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Decisione

42.2021.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2021Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i quali a loro volta si sono visti erogare il compenso unicamente per l’unico

giorno in cui hanno lavorato nel mese di dicembre 2019. Tali importi, esigui

(fr. 101.11 per __________, fr. 113.75 per __________, fr. 50.56 per __________,

fr. 126.39 per __________), non possono certo essere assimilati a salari

mensili.

Del resto la

locazione dei locali in cui si svolge l’attività di ristorazione ha avuto

inizio il 31 dicembre 2019 (doc. B4), nel modulo per l’affiliazione dei datori

di lavoro la società ha indicato il 31 dicembre 2019 quale data d’inizio

dell’impiego dei salariati (doc. B6), il contratto di lavoro sottoscritto con __________

ha avuto inizio il 31 dicembre 2019 (cfr. doc. A11) e la Cassa ha proceduto

all’affiliazione della società con effetto dal 1° ottobre 2019 (mese

dell’iscrizione a registro di commercio), ma con l’indicazione che i dipendenti

sarebbero stati affiliati dal 1° gennaio 2020 (doc. A8).

Non va poi

dimenticato che l’importo di fr. 75.83 percepito da __________ nel dicembre

2019 corrisponde esattamente al salario giornaliero secondo il contratto di

lavoro del 5 dicembre 2019 (doc. A11: fr. 2’100 X 13 mesi : 360 giorni = fr. 75.83;

cfr. anche il conteggio salariale di dicembre 2019, doc. A10).

Il calcolo

effettuato dall’amministrazione, che ha moltiplicato il reddito di fr. 75.83

per tredici mensilità, giungendo ad un salario annuo di fr. 985.79 non può di

conseguenza essere confermato.

Applicando

per analogia l’art. 5 cpv. 3 OIPG, considerato che l’interessata nel 2019 ha

lavorato solo un giorno, occorre far capo al salario pattuito tra le parti,

ossia fr. 2'100 per 13 mensilità, pari a fr. 27’300 annui (cfr. doc. A11).

Allo stesso

risultato si giunge applicando il marginale 1067 CIC (a cui rinvia il marginale

1069.1 CIC), secondo il quale se il reddito è stato conseguito per un periodo

inferiore a un anno occorre convertire il reddito in funzione della durata

dell’attività. Nel caso di specie, il reddito del 31 dicembre 2019 (fr. 75.83)

va moltiplicato per 360 giorni lavorativi, per un importo di fr. 27'298.80.

Considerandi

Ne segue che

il limite di fr. 10'000 previsto dall’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno è ampiamente superato.

Non è

pertanto necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.

L’incarto

deve di conseguenza essere rinviato all’amministrazione affinché accerti se le

altre condizioni poste dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per

beneficiare delle indennità sono adempiute.

In questo

senso il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va accolto (il rinvio della

causa con esito aperto equivale a piena vittoria [cfr. DTF 141 V 281 consid.

11.1

a cui ha rinviato da ultimo la STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid.

7.

]) e la decisione su opposizione impugnata va annullata.

2.8

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso datato

18.

giugno 2021 è stato inoltrato il 21 giugno 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

del 15 giugno 2021 è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti