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Decisione

42.2021.43

Irricevibile contestazione relativa a mancato riconoscimento prestazioni assistenziali (7/16 + 1-8/17) fatta valere al più presto nel 7/17, rispettivamente a fine 12/17, poiché tardiva. A maggior ragione intempestivo lo scritto del 2/21. Condizioni di salute ricorrente non consentono restituz. term

27 settembre 2021Italiano51 min

giugno 2021 interposto davanti al TCA, ha chiesto l’annullamento delle decisioni

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.43-44

rs

Lugano

27 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2021 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 17 e del 18 maggio 2021

emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione dell’11 maggio

2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha

attribuito a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'931.--

mensili per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016 (cfr. doc. 84 inc.

42.2021.31).

1.2. Con messaggio di posta

elettronica del 17 agosto 2016 l’interessato ha comunicato all’USSI di essere

malato cronico, di essere stato in cura ospedaliera a causa di un malessere,

che insieme ai medici stava valutando l’inoltro di una domanda AI e che quindi

in quel periodo non si era potuto occupare delle faccende correnti, ma di

essersi basato sulle informazioni dello sportello del sostegno sociale del

proprio Comune secondo cui la richiesta di rinnovo sarebbe pervenuta dopo sei

mesi. Egli ha aggiunto di trovarsi in difficoltà non avendo ricevuto le

prestazioni per luglio e agosto (cfr. doc. 53 inc. 42.2021.31).

1.3. A seguito della richiesta di

rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute il 30 giugno 2016 formulata il

22 agosto 2016 (cfr. doc. 49) l’USSI, con decisione del 23 agosto 2016, ha

concesso a RI 1 prestazioni ordinarie di fr. 1'931.-- al mese da agosto a

dicembre 2016 (cfr. doc. D; doc. 45 inc. 42.2021.31).

1.4. Il 22 settembre 2017 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni assistenziali (cfr. doc. 683 inc.

42.2021.31; 690).

Con decisione del 16

ottobre 2017 l’amministrazione gli ha assegnato una prestazione assistenziale

ordinaria di fr. 1'938.-- mensili dal 30 settembre al 31 dicembre 2017 (cfr.

doc. 677 inc. 42.2021.31).

1.5. RI 1 ha poi fatto capo

all’assistenza sociale ininterrottamente dal gennaio 2018 al dicembre 2020

(cfr. doc. 618, 590, 649, 557, 511, 470, 429, 461, 393 inc. 42.2021.31).

Per il lasso di tempo

gennaio – giugno 2021 con decisione del 1° febbraio 2021 gli è stata attribuita

una prestazione assistenziale di fr. 1'842.-- mensili (cfr. doc. 358 inc.

42.2021.31).

1.6. Il 2 febbraio 2021 l’avv. __________,

per conto di RI 1, ha trasmesso all’USSI copia della più recente domanda AI e

chiesto il pagamento delle prestazioni assistenziali del mese di luglio 2016,

nonché del periodo gennaio-agosto 2017, indicando che se è vero che il suo

assistito non aveva rivendicato subito il diritto con il rinnovo delle

prestazioni sociali, è altrettanto vero che lo ha fatto successivamente

giustificando il ritardo tramite certificati medici. Al riguardo ha postulato

l’emissione di una decisione formale (cfr. doc. 355=A inc. 42.2021.31).

1.7. L’USSI, il 10 febbraio 2021,

ha risposto:

" (…) con

riferimento al suo reclamo del 2 febbraio 2021, ricevuto il 3 febbraio 2021, le

comunichiamo che per risponderle compiutamente ci riserviamo di approfondire le

sue argomentazioni in un ragionevole lasso di tempo. (…)” (Doc. 354=C inc.

42.2021.31)

1.8. Il 19 febbraio 2021 l’avv. __________

ha chiesto all’amministrazione di avere un riscontro entro e non oltre il 30

marzo 2021 considerato il già lungo tempo trascorso dalla richiesta delle

prestazioni interposta da RI 1. Il legale ha precisato che, se non avesse

ricevuto alcunché, si sarebbe visto costretto a dover agire differentemente

(cfr. doc. 352=B inc. 42.2021.31).

1.9. RI 1, il 30 aprile 2021, ha

personalmente inoltrato al TCA un ricorso lamentando il fatto che l’USSI non

abbia dato seguito alla sua richiesta, formulata tramite l’avv. __________, di

emissione di una decisione formale al fine di avere un chiarimento in merito al

mancato versamento delle prestazioni assistenziali concernenti il mese di

luglio 2016 e i mesi da gennaio ad agosto 2017 (cfr. doc. I inc. 42.2021.31).

1.10. Con sentenza 42.2021.31 del 14

giugno 2021 questa Corte ha stralciato dai ruoli il ricorso inoltrato il 30

aprile 2021 da RI 1, poiché l’USSI, pendente causa, e meglio il 17 e il

18 maggio 2021, ha emesso due decisioni su reclamo di irricevibilità in

relazione alla richiesta della parte ricorrente del 2 febbraio 2021 riguardante

il mancato riconoscimento di prestazioni assistenziali per il mese di luglio

2016 e per i mesi da gennaio ad agosto 2017.

1.11. Più specificatamente con la

decisione su reclamo del 17 maggio 2021 l’USSI ha ritenuto tardivo il reclamo

del 2 febbraio 2021 (cfr. consid. 1.6.) contro la decisione del 23 agosto 2016

(cfr. consid. 1.3.), rilevando:

" (…) il

mancato riconoscimento e pagamento della prestazione per il mese di luglio 2016

è già stato stabilito con decisione del 23 agosto 2016. Infatti, l'USSl aveva

accolto la richiesta di rinnovo datata 22 agosto 2016, riconoscendo una

prestazione assistenziale ordinaria mensile di CHF 1'931.- per i mesi di

agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016. Tale richiesta di rinnovo

si riferisce alle prestazioni assistenziali scadute il 30 giugno 2016 che erano

state riconosciute con decisione dell'11 maggio 2016 in cui era peraltro

indicato che "l'eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà

essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo

dell'apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio d'accompagnamento

di riferimento". L'USSI aveva dunque stabilito che il diritto alla

prestazione decorreva solo dal mese di agosto 2016 e non già dal mese di luglio

2016, non considerando un valido motivo per il ritardo nella richiesta di

rinnovo quanto asserito dall'interessato nel suo scritto del 17 agosto 2016,

motivo sul quale si è ampiamente riferito al considerando 3 e che qui ci si può

limitare a richiamare, e non essendo in possesso di un certificato medico che

attestasse l'effettiva impossibilità di inoltrare tempestivamente la richiesta

di rinnovo delle prestazioni.

Ritenuto che solo il 2 febbraio 2021 l'interessato, per il tramite

dell'avvocato __________, ha contestato il mancato riconoscimento della

prestazione assistenziale per il mese di luglio 2016 e che pertanto la

decisione del 23 agosto 2016 è cresciuta in giudicato, il reclamo deve essere

dichiarato irricevibile.” (Doc. A)

1.12. Con la decisione su reclamo

del 18 maggio 2021 l’amministrazione ha pure considerato tardivo il reclamo del

2 febbraio 2021 (cfr. consid. 1.6.) contro la decisione del 16 ottobre 2017

(cfr. consid. 1.4.), osservando:

" (…) il

mancato riconoscimento e pagamento delle prestazioni per i mesi da gennaio a

luglio 2017 è già stato stabilito con decisione del 16 ottobre 2017. Infatti,

l'USSl aveva accolto la richiesta di prestazioni del 22 settembre 2017,

riconoscendo una prestazione assistenziale ordinaria mensile di CHF 1'938.- per

Fatti

i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017. L'USSI aveva dunque

stabilito che il diritto alla prestazione decorreva solo dal mese di settembre

2017, ritenendo che l'interessato di fatto non aveva presentato richiesta di

rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute il 31 dicembre 2016, ma solo

nel mese di settembre 2017 aveva completato la nuova domanda di prestazioni,

ormai scadute da più di 6 mesi.

Ritenuto che solo il 2 febbraio 2021 1'interessato, per il tramite

dell'avvocato __________, ha contestato il mancato riconoscimento delle

prestazioni assistenziali per i mesi da gennaio a luglio 2017 e che pertanto la

decisione del 16 ottobre 2017 è cresciuta in giudicato, il reclamo dev'essere

dichiarato irricevibile.” (Doc. B)

1.13. RI 1, con ricorso dell’11

giugno 2021 interposto davanti al TCA, ha chiesto l’annullamento delle decisioni

su reclamo del 17 e del 18 maggio 2021 e il riconoscimento del diritto a prestazioni

assistenziali per il mese di luglio 2016 e per il periodo da gennaio ad agosto

2017.

Subordinatamente il

medesimo ha postulato l’annullamento dei provvedimenti citati e il rinvio

dell’incarto all’USSI per esprimersi sulla sua domanda di prestazioni

dell’assistenza sociale per luglio 2016 e per i mesi da gennaio ad agosto 2017

(cfr. doc. I pag. 3).

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali egli ha addotto:

" (…)

1.

Nella decisione 17 maggio 2021 (A) l'Ufficio del sostegno sociale

ha confermato che per il mese di luglio 2016 non mi sono state pagate

prestazioni. Lo stesso ufficio pure ha confermato che non appena mi è stato

possibile ho preso contatto con loro per comunicare che a causa di un problema

di salute non sono riuscito a domandare "tempestivamente" il rinnovo

della prestazione sociale per il mese di luglio 2016 (e-mail del 17 agosto 2016

e certificato medico). Come anche confermato nella decisione contestata alla

mia domanda l'Ufficio del sostegno sociale ha dato seguito rinnovandomi il

diritto per i "soli" mesi da agosto a dicembre 2016 (D). Alla mia

domanda per il mese di luglio 2016 l'Ufficio del sostegno sociale non ha mai

dato seguito.

Nella stessa decisione (A) l'Ufficio del sostegno sociale sostiene

poi che il rifiuto alla prestazione sociale per il mese di luglio 2016 è già

stato deciso con la decisone del 23 agosto 2016 (D). ln quest'ultima decisione

non si fa però alcun cenno né alla domanda per la prestazione di luglio 2016 né

ai motivi per cui nonostante il mio pregiudicato stato di salute alla

prestazione non potevo comunque avere diritto. L'affermazione secondo cui per

l'Ufficio del sostegno sociale il rifiuto per la prestazione di luglio 2016 era

da intendere come implicito beninteso non può essere condivisa e ciò anche

perché io ho comunque subito chiesto che mi vengano riconosciute anche le

prestazioni retroattive; ciò che sarebbe stato da considerare come un reclamo a

cui nuovamente però l'Ufficio del sostegno sociale non ha dato seguito.

Basandosi ciononostante su questa tesi, che contesto, lo stesso

ufficio ha poi considerato lo scritto dell'avv. __________ come un reclamo

contro la loro decisione che come tale ha poi ritenuto tardivo.

2.

Nella decisione 18 maggio 2021 (B) l'Ufficio del sostegno sociale

ha invece confermato che per i mesi da gennaio ad agosto 2017 non mi sono state

pagate prestazioni.

Nella decisione lo stesso ufficio pure ha confermato che anche in

questo caso non appena mi stato possibile ho preso contatto per comunicare che

a causa di un problema di salute non sono riuscito a domandare

"tempestivamente" il rinnovo delle prestazioni nel periodo da gennaio

ad agosto 2017. Come anche confermato nella decisione contestata alla mia

domanda l'Ufficio del sostegno sociale ha dato seguito rinnovandomi il diritto

per i "soli" mesi da settembre a dicembre 2017 (E). Alla mia domanda

di prestazione per I mesi da gennaio ad agosto 2017 l'Ufficio del sostegno

sociale non ha mai dato seguito.

Nella stessa decisione l'Ufficio del sostegno sociale sostiene poi

che il rifiuto alla prestazione sociale per i mesi da gennaio ad agosto 2017 è

già stato deciso con la decisone del 16 ottobre 2017 (E).

Anche in quest'ultima decisione non si fa però alcun cenno né alla

domanda per la prestazione da gennaio ad agosto 2017 né ai motivi per cui

nonostante il mio pregiudicato stato di salute alla prestazione non potevo

comunque avere diritto. L'affermazione secondo cui per l'Ufficio del sostegno

sociale il rifiuto per le prestazioni da gennaio ad agosto 2017 era da

intendere come implicito beninteso non può essere condivisa e ciò anche perché

io ho comunque, anche in questo caso (F) subito chiesto che mi vengano

riconosciute anche le prestazioni retroattive; ciò che sarebbe stato da

considerare come un reclamo a cui nuovamente però l'Ufficio del sostegno

sociale non ha dato seguito.

Basandosi ciononostante su questa tesi, che pure contesto, lo

stesso ufficio ha poi considerato lo scritto dell'avv. __________ come un

reclamo contro la loro decisione che come tale ha poi ritenuto tardivo.

3.

Il mio stato di salute malauguratamente m'impedisce di riuscire a

regolare tempestivamente ogni questione burocratica di cui necessito per

assicurare il mio sostentamento. Né è informato da tempo non solo il mio Comune

di domicilio bensì anche lo stesso Ufficio del sostegno sociale (C) e meglio

così come anche confermato nelle contestate decisioni ed in particolare laddove

confermano di aver anche ricevuto i certificati del dr. med. __________ e del

dr. med. __________. Una domanda d'invalidità ad oggi è poi malauguratamente

ancora in corso. Spero si possa giungere al più presto ad una conclusione.

Proprio per questi miei impedimenti di salute ho sempre difficoltà

a rispettare puntualmente le regole e di ciò ne sono tutti da sempre

consapevoli. Per ogni ritardo mi sono però sempre scusato producendo anche le

relative giustificazioni. Solo con l'Ufficio del sostegno sociale questa

situazione non è stata accolta e ciò con conseguenze economiche a mio

discapito. Per garantire il mio sostentamento ho infatti dovuto

"elemosinare" aiuti a terze persone garantendo di poter poi

restituire il prestito non appena l'Ufficio del sostegno sociale avrebbe dato

seguito alle mie domande.

Anche alle sollecitazioni dell'avv. __________ l'Ufficio del

sostegno sociale non ha dato seguito se non solo dopo il mio ricorso al

Tribunale e comunque con decisioni su reclamo e non invece con una decisione.

ln quest'ultime l'Ufficio del sostegno sociale non si esprime in merito ai miei

diritti alle prestazioni per il mese di luglio 2016 e nel periodo da gennaio ad

agosto 2017 e ciò dando per scontato che questi aspetti sono già stati regolati

con le precedenti decisioni; ciò che però come già visto in precedenza non

corrisponde minimamente al vero (D ed E). Non solo va quindi accolto il mio

ricorso per ritardata/denegata giustizia ma pure andrà accolto anche il

presente ricorso.

Come anche confermato nelle decisioni contestate, l'avv. __________

ha chiesto per me il pagamento delle prestazioni per il mese di luglio 2016 e

nel periodo da gennaio ad agosto 2017 precisando che non sono riuscito a

rispettare i termini per il rinnovo a causa di giustificati impedimenti medici.

ln merito a queste domande l'Ufficio del sostegno sociale non ha mai emanato

alcuna decisione o decisione su opposizione. L'avv. __________ ha infatti già

chiesto l'emissione di una decisione (e non di una decisione su reclamo).

Siccome a questa domanda l'Ufficio del sostegno sociale non ha mai dato

risposta l'agire dell'Ufficio del sostegno sociale non può essere condiviso.

4.

Per sostenere le sue ragioni l'Ufficio del sostegno sociale

sostiene che il diritto alle mie prestazioni per il mese di luglio 2016 e per i

mesi da gennaio ad agosto 2017 è già stato deciso con precedenti decisioni

nelle quali lo stesso ufficio pure si è espresso in merito al non accoglimento

dei motivi medici che ho proposto per giustificare il mio ritardo. Tutto ciò

non corrisponde però minimamente al vero (D ed E).

Siccome questa conclusione non corrisponde alla realtà, siccome a

contrario l'Ufficio del sostegno sociale mai si è espresso in merito ai miei

diritti per il mese di luglio 2016 e per i mesi da gennaio ad agosto 2017 così

come nemmeno in merito ai motivi anche medici che ho presentato per

giustificare il mio ritardo nel presentare la domanda di prestazioni, le

decisioni su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale non possono essere

confermate. A maggior ragione se considero che con il mio medico l'Ufficio del

sostegno sociale mai ha preso contatto; l'Ufficio del sostegno sociale nemmeno

ha mai presentato ad un medico consulente il parere dei miei medici per sapere

se effettivamente i motivi che ho addotto sono giustificati oppure no. Per

l'Ufficio del sostegno sociale ha quindi deciso un amministratore senza

specifiche conoscenza in ambito medico; ciò che non può essere tutelato. (…)”

(Doc. I)

1.14. Nella sua risposta del 25

giugno 2021 l’USSI ha precisato:

" (…) l’USSI

non ha confermato che "non appena possibile" l'assistito aveva

comunicato che a causa del suo problema di salute non era riuscito a richiedere

tempestivamente il rinnovo della prestazione per il mese di luglio 2016 (cfr.

doc. I inc. TCA). L'USSI aveva stabilito che il diritto alla prestazione

decorreva solo dal mese di agosto 2016 e non già dal mese di luglio 2016, non

considerando un valido motivo per il ritardo nella richiesta di rinnovo quanto

asserito dall'interessato. L'USSI non era neppure in possesso di un certificato

medico che attestasse l'effettiva impossibilità di inoltrare tempestivamente,

ossia durante il mese di luglio 2016, la richiesta di rinnovo delle

prestazioni, per non perdere il diritto alla prestazione di tale mese.

Ritenuto che il signor RI 1 non ha presentato la richiesta di

rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute il 31 dicembre 2016, l'USSl ha proceduto

a chiudere il suo incarto il 2 giugno 2017 (v. doc. 684 inc. USSI).

Le argomentazioni del ricorrente non possono essere seguite. Agli

atti non risulta un reclamo contro la decisione del 23 agosto 2016 antecedente

il 2 febbraio 2021. ln calce ad ogni decisione ricevuta dal ricorrente è

indicato che "L'atto di reclamo deve contenere un'esposizione concisa dei

fatti, una breve motivazione e le conclusioni”. Anche qualora si dovesse

equiparare ad un reclamo lo scritto del 4 settembre 2017, lo stesso sarebbe

stato ritenuto anch'esso irricevibile, in quanto prodotto intempestivamente con

la nuova domanda di prestazioni assistenziali del mese di settembre 2017, ossia

ben un anno dopo la decisione del 23 agosto 2016.

Si rileva inoltre che, i certificati medici che secondo l'utente

dovrebbero giustificare il ritardo nell'inoltro della richiesta di rinnovo del

22 agosto 2016 e della domanda di prestazioni del 22 settembre 2017, di cui si

dirà nel seguito, hanno sempre lo stesso tenore. Il dr. __________ ha, negli

anni, certificato e confermato un'inabilità lavorativa e ribadito che il

ricorrente "non è in grado di "effettuare piccoli lavori compatibili con

le sue competenze professionali che non superino la durata di poche ore (due,

al massimo quattro), che possano essere intrapresi quando lo stesso signor RI 1

se la sente e che possano essere rapidamente interrotti per permettergli quel

necessario tempo per il recupero psicofisico, tempo che a volte può facilmente

superare le 18-24 ore". (cfr. doc. 140, 142, 147, 151, 152, 519, 571, 614,

616, 646, 647, 648, 703, 704, inc. USSI).

Peraltro, nonostante tale stato di salute, il signor RI 1 ha

presentato tempestivamente tutte le altre richieste di rinnovo delle

prestazioni assistenziali.

(…) l'USSl non ha confermato che "non appena possibile"

l'assistito aveva comunicato che a causa del suo problema di salute non era

riuscito a richiedere tempestivamente le prestazioni assistenziali per i mesi

da gennaio a agosto 2017. L'USSI aveva stabilito che il diritto alla prestazione

decorreva solo dal mese di settembre 2017, ritenendo che l'interessato di fatto

non aveva presentato richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali

scadute il 31 dicembre 2016, ma solo nel mese di settembre 2017 aveva

completato la nuova domanda di prestazioni, ormai scadute da più di 6 mesi.

L'USSI non era neppure in possesso di un certificato medico che attestasse

l’effettiva impossibilità di inoltrare tempestivamente, ossia durante il mese

di gennaio 2017, la richiesta di rinnovo delle prestazioni, per non perdere il

diritto alla prestazione da tale mese.

Come indicato al pto. 3, non avendo il signor RI 1 presentato la

richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute il 31 dicembre

2016, l’USSI ha proceduto a chiudere il suo incarto il 2 giugno 2017 (v. doc.

684 inc. USSI).

L’USSI aveva tenuto in considerazione lo scritto del 4 settembre

2017, essendo lo stesso stato allegato dal ricorrente alla domanda di

prestazioni del 22 settembre 2017 (cfr. doc. 688 – 738 inc. USSI). Si rileva

che gli scritti datati 19 luglio e 29 dicembre 2017 sono stati ricevuti

dall’USSI il 2 gennaio 2018 (cfr. doc. 144, 143 inc. USSI, doc. I A inc. TCA).

Anche qualora si dovesse ritenere tali scritti dei reclami, gli stessi

sarebbero stati anch’essi ritenuti irricevibili in quanto intempestivi.” (cfr.

doc. III pag. 4-6)

1.15. Il

28 giugno 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti

sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Secondo l’art. 76 cpv. 1

LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di

cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa

Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può

ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della

decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza, visto che il

ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo

emesse entrambe dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura,

è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali

42.2021.43

e 42.2021.44 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento

giudiziario (cfr. STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF

9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13

febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF

131.

V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

2.2

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’USSI abbia a ragione o meno ritenuto irricevibile in

quanto tardiva la contestazione relativa al mancato riconoscimento di

prestazioni assistenziali per il mese di luglio 2016 e per il lasso di tempo

gennaio - agosto 2017.

2.3

L’art. 59 della Legge

sull’assistenza sociale (Las), relativo alla domanda di prestazioni

assistenziali, prevede:

"

1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da

una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura

coordinata di applicazione della Laps.

2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura

specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio

nel Cantone.

3II richiedente può farsi rappresentare da una persona

di fiducia.”

L’art. 1 Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede

che:

"

1La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i

principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni

sociali erogate dal Cantone.

2Essa

sostiene l’integrazione sociale.”

Secondo

l’art. 2 cpv. 1 Laps sono prestazioni sociali ai sensi della Laps tra l’altro

le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale.

Ai

sensi dell’art. 19 cpv. 1 Laps le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

Giusta

l’art. 60 Las:

"

1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni

assistenziali.

2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20

il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del

beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

3La decisione motivata in forma scritta e con

l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo

rappresentante legale.”

L’art.

61.

cpv. 1 Las enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni

assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda

(cfr. al riguardo STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.).

Giusta

l’art. 61 cpv. 2 l’autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato,

effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di

prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di

bisogno del richiedente lo giustificano.

L’art. 65 cpv. 1 Las

prevede che contro la decisione concernente

l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono

dati i rimedi di diritti di cui all’art. 33 Laps.

Secondo l’art. 33 cpv. 1 Laps contro le decisioni emesse in virtù della legge e

delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2.4

Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che, dopo aver ricevuto le prestazioni assistenziali

relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2016, postulate nel mese di maggio

2016.

riconosciutegli con decisione dell’11 maggio 2016 (cfr. consid. 1.1.; doc.

225.

inc. 42.2021.31), il ricorrente, il 17 agosto 2016, ha inviato un messaggio

di posta elettronica all’USSI in cui, oltre a comunicare di essere malato

cronico e di essere stato in quel periodo in cura ospedaliera a causa di un

malessere, ha asserito di non essersi potuto occupare delle faccende correnti,

ma di essersi basato sulle informazioni dello sportello del sostegno sociale

del proprio Comune secondo cui la richiesta di rinnovo sarebbe pervenuta dopo

sei mesi. Egli ha aggiunto di trovarsi in difficoltà non avendo ricevuto le

prestazioni per luglio e agosto (cfr. doc. 53 inc. 42.2021.31).

Il medesimo, inoltre, il

22.

agosto 2016 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali (cfr. doc.

49.

inc. 42.2021.31; consid. 1.3.).

Il 22 agosto 2016 stesso i

Servizi Sociali di __________ hanno trasmesso alla parte resistente la domanda

dell’insorgente, puntualizzando che questi li aveva informati di avere sentito

telefonicamente l’USSI e che quindi quest’ultimo già sapeva che RI 1 era in

ritardo con il rinnovo (cfr. doc. 52 inc. 42.2021.31).

L’USSI, il 23 agosto 2016,

ha poi emesso una decisione con cui ha concesso al ricorrente delle prestazioni

assistenziali ordinarie di fr. 1'931.-- al mese da agosto a dicembre 2016 (cfr.

doc. D; doc. 45 inc. 42.2021.31; consid. 1.3.).

Il 7 settembre 2016 il Dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia ha attestato:

" Con il presente

certifico di avere in cura alla mia consultazione il paziente sopraccitato dal

31.10.1994

La presa a carico specialistica era stata richiesta all’epoca

dall’allora medico curante e per i primi anni si era svolta a ritmi intensivi

con frequenti sedute psicoterapeutiche.

Dalla fine degli anni’90 all’inizio della

scorsa primavera la cura ha avuto luogo in modo episodico, su richiesta del

signor RI 1, ogni volta che si trovava in una situazione di crisi esistenziale.

Ciò detto, preciso che dallo scorso 27.4.2016

lo seguo di nuovo regolarmente alla mia consultazione (2-4 colloqui mensili, per

il momento nessuna psicofarmacoterapia) per uno scompenso psichico che tocca la

sfera affettiva, aggravato dalla presenza di una importante disforia e

complicato dalle note problematiche somatiche che, sommate allo scompenso

psichico, contribuiscono a provocare un severo quadro astenico con importante

affaticabilità.

Sulla base delle informazioni

anamnestico-diagnostico-prognostiche e dalle impressioni cliniche accumulate a

tutt’oggi (più recente colloquio alla mia consultazione il 2.9.2016) posso

affermare che, almeno a decorrere dal citato colloquio del 27.4.2016, il signor

RI 1, sul piano medico-psichiatrico, è da considerarsi come:

- Totalmente

inabile al lavoro in qualsiasi attività professionale ordinaria a lui

confacente; in particolare non è assolutamente in grado di reggere i ritmi

imposti in tali attività.

- In

grado di effettuare piccoli lavori compatibili con le sue competenze

professionali che non superino la durata di poche ore (due, al massimo

quattro), che possano essere rapidamente interrotti per permettergli quel

necessario tempo per il recupero psicofisico, tempo che a volte può facilmente

superare le 18-24 ore.

(…)” (cfr. doc. C2).

L’amministrazione, il 2

giugno 2017, ha chiuso il caso dell’insorgente, siccome il medesimo, nonostante

il diritto alle prestazioni fosse scaduto il 31 dicembre 2016, non ha più

presentato domanda di rinnovo (cfr. doc. 684; III).

Il Dr. med. __________, il

5.

luglio 2017, facendo riferimento alla consultazione del 27 giugno 2017, ha

confermato quanto certificato il 7 settembre 2016 con effetto dal 27 aprile

2016.

(cfr. doc. 704).

A inizio del mese di

luglio 2017 il ricorrente ha chiesto il rinnovo dell’assistenza sociale.

Tuttavia essendo trascorsi più di sei mesi dal versamento dell’ultima

prestazione assistenziale, gli è stato indicato che avrebbe dovuto ripresentare

una nuova domanda, ciò che è stato fatto il 22 settembre 2017 (cfr. doc. 693;

691).

Il 4 settembre 2017

l’insorgente aveva, peraltro, inviato all’amministrazione il seguente scritto:

" Compatibilmente

al mio stato di salute (allegati certificati medici) inoltro i documenti

richiesti per il rinnovo della prestazione.

Faccio richiesta di una verifica per il

mese di luglio 2016 per il quale non mi è stata versata nessuna prestazione.

Stante il certificato medico in vostro possesso datato inizio anno 2016 a tempo

indeterminato e seguenti (allegati), non essendo in condizioni di salute che

permettessero il disbrigo delle pratiche da Voi richieste inoltro richiesta

giustificata retroattivamente.

Lo stesso dicasi per l’anno 2017.

Sono stato fino ad ora sostenuto

economicamente, a titolo di prestito da mia sorella __________ e altri parenti

che tuttavia si rifiutano di assumersi l’incarico da curatori per il disbrigo

della corrispondenza.” (Doc. 708=C1)

Con messaggio di posta

elettronica del 6 ottobre 2017 inviato all’amministrazione (in risposta a una

richiesta di informazioni del 3 ottobre 2017 da parte dell’USSI a seguito della

nuova domanda del 22 settembre 2017; cfr. doc.150 inc. 42.2021.31) il

ricorrente ha ribadito di non essersi potuto occupare del disbrigo delle più

comuni mansioni quotidiane.

Egli ha altresì affermato:

" (…) A

seguito di malintesi o di quello che può essere considerata una leggerezza

delle persone preposte allo sportello LAPS di __________ del Comune di __________,

la pratica per il rinnovo dell’ottenimento delle prestazioni assistenziali è in

corso dal 15 luglio 2017. A seguito di una mancanza di documenti NON sono stato

tempestivamente avvisato.

Alla mia richiesta verbale del 5 settembre

allo sportello LAPS la giustificazione ha avuto dell’incredibile: non ero

reperibile, secondo loro, telefonicamente.

Resta in sospeso il perché non sono stato

contattato per lettera (…)” (cfr. doc. F)

Con decisione del 16

ottobre 2017 l’amministrazione ha assegnato all’insorgente una prestazione

assistenziale ordinaria mensile dal 30 settembre al 31 dicembre 2017 (cfr. doc.

677.

inc. 42.2021.31; consid. 1.4.).

Il 29 dicembre 2017 il

ricorrente ha inviato uno scritto all’USSI con oggetto “prestazioni

assistenziali non corrisposte del mese di luglio 2016 e per il periodo gennaio

- agosto 2017” del seguente tenore:

" (…) sollecito

l’evasione delle mie richieste indirizzate al Vs ufficio, con riferimento a

lettera del 19 luglio 2017 (allegato) e mail del 6 ottobre 2017 (allegato) dove

faccio richiesta di revisione per l’anno 2016 in cui non è stato corrisposto il

mese di luglio e per il periodo gennaio-agosto 2017. Stante il grave

impedimento certificato (certificati medici in Vs possesso), avendo ottemperato

alle Vs richieste di complemento di informazioni e fornito dichiarazioni dei

parenti atte a chiarire il sostentamento per il periodo citato (documenti in Vs

possesso) ed articolato nello specifico la richiesta nel citato mail, considero

legittima e giuridicamente valida la richiesta per il versamento integrale

delle prestazioni così come richieste in modo che possa onorare i miei

creditori che hanno anticipato quanto necessario a titolo di prestito. Come già

evidenziato tale situazione si è creata in quanto nessun parente ha voluto

l’onere di assumersi la responsabilità di curatore. Il versamento delle

prestazioni spettanti è atteso subordinatamente una presa di posizione per

iscritto da parte Vostra sì che possa adire le vie legali.” (Doc. 143 inc.

42.2021.31=C5)

L’insorgente ha, dunque,

fatto riferimento non solo al messaggio di posta elettronica del 6 ottobre 2017

citato sopra, bensì pure a una lettera del 19 luglio 2017.

L’USSI ha puntualizzato di

aver ricevuto lo scritto del 19 luglio 2017 - di tenore analogo allo scritto

del 4 settembre 2017 citato sopra (e dove dunque è stata richiesta una verifica

per il mese di luglio 2016 e prestazioni retroattive per il 2017) - unicamente

il 2 gennaio 2018 quando le è pervenuto pure quello del 29 dicembre 2017 (cfr.

doc. III pag. 6).

In effetti la data del

timbro di entrata apposto sul documento del 19 luglio 2017 riporta la data del

2.

gennaio 2018 (cfr. doc. doc. 144 inc. 42.2021.31=C4).

Il 31 gennaio, il 14

maggio 2018 e l’8 agosto 2018 all’amministrazione sono stati notificati degli

ulteriori certificati medici del Dr. med. __________ del 15 gennaio, 3 maggio e

25.

luglio 2018 di contenuto identico all’attestazione del 5 luglio 2017. La

consultazione più recente menzionata è in effetti sempre quella del 27 giugno

2017.

(cfr. doc. C6-C10; 704).

L’ultima attestazione agli

atti del Dr. med. __________ risale all’11 marzo 2019, si riferisce alla visita

del 5 marzo 2019 ed è di tenore analogo alle precedenti (cfr. doc. 519 inc.

42.2021.31).

Il Dr. med. __________ è

deceduto il 7 aprile 2019 (cfr. doc. 520).

Il 22 gennaio 2021 il Dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha comunicato che il

ricorrente è seguito presso il suo studio dal 28 novembre 2019 e ha confermato

quanto espresso dal suo predecessore, Dr. med. __________, ovvero che la

situazione psicofisica dell’insorgente non gli permette di intraprendere

un’attività lavorativa in maniera continuativa, come pure che, malgrado una

buona aderenza alle proposte terapeutiche, la prognosi resta riservata (cfr.

doc. 386 inc. 42.2021.31).

RI 1 ha ad ogni modo

beneficiato dell’assistenza sociale ininterrottamente dal mese di gennaio 2018 a

perlomeno il mese di giugno 2021 (cfr. consid. 1.5.).

Il 2 febbraio 2021 l’avv. __________,

per conto dell’insorgente, ha in particolare chiesto all’USSI il pagamento

delle prestazioni assistenziali del mese di luglio 2016, nonché del periodo

gennaio-agosto 2017, indicando che se è vero che il suo assistito non aveva

rivendicato subito il diritto con il rinnovo delle prestazioni sociali, è

altrettanto vero che lo ha fatto successivamente giustificando il ritardo

tramite certificati medici e postulando l’emissione di una decisione formale

(cfr. doc. 355=A inc. 42.2021.31; consid. 1.6.).

2.5

Con decisione su reclamo del

17.

maggio 2021, rispettivamente con decisione su reclamo del 18 maggio 2021

l’USSI ha ritenuto irricevibile, in quanto tardivo, lo scritto del 2 febbraio

2021.

dell’avv. __________ considerato quale reclamo contro la decisione del 23

agosto 2016 e la decisione del 16 ottobre 2017 (cfr. consid. 2.11.; 2.12.).

RI 1 ha contestato il

fatto che l’USSI abbia ritenuto irricevibile la sua richiesta del 2 febbraio

2021.

di prestazioni assistenziali per il mese di luglio 2016 e per il periodo

gennaio - agosto 2017, considerandola quale reclamo contro la decisione di

assegnazione di prestazioni del 23 agosto 2016 relativa ai mesi da agosto a

dicembre 2016, rispettivamente contro la decisione del 16 ottobre 2017

concernente il periodo settembre - dicembre 2017.

Egli, al riguardo, ha

fatto valere, da un lato, di avere “subito chiesto che mi vengano

riconosciute anche le prestazioni retroattive” (cfr. doc. I pag. 1-2),

ossia ben prima dello scritto del 2 febbraio 2021 dell’avv. __________ (cfr.

consid. 1.6.).

Dall’altro, che il suo

stato di salute gli impedisce di regolare tempestivamente ogni questione

burocratica. In proposito l’insorgente ha precisato di non essere riuscito a

rispettare i termini per il rinnovo a causa di giustificati impedimenti medici

(cfr. doc. I pag. 2-3).

Infine il medesimo censura

la mancata emanazione di decisioni specifiche riguardanti la domanda di

prestazioni per luglio 2016 e per l’arco di tempo da gennaio ad agosto 2017,

rilevando che a torto l’amministrazione sostiene che in merito a tali mesi è

già stato deciso con i precedenti provvedimenti del 23 agosto 2016 e del 16

ottobre 2017 (cfr. doc. I pag. 3).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva, per quanto concerne il mese di luglio

2016, che già nel mese di agosto 2016, il ricorrente aveva sottolineato di

essere in ritardo con il rinnovo e di trovarsi in difficoltà a causa del

mancato versamento delle prestazioni di luglio e agosto 2016 (cfr. doc. 52; 53

inc. 42.2021.31 consid. 2.4.).

In proposito va osservato

che egli ben doveva essere al corrente del fatto che un’eventuale richiesta di

rinnovo delle prestazioni assistenziali doveva essere inoltrata entro il mese

di scadenza per mezzo dell’apposito formulario. Ciò infatti è quanto riportato

nelle decisioni di assegnazione delle stesse, in particolare in quella dell’11

maggio 2016 (cfr. doc. 86 inc. 42.2021.31; vedi anche doc. 46 inc. 42.2021.31:

decisione del 23 agosto 2016).

Ne consegue che quanto da

lui asserito il 17 agosto 2016, e meglio che sarebbe stato informato dallo

sportello del sostegno sociale del proprio Comune che la richiesta di rinnovo

sarebbe pervenuta dopo sei mesi (cfr. doc. 53 inc. 42.2021.31; consid. 2.4.),

risulta alquanto improbabile. In ogni caso, alla luce delle chiare indicazioni

risultanti dalla decisione dell’11 maggio 2016, il medesimo avrebbe chiedere

ragguagli in merito all’USSI.

È, pertanto, altamente

verosimile che l’insorgente tramite la domanda formale di rinnovo delle

prestazioni assistenziali scadute il 30 giugno 2016 del 22 agosto 2016 (cfr. doc.

49.

inc. 42.2021.31; consid. 1.3., 2.4.) abbia inteso richiedere anche le

prestazioni per luglio 2016.

In ogni caso, anche

volendo considerare che il medesimo non abbia postulato la prestazione di

luglio 2016 contestualmente alla domanda di rinnovo del 22 agosto 2016, quando

ha ricevuto la decisione del 23 agosto 2021 con cui l’USSI gli ha concesso le

prestazioni assistenziali dal 1° agosto (ossia dal primo giorno del mese in cui

è depositata la domanda giusta l’art. 61 cpv. 1 Las; cfr. consid. 2.3.) al 31

dicembre 2016, egli - siccome aveva lamentato la mancanza della prestazione del

mese di luglio 2016 nel messaggio di posta elettronica del 17 agosto 2016

(pervenuto all’amministrazione il 23 agosto 2016, come la richiesta di rinnovo;

cfr. doc. 53; 49 inc. 42.2021.31), avrebbe dovuto contestare la mancata assegnazione

dell’assistenza sociale per luglio 2016 o almeno chiedere informazioni al

riguardo all’amministrazione.

Il ricorrente, per contro,

è rimasto inattivo, anche dopo la fine dell’erogazione delle prestazioni a

dicembre 2016, ciò che ha comportato la chiusura del suo caso (cfr. doc. 684;

III; consid. 2.4.).

La prima richiesta di “verifica

per il mese di luglio 2016 per il quale non mi è stata versata nessuna

prestazione” risale, infatti, al più presto al 19 luglio 2017 (lo scritto

del 19 luglio 2017 porta però il timbro d’entrata dell’USSI del 2 gennaio 2018;

cfr. doc. 144 inc. 42.2021.31=C4). Di tenore analogo lo scritto del 4 settembre

2017.

(cfr. doc. 708=C1; consid. 2.4.).

Tramite la domanda di

verifica per il mese di luglio 2016 del luglio/settembre 2017 il ricorrente in

realtà censura la mancata corresponsione di una prestazione assistenziale per

quel mese.

Non si tratta, quindi, di

una nuova domanda, bensì di un reclamo contro la decisione di assegnazione

delle prestazioni assistenziali da agosto a dicembre 2016 emessa il 23 agosto

2016.

2.7

In relazione al periodo gennaio

- agosto 2017, va osservato che l’insorgente, già prima di postulare nuovamente

il 22 settembre 2017 le prestazioni assistenziali, ovvero al più tardi il 4

settembre 2017 (lo scritto del 19 luglio 2017 in effetti riporta la data di

entrata del 2 gennaio 2018; doc. 144 inc. 42.2021.31=C4), aveva manifestato

all’attenzione dell’USSI la sua richiesta di prestazioni retroattive anche per

l’anno 2017 (cfr. doc. 708=C1; consid. 2.4.).

Ritenuto che l’USSI, con la

decisione del 16 ottobre 2017, ha invece riconosciuto esclusivamente le

prestazioni dal 30 settembre al 31 dicembre 2017 (cfr. doc. D; consid. 1.3.), e

non, perciò, per l’intero anno 2017, il ricorrente avrebbe dovuto reagire senza

indugio esprimendo il proprio dissenso nei confronti di tale provvedimento e

non attendere il 29 dicembre 2017, data in cui ha scritto all’USSI chiedendo il

versamento delle prestazioni, oltre che per il mese di luglio 2016, anche per i

mesi da gennaio ad agosto 2017 (cfr. doc. 143 inc. 42.2021.31=C5; consid.

2.4.).

Ne discende che lo scritto

del 29 dicembre 2017 non configura una nuova richiesta di prestazioni

(retroattive), bensì la contestazione di quanto deciso il 16 ottobre 2017.

2.8

In simili condizioni, occorre

concludere che le decisioni del 23 agosto 2016 e del 16 ottobre 2017 sono state

censurate tardivamente.

In effetti, da una parte, gli

scritti del 19 luglio 2017 (volendo tenerne conto anche se il timbro di entrata

riporta la data del 2 gennaio 2018) e del 4 settembre 2017 non rispettano il

termine di trenta giorni di cui all’art. 61 cpv. 1 Las per interporre reclamo

contro la decisione del 23 agosto 2016.

D’altra parte, lo scritto

del 29 dicembre 2017 non rispetta il termine di trenta giorni per inoltrare

reclamo contro la decisione del 16 ottobre 2017.

A maggior ragione si

rivela intempestivo lo scritto del 2 febbraio 2021 (cfr. doc. 355 inc.

42.2021.31; consid. 1.6.).

2.9

Va ora esaminato se il

ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo

alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo

rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine

stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di

analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che

risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze

devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente

non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza

di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.

4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01

del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.

170.

segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza

federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta

improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,

però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine

stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad

incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF

9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015

consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86,

consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STF K 34/03 del 2

luglio 2003).

Tra

gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare

la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la

stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017

del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per

la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce

l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se

integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con

la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa

in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio

impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per

contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,

rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale

(cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA

2002.

N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid.

4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4,

pag. 216).

Deve ancora essere

sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio

di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del

diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e

seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.10

Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati

i presupposti per restituire il termine per interporre reclamo contro le

decisioni del 23 agosto 2016 e del 16 ottobre 2017.

In

effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro

tardivo dei rispettivi reclami.

Le condizioni di salute

dell’insorgente non sono peraltro atte a modificare la conclusione a cui è

giunto questo Tribunale.

I certificati medici agli

atti non consentono di concludere che il ricorrente era impedito, nel termine

di reclamo, di contestare le decisioni del 23 agosto 2016 e del 16 ottobre 2017

o in ogni caso di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (cfr. consid. 2.9.).

Al riguardo giova

evidenziare che dalle attestazioni rilasciate tra settembre 2016 e luglio 2018

dall’allora medico psichiatra curante emerge sì che l’insorgente era, dal 27

aprile 2016, seguito regolarmente dallo specialista con una frequenza di 2-4

colloqui al mese a causa di uno scompenso psichico (in precedenza, dalla fine

degli anni ’90 all’inizio della primavera 2016 la cura ha avuto luogo soltanto

in modo episodico), tuttavia, da un lato, il suo stato non ha richiesto alcuna

psicofarmacoterapia, dall’altra, egli era “in grado di effettuare piccoli

lavori compatibili con le sue competenze professionali (n.d.r.:

elettricista – frigorista con esperienze professionali anche quale

indipendente; cfr. doc. 41; 301 inc. 42.2021.31) che non superino la durata

di poche ore (due, al massimo quattro), che possano essere rapidamente

interrotti per permettergli quel necessario tempo per il recupero psicofisico,

tempo che a volte può facilmente superare le 18-24 ore” (cfr. consid.

2.4.).

2.11

Alla luce di tutto quanto

esposto, il modo di procedere dell’USSI che con le decisioni su reclamo del 17

e del 18 maggio 2021 ha ritenuto irricevibili le contestazioni del ricorrente

relative alla mancata assegnazione di prestazioni assistenziali per il mese di

luglio 2016 e per il periodo gennaio – agosto 2017 non presta il fianco a

critica alcuna.

Le decisioni su reclamo

impugnate devono conseguentemente essere confermate.

2.12

Per completezza va rilevato

che il TCA non ignora che l’insorgente, nello scritto del 29 dicembre 2017, ha

fatto “richiesta di revisione per l’anno 2016 in cui non è stato corrisposto

il mese di luglio e per il per periodo gennaio - agosto 2017” (cfr. doc.

143.

inc. 42.2021.31; consid. 2.4.).

L’art. 24 cpv. 1 Laps, applicabile

alle prestazioni assistenziali; cfr. consid. 2.3. e concernente la revisione e

la riconsiderazione, prevede:

" 1Le decisioni

e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità

di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza.”

L’art.

24.

Laps è stato ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della

riconsiderazione (cfr. Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo

alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7.).

L'art.

53.

LPGA prevede che:

"

Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni

o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato

che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole

importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una

decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono

stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13

marzo 2007; sentenza del TF K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine;

sentenza del TF U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TF I 133/04

dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

In

una sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato

le seguenti considerazioni:

"

4.2

La nozione di fatti o mezzi di

prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di

una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P.,

consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und

Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor

Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat

Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e

Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere

rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi

che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a

provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare

di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve

essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe

condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108

V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."

Cfr.

pure STF 8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_562/2020 del

14.

aprile 2021 consid. 3.1.-3.3.; STF 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid.

3.2.-3.3.; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre

2015.

consid. 4.2.-4.3.

In concreto non risultano

in ogni caso nuovi fatti o nuove prove che potrebbero giustificare una revisione

delle decisioni del 23 agosto 2016 e del 16 ottobre 2017.

Il ricorrente del resto

nemmeno ne ha fatti valere.

2.13

A titolo abbondanziale, infine,

questa Corte evidenzia ad ogni modo, in primo luogo, che l’art. 61 cpv.

2.

Las prevede sì che l’autorità competente può, per un periodo limitato,

effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di

prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare

stato di bisogno del richiedente lo giustificano.

Tuttavia,

giusta l’art. 5 Reg.Las, la retroattività delle prestazioni assistenziali è in

ogni caso limitata a tre mesi.

Inoltre

la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una facoltà

dell’amministrazione.

La

possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali

retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i

casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento

ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n.

5250.

attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad

art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).

L’assistenza

sociale non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al

beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti

(cfr. STF 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 1.3., pubblicata in DTF 136

I 129).

"

(…)

1.3

Enfin, l'aide sociale a pour but de

couvrir les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des

dettes. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes

pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide

sociale pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre

en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de

dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit.,

p. 152; HÄNZI, op. cit., p. 137).”

Al riguardo vedi

pure STF 8C_75/2014 del 16 luglio 2014; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015; STF

8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351.

È

vero che l’Alta Corte, nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio

dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale

possono essere ammesse delle eccezioni. Il TF ha, però, specificato che delle

deroghe possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di

debiti potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo

l’intervento dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.

Nel

caso di specie l’insorgente non ha fatto valere alcuna spesa concreta che

sarebbe rimasta inevasa e che potrebbe ingenerare una particolare situazione

d’urgenza finanziaria (cfr. STCA 42.2019.9 del 17 giugno 2019, il cui ricorso

al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_514/2019 del 16 ottobre 2019; STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017

consid. 2.6.-2.7.).

2.14

In secondo luogo, il

TCA, in relazione alla circostanza che il ricorrente, perlomeno nel 2017, ha

ricevuto aiuti finanziari da parte di parenti quali prestiti (cfr. doc. 708;

705-707; doc. I pag. 2; doc.150 inc. 42.2021.31; doc. F), ricorda che nell’ambito

dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art.

2.

Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni

assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in

grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure

prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni

volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid.

8.1.; STF K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005

pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha,

poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Il principio della sussidiarietà non esclude espressamente

che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla

liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta

gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in

seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6

del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte,

nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un

caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni

erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che

occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali

prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di

sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che

l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a

disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza

sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Inoltre con sentenza

8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 ha confermato il diniego del diritto a una

prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i

costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite

finanziamenti da terzi.

Pertanto l’assistenza

sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente

per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche

solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano

soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e

meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle

spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte

dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2016.29 del 4 maggio 2017 consid.

2.6.; STCA 42.2015.14 del 16 febbraio 2016 consid. 2.8.; STCA 42.2012.4 del 19

luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio di

sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui,

prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre

possibilità di reddito.

In

una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì

osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a

qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le

prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e

non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si

può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della

sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2

Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

Al riguardo cfr. pure

STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.

2.15

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi

al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica

del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è dell’11 giugno 2021, per cui torna applicabile il nuovo

diritto.

In casu, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Ne discende che la

richiesta del ricorrente - soccombente - di poter essere esonerato dal pagamento delle spese in quanto al

beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. doc. I pag. 3) è priva d’oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2021.43 e

42.2021.44 sono congiunte.

2. Il ricorso contro le

decisioni su reclamo emesse dall’USSI il 17 e il 18 maggio 2021 è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. La domanda di esenzione dal

pagamento delle spese di giustizia è priva di oggetto.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti