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Decisione

42.2021.36

Indennità per perdita di guadagno Corona. La domanda per il periodo dal 17 settembre al 31 ottobre 2020 è stata respinta a ragione poiché dalla decisione sui contributi d'acconto il limite di fr. 10'000 di reddito AVS non è raggiunto. Adeguamento dopo decisione su opposizione non presa in conto

26 luglio 2021Italiano26 min

Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della decisione formale

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.36

cs

Lugano

26 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 aprile 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 14 dicembre 2020 RI 1,

nata nel 1970, ha trasmesso alla Cassa CO 1 la richiesta di indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al

31 ottobre 2020, con l’indicazione che “la mia ditta si occupa di

organizzare eventi e purtroppo visto i provvedimenti presi dalla Confederazione

non è stato possibile organizzare eventi in questo periodo (…)” (doc. 4).

1.2. Con decisione formale dell’11

febbraio 2021 (doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione del 26 aprile

2021 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta poiché nel 2020 (anno di

inizio dell’attività lucrativa), il reddito soggetto a contribuzione AVS era

inferiore ai fr. 10'000 figuranti nell’art. 2 cpv. 3 bis lett. c dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno quale condizione per ottenere le indennità.

L’amministrazione ha affermato:

" (…) Per

quanto qui di interesse, ai fini dell’ottenimento del diritto all’IPG Corona fa

stato il reddito riferito al 2020, e meglio quello in base al quale sono stati

fatturati i contributi d’acconto oppure, se già emanate, quello stabilito con

la decisione definitiva di fissazione dei contributi oppure, se più recente,

quello secondo la decisione di tassazione fiscale.

Nel caso concreto, per l’anno 2020 non è

ancora stata emessa alcuna decisione definitiva di fissazione dei contributi

così come neppure alcuna decisione di tassazione fiscale.

Pertanto il diritto all’IPG Corona deve

essere stabilito sulla scorta del reddito in base al quale sono stati fatturati

gli acconti dei contributi sociali per il 2020, che per tale anno è di CHF

5'000.00.

A fronte di un reddito inferiore a CHF

10'000.00 rispettivamente del mancato assolvimento già solo della condizione

prevista dalla lettera c dell’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, si conferma che non vi è alcun diritto all’IPG

Corona.

Ne consegue che la decisione impugnata va

pertanto confermata.

Riguardo al diritto all’IPG Corona sino al

16 settembre 2020 beneficiato dall’opponente, tale prestazione è stata versata

sulla base dell’annullamento delle manifestazioni e non richiedeva la

condizione del reddito di almeno CHF 10'000.00 (art. 2 cpv. 3 Ordinanza

COVID-19 Perdita di guadagno, nella versione in vigore sino al 16 settembre

2020).

6. A titolo complementare – per

un’eventuale revisione del caso – si comunica all’opponente di trasmettere alla

Cassa CO 1, la decisione di tassazione definitiva 2019 non appena ne sarà in

possesso” (doc. 1)

1.3. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, rilevando che il 29 aprile 2021 la Cassa CO

1 le ha trasmesso la fattura d’acconto differenziale per i contributi personali

del 2020 calcolati sulla base di un reddito di fr. 26'500, ossia superiore a

fr. 10'000. Ella ritiene pertanto di aver diritto all’IPG Corona (doc. I e B).

L’insorgente chiede inoltre che la Cassa le riconosca le indennità anche per il

periodo dal 1° novembre 2020 al 30 giugno 2021 e domanda il ricalcolo delle

prestazioni, basandosi sul nuovo reddito, per il periodo dal 17 marzo 2020 al

16 settembre 2020.

1.4. Con risposta dell’8 giugno

2021 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, affermando che “il

reddito determinante di CHF 26'500.00 comunicato con la fattura differenziale

del 29 aprile 2021 in realtà corrisponde semplicemente a un adeguamento del

contributo provvisorio per l’anno 2020 scaturito dalla richiesta indirizzata

alla Cassa dalla ricorrente con e-mail del 27 aprile 2021” e che “la

richiesta di adeguare al nuovo reddito determinante anche le IPG Corona versate

dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 sarà oggetto di una decisione separata

da notificarsi nel corso dei prossimi giorni” (doc. III).

1.5. Il 15 giugno 2020

l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta della Cassa,

confermando la sua domanda (doc. V). L’amministrazione si è espressa il 21

giugno 2021, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (doc. VII). Lo

scritto è stato trasmesso il 22 giugno 2021 alla ricorrente per conoscenza

(doc. VIII).

1.6. Il 25 giugno 2021 la

ricorrente ha ribadito le sue richieste rilevando che l’amministrazione non

accetta il reddito determinante di fr. 26'500, però chiede il versamento dei

contributi, effettuato il 17 maggio 2021, entro il 29 maggio 2021 (doc. IX). Lo

scritto è stato trasmesso il 30 giugno 2021 alla Cassa per conoscenza (doc. X).

in diritto

in ordine

2.1. La ricorrente chiede che la

Cassa sia condannata al versamento delle indennità per perdita di guadagno

Corona anche per il periodo dal 1° novembre 2020 al 30 giugno 2021 e domanda

che venga ricalcolato l’importo riconosciutole dal 17 marzo 2020 al 16

settembre 2020.

Con la decisione su

opposizione impugnata l’amministrazione si è tuttavia espressa unicamente sulla

domanda inoltrata il 14 dicembre 2020 (doc. 4) relativa al periodo dal 17

settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (doc. A, punto 4).

Per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In

concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della

decisione su opposizione impugnata, ossia l’eventuale diritto ad indennità

giornaliere Corona dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Il ricalcolo delle

prestazioni per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 è parte di un’altra

procedura (cfr. anche risposta di causa, nonché doc. D4), mentre le indennità

per il periodo dal 1° novembre 2020 vanno chieste dall’interessata alla Cassa, mensilmente,

tramite domanda separata (cfr. marginale 1014 11/20 della Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)).

Nella misura in cui

l’insorgente contesta il mancato riconoscimento di prestazioni dal 1° novembre

2020 al 30 giugno 2021, rispettivamente contesta il calcolo delle prestazioni

per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020, le sue censure sono di

conseguenza irricevibili.

nel merito

2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 18

giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4, relativo alla forma

dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità

è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque

indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv.

2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4

[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede

che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

La condizione del

capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai

sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.

2.3. Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 17 versioni, cfr.

CIC versione 17; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

La Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4

novembre 2020), a proposito degli indipendenti prevede che:

" (…)

1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti

è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo

dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per

l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

Agli aventi diritto che hanno già

ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la

medesima base di calcolo.

1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo

11/20 dell’indennità

secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei

contributi d’acconto.

1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività

lucrativa

occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067 Per contro,

se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato,

questa

09/20 non può più

essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.

Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore

di lavoro essa prevede invece che:

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

2.4. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno

2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V

195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;

DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V

169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. In concreto, la Cassa

sostiene che l’interessata non ha diritto ad alcuna prestazione dal 17

settembre 2020 al 31 ottobre 2020 poiché non adempie già ad uno dei presupposti

cumulativi previsti dall’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno e meglio quello del reddito annuo soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000.

Dalle tavole processuali

emerge che la ricorrente è iscritta quale indipendente dal 1° gennaio 2020 (cfr.

allegato doc. 2). Ella non contesta che per quell’anno le sono stati chiesti gli

acconti dei contributi sociali calcolati sulla base di un reddito aziendale di

fr. 5'000 (cfr. doc. 1).

Nella richiesta per ottenere

le indennità giornaliere Corona l’insorgente ha indicato di aver conseguito una

cifra d’affari di fr. 0 nei mesi di gennaio 2020 e di febbraio 2020, di fr. 997

nel mese di marzo 2020, di fr. 490 nel mese di aprile 2020, di fr. 2'040 nel

mese di maggio 2020, di fr. 4'180 nel mese di giugno 2020, di fr. 3'647 nel

mese di luglio 2020, di fr. 6'216 nel mese di agosto 2020, di fr. 1'034 nel

mese di settembre 2020 e di fr. 1'034 nel mese di ottobre 2020 (pag. 3, doc. 4),

per complessivi fr. 19’638.

Il 29 aprile 2021 la

Cassa di compensazione ha emesso una fattura d’acconto differenziale per i

contributi dovuti nel 2020, calcolati sulla base di un importo di fr. 26'500

(doc. B), in luogo dei fr. 5'000 presi in considerazione precedentemente, come

richiesto dall’insorgente stessa con email del 27 aprile 2021 (cfr. doc. III),

ossia il giorno seguente l’emanazione della decisione su opposizione impugnata.

L’assicurata

chiede che si tenga in considerazione quest’ultimo importo di fr. 26’500,

ritenuto come il versamento dei contributi è avvenuto tempestivamente il 17

maggio 2021 (doc. IX e allegati).

2.6. Questo Tribunale, alla luce

della documentazione agli atti, ritiene che la decisione su opposizione della

Cassa vada confermata (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a

pubblicazione e STCA 42.2020.36

dell’8 marzo 2021, consid. 2.8).

Secondo

il marginale 1041.2 CIC hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

(…) che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto

all’AVS di almeno 10’000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019,

ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione

del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il marginale 1067

CIC, il quale prevede che “per contro, se il reddito è stato conseguito per

un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in

funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata

dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di

persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi

contabili).”

Ai sensi del marginale

1065 09/20 CIC la base di calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti

è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del

calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che

hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19

perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi

la medesima base di calcolo.

Per le persone che, come

nel caso concreto, hanno avviato l’attività nel 2020, ci si basa sul reddito su

cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto (cfr. marginale 1041.5 e

1065.1 11/20 circolare CIC).

In concreto, non è

contestato che l’insorgente, nel 2020, ha pagato i contributi d’acconto sulla

base di un reddito aziendale di fr. 5'000, ossia un importo ben inferiore al

limite di fr. 10'000 di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno, mentre non è ancora stata emessa alcuna decisione definitiva di

fissazione dei contributi per il 2020 (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno

2021 destinata a pubblicazione).

Certo, il 29 aprile 2021

la Cassa di compensazione ha emesso una fattura d’acconto differenziale in base

alla quale ha fissato i contributi d’acconto del 2020 su di un reddito da

attività indipendente di fr. 26'500 (doc. B). Tuttavia il nuovo calcolo si

fonda su una richiesta via email della medesima ricorrente del 27 aprile 2021

(fatto non contestato dall’interessata), inoltrata il giorno seguente

l’emissione della decisione su opposizione impugnata del 26 aprile 2021 con la

quale la Cassa aveva motivato la reiezione della domanda con la circostanza che

Fatti

i contributi d’acconto del 2020 erano stati fissati in base ad un reddito di

fr. 5'000.

Ora, secondo costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 26

aprile 2021), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire

quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa

situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (circa il

potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali

cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza

8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4; cfr. inoltre la STF

9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid. 2.1 dove il

Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della decisione formale

del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid. 5.4 in cui il

Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt”).

L’inoltro

di una richiesta di aumento dell’importo del reddito soggetto a contributi il

giorno seguente all’emissione della decisione su opposizione impugnata che

delimita il potere d’esame del giudice delle assicurazioni sociali, non

permette alla ricorrente di comprovare di aver adempiuto il requisito del

conseguimento di un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi. Del

resto l’assicurata fino al 27 aprile 2021, quando ha chiesto l’emissione di una

fattura d’acconto differenziale sulla base di un importo di fr. 26'500, non

risulta aver mai domandato un adeguamento dei contributi segnalando alla Cassa

divergenze sostanziali del reddito ex art. 24 cpv. 4 OAVS (ai sensi del marginale 1155 delle

direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG DIN si considera rilevante una

divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e quello

presumibile; cfr. STCA 30.2019.10 del 3 luglio 2019; cfr. anche la STCA

42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22, dove il TCA ha inoltre

accertato che nella decisione di fissazione dei contributi figura che “se il

suo reddito ha subito modifiche sostanziali, è obbligato per legge a notificare

tali variazioni all’AVS affinché venga aggiornato l’ammontare dell’acconto

trimestrale per l’anno in corso”).

In concreto occorre

pertanto far capo alla decisione di fissazione dei contributi d’acconto per il

2020 emanata prima dell’emissione della decisione su opposizione impugnata e

pari a fr. 5'000, ossia un importo inferiore al limite di fr. 10'000 richiesto

dall’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per ottenere le

prestazioni.

In simili condizioni

occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato il diritto alle indennità perdita

di guadagno Corona per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Considerandi

La decisione su

opposizione impugnata va confermata.

Va infine rammentato che

nella decisione su opposizione impugnata del 26 aprile 2021 l’amministrazione

ha informato la ricorrente al punto 6 che “per un’eventuale revisione del

caso – si comunica all’opponente di trasmettere alla Cassa CO 1, la decisione di

tassazione definitiva 2019 (recte: 2020) non appena ne sarà in possesso” (doc.

1, sottolineatura del redattore; cfr. anche la già citata STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid.

2.8, pag. 22 (in fine) -23).

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la

lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola

legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già

in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 17 maggio 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni