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Decisione

42.2021.35

Prestazione ponte COVID (3/2021) negata. Reddito computabile: redd. da lavoro + ogni altra entrata v.pigione (indip. se effettivamente riscossa). Spese accessorie non da calcolare in casu, poiché proporzion. a costi effettivi. Spese riconosciute: lista esaustiva. No interessi ipotecari. Rinvio atti

5 luglio 2021Italiano33 min

seguendo le indicazioni del decreto legislativo urgente concernente la prestazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.35

rs

Lugano

5 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 21 aprile 2021 emanata da

Comune di CO 1,

in materia di prestazione ponte COVID

ritenuto, in fatto

1.1. Il 6 aprile 2021 RI 1 ha

inoltrato al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di CO 1, il modulo

“Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di marzo 2021 (cfr. doc. 1).

1.2. Con decisione del 13 aprile

2021 l’Ufficio Intervento Sociale del Comune di CO 1 ha negato a RI 1 il

diritto alla prestazione ponte COVID, in quanto il reddito disponibile della sua

unità di riferimento supera il limite previsto dal Decreto legislativo urgente

concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021.

Al riguardo l’Ufficio in

questione ha precisato:

" (…) Nel

calcolo per stabilire l’eventuale diritto alla Prestazione Ponte Covid abbiamo

dovuto tener conto di tutte le entrate (Art. 4 Decreto Legislativo urgente

concernente la Prestazione Ponte Covid), compreso il contratto di locazione

valido per l’abitazione di __________. Nel caso in cui non riuscisse ad

incassare regolarmente l’affitto, la invitiamo a comunicare ai suoi genitori di

chiedere un aiuto al loro Comune di domicilio.

Qualora la situazione economica dovesse

subire un ulteriore cambiamento nei prossimi mesi, potrà essere presentata una

nuova domanda presso il nostro Comune” (Doc. A3)

1.3. A seguito del reclamo

interposto dall’interessata (cfr. doc. 12=A2), l’Ufficio Intervento Sociale del

Comune di CO 1, il 21 aprile 2021, ha emesso una decisione su reclamo con la

quale ha confermato il proprio precedente provvedimento del 13 aprile 2021, rilevando:

" (…) Pur

tenuto conto che la disponibilità finanziaria ridotta per potersi versare il

salario di febbraio 2021, sulla base dell'art. 4 della PPC per poter calcolare

la sua prestazione abbiamo dovuto considerare i seguenti redditi computabili:

- Art.

4 cpv. 3 a) Il reddito del lavoro conseguito dalla __________ di __________ nel

mese precedente alla richiesta (febbraio 2021) di CHF 1’489.95 (arrotondati a

CHF 1’489.-).

- Art.

4 cpv. 3 b) ogni altra entrata, nel caso specifico l'affitto di CHF 1’850.-

(CHF 1'650.- + CHF 200.- di acconto spese) dell'immobile di sua proprietà sito

a __________ ed abitato dai genitori (come da contratto CATEF allegato)

- Art.

4 cpv. 3 c) al reddito è aggiunta la sostanza netta (figurante sull'ultima

decisione – punto 34), dedotti CHF 20'000.- per ogni persona che compone

l’unità di riferimento. Nel caso specifico CHF – 207'767.- (punto 34 decisione

di calcolo tassazione 2019) meno CHF 20'000.- (UR singola).

Inoltre sono state prese in considerazione tutte le spese

dell’unità di riferimento riconosciute dal PPC e più precisamente: gli oneri

sociali dovuti (AVS/AI/LPP/IG malattia/infortunio), l’assicurazione malattia

(premio LAMal) e la spesa come da documentazione allegata. Secondo i parametri

di calcolo la signora RI 1 figurava quindi non avere diritto alla PPC.

Eventuali altre spese, nello specifico gli interessi passivi ipotecari, non

rientrano nelle spese riconosciute dal decreto Prestazione Ponte COVID, in

quanto non si tratta dell'abitazione primaria.

ln sede di reclamo non ci sono quindi elementi validi per poter

ricalcolare la prestazione Ponte COVID. Pur riconoscendo che non vi è alcuna

lacuna di reddito (anche se di poco), l'Ufficio Intervento Sociale di CO 1

conferma quindi il mancato diritto alla prestazione ponte Covid.

Come indicato nella nostra precedente decisione del 13 aprile

2021, la Prestazione Ponte Covid non può sostituirsi al mancato incasso

dell'affitto da parte dei genitori, in quanto gli stessi se non hanno i mezzi

finanziari per poter provvedere personalmente e regolarmente al versamento,

possono richiedere un aiuto al loro Comune di domicilio. (…)” (Doc. A1)

1.4. RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato

al TCA il 15 maggio 2021, ha contestato la decisione su opposizione del 21

aprile 2021, chiedendo la concessione della prestazione ponte COVID per il mese

di marzo 2021.

La ricorrente,

nell’impugnativa, ha dapprima indicato, da un lato, di lavorare come

ricezionista per una società che gestisce tre saloni di coiffeur della quale è

pure amministratrice. Dall’altro, di aver percepito fino al 31 maggio 2020 le

indennità per lavoro ridotto, rifiutatele in seguito in quanto amministratrice

della società. La medesima ha precisato che le sono pure state negate le

indennità perdita di guadagno siccome l’azienda non ha subito una perdita del

55%.

L’insorgente ha poi addotto:

" (…) L’azienda

ha dato la priorità di lavoro ai parrucchieri, per proseguire l’attività non

essendo indispensabile il lavoro di ricezionista, di conseguenza ho potuto

lavorare solo pochi giorni al mese per poi ritrovarmi in questa situazione

d’indigenza.

(…).

La sottoscritta ha intestata la casa in cui

vivono i genitori, per la quale c'è un contratto d'affitto, gli affitti che i

genitori pagano servono per pagare gli oneri ipotecari alla banca __________.

Nel corso dell'ultimo anno i miei genitori non hanno potuto pagare

tutti gli affitti hanno pagato soltanto 8 mesi su 12.

L'affitto mensile indicato nel contratto ammonta a chf. 1.650 +

chf. 200 per spese di manutenzione e riscaldamento.

Per praticità dopo i primi due anni di locazione si è convenuto

con i genitori che anziché pagare i chf. 200 mensili di spese accessorie, avrebbero

provveduto direttamente loro stessi alla manutenzione ed a pagare le forniture

di gasolio, in ogni caso i chf. 200 mensili, si riferiscono unicamente alle

spese accessorie e non possono essere considerate come entrata.” (Doc. I pag.

1-2)

La ricorrente ha censurato

la mancata presa in considerazione del fatto che nell’ultimo anno sono entrati

soltanto 8 affitti anziché 12, il mancato computo quale spesa degli oneri

ipotecari di fr. 17'399.--, necessari per il conseguimento del reddito proveniente

dall’affitto da parte dei genitori, nonché il conteggio di fr. 200.-- quale

entrata quando invece si tratta di spese accessorie.

La medesima, al riguardo,

ha affermato:

" (…) se il

richiedente abita nella sua casa primaria per la quale paga gli interessi bancari,

gli stessi sono deducibili come recita il disposto di legge.

Parimenti se il richiedente ha un suo contratto d'affitto per

l'abitazione primaria ed ha una o più case date in locazione, per le quali

incassa gli affitti, dovrebbe in questo contesto ai fini del calcolo del

diritto alla prestazione:

A) Per l'appartamento che

paga l'affitto considerargli nel calcolo spese; l'importo dell'affitto e

l'importo delle spese accessorie.

B) Per la casa o

le case che ha dato in locazione, considerargli nel calcolo delle entrate come

nel caso di specie, tutti gli affitti realmente incassati, meno tutte le spese

che hanno permesso di conseguire quel reddito, in questo caso gli interessi

bancari come avviene in ambito fiscale, infatti senza il pagamento degli interessi,

l'entrata degli affitti non si sarebbe conseguita, di conseguenza gli stessi

per logica vanno dedotti.

C) Infine come

già riferito, nel calcolo delle entrate, non possono essere considerate i chf.

200 di spese accessorie, in quanto le stesse si riferiscono alla manutenzione

del giardino ed alle spese di riscaldamento e ciò indipendentemente se le

stesse sono state affrontate dalla sottoscritta o come nel caso di specie dai

genitori che di conseguenza non mi versano più dal 01.01.2014 (due anni dopo la

sottoscrizione del contratto).” (Doc. I pag. 2-3)

Inoltre la ricorrente ha proposto

un proprio calcolo dei redditi e delle spese seguendo l’ordine dell’Ufficio

resistente e considerando l’entrata di tutti gli affitti da parte dei genitori:

" reddito

mensile da attività lavorativa chf. 17.880: 12= chf. 1.490

Altri redditi

(affitti) chf. 19.800: 12= chf. 1.650

Totale entrate chf.

3.140

Spese

Oneri sociali chf. 2.184 :12= chf.

182

Affitto abitazione primaria chf. 15.600: 12= chf.

1.300

Assicurazione malattia chf. 5.136:12= chf.

428

Interessi BPS per il conseguimento degli affitti

Genitori chf 17.399:12= chf.

1.450

Totale spese chf.

3.360

Come si evince dal calcolo suindicato, il

reddito mensile per il sostentamento e a meno chf. 220 mensili, ne consegue che

senza l'aiuto di mia sorella, non avrei nemmeno potuto sopravvivere.” (Doc.

Fatti

I pag. 3)

1.5. Nella sua risposta dell’8

giugno 2021 l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa,

osservando:

" (…) In

data 6 maggio 2021 ci ha contattato il signor __________, padre della signora

RI 1, sostenendo che si stava occupando della pratica della figlia.

Abbiamo informato il signor __________ che non

potevamo rilasciare informazioni senza una procura, che in seguito ha fornito e

che abbiamo provveduto a verificare telefonicamente con la signora RI 1.

Legittimato dalla procura il signor __________ ci ha contattato

telefonicamente per esporre nuovamente le sue motivazioni chiedendo di

rivalutare la richiesta della figlia.

Nello specifico ha contestato il fatto che per effettuare il calcolo

abbiamo indicato l'incasso dell'affitto, ma non abbiamo conteggiato gli

interessi ipotecari che la signora RI 1 deve sostenere per produrre reddito.

Durante le varie telefonate e gli scambi di e-mail dei giorni

seguenti abbiamo cercato più volte di spiegare al signor __________ che ci

siamo basati sui documenti prodotti al momento della richiesta e del reclamo,

seguendo le indicazioni del decreto legislativo urgente concernente la prestazione

ponte Covid.

Come indicato nella decisione sul reclamo, abbiamo riconosciuto

tutte le spese come da Art. 4, gli oneri sociali dovuti, l'assicurazione

malattia (premio LAMAL) e le spese dell'alloggio (CHF

1’150.- + 150.-), come da contratto di locazione stipulato il

01.09.2019 tra il signor __________ (Locatore) e la Signora RI 1 (Conduttore)

per l'appartamento situato in __________, dove la Signora RI 1 risiede.

Non è stato possibile calcolare gli interessi ipotecari

dell'immobile situato a __________ perché il decreto legislativo indica di

riconoscere solo costi per la pigione o interessi ipotecari (sulla prima casa e

non su altre proprietà).

Per scrupolo è stato contattato anche il Servizio Centrale delle

Prestazioni Sociali di Bellinzona, che funge da coordinatore nell'applicazione

del decreto legislativo per chiedere un loro parere; hanno confermato che il

nostro servizio aveva applicato correttamente i calcoli.

Di conseguenza abbiamo indicato al signor __________ i mezzi di ricorso.

Facciamo notare che il documento denominato

"convenzione" che è stato allegato da parte della ricorrente alla

documentazione per il Tribunale non era mai stato presentato né in fase di

domanda, né in fase di reclamo.

Al contrario di quanto sostenuto dalla signora RI 1 nelle sue

osservazioni al ricorso al Tribunale, specifichiamo che nella risposta al

reclamo abbiamo fornito le motivazioni del rifiuto, spiegando che abbiamo

dovuto tener conto di tutte le entrate (Art. 4 del decreto legislativo urgente

concernente la prestazione ponte covid) compreso l'affitto della proprietà di __________,

come da contratto di locazione stipulato il 02.01.2012 tra la Signora RI 1

(locatrice) e i genitori, Signori __________ (Conduttore) e __________

(Coniuge). (…)” (doc. V)

1.6. La ricorrente, il 19 giugno

2021, si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. VII).

1.7. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VIII).

in diritto

Considerandi

2.1

Il Gran Consiglio del Cantone

Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente

concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 con

validità di quattro mesi (cfr. BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL

876.100).

Giusta l’art. 11 del

Decreto in questione:

" 1

Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la

decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni

dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

2.

Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune

è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il

termine di 30 giorni dall’intimazione.

3.

È applicabile la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca)”

Secondo l’art. 11 cpv. 2

del Decreto le decisioni emanate su reclamo dal Comune di domicilio - al quale

la persona che rivendica la prestazione ponte COVID presenta la relativa

richiesta (art. 5 del Decreto) - sono, quindi, impugnabili al Tribunale

cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Il TCA è, di conseguenza,

competente a esaminare i ricorsi in materia di prestazione ponte COVID.

In concreto il ricorso inoltrato

al TCA contro la decisione su reclamo del 21 aprile 2021 è datato 15 maggio

2021.

ed è stato consegnato alla posta il medesimo giorno (cfr. doc. I e

relativa busta d’intimazione).

L’impugnativa, tempestiva,

è pertanto ricevibile e va esaminata nel merito

2.2

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno il Comune di CO 1, tramite l’Ufficio Intervento

sociale, abbia negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte COVID per il

mese di marzo 2021.

Il Decreto legislativo

urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore

dal 1° marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con

effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021

(cfr. BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).

Per quanto attiene al

diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni

sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza

la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 8C_706/2019 del 28 agosto

2020.

consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre

2019.

consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF

128.

V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid.

4b).

Inoltre

il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della

legalità della decisione su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti

fino al momento in cui essa è stata emanata (in casu: 21 aprile 2021; cfr. STF

9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.STF 8C_102/2018 del 21 marzo 2018

consid. 6.3.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010

consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366).

Il caso in esame riguarda il

mese di marzo 2021.

Pertanto, in assenza di disposizioni transitorie particolari, tornano

applicabili le disposizioni di diritto materiale del Decreto legislativo

urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo

2021.

e valido fino al 30 aprile 2021.

2.3

Lo scopo della prestazione

ponte COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo urgente concernente la

prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021 - che tra l’altro è rimasto

invariato in occasione della modifica del 31 maggio 2021 -, è quello di

sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle

conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria

ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (cpv. 2).

La

prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3).

Dal Messaggio N. 7906 del

7.

ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema

di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus

emerge che:

" La

prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di

sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi

sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire

l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in

difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e

mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti.

(…).

L’aiuto straordinario e limitato nel tempo

è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni

assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare

una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.”

(p.to.2.1.1.)

L’art. 3 del Decreto

urgente prevede le condizioni materiali da adempiere per avere diritto alla

prestazione:

"

a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati

nel Cantone al momento della richiesta;

b) il richiedente e

i membri dell’unità di riferimento sono stati domiciliati ed effettivamente

dimoranti nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta; c) il richiedente

è dipendente oppure indipendente e non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;

d) il richiedente e

i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a

copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione,

assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari

all’AVS/AI rispettivamente non beneficiano di ogni genere di indennità ai sensi

della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982

(LADI);

e) il reddito da

lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio

2020.

Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante

l’importo del fatturato;

f) il richiedente

e i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai

parametri di cui all’art. 4.”

Sono, quindi, esclusi

dalla prestazione ponte COVID i beneficiari di prestazioni sociali (di sostegno

ai redditi e di complemento), quali le prestazioni assistenziali, gli assegni

di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le

prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI) nonché i beneficiari di ogni

genere di indennità ai sensi della LADI. Ad ogni richiedente è richiesto di

autocertificare mensilmente il fatto di non beneficiare delle prestazioni

citate. Tramite il formulario di richiesta della prestazione il richiedente

autorizza inoltre il Comune a richiedere ai Servizi competenti l’eventuale

percezione di prestazioni sociali ai sensi dell'art. 3 lett. d) del Decreto

legislativo urgente (cfr. Messaggio N. 7906 p.to 2.1.1).

Le condizioni economiche

sono elencate all’art. 4:

" 1

Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri

dell’unità di riferimento è inferiore a:

a) 17’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1

persona;

b) 25’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2

persone;

c) 30’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3

persone;

d) 35’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4

persone;

e) 40’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5

persone;

f) 4’000 franchi

per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.

2.

Il reddito disponibile risulta dalla somma dei

redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi

computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri

dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta. Per

la sostanza immobiliare è applicabile l’ultima notifica di tassazione cresciuta

in giudicato.

3.

Quali redditi computabili si considerano:

a) il reddito lordo da lavoro;

b) ogni altra

entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito

compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;

c) al reddito è

aggiunta la sostanza netta (senza considerare un’eventuale sostanza netta

dell’abitazione primaria), dedotti 20’000 franchi per ogni persona che compone

l’unità di riferimento.

4.

Sono riconosciute le seguenti spese:

a) gli oneri sociali dovuti;

b) la spesa per l’alloggio (pigione e spese accessorie mensili);

c) i premi per l’assicurazione contro le malattie;

d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”

Ne discende che dal

profilo economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il

reddito disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento (costituita da

tutte le persone che compongono l’economia domestica; art. 2) – corrispondente

alla somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle

spese riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) – al momento della richiesta (cfr. art.

4.

cpv. 1) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero

delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).

Il sistema di

determinazione del diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate

Laps, come evidenziato nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il

quale precisa:

" (…)

vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo

di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile

annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è

inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei

membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il

reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri

sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti

dovuti e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della

prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per

agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica,

cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto

concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo

quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o

convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto

legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita

in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la

prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò

significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di

diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”

Anche nel Rapporto 7906R

del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato

evidenziato che il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato

alle prestazioni armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese,

soglie) e una forte semplificazione del sistema di calcolo per agevolare

l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

Ai sensi dell’art. 6 del

Decreto urgente valido dal 1° marzo 2021 l’importo della prestazione

corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al

massimo a 1’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di

riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).

La prestazione, a

carattere mensile, può essere concessa al massimo tre volte nel periodo di

durata del presente decreto legislativo (cpv. 2).

Giova rilevare che l’art.

6.

è stato modificato il 31 maggio 2021 retroattivamente dal 1° maggio 2021 e

attualmente prevede che l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di

reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al mese

per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese per

ogni ulteriore componente (cpv. 1).

La

prestazione può essere concessa mensilmente (cpv. 2; BU 22/2021 del 4

giugno2021 pag. 180).

In proposito dal Messaggio

N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo

urgente concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di

sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus

p.to 4.2 si evince:

" L’esperienza

maturata nelle prime settimane suggerisce di adeguare l’importo unitario degli

aiuti erogati ed escludere la limitazione temporale (max 3 mesi) prevista in

precedenza. L’importo massimo mensile di 1'000 franchi (più 500 franchi per

ogni membro aggiuntivo) non ha talvolta permesso di far fronte in modo efficace

alle lacune di reddito risultanti dalle analisi delle richieste.

La modifica del limite massimo non comporta però un raddoppio

automatico degli importi unitari erogati, che saranno ancora stabiliti in base

al calcolo del fabbisogno e limitati entro la lacuna di reddito. (…)”

L’art. 8 del Decreto

legislativo urgente del 26 gennaio 2021, che non è stato oggetto di cambiamenti

nel maggio 2021, riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è

finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto

(cfr. consid. 2.1.), è l’autorità competente a esaminare la richiesta di

prestazione ponte COVID e a decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali

prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico

(cpv. 1).

Il

Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa

trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).

Nel Messaggio N. 7906 al

p.to 2.1.3 relativamente alla competenza dei Comuni è stato indicato che:

" Considerato

il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale

garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita

l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del

diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza

ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le

situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una

consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal

Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta,

i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”

2.4

Nella presente evenienza

l’Ufficio Intervento sociale del Comune di CO 1 ha negato a RI 1 la prestazione

ponte COVID per il mese di marzo 2021, poiché il reddito disponibile della sua

unità di riferimento supera il limite previsto dal Decreto legislativo urgente

del 26 gennaio 2021 che per una persona sola corrisponde a fr. 17'000.-- annui

(cfr. doc. A3; consid. 1.2.; 2.3.).

Nel relativo conteggio

l’amministrazione ha tenuto conto, da una parte, a titolo di redditi

computabili, di un reddito da lavoro di fr. 1'489.95 mensili, dell’entrata

inerente alla pigione concernente la casa di sua proprietà data in locazione ai

genitori di fr. 1'650.--, oltre a fr. 200.-- mensili quali spese accessorie,

nonché della sostanza netta il cui importo desunto dalla decisione di

tassazione 2019 è tuttavia negativo (fr. 579'033 totale attivi – fr. 786'800

passivi; cfr. doc. 11 - fr. 207'767.--).

Dall’altra, ha computato

quali spese gli oneri sociali, il premio dell’assicurazione malattia e la spesa

per l’alloggio concernente l’appartamento preso in locazione dalla ricorrente

(cfr. doc. A1; V).

L’insorgente ha contestato

il calcolo dell’Ufficio Intervento sociale, sollevando obiezione in particolare

circa la mancata presa in considerazione del fatto che nell’ultimo anno siano

entrati soltanto 8 affitti anziché 12, il mancato computo quale spesa degli

oneri ipotecari di fr. 17'399.-- annui, necessari per il conseguimento del

reddito proveniente dall’affitto dai genitori, nonché il conteggio di fr.

200.-- quale entrata quando invece si tratta di spese accessorie (cfr. doc. I;

VII consid.1.4.).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte rileva che ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 del

Decreto urgente del 26 gennaio 2021, quali redditi computabili al fine di

determinare il diritto o meno alla prestazione ponte COVID, vanno considerati

il reddito lordo da lavoro (lett. a) e ogni altra entrata compresi gli alimenti

percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli

aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni (lett. b).

Il reddito da lavoro

computato dall’amministrazione di fr. 1'490.-- mensili non è stato contestato

dall’insorgente la quale, nella sua proposta di calcolo, ha tenuto conto del

medesimo importo (cfr. doc. I).

Per quanto attiene alla

voce “ogni altra entrata” (art. 4 cpv. 3 lett. b) la parte resistente ha

conteggiato la pigione di fr.1'650.-- al mese e le spese accessorie di fr.

200.-- mensili risultanti dal contratto di locazione concluso il 2 gennaio 2012

dalla ricorrente, in qualità di locatore, con i propri genitori, quali

conduttori, e relativo alla casa di __________ composta di “3 locali, oltre

a cucina, sala da bagno, doppio servizio, WC separato per complessivi m2 120 m3

360.

(…) posteggio scoperto 1 coperto + piscina + prato” (cfr. doc. 10)

Il concetto “ogni altra

entrata” risulta essere piuttosto generico.

Al riguardo va osservato

che è vero che, ritenuto il carattere straordinario e temporaneo della

prestazione ponte COVID, i parametri (UR, redditi e spese) sono stati

semplificati rispetto alla Laps per agevolare l'evasione delle richieste nel

minor tempo possibile (cfr. consid. 2.4.).

È altrettanto vero, però,

che il sistema di determinazione del diritto si ispira a quello contemplato

dalla Laps (consid. 2.4.).

Non va d’altronde

dimenticato che l’art. 12 del Decreto urgente del 26 gennaio 2021, concernente

il diritto suppletorio, prevede che, per quanto non disposto nel presente

decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps) e del relativo regolamento.

L’art. 12 in vigore dal 1°

maggio 2021 ha mantenuto lo stesso tenore. È stata unicamente sostituita “legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps)” da “LAPS”.

Ex art. 6 cpv. 1 lett. a

Laps il reddito computabile è costituito, tra l’altro, dai redditi ai sensi

degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT).

L’art. 20 cpv. 1 lett. a

della Legge tributaria (LT) enuncia che è imponibile il reddito da sostanza

immobiliare, segnatamente i proventi dalla locazione, dall’affitto,

dall’usufrutto o da altro godimento.

Dalle “Istruzioni per la

compilazione della dichiarazione d’imposta 2020 delle persone fisiche” p.to 5

pag. 18 emerge che sono da dichiarare gli affitti e le pigioni ricevuti,

incluso l’ammontare della riduzione della pigione accordata al portinaio o

all’amministratore come retribuzione e tutti i versamenti dei locatari per

spese accessorie che eccedono le spese effettive (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2020/Istruzioni_PF.pdf).

In relazione ai redditi

della sostanza immobiliare, il canone di locazione si considera realizzato,

finché perdura il contratto, nel momento in cui diviene esigibile (cfr.

sentenza 80.2016.102, 80.2016.103 emanata il 10 novembre 2017 dalla Camera di

diritto tributario del Tribunale d’appello - CDT - consid. 1.3.; Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 19 ad art. 21 LIFD, p. 527

e giurisprudenza citata; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz.,

Zurigo 2016, n. 69 ad art. 41 LIFD, p. 798).

Il TCA non ignora che

l’art. 4 cpv. 3 lett. b del Decreto urgente del 26 gennaio 2021 all’espressione

“ogni altra entrata” aggiunge “compresi gli alimenti percepiti”.

Tuttavia, in primo luogo,

il decreto stesso si riferisce esplicitamente agli alimenti. Il Messaggio N.

7906.

del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2 sottolinea, del resto, unicamente a

proposito della spesa riguardante gli alimenti che sono considerati solo quelli

effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o

convenzione.

In secondo luogo, anche la

LT, alla quale rinvia la Laps - applicata quale diritto suppletorio per la

prestazione ponte COVID -, sancisce all’art. 22 lett. f che sono imponibili gli

alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o

di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua

autorità parentale.

La

dottrina sottolinea che, dal punto di vista del creditore del contributo di

mantenimento, a differenza di quanto previsto per i canoni di locazione, perché

esso sia assoggettato all’imposta sul reddito non è sufficiente che sia fondato

su di una sentenza o una convenzione, ma si richiede anche che sia

effettivamente stato pagato. Se, nonostante la scadenza, il pagamento è stato trascurato,

non si giustifica l’assoggettamento all’imposta (cfr. Locher, op. cit., n. 61 e

70.

ad art. 23 LIFD, pp. 598 e 601; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 57

ad art. 210 LIFD, p. 1429; Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht unter

Berücksichtigung der steuer- und zivilrechtlichen Auswirkungen des neuen

Scheidungsrechts, Zurigo, 2000, p. 149; anche BVR 2005 p. 555 consid. 4.3.2).

Alcuni cantoni subordinano pertanto la deduzione degli alimenti alla prova del

loro effettivo versamento (cfr. Holtz, Steuerrechtliche Folgen der

Ehescheidung, Berna/Stoccarda, 1989, p. 133; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz.,

Zurigo, 2006, n. 95 ad § 50, p. 635).

In proposito cfr. sentenza

80.2007.37

emessa dalla CDT il 10 aprile 2008 consid. 2.3.

Ne discende che ai fini

della determinazione della prestazione ponte COVID le pigioni derivanti da

propria sostanza immobiliare, contrariamente agli alimenti, vanno computate

quale reddito indipendentemente dal fatto che siano effettivamente versate.

Ad ogni modo asserendo che

“nell’ultimo anno i miei genitori non hanno potuto pagare tutti gli affitti

hanno pagato soltanto 8 mesi su 12” (cfr. doc. I), la ricorrente, che

peraltro non ha debitamente comprovato la propria affermazione, nemmeno

pretende che al momento della richiesta della prestazione ponte COVID nel mese

non percepiva alcun canone locativo.

A ragione, dunque,

l’Ufficio Intervento sociale ha preso in considerazione, tra i redditi, la

pigione di fr. 1'650.-- mensili.

Per quanto attiene,

invece, alle spese accessorie, come visto sopra, fiscalmente devono essere

dichiarati tutti i versamenti dei locatari per spese accessorie che eccedono

le spese effettive.

In concreto le spese

accessorie ammontano a fr. 200.-- al mese. Considerata l’abitazione di 3

locali, più cucina e servizi per 120 m2, oltre alla piscina e al prato (cfr.

doc. A4), l’importo delle spese accessorie risulta proporzionato ai costi

effettivi che derivano direttamente dall’utilizzo dell’immobile.

Di conseguenza, a

prescindere dalla convenzione del 2014 secondo cui la ricorrente avrebbe

rinunciato all’incasso delle spese accessorie, siccome il padre si assume i

costi della manutenzione del giardino e della fornitura di gasolio (cfr. doc.

A4) - peraltro prodotta soltanto in sede di ricorso, come rettamente rilevato dalla

parte resistente (cfr. doc. V) -, le spese accessorie di fr. 200.-- mensili non

vanno considerate quale entrata e non devono perciò essere computate nel

calcolo volto a determinare il diritto alla prestazione ponte COVID.

2.6

Per quanto riguarda le spese

riconosciute, l’art. 4 cpv. 4 Decreto urgente del 26 gennaio 2021 – che fa capo

in ogni caso a parametri propri rispetto alla Laps (cfr. consid. 2.3.; Rapporto

7906R del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze al p.to 4) – contempla

una lista esaustiva di spese, e meglio gli oneri sociali dovuti, la spesa per

l’alloggio (pigione e spese accessorie mensili), i premi per l’assicurazione

contro le malattie e gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.

Anche il Messaggio N. 7906

del 7 ottobre p.to 2.1.2, quando indica che il principio di calcolo prevede di determinare

il reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute, elenca

specificatamente gli oneri sociali, le spese per l'alloggio, i premi di

assicurazione malattia e gli alimenti dovuti e pagati (cfr. consid. 2.4.).

In simili condizioni non

presta il fianco a critiche il mancato computo degli interessi ipotecari

relativi all’immobile di __________ nel calcolo della prestazione ponte COVID

effettuato dall’amministrazione per il mese di marzo 2021.

Non va d’altronde

dimenticato che la prestazione ponte COVID è una misura introdotta nel Cantone

Ticino di carattere straordinario e limitata nel tempo (cfr. art. 1 cpv. 3 del

Decreto urgente; consid. 2.3.).

Per completezza va

rilevato che dal 1° maggio 2021 l’art. 4 cpv. 4 lett. b) del Decreto urgente

prevede che la

spesa per l’alloggio corrisponde per gli inquilini alla pigione e alle spese

accessorie mensili, mentre per i proprietari agli interessi ipotecari

sull’abitazione primaria.

Con la modifica del

Decreto urgente, quindi, solo comunque per l’abitazione primaria possono essere

dedotti gli interessi ipotecari.

2.7

Alla luce di tutto quanto

esposto gli atti vanno rinviati all’Ufficio Intervento sociale del Comune di CO

1.

perché determini nuovamente il diritto della ricorrente alla prestazione

ponte COVID per il mese di marzo 2021, effettuando il relativo calcolo senza

computare le spese accessorie di fr. 200.-- al mese contemplate nel contratto

di locazione concluso con i propri genitori nel 2012.

È comunque utile

sottolineare che giusta l’art. 6 del Decreto urgente concernente la prestazione

ponte COVID del 26 gennaio 2021 l’importo della prestazione corrisponde in ogni

caso alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità.

Da questo profilo l’art. 6

è rimasto invariato anche nella versione valida dal 1° maggio 2021.

2.8

In

ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e per quanto non stabilito da questa

legge valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 11 Decreto legislativo urgente concernente

le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 15 maggio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

ponte COVID per le quali il legislatore cantonale non ha previsto di prelevare

le spese e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, la presente

procedura è esente da spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

reclamo del 21 aprile 2021 è annullata. §§ L'incarto è rinviato

all'amministrazione per stabilire

nuovamente,

sulla base di quanto stabilito ai consid. 2.5. e 2.7., il diritto della

ricorrente alla prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2021.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti