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Decisione

42.2021.27

Indennità perdita di guadagno Corona. La Cassa inizialmente ha negato una perdita di guadagno, poi riconosciuta in corso di causa. Calcolo dell'indennità giornaliera in favore di una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

5 luglio 2021Italiano26 min

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.27

cs

Lugano

5 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 aprile 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 marzo 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 25 gennaio

2021, confermata dalla decisione su opposizione del 23 marzo 2021, la Cassa CO

1 ha respinto la richiesta di indennità di perdita di guadagno per il

coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, in favore

di __________, socio e gerente della società RI 1, che ha come scopo __________.

Accertato che nel caso di

specie erano realizzate solo due delle tre condizioni cumulative per poter

ottenere la prestazione (ossia: diminuzione della cifra d’affari pari almeno al

55% dal 17 settembre 2020 al 18 dicembre 2020, rispettivamente al 40% dal 19

dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 e reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019

pari almeno a fr. 10'000), l’amministrazione non ha accolto la domanda poiché

non è stata comprovata una perdita di guadagno.

La Cassa ha stabilito che __________

nel 2019 ha conseguito un reddito soggetto all’AVS di fr. 52'972.25,

equivalente ad un salario mensile di fr. 4'414.35 per un’indennità teorica

media mensile di fr. 3'531.50.

Tuttavia, considerato che

quale salario percepito nel mese della richiesta, nel formulario per la domanda

della prestazione è stato indicato l’importo di fr. 6'500 e che, in ogni caso,

dal “conto salario personale dipendente riassuntivo per l’anno 2020”

risulta che la società a __________ ha versato acconti di fr. 4'000 per i mesi

di settembre-dicembre 2020, ossia importi superiori a quelli dell’indennità

eventualmente dovuta, non vi è alcuna perdita di guadagno.

1.2. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, chiedendo che venga riconosciuto un

salario mensile di fr. 6'271.85 in base al quale calcolare l’indennità dovuta

(doc. I).

La società sostiene che

nel 2019 __________ ha conseguito un reddito di fr. 76'074.80 ed afferma che la

Cassa non ha applicato correttamente il marginale 1069.1 CIC secondo cui per

stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività

soggetta all’AVS dichiarato nel 2019 e i giorni in cui le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner

registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire

solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o

prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non

imputabili loro non vengono considerati.

Per cui l’insorgente

chiede che sia preso in considerazione un salario annuo di fr. 75'262.85 e mensile

di fr. 6'271.85.

Circa l’acconto mensile di

fr. 4'000.-- figurante nella scheda “conto salario personale dipendente

riassuntivo per l’anno 2020”, la società afferma che non si tratta di un

acconto dello stipendio per il proprio dipendente, ma del versamento degli

alimenti mensili all’ex moglie di __________.

Questo importo è stato

inserito in contabilità quale “rimborso degli anticipi correntista” e

non dell’acconto stipendi. Per cui, secondo l’insorgente, non va considerato.

Inoltre per la ricorrente,

in ogni caso, dall’estratto conto allegato emerge che nessun versamento è stato

effettuato nel dicembre 2020 e solo fr. 2'000 nel novembre 2020. Nei mesi da

settembre a dicembre 2020 __________ non ha incassato alcuno stipendio.

1.3. Con risposta del 23 aprile

2021 la Cassa propone di respingere il ricorso (doc. III). L’amministrazione

afferma, relativamente al reddito medio mensile del 2019 soggetto all’AVS,

ritenuto il periodo di malattia, di aver accertato un importo di fr. 6'339.55

(pag. 3, punto 3). Questa circostanza non modifica tuttavia l’esito della

procedura. Infatti nei formulari di richiesta ed in sede di opposizione la

ricorrente ha indicato l’importo di fr. 6'500 quale reddito da attività

lucrativa soggetto all’AVS percepito nel mese per il quale è fatta richiesta,

ossia quale reddito effettivamente percepito. La Cassa ritiene pertanto che il

salario sia stato versato a __________, anche perché quest’ultimo ne dispone,

avendo versato gli anticipi degli alimenti all’ex moglie. Egli non ha di

conseguenza subito alcuna perdita di guadagno.

1.4. In data 6 maggio 2021

l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione e meglio un estratto conto

bancario relativo ai versamenti effettuati alla sua ex moglie (doc. V/1). La

ricorrente sostiene che per il periodo di novembre e dicembre 2020 gli alimenti

non sono stati versati interamente e quindi __________ non ha ricevuto lo

stipendio. Si potrebbero al massimo considerare i fr. 2'000 versati il

17.12.2020 quale acconto alimenti e subordinatamente un versamento parziale

dello stipendio. Mentre per dicembre 2020 non c’è nessun versamento né diretto

né indiretto.

La ricorrente, basandosi

sul reddito medio 2019 soggetto all’AVS di fr. 6'339.55 e considerato

l’eventuale acconto di fr. 2'000 versato il 17.12.2020 quale salario percepito,

ha calcolato un’indennità minima dovuta per il mese di novembre 2020 di fr.

3'071.65 (fr. 6'339.55 x 80% - fr. 2'000) e per il mese di dicembre 2020 di

fr. 5'240.55 (fr. 6'339.55 x 80% : 30 X 31).

1.5. In data 20 maggio 2021 la

Cassa, sulla base della nuova documentazione prodotta dall’insorgente, ha

allestito dei nuovi calcoli, prendendo in considerazione un reddito mensile medio

conseguito nel 2019 di fr. 4'413.33 e deducendo i fr. 4'000, rispettivamente

2'000 versati alla ex moglie di __________ quali alimenti nei mesi da settembre

a dicembre 2020.

L’amministrazione ha così

stabilito che l’insorgente avrebbe diritto a fr. 11 al giorno dal 17 settembre

2020 al 30 novembre 2020 e a fr. 64 al giorno dal 1° dicembre 2020 al 31

dicembre 2020. Per la Cassa gli alimenti mensili pagati all’ex coniuge vanno

considerati parte integrante del salario, potendone disporre il versamento

(doc. VII).

1.6. Il 27 maggio 2021

l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. IX). La ricorrente rileva

che in sede di risposta la Cassa ha indicato di aver accertato un salario medio

mensile nel 2019 di fr. 6'339.55, pari a fr. 76'074.60 all’anno e non fr.

52'972 come invece fatto nel calcolo esposto il 20 maggio 2021. Per

l’insorgente, inoltre, la Cassa non ha ripartito correttamente gli alimenti

versati alla ex moglie e produce nuovamente un estratto bancario con le sue

note personali. Infine, ha allestito nuovi calcoli in base ai quali avrebbe

diritto a fr. 500.05 dal 17 al 30 settembre 2020, a fr. 1'240.55 in ottobre

2020, a fr. 3'071.50 in novembre 2020 ed a fr. 5'240.55 in dicembre 2020.

1.7. Chiamata ad esprimersi in

merito, la Cassa ha rivisto i suoi calcoli, e, partendo da un salario annuo di

fr. 76'074, ha stabilito un diritto alle indennità di fr. 62 al giorno dal 17

settembre 2020 al 30 novembre 2020 e di fr. 116 al giorno dal 1° dicembre 2020

al 31 dicembre 2020 (doc. XI). L’amministrazione ritiene corretto che nel

salario percepito nel mese di richiesta dell’indennità vengano conteggiati gli

alimenti mensili in base alla data di addebito sul conto e non in base al

periodo di riferimento per i quali sono dovuti gli alimenti (ad esempio gli

alimenti di ottobre 2020 sono stati addebitati il 3 novembre 2020 e vanno presi

in considerazione nel calcolo del salario del mese di novembre 2020).

1.8. In data 11 giugno 2021 la

ricorrente ha preso posizione, trovandosi d’accordo in merito al salario annuo

di fr. 76'074 da prendere in considerazione, ma contestando che occorra

conteggiare gli alimenti mensili sulla base della data di addebito del conto e non

sulla base della data del periodo di riferimento per il quale sono dovuti (doc.

XIII). L’insorgente ritiene tale ripartizione arbitraria e sostiene che se gli

alimenti sono parificati agli stipendi, vanno considerati anche gli arretrati.

Gli alimenti di agosto 2020 sono stati versati il 7 settembre 2020, quelli di

settembre 2020 sono stati pagati il 7, 9 e 13 ottobre 2020, quelli di ottobre

2020 il 3 novembre 2020, per novembre 2020 è stato pagato solo un acconto di

fr. 2'000 e per dicembre 2020 non è stato versato alcun importo. Per cui,

secondo la ricorrente, dal 17 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 ha diritto ad

un’indennità di fr. 62 al giorno come calcolato dalla Cassa, nel novembre 2020

a fr. 116 al giorno e nel dicembre 2020 a fr. 169.05 al giorno.

1.9. Lo scritto dell’11 giugno

2021 è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa CO 1 in data 16 giugno 2021

(doc. XIV).

1.10. Il 18 giugno 2021 il TCA ha

interpellato l’amministrazione, chiedendo di indicare le modalità di calcolo

dell’importo di fr. 76'074 (doc. XV). La Cassa ha risposto in data 23 giugno

2021 (doc. XVI).

in diritto

2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il

18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il

diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31

dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi

giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa

del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del

diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo

il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività

effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019

devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di

almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più

elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU

2020 4571segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4, relativo alla

forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che

l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni

cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere

(cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4

[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione

dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi

su una base di calcolo più recente.”

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede

che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

La condizione del

capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai

sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.

2.2. Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 17 versioni, cfr.

CIC versione 17, stato al 23 giugno 2021 pag. 2-15; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

La Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4

novembre 2020), per gli indipendenti prevede che:

" (…)

1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti

è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del

calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

Agli aventi diritto che hanno già

ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la

medesima base di calcolo.

1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo

11/20 dell’indennità

secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei

contributi d’acconto.

1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività

lucrativa

occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro,

se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato,

questa

09/20 non può più

essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.

Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore

di lavoro essa prevede invece che:

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

Fatti

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

2.3. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno

2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V

195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;

DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V

169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4. Nella presente evenienza,

accertato che l’insorgente adempie due dei tre criteri cumulativi posti

dall’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (riduzione

della cifra d’affari almeno del 55% nel periodo dal 17 settembre 2020 al 18

dicembre 2020, rispettivamente del 40% nel periodo dal 19 dicembre 2020 al 31

dicembre 2020 e reddito soggetto all’AVS nel 2019 pari almeno a fr. 10'000),

occorre stabilire se vi è stata una perdita di guadagno nel periodo dal 17

settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e, in caso di risposta positiva, qual è

l’ammontare dell’indennità cui ha diritto l’insorgente.

Dalle tavole processuali emerge

che __________ nel 2019, anno determinante per il calcolo delle indennità, ha

conseguito un reddito complessivo di fr. 76'074.80 (cfr. allegato doc. 2), pari

a fr. 6'339.50 al mese.

Inizialmente la Cassa ha

rifiutato di versare prestazioni poiché ha ritenuto, sulla base del formulario

compilato dalla ricorrente, che __________ aveva conseguito nei mesi in cui ha

chiesto le indennità, un importo di fr. 6'500 e dunque non aveva subito alcuna

perdita di guadagno.

In realtà il reddito

indicato di fr. 6'500 è quello che l’interessato avrebbe dovuto conseguire in

un anno senza restrizioni dovute al coronavirus.

Nelle more processuali è

Considerandi

infatti emerso che __________ da settembre 2020 a dicembre 2020 ha avuto nella

sua disponibilità, da parte della ricorrente, un importo complessivo di fr. 14'000

utilizzato per il pagamento degli alimenti alla sua ex moglie, e meglio fr.

4'000 in data 7 settembre 2020 (per gli alimenti di agosto), fr. 2'000 il 7

ottobre 2020 (per gli alimenti di settembre), fr. 1'000 in data 9 ottobre 2020

(per gli alimenti di settembre), fr. 1'000 il 13 ottobre 2020 (per gli alimenti

di settembre), fr. 4'000 il 3 novembre 2020 (per gli alimenti di ottobre) e fr.

2'000 il 17 dicembre 2020 (quale acconto per gli alimenti di novembre) (cfr.

doc. IX/2).

La Cassa, in sede di

osservazioni, ha pertanto rettamente stabilito che __________, alla luce degli

importi sopra conseguiti, ha avuto una perdita di guadagno, avendo conseguito

degli importi mensili inferiori al salario determinante di fr. 6'339.50 e di

conseguenza la ricorrente ha adempiuto tutte e tre le condizioni di cui

all’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per avere

diritto alla prestazione (doc. VII e seguenti).

2.5

Per quanto concerne

l’ammontare dell’indennità giornaliera, l’amministrazione, sulla base del

reddito annuo di fr. 76'074, corrispondente ad un salario mensile di fr.

6'339.50 (cfr. consid. 1.8), ha calcolato un importo di fr. 62 al giorno per i

periodi dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 30

novembre 2020 ({6'339.50 – 4'000 [alimenti]} X 12 mesi : 360 giorni : 100 X 80)

e di fr. 116 al giorno dal 1° dicembre al 31 dicembre 2020 ({6'339.50 – 2'000

[alimenti]} X 12 mesi : 360 giorni : 100 X 80).

Il calcolo proposto dalla

Cassa (doc. XI + 1/3) è corretto.

Infatti dal reddito

mensile devono essere dedotti gli alimenti versati alla ex moglie di __________,

e meglio fr. 4'000 nel mese di settembre 2020, fr. 4'000 nel mese di ottobre

2020, fr. 4'000 nel mese di novembre 2020 e fr. 2'000 nel mese di dicembre 2020.

Questi importi, come

rettamente rilevato dalla Cassa, essendo nella disponibilità di __________,

vanno considerati nel calcolo dello stipendio da lui percepito sulla base della

data di addebito dal conto e non del periodo di riferimento per il quale sono

dovuti (ad esempio se gli alimenti di agosto sono stati addebitati in

settembre, essi vanno presi in considerazione nel calcolo delle indennità di

settembre poiché l’interessato aveva la disponibilità di tale importo nel mese

di settembre).

Secondo il TCA occorre

infatti partire dal presupposto che gli alimenti sono stati versati quando __________

aveva a disposizione gli importi necessari per il pagamento del debito alla ex moglie.

Questi importi vanno pertanto considerati, nei confronti di __________, quale

versamento di salario, da cui vanno dedotti per il calcolo delle indennità

(cfr. l’esempio figurante al marginale 1058 03/21 CIC: “Una persona in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro esercita il diritto

all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese di dicembre

del 2020, in quanto l’azienda ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari superiore al 55 per cento. Nel 2019 il salario mensile soggetto

all’AVS era di 6000 franchi, mentre nel dicembre del 2020 è stato soltanto di

4500.

franchi. L’indennità è calcolata come segue: (6000 – 4500) / 30 x 80 % =

40; l’indennità giornaliera ammonta dunque a 40 franchi”).

In questo senso la

decisione su opposizione va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

affinché riconosca le indennità per perdita di guadagno secondo il calcolo

sopra esposto.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,

la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la

singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale

regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 9 aprile 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla

Cassa CO 1 affinché riconosca a RI 1, in favore di __________, un’indennità

giornaliera lorda di fr. 62 per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre

2020 e di fr. 116 dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti