42.2021.4
A torto negato a ditta diritto a IPG Corona x socio gerente. Ex art. 2 cpv. ter Ord. COVID19 IPG (cfr. Direttiva CIC+Alleg.I) pure persone con posiz. analoga a DL che lavorano nel settore manifestazioni hanno diritto a IPG. In casu, attività in questione rientra nell'ambito manifestazioni
15 marzo 2021Italiano53 min
nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.4
rs
Lugano
15 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 novembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 27 agosto
2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato alla RI 1 il diritto a
indennità perdita di guadagno Corona a favore di __________, socio e gerente
della società, in quanto l’attività svolta non rientra nel settore ricreativo
(cfr. doc. 003).
1.2. Il 27 novembre 2020 la Cassa
ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio
precedente provvedimento del 27 agosto 2020, rilevando:
" (…)
3. Con la modifica del 1°
luglio 2020 della citata ordinanza
(RU 2020 2729), dal 1°
giugno 2020 al 16 settembre 2020 (cfr. art. 3
cpv. 3bis), il Consiglio federale ha esteso la cerchia degli aventi
diritto anche alle persone con una posizione analoga a quella di datore di
lavoro giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, purché attive nel settore
ricreativo, assicurate obbligatoriamente all'AVS e a condizione che il loro
reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per
l'anno 2019 è compreso tra CHF 10'000.00 e CHF 90'000.00 (cfr. art. 2 cpv. 3ter).
Per
quanto qui di interesse, in relazione all'IPG Corona, si applica quindi la CIC
stato al 3 luglio 2020 (versione 6) che al suo Allegato I specifica i settori
delle manifestazioni potenzialmente interessati (marg. 1041.1 CIC). Ai sensi
della successiva marg. 1041.5 CIC "L'estratto dettagliato del registro
di commercio funge da prova del settore di attività", con l'aggiunta
che "La cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della
persona richiedente (autocertificazione)" e la precisazione che "Per
verificare il settore di attività si può utilizzare anche la panoramica
dell'Allegato I”. Stante il citato Allegato l, le persone in posizione
analoga a quella di un datore di lavoro che possono esercitare il diritto
all'IPG Corona dal 1° giugno 2020 appartengono, in particolare, ai seguenti
settori: ditte di catering, organizzatori di fiere, di esposizioni e di
congressi, ditte che forniscono servizi per le arti sceniche, aziende che
esercitano strutture culturali e d'intrattenimento, parchi divertimento e
tematici e ditte che forniscono servizi d'intrattenimento e ricreativi.
4. ln data 24 luglio 2020 è stata presentata da parte della RI 1,
per mezzo dell'apposito formulario, la domanda volta all'ottenimento dell'IPG
Corona a favore del signor __________, che è stata rifiutata con decisione del
27 agosto 2020, in quanto l'attività svolta dalla azienda non rientra fra
quelle previste dall'Allegato I della CIC.
Tale decisione è stata avversata con tempestiva opposizione del 4
settembre 2020.
Con l'impugnativa l'opponente afferma testuale che "a
causa del divieto di svolgere manifestazioni, abbiamo perso la maggior parte
del lavoro che ci occupa proprio nei mesi di aprile-settembre". ln
particolare la società veniva impiegata presso il __________, evento che ha
avuto luogo digitalmente e non ha quindi richiesto le prestazioni
dell'opponente.
Infine, l'opponente ritiene che la sua attività nell'ambito della
sicurezza presso le manifestazioni rientra nella categoria di "Ditta di
catering” o "Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi”
indicati all'allegato I CIC (versione 6).
5. L'estratto
del registro di commercio relativo a RI 1 descrive testualmente che la medesima
ha come scopo "La prestazione di consulenza e servizi professionali ad
ampio raggio, nel management consulting, così come nel settore della sicurezza
(security), della gestione dei rischi legati alla sicurezza (risk management),
nell'informatica correlata alla sicurezza (information technologicy security) e
della gestione della sicurezza delle comunicazioni (communication technologicy
security). ln particolare essa promuove la compravendita di prodotti e servizi
inerenti allo scopo sopradescritto. Essa fornisce la relativa istruzione e
formazione. La società potrà partecipare, acquistare e formare altre società,
così come acquistare o gestire proprietà fondiarie e immobili, oggetti o
impianti."
Nel caso concreto, già solo lo scopo iscritto a registro di
commercio non rientra in nessuno dei settori elencati nell'Allegato I CIC
(versione 6).
Ne discende che la tesi dell'opponente che parifica l'attività
commerciale di RI 1 a quella delle "Ditte di catering” o degli "Organizzatori
di fiere, esposizioni e congressi” indicate all'allegato I CIC (versione 6)
non può essere accolta.
Inoltre si rileva che l'attività commerciale della società
potrebbe proseguire senza appoggiarsi alla clientela nel settore delle
manifestazioni, come peraltro confermato anche dall'opponente nella sua
impugnativa ("stiamo con fatica recuperando qualche mandato in altri
ambiti” cfr. opposizione del 4 settembre 2020).” (Doc. A2)
1.3. La RI 1, rappresentata
dall’avv. RA 1, con tempestivo ricorso del 15 gennaio 2021 inoltrato al TCA, ha
chiesto l’annullamento della stessa e il conseguente riconoscimento dell’IPG
Corona per persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive
nel settore delle manifestazioni per il periodo dal 1° giugno al 16 settembre
2020.
A sostegno delle proprie
pretese la parte ricorrente ha segnatamente argomentato:
" (…)
10 Oggetto del contendere è dunque la questione a sapere quali
attività rientrano nello spettro delle manifestazioni e, segnatamente, se le
prestazioni fornite dalla RI 1 posso essere qualificate come tali. Occorre
dunque dapprima soffermarsi sul campo di attività della ricorrente.
11 La RI 1 si occupa di prestare consulenza e servizi
professionali a persone fisiche e giuridiche. Nel corso degli ultimi anni la
società ha intrapreso una intensa collaborazione con l'Associazione __________
(in seguito "__________"), diventandone uno stretto partner e
offrendo i suoi servizi specialmente nell'ambito della sicurezza e
dell'ospitalità. Questa cooperazione rappresenta una fonte considerevole del
fatturato della ricorrente e in modo particolare degli introiti nel periodo cui
fa riferimento la richiesta di corresponsione dell'IPG Corona.
12 Basti pensare che nel 2019 fu fatturato un importo di
approssimativamente CHF 75'000.00 per i servizi prestati al __________, come si
evince dalle fatture qui prodotte.
Prove: Fattura n. 182 doc.
4
Fattura n. 183 doc.
5
Fattura n. 188 doc.
6
Fattura n. 193 doc.
7
Fattura n. 195 doc.
8
Fattura
n. 197 doc. 9
Fattura n. 198 doc.
10
Fattura n. 200 doc.
11
Fattura n. 202 doc.
12
Fattura n. 206 doc.
13
Fattura n. 207 doc.
14
Nel 2020, anno in cui a causa della pandemia l'edizione fisica del
__________ è stata cancellata, la fatturazione è crollata e ha portato alla
ricorrente un incasso di unicamente CHF 8'000.00. Ciò - ben desumibile dalla
panoramica aziendale delle entrate legate al __________ del 2019 e del 2020
così come dalla conferma e-mail del Direttore operativo del __________ del 15
gennaio 2021 - dimostra la portata della kermesse locarnese per gli affari
della ricorrente e la mancanza di altre opzioni per poter ovviare all'ammanco
dovuto alla pandemia.
Prove: Panoramica aziendale entrate
__________ 2019-2020 doc.
15
Fattura n. 191 doc.
16
Fattura n. 222 doc.
17
Fattura n. 226 doc.
18
Fattura n. 227 doc.
19
Conferma del direttore operativo
Del __________ doc.
20
(…)” (Doc. I pag. 3-4)
Il patrocinatore dell’insorgente
ha poi fatto valere che il modus operandi della Cassa è contraddittorio rispetto
alle indicazioni contenute al N. 1041.5 della Circolare sull’indennità in caso
di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di
guadagno per il coronavirus (CIC), valida dal 17 marzo 2020, stato 3 luglio
2020, il quale, da un lato, prevede che l’estratto dettagliato del registro di
commercio funga da prova del settore di attività ma senza indicare che debba
essere l’unica, dall’altro, impone alla Cassa di basarsi anche
sull’autodichiarazione del richiedente e di avvalersi, a titolo di esempio,
della panoramica dei settori elencati nell’Allegato I CIC.
Al riguardo la parte
ricorrente ha indicato:
" (…) le
valutazioni della resistente non sono dunque pertinenti principalmente per due
ragioni: innanzitutto poiché la CIC e il suo Allegato I sono stati interpretati
in modo ingiustificatamente ed eccessivamente restrittivo e inoltre poiché non
sono state tenute in considerazione le informazioni aggiuntive fornite dalla
ricorrente e contenute nell'autocertificazione.
16 Non può essere infatti imputato alla
ricorrente che il suo scopo sociale non contiene una limitazione delle proprie
attività al settore delle manifestazioni (che invero non viene richiesta in
alcun disposto normativo) e l'estratto RC non può dunque costituire la base
esclusiva per una decisione che deve al contrario vagliare le particolarità del
singolo caso sulla falsariga di quanto illustrato nelle righe che precedono.
17 ln aggiunta, l'Allegato I CIC specifica inequivocabilmente che
le attività elencate sono soltanto indicative e fungono da aiuto nel valutare
se un'attività rientri o meno nel settore delle manifestazioni ("settori
potenzialmente interessati”; evidenziazione nostra). La stessa CIC ribadisce
l'importanza di una verifica caso per caso dell'adempimento delle condizioni di
diritto, lasciando intendere il carattere meramente di supporto dell'Allegato I
CIC (n. 1041 5 CIC: "Per verificare il settore di attività si
può utilizzare anche la panoramica dell'Allegato l").
18 Nell'Allegato I CIC troviamo un elenco dei settori
potenzialmente interessati che cita: ditte di catering, organizzatori di fiere,
di esposizioni e di congressi, ditte che forniscono servizi per le arti
sceniche, esercizi di strutture culturali e d'intrattenimento, parchi di
divertimento e tematici e fornitori di servizi d'intrattenimento e ricreativi
(Allegato I CIC, pag. 36 e seg.). Pacifico che il fil rouge che unisce queste
attività è l'organizzazione e la gestione di eventi così come la fornitura di
servizi e prestazioni che contribuiscono alla realizzazione e alla riuscita di
una manifestazione.
19 Lo scopo sociale della ricorrente verte sui settori della
sicurezza e della consulenza, ambiti di lavoro inclusi anche nella propria
autocertificazione. Le attività nel campo della sicurezza, anche senza
ulteriori approfondimenti, possono essere facilmente associate al settore delle
manifestazioni perché alla base di qualsivoglia evento di grande portata (quale
il __________). Inoltre, a complemento dell'estratto RC la ricorrente ha
specificato in dettaglio nella sua opposizione il contesto in cui opera, in
modo particolare nell'ambito del __________ (pianificazione, ricerca del
personale, formazione dello staff, organizzazione della sicurezza in generale,
riservazione dei posti, gestione di tutto quanto ruota attorno all'ospitalità
VIP, ecc.). Premesso che lo statuto di (grande) manifestazione del __________
non è certo oggetto della presente vertenza, non si può che dedurre un
coinvolgimento importante della ricorrente in ciò che riguarda l'organizzazione
e la gestione dell'evento culturale più grande e rinomato della Svizzera. (…)”
(Doc. I pag. 4-5)
Infine l’avv. RA 1, per
conto della RI 1, ha addotto:
" (…)
20 La decisione su opposizione 27 novembre 2020 rileva infine che
la ricorrente potrebbe proseguire senza appoggiarsi alla clientela nel settore
delle manifestazioni, arrivando a tale conclusione estrapolando la frase "stiamo
con fatica recuperando qualche mandato in altri ambiti” dall'opposizione
del 4 settembre 2020. Questa conclusione va senz'altro censurata, in quanto la
resistente confonde la disponibilità e la prontezza della società a tentare
(purtroppo invano, come si evince dal paragrafo 8 dell'opposizione) di mitigare
le mancate entrate in un contesto estremamente difficile senza dover pesare
sullo Stato, con un dato di fatto: ossia la circostanza secondo cui la
ricorrente è attiva nell'ambito coperto dall'Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno.
21 A titolo abbondanziale (poiché irrilevante per la decisione ma
in linea con la presa di posizione della Cassa) si segnala che anche una ditta
di catering - malgrado la cancellazione di eventi - avrebbe comunque potuto
proseguire l'attività fornendo i propri servizi a una clientela diversa e non
toccata dalle decisioni del Consiglio federale. Determinante rimane il fatto
che per il periodo per il quale si richiede l'IPG Corona la ricorrente abbia
subito un consistente e oggettivo ammanco derivante esclusivamente dalla
cancellazione del __________, che malgrado impegno e buona volontà non è
purtroppo riuscita a colmare. (…)” (Doc. I pag. 5)
1.4. Nella sua risposta del 26
gennaio 2021 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc.
III).
1.5. L’8 febbraio 2021 la parte
ricorrente ha prodotto un messaggio di posta elettronica datato 5 febbraio 2021
del Direttore operativo del __________, precisando che dallo stesso risulta il
ruolo organizzativo e le competenze da “event manager” fornite dalla
Sagl, la quale esercita un’attività specialistica e strumentale nel contesto
dello svolgimento del __________ e degli eventi a esso connessi (cfr. doc. V;
22).
1.6. L’amministrazione, il 16
febbraio 2021, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare
(cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato inviato per
conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato alla
ricorrente a favore di __________ il diritto all’indennità perdita di guadagno
in relazione al coronavirus richiesta dal 1° giugno al 16 settembre 2020.
Ai sensi dell’art. 185
cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze
dev’essere limitata nel tempo.
L’art. 1 della Legge
federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge
sulle epidemie, LEp) prevede:
" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle
malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”
Giusta l’art. 2 cpv. 1
LEp:
" 1 La presente legge si
prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili.”
Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett.
a e b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a
fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo per
la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per l’economia
o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni, ordinare
provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione.
L’art. 7 LEp enuncia:
" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può
ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di
esso.”
2.2. Il Consiglio federale,
fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una
serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Con la prima ordinanza del
28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo
svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero
presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il 13 marzo 2020 il
Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito
ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre
il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività
presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono
state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o
private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai
ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato
consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il
personale).
Nel Canton Ticino il
Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262
dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio
cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,
conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo
imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire
con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico
e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,
regionale o locale.”).
In seguito, iI 14 marzo
2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura
di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i
punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le
stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali
parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il
Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di
rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Il 16 marzo 2020 il
Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.
7 LEp.
L’Ordinanza 2 COVID-19 è stata
modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
In particolare giusta
l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:
" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività
societarie.
2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
a. negozi e
mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni ed erotici;
d. strutture
ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale
cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,
palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e
zoologici e parchi di animali;
e. strutture
che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,
saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.
3 Il capoverso 2
non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:
a. negozi di
generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di
servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso
quotidiano;
b. negozi di
cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e
strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
c. farmacie,
drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi
acustici);
d. uffici e
agenzie postali;
e. punti di
vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
f. banche;
g. stazioni di
servizio;
h. stazioni
ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
Fatti
i. officine
di mezzi di trasporto;
j. pubblica
amministrazione;
k. strutture
sociali (p. es. centri di consulenza);
l. funerali
nella stretta cerchia familiare;
m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche
e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo
il diritto federale e cantonale;
n. alberghi.
4 Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3
devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità
pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone
presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli
assembramenti di persone.”
L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza
2 COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.
Il 20 marzo 2020
nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento
della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della
posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti
di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile
2020 (RU 2020 863).
Il Consiglio federale, il
27 marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU
2020 1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).
Ai sensi di questo
disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata,
autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste
un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un
periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle
attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere
accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone
richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è
altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione
sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno
acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione
resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e
compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.
L’art. 7e cpv. 1-3
dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo
2020.
Con Risoluzione n. 1649
del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento
agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte
le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020.
Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:
" 8. Nel
rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi
interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi,
situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze
e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di
apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine
industriali, ecc.).”
Tali misure sono state
prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile
2020 e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.
L’art. 6 Ordinanza 2 COVID-19
è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino al 10
maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:
" Art. 6
cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q
2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse
quelle in locali privati;
e. Abrogato
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a:
l. funerali nella cerchia familiare;
o. centri
commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio
e i fiorai;
p. strutture che
offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni
di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;
q. strutture
servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”
Tale disposizione è stata
oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7
giugno 2020 (RU 2020 1499):
" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis
2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
b. Abrogata
c. discoteche,
locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in
locali privati;
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:
b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura
di pasti;
bbis strutture
di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e
mense scolastiche);
3bis Oltre al piano di protezione ai sensi
dell’articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3
lettera bbis si applica quanto segue:
a. la dimensione
dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle
scuole dell’obbligo;
b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;
c. nelle mense
aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano
nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente
alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;
d. le strutture
di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;
e.
le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande;
ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.
Dall’11
maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di
negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del
livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e
nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch
/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).
Giusta l’art. 6 cpv. 1, 2
e 3 Ordinanza 2 COVID-19 del 27 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1815):
" 1 Le
grandi manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate.
2 Le manifestazioni con più di 300 persone sono vietate.
3 Alle manifestazioni e alle strutture in cui si svolgono, quali
sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica quanto segue:
a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo l’articolo
6d;
b. in caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella
stessa economia domestica si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati
di contatto;
c. chi organizza la manifestazione deve designare una persona
responsabile di far rispettare il piano di protezione.”
Il 19 giugno 2020, visto
l’art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a e b LEp (cfr. consid. 2.1.), è stata adottata l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di
COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione
particolare; cfr. RU 2020 2213).
L’art. 6 contempla delle
disposizioni particolari per le manifestazioni ed è entrato in vigore il 22
giugno 2020 (ad eccezione del cpv. 4 in vigore dal 20 giugno 2020). La validità
del cpv. 1 è stata limitata al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15).
Il tenore di tale disposto
è il seguente:
" 1 Le
grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti sono
vietate.
2 Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in caso di
registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b
occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a sedere con
un massimo di 300 persone.
3 Per le manifestazioni private, segnatamente gli eventi
familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i cui
partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo 3.
Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare misure
di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto delle
persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.
4 Alle manifestazioni politiche e della società civile si applica
unicamente quanto segue:
a. è ammessa la presenza di oltre 1000 persone;
b. i partecipanti devono portare una mascherina facciale.
5 Alle manifestazioni con un massimo di 30 persone si applica
unicamente l’articolo 3.”
Il 2 settembre 2020 l’art.
6 è stato così modificato con effetto dal 1° ottobre 2020 (cfr. RU 2020 3679):
" Art. 6,
rubrica e cpv. 2–4
Disposizioni particolari per manifestazioni con al massimo 1000
persone
2 Per le manifestazioni con oltre 300 e fino a un massimo di 1000
visitatori o un massimo di 1000 partecipanti, in caso di registrazione dei dati
di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b occorre prevedere una
suddivisione in settori con un massimo di 300 persone.
3 Alle manifestazioni private con un massimo di 300 persone,
segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili
al pubblico o in cui le persone sono note agli organizzatori, si applica
unicamente l’articolo 3 e l’obbligo di indicare una persona responsabile del
rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP relative all’igiene e al
comportamento. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né
adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di
contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.
4 Abrogato”
Sono inoltre stati
introdotti gli art. 6a, 6b e 6c relativi alle disposizioni particolari per le
grandi manifestazioni, alle prescrizioni supplementari per le competizioni
sportive in leghe professionistiche e alle disposizioni particolari per le
manifestazioni politiche e della società civile (cfr. RU 2020 3680-3682).
2.3. Per frenare le conseguenze
economiche connesse alla diffusione del coronavirus il Consiglio federale ha,
inoltre, adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno
in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il
17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
L’art. 2 cpv. 3 della
menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2
dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo
2020 subiscono una perdita di guadagno.”
Secondo l’art. 12 cpv. 1
LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall’esercizio di un’attività di salariato.
L’art. 4, relativo alla
forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che
l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni
cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv.
2).
Giusta l’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4).
L’art. 11 cpv. 1
della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di
guadagno(LIPG), a cui rinvia art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di
guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del
servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo
la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e
incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle
vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Il 16 aprile 2020 l’art. 2
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto
retroattivo dal 17 marzo 2020 (RU 2020 1257-1259). Il cpv. 3 è stato oggetto di
modifiche ed è stato introdotto il cpv. 3bis:
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui
all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del
capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo
12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno
diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei
provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro
reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per
l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso
1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”
La condizione del
capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS)”.
Dal 19 giugno 2020 (con
effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha
il seguente tenore:
" All’accertamento
del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge
del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la
fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto
entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale
data”.
Esso è stato mantenuto
anche successivamente (cfr. Stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).
2.4. Con la modifica del 1° luglio
2020 (cfr. RU 2020 2729), all’art. 2 è stato aggiunto il cpv. 3ter:
" 3ter Hanno
diritto all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e
c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione
che lavorano nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di
reddito di cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS.”
L’art. 31 cpv. 3 lett. b e
c LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto il
coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo (lett. b),
rispettivamente le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di
un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell’azienda (lett. c), ossia le persone che in seno ad un’azienda
rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STCA
38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.1.).
All’art. 3 cpv. 3 e 3bis è
stato previsto che per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e
3bis il diritto all’indennità si estingue il 16 settembre 2020, rispettivamente
che per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter esso inizia il 1°
giugno 2020 e si estingue il 16 settembre 2020.
Secondo l’art. 5 cpv. 4,
inoltre, l’indennità giornaliera delle persone di cui all’articolo 2 capoverso
3ter ammonta all’80 per cento del reddito sottoposto all’AVS nel 2019.
Per completezza va
osservato che i cpv. 3bis e 3ter dell’art. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno sono stati abrogati con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre
2020 entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).
Dopo che il 25 settembre
2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza (cfr. RU 2020 4571segg.) in base alle quali hanno in particolare
diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno
2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere
il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente
la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una
perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività
un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale
per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non
è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in
proporzione alla durata dell'attività.
È utile rilevare che iI
referendum contro la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19), è formalmente riuscito. Il 13 giugno 2021 tale legge sarà, dunque,
sottoposta a votazione popolare (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/ pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82564.html: comunicato stampa
del 3 marzo 2021 pubblicato dalla Cancelleria federale).
2.5. Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 13 versioni, cfr.
CIC versione 13, stato al 24 febbraio 2021 pag. 2-16; https://sozialversicherungen.admin.
ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.3. della
Circolare valida dal 17 marzo 2020 riguarda il “diritto derivante dal divieto
di svolgere manifestazioni” e prevede:
" 1037 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno
dovuto
annullare una manifestazione in seguito al provvedimento di cui all’articolo 6
capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 e hanno quindi subìto una perdita di
guadagno.
1038 Tra le manifestazioni in questione rientrano quelle
pubbliche
o
private, le manifestazioni sportive e le attività associative nel cui quadro
l’avente diritto esercita un’attività lucrativa indipendente. Possono quindi
aver diritto all’indennità, ad esempio, i musicisti, gli artisti di varietà o
gli autori.
1039 Inoltre, hanno diritto all’indennità anche i lavoratori
indipendenti
che, in seguito all’annullamento delle manifestazioni, non hanno potuto fornire
i servizi e svolgere i mandati previsti. Vi rientrano ad esempio i fornitori, i
montatori di tendoni e di fiere, i tecnici del suono e della luce ecc.
1040 Il diritto può nascere per i giorni della manifestazione
annullata
o per quelli necessari per compiere il lavoro richiesto, prima e dopo la
manifestazione in questione, ma al più presto il 17 marzo, e fino alla revoca del
provvedimento.”
I N. 1037-1039 segg. sono
rimasti invariati nelle seguenti versioni (versione 2-6).
Il N. 1040 CIC stato al 3
luglio 2020 (versione 6) enuncia:
" 1040 Il
diritto all’indennità nasce a partire dal 17 marzo 2020 e
07/20 sussiste fino al 16 settembre
2020.”
Nella Circolare valida dal
17 marzo 2020 stato al 3 luglio 2020 (versione 6) è stato, poi, aggiunto il
p.to 3.2.6. N.1041.4 e 1041.5 concernente il diritto a indennità delle “persone
in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i coniugi che
lavorano nell’azienda”:
" 1041.4 Hanno
diritto all’indennità le persone in posizione analoga a
07/20 quella di
un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell’azienda secondo la
definizione di cui al capitolo 3.1.3 che – nel 2019 hanno conseguito un reddito
da lavoro soggetto all’AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e
– sono
attive nel settore delle manifestazioni (v. elenco dell’Allegato I).
1041.5 L’estratto dettagliato del registro di commercio funge da
07/20 prova del
settore di attività. La cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della
persona richiedente (autodichiarazione). Per verificare il settore di attività
si può utilizzare anche la panoramica dell’Allegato I
L’Allegato I enuncia:
" Allegato
I
Le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro
attive nel settore delle manifestazioni possono esercitare il diritto
Considerandi
all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 1° giugno
2020.
L’elenco seguente, non esaustivo, è inteso quale aiuto per capire
quali settori possono entrare in linea di conto. La sussistenza delle
condizioni di diritto va verificata caso per caso.
Settori potenzialmente interessati
Ditte di catering
In questa categoria rientrano i servizi di ristorazione per un
determinato evento in un luogo indicato dal cliente.
Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi
In questa categoria rientra l’organizzazione, l’amministrazione e
la pubblicizzazione di manifestazioni quali fiere, esposizioni, congressi,
conferenze e riunioni, con o senza gestione e messa a disposizione di personale
per l’esercizio delle strutture in cui si svolgono queste manifestazioni.
Fornitura di servizi per le arti sceniche
In questa categoria rientrano le attività connesse alla produzione
e alla rappresentazione di opere teatrali, opere liriche, concerti, spettacoli
di danza e di altro genere (attività di registi, produttori, scenografi,
macchinisti, tecnici delle luci ecc.).
Esercizio di strutture culturali e d’intrattenimento
In questa categoria rientra l’esercizio di sale da concerti,
teatri e altri locali per rappresentazioni artistiche.
Parchi di divertimento e tematici
In questa categoria rientrano svariate attrazioni quali luna park,
scivoli acquatici, giochi, show, mostre tematiche e aree picnic.
Fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi
In questa categoria rientrano attività d’intrattenimento e per il
tempo libero non menzionate altrove (esclusi i parchi di divertimento e
tematici):
- esercizio di macchinette mangiasoldi;
- attività di parchi di divertimento e ricreativi (senza
pernottamento);
- esercizio di mezzi di trasporto per il tempo libero e a scopo
ricreativo, per esempio porti turistici;
- esercizio di impianti sciistici;
- noleggio di attrezzature nell’ambito di attività di divertimento
e ricreative;
- esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere
ricreativo;
- attività balneari, incluso il noleggio di cabine, armadietti e
sedie a sdraio ecc.;
- esercizio di sale da ballo e discoteche senza vendita di
bevande;
- attività di produttori e organizzatori di manifestazioni dal
vivo (escluse le manifestazioni artistiche e sportive), con o senza messa a
disposizione di strutture.”
I N. 1041.4 e 1041.5, come
pure l’Allegato I sono stati soppressi con la Circolare CIC stato al 17
settembre 2020 (versione 7).
2.6
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata
in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142
V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V
50.
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.7
Nella presente evenienza,
dalle carte processuali emerge che la RI 1 è una società con sede a __________
che ha quale scopo sociale:
"
La prestazione di consulenza e servizi professionali ad ampio raggio,
nel management consulting, così come nel settore della sicurezza (security),
della gestione dei rischi legati alla sicurezza (risk management),
nell'informatica correlata alla sicurezza (information technologicy security) e
della gestione della sicurezza delle comunicazioni (communication technologicy
security). In particolare essa promuove la compravendita di prodotti e servizi
inerenti allo scopo sopradescritto. Essa fornisce la relativa istruzione e
formazione. La società potrà partecipare, acquistare e formare altre società,
così come acquistare o gestire proprietà fondiarie e immobili, oggetti o
impianti.” (cfr. estratto RC; doc. 004)
Dal 13 aprile 2004 unico
socio (in possesso di una quota di fr. 20'000.--) e gerente della Sagl con
diritto di firma individuale è __________ (cfr. estratto RC; doc. 004).
__________ è pure alle
dipendenze della ditta quale direttore (cfr. doc. 002).
Nel certificato di salario
relativo al 2019 del 23 luglio 2020 è stato indicato un salario lordo di fr.
76'064.-- (cfr. doc. 004).
Tra la fine del 2018 e il
2), e meglio:
- il 27 dicembre 2018 di
fr. 3'231 per visori notturni per __________ (cfr. doc. A5);
- il 31 dicembre 2018 di
fr. 10'770 per consulenze varie progetti 2018 (cfr. doc. A6);
- il 3 gennaio 2019 di fr.
4'963.25 per lettori barcode, varie altre posizioni (cfr. doc. A4)
- il 24 maggio 2019 di fr.
17'232 per casse registratrici, lettori RFID, cartine RFID, varie altre
posizioni (cfr. doc. A7);
- il 1° luglio 2019 di fr.
4'846.50 per fornitura laccetti, tessere RFID, batterie (cfr. doc. A8);
- il 2 luglio 2019 di fr.
2'075.90 per la fornitura di materiale (cfr. doc. A9);
- il 2 luglio 2019 di fr.
2'364.40 per la fornitura di materiale (cfr. doc. A10);
- il 2 luglio 2019 di fr.
369.90
per la fornitura di materiale (cfr. doc. A17);
- il 23 agosto 2019 di fr.
10'882.50 per l’organizzazione di vari settori e materiale 2019 (cfr. doc.
A12);
- il 2 settembre 2019 di
fr. 12'378.82 per consulenze varie progetti 2019 (cfr. doc. A11);
- il 3 settembre di fr.
34.80
e fr. 356.50 a conguaglio (cfr. doc. A13; A14);
- il 13 dicembre 2019 di
fr. 6'176.60 per strategia 2025 (cfr. doc. A16).
In relazione al 2020
risultano due fatture del 5 ottobre 2020 di fr. 5'772.72 per risk management -
metodo e framework 2021, rispettivamente di fr. 2'154 per __________ 2020 –
sicurezza e processi (cfr. doc. A18; A19).
Il 24 luglio 2020 alla
Cassa è pervenuta la domanda d’indennità di perdita di guadagno Corona per il
settore delle manifestazioni formulata dalla RI 1 a favore segnatamente di __________
(cfr. doc. 004).
La Cassa, con decisione
del 27 agosto 2020, ha respinto la richiesta della società, poiché l’attività
svolta da __________ non rientra fra quelle previste dall’Allegato I della
Circolare CIC (cfr. doc. 003; consid. 1.1.).
Nell’opposizione a tale
provvedimento è stato precisato, da un lato, che __________ ha una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro, essendo proprietario e direttore della
Sagl. Dall’altro:
" (…) A
causa del divieto di svolgere manifestazioni, abbiamo perso la maggior parte
del lavoro che ci occupa proprio nei mesi di aprile - settembre.
Nella fattispecie, il punto focale dell'attività aziendale nei
mesi in questione, (e a seconda dei temi anche su un periodo più ampio
dell'anno) è da molti anni nell'organizzazione del __________ che, come noto,
quest'anno ha avuto luogo in forma "virtuale", quindi non avvalendosi
dei nostri servizi.
Le attività svolte per la manifestazione sono le seguenti:
- Per il settore sicurezza della manifestazione:
- pianificazione,
ricerca del personale, formazione del personale, organizzazione della sicurezza
degli eventi, condotta sul campo dei dispositivi di sicurezza, coordinamento
con i partner della sicurezza convenzionale (polizia, ambulanza, …), action
review, resoconti, liste salari del personale, ecc.
- Per il
settore accoglienza ring (__________) della manifestazione:
- pianificazione,
ricerca del personale, formazione del personale, gestione e pianificazione
della riservazione dei posti (piazza grande), action review, resoconti, liste
salari del personale, ecc
- Secondo il
bisogno, gestione di progetti particolari (es. __________, __________, …)
A livello finanziario, queste attività avrebbero portato una cifra
d'affari importante (a titolo di esempio nel 2019 erano ca. 60KCHF di
onorario), cifra d'affari che quest'anno è venuta a mancare totalmente, proprio
per il ridimensionamento massiccio della manifestazione. (…)” (Doc. 002)
Il 27 novembre 2020 la
Cassa ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il
precedente provvedimento del 27 agosto 2020 (cfr. doc. A2; consid. 1.2.).
Al ricorso è stato
allegato un messaggio di posta elettronica del 15 gennaio 2021 in cui il
Direttore operativo di __________, __________, ha affermato:
" (…) a
causa dell’annullamento dell’edizione fisica del __________ a causa del
Covid-19, il __________ nel 2020 ha ridotto suo malgrado in modo rilevante la
propria collaborazione con la RI 1” (Doc. A20)
Pendente causa la parte
ricorrente ha inoltre prodotto un ulteriore messaggio di posta elettronica del
5.
febbraio 2021 di __________ del seguente tenore:
" (…) la RI
1, in particolare nella persona del signor __________, accompagna il __________
come partner da lungo tempo.
Negli anni l’azienda si è infatti specializzata a coprire dei
bisogni specifici di grandi eventi come il nostro, fornendoci regolare supporto
nei seguenti settori:
- pianificazione,
organizzazione e processi in ambito di sicurezza;
- pianificazione,
organizzazione e processi in relazione all’accoglienza;
- pianificazione,
organizzazione e processi in ambito di trasporti;
- ottimizzazione
dei processi interni di lavoro di vari settori;
- organizzazione
di eventi all’interno del __________ (es. __________, __________, ecc.) e
sviluppo di progetti speciali.
A causa della pandemia da Coronavirus, nel 2020 l’edizione fisica
del __________ è stata annullata, ragione per cui le prestazioni negli ambiti
sopramenzionati richieste alla RI 1 sono state sostanzialmente ridotte a zero.”
(Doc. A22)
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che
il Consiglio federale, il 1° luglio 2020, ha adottato l’art. 2 cpv. 3ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui hanno diritto
all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della
legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione che lavorano
nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di reddito di
cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (cfr. consid.
2.4.).
Nel caso concreto, come
visto, la Cassa ha negato il diritto alle IPG Corona, in quanto l’attività
svolta non rientrerebbe nel settore ricreativo (cfr. doc. 003; A2; consid.
1.1.; 1.2.).
La parte ricorrente
contesta la conclusione dell’amministrazione, sostenendo, da una parte, che le
mansioni nel campo della sicurezza da lei svolte possono essere facilmente
associate al settore delle manifestazioni perché alla base di qualsivoglia
evento di grande portata, quale il __________. Dall’altra, che le prestazioni
effettuate a favore di __________ (pianificazione, ricerca del personale,
formazione dello staff, organizzazione della sicurezza in generale,
riservazione dei posti, gestione di tutto quanto ruota attorno all'ospitalità
VIP, ecc.) comportano un suo coinvolgimento importante in ciò che riguarda
l'organizzazione e la gestione dell'evento culturale più grande e rinomato
della Svizzera (cfr. doc. I; 002; consid. 1.3.; 2.7.).
Deve, perciò, essere
esaminato, dapprima, cosa si intenda specificatamente per “le persone (…)
che lavorano nel settore delle manifestazioni” e in seguito
se
l’attività della RI 1 e quindi il lavoro svolto da __________ rientrano nel
campo di applicazione dell’art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno.
2.9
Per le norme del diritto
amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi
(formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo
luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004
consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).
Se il suo testo è chiaro e
non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di
appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del
legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più
interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera
portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,
nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che
essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid.
3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente
laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,
costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di
incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni
recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se
ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid.
3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con
riferimenti).
Occorre prendere la decisione
materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato
soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non
privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso
di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo
interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483
consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza
a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il
contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi
federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.
3.5
pag. 567; DTF 131 II 710 consid.
4.1
pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2
pag. 71).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF
8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF
9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
A titolo abbondanziale per
un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della
legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al
coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale
all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione (COVID-19).
2.10
Il testo dell’art. 2 cpv. 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevedendo solamente che hanno diritto
all’IPG Corona le persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI che lavorano
nel settore delle manifestazioni,
non fornisce particolari elementi
che consentano di concludere che tale concetto vada interpretato nel senso di
una limitazione del diritto a chi è direttamente e strettamente coinvolto
nell’organizzazione e nell’esecuzione di una manifestazione oppure in modo più
ampio.
Per facilitare
l’applicazione dell’Ordinanza i N. 1041.4 e 1041.5 della Circolare CIC
enunciano, da un lato, che hanno diritto all’IPG Corona le persone in posizione
analoga a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano
nell’azienda che sono attive nel settore delle manifestazioni.
Dall’altro, che per
verificare se l’ambito di attività rientra in quello delle manifestazioni la
Cassa fa capo all’estratto del RC che funge da prova del settore di attività, come
pure si basa sui dati dichiarati dal richiedente. A tale fine i N. 1041.4 e
1041.5
rinviano all’Allegato I il quale, precisando ad ogni modo che la
sussistenza delle condizioni del diritto va verificata caso per caso, elenca in
modo non esaustivo alcuni settori potenzialmente interessati, e meglio le ditte
di catering, gli organizzatori di fiere, esposizioni e congressi, la fornitura
di servizi per le arti sceniche, l’esercizio di strutture culturali e
d’intrattenimento, i parchi di divertimento e tematici, la fornitura di servizi
d’intrattenimento e ricreativi (cfr. consid. 2.5.).
In particolare i settori
menzionati a titolo esemplificativo riguardanti le ditte di catering e la
fornitura di servizi per le arti sceniche concernono dei servizi - ma non sono
gli unici - necessari per lo svolgimento e la buona riuscita di un determinato
evento.
In proposito non va, poi,
dimenticato che tramite l’introduzione del cpv. 3ter dell’art. 2 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno il Consiglio federale ha voluto estendere il
diritto all’indennità – per il periodo 1° giugno -16 settembre 2020 – anche ai
titolari di SA o Sagl impiegati nella propria impresa attiva nel settore
ricreativo che dal 1° giugno 2020 non avevano più diritto all’indennità per
lavoro ridotto dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 2
dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, abrogato tramite una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio
2020, entrata in vigore il 1° giugno 2020; cfr. RU 2020 877-879; RU 2020
1201; RU 2020 1777), benché il loro
settore continuasse a essere fortemente colpito dalla crisi del coronavirus. L’intenzione
del Consiglio federale era di trattare queste persone in modo analogo ai
lavoratori indipendenti indirettamente colpiti (cfr.
Il TCA rileva, inoltre,
che l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è un’ordinanza adottata dal
Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (art.
185.
cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo (cfr. consid. 2.3.),
attraverso la quale unitamente alle sue modifiche, si sono espressamente riconosciute,
per far fronte a una situazione eccezionale e urgente, delle prestazioni a
persone (tra le quali le persone con posizione analoga a quella di un datore di
lavoro che lavorano nel settore delle manifestazioni) che normalmente non
avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in connessione
all’esercizio della propria professione.
In simili condizioni
occorre concludere che
l’espressione
“le persone (…) che
lavorano nel settore delle manifestazioni” si riferisce a tutti coloro che
sono concretamente attivi nell’ambito delle manifestazioni senza limitare il
diritto unicamente a chi si occupa direttamente dell’organizzazione e dell’esecuzione
in senso stretto della manifestazione, bensì comprendendo anche le persone che
lavorano indirettamente per la stessa, ad esempio consentendo all’organizzatore
vero e proprio di preparare al meglio l’evento, rispettivamente svolgendo
attività collaterali che forniscono valore aggiunto alla manifestazione e
permettono a chi effettua tali attività di garantirsi - per il tipo di
prestazione e grazie all’ingente numero di persone che partecipano all’evento
come protagonisti o pubblico - determinate entrate.
2.11
Nel caso di specie lo scopo
sociale della RI 1 risultante dall’estratto RC è la prestazione di consulenza e
servizi professionali ad ampio raggio, nel management consulting, così come nel
settore della sicurezza (security), della gestione dei rischi legati alla
sicurezza (risk management), nell'informatica correlata alla sicurezza
(information technologicy security) e della gestione della sicurezza delle
comunicazioni (communication technologicy security).
In apparenza, quindi,
l’attività della Sagl non rientrerebbe in quanto tale nel settore delle
manifestazioni.
Tuttavia la ditta ha in
ogni caso dimostrato, tramite le attestazioni del direttore operativo del __________
(cfr. consid. 2.7.), in primo luogo, di collaborare da anni con il __________
fornendo regolare supporto per la pianificazione, l’organizzazione e i processi
in ambito di sicurezza, la pianificazione, l’organizzazione e i processi in
relazione all’accoglienza, la pianificazione, l’organizzazione e i processi in
ambito di trasporti, l’ottimizzazione dei processi interni di lavoro di vari
settori, l’organizzazione di eventi all’interno del __________ (es. __________,
__________, ecc.) e lo sviluppo di progetti speciali (cfr. doc. A22).
Tali servizi sono
essenziali per la realizzazione di una manifestazione internazionale e di
grande portata come è il __________.
In secondo luogo, che le
prestazioni a favore del __________, nel 2020, sono state sostanzialmente nulle
a causa dell’annullamento dell’edizione fisica del __________ a seguito della
pandemia da coronavirus (cfr. doc. A22), come emerge d’altronde anche dalle
fatture emesse nei confronti del __________ ed elencate al consid. 2.7.
Ne discende che l’attività
espletata dalla RI 1 e di conseguenza da __________ deve essere considerata al
pari di altre attività citate nell’Allegato I (come ad esempio le ditte di
catering e la fornitura di servizi per le arti sceniche) e dunque rientra nel
settore delle manifestazioni.
Quanto asserito dalla
Cassa, e meglio che “l'attività commerciale della società potrebbe
proseguire senza appoggiarsi alla clientela nel settore delle manifestazioni,
come peraltro confermato anche dall'opponente nella sua impugnativa
("stiamo con fatica recuperando qualche mandato in altri ambiti” cfr. opposizione
del 4 settembre 2020)” (cfr. doc. A2; consid. 1.2.), non permette di
giungere a un esito differente della vertenza.
Infatti, anche se non può
essere negato che la società potrebbe teoricamente diversificare la propria
attività rispetto al settore delle manifestazioni, per l’estate 2020 ciò
risultava di fatto poco verosimile, visto che le misure di chiusura e
limitazione degli eventi sono state decretate dal Consiglio federale tra la
primavera e l’estate 2020 progressivamente in base all’evoluzione della
situazione epidemiologica (cfr. consid. 2.2.).
La Sagl non ha avuto,
pertanto, il tempo materiale di potersi rivolgere a una clientela diversa.
2.12
Alla luce di tutto quanto
esposto e considerato che dal certificato di salario relativo al periodo
gennaio – dicembre 2019 si evince che __________ ha percepito uno stipendio
lordo di fr. 76'064.-- (cfr. doc. 004), occorre concludere che la parte
ricorrente ha di principio diritto all’IPG Corona a favore di __________ dal 1°
giugno al 16 settembre 2020.
2.13
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 15 gennaio 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
2.14
Vincente
in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo
di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30
Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 27 novembre 2020 è annullata.
§§ La
RI 1 ha diritto (per principio) all’IPG Corona a favore di __________ dal 1°
giugno al 16 settembre 2020
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà
alla parte ricorrente fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti