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Decisione

42.2021.4

A torto negato a ditta diritto a IPG Corona x socio gerente. Ex art. 2 cpv. ter Ord. COVID19 IPG (cfr. Direttiva CIC+Alleg.I) pure persone con posiz. analoga a DL che lavorano nel settore manifestazioni hanno diritto a IPG. In casu, attività in questione rientra nell'ambito manifestazioni

15 marzo 2021Italiano53 min

nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.4

rs

Lugano

15 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 novembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 27 agosto

2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato alla RI 1 il diritto a

indennità perdita di guadagno Corona a favore di __________, socio e gerente

della società, in quanto l’attività svolta non rientra nel settore ricreativo

(cfr. doc. 003).

1.2. Il 27 novembre 2020 la Cassa

ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio

precedente provvedimento del 27 agosto 2020, rilevando:

" (…)

3. Con la modifica del 1°

luglio 2020 della citata ordinanza

(RU 2020 2729), dal 1°

giugno 2020 al 16 settembre 2020 (cfr. art. 3

cpv. 3bis), il Consiglio federale ha esteso la cerchia degli aventi

diritto anche alle persone con una posizione analoga a quella di datore di

lavoro giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, purché attive nel settore

ricreativo, assicurate obbligatoriamente all'AVS e a condizione che il loro

reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per

l'anno 2019 è compreso tra CHF 10'000.00 e CHF 90'000.00 (cfr. art. 2 cpv. 3ter).

Per

quanto qui di interesse, in relazione all'IPG Corona, si applica quindi la CIC

stato al 3 luglio 2020 (versione 6) che al suo Allegato I specifica i settori

delle manifestazioni potenzialmente interessati (marg. 1041.1 CIC). Ai sensi

della successiva marg. 1041.5 CIC "L'estratto dettagliato del registro

di commercio funge da prova del settore di attività", con l'aggiunta

che "La cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della

persona richiedente (autocertificazione)" e la precisazione che "Per

verificare il settore di attività si può utilizzare anche la panoramica

dell'Allegato I”. Stante il citato Allegato l, le persone in posizione

analoga a quella di un datore di lavoro che possono esercitare il diritto

all'IPG Corona dal 1° giugno 2020 appartengono, in particolare, ai seguenti

settori: ditte di catering, organizzatori di fiere, di esposizioni e di

congressi, ditte che forniscono servizi per le arti sceniche, aziende che

esercitano strutture culturali e d'intrattenimento, parchi divertimento e

tematici e ditte che forniscono servizi d'intrattenimento e ricreativi.

4. ln data 24 luglio 2020 è stata presentata da parte della RI 1,

per mezzo dell'apposito formulario, la domanda volta all'ottenimento dell'IPG

Corona a favore del signor __________, che è stata rifiutata con decisione del

27 agosto 2020, in quanto l'attività svolta dalla azienda non rientra fra

quelle previste dall'Allegato I della CIC.

Tale decisione è stata avversata con tempestiva opposizione del 4

settembre 2020.

Con l'impugnativa l'opponente afferma testuale che "a

causa del divieto di svolgere manifestazioni, abbiamo perso la maggior parte

del lavoro che ci occupa proprio nei mesi di aprile-settembre". ln

particolare la società veniva impiegata presso il __________, evento che ha

avuto luogo digitalmente e non ha quindi richiesto le prestazioni

dell'opponente.

Infine, l'opponente ritiene che la sua attività nell'ambito della

sicurezza presso le manifestazioni rientra nella categoria di "Ditta di

catering” o "Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi”

indicati all'allegato I CIC (versione 6).

5. L'estratto

del registro di commercio relativo a RI 1 descrive testualmente che la medesima

ha come scopo "La prestazione di consulenza e servizi professionali ad

ampio raggio, nel management consulting, così come nel settore della sicurezza

(security), della gestione dei rischi legati alla sicurezza (risk management),

nell'informatica correlata alla sicurezza (information technologicy security) e

della gestione della sicurezza delle comunicazioni (communication technologicy

security). ln particolare essa promuove la compravendita di prodotti e servizi

inerenti allo scopo sopradescritto. Essa fornisce la relativa istruzione e

formazione. La società potrà partecipare, acquistare e formare altre società,

così come acquistare o gestire proprietà fondiarie e immobili, oggetti o

impianti."

Nel caso concreto, già solo lo scopo iscritto a registro di

commercio non rientra in nessuno dei settori elencati nell'Allegato I CIC

(versione 6).

Ne discende che la tesi dell'opponente che parifica l'attività

commerciale di RI 1 a quella delle "Ditte di catering” o degli "Organizzatori

di fiere, esposizioni e congressi” indicate all'allegato I CIC (versione 6)

non può essere accolta.

Inoltre si rileva che l'attività commerciale della società

potrebbe proseguire senza appoggiarsi alla clientela nel settore delle

manifestazioni, come peraltro confermato anche dall'opponente nella sua

impugnativa ("stiamo con fatica recuperando qualche mandato in altri

ambiti” cfr. opposizione del 4 settembre 2020).” (Doc. A2)

1.3. La RI 1, rappresentata

dall’avv. RA 1, con tempestivo ricorso del 15 gennaio 2021 inoltrato al TCA, ha

chiesto l’annullamento della stessa e il conseguente riconoscimento dell’IPG

Corona per persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive

nel settore delle manifestazioni per il periodo dal 1° giugno al 16 settembre

2020.

A sostegno delle proprie

pretese la parte ricorrente ha segnatamente argomentato:

" (…)

10 Oggetto del contendere è dunque la questione a sapere quali

attività rientrano nello spettro delle manifestazioni e, segnatamente, se le

prestazioni fornite dalla RI 1 posso essere qualificate come tali. Occorre

dunque dapprima soffermarsi sul campo di attività della ricorrente.

11 La RI 1 si occupa di prestare consulenza e servizi

professionali a persone fisiche e giuridiche. Nel corso degli ultimi anni la

società ha intrapreso una intensa collaborazione con l'Associazione __________

(in seguito "__________"), diventandone uno stretto partner e

offrendo i suoi servizi specialmente nell'ambito della sicurezza e

dell'ospitalità. Questa cooperazione rappresenta una fonte considerevole del

fatturato della ricorrente e in modo particolare degli introiti nel periodo cui

fa riferimento la richiesta di corresponsione dell'IPG Corona.

12 Basti pensare che nel 2019 fu fatturato un importo di

approssimativamente CHF 75'000.00 per i servizi prestati al __________, come si

evince dalle fatture qui prodotte.

Prove: Fattura n. 182 doc.

4

Fattura n. 183 doc.

5

Fattura n. 188 doc.

6

Fattura n. 193 doc.

7

Fattura n. 195 doc.

8

Fattura

n. 197 doc. 9

Fattura n. 198 doc.

10

Fattura n. 200 doc.

11

Fattura n. 202 doc.

12

Fattura n. 206 doc.

13

Fattura n. 207 doc.

14

Nel 2020, anno in cui a causa della pandemia l'edizione fisica del

__________ è stata cancellata, la fatturazione è crollata e ha portato alla

ricorrente un incasso di unicamente CHF 8'000.00. Ciò - ben desumibile dalla

panoramica aziendale delle entrate legate al __________ del 2019 e del 2020

così come dalla conferma e-mail del Direttore operativo del __________ del 15

gennaio 2021 - dimostra la portata della kermesse locarnese per gli affari

della ricorrente e la mancanza di altre opzioni per poter ovviare all'ammanco

dovuto alla pandemia.

Prove: Panoramica aziendale entrate

__________ 2019-2020 doc.

15

Fattura n. 191 doc.

16

Fattura n. 222 doc.

17

Fattura n. 226 doc.

18

Fattura n. 227 doc.

19

Conferma del direttore operativo

Del __________ doc.

20

(…)” (Doc. I pag. 3-4)

Il patrocinatore dell’insorgente

ha poi fatto valere che il modus operandi della Cassa è contraddittorio rispetto

alle indicazioni contenute al N. 1041.5 della Circolare sull’indennità in caso

di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC), valida dal 17 marzo 2020, stato 3 luglio

2020, il quale, da un lato, prevede che l’estratto dettagliato del registro di

commercio funga da prova del settore di attività ma senza indicare che debba

essere l’unica, dall’altro, impone alla Cassa di basarsi anche

sull’autodichiarazione del richiedente e di avvalersi, a titolo di esempio,

della panoramica dei settori elencati nell’Allegato I CIC.

Al riguardo la parte

ricorrente ha indicato:

" (…) le

valutazioni della resistente non sono dunque pertinenti principalmente per due

ragioni: innanzitutto poiché la CIC e il suo Allegato I sono stati interpretati

in modo ingiustificatamente ed eccessivamente restrittivo e inoltre poiché non

sono state tenute in considerazione le informazioni aggiuntive fornite dalla

ricorrente e contenute nell'autocertificazione.

16 Non può essere infatti imputato alla

ricorrente che il suo scopo sociale non contiene una limitazione delle proprie

attività al settore delle manifestazioni (che invero non viene richiesta in

alcun disposto normativo) e l'estratto RC non può dunque costituire la base

esclusiva per una decisione che deve al contrario vagliare le particolarità del

singolo caso sulla falsariga di quanto illustrato nelle righe che precedono.

17 ln aggiunta, l'Allegato I CIC specifica inequivocabilmente che

le attività elencate sono soltanto indicative e fungono da aiuto nel valutare

se un'attività rientri o meno nel settore delle manifestazioni ("settori

potenzialmente interessati”; evidenziazione nostra). La stessa CIC ribadisce

l'importanza di una verifica caso per caso dell'adempimento delle condizioni di

diritto, lasciando intendere il carattere meramente di supporto dell'Allegato I

CIC (n. 1041 5 CIC: "Per verificare il settore di attività si

può utilizzare anche la panoramica dell'Allegato l").

18 Nell'Allegato I CIC troviamo un elenco dei settori

potenzialmente interessati che cita: ditte di catering, organizzatori di fiere,

di esposizioni e di congressi, ditte che forniscono servizi per le arti

sceniche, esercizi di strutture culturali e d'intrattenimento, parchi di

divertimento e tematici e fornitori di servizi d'intrattenimento e ricreativi

(Allegato I CIC, pag. 36 e seg.). Pacifico che il fil rouge che unisce queste

attività è l'organizzazione e la gestione di eventi così come la fornitura di

servizi e prestazioni che contribuiscono alla realizzazione e alla riuscita di

una manifestazione.

19 Lo scopo sociale della ricorrente verte sui settori della

sicurezza e della consulenza, ambiti di lavoro inclusi anche nella propria

autocertificazione. Le attività nel campo della sicurezza, anche senza

ulteriori approfondimenti, possono essere facilmente associate al settore delle

manifestazioni perché alla base di qualsivoglia evento di grande portata (quale

il __________). Inoltre, a complemento dell'estratto RC la ricorrente ha

specificato in dettaglio nella sua opposizione il contesto in cui opera, in

modo particolare nell'ambito del __________ (pianificazione, ricerca del

personale, formazione dello staff, organizzazione della sicurezza in generale,

riservazione dei posti, gestione di tutto quanto ruota attorno all'ospitalità

VIP, ecc.). Premesso che lo statuto di (grande) manifestazione del __________

non è certo oggetto della presente vertenza, non si può che dedurre un

coinvolgimento importante della ricorrente in ciò che riguarda l'organizzazione

e la gestione dell'evento culturale più grande e rinomato della Svizzera. (…)”

(Doc. I pag. 4-5)

Infine l’avv. RA 1, per

conto della RI 1, ha addotto:

" (…)

20 La decisione su opposizione 27 novembre 2020 rileva infine che

la ricorrente potrebbe proseguire senza appoggiarsi alla clientela nel settore

delle manifestazioni, arrivando a tale conclusione estrapolando la frase "stiamo

con fatica recuperando qualche mandato in altri ambiti” dall'opposizione

del 4 settembre 2020. Questa conclusione va senz'altro censurata, in quanto la

resistente confonde la disponibilità e la prontezza della società a tentare

(purtroppo invano, come si evince dal paragrafo 8 dell'opposizione) di mitigare

le mancate entrate in un contesto estremamente difficile senza dover pesare

sullo Stato, con un dato di fatto: ossia la circostanza secondo cui la

ricorrente è attiva nell'ambito coperto dall'Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno.

21 A titolo abbondanziale (poiché irrilevante per la decisione ma

in linea con la presa di posizione della Cassa) si segnala che anche una ditta

di catering - malgrado la cancellazione di eventi - avrebbe comunque potuto

proseguire l'attività fornendo i propri servizi a una clientela diversa e non

toccata dalle decisioni del Consiglio federale. Determinante rimane il fatto

che per il periodo per il quale si richiede l'IPG Corona la ricorrente abbia

subito un consistente e oggettivo ammanco derivante esclusivamente dalla

cancellazione del __________, che malgrado impegno e buona volontà non è

purtroppo riuscita a colmare. (…)” (Doc. I pag. 5)

1.4. Nella sua risposta del 26

gennaio 2021 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc.

III).

1.5. L’8 febbraio 2021 la parte

ricorrente ha prodotto un messaggio di posta elettronica datato 5 febbraio 2021

del Direttore operativo del __________, precisando che dallo stesso risulta il

ruolo organizzativo e le competenze da “event manager” fornite dalla

Sagl, la quale esercita un’attività specialistica e strumentale nel contesto

dello svolgimento del __________ e degli eventi a esso connessi (cfr. doc. V;

22).

1.6. L’amministrazione, il 16

febbraio 2021, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare

(cfr. doc. VII).

1.7. Il doc. VII è stato inviato per

conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato alla

ricorrente a favore di __________ il diritto all’indennità perdita di guadagno

in relazione al coronavirus richiesta dal 1° giugno al 16 settembre 2020.

Ai sensi dell’art. 185

cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze

dev’essere limitata nel tempo.

L’art. 1 della Legge

federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge

sulle epidemie, LEp) prevede:

" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle

malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”

Giusta l’art. 2 cpv. 1

LEp:

" 1 La presente legge si

prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili.”

Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett.

a e b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a

fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo per

la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per l’economia

o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni, ordinare

provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione.

L’art. 7 LEp enuncia:

" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può

ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di

esso.”

2.2. Il Consiglio federale,

fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una

serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.

Con la prima ordinanza del

28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo

svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero

presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).

Il 13 marzo 2020 il

Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il

coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito

ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre

il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività

presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono

state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o

private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai

ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato

consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il

personale).

Nel Canton Ticino il

Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262

dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio

cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,

conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo

imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire

con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico

e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,

regionale o locale.”).

In seguito, iI 14 marzo

2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura

di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i

punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le

stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali

parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il

Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di

rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Il 16 marzo 2020 il

Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.

7 LEp.

L’Ordinanza 2 COVID-19 è stata

modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).

In particolare giusta

l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:

" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni

pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività

societarie.

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

a. negozi e

mercati;

b. ristoranti;

c. bar, nonché

discoteche, locali notturni ed erotici;

d. strutture

ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale

cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,

palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e

zoologici e parchi di animali;

e. strutture

che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,

saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.

3 Il capoverso 2

non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

a. negozi di

generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di

servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso

quotidiano;

b. negozi di

cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e

strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;

c. farmacie,

drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi

acustici);

d. uffici e

agenzie postali;

e. punti di

vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;

f. banche;

g. stazioni di

servizio;

h. stazioni

ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;

Fatti

i. officine

di mezzi di trasporto;

j. pubblica

amministrazione;

k. strutture

sociali (p. es. centri di consulenza);

l. funerali

nella stretta cerchia familiare;

m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche

e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo

il diritto federale e cantonale;

n. alberghi.

4 Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3

devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità

pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone

presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli

assembramenti di persone.”

L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza

2 COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.

Il 20 marzo 2020

nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento

della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della

posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti

di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile

2020 (RU 2020 863).

Il Consiglio federale, il

27 marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU

2020 1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).

Ai sensi di questo

disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata,

autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste

un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un

periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle

attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere

accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone

richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è

altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione

sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno

acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione

resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e

compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.

L’art. 7e cpv. 1-3

dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo

2020.

Con Risoluzione n. 1649

del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento

agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte

le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020.

Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:

" 8. Nel

rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi

interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi,

situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze

e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di

apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine

industriali, ecc.).”

Tali misure sono state

prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile

2020 e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.

L’art. 6 Ordinanza 2 COVID-19

è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino al 10

maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:

" Art. 6

cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

c. bar, nonché

discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse

quelle in locali privati;

e. Abrogato

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti

strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di

protezione secondo l’articolo 6a:

l. funerali nella cerchia familiare;

o. centri

commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio

e i fiorai;

p. strutture che

offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni

di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;

q. strutture

servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”

Tale disposizione è stata

oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7

giugno 2020 (RU 2020 1499):

" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

b. Abrogata

c. discoteche,

locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in

locali privati;

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti

strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di

protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:

b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura

di pasti;

bbis strutture

di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e

mense scolastiche);

3bis Oltre al piano di protezione ai sensi

dell’articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3

lettera bbis si applica quanto segue:

a. la dimensione

dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle

scuole dell’obbligo;

b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;

c. nelle mense

aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano

nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente

alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;

d. le strutture

di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;

e.

le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande;

ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.

Dall’11

maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di

negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del

livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e

nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch

/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).

Giusta l’art. 6 cpv. 1, 2

e 3 Ordinanza 2 COVID-19 del 27 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1815):

" 1 Le

grandi manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate.

2 Le manifestazioni con più di 300 persone sono vietate.

3 Alle manifestazioni e alle strutture in cui si svolgono, quali

sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica quanto segue:

a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo l’articolo

6d;

b. in caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella

stessa economia domestica si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati

di contatto;

c. chi organizza la manifestazione deve designare una persona

responsabile di far rispettare il piano di protezione.”

Il 19 giugno 2020, visto

l’art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a e b LEp (cfr. consid. 2.1.), è stata adottata l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di

COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione

particolare; cfr. RU 2020 2213).

L’art. 6 contempla delle

disposizioni particolari per le manifestazioni ed è entrato in vigore il 22

giugno 2020 (ad eccezione del cpv. 4 in vigore dal 20 giugno 2020). La validità

del cpv. 1 è stata limitata al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15).

Il tenore di tale disposto

è il seguente:

" 1 Le

grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti sono

vietate.

2 Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in caso di

registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b

occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a sedere con

un massimo di 300 persone.

3 Per le manifestazioni private, segnatamente gli eventi

familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i cui

partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo 3.

Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare misure

di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto delle

persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.

4 Alle manifestazioni politiche e della società civile si applica

unicamente quanto segue:

a. è ammessa la presenza di oltre 1000 persone;

b. i partecipanti devono portare una mascherina facciale.

5 Alle manifestazioni con un massimo di 30 persone si applica

unicamente l’articolo 3.”

Il 2 settembre 2020 l’art.

6 è stato così modificato con effetto dal 1° ottobre 2020 (cfr. RU 2020 3679):

" Art. 6,

rubrica e cpv. 2–4

Disposizioni particolari per manifestazioni con al massimo 1000

persone

2 Per le manifestazioni con oltre 300 e fino a un massimo di 1000

visitatori o un massimo di 1000 partecipanti, in caso di registrazione dei dati

di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b occorre prevedere una

suddivisione in settori con un massimo di 300 persone.

3 Alle manifestazioni private con un massimo di 300 persone,

segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili

al pubblico o in cui le persone sono note agli organizzatori, si applica

unicamente l’articolo 3 e l’obbligo di indicare una persona responsabile del

rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP relative all’igiene e al

comportamento. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né

adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di

contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.

4 Abrogato”

Sono inoltre stati

introdotti gli art. 6a, 6b e 6c relativi alle disposizioni particolari per le

grandi manifestazioni, alle prescrizioni supplementari per le competizioni

sportive in leghe professionistiche e alle disposizioni particolari per le

manifestazioni politiche e della società civile (cfr. RU 2020 3680-3682).

2.3. Per frenare le conseguenze

economiche connesse alla diffusione del coronavirus il Consiglio federale ha,

inoltre, adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno

in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il

17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

L’art. 2 cpv. 3 della

menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2

dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo

2020 subiscono una perdita di guadagno.”

Secondo l’art. 12 cpv. 1

LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall’esercizio di un’attività di salariato.

L’art. 4, relativo alla

forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che

l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni

cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv.

2).

Giusta l’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4).

L’art. 11 cpv. 1

della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di

guadagno(LIPG), a cui rinvia art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di

guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del

servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo

la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e

incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle

vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Il 16 aprile 2020 l’art. 2

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto

retroattivo dal 17 marzo 2020 (RU 2020 1257-1259). Il cpv. 3 è stato oggetto di

modifiche ed è stato introdotto il cpv. 3bis:

" 3

Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui

all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del

capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.

3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo

12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno

diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei

provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro

reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per

l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso

1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”

La condizione del

capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi

della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS)”.

Dal 19 giugno 2020 (con

effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha

il seguente tenore:

" All’accertamento

del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge

del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la

fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto

entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale

data”.

Esso è stato mantenuto

anche successivamente (cfr. Stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).

2.4. Con la modifica del 1° luglio

2020 (cfr. RU 2020 2729), all’art. 2 è stato aggiunto il cpv. 3ter:

" 3ter Hanno

diritto all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e

c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione

che lavorano nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di

reddito di cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS.”

L’art. 31 cpv. 3 lett. b e

c LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto il

coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo (lett. b),

rispettivamente le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di

un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell’azienda (lett. c), ossia le persone che in seno ad un’azienda

rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STCA

38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.1.).

All’art. 3 cpv. 3 e 3bis è

stato previsto che per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e

3bis il diritto all’indennità si estingue il 16 settembre 2020, rispettivamente

che per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter esso inizia il 1°

giugno 2020 e si estingue il 16 settembre 2020.

Secondo l’art. 5 cpv. 4,

inoltre, l’indennità giornaliera delle persone di cui all’articolo 2 capoverso

3ter ammonta all’80 per cento del reddito sottoposto all’AVS nel 2019.

Per completezza va

osservato che i cpv. 3bis e 3ter dell’art. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno sono stati abrogati con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre

2020 entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza (cfr. RU 2020 4571segg.) in base alle quali hanno in particolare

diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno

2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere

il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente

la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una

perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività

un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale

per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non

è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in

proporzione alla durata dell'attività.

È utile rilevare che iI

referendum contro la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19), è formalmente riuscito. Il 13 giugno 2021 tale legge sarà, dunque,

sottoposta a votazione popolare (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/ pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82564.html: comunicato stampa

del 3 marzo 2021 pubblicato dalla Cancelleria federale).

2.5. Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 13 versioni, cfr.

CIC versione 13, stato al 24 febbraio 2021 pag. 2-16; https://sozialversicherungen.admin.

ch/it/d/12721).

Il p.to 3.2.3. della

Circolare valida dal 17 marzo 2020 riguarda il “diritto derivante dal divieto

di svolgere manifestazioni” e prevede:

" 1037 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno

dovuto

annullare una manifestazione in seguito al provvedimento di cui all’articolo 6

capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 e hanno quindi subìto una perdita di

guadagno.

1038 Tra le manifestazioni in questione rientrano quelle

pubbliche

o

private, le manifestazioni sportive e le attività associative nel cui quadro

l’avente diritto esercita un’attività lucrativa indipendente. Possono quindi

aver diritto all’indennità, ad esempio, i musicisti, gli artisti di varietà o

gli autori.

1039 Inoltre, hanno diritto all’indennità anche i lavoratori

indipendenti

che, in seguito all’annullamento delle manifestazioni, non hanno potuto fornire

i servizi e svolgere i mandati previsti. Vi rientrano ad esempio i fornitori, i

montatori di tendoni e di fiere, i tecnici del suono e della luce ecc.

1040 Il diritto può nascere per i giorni della manifestazione

annullata

o per quelli necessari per compiere il lavoro richiesto, prima e dopo la

manifestazione in questione, ma al più presto il 17 marzo, e fino alla revoca del

provvedimento.”

I N. 1037-1039 segg. sono

rimasti invariati nelle seguenti versioni (versione 2-6).

Il N. 1040 CIC stato al 3

luglio 2020 (versione 6) enuncia:

" 1040 Il

diritto all’indennità nasce a partire dal 17 marzo 2020 e

07/20 sussiste fino al 16 settembre

2020.”

Nella Circolare valida dal

17 marzo 2020 stato al 3 luglio 2020 (versione 6) è stato, poi, aggiunto il

p.to 3.2.6. N.1041.4 e 1041.5 concernente il diritto a indennità delle “persone

in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i coniugi che

lavorano nell’azienda”:

" 1041.4 Hanno

diritto all’indennità le persone in posizione analoga a

07/20 quella di

un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell’azienda secondo la

definizione di cui al capitolo 3.1.3 che – nel 2019 hanno conseguito un reddito

da lavoro soggetto all’AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e

– sono

attive nel settore delle manifestazioni (v. elenco dell’Allegato I).

1041.5 L’estratto dettagliato del registro di commercio funge da

07/20 prova del

settore di attività. La cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della

persona richiedente (autodichiarazione). Per verificare il settore di attività

si può utilizzare anche la panoramica dell’Allegato I

L’Allegato I enuncia:

" Allegato

I

Le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro

attive nel settore delle manifestazioni possono esercitare il diritto

Considerandi

all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 1° giugno

2020.

L’elenco seguente, non esaustivo, è inteso quale aiuto per capire

quali settori possono entrare in linea di conto. La sussistenza delle

condizioni di diritto va verificata caso per caso.

Settori potenzialmente interessati

Ditte di catering

In questa categoria rientrano i servizi di ristorazione per un

determinato evento in un luogo indicato dal cliente.

Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi

In questa categoria rientra l’organizzazione, l’amministrazione e

la pubblicizzazione di manifestazioni quali fiere, esposizioni, congressi,

conferenze e riunioni, con o senza gestione e messa a disposizione di personale

per l’esercizio delle strutture in cui si svolgono queste manifestazioni.

Fornitura di servizi per le arti sceniche

In questa categoria rientrano le attività connesse alla produzione

e alla rappresentazione di opere teatrali, opere liriche, concerti, spettacoli

di danza e di altro genere (attività di registi, produttori, scenografi,

macchinisti, tecnici delle luci ecc.).

Esercizio di strutture culturali e d’intrattenimento

In questa categoria rientra l’esercizio di sale da concerti,

teatri e altri locali per rappresentazioni artistiche.

Parchi di divertimento e tematici

In questa categoria rientrano svariate attrazioni quali luna park,

scivoli acquatici, giochi, show, mostre tematiche e aree picnic.

Fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi

In questa categoria rientrano attività d’intrattenimento e per il

tempo libero non menzionate altrove (esclusi i parchi di divertimento e

tematici):

- esercizio di macchinette mangiasoldi;

- attività di parchi di divertimento e ricreativi (senza

pernottamento);

- esercizio di mezzi di trasporto per il tempo libero e a scopo

ricreativo, per esempio porti turistici;

- esercizio di impianti sciistici;

- noleggio di attrezzature nell’ambito di attività di divertimento

e ricreative;

- esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere

ricreativo;

- attività balneari, incluso il noleggio di cabine, armadietti e

sedie a sdraio ecc.;

- esercizio di sale da ballo e discoteche senza vendita di

bevande;

- attività di produttori e organizzatori di manifestazioni dal

vivo (escluse le manifestazioni artistiche e sportive), con o senza messa a

disposizione di strutture.”

I N. 1041.4 e 1041.5, come

pure l’Allegato I sono stati soppressi con la Circolare CIC stato al 17

settembre 2020 (versione 7).

2.6

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V

50.

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

2.7

Nella presente evenienza,

dalle carte processuali emerge che la RI 1 è una società con sede a __________

che ha quale scopo sociale:

"

La prestazione di consulenza e servizi professionali ad ampio raggio,

nel management consulting, così come nel settore della sicurezza (security),

della gestione dei rischi legati alla sicurezza (risk management),

nell'informatica correlata alla sicurezza (information technologicy security) e

della gestione della sicurezza delle comunicazioni (communication technologicy

security). In particolare essa promuove la compravendita di prodotti e servizi

inerenti allo scopo sopradescritto. Essa fornisce la relativa istruzione e

formazione. La società potrà partecipare, acquistare e formare altre società,

così come acquistare o gestire proprietà fondiarie e immobili, oggetti o

impianti.” (cfr. estratto RC; doc. 004)

Dal 13 aprile 2004 unico

socio (in possesso di una quota di fr. 20'000.--) e gerente della Sagl con

diritto di firma individuale è __________ (cfr. estratto RC; doc. 004).

__________ è pure alle

dipendenze della ditta quale direttore (cfr. doc. 002).

Nel certificato di salario

relativo al 2019 del 23 luglio 2020 è stato indicato un salario lordo di fr.

76'064.-- (cfr. doc. 004).

Tra la fine del 2018 e il

2), e meglio:

- il 27 dicembre 2018 di

fr. 3'231 per visori notturni per __________ (cfr. doc. A5);

- il 31 dicembre 2018 di

fr. 10'770 per consulenze varie progetti 2018 (cfr. doc. A6);

- il 3 gennaio 2019 di fr.

4'963.25 per lettori barcode, varie altre posizioni (cfr. doc. A4)

- il 24 maggio 2019 di fr.

17'232 per casse registratrici, lettori RFID, cartine RFID, varie altre

posizioni (cfr. doc. A7);

- il 1° luglio 2019 di fr.

4'846.50 per fornitura laccetti, tessere RFID, batterie (cfr. doc. A8);

- il 2 luglio 2019 di fr.

2'075.90 per la fornitura di materiale (cfr. doc. A9);

- il 2 luglio 2019 di fr.

2'364.40 per la fornitura di materiale (cfr. doc. A10);

- il 2 luglio 2019 di fr.

369.90

per la fornitura di materiale (cfr. doc. A17);

- il 23 agosto 2019 di fr.

10'882.50 per l’organizzazione di vari settori e materiale 2019 (cfr. doc.

A12);

- il 2 settembre 2019 di

fr. 12'378.82 per consulenze varie progetti 2019 (cfr. doc. A11);

- il 3 settembre di fr.

34.80

e fr. 356.50 a conguaglio (cfr. doc. A13; A14);

- il 13 dicembre 2019 di

fr. 6'176.60 per strategia 2025 (cfr. doc. A16).

In relazione al 2020

risultano due fatture del 5 ottobre 2020 di fr. 5'772.72 per risk management -

metodo e framework 2021, rispettivamente di fr. 2'154 per __________ 2020 –

sicurezza e processi (cfr. doc. A18; A19).

Il 24 luglio 2020 alla

Cassa è pervenuta la domanda d’indennità di perdita di guadagno Corona per il

settore delle manifestazioni formulata dalla RI 1 a favore segnatamente di __________

(cfr. doc. 004).

La Cassa, con decisione

del 27 agosto 2020, ha respinto la richiesta della società, poiché l’attività

svolta da __________ non rientra fra quelle previste dall’Allegato I della

Circolare CIC (cfr. doc. 003; consid. 1.1.).

Nell’opposizione a tale

provvedimento è stato precisato, da un lato, che __________ ha una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro, essendo proprietario e direttore della

Sagl. Dall’altro:

" (…) A

causa del divieto di svolgere manifestazioni, abbiamo perso la maggior parte

del lavoro che ci occupa proprio nei mesi di aprile - settembre.

Nella fattispecie, il punto focale dell'attività aziendale nei

mesi in questione, (e a seconda dei temi anche su un periodo più ampio

dell'anno) è da molti anni nell'organizzazione del __________ che, come noto,

quest'anno ha avuto luogo in forma "virtuale", quindi non avvalendosi

dei nostri servizi.

Le attività svolte per la manifestazione sono le seguenti:

- Per il settore sicurezza della manifestazione:

- pianificazione,

ricerca del personale, formazione del personale, organizzazione della sicurezza

degli eventi, condotta sul campo dei dispositivi di sicurezza, coordinamento

con i partner della sicurezza convenzionale (polizia, ambulanza, …), action

review, resoconti, liste salari del personale, ecc.

- Per il

settore accoglienza ring (__________) della manifestazione:

- pianificazione,

ricerca del personale, formazione del personale, gestione e pianificazione

della riservazione dei posti (piazza grande), action review, resoconti, liste

salari del personale, ecc

- Secondo il

bisogno, gestione di progetti particolari (es. __________, __________, …)

A livello finanziario, queste attività avrebbero portato una cifra

d'affari importante (a titolo di esempio nel 2019 erano ca. 60KCHF di

onorario), cifra d'affari che quest'anno è venuta a mancare totalmente, proprio

per il ridimensionamento massiccio della manifestazione. (…)” (Doc. 002)

Il 27 novembre 2020 la

Cassa ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il

precedente provvedimento del 27 agosto 2020 (cfr. doc. A2; consid. 1.2.).

Al ricorso è stato

allegato un messaggio di posta elettronica del 15 gennaio 2021 in cui il

Direttore operativo di __________, __________, ha affermato:

" (…) a

causa dell’annullamento dell’edizione fisica del __________ a causa del

Covid-19, il __________ nel 2020 ha ridotto suo malgrado in modo rilevante la

propria collaborazione con la RI 1” (Doc. A20)

Pendente causa la parte

ricorrente ha inoltre prodotto un ulteriore messaggio di posta elettronica del

5.

febbraio 2021 di __________ del seguente tenore:

" (…) la RI

1, in particolare nella persona del signor __________, accompagna il __________

come partner da lungo tempo.

Negli anni l’azienda si è infatti specializzata a coprire dei

bisogni specifici di grandi eventi come il nostro, fornendoci regolare supporto

nei seguenti settori:

- pianificazione,

organizzazione e processi in ambito di sicurezza;

- pianificazione,

organizzazione e processi in relazione all’accoglienza;

- pianificazione,

organizzazione e processi in ambito di trasporti;

- ottimizzazione

dei processi interni di lavoro di vari settori;

- organizzazione

di eventi all’interno del __________ (es. __________, __________, ecc.) e

sviluppo di progetti speciali.

A causa della pandemia da Coronavirus, nel 2020 l’edizione fisica

del __________ è stata annullata, ragione per cui le prestazioni negli ambiti

sopramenzionati richieste alla RI 1 sono state sostanzialmente ridotte a zero.”

(Doc. A22)

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che

il Consiglio federale, il 1° luglio 2020, ha adottato l’art. 2 cpv. 3ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui hanno diritto

all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della

legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione che lavorano

nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di reddito di

cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (cfr. consid.

2.4.).

Nel caso concreto, come

visto, la Cassa ha negato il diritto alle IPG Corona, in quanto l’attività

svolta non rientrerebbe nel settore ricreativo (cfr. doc. 003; A2; consid.

1.1.; 1.2.).

La parte ricorrente

contesta la conclusione dell’amministrazione, sostenendo, da una parte, che le

mansioni nel campo della sicurezza da lei svolte possono essere facilmente

associate al settore delle manifestazioni perché alla base di qualsivoglia

evento di grande portata, quale il __________. Dall’altra, che le prestazioni

effettuate a favore di __________ (pianificazione, ricerca del personale,

formazione dello staff, organizzazione della sicurezza in generale,

riservazione dei posti, gestione di tutto quanto ruota attorno all'ospitalità

VIP, ecc.) comportano un suo coinvolgimento importante in ciò che riguarda

l'organizzazione e la gestione dell'evento culturale più grande e rinomato

della Svizzera (cfr. doc. I; 002; consid. 1.3.; 2.7.).

Deve, perciò, essere

esaminato, dapprima, cosa si intenda specificatamente per “le persone (…)

che lavorano nel settore delle manifestazioni” e in seguito

se

l’attività della RI 1 e quindi il lavoro svolto da __________ rientrano nel

campo di applicazione dell’art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno.

2.9

Per le norme del diritto

amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi

(formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo

luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004

consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).

Se il suo testo è chiaro e

non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di

appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora

conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del

legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più

interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera

portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi

d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,

nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che

essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid.

3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente

laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,

costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di

incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni

recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se

ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid.

3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con

riferimenti).

Occorre prendere la decisione

materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato

soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non

privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso

di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo

interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.

3.5

pag. 567; DTF 131 II 710 consid.

4.1

pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2

pag. 71).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF

8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF

9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

A titolo abbondanziale per

un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della

legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al

coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale

all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione (COVID-19).

2.10

Il testo dell’art. 2 cpv. 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevedendo solamente che hanno diritto

all’IPG Corona le persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI che lavorano

nel settore delle manifestazioni,

non fornisce particolari elementi

che consentano di concludere che tale concetto vada interpretato nel senso di

una limitazione del diritto a chi è direttamente e strettamente coinvolto

nell’organizzazione e nell’esecuzione di una manifestazione oppure in modo più

ampio.

Per facilitare

l’applicazione dell’Ordinanza i N. 1041.4 e 1041.5 della Circolare CIC

enunciano, da un lato, che hanno diritto all’IPG Corona le persone in posizione

analoga a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano

nell’azienda che sono attive nel settore delle manifestazioni.

Dall’altro, che per

verificare se l’ambito di attività rientra in quello delle manifestazioni la

Cassa fa capo all’estratto del RC che funge da prova del settore di attività, come

pure si basa sui dati dichiarati dal richiedente. A tale fine i N. 1041.4 e

1041.5

rinviano all’Allegato I il quale, precisando ad ogni modo che la

sussistenza delle condizioni del diritto va verificata caso per caso, elenca in

modo non esaustivo alcuni settori potenzialmente interessati, e meglio le ditte

di catering, gli organizzatori di fiere, esposizioni e congressi, la fornitura

di servizi per le arti sceniche, l’esercizio di strutture culturali e

d’intrattenimento, i parchi di divertimento e tematici, la fornitura di servizi

d’intrattenimento e ricreativi (cfr. consid. 2.5.).

In particolare i settori

menzionati a titolo esemplificativo riguardanti le ditte di catering e la

fornitura di servizi per le arti sceniche concernono dei servizi - ma non sono

gli unici - necessari per lo svolgimento e la buona riuscita di un determinato

evento.

In proposito non va, poi,

dimenticato che tramite l’introduzione del cpv. 3ter dell’art. 2 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno il Consiglio federale ha voluto estendere il

diritto all’indennità – per il periodo 1° giugno -16 settembre 2020 – anche ai

titolari di SA o Sagl impiegati nella propria impresa attiva nel settore

ricreativo che dal 1° giugno 2020 non avevano più diritto all’indennità per

lavoro ridotto dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 2

dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, abrogato tramite una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio

2020, entrata in vigore il 1° giugno 2020; cfr. RU 2020 877-879; RU 2020

1201; RU 2020 1777), benché il loro

settore continuasse a essere fortemente colpito dalla crisi del coronavirus. L’intenzione

del Consiglio federale era di trattare queste persone in modo analogo ai

lavoratori indipendenti indirettamente colpiti (cfr.

Il TCA rileva, inoltre,

che l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è un’ordinanza adottata dal

Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (art.

185.

cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo (cfr. consid. 2.3.),

attraverso la quale unitamente alle sue modifiche, si sono espressamente riconosciute,

per far fronte a una situazione eccezionale e urgente, delle prestazioni a

persone (tra le quali le persone con posizione analoga a quella di un datore di

lavoro che lavorano nel settore delle manifestazioni) che normalmente non

avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in connessione

all’esercizio della propria professione.

In simili condizioni

occorre concludere che

l’espressione

“le persone (…) che

lavorano nel settore delle manifestazioni” si riferisce a tutti coloro che

sono concretamente attivi nell’ambito delle manifestazioni senza limitare il

diritto unicamente a chi si occupa direttamente dell’organizzazione e dell’esecuzione

in senso stretto della manifestazione, bensì comprendendo anche le persone che

lavorano indirettamente per la stessa, ad esempio consentendo all’organizzatore

vero e proprio di preparare al meglio l’evento, rispettivamente svolgendo

attività collaterali che forniscono valore aggiunto alla manifestazione e

permettono a chi effettua tali attività di garantirsi - per il tipo di

prestazione e grazie all’ingente numero di persone che partecipano all’evento

come protagonisti o pubblico - determinate entrate.

2.11

Nel caso di specie lo scopo

sociale della RI 1 risultante dall’estratto RC è la prestazione di consulenza e

servizi professionali ad ampio raggio, nel management consulting, così come nel

settore della sicurezza (security), della gestione dei rischi legati alla

sicurezza (risk management), nell'informatica correlata alla sicurezza

(information technologicy security) e della gestione della sicurezza delle

comunicazioni (communication technologicy security).

In apparenza, quindi,

l’attività della Sagl non rientrerebbe in quanto tale nel settore delle

manifestazioni.

Tuttavia la ditta ha in

ogni caso dimostrato, tramite le attestazioni del direttore operativo del __________

(cfr. consid. 2.7.), in primo luogo, di collaborare da anni con il __________

fornendo regolare supporto per la pianificazione, l’organizzazione e i processi

in ambito di sicurezza, la pianificazione, l’organizzazione e i processi in

relazione all’accoglienza, la pianificazione, l’organizzazione e i processi in

ambito di trasporti, l’ottimizzazione dei processi interni di lavoro di vari

settori, l’organizzazione di eventi all’interno del __________ (es. __________,

__________, ecc.) e lo sviluppo di progetti speciali (cfr. doc. A22).

Tali servizi sono

essenziali per la realizzazione di una manifestazione internazionale e di

grande portata come è il __________.

In secondo luogo, che le

prestazioni a favore del __________, nel 2020, sono state sostanzialmente nulle

a causa dell’annullamento dell’edizione fisica del __________ a seguito della

pandemia da coronavirus (cfr. doc. A22), come emerge d’altronde anche dalle

fatture emesse nei confronti del __________ ed elencate al consid. 2.7.

Ne discende che l’attività

espletata dalla RI 1 e di conseguenza da __________ deve essere considerata al

pari di altre attività citate nell’Allegato I (come ad esempio le ditte di

catering e la fornitura di servizi per le arti sceniche) e dunque rientra nel

settore delle manifestazioni.

Quanto asserito dalla

Cassa, e meglio che “l'attività commerciale della società potrebbe

proseguire senza appoggiarsi alla clientela nel settore delle manifestazioni,

come peraltro confermato anche dall'opponente nella sua impugnativa

("stiamo con fatica recuperando qualche mandato in altri ambiti” cfr. opposizione

del 4 settembre 2020)” (cfr. doc. A2; consid. 1.2.), non permette di

giungere a un esito differente della vertenza.

Infatti, anche se non può

essere negato che la società potrebbe teoricamente diversificare la propria

attività rispetto al settore delle manifestazioni, per l’estate 2020 ciò

risultava di fatto poco verosimile, visto che le misure di chiusura e

limitazione degli eventi sono state decretate dal Consiglio federale tra la

primavera e l’estate 2020 progressivamente in base all’evoluzione della

situazione epidemiologica (cfr. consid. 2.2.).

La Sagl non ha avuto,

pertanto, il tempo materiale di potersi rivolgere a una clientela diversa.

2.12

Alla luce di tutto quanto

esposto e considerato che dal certificato di salario relativo al periodo

gennaio – dicembre 2019 si evince che __________ ha percepito uno stipendio

lordo di fr. 76'064.-- (cfr. doc. 004), occorre concludere che la parte

ricorrente ha di principio diritto all’IPG Corona a favore di __________ dal 1°

giugno al 16 settembre 2020.

2.13

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,

la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la

singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale

regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 15 gennaio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

2.14

Vincente

in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo

di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30

Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 27 novembre 2020 è annullata.

§§ La

RI 1 ha diritto (per principio) all’IPG Corona a favore di __________ dal 1°

giugno al 16 settembre 2020

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà

alla parte ricorrente fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti