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Decisione

42.2021.34

Ricorso contro comunicazione con cui amministraz. ha informato ricorrente che il suo diritto a indennità straord. di disocc. era esaurito, negando implic. aumento n° di ind. stabilito, in deroga alla LADI, nella Legge COVID-19 è irricevib. Pure considerando comunic. quale dec.,difetta dec.su reclamo

18 maggio 2021Italiano10 min

il 16 aprile 2021. In data 23 aprile 2021 abbiamo ricevuto il formulario Indicazioni

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

42.2021.34

rs/sc

Lugano

18 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2021 di

RI 1

contro

la “comunicazione” del 27 aprile 2021 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501

Bellinzona

in materia di armonizzazione e coordinamento delle

prestazioni sociali

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa __________, l’11

novembre 2020, ha emesso una decisione con cui ha negato a RI 1 il diritto a

indennità di disoccupazione a far tempo dal 28 ottobre 2020, in quanto nel

termine quadro per il periodo di contribuzione che, tenuto conto del lasso di

tempo in cui ha esercitato un’attività indipendente, si estende dal 1° novembre

2016 al 31 ottobre 2020, non ha comprovato un periodo di contribuzione, né

esiste un motivo che ne giustifichi l’esenzione (cfr. doc. 8).

1.2. Con decisione del 3 dicembre

2020 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha

accordato a RI 1 l’indennità straordinaria cantonale di disoccupazione dal 1°

novembre 2020 al 31 ottobre 2021 per un totale massimo di 120 indennità

giornaliere di fr. 155.30 l’una (cfr. doc. 1).

1.3. Il 27 aprile 2021 l’UMA ha

comunicato a RI 1 che il suo diritto alle indennità straordinarie cantonali di

disoccupazione era esaurito, poiché aveva percepito 120 indennità giornaliere

dal 1° novembre 2020 al 16 aprile 2021 (cfr. doc. 5=A1).

1.4. RI 1, il 30 aprile 2021, ha

interposto un ricorso al TCA del seguente tenore:

" (…) in

qualità di ex lavoratore indipendente, a tutt’oggi disoccupato e regolarmente

iscritto all’Ufficio di Ricollocamento di __________ (URC), ho percepito sino

al 16 Aprile, un’indennità straordinaria di disoccupazione.

Il Parlamento ha stabilito, con la

decisione del 19 marzo 2021 (ved. Confederazione Svizzera – 4. Scheda

informativa pandemia / coronavirus allegata), il diritto, a titolo aggiuntivo,

dell’aumento delle indennità giornaliere a tutte le persone disoccupate.

Poiché a parer mio, nella comunicazione –

inviata a me personalmente (ved. Il mio nominativo ed indirizzo sul retro) –

non è stata posta alcuna distinzione di categoria o genere tra ex lavoratori

dipendenti ed ex lavoratori indipendenti, è mia intenzione ricorrere

rispettosamente a codesto Spettabile Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

Sociali, in merito al rifiuto da parte dell’Ufficio delle Misure Attive, di

concedermi l’aumento del numero di indennità giornaliere - come da email

inviatami dal funzionario responsabile e confermata dalla successiva lettera di

esaurimento dell’indennità allegata -. (…)” (Doc. I)

1.5. L’UMA, il 7 maggio 2021, ha

rilevato:

" (…)

3. Il diritto

alle 120 indennità straordinarie di disoccupazione del signor RI 1 è terminato

il 16 aprile 2021. In data 23 aprile 2021 abbiamo ricevuto il formulario Indicazioni

della persona assicurata (IPA) di aprile 2021 (v. allegato 4), documento

necessario al nostro Ufficio per poter procedere al pagamento. Il 27 aprile

2021 abbiamo emesso il conteggio ISD aprile 2021 (v. allegato 3f) per il

versamento delle ultime indennità;

4. Insieme a

questo conteggio finale abbiamo inviato la comunicazione dell’esaurimento del

diritto alle ISD (v. allegato 5). Si tratta di una comunicazione amministrativa

e non di una decisione suscettibile di reclamo al nostro Ufficio;

5. In data 21

aprile 2021 il signor RI 1 ci ha inviato una richiesta di chiarimento circa

l’applicazione della comunicazione della Segreteria di Stato dell’economia di

Berna (Seco) di marzo 2021 relativa alla concessione di indennità supplementari

dell’Associazione contro la disoccupazione (v. comunicazione allegata 6);

6. Lo stesso

giorno gli abbiamo risposto, via mail, che questa comunicazione Seco riguardava

unicamente i beneficiari di prestazioni secondo la Legge federale

sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e non, come nel suo caso, i

beneficiari di prestazioni secondo la Legge cantonale sul rilancio

dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (v. allegato 7);

7. La

comunicazione inviata dalla Seco riguarda la concessione di indennità

supplementari dell’Assicurazione contro la disoccupazione, si tratta

dell’assicurazione federale. Nel testo si parla di disoccupati e di indennità

giornaliere e si precisa che “… le casse di disoccupazione prorogheranno di

3 mesi, manualmente, i termini quadro che si concludono tra marzo e maggio

2021. Questa proroga figurerà alla voce “termine quadro” su tutti i conteggi

delle indennità giornaliere emessi a partire da giugno 2021.” (…) “Questi

adeguamenti saranno attuati direttamente dall’Assicurazione contro la

disoccupazione.” (…)” (Doc. III)

1.6. Il doc. III è stato trasmesso

per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IV).

in diritto

Considerandi

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2

Questo

Tribunale di massima esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente

autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante,

determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca).

L’art. 33 della legge sull’armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede in particolare:

"

1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e

delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le

decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È’ applicabile

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6

ottobre 2000 (LPGA)."

Di

conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a maggior

ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca l'oggetto

impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio

2010.

consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid.

2.1

pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a

pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008

consid. 4).

In

una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale

ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i

rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente

si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.

In concreto l’insorgente

ha impugnato la comunicazione del 27 aprile 2021 con cui l’UMA l’ha informato

che il suo diritto a 120 indennità straordinarie cantonali di disoccupazione

era esaurito il 16 aprile 2021, negandogli implicitamente l’aumento del numero

di indennità dal 1° marzo al 31 maggio 2021 (al massimo 66 indennità

giornaliere supplementari) stabilito, in deroga alla Legge sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI), nella modifica di cui all’art. 17 cpv. 2 Legge

COVID-19 del 19 marzo 2021 (cfr. doc. 5=A1; consid. 1.3.; RU 2021 153).

Occorre, dunque, chiedersi

se la comunicazione del 27 aprile 2021 costituisca una decisione formale o

informale.

Qualora la comunicazione

del 27 aprile 2021 non si riveli essere una decisione, il ricorso va dichiarato

irricevibile.

La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una

decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una

situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5

cpv. 1 PA; DTF 139 V 143 consid. 1.2.; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009

consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1,

DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif.

Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag.

214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"

in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3.

Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991,

pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund,

seconda edizione, pag. 27).

Nel

caso di specie, tutto ben considerato, la questione di sapere se si è

confrontati o meno con una decisione non merita di ulteriori approfondimenti.

In

effetti, anche volendo ritenere la comunicazione del 27 aprile 2021

quale decisione informale, il ricorso risulta comunque inammissibile, poiché

difetta una decisione su reclamo emessa dall’UMA.

In proposito va

evidenziato che il TCA può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di

principio, solo in presenza di una decisione su opposizione (o su reclamo)

emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021 del 15 marzo

2021; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021 consid. 2.1.; STCA 38.2020.68 del 14

dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112

del 12 novembre 2018; STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA 42.2011.14 del

13.

ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.).

Abbondanzialmente giova

rilevare che, come osservato dall’amministrazione (cfr. doc. III; 7), possono

beneficiare dell’aumento del numero delle indennità di disoccupazione (66

indennità giornaliere supplementari al massimo) da marzo a maggio 2021

contemplato all’art. 17 cpv. 2 Legge COVID-19 (modifica del 19 marzo 2021; RU

2021.

153) i disoccupati che percepiscono indennità LADI e non le persone che

hanno diritto all’indennità straordinaria di disoccupazione prevista dalla

Legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati –

L-rilocc (al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un anno;

cfr. art. 12 cpv. 2 L-rilocc) per coloro i quali hanno cessato da 6 mesi al

massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della

LADI (cfr. art. 11 L-rilocc).

La Legge COVID-19,

infatti, indica espressamente di derogare alla LADI e non anche a eventuali

leggi cantonali concernenti i disoccupati.

Infine il fatto di essere

iscritto presso un URC e di avere ricevuto la “4. scheda informativa

pandemia/coronavirus Assicurazione contro la disoccupazione Informazioni

importanti per le persone disoccupate” del marzo 2021 relativa all’aumento del

numero delle indennità giornaliere LADI non può peraltro legittimare alcuna

pretesa supplementare in ambito di indennità straordinarie cantonali di

disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti