42.2021.28
A ragione la Cassa ha negato il diritto a IPG Corona richieste il 10.11.2020. Il ricorrente, infatti, ha dovuto interrompere la propria attività lavorativa a causa della malattia da COVID-19 e non per quarantena. Si tratta, quindi, di un periodo di IL per malattia
18 maggio 2021Italiano20 min
aprile 2021 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc. III).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.28
dc/sc
Lugano
18 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 marzo 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1962, che
esercita un’attività lucrativa indipendente, il 10 novembre 2020 ha richiesto
l’indennità per perdita di guadagno Corona.
Egli ha affermato di avere
interrotto la propria attività lucrativa a causa di una misura di quarantena,
ordinata dal check point / Dr.ssa __________, dal 23 ottobre all’8 novembre
2020 in quanto positivo al Covid-19 (cfr. doc. 4).
Dal certificato del 24 ottobre
2020 della dr.ssa __________ del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________
risulta in particolare quanto segue:
" Diagnosi
conclusiva
1. Sincope
di origine vasovagale, verosimilmente su disidratazione.
Anamnesi
Paziente di 57 anni, in buona salute generale, il quale giunge
oggi presso il nostro nosocomio per un episodio sincopale. Da due giorni ha
febbre fino a 38°C con abbondante sudorazione. Stamane si sarebbe svegliato e
recato in bagno; messosi in piedi dopo la minzione avrebbe avvertito un senso
di sudorazione profusa e nausea, poi avrebbe perso conoscenza, riprendendola
spontaneamente dopo pochi secondi. Durante la caduta, il paziente ha battuto il
labbro procurandosi una piccola lesione al labbro inferiore. Da dopo la caduta,
il paziente lamenta inoltre un lieve dolore a livello sternale.
Striscio per Sars-Cov-2 eseguito stamattina presso il check point
territoriale.
(…).
Valutazione e procedere
Ad 1. Alla luce
della clinica e delle indagini paracliniche, interpretiamo il quadro come una
sincope di origine vasovagale, verosimilmente su disidratazione. In
particolare, gli esami del sangue inclusivi di decorsi troponinici, sono
negativi e l'angio-TC per embolia polmonare è negativa.
Dimettiamo quindi il paziente presso
il proprio domicilio con la raccomandazione di abbondante idratazione per os;
consegniamo anche le direttive per l'auto-isolamento da osservare fino all'esito
dello striscio per Sars-Cov-2.
Il paziente è stato informato sul comportamento da adottare nella
continuità delle cure.
Il paziente viene dimesso in condizioni generali buone.
Il caso è stato discusso con il Dr. med. __________ (Capoclinica).
In caso di peggioramento delle condizioni, il paziente è stato informato
di rivolgersi nuovamente al pronto soccorso o al medico curante.” (Doc. 5)
1.2. Il 29 gennaio 2021 la Cassa CO
1 (in seguito: Cassa) ha respinto la domanda “in quanto l’interruzione del
lavoro è dovuta a malattia” (doc. 3).
Nella sua opposizione del 3
febbraio 2021 l’assicurato si è così espresso:
" (…) vi
informo che l'interruzione della mia attività è stata unicamente dovuta al
Covid19 che mi ha causato una sincope di origine vasovagale come da referto
allegato.
In data 20.10.20 un mio cliente abituale Sig. __________ di __________,
che ha segnalato il mio nome al contact tracing, mi ha chiamato in serata e mi
ha comunicato di aver contratto il Corona virus.
Non essendo stato contattato da nessun ente ufficiale per precauzione
il 21.10 20 ho tenuto chiuso il negozio facendo una accurata pulizia con disinfettanti
e contattato il mio medico Dr. __________ per capire come procedere.
Essendo in vacanza il mio medico, il suo sostituto tramite l'aiuto
medico mi ha tranquillizzato dicendo che se non avevo sintomi potevo riaprire.
Purtroppo il 22.10. nel tardo pomeriggio mi è venuta la febbre e
il 23.10 ho contattato tramite e-mail la hotline FCTSA che allego, e mi hanno
dato appuntamento al __________ per il 24.10. alle 9.40.
Il 24.10 mattina recandomi in bagno dopo una notte di febbre e
malessere, dovuto al Covid19, sono svenuto nel mio bagno e ho picchiato nella
caduta la bocca rompendomi anche 3 denti oltre alla ferita al labbro.
Sono comunque andato al __________ accompagnato da mia moglie e la
Dr.ssa. __________ dopo avermi fatto il tampone risultato la sera stessa
positivo, ha deciso di farmi fare un controllo all'Ospedale __________ visto il
mio stato di salute (grande debolezza e palpitazioni).
Ho avuto 7 giorni di febbre continua e grande debolezza e sono
restato fermo fino al 3.11.20 quando ho fatto un controllo dal mio medico
curante Dr. __________ che mi ha visto debilitato e dato altri giorni di riposo
fino all'8.11.2020.
Ho riaperto il 9.11.20 la mia __________ di __________ ma con poco
successo in quanto la clientela avendo saputo che ero stato contagiato era
reticente a recarsi in negozio, così ho avuto un calo non indifferente di
incassi.
Inoltre sono ancora in cura dal mio medico dentista Sig. __________
perché probabilmente dovrò sostituire i 2 denti incisivi centrali.
Vi chiedo gentilmente di riprendere in considerazione la mia
richiesta per perdita di guadagno dovuta al Covid19 in quanto credo di averne
diritto.
Probabilmente nella mia richiesta precedente non sono stato
abbastanza chiaro.
Vi allego i certificati medici e il referto dell'Ospedale __________
e per qualsiasi ulteriore informazione resto a vostra disposizione.” (Doc. 2)
1.3. Con decisione su opposizione
del 25 marzo 2021 la Cassa ha confermato la precedente decisione, rilevando:
“(…) Con
l’impugnativa l’opponente comunica che “l’interruzione della mia attività è
stata unicamente dovuta al Covid19 che mi ha causato una sincope di origine
vasovagale come da referto allegato”.
Inoltre
egli afferma che il tampone svolto il 24 ottobre 2020 è risultato positivo.
5. Per quanto
suesposto, il diritto all’IPG Corona è di principio dato alle persone in buona
salute che, su prescrizione (di un medico o dell’autorità), hanno dovuto
interrompere l’attività per mettersi in quarantena, ovvero lo scopo di
prevenire la diffusione del coronavirus poiché hanno avuto contatti con persone
effettivamente o potenzialmente contagiate.
In concreto, l’opponente è stato posto
in isolamento poiché ha effettivamente contratto il COVID-19. Egli era quindi
assente dal lavoro per aver contratto la malattia, poiché positivo al tampone e
sintomatico.” (Doc. A1)
1.4. Contro questa decisione
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il
riconoscimento del diritto alle prestazioni, rilevando:
" (…)
impugno la presente in forma scritta per comunicare che visti dettagliatamente
Fatti
i documenti da voi forniti, ora la situazione è sicuramente chiara. Aggiungo
che essendo stata un’esperienza nuova, vissuta in prima persona e vivendo in
Italia la Legge è differente, ragion per cui ci sono state svariate lacune.
Il Consiglio Federale ha introdotto una nuova indennità di perdita
di guadagno per COVID-19 che copre la persona in quarantena per soli dieci
giorni.
Gli altri giorni di mia assenza sul posto di lavoro sono stati
considerati malattia con perdita di guadagno (IG 80%).
Allego i documenti da parte della mia dottoressa di famiglia che
attestano e riassumono in breve il mio caso.” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 15
aprile 2021 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc. III).
1.6. Il 16 aprile 2021 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
in diritto
Considerandi
2.1
L’Ordinanza sui provvedimenti
in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno) del 20 marzo 2020 (RU 2020 871),
entrata in vigore retroattivamente dal 17 marzo 2020 (cfr. art. 11), all’art. 2
cpv. 1 prevede che:
" hanno
diritto a un’indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti
e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:
a. devono
interrompere l’attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità
conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del 28 settembre 20123 sulle
epidemie (LEp) in relazione con l’epidemia di coronavirus (COVID-19),
1.
in seguito alla cessazione della
custodia dei figli da parte di terzi,
o
2.
perché sono stati messi in quarantena;
b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono:
1.
salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, o
2.
indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA;
c. sono
assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre
19465.
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).”
Il cpv. 4 dell’art. 2
Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno prescrive che l’indennità è sussidiaria
rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni
secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, nonché ai
pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a
versare il salario.
Nel suo Commento a questa
disposizione dell’Ordinanza, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (in
seguito: UFAS) si è così espresso:
" Cpv. 4: il
diritto all’indennità sussiste unicamente se non vi è nessun’altra
assicurazione che versa prestazioni in seguito alla realizzazione del rischio e
se il datore di lavoro non ha l’obbligo di continuare a pagare il salario. In
particolare si può supporre che le persone in quarantena che hanno contratto la
malattia ricevano un’indennità giornaliera in caso di malattia. È irrilevante
che si tratti di un’indennità versata in virtù della legge federale del 18
marzo 1984 sull’assicurazione malattie (LAMal) oppure in virtù della legge
federale del 2 aprile 19083 sul contratto d’assicurazione (LCA). La presente
indennità è sussidiaria rispetto ad altre prestazioni di assicurazioni sociali
o a prestazioni secondo la LCA.”
L’art. 3 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno precisa che per le persone in quarantena e per gli
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3 il diritto inizia quando sono
adempiute tutte le condizioni di cui all’articolo 2) (cpv. 2), che il diritto
si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli
articoli 7, 35 e 40 LEp (cpv. 3) e che alle persone in quarantena sono versate
al massimo 10 indennità giornaliere (cpv. 5).
Secondo l’art. 4 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno l’indennità è versata sotto forma di indennità
giornaliera (cpv. 1) e ogni cinque indennità giornaliere sono versate due
ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
L’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (art. 5 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno) e ammonta al massimo a 196 franchi giorno (cpv. 3).
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
L’Ordinanza sui
provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il Coronavirus
(COVID-19) è stata costantemente modificata nei mesi successivi (cfr. RS
830.31).
2.2
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 15 aprile 2021), l’UFAS ricorda innanzitutto che questa
direttiva amministrativa è stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne
esistono 15 versioni, cfr. pag. 2-19).
La Circolare valida dal 17
marzo 2020, ai punti 1035 e 1036 (“Diritto derivante da una prescrizione di
quarantena”) prevede quanto segue:
" 1035 Hanno
diritto all’indennità anche le persone che non sono
direttamente affette dal coronavirus,
ma che si trovano in quarantena a causa del contatto con una persona risultata
positiva al test.
1036.
La
quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.
L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.”
L’ultima versione della
Circolare, valida dal 17 settembre 2020 (stato: 15 aprile 2021), precisa che:
" 3.2.2
Diritto derivante da una prescrizione di quarantena
1035.
Hanno diritto all’indennità le persone che, pur non
essendo
09/20 direttamente affette dal coronavirus, si trovano in
quarantena in quanto hanno avuto
contatti con una persona risultata positiva al test o con un caso sospetto,
come pure le persone entrate in Svizzera da una regione a rischio e che sono
state messe in quarantena dalle autorità.
1035.1
Chi, a partire dal 6 luglio 2020, si reca in una
regione a
09/20 rischio
ai sensi dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico
internazionale viaggiatori e poi rientra in Svizzera e deve quindi mettersi in
quarantena non ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il
coronavirus.
1035.2
Se la persona deve mettersi in quarantena senza colpa,
09/20 sussiste
il diritto all’indennità di perdita di guadagno. Senza colpa significa che al
momento della partenza la destinazione non figurava nell’elenco degli Stati e
delle regioni con rischio elevato di contagio né era possibile presumere, sulla
base di una comunicazione ufficiale, che essa sarebbe stata inserita
nell’elenco durante il viaggio. L’elenco viene regolarmente aggiornato ed è
disponibile sul sito Internet dell’UFSP.
1035.3
I
genitori che devono interrompere la propria attività
11/20 lucrativa
in seguito a una quarantena ordinata al figlio hanno diritto all’indennità a
partire dall’inizio della quarantena ordinata.
1036.
La
quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.
L’auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all’indennità.
1036.1
Se una
persona si mette in quarantena dopo aver ricevuto
07/20 una
notifica di contatto dell’app SwissCovid, ha diritto all’indennità soltanto se
la quarantena è stata prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità in
seguito a ulteriori esami. La notifica di contatto non fa nascere di per sé il
diritto all’indennità.”
Nel Bollettino
d’informazione N° 1 del 24 marzo 2020 indirizzato alle Casse di compensazione
relativo alla Corona-perdita di guadagno, l’UFAS ha precisato che quali aventi
diritto si intendono:
" Le persone
che devono interrompere la loro attività lucrativa poiché un medico gli ha
imposto un periodo di quarantena hanno diritto all’indennità di perdita di
guadagno. Partendo dal presupposto che le persone che hanno contratto il
COVID-19 e sono obbligate a restare isolate continueranno, nella maggior parte
dei casi, a percepire il loro salario o una copertura adeguata a causa della
malattia, l’indennità di perdita di guadagno COVID-19 concerne di massima le
persone in buona salute che sono state messe in quarantena a titolo preventivo
da un medico. L’autoisolamento non è sufficiente: è necessario che ci sia
un’ingiunzione o una raccomandazione di quarantena rilasciata da un medico.
Per aver diritto all’indennità, una persona deve essere assicurata
obbligatoriamente all’AVS e deve aver dovuto interrompere la sua attività lucrativa
salariata (ai sensi dell’art. 10 LPGA) o la sua attività lucrativa indipendente
(ai sensi dell’art. 12LPGA). Non devono invece essere soddisfatte altre
condizioni quali una durata minima di contribuzione all’AVS o un periodo
d’assoggettamento preliminare. Possono avere diritto all’indennità anche le
persone domiciliate all’estero che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera
(frontaliere e frontalieri).”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992.
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables
aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3
Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, il 10 novembre 2020, ha chiesto
l’indennità di perdita di guadagno Corona tramite l’apposito formulario, affermando
di avere dovuto interrompere l’attività lucrativa a causa di misure di
quarantena dal 23 ottobre all’8 novembre 2020 e che la quarantena è stata
ordinata dal check point / Dr.ssa __________ in quanto positivo al COVID-19.
Come già visto (cfr.
consid. 1.2), mediante certificato medico del 24 ottobre 2020 della dr.ssa __________
del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ è stato attestato
che l’assicurato “da due giorni ha febbre fino a 38°C con abbondante sudorazione”
e che il giorno stesso era stato eseguito uno striscio per Sars-Cov-2 presso il
check point territoriale” (cfr. doc. 5).
Il tampone ha dato esito
positivo (cfr. doc. A4).
Il dr. __________,
specialista FMH in medicina interna generale, ha attestato con due certificati
un periodo di inabilità lavorativa dal 23 ottobre all’8 novembre 2020 (cfr.
doc. A6).
Il 2 febbraio 2021 il dr. __________
ha attestato che RI 1 era inabile al lavoro dal 23 ottobre all’8 novembre 2020,
ed ha formulato l’osservazione “quarantena COVID-19” (cfr. doc. A7).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene determinante il contenuto dei
certificati medici allestiti nei mesi di ottobre e novembre 2020.
Da questi certificati risulta
inequivocabilmente che RI 1 è stato assente dal lavoro per malattia da COVID-19
e non posto in quarantena (cfr. U. Kieser,
Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020, pag. 731
seg. (743) il quale riprende la definizione di quarantena che figura al numero
1035.
della Circolare dell’UFAS citata in precedenza, cfr. nota 37).
Trattandosi dunque in
realtà di un periodo di inabilità lavorativa per malattia, il riconoscimento
del diritto all’indennità per perdita di guadagno Corona per quarantena non
entra in considerazione (cfr. K. Pärli,
“Neue Situation: Arbeitsverhinderung wegen Covid-19” in Penso 3/2020 pag.
23-25).
La decisione su
opposizione della Cassa CO 1 del 25 marzo 2021 deve dunque essere confermata
(per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2021.15 del 12 aprile 2021; STCA 42.2020.29
dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2020.31 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2020.32
dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2020.37 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2020.24 del
7.
dicembre 2020).
2.4
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 6 aprile 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti