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Decisione

42.2021.47

Richiesta di indennità giornaliere Corona (persona assimilabile ad un datore di lavoro). Inizio dell'attività in data 31.12.2019. Calcolo della Cassa per stabilire se viene raggiunto il limite di fr. 10'000 è errato. Rinvio all'amministrazione per esaminare gli ulteriori presupposti

13 settembre 2021Italiano30 min

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.47

cs

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 maggio 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con due distinte decisioni

del 2 aprile 2021, confermate dalla decisione su opposizione del 28 maggio

2021, la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre

2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 in favore di __________, socio e

gerente della RI 1, poiché il reddito soggetto all’AVS per l’anno 2019 è

inferiore a fr. 10'000. L’amministrazione ha affermato:

" (…) Per

quanto suesposto, ai fini dell’ottenimento del diritto all’IPG Corona fa stato

il reddito riferito al 2019 e meglio quello in base al quale sono stati

fatturati i contributi d’acconto oppure, se già emanate, quello stabilito con

la decisione definitiva di fissazione dei contributi oppure, se più recente,

quello secondo la decisione di tassazione fiscale.

Nel caso concreto, per l’anno 2019 il

reddito soggetto all’AVS è di CHF 1'643.00 (CHF 126.39 x 13 mensilità).

Pertanto il Signor __________ non ha

diritto all’IPG Corona.

6.

Riguardo al certificato di salario del 31

dicembre 2019 emesso dalla __________, da cui si evince un reddito pari a CHF

37'915.00, la Cassa rileva che tale importo non può essere qui ritenuto.

Secondo la CIC per la fissazione e il

pagamento delle indennità – sempre che siano assolti i relativi requisiti per

l’ottenimento – è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i

contributi AVS sul reddito determinante per il calcolo dell’indennità. Di

conseguenza, per i salariati è competente la cassa di compensazione cui è

affiliato il datore di lavoro (CIC marg. 1015).

Poiché __________ non è affiliata presso la

scrivente, non vi è alcuna competenza per la valutazione del diritto IPG Corona

e il rispettivo versamento dell’indennità.

L’opponente deve dunque presentare la

domanda IPG Corona presso la Cassa alla quale __________ è affiliata” (doc.

A6).

1.2. La RI 1 ha inoltrato ricorso

al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente

evidenzia che __________ ha iniziato la propria attività lucrativa il 31

dicembre 2019, data che coincide con il primo giorno di attività del ristorante

gestito dalla società. In precedenza ha lavorato per la __________. La

ricorrente rileva che l’amministrazione ha considerato che il salario

conseguito il 31 dicembre 2019, pari a fr. 126.39 lordi, fosse quello mensile e

lo ha moltiplicato per tredici, ottenendo un reddito annuo lordo di fr. 1'643,

nettamente inferiore al limite di fr. 10'000 previsto dall’art. 2 cpv. 3bis lett.

c dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. La Cassa ha motivato il suo

calcolo in base alla circostanza che la società è stata affiliata dal 1°

dicembre 2019. Secondo l’insorgente l’importo di fr. 126.39 va invece

considerato solo quale reddito giornaliero.

La società ritiene inoltre

che si debba tener conto del salario di fr. 37'915 che __________ ha

conseguito, sempre nell’ambito della ristorazione, presso un diverso datore di

lavoro nel corso del 2019.

Infine la ricorrente

chiede che anche le richieste per i mesi da febbraio 2021 ad aprile 2021

vengano accolte.

1.3. Con risposta del 30 giugno

2021 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.4. Il 7 luglio 2021 la società

ha preso posizione in merito alla risposta dell’amministrazione ed ha prodotto

nuova documentazione atta a comprovare l’inizio dell’attività in data 31

dicembre 2019 (doc. V, B1-B6).

1.5. Con osservazioni del 9 agosto

2021 la Cassa ha ribadito che per la verifica del reddito soggetto ad AVS di

almeno fr. 10'000 va fatto riferimento al salario dell’anno 2019 e

nell’evenienza concreta il reddito soggetto all’AVS è stato definito sulla base

di quanto dichiarato nell’attestazione di salario AVS 2019 rapportato sul

periodo annuale per un importo di fr. 1'643 (fr. 126.39 X 13 mensilità; doc.

VII).

1.6. Lo scritto è stato trasmesso

alla ricorrente il 16 agosto 2021 con facoltà di presentare eventuali

osservazioni scritte entro 5 giorni.

in diritto

in ordine

2.1. La ricorrente chiede che la

Cassa sia condannata al versamento delle indennità per perdita di guadagno

Corona dei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e da febbraio ad aprile 2021 (doc.

I).

Con la decisione su

opposizione impugnata l’amministrazione non si è tuttavia espressa in merito ai

mesi da febbraio ad aprile 2021 che sono oggetto di un’altra procedura (cfr.

doc. A6, punto 4. e doc. III).

Per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In

concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della

decisione su opposizione impugnata, ossia l’eventuale diritto ad indennità

giornaliere dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.

L’eventuale diritto alle indennità

per i mesi da febbraio 2021 ad aprile 2021 è invece parte di un’altra procedura

e non va risolto nell’ambito del presente ricorso. Le censure relative al

rifiuto delle indennità per i mesi da febbraio 2021 ad aprile 2021 sono

pertanto irricevibili.

nel merito

2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4, relativo alla

forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che

l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni

cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere

(cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4

[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,

109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a

un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del

capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione

fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato

rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio

2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione

fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel

commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che

per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il

reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea

di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei

contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il

2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto

all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo

l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il

reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è

più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si

applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo

motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede

che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.3. Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 1° settembre 2021), l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva

amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 18

versioni, cfr. CIC versione 18; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il

p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e

aggiornato successivamente, prevede:

" 1041.2 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività è considerata aver subito una

limitazione

03/21 considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento

rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,

la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va

calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio

2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore

mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e

spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre

2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per

cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la

diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio

del 2015 ci si

11/20 basa sulla media a partire

dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In caso di avvio

dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60

bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

1041.5 Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa nel

03/21 2020 o nel 2021 devono

dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono

aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione

della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le

cifre d’affari più elevate.

1041.5a In caso di cambiamento di

statuto giuridico (trasformazione

01/21b di ditte individuali, società di

persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la

verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo

statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

1041.6 Se l’attività lucrativa è stata

avviata meno di un anno fa, dopo

11/20 il 2019, il limite di reddito

di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in

reddito annuo (cfr. N. 1067).

1041.7 Nel caso dei lavoratori

indipendenti e delle persone in

11/20 posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a

titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano

soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.

Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale

sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa

attività.

1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di

dicembre, dimostrano di

12/20 aver avuto una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,

possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare

il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro

invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra

d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero

mese di dicembre. (…)”

Per le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:

“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

Fatti

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va

conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il

marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle

indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

2.4. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno

2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V

195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;

DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V

169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. In concreto, dalle tavole

processuali emerge che la RI 1 è stata iscritta a registro di commercio __________

2019 con il seguente scopo sociale:

" __________.”

Socio e presidente della

gerenza con diritto di firma individuale è __________. __________ è gerente

della società con diritto di firma individuale.

Nella

richiesta dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese

di dicembre 2020 e per il mese di gennaio 2021 la società ha indicato un

salario annuo, per il 2019, in favore di __________ di fr. 38'041.39 ed un

salario mensile per i mesi per i quali è chiesta l’indennità di fr. 3'791.67 (doc.

6). Per __________ è invece stato dichiarato un salario annuo di fr. 12'742.53

e mensile di fr. 3'791.67 (doc. 6).

Dalle tavole

processuali emerge inoltre che il 5 dicembre 2019 __________ ha sottoscritto un

contratto di lavoro con la ricorrente con effetto dal 31 dicembre 2019, per un

salario mensile di fr. 3'500 lordi (doc. A10). Dal 1° gennaio 2019 al 30

dicembre 2019 l’interessato era alle dipendenze della __________ dove ha

percepito un salario annuo di fr. 37'915 (cfr. allegato doc. 2).

La

ricorrente nel formulario di affiliazione dei datori di lavoro ritrasmesso il 6

febbraio 2020 all’CO 1 ha indicato di impiegare salariati dal 31 dicembre 2019

(doc. B6, doc. B5 e doc. A8 del 13 dicembre 2019). Il contratto di locazione

sottoscritto il 28 novembre 2019 tra __________ (locatore) e RI 1 (conduttore)

indica che la locazione ha inizio il 31 dicembre 2019 (doc. B4) e nella “dichiarazione

di salario AVS” figura che la ricorrente nel 2019 ha versato un salario

lordo pari a fr. 126.39 a __________ e a fr. 75.83 in favore di __________ per

il periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2019 (doc. VII/1).

Anche per

Considerandi

gli altri dipendenti (__________, __________ e __________), il salario nel 2019

è stato versato unicamente il 31 dicembre 2019.

Il 10

febbraio 2020 la Cassa CO 1 ha confermato l’affiliazione della società quale

datrice di lavoro a partire dal 1° ottobre 2019, con l’indicazione: “Dipendenti

dal 1.01.2020” (doc. A7).

Va ancora

rilevato che in un’e-mail del 7 luglio 2021 cui sono stati allegati

l’autorizzazione “alla gerenza per esercizio con alloggio” dell’11

dicembre 2019 e copia dell’istanza inoltrata dalla società per il rilascio

della citata autorizzazione, un collaboratore amministrativo del __________ ha

affermato che “noi ci basiamo sulla data presente all’interno dei contratti

(“contratto di locazione” e “contratto di gerenza”) per l’inizio dell’attività,

in questo caso tutti e due datati 31.12.2019” (doc. B1).

2.6

In concreto

l’amministrazione ha rifiutato il versamento delle indennità giornaliere a

motivo che già il requisito del reddito soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000

nel 2019, di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno non è adempiuto poiché il reddito mensile di fr. 126.39 conseguito in

dicembre 2019, come evinto dalla dichiarazione di salario AVS 2019, pur

moltiplicato per tredici mensilità, ammonta unicamente a fr. 1'643.

L’insorgente

evidenzia che tale reddito si riferisce all’unico giorno lavorato nel 2019,

ossia il 31 dicembre 2019, quando il ristorante ha iniziato la sua attività e

rileva, del resto, che fino al 30 dicembre 2019, __________, lavorando per

un’altra società, aveva conseguito un salario ben superiore a fr. 10'000.

2.7

Questo

Tribunale, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, non può

confermare la decisione su opposizione emessa dalla Cassa.

Per

stabilire se la società ha diritto alle indennità in favore di __________,

occorre stabilire, conformemente all’art. 2 cpv. 3bis lett. c dell’Ordinanza

COVID-10 indennità perdita di guadagno se l’interessato nel 2019 ha conseguito

un reddito soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000.

Con sentenza

9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, in un caso

relativo ad un’assicurata indipendente a cui la Cassa rimproverava di non aver

comprovato di aver conseguito un reddito di almeno fr. 10'000 nel 2019, il

Tribunale federale al consid. 5.2 ha evidenziato che l’art. 5 cpv. 2

dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e ha stabilito che

sia per l’esame delle condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno che per il calcolo dell’indennità ai sensi

dell’art. 5 è determinante il calcolo dei contributi AVS. Per cui il Tribunale

federale ha ritenuto che anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si giustifica far capo alla

giurisprudenza relativa agli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG. Quest’ultimo

disposto stabilisce come calcolare l’indennità per lavoratori indipendenti.

In

concreto, trattandosi di un caso relativo ad una persona assimilabile ad un

datore di lavoro che percepisce un salario da attività dipendente, occorre far

capo, per analogia, all’art. 5 OIPG (accertamento del reddito medio percepito

prima del servizio per salariati con reddito regolare) il cui cpv. 3 prevede

che se il reddito medio percepito prima dell’entrata in servizio non può essere

calcolato in base al capoverso 2, poiché l’inizio dell’ultimo rapporto

lavorativo del salariato risale a poco prima dell’entrata in servizio, fa stato

il salario convenuto dalle parti.

Nel

caso di specie nel 2019 __________ ha lavorato per la ricorrente solo il 31

dicembre 2019 (cfr. anche certificato di salario, allegato doc. 2).

Alla lettura

della “dichiarazione di salario AVS 2019” (doc. VII/1) è palese che l’importo

di fr. 126.39 da lui conseguito non si riferisce all’intero mese di dicembre

2019, ma ad un solo giorno.

Nel relativo

formulario, alla posta “dal” “al”, figura infatti: “31.12.19

31.12.19”.

Ciò trova

conferma anche nell’ammontare del salario versato agli altri 4 dipendenti della

società, i quali a loro volta si sono visti erogare il compenso unicamente per

l’unico giorno in cui hanno lavorato nel mese di dicembre 2019. Tali importi,

esigui (fr. 101.11 per __________, fr. 113.75 per __________, fr. 50.56 per __________,

fr. 75.83 per __________), non possono certo essere assimilati a salari mensili.

Del resto la

locazione dei locali in cui si svolge l’attività di ristorazione ha avuto

inizio il 31 dicembre 2019 (doc. B4), nel modulo per l’affiliazione dei datori

di lavoro la società ha indicato il 31 dicembre 2019 quale data d’inizio

dell’impiego dei salariati (doc. B6), il contratto di lavoro sottoscritto con __________

ha avuto inizio il 31 dicembre 2019 (cfr. doc. A10) e la Cassa ha proceduto

all’affiliazione della società con effetto dal 1° ottobre 2019 (mese

dell’iscrizione a registro di commercio), ma con l’indicazione che i dipendenti

sarebbero stati affiliati dal 1° gennaio 2020 (doc. A7).

Non va poi

dimenticato che l’importo di fr. 126.39 percepito da __________ nel dicembre

2019.

corrisponde esattamente al salario giornaliero secondo il contratto di

lavoro del 5 dicembre 2019 (doc. A10: fr. 3'500 X 13 mesi : 360 giorni = fr.

126.39; cfr. anche il conteggio salariale di dicembre 2019, doc. A9).

Il calcolo

effettuato dall’amministrazione, che ha moltiplicato il reddito di fr. 126.39

per tredici mensilità, giungendo ad un salario annuo di fr. 1’643 non può di

conseguenza essere confermato.

Applicando

per analogia l’art. 5 cpv. 3 OIPG, considerato che l’interessato nel 2019 ha

lavorato solo un giorno, occorre far capo al salario pattuito tra le parti, ossia

fr. 3'500 per 13 mensilità, pari a fr. 45'500 annui (cfr. doc. A10).

Allo stesso

risultato si giunge applicando il marginale 1067 CIC (a cui rinvia il marginale

1069.1

CIC), secondo il quale se il reddito è stato conseguito per un periodo

inferiore a un anno occorre convertire il reddito in funzione della durata

dell’attività. Nel caso di specie, il reddito del 31 dicembre 2019 (fr. 126.39)

va moltiplicato per 360 giorni lavorativi, per un importo di fr. 45'500.40.

Ne segue che

il limite di fr. 10'000 previsto dall’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno è ampiamente superato.

Non è

pertanto necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.

L’incarto

deve di conseguenza essere rinviato all’amministrazione affinché accerti se le

altre condizioni poste dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per

beneficiare delle indennità sono adempiute.

In questo

senso il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va accolto (il rinvio della

causa con esito aperto equivale a piena vittoria [cfr. DTF 141 V 281 consid.

11.1

a cui ha rinviato da ultimo la STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid.

7.2]) e la decisione su opposizione impugnata va annullata.

2.8

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato

in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 18 giugno 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

del 28 maggio 2021 è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti