Lexipedia

Decisione

42.2021.30

Indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa del Coronavirus. Rinvio degli atti alla Cassa per il calcolo della prestazione per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 poiché la società ha avuto una cifra d'affari inferiore del 55% rispetto alla media del periodo determinante

8 luglio 2021Italiano23 min

ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta, contestandola e ribadendo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

42.2021.30

cs

Lugano

8 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 aprile 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 aprile 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 26 gennaio

2021 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di indennità di perdita di guadagno

per il coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020,

nonché per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020, in favore di __________,

socia e gerente della società RI 1.

1.2. In seguito alle censure

sollevate dalla società, la Cassa ha accolto la richiesta per il mese di

novembre 2020, mentre ha confermato la reiezione delle domande per gli altri

mesi, con le seguenti motivazioni:

" 5. Per

quanto suesposto, la cifra d’affari media mensile riferita al periodo

01.03.2018-31.12.2019 conseguita dall’opponente è pari a CHF 1'142.00 (2018 CHF

7'200.00 + 2019 CHF 17'931.00 diviso 22 mesi) che, se ridotta del 55%,

corrisponde a CHF 514 e, se ridotta del 40%, a CHF 685.00.

Nell’evenienza concreta, per il periodo che

si chiede la prestazione l’opponente ha indicato di aver conseguito una cifra

d’affari effettiva pari a:

. CHF 2'000.00

per i mesi di settembre e ottobre 2020 che, se divisa per 45 giorni e

moltiplicata 30, equivale a CHF 1'333.30;

. CHF 500.00 per il mese di novembre

2020;

. CHF 1'300.00 per il mese di dicembre

2020.

Gli importi di CHF 1'333.30 e CHF 1'300.00

sono superiori a CHF 514.00 (periodi dal 17 settembre al 31 ottobre 2020 e dal

1° dicembre al 18 dicembre 2020) nonché a CHF 685 (periodo dal 19 dicembre al

31 dicembre 2020).

Per contro l’importo di CHF 500.00 è

inferiore a CHF 514 (periodo dal 1° novembre al 30 novembre 2020).

Ne discende che l’opponente ha dunque

subito una limitazione considerevole della propria attività ma limitata al mese

di novembre 2020” (doc. B3).

1.3. RI 1 ha censurato la predetta

decisione su opposizione direttamente presso la Cassa CO 1 che ha trasmesso il

ricorso per competenza a questo Tribunale (doc. IV e B1).

La società contesta la

reiezione delle domande per i mesi di settembre 2020, ottobre 2020 e dicembre

2020, nonché gennaio 2021, affermando:

" - in

effetti per il mese di settembre l’incasso era di 2.000 chf, ma l’utile era di

1.000 chf in quanto da contratto vincolante siamo tenuti a riversare la metà

del nostro guadagno per gli spazzi (recte: spazi) pubblicitari al nostro

collaboratore.

Per tanto troverà in allegato il pagamento del nostro cliente e la

metà riversata al nostro collaboratore. (Documento A1, A2)

Per il mese di ottobre l’incasso era di 0 chf.

- Per il mese di gennaio 2021, la fattura di 1.500 chf è stata

registrata erroneamente e corrisponde al mese di dicembre 2020.

La fattura è stata emessa il 10/12/2020 e il versamento è stato

ricevuto i primi giorni di gennaio 2021, per tanto l’incasso di gennaio

2021 è 0 chf. (Documento B1, B2)

- Per il mese di dicembre l’incasso era di 1.300 chf più 1.500 di

fattura riportata. Il totale è quindi di 2.800 chf.

Purtroppo l’utile corrisponde soltanto a 959,20chf (fatture

documento C).”

1.4. Con risposta del 27 maggio

2021 la Cassa propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nella decisione

su opposizione impugnata (doc. VI).

1.5. Il 2 giugno 2021 la

ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta, contestandola e ribadendo

le sue richieste (doc. VIII). Il 9 giugno 2021 l’insorgente ha affermato che

dal 16 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 l’azienda non ha conseguito alcuna

cifra d’affari, poiché l’importo di fr. 2'000, incassato nel corso del mese di

settembre 2020, è stato versato alla società l’8 settembre 2020, ossia prima

dell’inizio del periodo per il quale è stata chiesta l’indennità (doc. X).

1.6. Chiamata ad esprimersi in

merito sullo scritto del 9 giugno 2021 (doc. XI), la Cassa ha preso posizione

in data 22 giugno 2021, riconfermandosi nella risposta di causa (doc. XII). Le

osservazioni sono state trasmesse alla ricorrente per conoscenza il 23 giugno

2021 (doc. XIII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La ricorrente chiede che la

Cassa sia condannata al versamento delle indennità per perdita di guadagno

Corona dei mesi di settembre 2020 (dal 17), ottobre 2020, dicembre 2020, nonché

gennaio 2021.

Con la decisione su

opposizione impugnata l’amministrazione non si è tuttavia espressa in merito al

mese di gennaio 2021 (cfr. pag. 4, punto 4).

Per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In

concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della

decisione su opposizione impugnata, ossia l’eventuale diritto ad indennità

giornaliere dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e dal 1° dicembre 2020 al

31.

dicembre 2020.

L’eventuale diritto

all’indennità per il mese di gennaio 2021 è invece parte di un’altra procedura

(cfr. decisione formale del 28 gennaio 2021, doc. 86) e non va risolto

nell’ambito del presente ricorso. Le censure relative al rifiuto delle

indennità per il mese di gennaio 2021 sono pertanto irricevibili.

nel merito

2.2

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020.

il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il

18.

giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il

diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31

dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi

giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa

del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del

diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo

il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività

effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019

devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile

pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di

almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più

elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU

2020.

4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2.

cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15.

cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4, relativo alla

forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che

l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni

cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere

(cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta

al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella

misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato

con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021.

5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.3

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 17 versioni, cfr.

CIC versione 17; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

La Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS) prevede che:

" (…)

1014.

Per i giorni per i quali è esercitato il diritto

all’indennità in

11/20 base

all’adempimento di una condizione di diritto diversa da una quarantena o dalla

cessazione della custodia dei figli da parte di terzi va presentata una nuova

richiesta per ogni mese, se la durata del provvedimento o della limitazione

considerevole dell’attività si protrae oltre la fine di un mese. Questa regola

non vale per il periodo compreso tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020, per

il quale è sufficiente una sola richiesta.

(…).

1041.2

Hanno diritto all’indennità i

lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o

partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti

decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono

limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno

conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito

indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite

di reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3

L’attività è considerata aver subito una limitazione

03/21 considerevole,

se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per

cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del

confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo

va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio

2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore

mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e

spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre

2020.

è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per

cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la

diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4

Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci

si

11/20 basa sulla

media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In

caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa

non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

(…).

1041.8

Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre,

dimostrano di

12/20 aver avuto

una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore

al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020.

Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione

l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una

diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto

all’indennità per l’intero mese di dicembre.”

2.4

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno

2020.

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V

195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;

DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V

169.

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Nella presente evenienza

occorre stabilire se l’attività della ricorrente ha subito una limitazione

considerevole, ossia se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

mensile media pari almeno al 55 per cento (per il periodo dal 17 settembre 2020

al 31 ottobre 2020 e dal 1° dicembre 2020 al 18 dicembre 2020), rispettivamente

pari almeno al 40 per cento (dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020) rispetto

alla cifra d’affari media a partire dall’inizio dell’attività (1° marzo 2018)

fino al 31 dicembre 2019.

Dalla documentazione

prodotta emerge che la società ricorrente dalla sua costituzione, il 1° marzo

2018, al 31 dicembre 2019 ha avuto una cifra d’affari media mensile di fr.

1'142, che se ridotta del 55% (per il periodo dal 17 settembre 2020 al 18

dicembre 2020) raggiunge fr. 514 e se ridotta del 40% (per il periodo dal 19

dicembre 2020 al 31 dicembre 2020) ammonta a fr. 685.

Per quanto concerne il

primo periodo per il quale sono richieste le indennità, ossia quello dal 17

settembre 2020 al 31 ottobre 2020, la ricorrente aveva indicato nella domanda

di prestazioni di aver conseguito una cifra d’affari di fr. 2'000. La Cassa di

compensazione ha conseguentemente diviso l’ammontare di fr. 2'000 per 45 giorni

(14 di settembre + 31 di ottobre) e lo ha moltiplicato per 30 giorni, per una

cifra d’affari media di fr. 1'333.30, ossia superiore a fr. 514.

Ciò non permetterebbe

pertanto alla ricorrente di aver diritto a prestazioni poiché in questo periodo

non vi è stata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55

per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media del periodo dal 1° marzo

2018.

al 31 dicembre 2019.

L’insorgente il 9 giugno

2021.

ha tuttavia rilevato che l’importo di fr. 2'000, a saldo di una fattura

emessa per un suo cliente e relativa ad una prestazione per il periodo dal 1°

settembre 2020 al 28 febbraio 2021, è stato versato dal debitore in data 8

settembre 2020 (doc. B6 [indicato dalla ricorrente quale “documento A1”]),

ossia in un periodo precedente a quello per il quale viene chiesta l’indennità.

Nel periodo determinante la cifra d’affari è pertanto pari a fr. 0.

Alla luce della

documentazione prodotta dalla ricorrente, secondo questo Tribunale, il calcolo

della Cassa non può essere confermato, poiché l’amministrazione ha diviso per

45.

giorni (periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020), un importo che

l’insorgente ha conseguito in un periodo precedente (8 settembre 2020) rispetto

a quello per il quale va calcolata la cifra d’affari (cfr. anche il marginale

1014.

11/2020 CIC per il quale occorre inoltrare una domanda per ogni mese,

tranne per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 per il quale è

sufficiente una sola richiesta).

Nel periodo determinante

(17 settembre 2020 - 31 ottobre 2020) l’insorgente non ha conseguito alcunché.

Anche dal 17 settembre

2020.

al 31 ottobre 2020, come per il mese di novembre 2020, deve pertanto

esserle riconosciuta l’indennità per perdita di guadagno.

Per quanto concerne il

mese di dicembre 2020, già solo con l’incasso di fr. 1'300 la società ha

conseguito una cifra d’affari superiore sia all’importo di fr. 514 (riduzione

della cifra d’affari del 55% [periodo dal 1° dicembre 2020 al 18 dicembre

2020]), sia all’importo di fr. 685 (riduzione della cifra d’affari del 40%

[periodo dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020]) e pertanto non può aver

accesso ad alcuna prestazione. In questo caso, infatti, il marginale 1041.8

12/20 delle direttive CIC, prevede che per determinare il calo della cifra

d’affari di dicembre si prende in considerazione l’intero mese.

Va ancora qui evidenziato

che le spese sopportate dalla società nel mese di dicembre non vanno dedotte

dall’importo incassato, poiché determinante per stabilire il diritto alle

prestazioni è la cifra d’affari e non l’utile conseguito (circa il concetto di

cifra d’affari cfr. anche l’art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza concernente il

controllo delle concentrazioni di imprese [RS 251.4] per il quale per calcolare

la cifra d’affari, occorre dedurre dal ricavo che le imprese partecipanti hanno

realizzato con merci e prestazioni di servizi nel corso dell’ultimo esercizio e

nell’ambito delle loro attività ordinarie, riduzioni quali sconti e ribassi,

l’imposta sul valore aggiunto e altre imposte al consumo, come pure ulteriori

imposte direttamente connesse con la cifra d’affari).

2.6

Alla luce di quanto sopra

esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione su opposizione va modificata

nel senso che __________ ha diritto alle indennità anche per il periodo dal 17

settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

L’incarto va rinviato

all’amministrazione per il calcolo delle prestazioni.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,

la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la

singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale

regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale

di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno

2019.

si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 15 aprile 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione va modificata nel senso che __________ ha diritto alle

IPG Corona, oltre che dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2020, anche dal 17

settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

L’incarto

è rinviato all’amministrazione per il calcolo delle prestazioni. Per il resto

il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti