Lexipedia

Decisione

42.2021.37

Richiesta di indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del coronavirus respinta poiché l'assicurato nel 2019 aveva un reddito soggetto ad AVS inferiore a fr. 10'000. Stato di fatto determinante al momento dell'emissione della decisione impugnata. Restituzione indennità già percepite

6 settembre 2021Italiano39 min

i mezzi di prova con il ricorso e di non averne ulteriori da aggiungere (doc.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.37-38

cs

Lugano

6 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 28 maggio 2021 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 30 aprile 2021 emanate da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1962,

terapista complementare indipendente e gestore del Centro __________, dopo aver

ottenuto, per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 le indennità

giornaliere per perdita di guadagno a causa del coronavirus, in data 12 ottobre

2020 ha inoltrato il formulario per poter continuare a beneficiare delle

medesime prestazioni (plico doc. 8).

1.2. Dopo aver chiesto ed ottenuto

ulteriore documentazione (plico doc. 8), la Cassa CO 1, con due distinte

decisioni formali del 12 gennaio 2021, ha riconosciuto a __________RI 1

un’indennità giornaliera di fr. 87.20 al giorno dal 17 settembre 2020 al 31

ottobre 2020 (doc. 7).

1.3. Con decisione formale del 12

febbraio 2021 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di RI 1 tendente

all’ottenimento delle indennità per perdita di guadagno Corona per il periodo

dal 17 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 poiché l’interessato ha un reddito

soggetto all’AVS per l’anno 2019 inferiore a fr. 10'000 (doc. 5). Con

un’ulteriore decisione formale di medesima data l’amministrazione ha chiesto il

rimborso dell’importo di fr. 3'717, pari alle indennità giornaliere versate dal

17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, poiché le prestazioni sono state erogate

a torto (doc. 11).

1.4. RI 1 ha inoltrato opposizione

contro le predette decisioni evidenziando di aver inoltrato la dichiarazione

fiscale del 2019 in data 2 gennaio 2021, dove figura un reddito da attività

indipendente di fr. 24'000 (doc. 4).

1.5. Con decisione su opposizione

del 30 aprile 2021 la Cassa CO 1 ha respinto le censure di RI 1 relative alle

domande di prestazioni dal 17 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, evidenziando

che i contributi d’acconto per il 2019, che fungono da base per l’esame delle

condizioni per poter beneficiare delle prestazioni, in assenza sia della decisione

di fissazione dei contributi per il 2019 che della tassazione 2019, sono stati

fatturati in funzione di un reddito di fr. 9'600. Egli pertanto non adempie

almeno ad una delle condizioni cumulative previste dall’art. 2 cpv. 3bis

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

La Cassa ha invitato

l’insorgente, per un eventuale revisione del caso, e della rispettiva

valutazione della seconda condizione per l’ottenimento delle indennità

giornaliere (limitazione considerevole dell’attività lucrativa) a trasmetterle

la decisione di tassazione definitiva 2019 non appena ne sarà in possesso (doc.

2). Con un’ulteriore decisione su opposizione di medesima data la Cassa CO 1 ha

confermato la richiesta di restituzione dell’importo versato per il periodo dal

17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (doc. 9).

1.6. Con decisione formale del 3

maggio 2021 la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di RI 1 tendente

all’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo

dal 1° febbraio 2021 al 31 marzo 2021 per i medesimi motivi evocati in

precedenza (doc. 1).

1.7. RI 1 è insorto al TCA contro

entrambe le decisioni su opposizione del 30 aprile 2021 della Cassa CO 1 (doc.

I). Egli sostiene che l’interpretazione della Cassa non sia conforme al testo

delle norme poiché ha preso in considerazione l’importo alla base dei

contributi d’acconto per il 2019 senza considerare che tale reddito, presunto

in quanto non ancora definitivo, possa essere stato stimato per difetto ed

evidenzia di aver inoltrato la dichiarazione fiscale del 2019 in data 2 gennaio

2021 indicando un reddito da attività indipendente di fr. 24'000. La tassazione

non è tuttavia ancora stata emessa, ma l’insorgente ritiene improbabile che il

fisco riduca il reddito dichiarato. Tant’è che dopo la decisione su opposizione

ha chiesto all’amministrazione di emettere una decisione provvisoria di

fissazione dei contributi per l’anno 2019 sulla base del reddito di fr. 24'000.

Ciò che la Cassa ha fatto in data 27 maggio 2021.

1.8. Dopo aver chiesto (doc. IV)

ed ottenuto (doc. V), una proroga, con risposta del 15 luglio 2021 la Cassa CO

1 ha proposto la reiezione dei ricorsi, con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.9. In data 21 luglio 2021

l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, rilevando di avere presentato

Fatti

i mezzi di prova con il ricorso e di non averne ulteriori da aggiungere (doc.

VIII). Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa il 23 luglio 2021 con facoltà di

presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (doc. IX).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

In concreto, con due distinti

ricorsi del 28 maggio 2021, l’insorgente ha contestato la decisione su

opposizione del 30 aprile 2021 della Cassa CO 1 di reiezione delle richieste di

indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 17

settembre 2020 al 31 gennaio 2021 e la decisione su opposizione del 30 aprile

2021.

della Cassa CO 1 di restituzione dell’importo di fr. 3'717 per il periodo

dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Secondo

l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione

applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa

dell’istruzione o della decisione delle altre.

In

concreto, accertato che entrambi i ricorsi portano sulla medesima fattispecie e

che sono stati inoltrati dal medesimo insorgente contro decisioni su

opposizione emesse dalla medesima Cassa di compensazione, per economia processuale le procedure sono

congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. sentenza 35.2014.57 e

35.2014.85

del 4 maggio 2015; DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p.

48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005).

nel

merito

I. Diritto alle

indennità per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 gennaio 2021

2.2

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020.

il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11.

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18.

giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2.

cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione

della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile

2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4, relativo alla

forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che

l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni

cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere

(cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4

[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l.rt. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021.

5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,

109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a

un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso

3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso

2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione

fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato

rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio

2021.

le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di

tassazione fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel

commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che

per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il

reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea

di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei

contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per

il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto

all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo

l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il

reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è

più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si

applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo

motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede

che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

La condizione del

capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai

sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”.

2.3

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 1° settembre 2021), l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva

amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 18

versioni, cfr. CIC versione 18; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

La Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) dell’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS), valida dal 17 settembre 2020 (stato 4

novembre 2020), a proposito degli indipendenti prevede che:

" (…)

1065.

La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti

è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del

calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

Agli aventi diritto che hanno già

ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la

medesima base di calcolo.

1065.1

Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo

11/20 dell’indennità

secondo il N. 1041.5 ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei

contributi d’acconto.

1066.

Per l’accertamento del reddito medio dell’attività

lucrativa

occorre dividere il reddito annuo per 360.

1067.

Per contro,

se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene

convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività

lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

1068.

Non appena l’importo dell’indennità è stato fissato,

questa

09/20 non può più

essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.”

Per le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:

“1069.1 Per stabilire il reddito

medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2

Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1

Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle

indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il

marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle

indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.

2.4

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno

2020.

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V

195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;

DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V

169.

consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5

Va ancora evidenziato che con

sentenza 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, il

Tribunale federale ha giudicato il caso di un’assicurata indipendente

(massaggiatrice) che aveva chiesto il versamento di indennità per perdita di

guadagno Corona dal marzo 2020 e la cui richiesta era stata rifiutata dalla

Cassa di compensazione con decisione del 5 maggio 2020, confermata dalla

decisione su opposizione del 19 agosto 2020, perché il reddito da attività indipendente

dell’interessata era inferiore a fr. 10'000.

Il

Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha accolto il ricorso e

rinviato la causa all’amministrazione per ulteriori accertamenti in merito al

reddito conseguito dall’assicurata nel 2019. I giudici cantonali hanno

accertato che la Cassa ha negato le indennità poiché il limite di fr. 10'000

non è stato raggiunto né prendendo in considerazione la decisione di fissazione

definitiva dei contributi del 2018 datata 13 agosto 2020, né prendendo in

considerazione la decisione di fissazione degli acconti dei contributi per il

2019.

del 30 gennaio 2019 (consid. 3.2 sentenza).

I

giudici cantonali hanno stabilito che contrariamente alle direttive non ci si

può fondare unicamente sulle decisioni emesse prima del 17 marzo 2020 ed hanno

annullato la decisione formale, rinviando gli atti alla Cassa per ulteriori

accertamenti in merito al reddito dell’assicurata nel 2019 (consid. 3.2

sentenza).

La

Cassa di compensazione ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, rilevando

che per una questione di praticabilità e di celerità, si possono prendere in

considerazione, ai fini dell’esame delle condizioni per ottenere le indennità,

solo le informazioni già a disposizione, quali per esempio le decisioni relative

ai contributi di acconto o le tassazioni definitive. Alla luce della

particolarità della situazione, e per evitare abusi, secondo la Cassa non si

possono inoltre prendere in considerazione decisioni sui contributi d’acconto

successive al 17 marzo 2020 (consid. 4 sentenza).

Il

Tribunale federale ha stabilito che la Cassa ha deciso per la prima volta in

data 5 maggio 2020 (data della decisione formale e non della decisione su

opposizione) circa il diritto alle indennità e pertanto ha applicato le norme dell’ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno in vigore il 5 maggio 2020 (consid. 5.1 sentenza).

Al

consid. 5.2 l’Alta Corte ha rammentato il contenuto dell’art. 2 cpv. 3 bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore all’epoca (la ricorrente deve

essere toccata indirettamente dalle misure del Consiglio federale ed aver

conseguito un reddito tra fr. 10'000 e fr. 90'000). Il Tribunale federale ha

poi evidenziato che l’art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

rinvia all’art. 11 della LIPG.

Dopo

aver citato l’art. 11 cpv. 1 LIPG la cui prima frase prevede che l’accertamento

del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da

cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS e l’art. 7 cpv. 1 OIPG in

vigore all’epoca (l’indennità è calcolata sulla base del reddito determinante

per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in

salario giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo

AVS per l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo

dell’indennità) il Tribunale federale ha stabilito che sia per l’esame delle

condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

che per il calcolo dell’indennità ai sensi dell’art. 5 è determinante il calcolo

dei contributi AVS.

Per

cui si giustifica anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 3 bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno far capo alla giurisprudenza relativa

agli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG.

Al

consid. 5.3 il Tribunale federale ha affermato che ai sensi degli art. 11 cpv.

1.

LIPG e 7 cpv. 1 OIPG non solo le decisioni definitive di fissazione dei

contributi ma anche le decisioni relative ai contributi d’acconto sono

determinanti per il calcolo delle indennità (sentenza 9C_253/2014 del 18 luglio

2014, consid. 6.1). Per il Tribunale federale, se l’amministrazione dispone di

una decisione di fissazione dei contributi d’acconto al momento dell’emanazione

della decisione non vi è alcun motivo per non prenderla in considerazione.

Di

conseguenza non vi è alcun motivo per non ritenere le decisioni relative ai

contributi d’acconto emesse dopo il 17 marzo 2020 (consid. 5.4).

Al

consid. 5.3.2 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che non vi può

essere un rischio di abuso, ritenuto che la Cassa deve esaminare ogni richiesta

di aumento degli acconti dei contributi AVS. Se ritiene che vi possa essere un

abuso, spetta alla Cassa chiedere alla persona assicurata di rendere plausibile

la richiesta di aumento degli acconti. Un adeguamento dei contributi d’acconto

su richiesta della persona assicurata implica che la Cassa abbia almeno

sommariamente esaminato la credibilità del reddito dichiarato. In concreto la

Cassa su richiesta del 6 aprile 2020 della ricorrente, ha adeguato gli acconti

del 2019 il 7 aprile 2020, ossia prima dell’emanazione della decisione formale

del 5 maggio 2020 e la Cassa non fa valere che nel caso di specie vi siano

indicazioni circa un comportamento abusivo da parte della persona assicurata.

Per

il Tribunale federale la Cassa ha pertanto violato il diritto federale perché

nell’esaminare le condizioni del diritto all’indennità non ha preso in

considerazione la decisione relativa ai contributi d’acconto del 7 aprile 2020

(consid. 5.3.3). L’applicazione del limite del 17 marzo 2020 per la presa in

considerazione di modifiche dei contributi non è contenuta nell’ordinanza COVID-19

perdita di guadagno e una volontà in tal senso da parte dell’estensore

dell’ordinanza non emerge dalle spiegazioni relative all’ordinanza. Dagli art.

5.

cpv. 2 e 5 cpv. 2 ter dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si può solo

concludere che una volta fissata, l’indennità può essere adeguata solo sulla

base dei documenti disponibili fino al 16 settembre 2020.

In

conclusione il Tribunale federale al consid. 5.4 ha affermato che nel risultato

la decisione del Tribunale cantonale è corretta, tuttavia essa va precisata

come segue: nella misura in cui il Tribunale cantonale ha rinviato la causa

alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti relativi al reddito

conseguito nel 2019 senza particolari limitazioni, esso non va seguito. La

Cassa deve limitarsi a prendere in considerazione la decisione di fissazione

dei contributi del 2019 più attuale a sua disposizione al momento

dell’emanazione della decisione (“Verfügungszeitpunkt”). Non deve

invece effettuare ulteriori accertamenti relativi al reddito conseguito nel

2019.

2.6

In concreto, la Cassa sostiene che l’interessato non ha diritto

ad alcuna prestazione dal 17 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 poiché non

adempie già ad uno dei presupposti cumulativi previsti dall’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e meglio quello del reddito annuo

soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000.

Dalle tavole processuali

emerge che al ricorrente nel 2019 sono stati fatturati gli acconti dei

contributi sociali sulla base di un reddito soggetto ad AVS di fr. 9'600 (doc.

6). Per l’anno 2019 non è invece stata emessa alcuna decisione definitiva di

fissazione dei contributi e neppure alcuna decisione di tassazione fiscale

prima dell’emanazione della decisione su opposizione.

Nella richiesta per ottenere

le indennità giornaliere Corona l’insorgente ha indicato di aver conseguito una

cifra d’affari di fr. 51'600 nel 2015, di fr. 73'250 nel 2016, di fr. 73'737

nel 2017, di fr. 51'104 nel 2018 e di fr. 69'360 nel 2019.

Il 27 maggio 2021 la

Cassa di compensazione ha emesso una decisione provvisoria per l’anno 2019

calcolando i contributi sulla base di un importo complessivo di fr. 25'400 (fr.

24’000 di reddito da attività indipendente e fr. 1'415.10 di contributi

personali da aggiungere; cfr. doc. B2), come richiesto dall’insorgente stesso

dopo aver ricevuto la decisione su opposizione impugnata (cfr. ricorso, doc. II,

pag. 2, punto 4: “[…] dopo la decisione su opposizione ho richiesto all’CO 1

di emettere una decisione provvisoria per l’anno 2019 sulla base del reddito

dichiarato ai fini della tassazione 2019 di CHF 24'000. Il conteggio, che

allego come documento B., è del 27 maggio 2021 e riporta nelle basi di calcolo

un reddito da attività lucrativa indipendente per l’anno 2019 di CHF 24’000”).

L’assicurato

sostiene che sulla base di tale decisione è comprovata la condizione di un

reddito minimo soggetto ad AVS di fr. 10'000. Tanto più che nella dichiarazione

fiscale del 2019, inoltrata il 2 gennaio 2021 (doc. A2), ha dichiarato un

reddito da attività indipendente di fr. 24'000.

2.7

Questo Tribunale, alla luce

della documentazione agli atti, ritiene che la decisione su opposizione della

Cassa vada confermata (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a

pubblicazione; STCA 42.2020.36

dell’8 marzo 2021, consid. 2.8; STCA 42.2021.36 del 26 luglio 2021 non ancora

cresciuta in giudicato).

Secondo

il marginale 1041.2 CIC hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

(…) che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto

all’AVS di almeno 10’000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Ai sensi del marginale

1065.

09/20 CIC la base di calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti

è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del

calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che

hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19

perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi

la medesima base di calcolo.

In concreto, non è

contestato che l’insorgente, nel 2019, ha pagato i contributi d’acconto sulla

base di un reddito aziendale di fr. 9’600, ossia un importo inferiore al limite

di fr. 10'000 di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno, mentre non è ancora stata emessa alcuna decisione definitiva

di fissazione dei contributi per il 2019 (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30

giugno 2021 destinata a pubblicazione).

Certo, il 27 maggio 2021

la Cassa di compensazione ha emesso una decisione provvisoria ed una fattura

d’acconto differenziale in base alle quali ha fissato i contributi del 2019 su

di un reddito da attività indipendente di fr. 25'400 (doc. B2). Tuttavia il

nuovo calcolo si fonda su una richiesta del medesimo ricorrente inoltrata dopo

aver ricevuto la decisione su opposizione impugnata del 30 aprile 2021 (cfr.

anche ricorso, doc. II, pag. 2, punto 4), con la quale la Cassa aveva motivato

la reiezione delle domande con la circostanza che i contributi d’acconto del 2019

erano stati fissati in base ad un reddito di fr. 9’600.

Ora, per costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione (su opposizione) impugnata

(in concreto: 30 aprile 2021), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (circa il potere cognitivo dal profilo temporale del giudice

delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti,

citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4; cfr.

inoltre la STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid.

2.1

dove il Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della

decisione formale del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid.

5.4

in cui il Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt”).

L’inoltro

di una richiesta di aumento dell’importo del reddito soggetto a contributi dopo

l’emissione della decisione su opposizione impugnata che delimita il potere

d’esame del giudice delle assicurazioni sociali, non permette al ricorrente di

comprovare di aver adempiuto il requisito del conseguimento di un reddito soggetto

all’AVS di almeno 10’000 franchi. Del resto l’assicurato fino a quando ha

chiesto l’emissione di una decisione di fissazione dei contributi sulla base di

un importo di fr. 24’000, non risulta aver mai domandato un adeguamento dei

contributi segnalando alla Cassa divergenze sostanziali del reddito ex art. 24

cpv. 4 OAVS (ai sensi del marginale

1155.

delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone

senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG [DIN] si considera rilevante

una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e

quello presumibile; cfr. STCA 30.2019.10 del 3 luglio 2019; cfr. anche la STCA

42.2020.36

dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22, dove il TCA ha inoltre

accertato che nella decisione di fissazione dei contributi figura che “se il

suo reddito ha subito modifiche sostanziali, è obbligato per legge a notificare

tali variazioni all’AVS affinché venga aggiornato l’ammontare dell’acconto

trimestrale per l’anno in corso”).

In concreto occorre

pertanto far capo alla decisione di fissazione dei contributi d’acconto per il

2019.

emanata prima dell’emissione della decisione su opposizione impugnata e

pari a fr. 9'600, ossia un importo inferiore al limite di fr. 10'000 richiesto

dall’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per ottenere le

prestazioni.

La dichiarazione d’imposta

del 2019, inoltrata il 2 gennaio 2021, dove il ricorrente ha indicato un

reddito da attività indipendente di fr. 24'000, non modifica l’esito della

procedura, giacché determinante per fissare il diritto alla prestazione sono

solo la decisione definitiva di fissazione dei contributi 2019, il reddito AVS dei

contributi d’acconto per il 2019, rispettivamente la tassazione fiscale

definitiva 2019, emesse prima dell’emissione della decisione impugnata (cfr.

anche la STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid.

2.1

dove il Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della

decisione formale del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid.

5.4

in cui il Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt”).

In simili condizioni

occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato il diritto alle indennità

perdita di guadagno Corona per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 gennaio

2021.

La decisione su

opposizione impugnata va confermata.

Va tuttavia sottolineato

che nella decisione su opposizione impugnata del 30 aprile 2021

l’amministrazione ha informato il ricorrente al punto 6 che “per

un’eventuale revisione del caso e della rispettiva valutazione della seconda

condizione all’ottenimento dell’IPG Corona, ovvero la limitazione considerevole

dell’attività lucrativa, si comunica all’opponente di trasmettere alla Cassa CO

1, la decisione di tassazione definitiva 2019 non appena ne sarà in possesso” (doc.

2; cfr. anche la già citata STCA

42.2020.36

dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22 (in fine) -23).

Spetterà dunque al

ricorrente inoltrare una domanda di revisione alla Cassa.

II. Decisione di

restituzione delle indennità per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre

2020.

2.8

Secondo l’art. 25 LPGA,

applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve

essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere

dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del

14.

giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466.

consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

L'irregolarità deve essere

manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008

del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In

particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una

riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,

consid. 3.1 con riferimenti)."

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se

l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni

materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a

certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla

luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi

sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un

riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con

riferimenti).

2.9

In concreto, la Cassa,

dopo aver emesso, in data 12 gennaio 2021, due distinte decisioni formali con

le quali ha riconosciuto all’insorgente un’indennità giornaliera per

coronavirus pari ad un importo di fr. 87.20 al giorno dal 17 settembre 2020 al

31.

ottobre 2020, il 4 febbraio 2021 (cfr. doc. 6), si è accorta che il

ricorrente ha pagato i contributi d’acconto sulla base di un reddito di fr.

9'600, ossia inferiore al limite di fr. 10'000 previsto dall’art. 2 cpv. 3bis

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020.

Il

12.

febbraio 2021 la Cassa ha pertanto emanato un ordine di restituzione

dell’importo complessivo di fr. 3'717, in quanto erroneamente versato (doc.

11), confermato dalla decisione su opposizione del 30 aprile 2021 (doc. 9).

Le

decisioni del 12 gennaio 2021 erano infatti manifestamente errate poiché

l’indennità è stata riconosciuta malgrado non fosse manifestamente adempiuta la

condizione dell’importo minimo di fr. 10'000 soggetto a contribuzione come

vuole invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. c dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno del 20 marzo 2020. La correzione, alla luce dell’importo da restituire

(fr. 3'717), è di notevole importanza.

Non

va del resto dimenticato che di principio prestazioni ottenute indebitamente

vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti

ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015,

consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134).

Ne segue che

a giusta ragione l’amministrazione ha chiesto la restituzione dell’importo

indebitamente percepito.

Ritenuto

inoltre che la decisione di restituzione è manifestamente tempestiva poiché

emanata pochi giorni dopo la conoscenza del fatto e poco tempo dopo il

versamento della prestazione, il ricorso è volto all’insuccesso.

Va infine evidenziato che la richiesta di

condono andrà esaminata dalla Cassa non appena la decisione di restituzione

sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA

30.2016.9

del 27 aprile 2016).

2.10

In

queste condizioni, alla luce di tutto quanto sopra esposto, le decisioni su

opposizione impugnate meritano conferma, mentre i ricorsi vanno respinti.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, i ricorsi sono del 28 maggio 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in

COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise,

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi, congiunti, sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti