42.2021.3
A torto negato a ditta diritto a IPG Corona per socio e presidente gerenza. Ex art.2 cpv. ter O-COVID19-IPG (cfr. Direttiva CIC+Alleg.I) pure chi ha posizione analoga a DL e lavora nel settore manifestazioni ha diritto a IPG. Attività in questione rientra in ambito manifestazioni. Ricorso accolto
22 marzo 2021Italiano54 min
della costruzione di impianti e strutture sportive in genere, come pure la vendita,
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2021.2
42.2021.3
rs
Lugano
22 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi dell’11 gennaio 2021 di
1 RI
1
2. RI
2
(inc.
42.2021.3)
e
3. __________
4. RI
2
(inc.
42.2021.2)
tutti rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 25 novembre 2020 emanate
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni
del 27 agosto 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato alla RI 2 il
diritto a indennità perdita di guadagno Corona a favore di RI 1, socio e presidente
della gerenza della società, rispettivamente di __________, socio e gerente, in
quanto l’attività svolta non rientra nel settore ricreativo (cfr. doc. 003 = E
inc. 42.2021.3; doc. 003 = E inc. 42.2021.2).
1.2. Il 25 novembre 2020 la Cassa
ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio
precedente provvedimento del 27 agosto 2020 riguardante RI 1, rilevando:
" (…)
3. Con la modifica del 1°
luglio 2020 della citata
ordinanza (RU 2020 2729), dal 1° giugno 2020 al 16 settembre 2020 (cfr. art. 3
cpv. 3biS), il Consiglio federale ha esteso la cerchia degli aventi
diritto anche alle persone con una posizione analoga a quella di datore di
lavoro giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, purché attive nel settore
ricreativo, assicurate obbligatoriamente all'AVS e a condizione che il loro reddito
determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019
è compreso tra CHF 10’000.00 e CHF 90'000.00 (cfr. art. 2 cpv. 3ter).
Per quanto qui di interesse, in relazione all'IPG Corona, si applica
quindi la CIC stato al 3 luglio 2020 (versione 6) che al suo Allegato I
specifica i settori delle manifestazioni potenzialmente interessati (marg.
1041.1 CIC). Ai sensi della successiva marg. 1041.5 CIC "L'estratto
dettagliato del registro di commercio funge • da prova del settore di
attività", con l'aggiunta che “La cassa di compensazione si basa
inoltre sui dati della persona richiedente (autocertificazione)" e la
precisazione che "Per verificare il
settore di attività si può
utilizzare anche la panoramica dell'Allegato l”. Stante il citato Allegato
l, le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro che possono
esercitare il diritto all'IPG Corona dal 1 0 giugno 2020
appartengono, in particolare, ai seguenti settori: ditte di catering, organizzatori
di fiere, di esposizioni e di congressi, ditte che forniscono servizi per le
arti sceniche, aziende che esercitano strutture culturali e d'intrattenimento,
parchi divertimento e tematici e ditte che forniscono servizi d'intrattenimento
e ricreativi.
4. ln data 22 luglio 2020 è stata presentata da parte della RI 2,
per mezzo dell'apposito formulario, la domanda volta all'ottenimento dell'IPG
Corona a favore del signor RI 1, che è stata rifiutata con decisione del 27
agosto 2020, in quanto l'attività svolta dalla azienda non rientra fra quelle
previste dall'Allegato I della CIC
Tale decisione è stata avversata con tempestiva opposizione del 25
settembre 2020.
Con l'impugnativa l'opponente afferma testualmente che RI 2 è "un'attività
di nicchia che offre principalmente servizi annessi agli eventi sportivi, ai
concerti e alle manifestazioni culturali”. Per maggiore delucidazione,
l'opponente elenca nel proprio gravame una serie di collaborazioni con società
sportive, servizi e prodotti inerenti a concerti, offerta di posti presso
rassegne gastronomiche, passerelle di moda e culinarie.
L'opponente assurge che RI 2 non organizza eventi ma rientra nella
"categoria di coloro che offrono servizi connessi agli eventi e alle
manifestazioni” (opposizione del 25 settembre 2020, pag. 2). ln tal senso,
l'opponente afferma di rivestire un ruolo analogo a quello delle ditte di
catering o di fornitori, i montatori di tendoni e di fiere, i tecnici del suono
e della luce, ecc... come indicato alla marg. 1039 CIC (versione 6).
5. L'estratto del registro di commercio relativo a RI 2 descrive
testualmente che la medesima ha come scopo "La vendita,
l'intermediazione e la rappresentanza nell'ambito della costruzione di impianti
e strutture sportive in genere; la vendita, l'intermediazione e la
rappresentanza nella vendita di prodotti, accessori e abbigliamenti sportivi in
genere; la preparazione, la promozione, la gestione e la vendita di eventi
sportivi e manifestazioni in genere; la gestione di atleti relativamente alle
prestazioni sportive in genere, inclusi l'aspetto pubblicitario e di
sponsorizzazione; l'organizzazione di corsi, convegni e conferenze legate alle
attività sportive in genere; ogni tipo di consulenza legata allo scopo
sociale."
Nel caso concreto, già solo lo scopo iscritto a registro di
commercio non rientra in nessuno dei settori elencati nell'Allegato I CIC
(versione 6).
ln particolare, l'attività commerciale nel settore delle
manifestazioni professata da RI 2 è comunque esclusa dalla "Fornitura
di servizi d'intrattenimento ricreativi" di cui all'allegato I CIC
(versione 6), poiché si evince testualmente che al punto sulle attività di
produttori e organizzatori di manifestazioni dal vivo sono "escluse le
manifestazioni artistiche e sportive".
Ne discende che la tesi per la quale l'opponente intende
parificarsi alle ditte di catering o ai fornitori, i montatori di tendoni e di
fiere, i tecnici del suono e della luce, ecc. di cui alla marg. 1039 CIC
(versione 6), non può essere accolta.
Inoltre si rileva che la società può oltretutto proseguire senza
appoggiarsi esclusivamente al settore delle manifestazioni. La gestione e la
vendita di eventi sportivi è solo uno degli ambiti atti a perseguire l'attività
commerciale. Infatti, lo scopo di RI 2 prevede la vendita di prodotti,
accessori e abbigliamenti sportivi, di impianti e strutture sportive, nonché la
pubblicità e la sponsorizzazione di atleti anche al di fuori del settore in
parola (estratto RC RI 2).” (Doc. 001 = A inc. 42.2020.3)
Il 25 novembre 2020
l’amministrazione ha emanato un’ulteriore decisione su opposizione nei
confronti della RI 2, confermando il diniego delle IPG Corona a favore di __________
di tenore analogo al provvedimento appena menzionato (cfr. doc. 001 = A inc. 42.2020.2)
1.3. La RI 2, RI 1 e __________, rappresentati
dallo RA 1, con due tempestivi ricorsi dell’11 gennaio 2021 inoltrati al TCA,
hanno chiesto l’annullamento della stessa, nonché del provvedimento del 27
agosto 2020 e il conseguente riconoscimento dell’IPG Corona a favore di RI 1 e
di __________ - che ricoprono in seno alla Sagl una posizione analoga a quella
di un datore di lavoro - per il periodo dal 1° giugno al 16 settembre 2020.
A sostegno delle proprie
pretese le parti ricorrenti, nelle identiche impugnative, hanno segnatamente
argomentato:
" (…)
3. Campo di attività
Come descritto nell’opposizione di data 25 settembre 2020, la RI 2
è un’azienda di nicchia che offre principalmente servizi annessi agli eventi
sportivi, ai concerti e alle manifestazioni culturali. Si occupa nello
specifico di organizzare la partecipazione a questi eventi, offrendo la
coordinazione di servizi di trasporto, vendita biglietti, alloggi e simili a
clienti privati e istituzionali, come Banche e grandi aziende, che a loro volta
invitano i loro rispettivi clienti.
La RI 2 rappresenta in sostanza il corrispettivo di un’agenzia di
viaggi nel settore dell’intrattenimento. Non a caso infatti l'azienda è stata
recentemente definita, nell’ambito di un servizio realizzato per la trasmissione
“__________" della __________, un’"agenzia di viaggi __________"
(cfr. __________).
In questo senso, l'azienda non organizza l'evento in sé,
bensì la partecipazione a tale evento.
A titolo di esempio, si producono alcuni flyer relativi ai pacchetti
offerti da RI 2 per la partita di __________ giocata a __________ il 26
dicembre 2019 (Doc. T), i mondiali di __________ l’8-9 maggio 2020 (Doc. L), i
campionati del mondo di __________ il 27 settembre 2019 (Doc. M), il torneo di __________
2019 (Doc. N) e il __________ dal 16 al 18 aprile 2021 (Doc. 0).
Come si può desumere dagli stessi, in alcuni casi la RI 2 ha a
disposizione, in collaborazione con gli organizzatori degli eventi, degli stock
di biglietti, cui aggiunge servizi di trasporto, hotel, visite guidate ecc. per
Fatti
i suoi clienti. In altri casi offre unicamente servizi di biglietteria, come
avviene per il torneo di __________.
Benché alla cifra 1041.5 la Circolare sull’
indennità
in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus Indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus (CIC) indichi che l'estratto dettagliato del
registro di commercio funge da prova del settore di attività, dal conto
economico della società che si allega quale Doc. P (vedi pagina 13 " costi")
emerge chiaramente che l'attività di messa a disposizione di pacchetti per
eventi copre una percentuale di costi pari al 72%
Tra le spese maggiori figurano infatti quelle per:
6641 costi alberghieri,
catering, CHF 136'796.56 16.3% dei costi
commissioni per eventi
sportivi
6645 servizio trasporto aereo,
marittimo CHF 68'562.44 8.1% dei costi
e di terra giro città
6647 acquisizione servizi
biglietteria CHF 406'409.38 48.3% dei costi
(cfr. Doc. P)”
(Doc. I pag. 4-5 inc. 42.2021.3 = doc. I pag. 4-5 inc. 42.2021.2)
Il patrocinatore
dell’insorgente ha poi contestato che la società possa proseguire senza
appoggiarsi al settore delle manifestazioni, come invece sostenuto dalla Cassa,
indicando:
" (…) Nel
corso del 2020 la RI 2 ha infatti visto ridursi drasticamente la sua cifra d'
affari di circa la causa della chiusura degli stadi in seguito alle misure
prese per contrastare I'epidemia di COVID-19.
II fatto che Io scopo societario iscritto a Registro di commercio
comprenda anche la vendita, I'intermediazione e la rappresentanza nell'ambito
della costruzione di impianti e strutture sportive in genere, come pure la vendita,
l’intermediazione e la rappresentanza nella vendita di prodotti, accessori e
abbigliamenti sportivi in genere, nulla cambia al fatto che I'attività
effettivamente svolta in modo preponderante dalla RI 2 sia quella sopra
descritta.
La cifra 1041.5 CIC indica infatti altresì che "La cassa
di compensazione si basa inoltre sui dati della persona richiedente (autodichiarazione)”
A torto quindi I'Istituto delle assicurazioni sociali non ha tenuto conto delle
indicazioni fornite dal ricorrente in sede di opposizione, basandosi unicamente
sull'estratto del Registro di commercio, ciò che rappresenta all'evidenza una
violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Tali indicazioni circa
l'effettiva attività svolta dalla RI 2 vengono ribadite, precisate e
sostanziate in questa sede, per mezzo della documentazione che si produce.
Si rileva inoltre che sempre la cifra 1041.5 CIC relativa al
diritto all’indennità per le persone in posizione analoga a quella di un datore
di lavoro e per i coniugi che lavorano nell’azienda prevede che "Per
verificare il settore di attività si può utilizzare anche la panoramica
dell’Allegato I" (evidenziature e sottolineature dello scrivente).
Anche secondo il tenore letterale della circolare, I'Allegato I CIC non risulta
quindi essere determinante. Infatti, anche Io stesso Allegato I CIC indica che "L'elenco
seguente, non esaustivo, è inteso quale aiuto per capire quali
settori possono entrare in linea di conto. La sussistenza delle
condizioni di diritto va verificata caso per caso" (evidenziature
e sottolineature dello scrivente). Ancora una volta quindi, il mancato esame
del caso specifico della RI 2 da parte dell'Autorità dipartimentale, che si è
invece riferita unicamente all'elenco di cui all'Allegato I CIC, risulta abusivo.
Nemmeno si giustifica del resto la motivazione addotta a
giustificazione della prima decisione della Cassa CO 1 (Doc. D), secondo cui la
richiesta del Signor RI 1 è stata respinta poiché I’attività svolta non risultava
tra quelle previste dall'Allegato I della CIC. Lo stesso Allegato I CIC indica
infatti che si tratta di un elenco non esaustivo.” (Doc. I pag. 6
inc. 42.2021.3 = doc. I pag. 4-5 inc. 42.2021.2)
Infine la parte ricorrente
ha addotto:
" Si rileva
infine che la decisione impugnata (Doc. A) respinge la richiesta di indennità
poiché l’attività commerciale nel settore delle manifestazioni professata da RI
2 sarebbe comunque esclusa dalla "Fornitura di servizi d'intrattenimento
ricreativi" di cui all'Allegato I CIC (versione 6), poiché si evince
testualmente che al punto sulle attività di produttori e organizzatori di
manifestazioni dal vivo sono “escluse le manifestazioni artistiche e
sportive".
A torto tuttavia la Cassa di compensazione applica tale esclusione
al caso in esame, poiché come ampiamente provato la RI 2 non produce né
organizza manifestazioni dal vivo, bensì offre unicamente ai suoi
clienti la possibilità di parteciparvi, proponendo loro dei pacchetti che
comprendono gli spostamenti, gli alloggi, i biglietti e all’occorrenza servizi
complementari quali visite guidate ecc. L'esclusione per le manifestazioni
artistiche e sportive non trova dunque applicazione al caso concreto. (…)” (Doc.
I pag. 6-7 inc. 42.2021.3 = doc. I pag. 4-5 inc. 42.2021.2)
1.4. Nelle sue risposte del 26 gennaio
2021 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc. III inc.
42.2021.3 = doc. III inc. 42.2021.2)
1.5. Il 2 febbraio 2021 le parti
ricorrenti hanno presentato una replica spontanea nella quale hanno precisato
che:
"
(…) il ricorrente ha ampiamente comprovato, attraverso la
produzione del conto economico della società, che l’attività di messa a
disposizione di pacchetti per eventi copre una percentuale di costi pari al
72%. Inoltre, come esposto in sede di ricorso, nel 2020 la RI 2 ha visto
ridursi drasticamente la sua cifra d’affari di circa l’85% a causa della
chiusura degli stadi e dell’annullamento di eventi (praticamente tutti) in
seguito alle misure prese per contrastare l’epidemia di COVID-19”. (Doc. V inc.
42.2021.3 = doc. V inc. 42.2021.2)
1.6. L’amministrazione, il 9 febbraio
2021, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc.
VII inc. 42.2021.3 = doc. VII inc. 42.2021.2).
1.7. Il doc. VII inc. 42.2021.3 e
il doc. VII inc. 42.2021.2 sono stati inviati per conoscenza allo RA 1 (cfr.
doc. VIII inc. 42.2021.3 = doc. VIII inc. 42.2021.2).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Secondo l’art. 76 cpv. 1
LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di
cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa
Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della
decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati da RI 2, RI 1 e __________ sono
diretti contro due decisioni su opposizione emesse entrambe il medesimo giorno dalla
Cassa che concernono fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di
diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia
processuale le procedure ricorsuali 42.2021.3 e 42.2021.2 sono, dunque,
congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_345/2020, 9C_346/2020
del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019
consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF
9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009,
8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid.
1).
nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato alla RI 2 a
favore di RI 1 e di __________ il diritto all’indennità perdita di guadagno in
relazione al coronavirus richiesta dal 1° giugno al 16 settembre 2020.
Ai sensi dell’art. 185
cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze
dev’essere limitata nel tempo.
L’art. 1 della Legge
federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge
sulle epidemie, LEp) prevede:
" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle
malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”
Giusta l’art. 2 cpv. 1
LEp:
" 1 La
presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la
propagazione di malattie trasmissibili.”
Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett.
a e b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a
fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo per
la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per l’economia
o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni, ordinare
provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione.
L’art. 7 LEp enuncia:
" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può
ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di
esso.”
2.3
Il Consiglio federale,
fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una
serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Con la prima ordinanza del
28.
febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo
svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero
presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il 13 marzo 2020 il
Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito
ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre
il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività
presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono
state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o
private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai
ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato
consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il
personale).
Nel Canton Ticino il
Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262
dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio
cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,
conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo
imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire
con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico
e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,
regionale o locale.”).
In seguito, iI 14 marzo
2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura
di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i
punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le
stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali
parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il
Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di
rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Il 16 marzo 2020 il
Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.
7.
LEp.
L’Ordinanza 2 COVID-19 è
stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
In particolare giusta
l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:
" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività
societarie.
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
a. negozi e
mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni ed erotici;
d. strutture
ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale
cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,
palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e
zoologici e parchi di animali;
e. strutture
che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,
saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.
3.
Il capoverso 2
non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:
a. negozi di
generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di
servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso
quotidiano;
b. negozi di
cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e
strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
c. farmacie,
drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi
acustici);
d. uffici e
agenzie postali;
e. punti di
vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
f. banche;
g. stazioni di
servizio;
h. stazioni
ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
i. officine
di mezzi di trasporto;
j. pubblica
amministrazione;
k. strutture
sociali (p. es. centri di consulenza);
l. funerali
nella stretta cerchia familiare;
m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche
e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo
il diritto federale e cantonale;
n. alberghi.
4.
Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3
devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità
pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone
presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli
assembramenti di persone.”
L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza
2.
COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.
Il 20 marzo 2020
nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento
della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della
posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti
di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile
2020.
(RU 2020 863).
Il Consiglio federale, il
27.
marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU
2020.
1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).
Ai sensi di questo
disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata,
autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste
un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un
periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle
attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere
accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone
richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è
altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione
sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno
acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione
resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e
compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.
L’art. 7e cpv. 1-3
dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo
2020.
Con Risoluzione n. 1649
del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento
agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte
le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020.
Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:
" 8. Nel
rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi
interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi,
situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze
e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di
apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine
industriali, ecc.).”
Tali misure sono state
prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile
2020.
e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.
L’art. 6 Ordinanza 2
COVID-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino
al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:
" Art. 6
cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse
quelle in locali privati;
e. Abrogato
3.
I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a:
l. funerali nella cerchia familiare;
o. centri commerciali
del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio e i fiorai;
p. strutture che
offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni
di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;
q. strutture
servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”
Tale disposizione è stata
oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7
giugno 2020 (RU 2020 1499):
" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
b. Abrogata
c. discoteche,
locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in
locali privati;
3.
I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:
b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura
di pasti;
bbis strutture
di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e
mense scolastiche);
3bis Oltre al piano di protezione ai sensi
dell’articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3
lettera bbis si applica quanto segue:
a. la dimensione
dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle
scuole dell’obbligo;
b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;
c. nelle mense
aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano
nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente
alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;
d. le strutture
di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;
e.
le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande;
ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.
Dall’11
maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di
negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del
livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e
nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch
/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).
Giusta l’art. 6 cpv. 1, 2
e 3 Ordinanza 2 COVID-19 del 27 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1815):
" 1
Le grandi manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate.
2.
Le manifestazioni con più di 300 persone sono
vietate.
3.
Alle manifestazioni e alle strutture in cui si
svolgono, quali sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica
quanto segue: a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo
l’articolo 6d;
b. in caso di
contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica si
applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto;
c. chi organizza
la manifestazione deve designare una persona responsabile di far rispettare il
piano di protezione.”
Il 19 giugno 2020, visto
l’art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a e b LEp (cfr. consid. 2.1.), è stata adottata l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di
COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare;
cfr. RU 2020 2213).
L’art. 6 contempla delle
disposizioni particolari per le manifestazioni ed è entrato in vigore il 22
giugno 2020 (ad eccezione del cpv. 4 in vigore dal 20 giugno 2020). La validità
del cpv. 1 è stata limitata al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15).
Il tenore di tale disposto
è il seguente:
" 1
Le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti
sono vietate.
2.
Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in
caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2
lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a
sedere con un massimo di 300 persone.
3.
Per le manifestazioni private, segnatamente gli
eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i
cui partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo
3.
Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare
misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto
delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.
4.
Alle manifestazioni politiche e della società civile
si applica unicamente quanto segue:
a. è ammessa la presenza di oltre 1000 persone;
b. i partecipanti devono portare una mascherina facciale.
5.
Alle manifestazioni con un massimo di 30 persone si
applica unicamente l’articolo 3.”
Il 2 settembre 2020 l’art.
6.
è stato così modificato con effetto dal 1° ottobre 2020 (cfr. RU 2020 3679):
" Art. 6,
rubrica e cpv. 2–4
Disposizioni particolari per manifestazioni con al massimo 1000
persone
2.
Per le manifestazioni con oltre 300 e fino a un
massimo di 1000 visitatori o un massimo di 1000 partecipanti, in caso di
registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b
occorre prevedere una suddivisione in settori con un massimo di 300 persone.
3.
Alle manifestazioni private con un massimo di 300
persone, segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture
accessibili al pubblico o in cui le persone sono note agli organizzatori, si
applica unicamente l’articolo 3 e l’obbligo di indicare una persona
responsabile del rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP relative all’igiene e
al comportamento. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato
né adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati
di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.
4.
Abrogato.”
Sono inoltre stati
introdotti gli art. 6a, 6b e 6c relativi alle disposizioni particolari per le
grandi manifestazioni, alle prescrizioni supplementari per le competizioni
sportive in leghe professionistiche e alle disposizioni particolari per le
manifestazioni politiche e della società civile (cfr. RU 2020 3680-3682).
2.4
Per frenare le conseguenze
economiche connesse alla diffusione del coronavirus il Consiglio federale ha,
inoltre, adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno
in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il
17.
marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
L’art. 2 cpv. 3 della
menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2
dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo
2020.
subiscono una perdita di guadagno.”
Secondo l’art. 12 cpv. 1
LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall’esercizio di un’attività di salariato.
L’art. 4, relativo alla
forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che
l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni
cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere
(cpv. 2).
Giusta l’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4).
L’art. 11 cpv. 1
della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di
guadagno(LIPG), a cui rinvia art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di
guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del
servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo
la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e
incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle
vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Il 16 aprile 2020 l’art. 2
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto
retroattivo dal 17 marzo 2020 (RU 2020 1257-1259). Il cpv. 3 è stato oggetto di
modifiche ed è stato introdotto il cpv. 3bis:
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui
all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del
capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo
12.
LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno
diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei
provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro
reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per
l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso
1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”
La condizione del
capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS)”.
Dal 19 giugno 2020 (con
effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha
il seguente tenore:
" All’accertamento
del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge
del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la
fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto
entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale
data”.
Esso è stato mantenuto
anche successivamente (cfr. Stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).
2.5
Con la modifica del 1° luglio
2020.
(cfr. RU 2020 2729), all’art. 2 è stato aggiunto il cpv. 3ter:
" 3ter
Hanno diritto all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3
lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la
disoccupazione che lavorano nel settore delle manifestazioni, se adempiono le
condizioni di reddito di cui al capoverso 3bis e sono assicurate
obbligatoriamente all’AVS.”
L’art. 31 cpv. 3 lett. b e
c LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto il
coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo (lett. b),
rispettivamente le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di
un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell’azienda (lett. c), ossia le persone che in seno ad un’azienda
rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STCA
38.2020.59
del 25 gennaio 2021 consid. 2.1.).
All’art. 3 cpv. 3 e 3bis è
stato previsto che per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e
3bis il diritto all’indennità si estingue il 16 settembre 2020, rispettivamente
che per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter esso inizia il 1°
giugno 2020 e si estingue il 16 settembre 2020.
Secondo l’art. 5 cpv. 4,
inoltre, l’indennità giornaliera delle persone di cui all’articolo 2 capoverso
3ter ammonta all’80 per cento del reddito sottoposto all’AVS nel 2019.
Per completezza va
osservato che i cpv. 3bis e 3ter dell’art. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno sono stati abrogati con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre
2020.
entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza (cfr. RU 2020 4571segg.) in base alle quali hanno in particolare
diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno
2021.
i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere
il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente
la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una
perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività
un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale
per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non
è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in
proporzione alla durata dell'attività.
È utile rilevare
che iI referendum contro la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze
del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19), è formalmente riuscito. Il 13 giugno 2021 tale legge sarà, dunque,
sottoposta a votazione popolare (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82564.html: comunicato stampa
del 3 marzo 2021 pubblicato dalla Cancelleria federale).
2.6
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 13 versioni, cfr.
CIC versione 13, stato al 24 febbraio 2021 pag. 2-16; https://sozialversicherungen.admin.
ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.3. della
Circolare valida dal 17 marzo 2020 riguarda il “diritto derivante dal divieto
di svolgere manifestazioni” e prevede:
" 1037 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno
dovuto
annullare una manifestazione in seguito al provvedimento di cui all’articolo 6
capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 e hanno quindi subìto una perdita di
guadagno.
1038.
Tra le manifestazioni in questione rientrano quelle
pubbliche
o
private, le manifestazioni sportive e le attività associative nel cui quadro
l’avente diritto esercita un’attività lucrativa indipendente. Possono quindi
aver diritto all’indennità, ad esempio, i musicisti, gli artisti di varietà o
gli autori.
1039.
Inoltre, hanno diritto all’indennità anche i lavoratori
indipendenti
che, in seguito all’annullamento delle manifestazioni, non hanno potuto fornire
i servizi e svolgere i mandati previsti. Vi rientrano ad esempio i fornitori, i
montatori di tendoni e di fiere, i tecnici del suono e della luce ecc.
1040.
Il diritto può nascere per i giorni della manifestazione
annullata
o per quelli necessari per compiere il lavoro richiesto, prima e dopo la
manifestazione in questione, ma al più presto il 17 marzo, e fino alla revoca del
provvedimento.”
I N. 1037-1039 segg. sono
rimasti invariati nelle seguenti versioni (versione 2-6).
Il N. 1040 CIC stato al 3
luglio 2020 (versione 6) enuncia:
" 1040 Il
diritto all’indennità nasce a partire dal 17 marzo 2020 e
07/20 sussiste fino al 16 settembre
2020.”
Nella Circolare valida dal
17.
marzo 2020 stato al 3 luglio 2020 (versione 6) è stato, poi, aggiunto il
p.to 3.2.6. N.1041.4 e 1041.5 concernente il diritto a indennità delle “persone
in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i coniugi che
lavorano nell’azienda”:
" 1041.4 Hanno
diritto all’indennità le persone in posizione analoga a
07/20 quella di
un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell’azienda secondo la
definizione di cui al capitolo 3.1.3 che – nel 2019 hanno conseguito un reddito
da lavoro soggetto all’AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e
– sono
attive nel settore delle manifestazioni (v. elenco dell’Allegato I).
1041.5
L’estratto dettagliato del registro di commercio funge da
07/20 prova del
settore di attività. La cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della
persona richiedente (autodichiarazione). Per verificare il settore di attività
si può utilizzare anche la panoramica dell’Allegato I
L’Allegato I enuncia:
" Allegato
I
Le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro
attive nel settore delle manifestazioni possono esercitare il diritto
all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 1° giugno
2020.
L’elenco seguente, non esaustivo, è inteso quale aiuto per capire
quali settori possono entrare in linea di conto. La sussistenza delle
condizioni di diritto va verificata caso per caso.
Settori potenzialmente interessati
Ditte di catering
In questa categoria rientrano i servizi di ristorazione per un
determinato evento in un luogo indicato dal cliente.
Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi
In questa categoria rientra l’organizzazione, l’amministrazione e
la pubblicizzazione di manifestazioni quali fiere, esposizioni, congressi,
conferenze e riunioni, con o senza gestione e messa a disposizione di personale
per l’esercizio delle strutture in cui si svolgono queste manifestazioni.
Fornitura di servizi per le arti sceniche
In questa categoria rientrano le attività connesse alla produzione
e alla rappresentazione di opere teatrali, opere liriche, concerti, spettacoli
di danza e di altro genere (attività di registi, produttori, scenografi,
macchinisti, tecnici delle luci ecc.).
Esercizio di strutture culturali e d’intrattenimento
In questa categoria rientra l’esercizio di sale da concerti,
teatri e altri locali per rappresentazioni artistiche.
Parchi di divertimento e tematici
In questa categoria rientrano svariate attrazioni quali luna park,
scivoli acquatici, giochi, show, mostre tematiche e aree picnic.
Fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi
In questa categoria rientrano attività d’intrattenimento e per il
tempo libero non menzionate altrove (esclusi i parchi di divertimento e
tematici):
- esercizio di macchinette mangiasoldi;
- attività di parchi di divertimento e ricreativi (senza
pernottamento);
- esercizio di
mezzi di trasporto per il tempo libero e a scopo ricreativo, per esempio porti
turistici;
- esercizio di impianti sciistici;
- noleggio di
attrezzature nell’ambito di attività di divertimento e ricreative;
- esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere
ricreativo;
- attività
balneari, incluso il noleggio di cabine, armadietti e sedie a sdraio ecc.;
- esercizio di sale da ballo e discoteche senza vendita di
bevande;
- attività di
produttori e organizzatori di manifestazioni dal vivo (escluse le
manifestazioni artistiche e sportive), con o senza messa a disposizione di
strutture.”
I N. 1041.4 e 1041.5, come
pure l’Allegato I sono stati soppressi con la Circolare CIC stato al 17
settembre 2020 (versione 7).
2.7
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata
in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142
V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V
50.
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.8
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che la RI 2, iscritta a Registro di commercio
nel novembre 2013, è una società con sede a __________ che ha quale scopo
sociale:
" La
vendita, l'intermediazione e la rappresentanza nell'ambito della costruzione di
impianti e strutture sportive in genere; la vendita, l'intermediazione e la
rappresentanza nella vendita di prodotti, accessori e abbigliamenti sportivi in
genere; la preparazione, la promozione, la gestione e la vendita di eventi
sportivi e manifestazioni in genere; la gestione di atleti relativamente alle
prestazioni sportive in genere, inclusi l'aspetto pubblicitario e di
sponsorizzazione; l'organizzazione di corsi, convegni e conferenze legate alle
attività sportive in genere; ogni tipo di consulenza legata allo scopo sociale.”
Soci della Sagl sono RI 1 e
__________ che detengono ciascuno una quota di fr. 10'000.--. Il primo è presidente
della gerenza, mentre il secondo è gerente (cfr. estratto RC; doc. 004 = C inc.
42.2021.3).
RI 1 e __________ sono
pure alle dipendenze della ditta. Dai rispettivi certificati di salario
relativi al 2019 del 27 marzo 2020 risulta un salario lordo di fr. 65'500.--
(cfr. doc. 004 = G; H inc. 42.2021.3; doc. 004 = G; H inc. 42.2021.2).
La RI 2 fornisce ai propri
clienti principalmente servizi annessi a eventi sportivi (tennis, calcio, sport
invernali, Formula 1, moto GP), concerti, manifestazioni culturali e popolari (__________),
tramite la vendita di biglietti d’ingresso e offrendo, inoltre, la possibilità
del trasporto, dell’alloggio in loco e di altri servizi (cfr. doc. I 42.2021.3;
__________).
Ad esempio in occasione
della __________ giocata a __________ il 26 dicembre 2019 la Sagl dava la
possibilità ai propri clienti di acquistare un pacchetto comprensivo del
trasporto dal Ticino a __________ e rientro, oltre che dei biglietti per due
partite una alle ore15:10 e l’altra alle 20:10 (cfr. doc. I inc. 42.2021.3).
Dal conto economico
concernente il 2019 emerge del resto che, a fronte di ricavi d’esercizio da
vendite e prestazioni di fr. 861.877.11, i costi della società di complessivi
fr. 813'216.10 sono costituiti, oltre che da fr. 156'188.30 relativi ai costi
del personale, da fr. 657'027.80 riguardanti in particolare spese per l’”acquisizione
servizi biglietteria” (fr. 406'409.38), per “costi alberghi,
; doc. M inc. 42.2021.3). Essi sono stati annullati a causa della
pandemia dovuta al coronavirus, analogamente ad altri eventi di grande portata
e determinanti per l’attività di RI 2, come ad esempio il Torneo del __________
(cfr. __________), il Torneo di __________ e l’__________ a __________ (cfr.
doc. 002 inc. 42.2021.3).
Il 22 luglio 2020 alla
Cassa è, pertanto, pervenuta la domanda d’indennità di perdita di guadagno
Corona per il settore delle manifestazioni formulata dalla RI 2 a favore di RI
1.
e __________ (cfr. doc. 004 inc. 42.2021.3 = doc. 004 inc. 42.2021.2).
La Cassa, con decisioni
del 27 agosto 2020, ha respinto la richiesta della società, poiché l’attività
svolta da RI 1 e __________ non rientrerebbe fra quelle previste dall’Allegato
I della Circolare CIC (cfr. doc. 003 = E inc. 42.2021.3; doc. 003 = E inc.
42.2021.2; consid. 1.1.).
Il 25 novembre 2020 l’amministrazione
ha emesso due decisioni su opposizione con cui ha confermato i precedenti
provvedimenti del 27 agosto 2020 (cfr. doc. 001 = A inc. 42.2021.3; doc. 001 =
A inc. 42.2020.2; consid. 1.2.).
2.9
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che
il Consiglio federale, il 1° luglio 2020, ha adottato l’art. 2 cpv. 3ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui hanno diritto
all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della
legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione che lavorano
nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di reddito di
cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (cfr. consid.
2.4.).
Nel caso concreto, come
visto, la Cassa ha negato il diritto alle IPG Corona, in quanto l’attività
svolta non rientrerebbe nel settore ricreativo (cfr. doc. 003 = E inc.
42.2021.3; doc. 003 = E inc. 42.2021.2; doc. 001 = A inc. 42.2021.3; doc. 001 =
A inc. 42.2020.2; consid. 1.1.; 1.2.).
Le parti ricorrenti
contestano tale conclusione dell’amministrazione, sostenendo in buona sostanza
che la RI 2 organizza la partecipazione a eventi sportivi, concerti e altre
manifestazioni e che nel 2020 l’azienda ha visto ridursi drasticamente la sua
cifra d’affari di circa l’85% a causa della chiusura degli stadi e
dell’annullamento di eventi (praticamente tutti) in seguito alle misure prese
per contrastare l’epidemia di COVID-19 (cfr. doc. I; V inc. 42.2021.3; doc. I;
V 42.2021.2; consid. 1.3.; 1.5.; 2.8.).
Deve, perciò, essere
esaminato, dapprima, cosa si intenda specificatamente per “le persone (…)
che lavorano nel settore delle manifestazioni” e in seguito
se
l’attività della RI 2 e quindi il lavoro svolto da RI 1 e __________ rientrano
nel campo di applicazione dell’art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno.
2.10
Per le norme del diritto
amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi
(formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo
luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004
consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).
Se il suo testo è chiaro e
non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di
appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del
legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più
interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera
portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,
nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che
essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid.
3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente
laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,
costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di
incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni
recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se
ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid.
3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con
riferimenti).
Occorre prendere la
decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un
risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale
federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per
accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un
pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483
consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza
a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il
contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi
federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.
3.5
pag. 567; DTF 131 II 710 consid.
4.1
pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2
pag. 71).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF
8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF
9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
A titolo abbondanziale per
un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della
legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al
coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale
all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione (COVID-19).
2.11
Il testo dell’art. 2 cpv. 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevedendo solamente che hanno diritto
all’IPG Corona le persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI che lavorano
nel settore delle manifestazioni,
non fornisce particolari elementi
che consentano di concludere che tale concetto vada interpretato nel senso di
una limitazione del diritto a chi è direttamente e strettamente coinvolto
nell’organizzazione e nell’esecuzione di una manifestazione oppure in modo più
ampio.
Per facilitare
l’applicazione dell’Ordinanza i N. 1041.4 e 1041.5 della Circolare CIC
enunciano, da un lato, che hanno diritto all’IPG Corona le persone in posizione
analoga a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano
nell’azienda che sono attive nel settore delle manifestazioni.
Dall’altro, che per
verificare se l’ambito di attività rientra in quello delle manifestazioni la
Cassa fa capo all’estratto del RC che funge da prova del settore di attività,
come pure si basa sui dati dichiarati dal richiedente. A tale fine i N. 1041.4
e 1041.5 rinviano all’Allegato I il quale, precisando ad ogni modo che la
sussistenza delle condizioni del diritto va verificata caso per caso,
elenca in modo non esaustivo alcuni settori potenzialmente interessati, e
meglio le ditte di catering, gli organizzatori di fiere, esposizioni e
congressi, la fornitura di servizi per le arti sceniche, l’esercizio di
strutture culturali e d’intrattenimento, i parchi di divertimento e tematici,
la fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi (cfr. consid. 2.6.).
In particolare i settori
menzionati a titolo esemplificativo riguardanti le ditte di catering e la
fornitura di servizi per le arti sceniche concernono dei servizi - ma non sono
gli unici - necessari per lo svolgimento e la buona riuscita di un determinato
evento.
In proposito non va, poi,
dimenticato che tramite l’introduzione del cpv. 3ter dell’art. 2 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno il Consiglio federale ha voluto estendere il
diritto all’indennità – per il periodo 1° giugno -16 settembre 2020 – anche ai
titolari di SA o Sagl impiegati nella propria impresa attiva nel settore
ricreativo che dal 1° giugno 2020 non avevano più diritto all’indennità per
lavoro ridotto dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 2
dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, abrogato tramite una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio
2020, entrata in vigore il 1° giugno 2020; cfr. RU 2020 877-879; RU 2020
1201; RU 2020 1777), benché il loro
settore continuasse a essere fortemente colpito dalla crisi del coronavirus.
L’intenzione del Consiglio federale era di trattare queste persone in modo
analogo ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti (cfr.
Il TCA rileva, inoltre,
che l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è un’ordinanza adottata dal
Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (art.
185.
cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo (cfr. consid. 2.4.),
attraverso la quale unitamente alle sue modifiche, si sono espressamente
riconosciute, per far fronte a una situazione eccezionale e urgente, delle
prestazioni a persone (tra le quali le persone con posizione analoga a quella
di un datore di lavoro che lavorano nel settore delle manifestazioni) che
normalmente non avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in
connessione all’esercizio della propria professione.
In simili condizioni
occorre concludere che
l’espressione
“le persone (…) che
lavorano nel settore delle manifestazioni” si riferisce a tutti coloro che
sono concretamente attivi nell’ambito delle manifestazioni senza limitare il
diritto unicamente a chi si occupa direttamente dell’organizzazione e
dell’esecuzione in senso stretto della manifestazione, bensì comprendendo anche
le persone che lavorano indirettamente per la stessa, ad esempio consentendo
all’organizzatore vero e proprio di preparare al meglio l’evento,
rispettivamente svolgendo attività collaterali che forniscono valore aggiunto
alla manifestazione e permettono a chi effettua tali attività di garantirsi -
per il tipo di prestazione e grazie all’ingente numero di persone che
partecipano all’evento come protagonisti o pubblico - determinate entrate.
2.12
Nel caso di specie lo scopo
sociale della RI 2 risultante dall’estratto RC è la vendita, l'intermediazione
e la rappresentanza nell'ambito della costruzione di impianti e strutture
sportive in genere, la vendita, l'intermediazione e la rappresentanza nella
vendita di prodotti, accessori e abbigliamenti sportivi in genere, la preparazione,
la promozione, la gestione e la vendita di eventi sportivi e manifestazioni in
genere, la gestione di atleti relativamente alle prestazioni sportive in
genere, inclusi l'aspetto pubblicitario e di sponsorizzazione, l'organizzazione
di corsi, convegni e conferenze legate alle attività sportive in genere, ogni
tipo di consulenza legata allo scopo sociale (cfr. consid. 2.8.).
Già lo scopo sociale,
quindi, prevedendo la promozione, la gestione e la vendita di eventi sportivi e
manifestazioni in genere, contempla un’attività legata alle manifestazioni.
In effetti l’azienda in
questione offre ai propri clienti la possibilità di acquistare i biglietti d’ingresso
ad eventi di varia natura, spesso accompagnati da pacchetti comprensivi del
viaggio al luogo dove si svolge la manifestazione e, se del caso, del
pernottamento e/o di altri servizi (cfr. consid. 2.8.).
I servizi forniti dalla RI
2, in particolare la vendita dei biglietti, sono essenziali per la buona
riuscita di una manifestazione con spettatori, poiché il successo della
medesima dipende fra l’altro dall’adesione del pubblico alla stessa.
L’attività della Sagl nel
2020.
è forzatamente calata in modo drastico a seguito dell’annullamento a causa
della pandemia da coronavirus dei vari eventi di grande portata programmati da
tempo (cfr. consid. 2.8.).
Ne discende, esaminato
specificatamente il caso concreto come contemplato dall’Allegato I (cfr.
consid. 2.11.; 2.6.), che l’attività espletata dalla RI 2 e di conseguenza da RI
1.
e da __________ rientra nel settore delle manifestazioni.
Quanto asserito dalla
Cassa, e meglio che “la società può oltretutto proseguire senza appoggiarsi esclusivamente
al settore delle manifestazioni. La gestione e la vendita di eventi sportivi è
solo uno degli ambiti atti a perseguire l’attività commerciale …)” (cfr.
doc. A = 001 inc. 42.2021.3; consid. 1.2.), non permette di giungere a un esito
differente della vertenza.
Infatti, anche se non può
essere negato che la società potrebbe teoricamente diversificare la propria
attività rispetto al settore delle manifestazioni, per l’estate 2020 ciò
risultava di fatto poco verosimile, visto che le misure di chiusura e
limitazione degli eventi sono state decretate dal Consiglio federale tra la
primavera e l’estate 2020 progressivamente in base all’evoluzione della
situazione epidemiologica (cfr. consid. 2.3.).
La Sagl non ha avuto,
pertanto, il tempo materiale di potersi orientare verso settori di attività
diversi.
Per quanto attiene,
infine, all’argomentazione della Cassa secondo cui la tesi della Sagl che
intende parificarsi alle ditte di catering o ai fornitori, ai montatori di
tendoni e di fiere, ai tecnici del suono e della luce ecc. non può essere
accolta, poiché l’attività commerciale nel settore delle manifestazioni
professata dalla ditta è comunque esclusa dalla voce “Fornitura di servizi
d’intrattenimento ricreativi” di cui all’Allegato I (cfr. doc. A pag. 4 =
001.
inc. 42.2021.3; doc. A pag. 4 = 001 inc. 42.2021.2), va osservato, da una
parte, che l’Allegato I al punto relativo alla “Fornitura di servizi
d’intrattenimento ricreativi” indica effettivamente che dalle attività di
produttori e organizzatori di manifestazioni dal vivo con o senza messa a
disposizione di strutture - che consentono potenzialmente l’erogazione di IPG
Corona alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro - sono
escluse le manifestazioni artistiche e sportive. Dall’altra, che comunque
l’Allegato I stesso contempla tra i settori che danno diritto alle IPG Corona,
ad esempio, le “attività connesse alla produzione e alla rappresentazione di
opere teatrali, opere liriche, concerti, spettacoli di danza e di altro genere
(attività di registi, produttori, scenografi, macchinisti, tecnici delle luci
ecc.)”. Tali attività riguardano il settore artistico. Di conseguenza coloro
i quali lavorano collateralmente agli organizzatori di eventi artistici non
sono esclusi e possono perciò beneficiare dell’IPG Corona.
Lo stesso ragionamento
deve valere mutatis mutandis in relazione alle manifestazioni sportive.
2.13
Alla luce di tutto quanto
esposto e considerato che dai certificati di salario relativi al periodo
gennaio – dicembre 2019 si evince che RI 1 e __________ hanno percepito uno
stipendio lordo di fr. 65’500.-- (cfr. doc. 004 = G inc. 42.2021. 3; doc. 004 =
G inc. 42.2021.2), occorre concludere che la RI 2 ha di principio diritto all’IPG
Corona a favore di RI 1 e __________ dal 1° giugno al 16 settembre 2020.
2.14
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, i ricorsi sono dell’11 gennaio 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
2.15
Vincenti
in causa, le parti ricorrenti, rappresentate da un avvocato, hanno diritto
all’importo complessivo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico
della Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2021.2
e 42.2021.3 sono congiunte.
2. I ricorsi sono accolti.
§ Le
decisioni su opposizione del 25 novembre 2020 sono annullate.
§§ La
RI 2 ha diritto (per principio) all’IPG Corona a favore di RI 1 e __________
dal 1° giugno al 16 settembre 2020.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà
ai ricorrenti fr. 2’500.-- complessivi a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti