42.2021.45
A ragione Comune ha chiesto restituzione prestazione ponte COVID erogata (3/'21) calcolata inizialmente senza computare corrett. ammontare sostanza netta. Ric. ha in ogni caso commesso (perlomeno) negligenza lieve (non compilato con precisione formul.). No formalismo eccessivo. No tutela BF (9 Cost)
20 settembre 2021Italiano33 min
di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.45
rs
Lugano
20 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 giugno 2021 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 maggio 2021 emanata da
Municipio di __________
in materia di prestazione ponte COVID
ritenuto, in fatto
1.1. Il 4 marzo 2021 RI 1 ha
inoltrato al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________, il
modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di marzo 2021 (cfr.
doc. F).
1.2. Con decisione del 10 marzo
2021 il Servizio Sociale del Comune di __________ha riconosciuto a RI 1 il
diritto a una prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2021 di fr. 2'500.--
(cfr. doc. C).
1.3. Il 15 aprile 2021 il Servizio
Sociale di __________ ha emesso un’ulteriore decisione con la quale ha chiesto
a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 2'500.-- relativo al mese di marzo
2021. Tale provvedimento è stato motivato con il fatto che nella determinazione
della prestazione assegnatagli non è stata considerata la sostanza netta
risultante dalla tassazione 2019 di fr. 126'595.--, poiché la stessa non è
stata dichiarata nel formulario (cfr. doc. B).
1.4. A seguito del reclamo
interposto dall’interessato contro la decisione del 15 aprile 2021 (cfr. doc.
III1), il Municipio di __________, il 12 maggio 2021, ha emanato una decisione
su reclamo con la quale ha confermato l’ordine di restituzione della prestazione
ponte COVID relativa al mese di marzo 2021, rilevando:
" 1. (…)
Per la determinazione del diritto alla PPC
è stato considerato, ai fini del calcolo la sostanza imponibile di fr. 6'000.00
anziché quella netta di fr. 126'595.00.
2.
Avverso la decisione del Servizio Sociale
del Comune di __________
il sig. RI 1 ha inoltrato reclamo in data 22 aprile 2021.
In sede di reclamo, il sig. RI 1 sostiene: "... di non aver fornito indicazioni inesatte o
incomplete e non ha commesso alcuna negligenza
grave inducendo il Comune in errore."
3.
Esaminati i contenuti del reclamo, il municipio osserva quanto segue.
Sul formulario di richiesta di
Prestazione Ponte COVID (PPC) il sig. RI 1 non ha indicato nessun importo.
Nel caso che ci occupa,
considerato che l'omissione di questo dato
ha indotto il Servizio Sociale in errore, il municipio conferma la correttezza della
propria decisione.” (Doc. A)
1.5. RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato
al TCA l’11 giugno 2021, ha contestato la decisione su reclamo del 12 maggio
2021, chiedendo l’annullamento della stessa e che “la prestazione ponte
COVID per il mese di marzo 2021 è integralmente condonata al ricorrente e non
deve essere restituita al Municipio di __________” (cfr. doc. I pag. 9).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali egli ha innanzitutto addotto, da un lato, di essere titolare
al 100% delle quote sociali della __________, che detiene il bar __________ di __________,
dall’altro, di non aver percepito alcuno stipendio per i mesi di gennaio e
febbraio 2021 a seguito della chiusura del bar in ottemperanza delle
disposizioni decretate dalle Autorità a causa della pandemia. L’insorgente ha
evidenziato che quindi la sua famiglia, composta di quattro persone di cui due
bambini, ha dovuto affrontare le spese ordinarie e correnti con il solo
stipendio della moglie di fr. 3'739.55 netti che neppure risulta sufficiente a
coprire il minimo vitale ai sensi della Legge sull’esecuzione e fallimenti.
Il ricorrente ha, poi, precisato
di avere debitamente compilato il formulario di richiesta di prestazione,
indicando nel riquadro riguardante la sostanza netta del richiedente “vedi
decisione delle tassazioni 2019” ed accludendo tutta la documentazione
fiscale necessaria (cfr. doc. I pag. 3-5).
Il medesimo ha, inoltre, fatto
valere:
" (…)
21. Nella presente fattispecie, ritenuto che
il Servizio sociale del Comune di __________
disponeva della necessaria documentazione
indicante la
sostanza netta del qui ricorrente, il Municipio di __________ non è quindi in diritto di
pretendere la restituzione del credito
originariamente concesso che il ricorrente,
considerata la complessità dei criteri di concessione e del metodo di calcolo
stabiliti dal Decreto, ha ritenuto in buona fede essere corretta e legittima. La
richiesta di restituzione della prestazione ponte COVID
di CHF 2'500.-, motivata anche dalla mancata
indicazione sul formulario della sostanza netta del ricorrente (fatto che a mente
del Municipio di __________ ha indotto in
errore il Servizio Sociale del Comune), è
da ritenersi infatti una sanzione chiaramente sproporzionata
rispetto agli interessi in discussione (cfr. WALDMANN, in:
Waldmann/Belser/Epiney, Bundesverfassung, Commentario basilese, 2015, N 32 ad
art. 29 Cost.). Il ricorrente non era infatti in grado di rendersi conto
dell'erroneità della decisone ricevuta. Premettendo che il signor RI 1 ha già -
necessariamente - disposto del credito concesso, il rimborso di CHF 2'500.-
genererebbe per lui e la famiglia un rilevante pregiudizio economico.
22.ln sintesi, richiedere ora la restituzione della prestazione
ponte COVID di CHF 2'500.- concessa al ricorrente e che ha permesso un sollievo
finanziario alla sua famiglia durante il duro periodo pandemico, contrasta in
modo manifesto con il sentimento di giustizia ed equità che, considerati gli
interessi delle parti nonché l'esiguità (per il Comune) e l'unica erogazione
della prestazione
(marzo 2021), va nel nostro caso riconosciuto.
23. D'altronde, non sono neppure dati i presupposti per la
restituzione della prestazione concessa. Infatti, ai sensi dell'art. 10
cpv. 1 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID,
la prestazione indebitamente percepita deve essere restituita se il
beneficiario:
a. ha ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni
inesatte o incomplete;
b. ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave.
24. Tale articolo è da considerarsi pertanto prevalente e in parte
complementare ai principi attinenti alla riconsiderazione delle decisioni delle
autorità amministrative (cfr. art. 12 Decreto legislativo urgente concernente
la prestazione ponte COVID, art. 24 Laps).
25. Nel caso concreto, come emerge dalla richiesta di prestazione
ponte COVID (doc. F) e soprattutto dalla documentazione ad essa acclusa, il
signor RI 1 non ha fornito indicazioni inesatte o incomplete e non
ha di certo commesso alcuna negligenza grave inducendo il Comune in errore.
Infatti, come è stato rilevato, egli ha fornito all'autorità comunale
tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della richiesta di
prestazione COVID.
Di fatto, mediante un approccio di precisione, rispettivamente,
onde evitare di incorrere in errori, al punto 1 del capitolo "Sostanza
netta" del formulario di richiesta (doc. F), il ricorrente ha
rinviato alla decisione di tassazione 2019 che ha poi allegato al formulario di
richiesta.
26. Di conseguenza, poiché il sottoscritto non ha in realtà
fornito indicazioni inesatte o incomplete tantomeno indotto in errore mediante
negligenza grave il Servizio sociale del Comune, ritenuto inoltre che egli ha
fornito le notifiche di tassazione dell'anno 2019, i presupposti per la
restituzione della prestazione concessa con decisione del 10 marzo 2021 non
sono adempiuti (art. 10 cpv. 1 del Decreto). Ne consegue che il Municipio
di __________ ha manifestamente violato anche il diritto cantonale in materia
di concessione delle prestazioni ponte COVID.
27. Ciò detto, non sono adempiute le condizioni di cui all'art. 10
cpv. 1 del decreto suddetto per la restituzione della prestazione.
1.6. Nella sua risposta del 2
luglio 2021 il Municipio di __________ ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il ricorrente si è espresso
al riguardo con scritto dell’8 luglio 2021 (cfr. doc. V).
1.8. La parte resistente, il 18
agosto 2021, ha ribadito la propria richiesta di vedere confermata la decisione
su reclamo impugnata (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Il Gran Consiglio del Cantone
Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente
concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 con
validità di quattro mesi (cfr. BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL
876.100).
Giusta l’art. 11 del
Decreto in questione:
" 1
Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la
decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni
dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.
2 Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune
è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il
termine di 30 giorni dall’intimazione.
3 È applicabile la legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”
Secondo l’art. 11 cpv. 2
del Decreto le decisioni emanate su reclamo dal Comune di domicilio - al quale
la persona che rivendica la prestazione ponte COVID presenta la relativa
richiesta (art. 5 del Decreto) - sono, quindi, impugnabili al Tribunale cantonale
delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Il TCA è, di conseguenza,
competente a esaminare i ricorsi in materia di prestazione ponte COVID.
In concreto il ricorso inoltrato
al TCA contro la decisione su reclamo del 12 maggio 2021 è datato 11 giugno
2021 ed è stato consegnato alla posta il medesimo giorno (cfr. doc. I e
relativa busta d’intimazione).
L’impugnativa, tempestiva,
è pertanto ricevibile e va esaminata nel merito.
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno il Comune di __________ abbia richiesto
a RI 1 la restituzione della somma di fr. 2'500.--, corrispondente alla
prestazione ponte COVID attribuitagli per il mese di marzo 2021.
Il Decreto legislativo
urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore
dal 1° marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con
effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021
(cfr. BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).
Per quanto attiene al
diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni
sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza
la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 8C_706/2019 del 28 agosto
2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre
2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF
128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid.
4b).
Il caso in esame riguarda
il mese di marzo 2021.
Pertanto, in assenza di disposizioni transitorie particolari, tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale del Decreto legislativo
urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo
2021 e valido fino al 30 aprile 2021.
2.3. Lo scopo della prestazione
ponte COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo urgente concernente la
prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021 - che tra l’altro è rimasto
invariato in occasione della modifica del 31 maggio 2021 -, è quello di
sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle
conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria
ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (cpv. 2).
La
prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3).
Dal Messaggio N. 7906 del
7 ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema
di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus
emerge che:
" La
prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di
sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi
sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire
l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in
difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e
mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti.
(…).
L’aiuto straordinario e limitato nel tempo
è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni
assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare
una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.”
(p.to.2.1.1.)
L’art. 3 del Decreto
urgente prevede le condizioni materiali da adempiere per avere diritto alla
prestazione:
"
a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati
nel Cantone al momento della richiesta;
b) il richiedente e
Fatti
i membri dell’unità di riferimento sono stati domiciliati ed effettivamente
dimoranti nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;
c) il richiedente è
dipendente oppure indipendente e non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di
pensionamento;
d) il richiedente e
i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a
copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione,
assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni
complementari all’AVS/AI rispettivamente non beneficiano di ogni genere di
indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del
25 giugno 1982 (LADI);
e) il reddito da
lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio
2020. Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante
l’importo del fatturato;
f) il richiedente
e i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai
parametri di cui all’art. 4.”
Sono, quindi, esclusi
dalla prestazione ponte COVID i beneficiari di prestazioni sociali (di sostegno
ai redditi e di complemento), quali le prestazioni assistenziali, gli assegni
di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni
complementari AVS/AI (PC AVS/AI) nonché i beneficiari di ogni genere di
indennità ai sensi della LADI. Ad ogni richiedente è richiesto di
autocertificare mensilmente il fatto di non beneficiare delle prestazioni
citate. Tramite il formulario di richiesta della prestazione il richiedente
autorizza inoltre il Comune a richiedere ai Servizi competenti l’eventuale
percezione di prestazioni sociali ai sensi dell'art. 3 lett. d) del Decreto
legislativo urgente (cfr. Messaggio N. 7906 p.to 2.1.1).
Le condizioni economiche
sono elencate all’art. 4:
" 1
Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri
dell’unità di riferimento è inferiore a:
a) 17’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1
persona;
b) 25’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2
persone;
c) 30’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3
persone;
d) 35’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4
persone;
e) 40’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5 persone;
f) 4’000 franchi
per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.
2 Il reddito disponibile risulta dalla somma dei
redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi
computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri
dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta. Per
la sostanza immobiliare è applicabile l’ultima notifica di tassazione cresciuta
in giudicato.
3 Quali redditi computabili si considerano:
a) il reddito lordo da lavoro;
b) ogni altra
entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito
compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;
c) al reddito è
aggiunta la sostanza netta (senza considerare un’eventuale sostanza netta
dell’abitazione primaria), dedotti 20’000 franchi per ogni persona che compone
l’unità di riferimento.
4 Sono riconosciute le seguenti spese:
a) gli oneri sociali dovuti;
b) la spesa per l’alloggio (pigione e spese accessorie mensili);
c) i premi per l’assicurazione contro le malattie;
d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”
Ne discende che dal
profilo economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il
reddito disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento (costituita da
tutte le persone che compongono l’economia domestica; art. 2) – corrispondente
alla somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle
spese riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) – al momento della richiesta (cfr. art.
4 cpv. 1) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero
delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).
Il sistema di
determinazione del diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps,
come evidenziato nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale
precisa:
" (…)
vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo
di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile
annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è
inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei
membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il
reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri
sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti
dovuti e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della
prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per
agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.
Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica,
cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto
concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo
quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o
convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto
legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita
in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la
prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò
significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di
diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”
Anche nel Rapporto 7906R
del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato
evidenziato che il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato
alle prestazioni armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese,
soglie) e una forte semplificazione del sistema di calcolo per agevolare
l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.
Ai sensi dell’art. 6 del
Decreto urgente valido dal 1° marzo 2021 l’importo della prestazione
corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al
massimo a 1’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di
riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).
La prestazione, a
carattere mensile, può essere concessa al massimo tre volte nel periodo di
durata del presente decreto legislativo (cpv. 2).
Giova rilevare che l’art.
6 è stato modificato il 31 maggio 2021 retroattivamente dal 1° maggio 2021 e
attualmente prevede che l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di
reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al mese
per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese per
ogni ulteriore componente (cpv. 1).
La
prestazione può essere concessa mensilmente (cpv. 2; BU 22/2021 del 4 giugno
2021 pag. 180).
In proposito dal Messaggio
N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo
urgente concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di
sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus
p.to 4.2 si evince:
" L’esperienza
maturata nelle prime settimane suggerisce di adeguare l’importo unitario degli
aiuti erogati ed escludere la limitazione temporale (max 3 mesi) prevista in
precedenza. L’importo massimo mensile di 1'000 franchi (più 500 franchi per
ogni membro aggiuntivo) non ha talvolta permesso di far fronte in modo efficace
alle lacune di reddito risultanti dalle analisi delle richieste.
La modifica del limite massimo non comporta però un raddoppio
automatico degli importi unitari erogati, che saranno ancora stabiliti in base
al calcolo del fabbisogno e limitati entro la lacuna di reddito. (…)”
L’art. 8 del Decreto
legislativo urgente del 26 gennaio 2021, che non è stato oggetto di cambiamenti
nel maggio 2021, riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è
finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto
(cfr. consid. 2.1.), è l’autorità competente a esaminare la richiesta di
prestazione ponte COVID e a decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali
prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico
(cpv. 1).
Il
Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa trimestralmente
l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).
Nel Messaggio N. 7906 al
p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato indicato che:
" Considerato
il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale
garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita
l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del
diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza
ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le
situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una
consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal
Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta,
i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”
2.4. Per quanto attiene in
generale al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla
restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,
da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata
erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di
ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è
irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha
ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto
di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF
9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la
pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017
consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid.
3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener
Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125
a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
L’art. 12 del Decreto
legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021,
relativo al diritto suppletorio, enuncia che, per quanto non disposto nel
presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) e del relativo regolamento.
L’art. 12 in vigore dal 1°
maggio 2021 ha mantenuto lo stesso tenore. È stata unicamente sostituita “legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps)” da “LAPS”.
In ambito di restituzione
il Decreto urgente, in vigore dal 1° marzo 2021, contempla un disposto
specifico, e meglio l’art. 10, secondo cui:
" 1La prestazione indebitamente percepita deve
essere restituita se il beneficiario:
a) ha ottenuto la prestazione fornendo al Comune indicazioni
inesatte o incomplete;
b) ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave.
2Il diritto di esigere la
restituzione è perento un anno dopo che il Comune ha avuto conoscenza
dell’indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della
prestazione.
3La restituzione può essere
condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ottenuto la prestazione
in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di
riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un
onere troppo gravoso.”
La modifica del Decreto
urgente del 31 maggio 2021 con effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 non ha
riguardato l’art. 10 il cui tenore è rimasto invariato.
L’art. 26 della Legge sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede invece:
" 1La prestazione
sociale indebitamente percepita deve essere restituita.
2Il
diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui
l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in
ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
3La
restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha
percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle
condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione,
il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.
4I
coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione.”
La questione di sapere se
l’art. 10 del Decreto urgente limiti i casi in cui sia possibile richiedere la
restituzione della prestazione ponte COVID ai due citati nella disposizione
legale stessa, ossia quando il beneficiario ha ottenuto la prestazione fornendo
al Comune indicazioni inesatte o incomplete, rispettivamente quando il medesimo
ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza grave - come sembrerebbe emergere
dall’interpretazione esclusivamente letterale del testo del disposto (cfr. STF
8C_260/2018 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.) -, oppure menzioni le due ipotesi a
titolo esemplificativo e non esaustivo può in concreto restare insoluta.
In effetti nel caso di
specie, come verrà meglio esposto in seguito, il TCA ritiene che ad ogni modo sia
adempiuta perlomeno la lett. a dell’art. 10 cpv. 1 Decreto urgente.
Va comunque osservato che l’art.
10 cpv. 3 del Decreto legislativo urgente prevede l’istituto del condono che
quale presupposto contempla, tra l’altro, che il beneficiario abbia ottenuto la
prestazione in buona fede.
La buona fede deve essere
esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire siano
imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato
può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi
unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare
(cfr. STF 8C_364/2019 del 9 luglio 2020 consid. 4.2.; STF 9C_ 213/2013 del 16
ottobre 2013 consid. 3.1.; STF P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STF C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994,
pag. 125segg.; DTF 118 V 218) oppure, a più forte ragione, se il medesimo non
ha violato tale obbligo, ossia quando la restituzione - a prescindere dal
comportamento del beneficiario - si è imposta esclusivamente per ristabilire
l’ordine legale.
In simili condizioni,
potendo in un secondo tempo richiedere il condono, appare poco verosimile che
la reale intenzione del legislatore fosse quella di escludere la restituzione
nei casi in cui la stessa non dipenda da una negligenza del beneficiario, bensì
debba essere ordinata poiché da un profilo oggettivo quest’ultimo non aveva
diritto alla prestazione.
2.5. L’art. 10 cpv. 1 lett. b,
come visto, sancisce l’obbligo di restituzione per il beneficiario della
prestazione ponte COVID che ha indotto in errore il Comune commettendo negligenza
grave.
Ritenuto che la lett. b si
applica ai casi di negligenza grave, la lett. a, riferendosi a chi ha ottenuto
la prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete, è conseguentemente
applicabile a coloro che hanno indotto in errore il Comune - che ha erogato a
torto una prestazione o un determinato importo della prestazione - commettendo
una negligenza lieve, specificatamente fornendo indicazioni inesatte o
incomplete.
Se così non fosse, non si
vedrebbe il senso di contemplare, da un lato, una clausola generale relativa
alla negligenza grave (lett. b), dall’altro, il caso di chi ottiene la
prestazione fornendo al Comune indicazioni inesatte o incomplete (lett. a).
Qualora il legislatore
avesse voluto che tale comportamento comportasse la restituzione delle
prestazioni soltanto in caso di negligenza grave, non sarebbe infatti stato
necessario elencare il caso dell’ottenimento di prestazioni fornendo
indicazioni inesatte o incomplete in alternativa alla clausola generale, in
quanto esso sarebbe già rientrato nella stessa.
2.6. Al p.to 1 relativo alla
sostanza, e meglio alla sostanza netta, la domanda principale è quella di indicare
l’importo della sostanza netta risultante nell’ultima decisione di
tassazione cresciuta in giudicato. Al riguardo è previsto uno spazio da
completare per il richiedente, oltre a ulteriori spazi “per altri membri
dell’economia domestica” (cfr. doc. F).
Il ricorrente non ha
invece risposto a tale domanda, omettendo di indicare esattamente l’ammontare
della sostanza netta di fr. 126'595.-- (cfr. doc. F: calcolo dell’imponibile
del 16 settembre 2020, Imposta cantonale (IC) 2019; B) e limitandosi ad apporre
la nota scritta a mano “vedi decisione delle tassazioni 2019”.
Soltanto alla fine del
p.to 1 è, però, richiesto di “allegare le relative notifiche di tassazione
(calcolo dell’imponibile IC) dell’ultima tassazione cresciuta in giudicato per
ogni persona” (cfr. doc. F), quale prova degli importi che devono essere
dichiarati precedentemente.
Procedendo in tal modo
l’insorgente ha violato il proprio dovere di collaborare nell’esecuzione delle
varie leggi sancito all’art. 21 Laps, applicabile in casu in virtù del rinvio
di cui all’art. 12 del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021 (cfr.
pure art. 28 LPGA).
Il
Consiglio di Stato nel Messaggio relativo alla modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 al p.to 2.5.5. ha peraltro indicato che:
"
Per le assicurazioni
sociali federali, l’art. 28 LPGA pone il principio della collaborazione
nell’esecuzione. Siamo del parere che anche questa disposizione della LPGA sia
da riprendere nella Laps. L’art. 28 LPGA è peraltro il correlato dell’art. 43
LPGA, che viene pure ripreso dal nuovo art. 33 cpv. 3 Laps; il rinvio è agli
articoli da 34 a 55 LPGA.
Il nuovo art. 21 Laps dispone quindi l’obbligo
per le persone che compongono l’unità di riferimento, risp. i loro datori di
lavoro, di collaborare nella determinazione del diritto alle prestazioni
sociali (cpv. 1), fornendo le informazioni e la documentazione necessari
(cpv. 2), rispettivamente autorizzandone terzi (cpv. 3). Fra i terzi rientrano
gli assicuratori sociali, compresi gli istituti di previdenza, gli assicuratori
privati, gli uffici federali, cantonali e comunali.”
Nella presente evenienza
all’insorgente, che non ha dettagliatamente compilato la richiesta PPC del mese
di marzo 2021, va quindi imputata perlomeno una negligenza lieve.
L’esigenza di rispondere
debitamente a tutti i quesiti contemplati nel modulo “Richiesta di prestazione
ponte COVID”, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (cfr. doc. I pag.
6), non costituisce d’altronde un formalismo eccessivo.
In proposito è utile
rilevare che il formalismo eccessivo, che è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli
art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU, è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una
determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile
rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre
affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie
di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al
principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del
diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art.
29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo solo qualora l'applicazione
rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno
di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo
insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8C_386/2021 del
2 luglio 2021 consid. 5.2.; STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.;
STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati;
STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV
Nr. 62 pag. 189 segg.).
In casu, per contro,
l’importanza di compilare con precisione e in ogni sua parte il formulario di
richiesta si giustifica a maggior ragione, vista la rapidità con cui l’amministrazione
deve evadere le domande di prestazione ponte COVID che è una misura
straordinaria e puntuale, finalizzata alla copertura delle necessità
contingenti (cfr. Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to. 2.1.2).
2.7. Relativamente, poi, alla
censura di violazione del principio della buona fede giusta l’art. 9 Cost.
sollevata dal ricorrente (cfr. doc. I), questa Corte osserva che l’amministrazione
non può esigere la restituzione di prestazioni versate indebitamente se sono
soddisfatte le condizioni sancite dalla giurisprudenza in materia di diritto
costituzionale alla protezione della buona fede. Si tratta di una questione che
deve essere chiaramente distinta da quella del condono dell’obbligo di
restituzione (cfr. DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.; STF C 80/05 del 3 febbraio 2006,
pubblicata in DLA 2006 N. 15 pag. 158).
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1. Si tratta di
un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
Considerandi
2.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
3.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
5.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
6.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7.
l’interesse
alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla
tutela della buona fede.
(cfr. STF 9C_86/2021 del 14
giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.;
STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF
143.
V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio
2009.
consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04
del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;
STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, da una
parte, non si comprende quale possa essere l’informazione errata fornita dalla
parte resistente o
un suo comportamento suscettibile di fare sorgere nel richiedente la PPC
determinate aspettative (cfr. 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3),
rispettivamente la mancata indicazione che il Comune avrebbe invece dovuto
rilasciare in virtù dell’art. 18
Laps, concernente l’informazione e consulenza da parte dell’amministrazione (cfr.
art. 12 del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021; art. 27
LPGA; STCA 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.9.), che va equiparata, secondo il TF, a
un’informazione sbagliata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid.
3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; DTF 131 V 472, consid.
5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31).
Per quanto attiene al
modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” la domanda relativa alla sostanza
netta, che prevede di indicarne l’importo risultante dall’ultima decisione di
tassazione cresciuta in giudicato, è del resto chiara (cfr. doc. F).
D’altra parte, secondo la
giurisprudenza il fatto di avere utilizzato l’importo della prestazione
ricevuta (cfr. doc. I pag. 7) non costituisce un comportamento pregiudizievole
che consenta la protezione della buona fede (cfr. STF 8C_341/2019 del 30
gennaio 2020 consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).
La buona fede
dell’insorgente non può, di conseguenza, essere tutelata.
2.8
Visto tutto quanto precede, il
ricorrente, avendo commesso (perlomeno) una negligenza lieve, è tenuto, ai
sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione
ponte COVID del 26 gennaio 2021, a restituire l’importo della prestazione ponte
COVID del mese di marzo 2021 di fr. 2'500.-- (di rilevante importanza; cfr. STF
8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003) calcolato,
inizialmente (con decisione del 10 marzo 2021; cfr. doc. C), senza computare
correttamente l’ammontare della sostanza netta ai sensi dell’art. 4 cpv. 3
lett. c del Decreto legislativo urgente in vigore dal 1° marzo 2021 (e meglio
conteggiando la somma di fr. 6'000, anziché di fr. 126'595 che esclude il
diritto alla PPC).
La decisione su reclamo
del 12 maggio 2021 emessa dal Municipio di CO 1 deve, pertanto, essere confermata.
In relazione, infine, alla
domanda di condono (cfr. doc. I), come sottolineato dalla parte resistente
(cfr. doc. III), il TCA rileva che è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di
una procedura distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF
8C_589/2016 del 26 aprile 2017 cosnid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio
2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre
2009).
Il Municipio di __________
ha peraltro già indicato che “la richiesta di condono sarà esaminata
soltanto dopo la crescita in giudicato della formale decisione su reclamo”
e che “sulla richiesta di condono sarà in seguito emanata una formale
decisione” (cfr. doc. III).
2.9
In
ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al
TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa
legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr.
art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente
concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).
Giusta
l’art. 29 Lptca:
" 1La
procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per
un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di
procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è
dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr.
RU 2021 358) ai
ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto il ricorso è dell’11 giugno 2021, per cui torna applicabile il nuovo
diritto.
In casu, trattandosi di
prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo
sussidiariamente la LPGA (per quanto non
disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29
Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in
ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti