse riescono a gestire in autonomia la propria vita, preso altresì atto
dell'impossibilità negli anni di ricostruire delle relazioni positive con i
genitori, anche ai fini dell'assistenza, si giustifica e giustificava da tempo
di non considerare più le figlie nell'unità di riferimento (nucleo famigliare)
della madre. Si rileva che fino a fine settembre 2020 la ricorrente ha di fatto
beneficiato di prestazioni assistenziali superiori in quanto calcolate
ritenendo tra l'altro un fabbisogno di base Las per 3 persone e una spesa per
l'alloggio ritenuto il limite massimale per 3 persone e si evidenzia che la
parte di prestazione spettante a coprire il fabbisogno delle figlie non è stata
versata dalla madre a queste ultime.
La decisione impugnata ha pertanto correttamente considerato I’unità
di riferimento composta unicamente dalla ricorrente e può
essere confermata. (…)” (Doc. XII)
1.7. Il 7 giugno 2021 il
rappresentante della ricorrente, dopo aver ottenuto una proroga del termine per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. XIII; XIV; XV), ha evidenziato
che RI 1 non è al corrente dei diversi scritti delle figlie all’USSI non avendo
mai ricevuto nulla al riguardo e non essendo mai stata informata dalle figlie
stesse.
Il legale ha prodotto due
dichiarazioni del 3 giugno 2021 dell’insorgente (cfr. doc. XVI1; XVI2) e ha osservato:
" (…) Con la
menzionata prima dichiarazione la madre attesta di aver pagato in contanti,
come da loro richiesto il fabbisogno per le figlie; d'altronde l'USSl non ha
mai fatto nessun riferimento a questa circostanza per 4 anni.
La ricorrente fa osservare che la prestazione assicurativa è stata
modificata dal 01.10.2020 come persona semplice.
ln tal senso andrebbe corrisposto il saldo dovuto.
Essa sottolinea altresì che l'USSl ha versato per 4 anni l'importo
corretto calcolato per 3 persone.
Le lagnanze dello stesso avrebbero dovuto essere specificate a verbale,
in presenza della ricorrente e delle figlie tanto più che parecchie di esse
risalgono indietro nel tempo. Improvvisamente l'anno scorso le figlie sono
state tolte dall'UR in un momento in cui non era cambiato nulla, tanto più che
hanno sempre abitato in appartamenti gestiti da fondazioni e che la privazione
dell'autorità parentale era già avvenuta.
Contrariamente all'assunto dell'amministrazione, esse non sono mai
state economicamente indipendenti e hanno intrattenuto rapporti con la madre
che si è sempre preoccupata dell'impegno nello studio e che limitassero le
spese superflue.
Con la seconda dichiarazione del 03.06.2021 la signora RI 1 viene
a comprovare la propria disponibilità, ritenendo molto grave il rimprovero di
assenteismo da parte dell'USSl che si erge a genitore, quando il suo compito
precipuo sarebbe invece quello di vigilare e di insegnare alle figlie il
rispetto evitando di inasprire il conflitto con la madre. (…)” (Doc. XVI)
Infine l’avv. RA 1 ha
chiesto l’audizione della ricorrente e l’audizione testimoniale delle figlie
(cfr. doc. XVI pag. 4)
1.8. L’USSI, il 17 giugno 2021, ha
rinviato alla decisione impugnata e alla risposta di causa, precisando che la
ricorrente espone i fatti evidentemente dal suo punto di vista e quindi per il
proprio interesse, omettendo la verità.
L’amministrazione,
inoltre, ha chiesto nel caso in cui questo Tribunale ritenesse di dare seguito
alla domanda di sentire quali testi le due figlie, che l’audizione non avvenga
in presenza dell’insorgente (cfr. doc. XVIII).
1.9. Il doc. XVIII è stato
trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XIX).
in diritto
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se l’USSI ha rettamente o meno riconosciuto alla ricorrente una prestazione
assistenziale ordinaria di fr. 2’227.-- al mese dal 1° ottobre al 31 dicembre
2020.
Al
riguardo andrà esaminato se a ragione oppure no l’amministrazione, nell’unità
di riferimento della ricorrente, abbia considerato unicamente la medesima,
escludendo le figlie __________ e __________.
2.2
L’intervento
della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale
normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran
Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289
segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi
cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26
giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in
vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1°
ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della
Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU
40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3
L'art. 1 Las stabilisce
che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona,
all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione
federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per
cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le
prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e
professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art.
2.
della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede
al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono
complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni
sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi
cantonali".
Il
cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali
propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite
le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4
Secondo
l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti
preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette
(art. 17).
Al
riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare
alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2
Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9,
10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La
natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente
dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e
alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse
si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa
distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in
relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del
Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8
maggio 2002, pag. 3).
Inoltre
le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.
3.
Las).
Relativamente
alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
"
Le prestazioni assistenziali
ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la
soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le
prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della
Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere
ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la
soglia di intervento, poi:
"
La soglia d’intervento per
le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno,
tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale."
L’art.
19.
Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in
deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI.
La
Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle
istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da
molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare
della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della
COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel
Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione
della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può
configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione
federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero
si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei
singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2019 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali
prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il
mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
995.--
2.
persone 1'523.--
3.
persone 1'851.--
4.
persone 2'129.--
5.
persone 2'407.--
Per ogni persona +
202.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag.
478-479).
Dal
1° gennaio 2020 gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come
segue:
“Persone dell’unità di riferimento - Forfait
globale per il
mantenimento
(raccomandato
dalla
COSAS)
(fr/mese)
1.
persona
997.--
2.
persone 1'525.--
3.
persone 1'854.--
4.
persone 2'134.--
5.
persone 2'413.--
Per ogni persona +
202.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 31 dicembre 2019 pag.
455-456)
A
decorrere dal 1° gennaio 2021 il fabbisogno è così stabilito:
"
Persone dell’unità di riferimento
- Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato
dalla COSAS)
(CHF/mese)
1.
persona
1’006.--
2.
persone
1'539.--
3.
persone
1'871.--
4.
persone
2'153.--
5.
persone
2'435.--
Per ogni persona
+ 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag.
2).
2.5
L'unità
economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde
alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr.
Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Ai
sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale
(cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
"
1L’unità
di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza
è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno
l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se
questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
Giusta
l’art. 4b Laps:
"
Se entrambi i genitori
sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre.”
L’art.
21.
Las prevede che
"
1In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto
è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito
disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di
intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono
esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi
dell’art. 277 CCS.
2In caso
di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di riferimento
altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di assistenza
nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328
e 329 CCS.”
Relativamente
al concetto di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui
all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia:
"
1Una
persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:
a) ha meno di 30 anni;
b) non è sposata, legalmente
divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione
domestica registrata;
c) non ha figli;
d) è in prima formazione.
2Vi è prima
formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso
formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una
formazione del livello seguente:
a) primario, secondario 1, oppure secondario 2
di tipo propedeutico;
b) secondario 2 di tipo
professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo
dello stesso livello o di livello superiore;
c) terziario di tipo
universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che
completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede
già un titolo di livello terziario;
d) perfezionamento linguistico
dopo una formazione di livello secondario 2.
3…”
2.6
L’art. 276 CC, concernente il
mantenimento da parte dei genitori, prevede:
" 1Il
mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.
2.
I genitori
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di
educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.
3.
I genitori
sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa
ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del
suo lavoro o con altri mezzi.”
L’obbligo
di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.
La
privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di
comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali
con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto
ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF
120.
II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art.
311.
N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P.
Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C.
Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).
L’art. 277
CC, relativo alla durata dell’obbligo di mantenimento da parte dei
genitori, enuncia:
"
1L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età
del figlio.
2.
Se,
raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione
appropriata, i genitori, per quanto si possa
ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono
continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile
formazione possa normalmente concludersi.”
Relativamente ai figli
maggiorenni, l’art. 277 cpv. 2 CC contempla, quindi, da parte dei genitori un
obbligo di mantenimento ragionevole nella misura in cui il figlio stia ancora
seguendo una formazione adeguata. Il concetto “per quanto si possa
ragionevolmente pretendere” dai genitori richiede di mettere a confronto la
situazione economica di questi ultimi con la capacità lavorativa del figlio
maggiorenne (cfr. STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010,
pubblicata in DLA 2011 N. 2 pag. 61).
Nella sentenza 8C_882/2009 del
19.
febbraio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 2 pag. 61, appena citata il TF ha,
inoltre, sottolineato che la responsabilità individuale del figlio maggiorenne
è, in ogni caso, prioritaria rispetto all’obbligo di mantenimento da parte dei
genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC), per cui il figlio durante la formazione è
tenuto a sfruttare, per quanto compatibile con quest’ultima, tutte le
possibilità per provvedere al proprio sostentamento, in particolare deve
dedicarsi a un’attività lavorativa, in relazione alla quale va semmai computato
un reddito ipotetico.
Secondo
l’art. 328 CC, concernente l’assistenza tra parenti:
"
1.
Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i
parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero
nel bisogno.
2.
È
fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner
registrato.”
Al riguardo giova
evidenziare che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti in linea
ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (cfr. STF
5A_122/2012 del 21 giugno 2012).
Siccome
il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si
adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve
essere interpretata in senso stretto.
La
Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal
1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che
le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a
partire da un reddito imponibile di fr. 120'000.-- per le persone sole e di fr.
180'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 20'000.-- per
ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 2005, modificate
nel dicembre 2008, p.to F4; Basler Kommentar, 2006, ad art. 328 ZGB n. 15b e
17).
Dalla sostanza imponibile si
potrà dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella seguente misura:
per le persone singole fr. 250'000; per le persone sposate fr. 500'000; per
ogni figlio fr. 40’0000. La somma rimanente dovrà essere convertita in reddito
sulla base dell’aspettativa di vita media (importo annuale) e messa in conto
come tale (cfr. Direttive COSAS 2005 modificate nel dicembre 2008, p.to F4).
Il TF, nella DTF 132 III 97,
ha inoltre stabilito che l'assistenza fra parenti non è più estesa
dell'assistenza sociale, ma deve almeno garantire il minimo vitale calcolato in
base alle regole del diritto esecutivo e che per prestare l'assistenza, il
parente obbligato è tenuto a intaccare il suo patrimonio, a meno che questo non
debba rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in
particolare con riferimento alla vecchiaia.
2.7
Il Consiglio federale, il 25
maggio 2016, ha proposto di respingere la mozione 16.3212 “Mantenimento del
figlio. Modifica dell'articolo 277 CC tesa ad eliminare la disparità di
trattamento tra genitori di giovani in formazione e non” presentata il 18
marzo 2016 dal Consigliere nazionale Laurent Wehrli, Gruppo liberale radicale PLR.
Liberali Radicali, indicando:
"
In linea di massima l'obbligo di mantenimento dura fino alla
maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 del Codice civile svizzero, CC; RS
210). I genitori devono inoltre procurare al figlio un'appropriata istruzione
generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e
inclinazioni (art. 302 cpv. 2 CC). I genitori, per quanto si possa
ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono
quindi continuare a provvedere al suo mantenimento anche dopo la maggiore età,
fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi
(art. 277 cpv. 2 CC).
La richiesta dell'autore della mozione di estendere l'obbligo di
mantenimento oltre la maggiore età e fino ai 25 anni non si ricollega
all'articolo 302 capoverso 2 CC e non è nemmeno subordinata a condizioni. In
concreto si tratta di un'estensione dell'obbligo di assistenza ai sensi degli
articoli 328 e seguenti del Codice civile in cui si rinuncia al requisito
secondo cui i genitori devono vivere "in condizioni agiate".
L'introduzione di un obbligo di assistenza tanto esteso costituirebbe un cambio
fondamentale di sistema, che andrebbe introdotto soltanto dopo un esame
approfondito e tenendo conto delle possibili alternative.
L'estensione dell'obbligo di mantenimento dei genitori quale
possibile misura per sgravare l'aiuto sociale è già stata discussa dalla
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
(CDOS). È un dato di fatto che la quota dei giovani di età compresa tra 18 e 25
anni dipendenti dall'aiuto sociale è proporzionalmente elevata: nel 2013 la
quota di aiuto sociale dei giovani adulti era nettamente superiore a quella di
tutta la popolazione (3,9 per cento vs. 3,1 per cento). S'impone un intervento:
più a lungo i giovani adulti percepiscono l'aiuto sociale, più difficile
diventa reintegrarli nel mercato del lavoro. Questo problema non può tuttavia
essere risolto trasferendo l'onere dei costi dallo Stato ai genitori. Occorre
invece sostenere i giovani adulti a raggiungere l'indipendenza in modo da
essere in grado di provvedere al loro sostentamento. Per questo motivo, il 12
dicembre 2014 e il 9 giugno 2015 il Parlamento ha accolto la mozione 14.3890,
"Strategia per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei giovani adulti
dall'aiuto sociale". Uno studio dell'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali nell'ambito del programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà
(2014-2018) esaminerà quali misure consentono di affrontare al meglio il problema.
Il Consiglio federale non ritiene opportuno mettere fondamentalmente in
discussione il sistema vigente prima della presentazione di questo rapporto.” (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163212)
La mozione 14.3890 “Strategia
per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei giovani adulti dall'aiuto
sociale” depositata dal Gruppo socialista il 25 settembre 2014 è stata
stralciata dai ruoli nel giugno 2019, in quanto adempiuta con il rapporto del
Consiglio federale del 18 aprile 2018 «Ergebnisse des Nationalen Programms zur
Prävention und Bekämpfung von Armut 2014–2018» (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143890;
FF 2019 2559 (2567); file:///C:/Users/ixta074/Downloads/BR-Bericht_Ergebnisse_Nationales_Programm_Praevention_und_Bekaempfung_von_Armut%20(1).pdf)).
2.8
In relazione ai figli
minorenni, con sentenza 42.2008.15 del 18 marzo 2009, pubblicata in RtiD
II-2009 N. 15 pag. 56 segg., questo Tribunale, in un caso in cui una madre
privata della custodia dei suoi due figli dati in affidamento a terzi ma
detentrice dell’autorità parentale sui medesimi alla quale era stata
riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'038.-- al mese, di cui fr.
440.-- quale compenso per l’affidamento dei figli, aveva contestato l’operato
dell’amministrazione che aveva considerato nella sua unità di riferimento il
figlio apprendista diventato maggiorenne, ha deciso, in applicazione all’art. 4
cpv. 1 lett. d Laps (l’unità di riferimento è costituita dai figli minorenni di
cui il titolare del diritto ha l’autorità parentale), al quale la Las, per
quanto concerne i figli minorenni, non ha derogato, che dal profilo del calcolo
delle prestazioni regolamentate dalla Laps e dalla Las i figli minorenni che
sono oggetto di un affidamento familiare continuano a fare parte dell’unità di
riferimento del genitore che ha l’autorità parentale.
Il
TCA, al riguardo, ha precisato che:
"
(…) Tale soluzione si giustifica
tanto più se si considera che l’obbligo di mantenimento dei figli dati in
affido incombe in ogni caso ai genitori (cfr. art, 276 CC; 293; 294 CC; consid.
2.7.; Basler Kommentar, ad art.
276, n. 13, 26; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n.
06.42; Messaggio del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali il Consiglio
di Stato, pag. 9, citato al consid. 2.6.).
In effetti ciò risulta anche dalle
Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti (cfr. consid.
2.7.), con le quali il DSS ha stabilito degli importi da versare ai terzi
affidatari dai genitori del minorenne anche quando questi sono al beneficio di
prestazioni assistenziali.
L’intervento dello Stato ha come scopo quello
di anticipare il compenso alle famiglie affidatarie allorché i genitori non
hanno i mezzi sufficienti per fare fronte al proprio obbligo di mantenimento
(cfr. consid. 2.7.).” (STCA 42.3008.15
del 18 marzo 2009 consid. 2.9.)
Con sentenza 42.2012.13
del 19 novembre 2012, pubblicata in RtiD II-2013 N. 14 pag. 77 segg., questa
Corte ha stabilito che a una richiedente l’assistenza sociale, madre di due
figli minorenni in affidamento presso terzi di cui era stata privata sia della
custodia che dell’autorità parentale e per i quali non provvedeva in alcun
modo, a torto erano state negate le prestazioni assistenziali computando i
redditi e la sostanza dei figli. In quel caso di specie, in via del tutto
eccezionale e anche per motivi di semplicità di conteggio per
l’amministrazione, si giustificava un calcolo separato dai figli al fine di
verificare l’eventuale diritto dell’insorgente all’assistenza sociale. Pertanto
non andavano computate né la sostanza mobiliare di proprietà di un figlio, né
le rendite delle assicurazioni sociali di cui essi beneficiavano, ritenuto
inoltre che non era la madre ad amministrare e gestire i loro beni, bensì due
tutori.
È stato del resto
precisato che la sostanza mobiliare di uno dei figli di fr. 45'666.-- non avrebbe
dovuto in alcun caso essere conteggiata al fine di valutare se la ricorrente avesse
diritto o meno a una prestazione assistenziale, aggiungendo che era escluso che
a tale figlio tornasse applicabile l’art. 328 cpv. 1 CC concernente
l’assistenza tra parenti.
Il caso della sentenza
42.2012.13
si differenzia dal precedente deciso con giudizio 42.2008.15, in
quanto, in primo luogo, l’insorgente era stata
privata dell’autorità parentale sui due figli entrambi ancora minorenni, come
del resto il padre di questi, i quali, quindi, non solo erano in affidamento
(come nel caso della STCA 42.2008.15 in cui la custodia dei due figli - il
primogenito nel frattempo era diventato maggiorenne - era stata affidata a
terzi), ma erano pure sotto tutela.
In secondo luogo, i figli
facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro spettanti.
Inoltre
con giudizio 42.2020.14 del 30 novembre 2020 il TCA ha confermato il modo di
operare dell’Ufficio delle misure attive che nel contesto del calcolo
dell’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione aveva considerato
un’unità di riferimento composta, oltre che della ricorrente, di suo figlio e
di suo marito, anche dei figli minorenni di quest’ultimo, nonostante fosse
stato privato, come la madre che viveva all’estero, della custodia (i figli
erano stati affidati a un centro educativo) e dell’autorità parentale.
Questa Corte, al consid.
2.12., ha in particolare evidenziato:
" (…) La
situazione sub iudice si distingue, inoltre, da quella giudicata con
sentenza 42.2012.13 del 19 novembre 2012 - in cui si giustificava un calcolo
separato dai figli al fine di verificare l’eventuale diritto dell’insorgente
all’assistenza sociale -, poiché in quel caso, benché la madre dei due figli
minorenni in affidamento presso terzi fosse stata privata sia della custodia
che dell’autorità parentale, come nella presente fattispecie il marito della
ricorrente, i figli facevano fronte al loro mantenimento tramite le rendite loro
spettanti, ciò che non si verifica in concreto.
In quella sentenza il TCA ha d’altronde precisato che si trattava
di un caso eccezionale (cfr. consid. 2.10.).
Le Direttive concernenti l’ammontare della retta uniforme mensile
dei centri educativi riconosciuti ai fini del sussidiamento stabiliscono poi
degli importi da versare quale contributo alla retta per l’affidamento di un
minorenne ad un centro educativo da parte della famiglia (l’obbligo di
mantenimento nella misura delle proprie forze ex art. 276 CC è indipendente
dalla privazione dell’autorità parentale o della custodia; cfr. consid. 2.9.)
anche quando questa è al beneficio di prestazioni LAPS senza prestazioni di
assistenza e pure quando è al beneficio di prestazioni LAPS comprensive di
prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.9.) (…)”
Infine con sentenza 42.2021.11
del 21 giugno 2021, non ancora cresciuta in giudicato, il TCA ha deciso che ai
fini del calcolo della prestazione assistenziale ordinaria nell’unità di
riferimento dell’insorgente, oltre a suo figlio e al marito, andava considerata
la figlia minorenne di quest’ultimo nonostante vivesse in istituto, in quanto
in formazione senza redditi propri, ad eccezione dell’assegno familiare
versatole direttamente, ma non il figlio minorenne del marito – anch’egli
risiedente in istituto (al padre era stata tolta la custodia e l’autorità
parentale su entrambi i figli) – che svolgeva un apprendistato, percependo,
oltre all’AF, una somma superiore all’ammontare ottenuto sommando all’importo
relativo al suo fabbisogno il premio della cassa malati computato nel calcolo
della prestazione assistenziale.
In tal modo si è evitato che
l’eccedenza di reddito andasse a vantaggio del padre, della moglie e del figlio
di quest’ultima, quando invece non risultava che il padre provvedesse in qualche
modo al mantenimento suo e della sorella.
2.9
Per
quanto concerne i figli maggiorenni, con sentenza 39.2011.6 del 21 maggio 2012,
pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg., questa Corte ha stabilito che per valutare se un figlio maggiorenne con meno di 30 anni non sposato,
legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione domestica
registrata, senza figli e in prima formazione (art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d
Reg.Laps) vada o meno considerato nell’unità di riferimento dei genitori non si
può prescindere dall’esame della sua situazione economica.
Il TCA ha, in primo luogo,
rilevato che in effetti dai lavori preparatori si evince che per definire il
figlio maggiorenne non economicamente indipendente di cui all’art. 4 cpv. 1
lett. e Laps l’art. 2 Reg.Laps si riferisce all’art. 277 CC, ossia al concetto
di figli maggiorenni che stanno ancora seguendo una formazione appropriata di
cui al cpv. 2 di tale disposto, la cui situazione finanziaria è un elemento
essenziale per stabilire se si possa pretendere o meno dai genitori il suo
mantenimento.
In secondo luogo, questo
Tribunale ha osservato che non procedendo a una verifica dello stato
finanziario del figlio maggiorenne, nell’eventualità in cui questi abbia
risorse proprie (reddito da lavoro, rendite, patrimonio) sufficienti per il
proprio mantenimento, il regime introdotto dall’art. 2 Reg.Laps per definire il
figlio maggiorenne non economicamente indipendente che va considerato
nell’unità di riferimento dei genitori non sarebbe, dunque, conforme all’art.
277.
cpv. 2 CC, in relazione all’art. 276 cpv. 3 CC che contempla l’esenzione
dei genitori dall’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ancora in
formazione allorché questi possono con le proprie risorse far fronte al proprio
sostentamento.
In tale ipotesi l’art. 2
Reg.Laps si rivelerebbe pure contrario all’art. 328 CC.
Infatti, qualora le sue entrate fossero
anche lievemente superiori al suo fabbisogno minimo, si imporrebbe al figlio
maggiorenne minore di 30 anni in prima formazione di aiutare i genitori ed
eventuali fratelli nel loro rispettivo mantenimento.
Tuttavia l’art. 328 CC
comporta, in primo luogo, che il soccorso avvenga unicamente tra parenti in
linea ascendente e discendente (non tra fratelli e sorelle), in secondo luogo,
che il parente sia sì tenuto a intaccare il suo patrimonio, ma soltanto se
questo non deve rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo
sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia.
Questa Corte ha, pertanto, deciso
che l’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps deve essere interpretato conformemente agli art.
277.
cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC, al fine di non violare il principio della
forza derogatoria del diritto federale codificato all’art. 49 cpv. 1 Cost.
Se il figlio ossequia i
quattro presupposti di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps e non
risulta in grado di provvedere al proprio sostentamento, in quanto non dispone
di alcuna risorsa o comunque le sue risorse non sono sufficienti a coprirne il
fabbisogno, egli rientrerà nell’unità di riferimento dei genitori.
Se, per contro, il figlio
adempie le quattro condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d
Reg.Laps ma, grazie alle proprie risorse può mantenersi completamente, egli non
sarà compreso nell’unità di riferimento dei genitori, a meno che lo stesso viva
in condizioni agiate ai sensi dell’art. 328 CC e sia, quindi, tenuto
all’assistenza tra parenti in linea ascendente.
Relativamente
alla nozione di prima formazione, cfr. pure STCA 42.2015.4 del 5 novembre 2015,
pubblicata in RtiD II-2016 N. 4 pag. 23 segg.
Questo
Tribunale, nella sentenza menzionata, ha stabilito che l’unità
di riferimento di una richiedente prestazioni assistenziali ordinarie
dall’ottobre 2014, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, era composta anche
del figlio, in quanto quest’ultimo doveva essere considerato economicamente non
indipendente. In effetti il figlio maggiorenne di meno di 30 anni, non sposato,
né legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione
registrata e senza figli era ancora in prima formazione. La prima formazione
non era stata interrotta per più di 24 mesi, siccome tra l’agosto 2011, quando,
conseguendo l’attestato federale di capacità quale impiegato di commercio
profilo esteso E, aveva concluso una formazione di livello secondario 2
corrispondente a prima formazione ex art. 2 cpv. 2 lett. b Reg. Laps, e il
settembre 2013, allorché aveva iniziato il corso di maturità professionale
commerciale, poi ottenuta a fine giugno 2014, anch’essa facente parte della
formazione secondaria 2, aveva svolto due corsi linguistici all’estero della
durata di 12 o più settimane di 25, rispettivamente 30 ore alla settimana che
costituiscono un perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello 2
previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps quale prima formazione. Inoltre,
anche dopo l’ottenimento nel giugno 2014 della maturità professionale, il
figlio, frequentando un ulteriore corso linguistico intensivo all’estero della
durata di circa 8 mesi con 25 lezioni alla settimana, aveva effettuato un
perfezionamento linguistico ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps. Il
TCA ha, pertanto, rinviato gli atti all’USSI per determinare il diritto della
ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste nell’ottobre 2014 tenendo
conto nell’unità di riferimento anche del figlio.
2.10
Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1, nata il __________ 1974, e __________, nato
il __________ 1974, si sono uniti in matrimonio il 3 marzo 1997. Dalla loro
unione sono nate le figlie __________ (__________ 1998) e __________ (__________
2001, cfr. doc. 60).
I coniugi __________ sono
stati autorizzati a vivere separati dal 20 aprile 2005 (cfr. doc. 60).
Inoltre dal 2006 RI 1 e __________
sono stati privati della custodia delle figlie le quale sono state collocate in
internato. Dal 2009 ai medesimi è pure stata tolta l’autorità parentale sulle
figlie (cfr. doc. 59; 201; 60).
Con sentenza dell’8 maggio
2015.
il Pretore Aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il
matrimonio tra RI 1 e __________, ha confermato la decisione di privarli
dell’autorità parentale sulle figlie __________ e __________, come pure il collocamento
di queste ultime in internato, nonché la tutela a loro favore e ha stabilito
che le relazioni personali tra padre e figlie restavano sospese, mentre quelle
con la madre dovevano continuare a essere esercitate nella forma sorvegliata.
Il Pretore Aggiunto ha
altresì omologato la convenzione del 3 febbraio 2015, modificata il 6 maggio
2015.
che prevedeva in particolare che il contributo alimentare di __________ e RI
1.
per le figlie __________ e __________ corrispondeva a tutte le rendite che i
genitori percepivano e avrebbero percepito dalle assicurazioni sociali o
analoghe prestazioni destinate al mantenimento delle figlie. Al riguardo è
stato precisato che “queste rendite o prestazioni analoghe potranno essere
incassate direttamente dalle figlie per il tramite del loro rappresentante
legale” (cfr. doc. 60).
La ricorrente è al
beneficio dell’assistenza sociale dal 2017 a seguito della soppressione nel
gennaio 2017 della rendita intera AI attribuitale dal 2010 decisa il 23 gennaio
2017, non essendosi sottoposta a perizia psichiatrica in sede di revisione
(cfr. consid. 1.1.; STCA 32.2017.37-38 dell’11 settembre 2017 con cui il TCA ha
confermato la decisione emessa dall’UAI il 31 gennaio 2017; doc. 265; 243; 238;
233; 96).
Il 17 luglio 2017 il
tutore di __________ (__________ è diventata maggiorenne il 13 aprile 2016) ha
inviato un messaggio di posta elettronica a __________ dell’USSI, indicando,
dopo aver specificato che RI 1 e __________ sono privati della custodia e
dell’autorità parentale da dieci anni e non hanno rapporti con le figlie, che:
" Sino a
febbraio le ragazze beneficiavano di una rendita completiva che facevo versare
direttamente sul conto in mia gestione. Poi i genitori hanno perso la rendita
d’invalidità e di conseguenza hanno chiesto prestazioni assistenziali. Da quel
momento sono state calcolate sotto ur madre e la stessa, perpetrando le
dinamiche passate, non collabora e tiene per sé le quote relative alle figlie.
Ora le ragazze studiano con profitto presso
il liceo di __________ ma non ricevendo nulla, sono in grossa difficoltà
economica.
Ti chiedo di valutare la possibilità di
fare una richiesta a parte per __________ (evtl. anche per __________), visto
il quadro drammatico di cui sopra.” (Doc. 55)
L’Ufficio dell’aiuto e
della protezione – Settore famiglie e minorenni, il 23 novembre 2017, ha
scritto all’USSI in relazione a __________, e meglio a “fattura LCA di
ottobre e conto CCP, fattura dei premi LCA di novembre e richiamo fattura RC”:
" (…) Visto
che la ragazza non ha più contatti con la madre, che quest’ultima non partecipa
minimamente a livello finanziario e che Sara provvede a tutti i suoi pagamenti,
chiedo inoltre, come da richiesta del 26.9.2017 (inviata all’USSI) di __________
che le eventuali partecipazioni vengano rimborsate sul suo CCP, che tutte le
decisioni che la concernono siano trasmesse a lei e che venga pagato dall’USSI
il premio mensile LCA di Fr. 22.50. (…)” (Doc. 50)
__________ studia
all’università e __________, che nel frattempo è anch’ella diventata
maggiorenne (il __________ 2019), al liceo (cfr. doc. B; VII; XII).
Con lo scritto del 25
marzo 2020 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione – Settore famiglie e
minorenni ha chiesto all’USSI di scorporare __________ dall’unità di
riferimento della madre, tenuto conto che la ragazza dal 2006 è sempre stata
collocata in strutture a seguito di una grave situazione famigliare. È stato
precisato che le relazioni con i genitori non si sono mai potute ripristinare e
che la figlia, che studia con buoni risultati al liceo (terzo anno), da quando
si trova nel progetto ADOC (appartamento in autonomia), ha dimostrato di essere
autonoma e indipendente (cfr. doc. 226).
Fino al mese di settembre
2020.
le prestazioni assistenziali ordinarie sono state calcolate tenendo conto
di un’unità di riferimento costituita dell’insorgente e delle due figlie, __________
e __________ (cfr. doc. XII pag. 4; 388; 407; 401).
A far tempo dal mese di
ottobre 2020, con decisione del 5 ottobre 2020, confermata dalla decisione su
reclamo del 10 febbraio 2021 (cfr. doc. 383; B; consid. 1.1.; 1.2.), l’USSI ha
per contro considerato un’unità di riferimento composta unicamente della
ricorrente, in quanto il suo rapporto con le figlie è inesistente e non si
occupa di loro, le quali gestiscono in autonomia la propria vita.
L’insorgente ha contestato
il modo di procedere dell’amministrazione, asserendo che le figlie, con le
quali i rapporti sono tutt'altro che inesistenti (si sarebbe sempre preoccupata
del loro impegno nello studio e che limitassero le spese superflue) e a cui
paga in contanti gli importi per il loro fabbisogno, sono in prima formazione e
non sono indipendenti economicamente ai sensi degli art. 4 lett. e Laps e 2
Reg.Laps. Pertanto, a mente della parte ricorrente, __________ e __________
devono essere prese in considerazione nell’unità di riferimento della madre
(cfr. doc. VII; XVI).
2.11
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che le figlie della ricorrente, __________
e __________, nate nel 1998, rispettivamente nel 2001, dal 2006 non vivono con
la madre, la quale è stata privata, oltre che della custodia, anche
dell’autorità parentale su entrambe (cfr. consid. 2.10.).
Come visto sopra, la privazione
dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di comunione
domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali con il
genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto ex art.
2.
cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento dei genitori,
essendo un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine (cfr.
consid. 2.6.).
È per questo motivo che i
figli minorenni che non hanno risorse proprie e non vivono con i genitori, dal
profilo della Laps e della Las, in linea di principio fanno parte dell’unità di
riferimento della madre anche nel caso in cui quest’ultima non abbia l’autorità
parentale sui figli (cfr. consid. 2.5.; 2.8.).
Nel caso di specie __________
e __________ hanno beneficiato delle rendite completive AI dal 2010 al 2017,
periodo in cui la ricorrente aveva diritto a una rendita intera AI, poiché non
si è sottoposta a una perizia psichiatrica in sede di revisione (cfr. consid.
1.1.; 2.10.). La rendita completiva veniva versata direttamente sul conto in
gestione del tutore di __________ e __________ (cfr. doc. 55).
Da quando l’insorgente ha
fatto ricorso all’assistenza sociale a seguito della soppressione, nel gennaio
2017, della rendita AI, le figlie sono state considerate nell’unità di
riferimento della madre.
Le medesime, che sono agli
studi, sono diventate maggiorenni il 13 aprile 2016, rispettivamente il 24
gennaio 2019 (cfr. consid. 2.10.).
Ai sensi dell’art. 4 cpv.
1.
lett. e Laps l’unità di riferimento del titolare del diritto è costituita
anche dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti,
ossia se, cumulativamente, hanno meno di 30 anni, non sono
sposati, legalmente divorziati, separati o vedovi,
non sono o non sono stati vincolati da un’unione domestica registrata, non hanno
figli e sono in prima formazione (cfr. art. 2 cpv. 1 Reg.Laps; consid. 2.5.).
Dal Messaggio n. 4773 del
1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali al p.to 7.1.
si evince che sono attribuiti alla medesima unità economica di
riferimento pure
i figli maggiorenni economicamente dipendenti,
in modo da avvicinarsi
il più possibile al reale rapporto di dipendenza
economica anche se, sia legalmente che fiscalmente, i soggetti sono già
considerati autonomi e indipendenti dai genitori.
Nel Rapporto
del 11 giugno 2002 p.to 6.1 emesso dalla Commissione della gestione e delle
finanze sul Messaggio 13 marzo 2002 concernente la modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali è poi stato
indicato:
"
(…) La Commissione della gestione nel suo rapporto del 4 aprile 2000
affermava: “Nel regolamento di applicazione la precisazione del concetto di
persona economicamente indipendente dovrà essere fatta con criteri il più
possibile oggettivi che permettano di qualificare il grado di autonomia di un
titolare di una prestazione rispetto alla sua famiglia (genitori)”. (…)”
In casu non risulta alcun
rapporto di dipendenza economica di __________ e __________ - che dal 2006,
ovvero da quando __________ aveva 8 anni e __________ 5 anni, non vivono con la
madre a cui nel 2009 è anche stata tolta l’autorità parentale - nei confronti
della ricorrente (cfr. consid. 2.10.).
Dalle carte processuali
risulta peraltro, da un lato, che da anni le figlie non hanno contatti regolari
e costanti con la madre, la quale non partecipa finanziariamente al fabbisogno
delle figlie (cfr. doc. 55; 50; 52; 35). Dall’altro, che __________
percepirebbe una borsa di studio comprendente i costi generali che le
permettono di coprire il suo fabbisogno (cfr. doc. 2).
E’ vero che con sentenza
42.2017.52
del 15 marzo 2018, citata dalla parte ricorrente (cfr. doc. VII pag.
4), il TCA ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva considerato
il figlio della ricorrente, che parallelamente agli studi svolgeva uno stage,
quale figlio maggiorenne economicamente dipendente ai sensi dell’art. 4 lett. e
Laps e 2 Reg.Laps, ritenuto che la sua retribuzione non gli
consentisse di provvedere al proprio completo sostentamento e che
quindi, ai fini della determinazione del diritto all’assistenza sociale
dell’insorgente, l’aveva tenuto conto nell’unità di riferimento della madre.
E’ altrettanto vero, però,
che in quel caso, a differenza della presente evenienza, la madre non era stata
privata della custodia e dell’autorità parentale sul figlio. Né quest’ultimo
era stato posto fin dalla tenera età in strutture senza mai ricostruire delle
relazioni positive con la madre.
Questo Tribunale non ignora
che l’insorgente, pendente causa, il 3 giugno 2021, ha dichiarato di avere dato
il denaro necessario al sostentamento delle figlie in contanti (cfr. doc.
XVI1).
Tuttavia ciò è smentito
dall’allora tutore delle figlie e dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione
che già nel luglio e novembre 2017, ossia successivamente alla cessazione della
corresponsione della rendita AI completiva per le figlie che veniva corrisposta
direttamente sul conto in gestione del tutore, hanno attestato che la madre
teneva per sé le quote delle prestazioni assistenziali destinate alle figlie e
non partecipava a livello finanziario alle loro necessità (cfr. doc. 55; 50).
In relazione all’ulteriore
dichiarazione del 3 giugno 2021 in cui l’insorgente si è impegnata a versare il
fabbisogno per __________ e __________ sui loro conti postali (cfr. doc. XVI2),
il TCA osserva, poi, che il potere cognitivo della presente Corte è limitato
alla valutazione della legalità della decisione su reclamo deferitale sulla
base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (in
casu: 10 febbraio 2021; cfr. STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021 consid. 2.1.; STF
9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.; STF 8C_102/2018 del 21 marzo
2018.
consid. 6.3.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010.
consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366; STFA
U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Ne discende che la
manifestazione d’intenzioni per il futuro non può influire sull’esito della
presente vertenza riguardante il calcolo delle prestazioni assistenziali da ottobre
a dicembre 2020 (cfr. consid. 1.1.; 2.1.).
Riguardo alla censura
secondo cui l’insorgente non sarebbe stata al corrente delle lamentele delle
figlie (cfr. doc. XVI; consid. 1.7.) giova rilevare, innanzitutto, che
l’amministrazione ad ogni modo non ha più considerato __________ e __________
nella sua unità di riferimento con decisione del 5 ottobre 2020 a decorrere dal
mese di ottobre 2020 e non con effetto retroattivo con eventuale emissione di
un ordine di restituzione.
Inoltre la ricorrente, dal
profilo del diritto di essere sentita ex art. 29 cpv. 2 Cost., ha comunque
ampiamente avuto la possibilità di esprimersi al riguardo, in particolare dinanzi
al TCA - che gode del pieno potere
di esame sui fatti e sul diritto (cfr. 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid.
2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V
180.
consid. 4a pag. 183) - dove ha in effetti tra l’altro prodotto le
dichiarazioni del 3 giugno 2021 menzionate sopra (cfr. doc. XVI1; XVI2).
Del resto la circostanza
che le figlie, oltre a essere poste in istituti dal 2006, in quanto la medesima
è stata privata sia della custodia che dell’autorità parentale, nemmeno hanno
vissuto con la stessa dopo essere diventate maggiorenni e il fatto che difetti
una relazione stabile e positiva con le figlie devono essere ben noti alla
ricorrente.
In simili condizioni,
tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che, vista la particolarità del
caso di specie, a ragione l’USSI abbia calcolato la prestazione assistenziale
ordinaria spettante alla ricorrente dal 1° ottobre 2020 tenendo conto di
un’unità di riferimento composta unicamente della medesima a esclusione delle
figlie __________ e __________.
2.12
L’insorgente ha richiesto
l’audizione della ricorrente, nonché l’audizione testimoniale delle figlie
(cfr. doc. XVI).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25
febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in
SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009
consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio
delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per
creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid.
4.4.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in
SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011
del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38
consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2020.10
del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto
di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quale prova
la propria audizione (cfr. doc. XVI).
La
medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente,
poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11
maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018
consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016
del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.
4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011
consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
Inoltre i
documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio
giudizio senza ricorrere ad altre prove come la testimonianza delle figlie
dell’insorgente.
La domanda di assunzione
di prove formulata dalla ricorrente, va, dunque, respinta.
2.13
Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su
reclamo emessa dall’USSI il 10 febbraio 2021 deve essere confermata.
2.14
L’insorgente ha chiesto di essere posta al
beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. II).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2.
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti
davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra
condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è
definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
" Essa è
esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per
l’istante.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF
8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre
2012.
consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istante va considerato
indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo
personale e della famiglia (cfr. DTF 135 I 221 consid. 5.1; STF 8C_8C_925/2014
del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid.
7.2).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%
(cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 7.2).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF
8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.15
Nel
caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente è al beneficio di
prestazioni assistenziali dal 2017 (cfr. consid. 1.1.; 2.10.; doc. 346).
In
tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.
Va
poi considerato, da una parte, che l’insorgente non dispone delle necessarie
conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in
casu l'avv. RA 1, appare giustificato, dall’altra, che le argomentazioni
ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole. A quest’ultimo
riguardo va evidenziato che una domanda non è priva di
probabilità di successo se le possibilità di vittoria e di sconfitta sono
pressoché equivalenti o se le prime sono di poco inferiori alle seconde (cfr.
STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2021 consid. 2; STF 8C_56/2021 del 17 marzo 2021
consid. 8.1.).
Il
TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione del gratuito patrocinio a favore della ricorrente.
È riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF
9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STF I 472/06 del 21 agosto 2007
consid. 7.2.; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
2.16
In ambito di
assistenza sociale, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) e per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6.
ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65
cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 82a
LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è
del 22 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi
di prestazioni dell’assistenza sociale per le quali il legislatore cantonale
non ha previsto di prelevare le spese e considerato il tenore dell’attuale art.
29.
Lptca, la presente procedura è esente da spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti