42.2021.27
Indennità perdita di guadagno Corona. La Cassa inizialmente ha negato una perdita di guadagno, poi riconosciuta in corso di causa. Calcolo dell'indennità giornaliera in favore di una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro
5 luglio 2021Italiano26 min
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.27
cs
Lugano
5 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 marzo 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 gennaio
2021, confermata dalla decisione su opposizione del 23 marzo 2021, la Cassa CO
1 ha respinto la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il
coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, in favore
di __________, socio e gerente della società RI 1, che ha come scopo __________.
Accertato che nel caso di
specie erano realizzate solo due delle tre condizioni cumulative per poter
ottenere la prestazione (ossia: diminuzione della cifra d’affari pari almeno al
55% dal 17 settembre 2020 al 18 dicembre 2020, rispettivamente al 40% dal 19
dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 e reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019
pari almeno a fr. 10'000), l’amministrazione non ha accolto la domanda poiché
non è stata comprovata una perdita di guadagno.
La Cassa ha stabilito che __________
nel 2019 ha conseguito un reddito soggetto all’AVS di fr. 52'972.25,
equivalente ad un salario mensile di fr. 4'414.35 per un’indennità teorica
media mensile di fr. 3'531.50.
Tuttavia, considerato che
quale salario percepito nel mese della richiesta, nel formulario per la domanda
della prestazione è stato indicato l’importo di fr. 6'500 e che, in ogni caso,
dal “conto salario personale dipendente riassuntivo per l’anno 2020”
risulta che la società a __________ ha versato acconti di fr. 4'000 per i mesi
di settembre-dicembre 2020, ossia importi superiori a quelli dell’indennità
eventualmente dovuta, non vi è alcuna perdita di guadagno.
1.2. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, chiedendo che venga riconosciuto un
salario mensile di fr. 6'271.85 in base al quale calcolare l’indennità dovuta
(doc. I).
La società sostiene che
nel 2019 __________ ha conseguito un reddito di fr. 76'074.80 ed afferma che la
Cassa non ha applicato correttamente il marginale 1069.1 CIC secondo cui per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività
soggetta all’AVS dichiarato nel 2019 e i giorni in cui le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner
registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire
solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o
prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non
imputabili loro non vengono considerati.
Per cui l’insorgente
chiede che sia preso in considerazione un salario annuo di fr. 75'262.85 e mensile
di fr. 6'271.85.
Circa l’acconto mensile di
fr. 4'000.-- figurante nella scheda “conto salario personale dipendente
riassuntivo per l’anno 2020”, la società afferma che non si tratta di un
acconto dello stipendio per il proprio dipendente, ma del versamento degli
alimenti mensili all’ex moglie di __________.
Questo importo è stato
inserito in contabilità quale “rimborso degli anticipi correntista” e
non dell’acconto stipendi. Per cui, secondo l’insorgente, non va considerato.
Inoltre per la ricorrente,
in ogni caso, dall’estratto conto allegato emerge che nessun versamento è stato
effettuato nel dicembre 2020 e solo fr. 2'000 nel novembre 2020. Nei mesi da
settembre a dicembre 2020 __________ non ha incassato alcuno stipendio.
1.3. Con risposta del 23 aprile
2021 la Cassa propone di respingere il ricorso (doc. III). L’amministrazione
afferma, relativamente al reddito medio mensile del 2019 soggetto all’AVS,
ritenuto il periodo di malattia, di aver accertato un importo di fr. 6'339.55
(pag. 3, punto 3). Questa circostanza non modifica tuttavia l’esito della
procedura. Infatti nei formulari di richiesta ed in sede di opposizione la
ricorrente ha indicato l’importo di fr. 6'500 quale reddito da attività
lucrativa soggetto all’AVS percepito nel mese per il quale è fatta richiesta,
ossia quale reddito effettivamente percepito. La Cassa ritiene pertanto che il
salario sia stato versato a __________, anche perché quest’ultimo ne dispone,
avendo versato gli anticipi degli alimenti all’ex moglie. Egli non ha di
conseguenza subito alcuna perdita di guadagno.
1.4. In data 6 maggio 2021
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione e meglio un estratto conto
bancario relativo ai versamenti effettuati alla sua ex moglie (doc. V/1). La
ricorrente sostiene che per il periodo di novembre e dicembre 2020 gli alimenti
non sono stati versati interamente e quindi __________ non ha ricevuto lo
stipendio. Si potrebbero al massimo considerare i fr. 2'000 versati il
17.12.2020 quale acconto alimenti e subordinatamente un versamento parziale
dello stipendio. Mentre per dicembre 2020 non c’è nessun versamento né diretto
né indiretto.
La ricorrente, basandosi
sul reddito medio 2019 soggetto all’AVS di fr. 6'339.55 e considerato
l’eventuale acconto di fr. 2'000 versato il 17.12.2020 quale salario percepito,
ha calcolato un’indennità minima dovuta per il mese di novembre 2020 di fr.
3'071.65 (fr. 6'339.55 x 80% - fr. 2'000) e per il mese di dicembre 2020 di
fr. 5'240.55 (fr. 6'339.55 x 80% : 30 X 31).
1.5. In data 20 maggio 2021 la
Cassa, sulla base della nuova documentazione prodotta dall’insorgente, ha
allestito dei nuovi calcoli, prendendo in considerazione un reddito mensile medio
conseguito nel 2019 di fr. 4'413.33 e deducendo i fr. 4'000, rispettivamente
2'000 versati alla ex moglie di __________ quali alimenti nei mesi da settembre
a dicembre 2020.
L’amministrazione ha così
stabilito che l’insorgente avrebbe diritto a fr. 11 al giorno dal 17 settembre
2020 al 30 novembre 2020 e a fr. 64 al giorno dal 1° dicembre 2020 al 31
dicembre 2020. Per la Cassa gli alimenti mensili pagati all’ex coniuge vanno
considerati parte integrante del salario, potendone disporre il versamento
(doc. VII).
1.6. Il 27 maggio 2021
l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. IX). La ricorrente rileva
che in sede di risposta la Cassa ha indicato di aver accertato un salario medio
mensile nel 2019 di fr. 6'339.55, pari a fr. 76'074.60 all’anno e non fr.
52'972 come invece fatto nel calcolo esposto il 20 maggio 2021. Per
l’insorgente, inoltre, la Cassa non ha ripartito correttamente gli alimenti
versati alla ex moglie e produce nuovamente un estratto bancario con le sue
note personali. Infine, ha allestito nuovi calcoli in base ai quali avrebbe
diritto a fr. 500.05 dal 17 al 30 settembre 2020, a fr. 1'240.55 in ottobre
2020, a fr. 3'071.50 in novembre 2020 ed a fr. 5'240.55 in dicembre 2020.
1.7. Chiamata ad esprimersi in
merito, la Cassa ha rivisto i suoi calcoli, e, partendo da un salario annuo di
fr. 76'074, ha stabilito un diritto alle indennità di fr. 62 al giorno dal 17
settembre 2020 al 30 novembre 2020 e di fr. 116 al giorno dal 1° dicembre 2020
al 31 dicembre 2020 (doc. XI). L’amministrazione ritiene corretto che nel
salario percepito nel mese di richiesta dell’indennità vengano conteggiati gli
alimenti mensili in base alla data di addebito sul conto e non in base al
periodo di riferimento per i quali sono dovuti gli alimenti (ad esempio gli
alimenti di ottobre 2020 sono stati addebitati il 3 novembre 2020 e vanno presi
in considerazione nel calcolo del salario del mese di novembre 2020).
1.8. In data 11 giugno 2021 la
ricorrente ha preso posizione, trovandosi d’accordo in merito al salario annuo
di fr. 76'074 da prendere in considerazione, ma contestando che occorra
conteggiare gli alimenti mensili sulla base della data di addebito del conto e non
sulla base della data del periodo di riferimento per il quale sono dovuti (doc.
XIII). L’insorgente ritiene tale ripartizione arbitraria e sostiene che se gli
alimenti sono parificati agli stipendi, vanno considerati anche gli arretrati.
Gli alimenti di agosto 2020 sono stati versati il 7 settembre 2020, quelli di
settembre 2020 sono stati pagati il 7, 9 e 13 ottobre 2020, quelli di ottobre
2020 il 3 novembre 2020, per novembre 2020 è stato pagato solo un acconto di
fr. 2'000 e per dicembre 2020 non è stato versato alcun importo. Per cui,
secondo la ricorrente, dal 17 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 ha diritto ad
un’indennità di fr. 62 al giorno come calcolato dalla Cassa, nel novembre 2020
a fr. 116 al giorno e nel dicembre 2020 a fr. 169.05 al giorno.
1.9. Lo scritto dell’11 giugno
2021 è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa CO 1 in data 16 giugno 2021
(doc. XIV).
1.10. Il 18 giugno 2021 il TCA ha
interpellato l’amministrazione, chiedendo di indicare le modalità di calcolo
dell’importo di fr. 76'074 (doc. XV). La Cassa ha risposto in data 23 giugno
2021 (doc. XVI).
in diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di
guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il
18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il
diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31
dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi
giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa
del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del
diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo
il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività
effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019
devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile
pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di
almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più
elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU
2020 4571segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4, relativo alla
forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che
l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni
cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere
(cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4
[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione
dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi
su una base di calcolo più recente.”
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),
a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede
che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
La condizione del
capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai
sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.
2.2. Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 17 versioni, cfr.
CIC versione 17, stato al 23 giugno 2021 pag. 2-15; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
La Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4
novembre 2020), per gli indipendenti prevede che:
" (…)
1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori
09/20 indipendenti
è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito
nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo
dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del
calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva
per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
Agli aventi diritto che hanno già
ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la
medesima base di calcolo.
1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo
11/20 dell’indennità
secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei
contributi d’acconto.
1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività
lucrativa
occorre dividere il reddito annuo per 360.
1067 Per contro,
se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene
convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività
lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere
comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività
lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato,
questa
09/20 non può più
essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore
di lavoro essa prevede invece che:
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
Fatti
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
2.3. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno
2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V
195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;
DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V
169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4. Nella presente evenienza,
accertato che l’insorgente adempie due dei tre criteri cumulativi posti
dall’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (riduzione
della cifra d’affari almeno del 55% nel periodo dal 17 settembre 2020 al 18
dicembre 2020, rispettivamente del 40% nel periodo dal 19 dicembre 2020 al 31
dicembre 2020 e reddito soggetto all’AVS nel 2019 pari almeno a fr. 10'000),
occorre stabilire se vi è stata una perdita di guadagno nel periodo dal 17
settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e, in caso di risposta positiva, qual è
l’ammontare dell’indennità cui ha diritto l’insorgente.
Dalle tavole processuali emerge
che __________ nel 2019, anno determinante per il calcolo delle indennità, ha
conseguito un reddito complessivo di fr. 76'074.80 (cfr. allegato doc. 2), pari
a fr. 6'339.50 al mese.
Inizialmente la Cassa ha
rifiutato di versare prestazioni poiché ha ritenuto, sulla base del formulario
compilato dalla ricorrente, che __________ aveva conseguito nei mesi in cui ha
chiesto le indennità, un importo di fr. 6'500 e dunque non aveva subito alcuna
perdita di guadagno.
In realtà il reddito
indicato di fr. 6'500 è quello che l’interessato avrebbe dovuto conseguire in
un anno senza restrizioni dovute al coronavirus.
Nelle more processuali è
Considerandi
infatti emerso che __________ da settembre 2020 a dicembre 2020 ha avuto nella
sua disponibilità, da parte della ricorrente, un importo complessivo di fr. 14'000
utilizzato per il pagamento degli alimenti alla sua ex moglie, e meglio fr.
4'000 in data 7 settembre 2020 (per gli alimenti di agosto), fr. 2'000 il 7
ottobre 2020 (per gli alimenti di settembre), fr. 1'000 in data 9 ottobre 2020
(per gli alimenti di settembre), fr. 1'000 il 13 ottobre 2020 (per gli alimenti
di settembre), fr. 4'000 il 3 novembre 2020 (per gli alimenti di ottobre) e fr.
2'000 il 17 dicembre 2020 (quale acconto per gli alimenti di novembre) (cfr.
doc. IX/2).
La Cassa, in sede di
osservazioni, ha pertanto rettamente stabilito che __________, alla luce degli
importi sopra conseguiti, ha avuto una perdita di guadagno, avendo conseguito
degli importi mensili inferiori al salario determinante di fr. 6'339.50 e di
conseguenza la ricorrente ha adempiuto tutte e tre le condizioni di cui
all’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per avere
diritto alla prestazione (doc. VII e seguenti).
2.5
Per quanto concerne
l’ammontare dell’indennità giornaliera, l’amministrazione, sulla base del
reddito annuo di fr. 76'074, corrispondente ad un salario mensile di fr.
6'339.50 (cfr. consid. 1.8), ha calcolato un importo di fr. 62 al giorno per i
periodi dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 30
novembre 2020 ({6'339.50 – 4'000 [alimenti]} X 12 mesi : 360 giorni : 100 X 80)
e di fr. 116 al giorno dal 1° dicembre al 31 dicembre 2020 ({6'339.50 – 2'000
[alimenti]} X 12 mesi : 360 giorni : 100 X 80).
Il calcolo proposto dalla
Cassa (doc. XI + 1/3) è corretto.
Infatti dal reddito
mensile devono essere dedotti gli alimenti versati alla ex moglie di __________,
e meglio fr. 4'000 nel mese di settembre 2020, fr. 4'000 nel mese di ottobre
2020, fr. 4'000 nel mese di novembre 2020 e fr. 2'000 nel mese di dicembre 2020.
Questi importi, come
rettamente rilevato dalla Cassa, essendo nella disponibilità di __________,
vanno considerati nel calcolo dello stipendio da lui percepito sulla base della
data di addebito dal conto e non del periodo di riferimento per il quale sono
dovuti (ad esempio se gli alimenti di agosto sono stati addebitati in
settembre, essi vanno presi in considerazione nel calcolo delle indennità di
settembre poiché l’interessato aveva la disponibilità di tale importo nel mese
di settembre).
Secondo il TCA occorre
infatti partire dal presupposto che gli alimenti sono stati versati quando __________
aveva a disposizione gli importi necessari per il pagamento del debito alla ex moglie.
Questi importi vanno pertanto considerati, nei confronti di __________, quale
versamento di salario, da cui vanno dedotti per il calcolo delle indennità
(cfr. l’esempio figurante al marginale 1058 03/21 CIC: “Una persona in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro esercita il diritto
all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese di dicembre
del 2020, in quanto l’azienda ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari superiore al 55 per cento. Nel 2019 il salario mensile soggetto
all’AVS era di 6000 franchi, mentre nel dicembre del 2020 è stato soltanto di
4500.
franchi. L’indennità è calcolata come segue: (6000 – 4500) / 30 x 80 % =
40; l’indennità giornaliera ammonta dunque a 40 franchi”).
In questo senso la
decisione su opposizione va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione
affinché riconosca le indennità per perdita di guadagno secondo il calcolo
sopra esposto.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 9 aprile 2021, per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla
Cassa CO 1 affinché riconosca a RI 1, in favore di __________, un’indennità
giornaliera lorda di fr. 62 per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre
2020 e di fr. 116 dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti