Lexipedia

Decisione

42.2021.40

Ricorso,in quanto ricevibile,respinto. Inammissibile poiché difetta interesse degno di protezione. USSI ha già stabilito nelle decisione che formulaz. "diritto a AS sarebbe decaduto da 31.5 se non inoltrata rich. rend. AVS antic." non corretta. Corretto invece invito a richiedere rendita anticipata

30 agosto 2021Italiano31 min

marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.40-41

rs

Lugano

30 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2021 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 20 e del 25 maggio 2021

emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 13 gennaio

2021 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha assegnato a RI

1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'081 mensili per i mesi di

gennaio, febbraio e marzo 2021.

In questo provvedimento è

stato inoltre precisato:

" In

occasione del prossimo rinnovo, da presentare tramite il suo comune di

domicilio, la invitiamo

a farci pervenire i seguenti

documenti e/o le informazioni (gli atti sono da allegare alla domanda di rinnovo debitamente compilata e

firmata):

- estratto

conto postale/bancario completo per il

periodo 01.12.2020/28.02.2021;

- conferma inoltro richiesta

di rendita AVS.

Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e

informazione necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito

disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo

che in mancanza di quanto richiesto l'Ufficio potrà decidere di non entrare in

materia per il rinnovo della prestazione.” (doc. B=407)

Con separato scritto del

13 gennaio 2021 l’USSI, considerato che l’interessato il 26 maggio 2021 avrebbe

compiuto 63 anni e avrebbe così raggiunto l’età di prepensionamento, l’ha

peraltro invitato a presentare, tramite l’agenzia comunale AVS, domanda di AVS

anticipata. Al riguardo è stato citato l’art. 2 della Legge sull’assistenza

sociale (Las) relativo alla sussidiarietà dell’assistenza ed è stato indicato:

" Per questo

motivo l’ultima prestazione assistenziale, se di diritto, sarà relativa al mese

di maggio 2021. Pertanto il nostro intervento decadrà inderogabilmente il

31.05.2021. Se il suo fabbisogno vitale non fosse coperto interamente dalla

rendita AVS, sarà sua facoltà richiedere una prestazione complementare (PC).”

(Doc. B=61)

1.2. Il 29 gennaio 2021 all’USSI è

pervenuto un reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 13 gennaio

2021, nel quale ha contestato l’importo di fr. 49.- annui computato quale

reddito da titoli e capitali. Inoltre ha fatto valere che l’art. 2 Las richiama

gli art. 2 e 13 Laps che non contemplano l’AVS e la PC. Egli sostiene che il

prepensionamento è auspicabile ma non obbligatorio e che, se non viene

richiesta la rendita AVS anticipata, l’USSI è tenuto a continuare l’erogazione

delle proprie prestazioni.

Il medesimo ha pure

invocato la violazione dell’art. 9a cpv. 2 Reg.Las, secondo cui, in caso di

riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali,

l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia

una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici. Il

reclamante ha altresì censurato lo scritto del 13 gennaio 2021 (cfr. consid.

1.1.), chiedendo che sia considerato non ricevibile e sostituito da decisione

formale (cfr. doc. C=58).

1.3. L’amministrazione, il 29 gennaio

2021, ha emesso una nuova decisione che ha annullato e sostituito la decisione

del 13 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.1.), aumentando l’importo della prestazione

assistenziale ordinaria spettante a RI 1 nei mesi di febbraio e marzo 2021 a

fr. 1'085.- mensili a seguito dello stralcio dal calcolo della somma di fr. 49.-

annui (doc. 401).

1.4. Il 23 marzo 2021 l’USSI ha

emanato un’ulteriore decisione con la quale ha riconosciuto all’interessato una

prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'085.- al mese per i mesi di aprile

e maggio 2021, specificando:

" Considerato

che:

- A

decorrere dal 01.06.2021 sarà beneficiario di una rendita AVS;

- In

aggiunta alla rendita AVS potrà beneficiare anche di una prestazione

complementare (PC);

la informiamo che l’intervento del nostro ufficio cesserà

definitivamente il 31.05.2021.” (Doc. E1=386)

1.5. Con reclamo del 7 aprile 2021

contro il provvedimento del 23 marzo 2021 RI 1 ha invocato la violazione degli

art. 15 RLaps (in particolare il cpv. 1 enuncia che ogni erogazione di una

prestazione sociale, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta

decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale) e 9a

Reg.Las, ritenendo la notifica di cessazione dell’assistenza sociale “illegale

e viziata nella forma non presentando la stessa il richiamo di legge che l’ha

determinata” (cfr. doc. E2).

1.6. L’amministrazione, il 20

maggio 2021, ha emanato una decisione su reclamo con la quale, per quanto

ricevibile, ha parzialmente accolto il reclamo del 29 gennaio 2021 (cfr.

consid. 1.2.), rilevando, riguardo all’ammontare di fr. 49.- conteggiato nella

decisione del 13 gennaio 2021 (cfr. doc. B), quanto segue:

" (…) Per

quanto concerne il contestato importo di CHF 49.- computato alla voce 220

"Reddito da titoli e capitali" della tabella di calcolo con cui è

stata determinata il13 gennaio 2021 la prestazione assistenziale di CHF 1'081.-

per il periodo gennaio - marzo 2021, si rileva che l'USSI ha ritenuto lo stesso

errato. Infatti, il 29 gennaio 2021 ha rivisto il calcolo, non ha computato

alcun reddito da titoli e capitali ed ha riconosciuto una prestazione assistenziale

ordinaria di CHF 1'085.-. Tuttavia si rileva che il calcolo e la conseguente prestazione

sono stati rivisti unicamente relativamente ai mesi di febbraio e marzo 2021.

A torto. La decisione del 29 gennaio 2021 è pertanto rivista nel

senso che al signor RI 1 è assegnata una prestazione assistenziale di CHF

1'085.- anche per il mese di gennaio 2021.

Su questo punto il reclamo limitatamente al

mese di gennaio 2021 è accolto. Per i mesi di febbraio e marzo 2021 è divenuto

privo d'oggetto.” (Doc. D p.to M)

Per quanto attiene alla richiesta

della conferma di inoltro della richiesta di rendita AVS, l’USSI ha indicato:

" Il 13

gennaio 2021 l’USSI, oltre a riconoscere all'interessato una prestazione

assistenziale ordinaria

CHF 1'081.- per il periodo da gennaio-marzo 2021, gli ha

chiesto di far pervenire, in occasione della domanda di

rinnovo successiva, tra l'altro, conferma di inoltro della richiesta di rendita

AVS.

Si rileva che nella decisione

del 29 gennaio 2021, che, come detto, annulla

e sostituisce quella del

13 gennaio 2021, tale indicazione è stata tralasciata. Si

osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal reclamante, non si tratta di un obbligo

ma di un invito che l'USSI può rivolgere all'assistito, ritenuto che la

documentazione è determinante,

come meglio si vedrà di seguito, per l'accertamento della prestazione assistenziale del mese

di giugno 2021, mese successivo al compimento dei 63 anni.

Su questo punto il reclamo è respinto.” (Doc. D p.to N)

In relazione allo scritto

del 13 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.1.) è stato specificato:

" Il

reclamante chiede poi che lo scritto del 13 gennaio 2021 non sia considerato

"ricevibile" e venga sostituito da una decisione formale.

L'USSI, il 13 gennaio 2021, ha inviato al reclamante, unitamente

alla decisione di concessione di una prestazione assistenziale ordinaria di CHF

1'081.- mensili per il periodo gennaio - marzo 2021, uno scritto in cui è stato

citato il principio di sussidiarietà e in particolare precisato: "Per

questo motivo, l'ultima prestazione assistenziale, se di diritto, sarà relativa

al mese di maggio 2021. Pertanto il nostro intervento decadrà inderogabilmente

il 31.05.2021 (...)".

In effetti il citato scritto non costituisce una decisione

formale, in quanto non contiene l'indicazione dei rimedi di diritto.

Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che

costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che

regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa

(cfr. art. 5 cpv. 1 PA; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1,118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid.

1a; KNAPP, Précis de droit administrativ. Ed. Helbing & Lichtenhahn.

Quarta edizione, Basilea 1991, n. 936-955, pago 214-217; GOSSWEILER MARTIN, Die

VerfOgung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Berna, Berna 1983;

in tal senso anche STCA 42.2019.32 del 4 dicembre 2019).

In concreto la lettera del 13 gennaio 2021 costituisce una

decisione informale, in quanto (n.d.r.: enuncia) l'inderogabile

decadimento di concessione di prestazioni assistenziali da parte dell'USSI a far

tempo dal 1° giugno 2021.

Su questo punto il reclamo è respinto, in quanto come visto sopra

lo scritto costituisce una decisione informale.

P.

Per quanto concerne l'indicazione in calce alla appena citata

decisione del 13 gennaio 2021, l'USSI ha indicato "Per questo motivo,

l'ultima prestazione assistenziale, se di diritto, sarà relativa al mese di

maggio 2021. Pertanto il nostro intervento decadrà inderogabilmente il

31.05.2021 (...)”.

Nel caso di specie, RI 1, cittadino svizzero nato il 26 maggio

1958, dal mese di febbraio 2019 è al beneficio di prestazioni assistenziali.

" Il 26 maggio 2021 compirà 63 anni.

La citata formulazione è quindi scorretta in quanto al momento

dell'emissione della decisione l'USSI ancora non sapeva se e in che misura il

signor RI 1 avrebbe avuto diritto alla rendita anticipata AVS. Pertanto la

decisione è in tal senso da annullare.

Su questo punto il reclamo è accolto.” (Doc. D p.ti O e P)

Infine nella decisione su

reclamo del 20 maggio 2021 è stato evidenziato:

" Si rileva

che in virtù del principio di sussidiarietà, correttamente citato nel

contestato scritto, e dell'obbligo di ridurre il danno che incombe ai

richiedenti l'assicurazione sociale, rispettivamente ai beneficiari della

stessa, il reclamante, in vista del compimento dei 63 anni il 26 maggio 2021, è

tenuto a chiedere alla Cassa __________, come peraltro da lui correttamente

fatto il 10 febbraio 2021, il riconoscimento di una prestazione di vecchiaia

anticipata ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 LAVS, il cui diritto nasce per gli

uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63

anni, ma non può essere chiesto retroattivamente.

Per provvedere ai propri bisogni primari, il signor RI 1 dovrà far

capo prioritariamente alle rendite delle assicurazioni sociali a cui avrà

diritto al compimento dei 63 anni, in particolare alla rendita AVS anticipata.

La perdita connessa al versamento anticipato della rendita AVS può

esse compensata, in particolare, dalle prestazioni complementari all'AVS le

quali, essendo prestazioni di un'assicurazione sociale, hanno la priorità

rispetto alle prestazioni assistenziali.

Un mancato inoltro della domanda di rendita AVS da parte del

reclamante, in caso di richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali,

avrebbe potuto comportare il rifiuto delle stesse. (…)” (Doc. D p.to P)

1.7. Con ulteriore decisione su

reclamo del 25 maggio 2021 l’amministrazione ha accolto il reclamo del 7 aprile

2021 (cfr. consid. 1.5., motivando come segue:

" (…) Il

reclamo va accolto in quanto al momento dell’emissione della decisione l'USSI

non poteva sapere in che misura il signor RI 1 avrebbe avuto diritto alla

rendita anticipata AVS e ad altre rendite delle assicurazioni sociali cui, se

del caso, potrebbe avere diritto con il compimento dei 63 anni.

Limitatamente all'indicazione "Considerato che:

- a

decorrere dal 1° giugno 2021 sarà beneficiario di una rendita AVS;

- in

aggiunta alla rendita AVS potrà beneficiare anche di una prestazione

complementare (PC);

la informiamo che l'intervento del nostro ufficio cesserà

definitivamente il 31 maggio 2021" la decisione è quindi annullata.

Un eventuale rifiuto delle prestazioni assistenziali a far tempo

dal 1° giugno 2021 dev'essere, se saranno dati i presupposti, statuito con

decisione formale dopo aver esaminato l'eventuale richiesta di rinnovo delle

prestazioni assistenziali scadute il 31 maggio 2021.

(…)” (Doc. E3)

1.8. Contro le decisioni su

reclamo del 20 e del 25 maggio 2021 RI 1 ha inoltrato al TCA il seguente

tempestivo ricorso:

" (…)

In diritto:

Come da 871.110 RAS art. 9a cpv. 1-2 USSI

avrebbe dovuto sentire e informare il beneficiario, ed emettere

decisione formale di soppressione rapporto.

Avrebbe dovuto dimostrare in Diritto la

pertinenza del richiamo LAS art. 2. Ossia la sussidiarietà discendente di __________

verso USSI. L’inderogabilità della decadenza e obbligatorietà della richiesta

di prepensionamento

Nei fatti:

In data 13.01.2021 USSI tramite uno scritto

informale ha invitato/obbligato RI 1 a procedere alla richiesta di una rendita

AVS-PC pena a seguito di mancata produzione della Conferma inoltro richiesta di

rendita AVS, il non riconoscimento del rinnovo prestazioni aprile-maggio 2021.

Motivazione:

Così facendo RI 1 che, come la LAS art. 33b

(acquisizione sostanza) e LAS art. 42 (prescrizione), in caso di vendita del

proprio FMN 305, potrebbe soccombere al rimborso delle somme ricevute, una

volta restituite le stesse si troverebbe a sottostare ad un decurtamento delle

proprie Rendite AVS pur essendovi stato costretto in modo illegale (coatto). (…)”

(Doc. I)

1.9. Nella sua risposta del 21

giugno 2021 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.10. Il 28 giugno 2021 il

ricorrente ha contestato il fatto che per il 2021 abbia dovuto inoltrare due

richieste di rinnovo a differenza del 2020 quando “il rinnovo veniva

concesso per 6 mesi”.

Inoltre egli ha asserito,

da un lato, che l’importo di fr. 1'085.-- per il mese di gennaio 2021 non è

stato versato, né esiste una decisione di accoglimento specifica. Dall’altro,

che la decisione del 29 gennaio 2021 gli è stata inviata tramite messaggio di

posta elettronica solamente il 27 maggio 2021 e in forma cartacea il 31 maggio

2020 (cfr. doc. V).

1.11. L’amministrazione, l’8 luglio

2021, ha osservato:

" Si precisa

che la prestazione precisa che la prestazione assistenziale ordinaria di CHF

1'081.- per il mese di gennaio 2021 è stata pagata al ricorrente il 13 gennaio

2021 (cfr. doc. 562-565). Con decisione su reclamo del 20 maggio 2021 l'USSI ha

in particolare rivisto la decisione del 29 gennaio 2021, che annullava e

sostituiva la decisione del 13 gennaio 2021 limitatamente ai mesi di febbraio e

marzo 2021, assegnando una prestazione assistenziale di CHF 1'085.- anche per

il mese di gennaio 2021. Alla crescita in giudicato della citata decisione su

reclamo l'USSI verserà all'interessato la differenza dovuta di CHF 4.- relativa

alla prestazione assistenziale ordinaria per il mese di gennaio 2021.” (Doc.

VII)

Il 15 luglio 2021 l’USSI

ha inviato alcuni documenti (cfr. doc. X +1-2)

1.12. RI 1, il 10 luglio 2021, ha

comunicato di aver “ricevuto sul conto da IAS (PC) gli importi che mi

corrisponderanno in futuro” (cfr. doc. IX).

1.13. Il 19 luglio 2021 l’insorgente

ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. XI).

1.14. I doc. X+1-2 sono stati

trasmessi per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII), mentre i doc. IX e XI

sono stati inviati per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIII).

in diritto

2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1

LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di

cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa

Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può

ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della

decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza, visto che il

ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo

emesse entrambe dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura,

è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure

ricorsuali 42.2021.40 e 42.2021.41 sono, dunque, congiunte in un unico

procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021

consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF

8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017,

9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7

dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

2.2. L’art. 56 cpv. 1 LPGA, applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale in virtù

del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede che le

decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono

essere impugnate mediante ricorso.

Competente

è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è

domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

L’art.

59 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù del

rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps e relativo alla legittimazione

ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla

decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di

protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

La

giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico

a domandare la modificazione o l’annullamento della decisione impugnata che può

fare valere una persona toccata da quest’ultima. L’interesse degno di

protezione consiste pertanto nell’utilità pratica che l’accoglimento

dell’impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di

evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la

decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e

riferimenti ivi citati).

L’interesse

deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un

rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui

che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.

Questo

presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non

viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF

130 V 560, consid. 3.3).

Su

questo tema cfr. pure STF 9C_119/2021 del 17 giugno 2021; STF 8C_538/2020,

8C_564/2020 del 30 aprile 2021, destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 8C_251/2014 dell’11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio

2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e

RtiD II-2006 pag. 195.

In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. l’Alta Corte

ha, segnatamente, rilevato che:

"

(…) È dato un interesse

degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la

situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133

II 409 consid. 1.3 pag. 413

con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere

soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata

la sentenza (DTF 136

II 101 consid. 1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in

Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art. 89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse

dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni

concrete e non soltanto teoriche (DTF 136

Fatti

I 274 consid. 1.3 pag. 276 seg.)."

2.3. In una sentenza I 239/05 del 22

marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o

alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la

legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente

rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del

dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui

il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr. DTF 113 V 159).

In caso di ricorso contro

le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non

chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In

questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse

degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito

nella decisione impugnata (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto

un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in

quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo

della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e,

con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA

42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA

32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.

2.4. Nel caso di specie l’USSI,

con la decisione su reclamo del 20 maggio 2021, ha parzialmente accolto il

reclamo interposto dal ricorrente il 29 gennaio 2021 con il quale ha

contestato, da un lato, la decisione del 13 gennaio 2021 che gli ha

riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'081.- mensili per

i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, precisando che in occasione del

rinnovo seguente era invitato a fare pervenire la conferma

dell’inoltro della richiesta di rendita AVS anticipata e che in mancanza di quanto

richiesto avrebbe potuto decidere di non entrare in materia per il rinnovo

della prestazione (cfr. doc. B=407; consid. 1.1.).

Dall’altro, lo scritto del

13 gennaio 2021 con cui l’insorgente è stato invitato a presentare domanda di

AVS anticipata visto che il 26 maggio 2021 avrebbe compiuto 63 anni, con la

specificazione che l’intervento dell’assistenza sociale sarebbe decaduto il 31

maggio 2021 (cfr. doc. B=61; cfr. consid. 1.2.).

Nella decisione su reclamo

del 20 maggio 2021 l’amministrazione ha in particolare stabilito che la

formulazione contenuta nello scritto del 13 gennaio 2021, considerato quale

decisione informale, secondo cui l’ultima prestazione assistenziale sarebbe

stata erogata nel mese di maggio 2021, non era corretta, poiché nel

gennaio 2021 l’USSI non sapeva se e in che misura il ricorrente avrebbe avuto

diritto alla rendita anticipata AVS. Su questo punto, quindi, l’amministrazione

ha accolto il reclamo (cfr. doc. D; consid. 1.6.).

Con decisione su reclamo

del 25 maggio 2021 l’amministrazione ha, inoltre, accolto il reclamo inoltrato

dall’insorgente contro la decisione del 23 marzo 2021, relativa alla

prestazione assistenziale di aprile e maggio 2021 (di fr. 1'085.- mensili),

riconoscendo che l’avviso presente nel citato provvedimento secondo cui,

siccome dal 1° giugno 2021 sarebbe stato beneficiario di una rendita AVS,

l’intervento dell’assistenza sociale sarebbe cessato definitivamente il 31 maggio

2021, doveva essere annullata, siccome a quel momento l’USSI non poteva sapere

in che misura il ricorrente avrebbe avuto diritto alla rendita anticipata AVS

ed ad altre rendite delle assicurazioni sociali (cfr. doc. E3; consid. 1.7.).

In simili condizioni, in

relazione alla censura concernente l’indicazione che il diritto all’assistenza

sociale sarebbe decaduto dal 31 maggio 2021 - ritenuto che compiendo il 26

maggio 2021 63 anni avrebbe avuto diritto a una rendita AVS anticipata -, l’insorgente

non dispone di un interesse pratico e attuale all’accoglimento della propria

impugnativa (cfr. consid. 2.3.).

Difettando

un interesse degno di protezione, il ricorso, da questo profilo, risulta

inammissibile (cfr. STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA

42.2019.35 del 25 novembre 2019; STCA 42.2018.13 del 21 giugno2018; 42.2018.12

del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 38.2013.27 del 24

luglio 2013).

2.5. Questa Corte rileva, poi,

che, per quanto concerne l’importo di fr. 49.- computato a titolo di reddito da

titoli e capitali nel calcolo del 13 gennaio 2021 riguardante la prestazione

assistenziale ordinaria di gennaio, febbraio e marzo 2021 (cfr. doc. 407),

l’USSI, nella decisione su reclamo del 20 maggio 2021, ha indicato che il

relativo stralcio non va effettuato soltanto per i mesi di febbraio e marzo

2021 come risulta già dalla decisione del 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 401;

consid. 1.3.), bensì anche per gennaio 2021, per cui anche per tale mese la

prestazione è stata aumentata da fr. 1'081.- a fr. 1'085.- (cfr. doc. D;

consid. 1.6.).

Rispondendo all’insorgente

che il 28 giugno 2021 ha affermato che l’importo di fr. 1'085.- per il mese di

gennaio 2021 non gli sarebbe stato versato (cfr. doc. V; consid. 1.10.),

l’amministrazione, l’8 luglio 2021, ha puntualizzato, da una parte, che la

somma di fr. 1'081.- relativa a gennaio 2021 gli è stata corrisposta il 13

gennaio 2021, come emerge peraltro dalla documentazione prodotta dalla stessa

(cfr. doc. 562-565).

Dall’altra, che la

differenza di fr. 4.- sarà pagata al ricorrente alla crescita in giudicato

della decisione su reclamo del 20 maggio 2021 (cfr. doc. VII; consid. 1.11.).

2.6. RI 1 ha, inoltre, contestato

l’invito a presentare, per il tramite dell’agenzia comunale AVS, domanda di AVS

anticipata - ritenuto che il 26 maggio 2021 avrebbe compiuto 63 anni - formulato

nei suoi confronti nello scritto del 13 gennaio 2021 (cfr. doc. A; consid.

1.1.) che è stato confermato al riguardo dalla decisione su reclamo del 20

maggio 2021 (cfr. doc. D p.to P; consid. 1.6.; doc. I; consid. 1.8.).

L’amministrazione ha

considerato lo scritto del 13 gennaio 2021 quale decisione informale (cfr. doc.

D p.to O; consid. 1.6.).

La questione di sapere se

effettivamente si tratti di una decisione informale o meno può in concreto

restare aperta.

In effetti, anche qualora

lo scritto in questione non costituisse una decisione informale (con la

conseguenza che la decisione su reclamo del 20 maggio 2021 corrisponderebbe,

per quanto attiene alla conferma dello scritto del 13 gennaio 2021, a una

decisione formale), per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015

del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STF 9C_222/2020

del 18 giugno 2020 consid. 4.3.), ritenuto in particolare il principio di

celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10

novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF

9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncerebbe in ogni caso a un

rinvio degli atti per emettere una decisione su reclamo al riguardo, in quanto “… una simile operazione

si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il

processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).

Il TCA, riguardo

all’invito a inoltrare domanda di rendita AVS anticipata, in primo luogo, osserva

che secondo l’art. 40 cpv. 1 LAVS gli uomini e le donne che

adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia

possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto

alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in

cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente

a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.

L’art.

67 (“esercizio del diritto”) cpv. 1bis OAVS prevede che soltanto l'avente

diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita

ordinaria anticipata di vecchiaia e che questo diritto non

Considerandi

può essere richiesto retroattivamente.

Al

contrario tale diritto deve essere fatto valere in anticipo. Se una persona si

annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63

o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento

dell’anno successivo (cfr. STFA H 160/03 del 27 dicembre 2004 consid. 4.1.;

Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità p.ti 6103-6104).

La

rendita di vecchiaia anticipata viene ridotta rispetto alla

rendita ordinaria (cfr. art. 40 cpv. 2 LAS; 56 OAVS).

In secondo luogo, questo

Tribunale rileva che la nostra Massima Istanza, con sentenza 8C_344/2019 del 15

novembre 2019, pubblicata in RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg., ha confermato

il giudizio 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 di questa Corte che aveva

avallato il modo di procedere dell’USSI, il quale aveva negato il rinnovo delle

prestazioni assistenziali a una persona - al beneficio dell’assistenza sociale

dal 2016 e la cui domanda di prestazioni AI era pendente - che aveva rinunciato

a inoltrare una domanda di rendita AVS anticipata di cui avrebbe potuto

beneficiare nel 2018, dal mese successivo al compimento dei 62 anni.

L’obbligo imposto a un

beneficiario di prestazioni assistenziali di richiedere il versamento di una

rendita AVS anticipata si fonda sul principio di sussidiarietà, nonché su

quello di dover ridurre il danno e non si rivela contrario al divieto

dell’arbitrio, né al principio della parità di trattamento (al riguardo cfr.

Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_344/2019 du 15 novembre 2019 - Obligation

d’une personne à l’aide sociale de demander le versement d’une rente anticipée

de l’AVS, in RSAS 1/2021 pag. 50).

Il TF, al consid. 6.4. della

sentenza menzionata, ha in particolare stabilito:

" (…) La

circostanza di obbligare chi si trova a beneficio dell'assistenza sociale a

richiedere anticipatamente l'erogazione della rendita AVS non è insostenibile o

in contraddizione manifesta con il sentimento della giustizia e dell'equità. La

ricorrente sembra misconoscere che l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà

(in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e

dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio

2012.

consid. 5.1). Oltretutto non si presenta alcuna disparità di trattamento,

poiché la situazione della ricorrente, al beneficio di prestazioni

assistenziali, è diversa rispetto agli altri cittadini, che non sono in

assistenza e passano al beneficio della pensione all'età ordinaria, mettendo

fine a un'attività professionale. (…)”

In casu dalle carte processuali

emerge ad ogni modo che il ricorrente, il 10 febbraio 2021, ha richiesto la

rendita AVS anticipata e che il medesimo, il 12 luglio 2021, ha comunicato

all’USSI di aver “ricevuto calcolo AVS e la decisione PC è stata presa …”

(cfr. doc. D p.to P; X2).

In relazione alla

violazione degli art. 9a Reg.Las e 15 Reg.Laps invocata dal ricorrente (cfr.

doc. I; V; E2), va altresì evidenziato che l’art. 9 cpv. 1 lett. c Reg.Las

prevede che le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate

o soppresse, segnatamente, se il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti

ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie.

Ai sensi del cpv. 2 in

caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni

assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il

beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei

rimedi giuridici.

Giusta il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di

cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

L’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps enuncia,

in particolare, che ogni rifiuto di una prestazione sociale è oggetto di una

distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale.

Nel gennaio 2021 l’USSI ha

invitato il ricorrente, in vista del compimento dei 63 anni nel maggio 2021, a

inoltrare domanda di una rendita AVS anticipata (cfr. doc. A; B), continuando comunque

a erogargli le prestazioni assistenziali ordinarie fino al mese di maggio 2021

(cfr. doc. B=405; E=401; E1=386).

A quel momento (gennaio

2021) non vi è, quindi, stata soppressione delle prestazioni, per cui non si

imponeva l’emanazione di una decisione formale di soppressione o rifiuto di

prestazioni.

L’art. 9a Reg.Las, in

particolare il cpv. 2, e l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps sarebbero, invece, stati

applicabili nel caso di rifiuto delle prestazioni a seguito di una richiesta di

rinnovo a decorrere dal mese di giugno 2021.

In proposito giova

sottolineare che la parte resistente, nelle decisioni su reclamo del 20 e 25

maggio 2021, ha del resto ritenuto non corretta l’indicazione secondo cui

l’ultima prestazione assistenziale sarebbe stata erogata nel mese di maggio

2021.

presente nello scritto del 13 gennaio 2021 e nella decisione del 23 marzo

2021.

di riconoscimento delle prestazioni assistenziali ordinarie di aprile e

maggio 2021 (cfr. doc. B=61; E1=386), annullandola (cfr. consid. 2.4.).

Alla luce di tutto quanto

esposto, il ricorso in relazione all’invito a richiedere una rendita AVS

anticipata, non può trovare accoglimento.

2.7

Infine, per completezza,

riguardo all’obiezione sollevata dal ricorrente secondo cui per il 2021 ha

dovuto inoltrare due richieste di rinnovo a differenza del 2020 quando “il

rinnovo veniva concesso per 6 mesi” (cfr. doc. V; consid. 1.10.), il TCA rileva

che l’art. 15 cpv. 1 e 2 lett. d Reg.Laps prevede, segnatamente, che ogni

erogazione di una prestazione sociale è oggetto di una distinta decisione

formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale (l’USSI per

l’assistenza sociale; cfr. art. 1 Reg.Las), che contiene, in particolare,

l’importo e la durata della prestazione sociale da versare.

I disposti legali

pertinenti (Laps, Reg.Laps, Las, Reg.Las) non contemplano una durata specifica

minima e/o massima della prestazione in questione, in casu assistenziale, prima

che sia necessario richiedere il rinnovo della stessa. L’amministrazione valuta

a seconda delle circostanze.

Nel caso di specie è vero

che nel 2020 sono state emesse unicamente due decisioni di accoglimento della

prestazione assistenziale ordinaria, una valida da gennaio a giugno e l’altra

con effetto da luglio a dicembre 2020 (cfr. doc. 443; 426).

È altrettanto vero, però,

che nel 2019 l’USSI ha emanato otto decisioni relative alla concessione di

prestazioni assistenziali ordinarie, e meglio una per ogni singolo mese da

febbraio a luglio 2019 (cfr. doc. 538; 532; 517; 504; 493; 479), una per i mesi

di agosto e settembre 2019 (cfr. doc. 474) e una per i mesi di ottobre,

novembre e dicembre 2019 (cfr. doc. 456).

2.8

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi

al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica

del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 5 giugno 2021, per cui torna applicabile il nuovo

diritto.

In casu, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2021.40 e

42.2021.41 sono congiunte

2. Il ricorso contro le

decisioni su reclamo emesse dall’USSI il 20 e il 25 maggio 2021, in quanto

ricevibile, è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti