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42.2021.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 settembre 2021Italiano33 min

di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni

Source ti.ch

Fatti

i membri dell’unità di riferimento sono stati domiciliati ed effettivamente

dimoranti nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;

c) il richiedente è

dipendente oppure indipendente e non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di

pensionamento;

d) il richiedente e

i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a

copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione,

assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni

complementari all’AVS/AI rispettivamente non beneficiano di ogni genere di

indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del

25 giugno 1982 (LADI);

e) il reddito da

lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio

2020. Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante

l’importo del fatturato;

f) il richiedente

e i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai

parametri di cui all’art. 4.”

Sono, quindi, esclusi

dalla prestazione ponte COVID i beneficiari di prestazioni sociali (di sostegno

ai redditi e di complemento), quali le prestazioni assistenziali, gli assegni

di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni

complementari AVS/AI (PC AVS/AI) nonché i beneficiari di ogni genere di

indennità ai sensi della LADI. Ad ogni richiedente è richiesto di

autocertificare mensilmente il fatto di non beneficiare delle prestazioni

citate. Tramite il formulario di richiesta della prestazione il richiedente

autorizza inoltre il Comune a richiedere ai Servizi competenti l’eventuale

percezione di prestazioni sociali ai sensi dell'art. 3 lett. d) del Decreto

legislativo urgente (cfr. Messaggio N. 7906 p.to 2.1.1).

Le condizioni economiche

sono elencate all’art. 4:

" 1

Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri

dell’unità di riferimento è inferiore a:

a) 17’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1

persona;

b) 25’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2

persone;

c) 30’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3

persone;

d) 35’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4

persone;

e) 40’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5 persone;

f) 4’000 franchi

per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.

2 Il reddito disponibile risulta dalla somma dei

redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi

computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri

dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta. Per

la sostanza immobiliare è applicabile l’ultima notifica di tassazione cresciuta

in giudicato.

3 Quali redditi computabili si considerano:

a) il reddito lordo da lavoro;

b) ogni altra

entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito

compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;

c) al reddito è

aggiunta la sostanza netta (senza considerare un’eventuale sostanza netta

dell’abitazione primaria), dedotti 20’000 franchi per ogni persona che compone

l’unità di riferimento.

4 Sono riconosciute le seguenti spese:

a) gli oneri sociali dovuti;

b) la spesa per l’alloggio (pigione e spese accessorie mensili);

c) i premi per l’assicurazione contro le malattie;

d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”

Ne discende che dal

profilo economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il

reddito disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento (costituita da

tutte le persone che compongono l’economia domestica; art. 2) – corrispondente

alla somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle

spese riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) – al momento della richiesta (cfr. art.

4 cpv. 1) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero

delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).

Il sistema di

determinazione del diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps,

come evidenziato nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale

precisa:

" (…)

vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo

di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile

annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è

inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei

membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il

reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri

sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti

dovuti e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della

prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per

agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica,

cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto

concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo

quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o

convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto

legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita

in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la

prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò

significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di

diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”

Anche nel Rapporto 7906R

del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato

evidenziato che il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato

alle prestazioni armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese,

soglie) e una forte semplificazione del sistema di calcolo per agevolare

l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

Ai sensi dell’art. 6 del

Decreto urgente valido dal 1° marzo 2021 l’importo della prestazione

corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al

massimo a 1’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di

riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).

La prestazione, a

carattere mensile, può essere concessa al massimo tre volte nel periodo di

durata del presente decreto legislativo (cpv. 2).

Giova rilevare che l’art.

6 è stato modificato il 31 maggio 2021 retroattivamente dal 1° maggio 2021 e

attualmente prevede che l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di

reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al mese

per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese per

ogni ulteriore componente (cpv. 1).

La

prestazione può essere concessa mensilmente (cpv. 2; BU 22/2021 del 4 giugno

2021 pag. 180).

In proposito dal Messaggio

N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo

urgente concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di

sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus

p.to 4.2 si evince:

" L’esperienza

maturata nelle prime settimane suggerisce di adeguare l’importo unitario degli

aiuti erogati ed escludere la limitazione temporale (max 3 mesi) prevista in

precedenza. L’importo massimo mensile di 1'000 franchi (più 500 franchi per

ogni membro aggiuntivo) non ha talvolta permesso di far fronte in modo efficace

alle lacune di reddito risultanti dalle analisi delle richieste.

La modifica del limite massimo non comporta però un raddoppio

automatico degli importi unitari erogati, che saranno ancora stabiliti in base

al calcolo del fabbisogno e limitati entro la lacuna di reddito. (…)”

L’art. 8 del Decreto

legislativo urgente del 26 gennaio 2021, che non è stato oggetto di cambiamenti

nel maggio 2021, riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è

finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto

(cfr. consid. 2.1.), è l’autorità competente a esaminare la richiesta di

prestazione ponte COVID e a decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali

prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico

(cpv. 1).

Il

Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa trimestralmente

l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).

Nel Messaggio N. 7906 al

p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato indicato che:

" Considerato

il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale

garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita

l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del

diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza

ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le

situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una

consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal

Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta,

i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”

2.4. Per quanto attiene in

generale al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla

restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,

da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata

erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è

irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto

di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF

9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la

pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017

consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid.

3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C

25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener

Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125

a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

L’art. 12 del Decreto

legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021,

relativo al diritto suppletorio, enuncia che, per quanto non disposto nel

presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 (Laps) e del relativo regolamento.

L’art. 12 in vigore dal 1°

maggio 2021 ha mantenuto lo stesso tenore. È stata unicamente sostituita “legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 (Laps)” da “LAPS”.

In ambito di restituzione

il Decreto urgente, in vigore dal 1° marzo 2021, contempla un disposto

specifico, e meglio l’art. 10, secondo cui:

" 1La prestazione indebitamente percepita deve

essere restituita se il beneficiario:

a) ha ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni

inesatte o incomplete;

b) ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave.

2Il diritto di esigere la

restituzione è perento un anno dopo che il Comune ha avuto conoscenza

dell’indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione.

3La restituzione può essere

condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ottenuto la prestazione

in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di

riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

onere troppo gravoso.”

La modifica del Decreto

urgente del 31 maggio 2021 con effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 non ha

riguardato l’art. 10 il cui tenore è rimasto invariato.

L’art. 26 della Legge sull’armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede invece:

" 1La prestazione

sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

2Il

diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui

l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

3La

restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha

percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle

condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,

il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.

4I

coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione.”

La questione di sapere se

l’art. 10 del Decreto urgente limiti i casi in cui sia possibile richiedere la

restituzione della prestazione ponte COVID ai due citati nella disposizione

legale stessa, ossia quando il beneficiario ha ottenuto la prestazione fornendo

al Comune indicazioni inesatte o incomplete, rispettivamente quando il medesimo

ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave - come sembrerebbe emergere

dall’interpretazione esclusivamente letterale del testo del disposto (cfr. STF

8C_260/2018 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.) -, oppure menzioni le due ipotesi a

titolo esemplificativo e non esaustivo può in concreto restare insoluta.

In effetti nel caso di

specie, come verrà meglio esposto in seguito, il TCA ritiene che ad ogni modo sia

adempiuta perlomeno la lett. a dell’art. 10 cpv. 1 Decreto urgente.

Va comunque osservato che l’art.

10 cpv. 3 del Decreto legislativo urgente prevede l’istituto del condono che

quale presupposto contempla, tra l’altro, che il beneficiario abbia ottenuto la

prestazione in buona fede.

La buona fede deve essere

esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire siano

imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato

può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi

unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare

(cfr. STF 8C_364/2019 del 9 luglio 2020 consid. 4.2.; STF 9C_ 213/2013 del 16

ottobre 2013 consid. 3.1.; STF P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STF C

292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994,

pag. 125segg.; DTF 118 V 218) oppure, a più forte ragione, se il medesimo non

ha violato tale obbligo, ossia quando la restituzione - a prescindere dal

comportamento del beneficiario - si è imposta esclusivamente per ristabilire

l’ordine legale.

In simili condizioni,

potendo in un secondo tempo richiedere il condono, appare poco verosimile che

la reale intenzione del legislatore fosse quella di escludere la restituzione

nei casi in cui la stessa non dipenda da una negligenza del beneficiario, bensì

debba essere ordinata poiché da un profilo oggettivo quest’ultimo non aveva

diritto alla prestazione.

2.5. L’art. 10 cpv. 1 lett. b,

come visto, sancisce l’obbligo di restituzione per il beneficiario della

prestazione ponte COVID che ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza

grave.

Ritenuto che la lett. b si

applica ai casi di negligenza grave, la lett. a, riferendosi a chi ha ottenuto

la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete, è conseguentemente

applicabile a coloro che hanno indotto in errore il Comune - che ha erogato a

torto una prestazione o un determinato importo della prestazione - commettendo

una negligenza lieve, specificatamente fornendo indicazioni inesatte o

incomplete.

Se così non fosse, non si

vedrebbe il senso di contemplare, da un lato, una clausola generale relativa

alla negligenza grave (lett. b), dall’altro, il caso di chi ottiene la

prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete (lett. a).

Qualora il legislatore

avesse voluto che tale comportamento comportasse la restituzione delle

prestazioni soltanto in caso di negligenza grave, non sarebbe infatti stato

necessario elencare il caso dell’ottenimento di prestazioni fornendo

indicazioni inesatte o incomplete in alternativa alla clausola generale, in

quanto esso sarebbe già rientrato nella stessa.

2.6. Al p.to 1 relativo alla

sostanza, e meglio alla sostanza netta, la domanda principale è quella di indicare

l’importo della sostanza netta risultante nell’ultima decisione di

tassazione cresciuta in giudicato. Al riguardo è previsto uno spazio da

completare per il richiedente, oltre a ulteriori spazi “per altri membri

dell’economia domestica” (cfr. doc. F).

Il ricorrente non ha

invece risposto a tale domanda, omettendo di indicare esattamente l’ammontare

della sostanza netta di fr. 126'595.-- (cfr. doc. F: calcolo dell’imponibile

del 16 settembre 2020, Imposta cantonale (IC) 2019; B) e limitandosi ad apporre

la nota scritta a mano “vedi decisione delle tassazioni 2019”.

Soltanto alla fine del

p.to 1 è, però, richiesto di “allegare le relative notifiche di tassazione

(calcolo dell’imponibile IC) dell’ultima tassazione cresciuta in giudicato per

ogni persona” (cfr. doc. F), quale prova degli importi che devono essere

dichiarati precedentemente.

Procedendo in tal modo

l’insorgente ha violato il proprio dovere di collaborare nell’esecuzione delle

varie leggi sancito all’art. 21 Laps, applicabile in casu in virtù del rinvio

di cui all’art. 12 del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021 (cfr.

pure art. 28 LPGA).

Il

Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha peraltro indicato che:

"

Per le assicurazioni

sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della collaborazione

nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione della LPGA sia

da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato dell’art. 43

LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il rinvio è agli

articoli da 34 a 55 LPGA.

Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo

per le persone che compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di

lavoro, di collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni

sociali (cpv. 1), fornendo le informazioni e la documentazione necessari

(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano

gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori

privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”

Nella presente evenienza

all’insorgente, che non ha dettagliatamente compilato la richiesta PPC del mese

di marzo 2021, va quindi imputata perlomeno una negligenza lieve.

L’esigenza di rispondere

debitamente a tutti i quesiti contemplati nel modulo “Richiesta di prestazione

ponte COVID”, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I pag.

6), non costituisce d’altronde un formalismo eccessivo.

In proposito è utile

rilevare che il formalismo eccessivo, che è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli

art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU, è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una

determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile

rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre

affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie

di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al

principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del

diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art.

29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione

rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno

di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo

insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8C_386/2021 del

2 luglio 2021 consid. 5.2.; STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.;

STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati;

STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV

Nr. 62 pag. 189 segg.).

In casu, per contro,

l’importanza di compilare con precisione e in ogni sua parte il formulario di

richiesta si giustifica a maggior ragione, vista la rapidità con cui l’amministrazione

deve evadere le domande di prestazione ponte COVID che è una misura

straordinaria e puntuale, finalizzata alla copertura delle necessità

contingenti (cfr. Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to. 2.1.2).

2.7. Relativamente, poi, alla

censura di violazione del principio della buona fede giusta l’art. 9 Cost.

sollevata dal ricorrente (cfr. doc. I), questa Corte osserva che l’amministrazione

non può esigere la restituzione di prestazioni versate indebitamente se sono

soddisfatte le condizioni sancite dalla giurisprudenza in materia di diritto

costituzionale alla protezione della buona fede. Si tratta di una questione che

deve essere chiaramente distinta da quella del condono dell’obbligo di

restituzione (cfr. DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.; STF C 80/05 del 3 febbraio 2006,

pubblicata in DLA 2006 N. 15 pag. 158).

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1. Si tratta di

un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

Considerandi

2.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

3.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

4.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

5.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

6.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

7.

l’interesse

alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla

tutela della buona fede.

(cfr. STF 9C_86/2021 del 14

giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.;

STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF

143.

V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04

del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;

STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata).

Nel caso di specie, da una

parte, non si comprende quale possa essere l’informazione errata fornita dalla

parte resistente o

un suo comportamento suscettibile di fare sorgere nel richiedente la PPC

determinate aspettative (cfr.9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3),

rispettivamente la mancata indicazione che il Comune avrebbe invece dovuto

rilasciare in virtù dell’art. 18

Laps, concernente l’informazione e consulenza da parte dell’amministrazione (cfr.

art. 12 del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021; art. 27

LPGA; STCA 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.9.), che va equiparata, secondo il TF, a

un’informazione sbagliata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid.

3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; DTF 131 V 472, consid.

5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31).

Per quanto attiene al

modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” la domanda relativa alla sostanza

netta, che prevede di indicarne l’importo risultante dall’ultima decisione di

tassazione cresciuta in giudicato, è del resto chiara (cfr. doc. F).

D’altra parte, secondo la

giurisprudenza il fatto di avere utilizzato l’importo della prestazione

ricevuta (cfr. doc. I pag. 7) non costituisce un comportamento pregiudizievole

che consenta la protezione della buona fede (cfr. STF 8C_341/2019 del 30

gennaio 2020 consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).

La buona fede

dell’insorgente non può, di conseguenza, essere tutelata.

2.8

Visto tutto quanto precede, il

ricorrente, avendo commesso (perlomeno) una negligenza lieve, è tenuto, ai

sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione

ponte COVID del 26 gennaio 2021, a restituire l’importo della prestazione ponte

COVID del mese di marzo 2021 di fr. 2'500.-- (di rilevante importanza; cfr. STF

8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003) calcolato,

inizialmente (con decisione del 10 marzo 2021; cfr. doc. C), senza computare

correttamente l’ammontare della sostanza netta ai sensi dell’art. 4 cpv. 3

lett. c del Decreto legislativo urgente in vigore dal 1° marzo 2021 (e meglio

conteggiando la somma di fr. 6'000, anziché di fr. 126'595 che esclude il

diritto alla PPC).

La decisione su reclamo

del 12 maggio 2021 emessa dal Municipio di CO 1 deve, pertanto, essere confermata.

In relazione, infine, alla

domanda di condono (cfr. doc. I), come sottolineato dalla parte resistente

(cfr. doc. III), il TCA rileva che è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di

una procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_589/2016 del 26 aprile 2017 cosnid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio

2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre

2009).

Il Municipio di __________

ha peraltro già indicato che “la richiesta di condono sarà esaminata

soltanto dopo la crescita in giudicato della formale decisione su reclamo”

e che “sulla richiesta di condono sarà in seguito emanata una formale

decisione” (cfr. doc. III).

2.9

In

ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa

legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.

art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente

concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).

Giusta

l’art. 29 Lptca:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr.

RU 2021 358) ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è dell’11 giugno 2021, per cui torna applicabile il nuovo

diritto.

In casu, trattandosi di

prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo

sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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