42.2021.32
Richiesta di indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa di Coronavirus respinta poiché l'assicurato non ha avuto alcuna perdita di guadagno beneficiando unicamente di una rendita AVS. Buona fede negata
8 luglio 2021Italiano23 min
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.32
cs
Lugano
8 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 maggio 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 febbraio 2021, 1°
marzo 2021 e 2 marzo 2021 la CO 1 ha ricevuto dalla __________, una domanda di
indennità contro la perdita di guadagno per il coronavirus, per i periodi dal 9
ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 (doc. 1), per il mese di gennaio 2021 (doc. 2)
e per il mese di febbraio 2021 (doc. 3) in favore di RI 1, nato nel 1953, socio
e gerente con firma individuale della società, nella sua qualità di persona in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (cfr. allegato doc. 1).
1.2. In data 29 marzo 2021 la
Cassa di compensazione ha scritto all’assicurato chiedendogli di inviare i
documenti relativi al reddito conseguito nel 2019, ritenuto che dagli atti
emerge un importo pari a fr. 0 (doc. 4). In risposta, l’interessato ha prodotto
il certificato fiscale dove figura l’ammontare della rendita AVS percepita dal
1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per complessivi fr. 9'780, pari a fr. 1'630
al mese (doc. 5).
1.3. Con decisione del 16 aprile
2021 (doc. 6), confermata dalla decisione su opposizione del 3 maggio 2021
(doc. 8), l’amministrazione ha respinto le richieste poiché non è stata
comprovata alcuna perdita di guadagno, ritenuto come nel 2019 RI 1 non ha
conseguito alcun reddito soggetto all’AVS.
1.4. RI 1 ha inoltrato un ricorso
al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I), affermando di
essere socio della __________ e di gestire il piccolo piano bar della società.
Trattandosi di un locale notturno, è stato particolarmente danneggiato da quasi
un anno di chiusura imposta dalle autorità a causa della pandemia. Nel corso
del mese di gennaio 2021 la Cassa di compensazione, tramite una circolare, ha
informato gli assicurati circa la possibilità di ricevere aiuti anche in favore
delle Sagl o delle SA. Il ricorrente ha quindi contattato l’amministrazione
facendo presente di beneficiare di una rendita AVS dal 2019 e di aver assunto,
per motivi di salute, una dipendente al 100% ed a tempo indeterminato. “Mi
dissero che rientravo lo stesso negli aiuti e di spedire, retroattivamente, le
richieste per ogni mese di chiusura imposta (…) Il 16.04.2021 ricevevo il loro
rifiuto alla richiesta e a nulla è valsa la mia opposizione. Sono molto
amareggiato perché mi sento vittima di una vera ingiustizia: Nella loro
circolare si fa chiaramente riferimento ad aiuti previsti anche alle Sagl che
hanno registrato una diminuzione considerevole della cifra d’affari. Perché mi
viene rifiutato questo aiuto che dovrebbe esserci a prescindere se si è già in
AVS? Cosa c’entra la perdita di guadagno individuale rifiutata perché già in pensione
con la perdita di guadagno aziendale? Azienda, ripeto, chiusa da quasi un anno.
(…)”.
1.5. Con risposta del 1° giugno
2021 la CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:
" (…) Per
evitare ripetizioni, si fa riferimento alla decisione del 3 maggio 2021. In
base alle disposizioni legali, si deve basarsi sul salario soggetto al AVS
dell’anno 2019. Nel anno 2019, è stato determinato un reddito soggetto ai
contributi AVS per un importo di CHF 0.00. Dato che l’indennità non conosce
alcuna indennità minima, la richiesta è stata giustamente respinta.
Né nelle tre domande né nelle opposizioni
del 20 e 22 aprile 2021 il ricorrente ha sostenuto di essere impiegato e di
aver ricevuto prestazioni di congedo per malattia nel 2019. Questi argomenti
costituiscono dei nuovi fatti.
Inoltre, va notato che l’assicurato ha
raggiunto l’età pensionabile dal 2018. Sono soggetti all’AVS solo i salari che
superano i 1'400.00 CHF al mese (quota esente).
Nel 2017, in base all’estratto conto
individuale, il ricorrente ha percepito un salario soggetto all’AVS di CHF
10'440.00. Questo salario, dopo la deduzione della quota esente di CHF
16'800.00 (= 12 X CHF 1'400.00), non sarebbe soggetto all’AVS obbligatoria.
Anche tenendo conto o escludendo i mesi in cui è stato malato, non c’è quindi
alcuna prova di un salario soggetto all’AVS.” (doc. III)
in diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di
guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 18
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita
di guadagno”).
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta
limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro
attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4, relativo alla
forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che
l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni
cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere
(cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4
[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione
dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi
su una base di calcolo più recente.”
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),
a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede
che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
La condizione del
capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai
sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.
2.2. Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 17 versioni, cfr.
CIC versione 17, stato 23 giugno 2021 pag. 2-15; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
La Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4
novembre 2020), a proposito degli indipendenti prevede che:
" (…)
1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori
09/20 indipendenti
è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito
nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo
dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del
calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva
per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
Agli aventi diritto che hanno già
ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la
medesima base di calcolo.
1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo
11/20 dell’indennità
secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei
contributi d’acconto.
1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività
lucrativa
occorre dividere il reddito annuo per 360.
1067 Per contro,
se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene
convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività
lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere
comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività
lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato,
questa
09/20 non può più
essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore
di lavoro essa prevede invece che:
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
Fatti
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
2.3. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno
2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V
195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;
DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V
169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988
pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4. In concreto, la decisione su
opposizione impugnata emessa dalla CO 1 va confermata.
Il ricorrente, infatti,
non ha comprovato alcuna perdita di guadagno.
Ai sensi dell’art. 2 cpv.
3bis lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) le persone in posizione assimilabile a
quella di un datore di lavoro hanno diritto all’indennità, alla condizione di
cui al capoverso 1bis lettera c, se, oltre a dover interrompere la loro
attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per
combattere l’epidemia di COVID-19, subiscono una perdita salariale.
Per l’art. 5 cpv. 1
dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione
con il coronavirus (COVID-19), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento
del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del
diritto all’indennità.
Il marginale 1069.1 della
Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus
– Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019.
Nel caso di specie, dall’estratto
conto individuale non risulta alcun reddito soggetto all’AVS nel 2019 e nel
2018, mentre nel 2017 risulta un reddito conseguito da gennaio a marzo di fr.
10'440 (doc. 9, pag. 2).
L’insorgente non fornisce
elementi circa redditi conseguiti nel 2019 o negli anni precedenti diversi da
quelli evinti dall’estratto del conto individuale.
Egli del resto, mentre
nella prima domanda tendente all’ottenimento delle prestazioni aveva indicato
quale reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS nel 2019 un importo di fr.
41'760 (doc. 1, pag. 2, ossia quanto conseguito nel 2016, cfr. doc. 9, pag. 2),
nelle due successive richieste di prestazioni ha risposto “in questo anno
ero già in AVS” (doc. 2, pag. 2), rispettivamente “nel 2019 ero già in
AVS” (doc. 3, pag. 4), confermando implicitamente di non aver conseguito un
reddito soggetto ad AVS.
Quale reddito da attività
lucrativa soggetto all’AVS percepito nel mese per il quale è fatta richiesta ha
Considerandi
indicato l’importo di fr. 1’630, corrispondente alla rendita AVS mensile (cfr.
doc. 5; cfr. doc. 1, pag. 2 e doc. 2 pag. 2).
Interpellato su questo
aspetto dalla Cassa, e meglio circa l’assenza di un reddito soggetto ad AVS nel
2019.
(doc. 4), l’insorgente ha prodotto il certificato fiscale relativo alla
rendita AVS percepita dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 (doc. 5).
Né in sede di opposizione,
né in sede di ricorso ha invece sostenuto di aver conseguito un reddito da
lavoro nel periodo determinante.
Al
riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la
procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare
delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi:
sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi
a sostegno delle proprie argomentazioni.
In
concreto, in assenza di qualsiasi prova circa la presenza di una perdita di
guadagno, e in generale circa un reddito da lavoro soggetto ad AVS nel 2019, a
giusta ragione l’amministrazione ha rifiutato il versamento delle prestazioni.
2.5
L’insorgente fa
implicitamente valere la propria buona fede nella misura in cui afferma che in
una circolare dell’amministrazione sarebbe indicato che gli aiuti sono forniti
anche ai titolari delle sagl che hanno subito una diminuzione considerevole
della cifra d’affari e che “pieno di speranza li contattai subito facendogli
tuttavia presente che dal 2019 ero in AVS avendo assunto, per motivi di salute,
una dipendente al 100% e a tempo indeterminato. Mi dissero che rientravo lo
stesso negli aiuti e di spedire, retroattivamente, le richieste per ogni mese
di chiusura imposta. Cosa che ovviamente feci” (doc. I).
Circa la buona fede, va
rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una
decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un
amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta
in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità
ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere
agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si
applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)
dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha
avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009
consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
In concreto gli estremi
per riconoscere la buona fede non sono manifestamente dati ritenuto come la
Cassa non ha fornito un’informazione errata, né ha omesso di fornire
un’informazione al ricorrente.
Nella circolare del 27 gennaio
2021.
l’amministrazione si limita in sostanza a spiegare a cosa sono dovuti i
ritardi nel versamento delle indennità giornaliere coronavirus (doc. C), ma non
fornisce informazioni concrete in merito al diritto di ricevere prestazioni.
Per quanto concerne invece
l’asserita telefonata ad un funzionario della Cassa, il solo fatto che gli
sarebbe stato risposto che rientrava “negli aiuti e di spedire,
retroattivamente, le richieste per ogni mese di chiusura imposta” non
significa ancora che avrebbe avuto diritto alle indennità. Del resto, in ogni
caso, egli non sostiene di aver preso delle disposizioni irreversibili senza
pregiudizio in seguito all’asserita informazione errata, ritenuto come la
chiusura del locale è comunque stata imposta dall’autorità.
Ne segue che i presupposti
per poter far valere la propria buona fede non sono adempiuti.
2.6
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, in assenza della prova di una perdita di guadagno, il ricorrente
non può beneficiare di alcuna prestazione (cfr., per un altro caso in cui la
perdita di guadagno non è stata comprovata [inizio dell’attività indipendente
il 1° dicembre 2020] la STCA 42.2021.20 del 18 maggio 2021).
La decisione su
opposizione impugnata va pertanto confermata.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 10 maggio 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti