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42.2021.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 agosto 2021Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

2.3. In una sentenza I 239/05 del 22

Considerandi

marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la

legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente

rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del

Dispositivo

dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui

il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro

le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non

chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In

questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse

degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito

nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto

un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in

quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo

della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e,

con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA

42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA

32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.

2.4. Nel caso di specie l’USSI,

con la decisione su reclamo del 20 maggio 2021, ha parzialmente accolto il

reclamo interposto dal ricorrente il 29 gennaio 2021 con il quale ha

contestato, da un lato, la decisione del 13 gennaio 2021 che gli ha

riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'081.- mensili per

i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, precisando che in occasione del

rinnovo seguente era invitato a fare pervenire la conferma

dell’inoltro della richiesta di rendita AVS anticipata e che in mancanza di quanto

richiesto avrebbe potuto decidere di non entrare in materia per il rinnovo

della prestazione (cfr. doc. B=407; consid. 1.1.).

Dall’altro, lo scritto del

13 gennaio 2021 con cui l’insorgente è stato invitato a presentare domanda di

AVS anticipata visto che il 26 maggio 2021 avrebbe compiuto 63 anni, con la

specificazione che l’intervento dell’assistenza sociale sarebbe decaduto il 31

maggio 2021 (cfr. doc. B=61; cfr. consid. 1.2.).

Nella decisione su reclamo

del 20 maggio 2021 l’amministrazione ha in particolare stabilito che la

formulazione contenuta nello scritto del 13 gennaio 2021, considerato quale

decisione informale, secondo cui l’ultima prestazione assistenziale sarebbe

stata erogata nel mese di maggio 2021, non era corretta, poiché nel

gennaio 2021 l’USSI non sapeva se e in che misura il ricorrente avrebbe avuto

diritto alla rendita anticipata AVS. Su questo punto, quindi, l’amministrazione

ha accolto il reclamo (cfr. doc. D; consid. 1.6.).

Con decisione su reclamo

del 25 maggio 2021 l’amministrazione ha, inoltre, accolto il reclamo inoltrato

dall’insorgente contro la decisione del 23 marzo 2021, relativa alla

prestazione assistenziale di aprile e maggio 2021 (di fr. 1'085.- mensili),

riconoscendo che l’avviso presente nel citato provvedimento secondo cui,

siccome dal 1° giugno 2021 sarebbe stato beneficiario di una rendita AVS,

l’intervento dell’assistenza sociale sarebbe cessato definitivamente il 31 maggio

2021, doveva essere annullata, siccome a quel momento l’USSI non poteva sapere

in che misura il ricorrente avrebbe avuto diritto alla rendita anticipata AVS

ed ad altre rendite delle assicurazioni sociali (cfr. doc. E3; consid. 1.7.).

In simili condizioni, in

relazione alla censura concernente l’indicazione che il diritto all’assistenza

sociale sarebbe decaduto dal 31 maggio 2021 - ritenuto che compiendo il 26

maggio 2021 63 anni avrebbe avuto diritto a una rendita AVS anticipata -, l’insorgente

non dispone di un interesse pratico e attuale all’accoglimento della propria

impugnativa (cfr. consid. 2.3.).

Difettando

un interesse degno di protezione, il ricorso, da questo profilo, risulta

inammissibile (cfr. STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA

42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12

del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24

luglio 2013).

2.5. Questa Corte rileva, poi,

che, per quanto concerne l’importo di fr. 49.- computato a titolo di reddito da

titoli e capitali nel calcolo del 13 gennaio 2021 riguardante la prestazione

assistenziale ordinaria di gennaio, febbraio e marzo 2021 (cfr. doc. 407),

l’USSI, nella decisione su reclamo del 20 maggio 2021, ha indicato che il

relativo stralcio non va effettuato soltanto per i mesi di febbraio e marzo

2021 come risulta già dalla decisione del 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 401;

consid. 1.3.), bensì anche per gennaio 2021, per cui anche per tale mese la

prestazione è stata aumentata da fr. 1'081.- a fr. 1'085.- (cfr. doc. D;

consid. 1.6.).

Rispondendo all’insorgente

che il 28 giugno 2021 ha affermato che l’importo di fr. 1'085.- per il mese di

gennaio 2021 non gli sarebbe stato versato (cfr. doc. V; consid. 1.10.),

l’amministrazione, l’8 luglio 2021, ha puntualizzato, da una parte, che la

somma di fr. 1'081.- relativa a gennaio 2021 gli è stata corrisposta il 13

gennaio 2021, come emerge peraltro dalla documentazione prodotta dalla stessa

(cfr. doc. 562-565).

Dall’altra, che la

differenza di fr. 4.- sarà pagata al ricorrente alla crescita in giudicato

della decisione su reclamo del 20 maggio 2021 (cfr. doc. VII; consid. 1.11.).

2.6. RI 1 ha, inoltre, contestato

l’invito a presentare, per il tramite dell’agenzia comunale AVS, domanda di AVS

anticipata - ritenuto che il 26 maggio 2021 avrebbe compiuto 63 anni - formulato

nei suoi confronti nello scritto del 13 gennaio 2021 (cfr. doc. A; consid.

1.1.) che è stato confermato al riguardo dalla decisione su reclamo del 20

maggio 2021 (cfr. doc. D p.to P; consid. 1.6.; doc. I; consid. 1.8.).

L’amministrazione ha

considerato lo scritto del 13 gennaio 2021 quale decisione informale (cfr. doc.

D p.to O; consid. 1.6.).

La questione di sapere se

effettivamente si tratti di una decisione informale o meno può in concreto

restare aperta.

In effetti, anche qualora

lo scritto in questione non costituisse una decisione informale (con la

conseguenza che la decisione su reclamo del 20 maggio 2021 corrisponderebbe,

per quanto attiene alla conferma dello scritto del 13 gennaio 2021, a una

decisione formale), per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015

del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STF 9C_222/2020

del 18 giugno 2020 consid. 4.3.), ritenuto in particolare il principio di

celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10

novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF

9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncerebbe in ogni caso a un

rinvio degli atti per emettere una decisione su reclamo al riguardo, in quanto “… una simile operazione

si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il

processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).

Il TCA, riguardo

all’invito a inoltrare domanda di rendita AVS anticipata, in primo luogo, osserva

che secondo l’art. 40 cpv. 1 LAVS gli uomini e le donne che

adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia

possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto

alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in

cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente

a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.

L’art.

67 (“esercizio del diritto”) cpv. 1bis OAVS prevede che soltanto l'avente

diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita

ordinaria anticipata di vecchiaia e che questo diritto non

può essere richiesto retroattivamente.

Al

contrario tale diritto deve essere fatto valere in anticipo. Se una persona si

annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63

o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento

dell’anno successivo (cfr. STFA H 160/03 del 27 dicembre 2004 consid. 4.1.;

Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità p.ti 6103-6104).

La

rendita di vecchiaia anticipata viene ridotta rispetto alla

rendita ordinaria (cfr. art. 40 cpv. 2 LAS; 56 OAVS).

In secondo luogo, questo

Tribunale rileva che la nostra Massima Istanza, con sentenza 8C_344/2019 del 15

novembre 2019, pubblicata in RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg., ha confermato

il giudizio 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 di questa Corte che aveva

avallato il modo di procedere dell’USSI, il quale aveva negato il rinnovo delle

prestazioni assistenziali a una persona - al beneficio dell’assistenza sociale

dal 2016 e la cui domanda di prestazioni AI era pendente - che aveva rinunciato

a inoltrare una domanda di rendita AVS anticipata di cui avrebbe potuto

beneficiare nel 2018, dal mese successivo al compimento dei 62 anni.

L’obbligo imposto a un

beneficiario di prestazioni assistenziali di richiedere il versamento di una

rendita AVS anticipata si fonda sul principio di sussidiarietà, nonché su

quello di dover ridurre il danno e non si rivela contrario al divieto

dell’arbitrio, né al principio della parità di trattamento (al riguardo cfr.

Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_344/2019 du 15 novembre 2019 - Obligation

d’une personne à l’aide sociale de demander le versement d’une rente anticipée

de l’AVS, in RSAS 1/2021 pag. 50).

Il TF, al consid. 6.4. della

sentenza menzionata, ha in particolare stabilito:

" (…) La

circostanza di obbligare chi si trova a beneficio dell'assistenza sociale a

richiedere anticipatamente l'erogazione della rendita AVS non è insostenibile o

in contraddizione manifesta con il sentimento della giustizia e dell'equità. La

ricorrente sembra misconoscere che l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà

(in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e

dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio

2012 consid. 5.1). Oltretutto non si presenta alcuna disparità di trattamento,

poiché la situazione della ricorrente, al beneficio di prestazioni

assistenziali, è diversa rispetto agli altri cittadini, che non sono in

assistenza e passano al beneficio della pensione all'età ordinaria, mettendo

fine a un'attività professionale. (…)”

In casu dalle carte processuali

emerge ad ogni modo che il ricorrente, il 10 febbraio 2021, ha richiesto la

rendita AVS anticipata e che il medesimo, il 12 luglio 2021, ha comunicato

all’USSI di aver “ricevuto calcolo AVS e la decisione PC è stata presa …”

(cfr. doc. D p.to P; X2).

In relazione alla

violazione degli art. 9a Reg.Las e 15 Reg.Laps invocata dal ricorrente (cfr.

doc. I; V; E2), va altresì evidenziato che l’art. 9 cpv. 1 lett. c Reg.Las

prevede che le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate

o soppresse, segnatamente, se il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti

ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie.

Ai sensi del cpv. 2 in

caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici.

Giusta il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di

cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

L’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps enuncia,

in particolare, che ogni rifiuto di una prestazione sociale è oggetto di una

distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale.

Nel gennaio 2021 l’USSI ha

invitato il ricorrente, in vista del compimento dei 63 anni nel maggio 2021, a

inoltrare domanda di una rendita AVS anticipata (cfr. doc. A; B), continuando comunque

a erogargli le prestazioni assistenziali ordinarie fino al mese di maggio 2021

(cfr. doc. B=405; E=401; E1=386).

A quel momento (gennaio

2021) non vi è, quindi, stata soppressione delle prestazioni, per cui non si

imponeva l’emanazione di una decisione formale di soppressione o rifiuto di

prestazioni.

L’art. 9a Reg.Las, in

particolare il cpv. 2, e l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps sarebbero, invece, stati

applicabili nel caso di rifiuto delle prestazioni a seguito di una richiesta di

rinnovo a decorrere dal mese di giugno 2021.

In proposito giova

sottolineare che la parte resistente, nelle decisioni su reclamo del 20 e 25

maggio 2021, ha del resto ritenuto non corretta l’indicazione secondo cui

l’ultima prestazione assistenziale sarebbe stata erogata nel mese di maggio

2021 presente nello scritto del 13 gennaio 2021 e nella decisione del 23 marzo

2021 di riconoscimento delle prestazioni assistenziali ordinarie di aprile e

maggio 2021 (cfr. doc. B=61; E1=386), annullandola (cfr. consid. 2.4.).

Alla luce di tutto quanto

esposto, il ricorso in relazione all’invito a richiedere una rendita AVS

anticipata, non può trovare accoglimento.

2.7. Infine, per completezza,

riguardo all’obiezione sollevata dal ricorrente secondo cui per il 2021 ha

dovuto inoltrare due richieste di rinnovo a differenza del 2020 quando “il

rinnovo veniva concesso per 6 mesi” (cfr. doc. V; consid. 1.10.), il TCA rileva

che l’art. 15 cpv. 1 e 2 lett. d Reg.Laps prevede, segnatamente, che ogni

erogazione di una prestazione sociale è oggetto di una distinta decisione

formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale (l’USSI per

l’assistenza sociale; cfr. art. 1 Reg.Las), che contiene, in particolare,

l’importo e la durata della prestazione sociale da versare.

I disposti legali

pertinenti (Laps, Reg.Laps, Las, Reg.Las) non contemplano una durata specifica

minima e/o massima della prestazione in questione, in casu assistenziale, prima

che sia necessario richiedere il rinnovo della stessa. L’amministrazione valuta

a seconda delle circostanze.

Nel caso di specie è vero

che nel 2020 sono state emesse unicamente due decisioni di accoglimento della

prestazione assistenziale ordinaria, una valida da gennaio a giugno e l’altra

con effetto da luglio a dicembre 2020 (cfr. doc. 443; 426).

È altrettanto vero, però,

che nel 2019 l’USSI ha emanato otto decisioni relative alla concessione di

prestazioni assistenziali ordinarie, e meglio una per ogni singolo mese da

febbraio a luglio 2019 (cfr. doc. 538; 532; 517; 504; 493; 479), una per i mesi

di agosto e settembre 2019 (cfr. doc. 474) e una per i mesi di ottobre,

novembre e dicembre 2019 (cfr. doc. 456).

2.8. In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi

al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica

del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 5 giugno 2021, per cui torna applicabile il nuovo

diritto.

In casu, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2021.40 e

42.2021.41 sono congiunte

2. Il ricorso contro le

decisioni su reclamo emesse dall’USSI il 20 e il 25 maggio 2021, in quanto

ricevibile, è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti