Lexipedia

Decisione

42.2021.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2021Italiano34 min

solo le informazioni già a disposizione, quali per esempio le decisioni relative

Source ti.ch

Fatti

I

giudici cantonali hanno stabilito che contrariamente alle direttive non ci si

può fondare unicamente sulle decisioni emesse prima del 17 marzo 2020 ed hanno

annullato la decisione formale, rinviando gli atti alla Cassa per ulteriori

accertamenti in merito al reddito dell’assicurata nel 2019 (consid. 3.2

sentenza).

La

Cassa di compensazione ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, rilevando

che per una questione di praticabilità e di celerità, si possono prendere in

considerazione, ai fini dell’esame delle condizioni per ottenere le indennità,

solo le informazioni già a disposizione, quali per esempio le decisioni relative

ai contributi di acconto o le tassazioni definitive. Alla luce della

particolarità della situazione, e per evitare abusi, secondo la Cassa non si

possono inoltre prendere in considerazione decisioni sui contributi d’acconto

successive al 17 marzo 2020 (consid. 4 sentenza).

Il

Tribunale federale ha stabilito che la Cassa ha deciso per la prima volta in

data 5 maggio 2020 (data della decisione formale e non della decisione su

opposizione) circa il diritto alle indennità e pertanto ha applicato le norme

dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore il 5 maggio 2020 (consid.

5.1 sentenza).

Al

consid. 5.2 l’Alta Corte ha rammentato il contenuto dell’art. 2 cpv. 3 bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore all’epoca (la ricorrente deve

essere toccata indirettamente dalle misure del Consiglio federale ed aver

conseguito un reddito tra fr. 10'000 e fr. 90'000). Il Tribunale federale ha

poi evidenziato che l’art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

rinvia all’art. 11 della LIPG.

Dopo

aver citato l’art. 11 cpv. 1 LIPG la cui prima frase prevede che l’accertamento

del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da

cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS e l’art. 7 cpv. 1 OIPG in

vigore all’epoca (l’indennità è calcolata sulla base del reddito determinante

per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in

salario giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo

AVS per l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo

dell’indennità) il Tribunale federale ha stabilito che sia per l’esame delle

condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

che per il calcolo dell’indennità ai sensi dell’art. 5 è determinante il

calcolo dei contributi AVS.

Per

cui si giustifica anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 3 bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno far capo alla giurisprudenza relativa

agli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG.

Al

consid. 5.3 il Tribunale federale ha affermato che ai sensi degli art. 11 cpv.

1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG non solo le decisioni definitive di fissazione dei

contributi ma anche le decisioni relative ai contributi d’acconto sono

determinanti per il calcolo delle indennità (sentenza 9C_253/2014 del 18 luglio

2014, consid. 6.1). Per il Tribunale federale, se l’amministrazione dispone di

una decisione di fissazione dei contributi d’acconto al momento dell’emanazione

della decisione non vi è alcun motivo per non prenderla in considerazione.

Di

conseguenza non vi è alcun motivo per non ritenere le decisioni relative ai

contributi d’acconto emesse dopo il 17 marzo 2020 (consid. 5.4).

Al

consid. 5.3.2 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che non vi può

essere un rischio di abuso, ritenuto che la Cassa deve esaminare ogni richiesta

di aumento degli acconti dei contributi AVS. Se ritiene che vi possa essere un

abuso, spetta alla Cassa chiedere alla persona assicurata di rendere plausibile

la richiesta di aumento degli acconti. Un adeguamento dei contributi d’acconto

su richiesta della persona assicurata implica che la Cassa abbia almeno

sommariamente esaminato la credibilità del reddito dichiarato. In concreto la

Cassa su richiesta del 6 aprile 2020 della ricorrente, ha adeguato gli acconti

del 2019 il 7 aprile 2020, ossia prima dell’emanazione della decisione formale

del 5 maggio 2020 e la Cassa non fa valere che nel caso di specie vi siano

indicazioni circa un comportamento abusivo da parte della persona assicurata.

Per

il Tribunale federale la Cassa ha pertanto violato il diritto federale perché

nell’esaminare le condizioni del diritto all’indennità non ha preso in

considerazione la decisione relativa ai contributi d’acconto del 7 aprile 2020

(consid. 5.3.3). L’applicazione del limite del 17 marzo 2020 per la presa in

considerazione di modifiche dei contributi non è contenuta nell’ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno e una volontà in tal senso da parte dell’estensore

dell’ordinanza non emerge dalle spiegazioni relative all’ordinanza. Dagli art.

5 cpv. 2 e 5 cpv. 2 ter dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si può solo

concludere che una volta fissata, l’indennità può essere adeguata solo sulla

base dei documenti disponibili fino al 16 settembre 2020.

In

conclusione il Tribunale federale al consid. 5.4 ha affermato che nel risultato

la decisione del Tribunale cantonale è corretta, tuttavia essa va precisata

come segue: nella misura in cui il Tribunale cantonale ha rinviato la causa

alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti relativi al reddito

conseguito nel 2019 senza particolari limitazioni, esso non va seguito. La

Cassa deve limitarsi a prendere in considerazione la decisione di fissazione

dei contributi del 2019 più attuale a sua disposizione al momento

dell’emanazione della decisione (“Verfügungszeitpunkt”). Non deve

invece effettuare ulteriori accertamenti relativi al reddito conseguito nel

2019.

2.5. In concreto, oggetto del contendere è la questione di sapere se il

ricorrente ha diritto alle indennità giornaliere per perdita di guadagno a

causa del coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020

(cfr. punto 4 della decisione su opposizione, doc. 1).

La Cassa sostiene che

l’interessato non ha diritto ad alcuna prestazione durante il citato periodo

poiché non adempie già ad uno dei presupposti cumulativi previsti dall’art. 2

cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e meglio quello del reddito

annuo soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000.

Dalle tavole processuali

emerge che al ricorrente nel 2019 sono stati fatturati gli acconti dei

contributi sociali sulla base di un reddito soggetto ad AVS di fr. 0 (zero).

Per l’anno 2019 non è invece stata emessa alcuna decisione definitiva di

fissazione dei contributi e neppure alcuna decisione di tassazione fiscale prima

dell’emanazione della decisione su opposizione.

Nella richiesta per ottenere

le indennità giornaliere Corona l’insorgente ha indicato di aver conseguito una

cifra d’affari di fr. 65’765 nel 2015, di fr. 75’650 nel 2016, di fr. 66’007 nel

2017, di fr. 59’470 nel 2018 e di fr. 61’000 nel 2019.

Con l’opposizione

l’insorgente ha prodotto la dichiarazione fiscale 2019 dove figura un reddito

da attività indipendente di fr. 19'020 (allegato doc. 2).

L’assicurato

sostiene che sulla base di tale dichiarazione è comprovata la condizione di un

reddito minimo soggetto ad AVS di fr. 10'000.

2.6. Questo Tribunale, alla luce

della documentazione agli atti, ritiene che la decisione su opposizione della

Cassa vada confermata (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a

pubblicazione; STCA 42.2020.36

dell’8 marzo 2021, consid. 2.8; STCA 42.2021.36 del 26 luglio 2021 non ancora

cresciuta in giudicato).

Secondo

il marginale 1041.2 CIC hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti

(…) che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto

all’AVS di almeno 10’000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Ai sensi del marginale

1065 09/20 CIC la base di calcolo dell’indennità per i lavoratori indipendenti

è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito

nell’anno 2019. Concretamente si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo

dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del

calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva

per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che

hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19

perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi

la medesima base di calcolo.

In concreto, non è

contestato che l’insorgente, nel 2019, ha pagato i contributi d’acconto sulla

base di un reddito aziendale di fr. 0, ossia un importo inferiore al limite di

fr. 10'000 di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,

Considerandi

mentre non è ancora stata emessa alcuna decisione definitiva di

fissazione dei contributi per il 2019 (cfr. anche STF 9C_53/2021 del 30 giugno

2021.

destinata a pubblicazione).

Certo, nelle more

processuali l’insorgente ha prodotto la tassazione 2019 emanata il 21 luglio

2021.

e da cui emerge un reddito da attività indipendente di fr. 29'000 (doc.

V/1: valore rettificato “sulla base degli elementi noti all’autorità

fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dall’insufficiente

disponibilità finanziaria”).

Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione (su opposizione) impugnata

(in concreto: 10 maggio 2021), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (circa il potere cognitivo dal profilo temporale del giudice

delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti,

citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4; cfr.

inoltre la STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid.

2.1

dove il Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della

decisione formale del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid.

5.4

in cui il Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt”).

La

notifica della decisione di tassazione 2019 dopo l’emissione della

decisione su opposizione impugnata che delimita il potere d’esame del giudice

delle assicurazioni sociali, non permette al ricorrente di comprovare di aver

adempiuto il requisito del conseguimento di un reddito soggetto all’AVS

di almeno 10’000 franchi. Del resto l’assicurato non risulta aver mai domandato

un adeguamento dei contributi segnalando alla Cassa divergenze sostanziali del

reddito ex art. 24 cpv. 4 OAVS (ai

sensi del marginale 1155 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti

e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG [DIN] si

considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito

annuo realizzato e quello presumibile; cfr. STCA 30.2019.10 del 3 luglio 2019;

cfr. anche la STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22, dove il

TCA ha inoltre accertato che nella decisione di fissazione dei contributi

figura che “se il suo reddito ha subito modifiche sostanziali, è obbligato

per legge a notificare tali variazioni all’AVS affinché venga aggiornato

l’ammontare dell’acconto trimestrale per l’anno in corso”).

In concreto occorre

pertanto far capo alla decisione di fissazione dei contributi d’acconto per il

2019.

emanata prima dell’emissione della decisione su opposizione impugnata e

pari a fr. 0, ossia un importo inferiore al limite di fr. 10'000 richiesto

dall’art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per ottenere le

prestazioni.

L’emissione della

decisione di tassazione del 2019 non modifica l’esito della procedura, giacché

determinante per fissare il diritto alla prestazione sono solo la decisione

definitiva di fissazione dei contributi 2019, il reddito AVS dei contributi

d’acconto per il 2019, rispettivamente la tassazione fiscale definitiva 2019,

emesse prima dell’emissione della decisione impugnata (cfr. anche la STF

9C_53/2021 del 30 giugno 2021 destinata a pubblicazione, consid. 2.1 dove il

Tribunale federale fa riferimento al momento dell’emissione della decisione

formale del 5 maggio 2020 [“Verfügungszeitpunkt”] e consid. 5.4 in cui

il Tribunale federale si riferisce ancora al “Verfügungszeitpunkt”).

In simili condizioni

occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato il diritto alle indennità

perdita di guadagno Corona per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre

2020.

La decisione su

opposizione impugnata va confermata.

Va tuttavia rilevato che

nella decisione su opposizione impugnata del 10 maggio 2021 l’amministrazione

ha informato il ricorrente al punto 6 che “per un’eventuale revisione del

caso - si comunica all’opponente di trasmettere alla Cassa CO 1, la decisione

di tassazione definitiva 2019 non appena ne sarà in possesso” (doc. 1; cfr.

anche la già citata STCA 42.2020.36

dell’8 marzo 2021, consid. 2.8, pag. 22 (in fine) -23).

Gli atti vanno pertanto

trasmessi all’amministrazione affinché decida in merito alla revisione alla

luce della tassazione 2019 del 21 luglio 2021.

Con l’emissione della

decisione di tassazione 2019, trasmessa dal ricorrente al Tribunale, la sua domanda

di sospensione della procedura in attesa della notifica della tassazione

diventa priva di oggetto.

2.7

Il ricorrente ha chiesto al

Tribunale di “prendere in considerazione la mia possibilità di essere

sentito direttamente laddove aveste necessità di ricevere ulteriori

delucidazioni relative al mio caso, prima di prendere una decisione definitiva”

(doc. I).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017.

consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008

del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio

delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per

creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid.

6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il

proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato

di prendere in considerazione la possibilità di sentirlo direttamente in caso

di necessità di ricevere ulteriori delucidazioni (doc. I).

Il

ricorrente ha, quindi, chiesto l’eventuale assunzione di una prova.

Inoltre,

in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far valere le

proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018)

e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il

proprio giudizio (valutazione anticipata

delle prove; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017

del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

L’audizione

dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.

2.8

Alla luce di tutto quanto

esposto la decisione su opposizione del 10 maggio 2021 deve essere confermata.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 9 giugno 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in

COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise,

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli atti sono trasmessi

alla Cassa CO 1 per i suoi incombenti.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Related decisions