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Decisione

42.2021.46

Prestazione ponte COVID rettamente determinata computando reddito conseguito a 3/21 (versato a fine 3/21). Ininfluente che si tratti di guadagno accessorio. Calcolo correttamente effettuato su base an

16 agosto 2021Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i membri dell’unità di riferimento sono stati domiciliati ed effettivamente

dimoranti nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;

c) il richiedente è

dipendente oppure indipendente e non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;

d) il richiedente e

i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a

copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione,

assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni

complementari all’AVS/AI rispettivamente non beneficiano di ogni genere di

indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del

25 giugno 1982 (LADI);

e) il reddito da

lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio

2020. Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante

l’importo del fatturato;

f) il richiedente

e i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai

parametri di cui all’art. 4.”

Sono, quindi, esclusi dalla

prestazione ponte COVID i beneficiari di prestazioni sociali (di sostegno ai

redditi e di complemento), quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di

prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le

prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI) nonché i beneficiari di ogni

genere di indennità ai sensi della LADI. Ad ogni richiedente è richiesto di

autocertificare mensilmente il fatto di non beneficiare delle prestazioni

citate. Tramite il formulario di richiesta della prestazione il richiedente

autorizza inoltre il Comune a richiedere ai Servizi competenti l’eventuale

percezione di prestazioni sociali ai sensi dell'art. 3 lett. d) del Decreto

legislativo urgente (cfr. Messaggio N. 7906 p.to 2.1.1).

Le condizioni economiche sono

elencate all’art. 4:

" 1

Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri

dell’unità di riferimento è inferiore a:

a) 17’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1

persona;

b) 25’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2

persone;

c) 30’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3

persone;

d) 35’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4

persone;

e) 40’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5

persone;

f) 4’000 franchi

per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.

2 Il reddito disponibile risulta dalla somma dei

redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi

computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri

dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta. Per

la sostanza immobiliare è applicabile l’ultima notifica di tassazione cresciuta

in giudicato.

3 Quali redditi computabili si considerano:

a) il reddito lordo da lavoro;

b) ogni altra

entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito

compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;

c) al reddito è

aggiunta la sostanza netta (senza considerare un’eventuale sostanza netta

dell’abitazione primaria), dedotti 20’000 franchi per ogni persona che compone

l’unità di riferimento.

4 Sono riconosciute le seguenti spese:

a) gli oneri sociali dovuti;

b) la spesa per l’alloggio (pigione e spese accessorie mensili);

c) i premi per l’assicurazione contro le malattie;

d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”

Ne discende che dal

profilo economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il

reddito disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento (costituita da

tutte le persone che compongono l’economia domestica; art. 2) – corrispondente

alla somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle

spese riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) – al momento della richiesta (cfr. art.

4 cpv. 1) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero

delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).

Il sistema di

determinazione del diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate

Laps, come evidenziato nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il

quale precisa:

" (…)

vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo

di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile

annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è

inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei

membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il

reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri

sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti dovuti

e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della

prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per

agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica,

cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto

concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo

quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o convenzione.

Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto legislativo sono

annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita in mensilità

(annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la prestazione

non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò significa che gli

interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di diritto deve essere

effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”

Anche nel Rapporto 7906R

del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato

evidenziato che il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato

alle prestazioni armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese,

soglie) e una forte semplificazione del sistema di calcolo per agevolare

l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

Ai sensi dell’art. 6 del

Decreto urgente valido dal 1° marzo 2021 l’importo della prestazione

corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al

massimo a 1’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di

riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).

La prestazione, a

carattere mensile, può essere concessa al massimo tre volte nel periodo di

durata del presente decreto legislativo (cpv. 2).

Giova rilevare che l’art.

6 è stato modificato il 31 maggio 2021 retroattivamente dal 1° maggio 2021 e

attualmente prevede che l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di

reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al mese

per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese per

ogni ulteriore componente (cpv. 1).

La

prestazione può essere concessa mensilmente (cpv. 2; BU 22/2021 del 4 giugno 2021

pag. 180).

In proposito dal Messaggio

N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo

urgente concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di

sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus

p.to 4.2 si evince:

" L’esperienza

maturata nelle prime settimane suggerisce di adeguare l’importo unitario degli

aiuti erogati ed escludere la limitazione temporale (max 3 mesi) prevista in

precedenza. L’importo massimo mensile di 1'000 franchi (più 500 franchi per

ogni membro aggiuntivo) non ha talvolta permesso di far fronte in modo efficace

alle lacune di reddito risultanti dalle analisi delle richieste.

La modifica del limite massimo non comporta però un raddoppio

automatico degli importi unitari erogati, che saranno ancora stabiliti in base

al calcolo del fabbisogno e limitati entro la lacuna di reddito. (…)”

L’art. 8 del Decreto

legislativo urgente del 26 gennaio 2021, che non è stato oggetto di cambiamenti

nel maggio 2021, riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è finanziata

in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto (cfr.

consid. 2.1.), è l’autorità competente a esaminare la richiesta di prestazione

ponte COVID e a decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali prestazioni

supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico (cpv. 1).

Il

Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa

trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).

Nel Messaggio N. 7906 al

p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato indicato che:

" Considerato

il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale

garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita

l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del

diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza

ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le

situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una

consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal

Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta,

i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”

2.4. Nella presente evenienza il Servizio

opere sociali del Comune di __________, con decisione del 25 marzo 2021 (cfr.

doc. 25), ha attribuito al ricorrente una prestazione ponte COVID per il mese

di marzo 2021 di fr. 1'117.10, computando un reddito lordo per salariati di fr.

71'157.60 annui, pari a fr. 5'929.80 mensili (cfr. doc. 26), corrispondenti al

salario di percepito nel mese di febbraio 2021 da sua moglie da parte del

Cantone Ticino (cfr. doc. 31).

Per il mese di aprile 2021

il Comune di __________, tramite il Servizio opere sociali, rispettivamente

l’Ufficio dell’operatore sociale, con decisione del 28 aprile 2021 e decisione

su reclamo del 26 maggio 2021 (cfr. doc. 8; A1), ha assegnato all’insorgente

una prestazione ponte COVID di fr. 576.25, conteggiando quale reddito lordo

l’importo di fr. 76'437.60 annui, pari a fr. 6'369.80 mensili (cfr. doc. 9), ottenuti

sommando al salario lordo del mese di marzo 2021 della moglie di fr. 5'929.80

(cfr. doc. 13), lo stipendio lordo di fr. 440.-- percepito da RI 1 il 24 marzo

2021 dal Comune di __________ per l’attività di __________ quale insegnante di __________

(cfr. doc. 14; A5) e indicato nel modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID”

per aprile 2021 - “CHF 440 (accessoria)” - rispondendo alla domanda “indicare

il reddito mensile netto conseguito nel mese precedente alla richiesta”

(cfr. doc. 10 p.to 2).

Il ricorrente ha

contestato il calcolo effettuato dalla parte resistente per il mese di aprile

2021, facendo valere che dai certificati presentati risulta sì un reddito

complessivo di fr. 6'369.80 per il mese di marzo 2021, tuttavia l’importo

rapportato su un anno di fr. 76'437.60 non corrisponde alla sua situazione, visto

che il reddito del mese di marzo 2021 di fr. 440.-- non è uno stipendio fisso.

Egli ha precisato di averlo dichiarato nel formulario di richiesta della

prestazione ponte COVID di aprile 2021, poiché è stato chiesto il reddito

mensile netto conseguito nel mese precedente, specificando, però, nella lettera

allegata del 12 aprile 2021 (cfr. doc. A5) che non si trattava di un salario

fisso.

L’insorgente ha infine

sottolineato che con la decisione su reclamo gli è stato spiegato come fare il

calcolo ma non il motivo per il quale è stato moltiplicato per 12 un reddito

che vale solo per marzo 2021 (cfr. doc. I).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva che ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 lett.

a del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021, nei redditi computabili

al fine di stabilire il diritto o meno alla prestazione ponte COVID, va

considerato il reddito lordo da lavoro (cfr. consid. 2.3.).

L’art. 3 lett. e del

Decreto legislativo urgente prevede, poi, che il diritto alla prestazione ponte

COVID è dato se il reddito da lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto

a quello del mese di febbraio 2020. Per le persone con attività lucrativa

indipendente, è determinante l’importo del fatturato (cfr. consid. 2.3.).

Con effetto dal 1° maggio

2021 la nuova lettera f) enuncia che il diritto è dato se il richiedente ha

subìto una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le

persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del

fatturato.

Nel Messaggio N. 7991 del

5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo urgente

concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza

sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus, pag. 6, è

stato precisato che “(…) al momento della sua concezione la Prestazione

ponte COVID era pensata per rispondere in modo mirato alla riduzione di

reddito/fatturato causata dalla pandemia (prima ondata), facendo riferimento

agli importi del mese di febbraio 2020. Col passar del tempo gli effetti della

pandemia si sono prolungati, colpendo anche le attività avviate dopo questa

data o le persone che hanno trovato e (di seguito) perso il lavoro durante la

pandemia. Si ritiene dunque che la nuova formulazione permetta di prendere in

considerazione anche le richieste di chi ha iniziato un'attività professionale

durante la pandemia.”

Per quanto concerne la definizione

del reddito da lavoro, va osservato che è vero che, ritenuto il carattere

straordinario e temporaneo della prestazione ponte COVID, i parametri (UR,

redditi e spese) sono stati semplificati rispetto alla Laps per agevolare

l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile (cfr. consid. 2.3.).

È altrettanto vero, però,

che il sistema di determinazione del diritto si ispira a quello contemplato

dalla Laps (consid. 2.3.).

Considerandi

Non va d’altronde

dimenticato che l’art. 12 del Decreto urgente del 26 gennaio 2021, concernente

il diritto suppletorio, prevede che, per quanto non disposto nel presente

decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps) e del relativo regolamento.

L’art. 12 in vigore dal 1°

maggio 2021 ha mantenuto lo stesso tenore. È stata unicamente sostituita “legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps)” da “LAPS”.

Giusta l’art. 6 cpv. 1

lett. a Laps il reddito computabile è costituito, tra l’altro, dai redditi ai

sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT).

L’art. 16 cpv. 1 LT

prevede che sono imponibili tutti i proventi di

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi

accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni,

premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di

collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.

I guadagni accessori vanno

così tenuti in considerazione ai fini della determinazione del diritto (e

dell’entità dell’importo) della prestazione ponte COVID.

Pertanto il fatto che il

ricorrente abbia definito lo stipendio di fr. 440.--, di cui al foglio paga del

24.

marzo 2021 allestito dal Comune di __________, quale reddito accessorio

(cfr. doc. 11; 10) è ininfluente per la risoluzione della vertenza relativa al

mese di aprile 2021.

La somma di fr. 440.-- si

riferisce all’attività di __________ (corso di __________) svolta

dall’insorgente nel mese di marzo 2021.

Il Decreto legislativo urgente

del 26 gennaio 2021 all’art. 4 cpv. 2 sancisce che il reddito disponibile risulta

dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento

(redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri

dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta (cfr.

consid. 2.3.).

Il modulo di domanda della

prestazione ponte COVID contempla, infatti, la richiesta di indicare il reddito

mensile netto conseguito nel mese precedente alla richiesta (cfr. doc. 10; 27).

Siccome la prestazione

ponte COVID è una misura straordinaria e puntuale, finalizzata alla copertura

delle necessità contingenti, la cui procedura di evasione delle richieste deve

essere rapida per rispondere nel minor tempo possibile alle molteplici domande

(cfr. Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to. 2.1.2), si giustifica una

semplificazione del sistema e dunque, in linea di principio, il computo delle

entrate del mese precedente - senza particolari approfondimenti - al fine di

stabilire il diritto e l’entità della prestazione per il mese della richiesta.

In casu l’ammontare di fr.

440.

-- concernente l’attività effettuata dal ricorrente nel mese di marzo 2021

è per di più stato corrisposto al ricorrente verso la fine del mese di marzo

2021, visto che il foglio paga è datato 24 marzo 2021 (cfr. doc. 14), per cui,

tenuto conto che il 22 marzo 2021 alla moglie è stato versato lo stipendio di

fr. 4'939.50 netti da parte del Cantone Ticino (cfr. doc. 13), è tra l’altro

altamente verosimile che la somma di fr. 440.-- non sia servita a far fronte ai

costi correnti del mese di marzo 2021.

Al riguardo cfr. la prassi

applicata in ambito di prestazioni assistenziali - che sono prestazioni sociali ai sensi

della Laps (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. h Laps) e il cui calcolo è eseguito

tenendo conto degli art. da 5 a 9 Laps, salvo le deroghe contemplate all’art.

22.

Las - secondo cui un reddito percepito a fine mese è computato

nel conteggio della prestazione assistenziale ordinaria del mese seguente a

meno che non sia stato utilizzato immediatamente per provvedere al pagamento di

spese relative al mese del versamento (cfr. STCA 42.2019.23-24 del 4 settembre

2019.

che ha confermato il calcolo della prestazione assistenziale di luglio

2018.

allestito dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento in cui sono

state conteggiate le indennità giornaliere LAINF versate dopo il 23 giugno

2018, rispettivamente il calcolo concernente il mese di agosto 2018 in cui sono

state computate le IG LAINF pagate dopo il 24 luglio 2018. Il ricorso del

beneficiario dell’assistenza sociale è stato respinto dal Tribunale federale

con giudizio 8C_675/2019 del 26 novembre 2019; STF 8C_648/2018 del 7 gennaio

2019.

relativa a un ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di

febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da lavoro versato

alla ricorrente il 24 gennaio 2017).

Il TCA evidenzia ad ogni

modo che nella presente evenienza, se il reddito di fr. 440.-- relativo al mese

di marzo 2021 non fosse da considerare per il mese di aprile 2021, lo stesso

andrebbe comunque conteggiato nel calcolo riguardante il mese di marzo 2021 con

conseguente riduzione dell’ammontare della prestazione ponte COVID per tale

mese.

In simili condizioni,

occorre concludere che il calcolo effettuato dal Comune di __________ per

stabilire la prestazione ponte COVID spettante al ricorrente nel mese di aprile

2021, nel quale ha computato, quale reddito da lavoro, l’importo di fr. 440.--

ricevuto dal Comune di __________, unitamente al salario che percepisce la

moglie dal Cantone Ticino di fr. 5'929.80 lordi mensili, non risulta

censurabile.

2.6

Infine, contrariamente a

quanto pretende il ricorrente (cfr. doc. I), il calcolo su base annua è corretto.

Ai sensi dell’art. 6 cpv.

1.

del Decreto legislativo urgente valido dal 1° marzo 2021 l’importo della

prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in

mensilità, ma al massimo a 1’000 franchi al mese per il primo componente

dell’unità di riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente

(limiti di fr. 2'000, rispettivamente fr. 800 con effetto dal 1° maggio 202; cfr.

consid. 2.3.).

Come emerge dal Messaggio

N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, i parametri previsti dal Decreto

legislativo, in effetti, analogamente alla Laps (cfr. STCA 39.2020.3 del 9

settembre 2020; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2017.15 del 31

agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005), sono annuali; se il diritto è

dato, la prestazione è poi convertita in mensilità (annuale diviso per 12).

In proposito è utile

sottolineare che le soglie del reddito disponibile oltre le quali non è dato il

diritto alla prestazione ponte COVID contemplate all’art. 4 cpv. 1 del Decreto

urgente sono annuali (cfr. consid. 2.3.; art. 10 Laps).

Il calcolo su base annua

non è del resto pregiudizievole per i richiedenti, ritenuto che, come

evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. A1; consid. 1.5.), la domanda è

in ogni caso mensile (cfr. art. 5 cpv. 1 e art. 6 cpv. 2 Decreto legislativo urgente

del 26 gennaio 2021; art. 5 cpv. 1 e 6 cpv. 2 Decreto urgente - modiche del 31

maggio 2021) e qualsiasi variazione che dovesse intervenire nei redditi verrebbe

considerata nell’esame dell’ulteriore domanda mensile dal Comune di domicilio

il quale effettuerà un nuovo calcolo annuo con i dati aggiornati e lo riporterà

su base mensile (cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6. in

fine).

Ne discende che a ragione il

Comune di __________, per stabilire la prestazione ponte COVID spettante al

ricorrente nel mese di aprile 2021, ha calcolato la lacuna di reddito su base

annuale, tenendo conto, segnatamente, di un reddito di fr. 76'437.60 (cfr. doc.

9), costituito dai redditi da lavoro della moglie di fr. 71'157.60 (fr.

5'929.80 lordi x 12 mesi; cfr. doc. 13) e dell’insorgente di fr. 5'280 (fr. 440

x 12 mesi; cfr. doc. 14).

Dedotta dai redditi di fr.

76'437.60 la somma delle spese computabili annue di fr. 48'352.80 - peraltro

non contestata dal ricorrente - comprensiva degli oneri sociali, della pigione

e dei premi dell’assicurazione malattia LAMal (cfr. doc. 9) e tenuto conto del

fabbisogno di base per una famiglia di quattro persone (l’insorgente, la moglie

e le figlie __________ e __________, nate nel 2013, rispettivamente nel 2014;

cfr. doc. 10) di fr. 35'000 (cfr. doc. 9; art. 4 cpv. 1 lett. d Decreto

legislativo urgente del 26 gennaio 2021), si ottiene una lacuna di reddito

annua di fr. 6'915.20, pari a fr. 576.25 mensili (cfr. art. 6 cpv. 1 Decreto

legislativo urgente del 26 gennaio 2021).

L’importo di fr. 576.25

corrisponde all’ammontare riconosciuto al ricorrente per il mese di aprile 2021

(cfr. doc. 8; A1).

2.7

L’insorgente ha indicato di

restare “a disposizione per maggiori informazioni e/o per un eventuale

colloquio personale” (cfr. doc. I).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021 consid.

2.1

; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.;

STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid.

5.1

; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018

I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del

23.

marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF

122.

V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020

consid. 4.4.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020,

pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22

pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020

consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non

ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di restare “a

disposizione per maggiori informazioni e/o per un eventuale colloquio

personale” (cfr. doc. I).

Il

medesimo ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Inoltre, in ossequio dell’art.

29.

cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per

iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

Conformemente,

poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio

2021.

consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF

8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Nel caso di

specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di

emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente

non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione

della vertenza.

La domanda di assunzione

di prove formulata dalla ricorrente, va, dunque, respinta.

2.8

Visto tutto quanto precede,

la decisione su reclamo emessa dal Comune di __________, tramite l’Ufficio

dell’operatore sociale, il 26 maggio 2021 deve essere confermata.

2.9

In

ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e per quanto non stabilito da questa legge valgono,

in particolare, le norme della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 11 Decreto legislativo urgente concernente le prestazioni

ponte COVID; 31 Lptca).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr.

RU 2021 358) ai

ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in

vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 14 giugno 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

ponte COVID per le quali il legislatore cantonale non ha previsto di prelevare

le spese e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, la presente

procedura è esente da spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti