42.2021.36
Indennità per perdita di guadagno Corona. La domanda per il periodo dal 17 settembre al 31 ottobre 2020 è stata respinta a ragione poiché dalla decisione sui contributi d'acconto il limite di fr. 10'000 di reddito AVS non è raggiunto. Adeguamento dopo decisione su opposizione non presa in conto
26 luglio 2021Italiano26 min
Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della decisione formale
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.36
cs
Lugano
26 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Il 14 dicembre 2020 RI 1,
nata nel 1970, ha trasmesso alla Cassa CO 1 la richiesta di indennità di
perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al
31 ottobre 2020, con l’indicazione che “la mia ditta si occupa di
organizzare eventi e purtroppo visto i provvedimenti presi dalla Confederazione
non è stato possibile organizzare eventi in questo periodo (…)” (doc. 4).
1.2. Con decisione formale dell’11
febbraio 2021 (doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione del 26 aprile
2021 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta poiché nel 2020 (anno di
inizio dell’attività lucrativa), il reddito soggetto a contribuzione AVS era
inferiore ai fr. 10'000 figuranti nell’art. 2 cpv. 3 bis lett. c dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno quale condizione per ottenere le indennità.
L’amministrazione ha affermato:
" (…) Per
quanto qui di interesse, ai fini dell’ottenimento del diritto all’IPG Corona fa
stato il reddito riferito al 2020, e meglio quello in base al quale sono stati
fatturati i contributi d’acconto oppure, se già emanate, quello stabilito con
la decisione definitiva di fissazione dei contributi oppure, se più recente,
quello secondo la decisione di tassazione fiscale.
Nel caso concreto, per l’anno 2020 non è
ancora stata emessa alcuna decisione definitiva di fissazione dei contributi
così come neppure alcuna decisione di tassazione fiscale.
Pertanto il diritto all’IPG Corona deve
essere stabilito sulla scorta del reddito in base al quale sono stati fatturati
gli acconti dei contributi sociali per il 2020, che per tale anno è di CHF
5'000.00.
A fronte di un reddito inferiore a CHF
10'000.00 rispettivamente del mancato assolvimento già solo della condizione
prevista dalla lettera c dell’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, si conferma che non vi è alcun diritto all’IPG
Corona.
Ne consegue che la decisione impugnata va
pertanto confermata.
Riguardo al diritto all’IPG Corona sino al
16 settembre 2020 beneficiato dall’opponente, tale prestazione è stata versata
sulla base dell’annullamento delle manifestazioni e non richiedeva la
condizione del reddito di almeno CHF 10'000.00 (art. 2 cpv. 3 Ordinanza
COVID-19 Perdita di guadagno, nella versione in vigore sino al 16 settembre
2020).
6. A titolo complementare – per
un’eventuale revisione del caso – si comunica all’opponente di trasmettere alla
Cassa CO 1, la decisione di tassazione definitiva 2019 non appena ne sarà in
possesso” (doc. 1)
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, rilevando che il 29 aprile 2021 la Cassa CO
1 le ha trasmesso la fattura d’acconto differenziale per i contributi personali
del 2020 calcolati sulla base di un reddito di fr. 26'500, ossia superiore a
fr. 10'000. Ella ritiene pertanto di aver diritto all’IPG Corona (doc. I e B).
L’insorgente chiede inoltre che la Cassa le riconosca le indennità anche per il
periodo dal 1° novembre 2020 al 30 giugno 2021 e domanda il ricalcolo delle
prestazioni, basandosi sul nuovo reddito, per il periodo dal 17 marzo 2020 al
16 settembre 2020.
1.4. Con risposta dell’8 giugno
2021 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, affermando che “il
reddito determinante di CHF 26'500.00 comunicato con la fattura differenziale
del 29 aprile 2021 in realtà corrisponde semplicemente a un adeguamento del
contributo provvisorio per l’anno 2020 scaturito dalla richiesta indirizzata
alla Cassa dalla ricorrente con e-mail del 27 aprile 2021” e che “la
richiesta di adeguare al nuovo reddito determinante anche le IPG Corona versate
dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 sarà oggetto di una decisione separata
da notificarsi nel corso dei prossimi giorni” (doc. III).
1.5. Il 15 giugno 2020
l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta della Cassa,
confermando la sua domanda (doc. V). L’amministrazione si è espressa il 21
giugno 2021, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (doc. VII). Lo
scritto è stato trasmesso il 22 giugno 2021 alla ricorrente per conoscenza
(doc. VIII).
1.6. Il 25 giugno 2021 la
ricorrente ha ribadito le sue richieste rilevando che l’amministrazione non
accetta il reddito determinante di fr. 26'500, però chiede il versamento dei
contributi, effettuato il 17 maggio 2021, entro il 29 maggio 2021 (doc. IX). Lo
scritto è stato trasmesso il 30 giugno 2021 alla Cassa per conoscenza (doc. X).
in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente chiede che la
Cassa sia condannata al versamento delle indennità per perdita di guadagno
Corona anche per il periodo dal 1° novembre 2020 al 30 giugno 2021 e domanda
che venga ricalcolato l’importo riconosciutole dal 17 marzo 2020 al 16
settembre 2020.
Con la decisione su
opposizione impugnata l’amministrazione si è tuttavia espressa unicamente sulla
domanda inoltrata il 14 dicembre 2020 (doc. 4) relativa al periodo dal 17
settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (doc. A, punto 4).
Per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In
concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della
decisione su opposizione impugnata, ossia l’eventuale diritto ad indennità
giornaliere Corona dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Il ricalcolo delle
prestazioni per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 è parte di un’altra
procedura (cfr. anche risposta di causa, nonché doc. D4), mentre le indennità
per il periodo dal 1° novembre 2020 vanno chieste dall’interessata alla Cassa, mensilmente,
tramite domanda separata (cfr. marginale 1014 11/20 della Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)).
Nella misura in cui
l’insorgente contesta il mancato riconoscimento di prestazioni dal 1° novembre
2020 al 30 giugno 2021, rispettivamente contesta il calcolo delle prestazioni
per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020, le sue censure sono di
conseguenza irricevibili.
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di
guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il 18 giugno 2021 il Consiglio
federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di
perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 18
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4, relativo alla forma
dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità
è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque
indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv.
2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4
[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),
a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede
che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
La condizione del
capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai
sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.
2.3. Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 17 versioni, cfr.
CIC versione 17; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
La Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4
novembre 2020), a proposito degli indipendenti prevede che:
" (…)
1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori
09/20 indipendenti
è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito
nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo
dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo
dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per
l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.
Agli aventi diritto che hanno già
ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la
medesima base di calcolo.
1065.1 Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo
11/20 dell’indennità
secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei
contributi d’acconto.
1066 Per l’accertamento del reddito medio dell’attività
lucrativa
occorre dividere il reddito annuo per 360.
1067 Per contro,
se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene
convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività
lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere
comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività
lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
1068 Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato,
questa
09/20 non può più
essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.
Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore
di lavoro essa prevede invece che:
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
2.4. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno
2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V
195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;
DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V
169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. In concreto, la Cassa
sostiene che l’interessata non ha diritto ad alcuna prestazione dal 17
settembre 2020 al 31 ottobre 2020 poiché non adempie già ad uno dei presupposti
cumulativi previsti dall’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno e meglio quello del reddito annuo soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000.
Dalle tavole processuali
emerge che la ricorrente è iscritta quale indipendente dal 1° gennaio 2020 (cfr.
allegato doc. 2). Ella non contesta che per quell’anno le sono stati chiesti gli
acconti dei contributi sociali calcolati sulla base di un reddito aziendale di
fr. 5'000 (cfr. doc. 1).
Nella richiesta per ottenere
le indennità giornaliere Corona l’insorgente ha indicato di aver conseguito una
cifra d’affari di fr. 0 nei mesi di gennaio 2020 e di febbraio 2020, di fr. 997
nel mese di marzo 2020, di fr. 490 nel mese di aprile 2020, di fr. 2'040 nel
mese di maggio 2020, di fr. 4'180 nel mese di giugno 2020, di fr. 3'647 nel
mese di luglio 2020, di fr. 6'216 nel mese di agosto 2020, di fr. 1'034 nel
mese di settembre 2020 e di fr. 1'034 nel mese di ottobre 2020 (pag. 3, doc. 4),
per complessivi fr. 19’638.
Il 29 aprile 2021 la
Cassa di compensazione ha emesso una fattura d’acconto differenziale per i
contributi dovuti nel 2020, calcolati sulla base di un importo di fr. 26'500
(doc. B), in luogo dei fr. 5'000 presi in considerazione precedentemente, come
richiesto dall’insorgente stessa con email del 27 aprile 2021 (cfr. doc. III),
ossia il giorno seguente l’emanazione della decisione su opposizione impugnata.
L’assicurata
chiede che si tenga in considerazione quest’ultimo importo di fr. 26’500,
ritenuto come il versamento dei contributi è avvenuto tempestivamente il 17
maggio 2021 (doc. IX e allegati).
2.6. Questo Tribunale, alla luce
della documentazione agli atti, ritiene che la decisione su opposizione della
Cassa vada confermata (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a
pubblicazione e STCA 42.2020.36
dell’8 marzo 2021, consid. 2.8).
Secondo
il marginale 1041.2 CIC hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti
(…) che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto
all’AVS di almeno 10’000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019,
ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione
del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il marginale 1067
CIC, il quale prevede che “per contro, se il reddito è stato conseguito per
un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in
funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata
dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di
persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi
contabili).”
Ai sensi del marginale
1065 09/20 CIC la base di calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti
è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito
nell’anno 2019. Concretamente si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo
dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del
calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva
per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che
hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19
perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi
la medesima base di calcolo.
Per le persone che, come
nel caso concreto, hanno avviato l’attività nel 2020, ci si basa sul reddito su
cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto (cfr. marginale 1041.5 e
1065.1 11/20 circolare CIC).
In concreto, non è
contestato che l’insorgente, nel 2020, ha pagato i contributi d’acconto sulla
base di un reddito aziendale di fr. 5'000, ossia un importo ben inferiore al
limite di fr. 10'000 di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno, mentre non è ancora stata emessa alcuna decisione definitiva di
fissazione dei contributi per il 2020 (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno
2021 destinata a pubblicazione).
Certo, il 29 aprile 2021
la Cassa di compensazione ha emesso una fattura d’acconto differenziale in base
alla quale ha fissato i contributi d’acconto del 2020 su di un reddito da
attività indipendente di fr. 26'500 (doc. B). Tuttavia il nuovo calcolo si
fonda su una richiesta via email della medesima ricorrente del 27 aprile 2021
(fatto non contestato dall’interessata), inoltrata il giorno seguente
l’emissione della decisione su opposizione impugnata del 26 aprile 2021 con la
quale la Cassa aveva motivato la reiezione della domanda con la circostanza che
Fatti
i contributi d’acconto del 2020 erano stati fissati in base ad un reddito di
fr. 5'000.
Ora, secondo costante giurisprudenza, l'autorità
giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 26
aprile 2021), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire
quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa
situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (circa il
potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali
cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza
8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4; cfr. inoltre la STF
9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid. 2.1 dove il
Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della decisione formale
del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid. 5.4 in cui il
Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt”).
L’inoltro
di una richiesta di aumento dell’importo del reddito soggetto a contributi il
giorno seguente all’emissione della decisione su opposizione impugnata che
delimita il potere d’esame del giudice delle assicurazioni sociali, non
permette alla ricorrente di comprovare di aver adempiuto il requisito del
conseguimento di un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi. Del
resto l’assicurata fino al 27 aprile 2021, quando ha chiesto l’emissione di una
fattura d’acconto differenziale sulla base di un importo di fr. 26'500, non
risulta aver mai domandato un adeguamento dei contributi segnalando alla Cassa
divergenze sostanziali del reddito ex art. 24 cpv. 4 OAVS (ai sensi del marginale 1155 delle
direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG DIN si considera rilevante una
divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e quello
presumibile; cfr. STCA 30.2019.10 del 3 luglio 2019; cfr. anche la STCA
42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22, dove il TCA ha inoltre
accertato che nella decisione di fissazione dei contributi figura che “se il
suo reddito ha subito modifiche sostanziali, è obbligato per legge a notificare
tali variazioni all’AVS affinché venga aggiornato l’ammontare dell’acconto
trimestrale per l’anno in corso”).
In concreto occorre
pertanto far capo alla decisione di fissazione dei contributi d’acconto per il
2020 emanata prima dell’emissione della decisione su opposizione impugnata e
pari a fr. 5'000, ossia un importo inferiore al limite di fr. 10'000 richiesto
dall’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per ottenere le
prestazioni.
In simili condizioni
occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato il diritto alle indennità perdita
di guadagno Corona per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Considerandi
La decisione su
opposizione impugnata va confermata.
Va infine rammentato che
nella decisione su opposizione impugnata del 26 aprile 2021 l’amministrazione
ha informato la ricorrente al punto 6 che “per un’eventuale revisione del
caso – si comunica all’opponente di trasmettere alla Cassa CO 1, la decisione di
tassazione definitiva 2019 (recte: 2020) non appena ne sarà in possesso” (doc.
1, sottolineatura del redattore; cfr. anche la già citata STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid.
2.8, pag. 22 (in fine) -23).
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per
le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la
lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola
legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già
in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 17 maggio 2021, per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni