42.2021.34
Ricorso contro comunicazione con cui amministraz. ha informato ricorrente che il suo diritto a indennità straord. di disocc. era esaurito, negando implic. aumento n° di ind. stabilito, in deroga alla LADI, nella Legge COVID-19 è irricevib. Pure considerando comunic. quale dec.,difetta dec.su reclamo
18 maggio 2021Italiano10 min
il 16 aprile 2021. In data 23 aprile 2021 abbiamo ricevuto il formulario Indicazioni
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
42.2021.34
rs/sc
Lugano
18 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2021 di
RI 1
contro
la “comunicazione” del 27 aprile 2021 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle
prestazioni sociali
ritenuto, in fatto
1.1. La Cassa __________, l’11
novembre 2020, ha emesso una decisione con cui ha negato a RI 1 il diritto a
indennità di disoccupazione a far tempo dal 28 ottobre 2020, in quanto nel
termine quadro per il periodo di contribuzione che, tenuto conto del lasso di
tempo in cui ha esercitato un’attività indipendente, si estende dal 1° novembre
2016 al 31 ottobre 2020, non ha comprovato un periodo di contribuzione, né
esiste un motivo che ne giustifichi l’esenzione (cfr. doc. 8).
1.2. Con decisione del 3 dicembre
2020 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha
accordato a RI 1 l’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione dal 1°
novembre 2020 al 31 ottobre 2021 per un totale massimo di 120 indennità
giornaliere di fr. 155.30 l’una (cfr. doc. 1).
1.3. Il 27 aprile 2021 l’UMA ha
comunicato a RI 1 che il suo diritto alle indennità straordinarie cantonali di
disoccupazione era esaurito, poiché aveva percepito 120 indennità giornaliere
dal 1° novembre 2020 al 16 aprile 2021 (cfr. doc. 5=A1).
1.4. RI 1, il 30 aprile 2021, ha
interposto un ricorso al TCA del seguente tenore:
" (…) in
qualità di ex lavoratore indipendente, a tutt’oggi disoccupato e regolarmente
iscritto all’Ufficio di Ricollocamento di __________ (URC), ho percepito sino
al 16 Aprile, un’indennità straordinaria di disoccupazione.
Il Parlamento ha stabilito, con la
decisione del 19 marzo 2021 (ved. Confederazione Svizzera – 4. Scheda
informativa pandemia / coronavirus allegata), il diritto, a titolo aggiuntivo,
dell’aumento delle indennità giornaliere a tutte le persone disoccupate.
Poiché a parer mio, nella comunicazione –
inviata a me personalmente (ved. Il mio nominativo ed indirizzo sul retro) –
non è stata posta alcuna distinzione di categoria o genere tra ex lavoratori
dipendenti ed ex lavoratori indipendenti, è mia intenzione ricorrere
rispettosamente a codesto Spettabile Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
Sociali, in merito al rifiuto da parte dell’Ufficio delle Misure Attive, di
concedermi l’aumento del numero di indennità giornaliere - come da email
inviatami dal funzionario responsabile e confermata dalla successiva lettera di
esaurimento dell’indennità allegata -. (…)” (Doc. I)
1.5. L’UMA, il 7 maggio 2021, ha
rilevato:
" (…)
3. Il diritto
alle 120 indennità straordinarie di disoccupazione del signor RI 1 è terminato
il 16 aprile 2021. In data 23 aprile 2021 abbiamo ricevuto il formulario Indicazioni
della persona assicurata (IPA) di aprile 2021 (v. allegato 4), documento
necessario al nostro Ufficio per poter procedere al pagamento. Il 27 aprile
2021 abbiamo emesso il conteggio ISD aprile 2021 (v. allegato 3f) per il
versamento delle ultime indennità;
4. Insieme a
questo conteggio finale abbiamo inviato la comunicazione dell’esaurimento del
diritto alle ISD (v. allegato 5). Si tratta di una comunicazione amministrativa
e non di una decisione suscettibile di reclamo al nostro Ufficio;
5. In data 21
aprile 2021 il signor RI 1 ci ha inviato una richiesta di chiarimento circa
l’applicazione della comunicazione della Segreteria di Stato dell’economia di
Berna (Seco) di marzo 2021 relativa alla concessione di indennità supplementari
dell’Associazione contro la disoccupazione (v. comunicazione allegata 6);
6. Lo stesso
giorno gli abbiamo risposto, via mail, che questa comunicazione Seco riguardava
unicamente i beneficiari di prestazioni secondo la Legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e non, come nel suo caso, i
beneficiari di prestazioni secondo la Legge cantonale sul rilancio
dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (v. allegato 7);
7. La
comunicazione inviata dalla Seco riguarda la concessione di indennità
supplementari dell’Assicurazione contro la disoccupazione, si tratta
dell’assicurazione federale. Nel testo si parla di disoccupati e di indennità
giornaliere e si precisa che “… le casse di disoccupazione prorogheranno di
3 mesi, manualmente, i termini quadro che si concludono tra marzo e maggio
2021. Questa proroga figurerà alla voce “termine quadro” su tutti i conteggi
delle indennità giornaliere emessi a partire da giugno 2021.” (…) “Questi
adeguamenti saranno attuati direttamente dall’Assicurazione contro la
disoccupazione.” (…)” (Doc. III)
1.6. Il doc. III è stato trasmesso
per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IV).
in diritto
Considerandi
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22.
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2
Questo
Tribunale di massima esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente
autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante,
determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca).
L’art. 33 della legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede in particolare:
"
1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e
delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che
le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le
decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È’ applicabile
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6
ottobre 2000 (LPGA)."
Di
conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a maggior
ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca l'oggetto
impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio
2010.
consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.
2.1
pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a
pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008
consid. 4).
In
una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i
rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente
si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.
In concreto l’insorgente
ha impugnato la comunicazione del 27 aprile 2021 con cui l’UMA l’ha informato
che il suo diritto a 120 indennità straordinarie cantonali di disoccupazione
era esaurito il 16 aprile 2021, negandogli implicitamente l’aumento del numero
di indennità dal 1° marzo al 31 maggio 2021 (al massimo 66 indennità
giornaliere supplementari) stabilito, in deroga alla Legge sull’assicurazione
contro la disoccupazione (LADI), nella modifica di cui all’art. 17 cpv. 2 Legge
COVID-19 del 19 marzo 2021 (cfr. doc. 5=A1; consid. 1.3.; RU 2021 153).
Occorre, dunque, chiedersi
se la comunicazione del 27 aprile 2021 costituisca una decisione formale o
informale.
Qualora la comunicazione
del 27 aprile 2021 non si riveli essere una decisione, il ricorso va dichiarato
irricevibile.
La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una
decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una
situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5
cpv. 1 PA; DTF 139 V 143 consid. 1.2.; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009
consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1,
DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif.
Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag.
214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"
in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3.
Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991,
pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund,
seconda edizione, pag. 27).
Nel
caso di specie, tutto ben considerato, la questione di sapere se si è
confrontati o meno con una decisione non merita di ulteriori approfondimenti.
In
effetti, anche volendo ritenere la comunicazione del 27 aprile 2021
quale decisione informale, il ricorso risulta comunque inammissibile, poiché
difetta una decisione su reclamo emessa dall’UMA.
In proposito va
evidenziato che il TCA può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di
principio, solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo)
emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021 del 15 marzo
2021; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021 consid. 2.1.; STCA 38.2020.68 del 14
dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112
del 12 novembre 2018; STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA 42.2011.14 del
13.
ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.).
Abbondanzialmente giova
rilevare che, come osservato dall’amministrazione (cfr. doc. III; 7), possono
beneficiare dell’aumento del numero delle indennità di disoccupazione (66
indennità giornaliere supplementari al massimo) da marzo a maggio 2021
contemplato all’art. 17 cpv. 2 Legge COVID-19 (modifica del 19 marzo 2021; RU
2021.
153) i disoccupati che percepiscono indennità LADI e non le persone che
hanno diritto all’indennità straordinaria di disoccupazione prevista dalla
Legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati –
L-rilocc (al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un anno;
cfr. art. 12 cpv. 2 L-rilocc) per coloro i quali hanno cessato da 6 mesi al
massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della
LADI (cfr. art. 11 L-rilocc).
La Legge COVID-19,
infatti, indica espressamente di derogare alla LADI e non anche a eventuali
leggi cantonali concernenti i disoccupati.
Infine il fatto di essere
iscritto presso un URC e di avere ricevuto la “4. scheda informativa
pandemia/coronavirus Assicurazione contro la disoccupazione Informazioni
importanti per le persone disoccupate” del marzo 2021 relativa all’aumento del
numero delle indennità giornaliere LADI non può peraltro legittimare alcuna
pretesa supplementare in ambito di indennità straordinarie cantonali di
disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti