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Decisione

42.2021.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 maggio 2021Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I N. 1065 segg. nella

versione 3, stato: 13 maggio 2020, prevedono invece quanto segue:

"

1065 La base per il calcolo

dell’indennità per i lavoratori

05/20 indipendenti è costituita per principio dal

reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si

tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi

d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già

disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve

basare su quest’ultima.

1065.1 Se per il calcolo

dell’indennità è stato considerato il reddito

05/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il

calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato

dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei

contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della

richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno

2019, ci si deve basare su quest’ultima.

1066 Per l’accertamento del reddito medio

dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito

per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito

giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431).

La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo

statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o

giustificativi contabili).

1068 Un successivo adeguamento

del reddito dell’attività lucrativa

05/20 in seguito alla comunicazione fiscale

definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo

stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito

dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto

per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

Il tenore dei N. 1065-1068

è stato mantenuto nella versione 4, stato: 20 maggio 2020.

I N. 1065.1 e 1068 nella

CIC versione 5, stato: 19 giugno 2020, sono stati modificati a seguito del

nuovo art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui, in particolare,

dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della

stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente

diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo

entro tale data:

" 1065.1 Se per il calcolo dell’indennità è stato considerato il

reddito

06/20 dell’attività lucrativa su cui si fondava il

calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato

dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei

contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della

richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno

2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo risp. di

revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione

al più tardi il 16 settembre 2020.

1068 Un successivo adeguamento

del reddito dell’attività lucrativa

06/20 in seguito alla comunicazione fiscale

definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo

stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito

dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto

per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

I N. 1065-1068 sono

rimasti invariati nella Circolare versione 6, stato: 3 luglio 2020.

I N. 1065 segg. della

Circolare CIC versione 8 valida dal 17 settembre 2020, stato: 4 novembre 2020

prevedono:

" 1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti è costituita per principio dal

reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si

tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi

d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già

disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve

basare su quest’ultima.

Agli aventi diritto che hanno già

ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la

medesima base di calcolo.

1065.1 Nel caso dei lavoratori

indipendenti, per il calcolo

11/20 dell’indennità secondo il N. 1041.5 ci si

basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.

1066 Per l’accertamento del reddito medio

dell’attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito

per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito

giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431).

La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo

statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o

giustificativi contabili).

1068 Non appena l’importo dell’indennità

è stato fissato, questa

9/20 non può più essere ricalcolata applicando

una base di calcolo più aggiornata.”

Il tenore dei N. 1065-1068

risulta il medesimo nell’ultima versione dell’UFAS (versione 15), stato: 18

maggio 2021.

2.3. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

Considerandi

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber, "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.4

In concreto la Cassa CO 1, a

giusta ragione, per il calcolo dell’indennità perdita di guadagno, ha preso in

considerazione la decisione di fissazione dei contributi del 2019 del 28 agosto

2020, confermata dalla decisione su opposizione del 20 gennaio 2021, e con la

quale la Cassa __________, ha fissato in fr. 8'800 il reddito aziendale

soggetto a contribuzione (doc. 3).

Infatti, come figura anche

nel marginale 1065 06/20, versione 5 della Circolare CIC, se per il calcolo dell’indennità

è stato considerato il reddito dell’attività lucrativa su cui si fondava il

calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato

dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei

contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima

decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della

richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno

2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo

rispettivamente di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla Cassa

di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.

In concreto, poiché il 28

agosto 2020 era già stata emessa la decisione definitiva di fissazione dei contributi

per il 2019, che oltretutto indicava un reddito superiore rispetto a quella del

2018.

(di fr. 400), a giusta ragione l’amministrazione ha preso quale base di

calcolo l’importo di fr. 8'800 ivi figurante.

La circostanza che l’assicurato

afferma di aver dichiarato, in sede fiscale, un reddito lordo superiore (fr.

18'290) e che l’autorità fiscale, sulla base delle spese per il conseguimento

del reddito da lui stesso esposte, ha ridotto l’importo, non modifica l’esito

della procedura.

Infatti determinante, in

concreto, non è quanto dichiarato in sede fiscale, ma quanto stabilito nella

decisione definitiva di fissazione dei contributi.

Del resto nel caso di

specie dagli atti emerge che il reddito notificato dal fisco per il 2019 era

inferiore ed ammontava a fr. 5'066 (doc. 3). La Cassa, sulla base della

documentazione prodotta dal medesimo ricorrente, considerato che a livello

fiscale non vi era alcun interesse a ricorrere, poiché esente d’imposta, si è

poi scostata dalla tassazione ed ha aumentato il reddito soggetto a

contribuzione a fr. 8'800, ammettendo parzialmente la sua domanda.

La successiva decisione su

opposizione di fissazione dei contributi del 20 gennaio 2021 non è stata

contestata al TCA ed è cresciuta incontestata in giudicato.

Non vi è pertanto alcun

motivo per prendere in considerazione un reddito diverso quale base di calcolo

delle indennità giornaliere per perdita di guadagno.

Anche l’ammontare della

prestazione riconosciuta dalla Cassa va confermato.

Infatti, per l’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno l’indennità ammonta all’80% del

reddito medio dell’attività lucrativa prima dell’inizio dell’indennità (cpv.

1), ossia, nel caso di specie, a fr. 20 al giorno, come calcolato dall’amministrazione

(8'800 : 100 X 80 : 360; cfr. doc. 1 e III, pag. 2).

In queste condizioni la

decisione su opposizione impugnata va confermata poiché conforme a quanto

previsto dall’ordinanza COVID-19 per perdita di guadagno e alla Circolare CIC.

2.5

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,

la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la

singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale

regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è dell’8 aprile 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti