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Decisione

42.2021.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 luglio 2021Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d’acconto del 2020 erano stati fissati in base ad un reddito di

fr. 5'000.

Ora, secondo costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 26

aprile 2021), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire

quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa

situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (circa il

potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali

cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza

8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4; cfr. inoltre la STF

9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid. 2.1 dove il

Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della decisione formale

del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid. 5.4 in cui il

Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt”).

L’inoltro

di una richiesta di aumento dell’importo del reddito soggetto a contributi il

giorno seguente all’emissione della decisione su opposizione impugnata che

delimita il potere d’esame del giudice delle assicurazioni sociali, non

permette alla ricorrente di comprovare di aver adempiuto il requisito del

conseguimento di un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi. Del

resto l’assicurata fino al 27 aprile 2021, quando ha chiesto l’emissione di una

fattura d’acconto differenziale sulla base di un importo di fr. 26'500, non

risulta aver mai domandato un adeguamento dei contributi segnalando alla Cassa

divergenze sostanziali del reddito ex art. 24 cpv. 4 OAVS (ai sensi del marginale 1155 delle

direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG DIN si considera rilevante una

divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e quello

presumibile; cfr. STCA 30.2019.10 del 3 luglio 2019; cfr. anche la STCA

42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22, dove il TCA ha inoltre

accertato che nella decisione di fissazione dei contributi figura che “se il

suo reddito ha subito modifiche sostanziali, è obbligato per legge a notificare

tali variazioni all’AVS affinché venga aggiornato l’ammontare dell’acconto

trimestrale per l’anno in corso”).

In concreto occorre

pertanto far capo alla decisione di fissazione dei contributi d’acconto per il

2020 emanata prima dell’emissione della decisione su opposizione impugnata e

pari a fr. 5'000, ossia un importo inferiore al limite di fr. 10'000 richiesto

dall’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per ottenere le

prestazioni.

In simili condizioni

occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato il diritto alle indennità perdita

di guadagno Corona per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Considerandi

La decisione su

opposizione impugnata va confermata.

Va infine rammentato che

nella decisione su opposizione impugnata del 26 aprile 2021 l’amministrazione

ha informato la ricorrente al punto 6 che “per un’eventuale revisione del

caso – si comunica all’opponente di trasmettere alla Cassa CO 1, la decisione di

tassazione definitiva 2019 (recte: 2020) non appena ne sarà in possesso” (doc.

1, sottolineatura del redattore; cfr. anche la già citata STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid.

2.

, pag. 22 (in fine) -23).

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la

lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola

legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già

in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 17 maggio 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni