42.2021.48
Richiesta di indennità giornaliere Corona (coniuge di persona assimilabile ad un datore di lavoro). Inizio dell'attività in data 31.12.2019. Calcolo della Cassa per stabilire se viene raggiunto il limite di fr. 10'000 è errato. Rinvio all'amministrazione per esaminare gli ulteriori presupposti
13 settembre 2021Italiano30 min
(fr. 101.11 per __________, fr. 113.75 per __________, fr. 50.56 per __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.48
cs
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 (recte: 21) giugno 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con tre distinte decisioni
del 2 aprile 2021 (per gennaio 2021), del 7 maggio 2021 (per marzo 2021) e del
12 maggio 2021 (nuova domanda per marzo 2021), confermate dalla decisione su
opposizione del 15 giugno 2021, la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di
indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per i mesi di gennaio e
marzo 2021 in favore di __________, gerente della RI 1, poiché il reddito
soggetto all’AVS per l’anno 2019 è inferiore a fr. 10'000.
L’amministrazione ha
affermato:
" (…) Per
quanto suesposto, ai fini dell’ottenimento del diritto all’IPG Corona fa
comunque stato il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS riferito al
2019 per l’attività svolta presso il RI 1.
Nel caso concreto, per l’anno 2019 il
reddito soggetto all’AVS è di fr. 985.79 (CHF 75.83 x 13 mensilità).
Pertanto la signora __________ non ha
diritto all’IPG Corona.
6.
Riguardo alla dichiarazione dei salari e
degli assegni familiari per l’anno 2019 emesso dalla __________, da cui si
evince un reddito pari a CHF 12'666.70, la Cassa rileva che tale importo non
può essere qui ritenuto poiché riferito ad un’altra attività avuta fino al 30
aprile 2019.” (doc. 1)
1.2. La RI 1 ha inoltrato ricorso
al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente
evidenzia che __________ ha iniziato la propria attività lucrativa il 31
dicembre 2019, data che coincide con il primo giorno di attività del ristorante
gestito dalla società. In precedenza __________ ha lavorato per la ____________________.
La ricorrente rileva che l’amministrazione ha considerato che il salario
conseguito il 31 dicembre 2019, pari a fr. 75.83 lordi, fosse quello mensile e
lo ha moltiplicato per tredici, ottenendo un reddito annuo lordo di fr. 985.79,
nettamente inferiore al limite di fr. 10'000 previsto dall’art. 2 cpv. 3bis
lett. c dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. La Cassa ha motivato il suo
calcolo in base alla circostanza che la società è stata affiliata dal 1°
dicembre 2019. Secondo l’insorgente l’importo di fr. 75.83 va invece
considerato solo quale reddito giornaliero.
La società ritiene inoltre
che si debba tener conto del salario di fr. 12'666.70 che __________ ha
conseguito, sempre nell’ambito della ristorazione, presso un diverso datore di
lavoro nel corso del 2019.
Infine la ricorrente
chiede che anche le richieste per i mesi di dicembre 2020, febbraio 2021 ed
aprile 2021 vengano accolte.
1.3. Con risposta del 30 giugno
2021 la Cassa ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Il 7 luglio 2021 la società
ha preso posizione in merito alla risposta dell’amministrazione ed ha prodotto
nuova documentazione atta a comprovare l’inizio dell’attività in data 31
dicembre 2019 (doc. V, B1-B6).
1.5. Con osservazioni del 9 agosto
2021 la Cassa ha ribadito che per la verifica del reddito soggetto ad AVS di
almeno fr. 10'000 va fatto riferimento al salario dell’anno 2019 e
nell’evenienza concreta il reddito soggetto all’AVS è stato definito sulla base
di quanto dichiarato nell’attestazione di salario AVS 2019 rapportato sul
periodo annuale per un importo di fr. 985.79 (fr. 75.83 X 13 mensilità; doc.
VII).
1.6. Lo scritto è stato trasmesso
alla ricorrente il 16 agosto 2021 con facoltà di presentare eventuali
osservazioni scritte entro 5 giorni (doc. VIII).
in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente chiede che la
Cassa sia condannata al versamento delle indennità per perdita di guadagno
Corona dei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021, marzo 2021 ed aprile
2021 (doc. I e doc. V).
Con la decisione su
opposizione impugnata l’amministrazione non si è tuttavia espressa in merito ai
mesi di dicembre 2020, febbraio 2021 ed aprile 2021, che sono oggetto di
un’altra procedura (cfr. doc. III; cfr. doc. 1 punto 4).
Per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In
concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della
decisione su opposizione impugnata, ossia l’eventuale diritto ad indennità
giornaliere per i mesi di gennaio 2021 e marzo 2021.
L’eventuale diritto alle
indennità per i mesi di dicembre 2020, febbraio 2021 ed aprile 2021 è invece
parte di un’altra procedura e non va risolto nell’ambito del presente ricorso.
Le relative censure sono pertanto irricevibili.
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione
con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS
830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di
sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di
guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita
di guadagno”).
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4, relativo alla
forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che
l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni
cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere
(cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4
[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione
dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi
su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,
109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del
capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione
fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato
rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio
2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di
tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel
commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che
per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il
reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea
di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei
contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per
il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto
all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo
l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il
reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è
più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si
applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo
motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),
a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede
che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.3. Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 1° settembre 2021), l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva
amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 18
versioni, cfr. CIC versione 18; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il
p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e
aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una
limitazione
03/21 considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento
rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,
la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va
calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio
2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore
mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e
spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre
2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per
cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la
diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio
del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire
dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio
dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60
bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono
dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono
aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione
della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le
cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di
statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di
persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la
verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo
statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata
avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito
di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in
reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori
indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a
titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano
soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.
Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale
sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa
attività.
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di
dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,
possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare
il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro
invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra
d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero
mese di dicembre. (…)”
Per le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il
marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2
del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va
conside-
07/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°
luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il
marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle
indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021.
Esempi
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal
primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.4. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno
2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V
195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;
DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V
169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. In concreto, dalle tavole
processuali emerge che la RI 1 è stata iscritta a registro di commercio __________
2019 con il seguente scopo sociale:
" __________.”
Socio e presidente della
gerenza con diritto di firma individuale è __________. __________ è gerente
della società con diritto di firma individuale.
Nella
richiesta dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese
di marzo 2021 la società ha indicato un salario annuo, per il 2019, in favore
di __________ di fr. 38'041.39 ed un salario mensile per il mese per il quale è
chiesta l’indennità di fr. 3'632.55 (doc. 7; per gennaio 2021: fr. 3'791.67).
Per __________ è invece stato dichiarato un salario annuo di fr. 12'742.53 e
mensile di fr. 3'252.15 (doc. 7; per gennaio 2021: fr. 3'791.67).
Dalle tavole
processuali emerge inoltre che il 5 dicembre 2019 __________ ha sottoscritto un
contratto di lavoro con la ricorrente con effetto dal 31 dicembre 2019, per un
salario mensile di fr. 2’100 lordi (doc. A11). Dal 2 gennaio 2019 al 30 aprile
2019 l’interessata era alle dipendenze della __________ dove ha percepito un
salario annuo di fr. 12'666.70 (cfr. allegato doc. 2).
La
ricorrente nel formulario di affiliazione dei datori di lavoro, ritrasmesso il
6 febbraio 2020 all’CO 1, ha indicato di impiegare salariati dal 31 dicembre
2019 (doc. B6, doc. B5 e doc. A9 del 13 dicembre 2019). Il contratto di
locazione sottoscritto il 28 novembre 2019 tra __________ (locatore) e RI 1
(conduttore) indica che la locazione ha inizio il 31 dicembre 2019 (doc. B4) e
nella “dichiarazione di salario AVS” figura che la ricorrente nel 2019
ha versato un salario lordo pari a fr. 126.39 a __________ e a fr. 75.83 in
favore di __________ per il periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2019 (doc. VII/1).
Anche per
gli altri dipendenti (__________, __________ e __________), il salario nel 2019
è stato versato unicamente il 31 dicembre 2019.
Il 10
febbraio 2020 la Cassa CO 1 ha confermato l’affiliazione della società quale
datrice di lavoro a partire dal 1° ottobre 2019, con l’indicazione: “Dipendenti
dal 1.01.2020” (doc. A8).
Va ancora
rilevato che in un’e-mail del 7 luglio 2021 cui sono stati allegati
l’autorizzazione “alla gerenza per esercizio con alloggio” dell’11
dicembre 2019 e copia dell’istanza inoltrata dalla società per il rilascio
della citata autorizzazione, un collaboratore amministrativo del __________ ha
affermato che “noi ci basiamo sulla data presente all’interno dei contratti
(“contratto di locazione” e “contratto di gerenza”) per l’inizio dell’attività,
in questo caso tutti e due datati 31.12.2019” (doc. B1).
2.6. In concreto
l’amministrazione ha rifiutato il versamento delle indennità giornaliere a
motivo che già il requisito del reddito soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000
nel 2019, di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno non è adempiuto poiché il reddito mensile di fr. 75.83 conseguito in
dicembre 2019, come evinto dalla dichiarazione di salario AVS 2019, pur
moltiplicato per tredici mensilità, ammonta unicamente a fr. 985.79.
L’insorgente
evidenzia che tale reddito si riferisce all’unico giorno lavorato nel 2019,
ossia il 31 dicembre 2019, quando il ristorante ha iniziato la sua attività e
rileva, del resto, che nel 2019 __________ ha lavorato per un’altra società, conseguendo
un salario complessivo ben superiore a fr. 10'000.
2.7. Questo
Tribunale, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, non può
confermare la decisione su opposizione emessa dalla Cassa.
Per
stabilire se la società ha diritto alle indennità in favore di __________,
occorre stabilire, conformemente all’art. 2 cpv. 3bis lett. c dell’Ordinanza
COVID-10 indennità perdita di guadagno se l’interessata nel 2019 ha conseguito
un reddito soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000.
Con sentenza
9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, in un caso
relativo ad un’assicurata indipendente a cui la Cassa rimproverava di non aver
comprovato di aver conseguito un reddito di almeno fr. 10'000 nel 2019, il
Tribunale federale al consid. 5.2 ha evidenziato che l’art. 5 cpv. 2
dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e ha stabilito che
sia per l’esame delle condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno che per il calcolo dell’indennità ai sensi
dell’art. 5 è determinante il calcolo dei contributi AVS. Per cui il Tribunale
federale ha ritenuto che anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv.
3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si giustifica far capo alla
giurisprudenza relativa agli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG. Quest’ultimo
disposto stabilisce come calcolare l’indennità per lavoratori indipendenti.
In
concreto, trattandosi di un caso relativo al coniuge di una persona
assimilabile ad un datore di lavoro che percepisce un salario da attività
dipendente, occorre far capo, per analogia, all’art. 5 OIPG (accertamento del
reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare)
il cui cpv. 3 prevede che se il reddito medio percepito prima dell’entrata in
servizio non può essere calcolato in base al capoverso 2, poiché l’inizio
dell’ultimo rapporto lavorativo del salariato risale a poco prima dell’entrata
in servizio, fa stato il salario convenuto dalle parti.
Nel
caso di specie nel 2019 __________ ha lavorato per la ricorrente solo il 31
dicembre 2019 (cfr. anche certificato di salario, allegato doc. 3).
Alla lettura
della “dichiarazione di salario AVS 2019” (doc. VII/1) è palese che
l’importo di fr. 75.83 da lei conseguito non si riferisce all’intero mese di
dicembre 2019, ma ad un solo giorno.
Nel relativo
formulario, alla posta “dal” “al”, figura infatti: “31.12.19
31.12.19”.
Ciò trova conferma
anche nell’ammontare del salario versato agli altri 4 dipendenti della società,
Fatti
i quali a loro volta si sono visti erogare il compenso unicamente per l’unico
giorno in cui hanno lavorato nel mese di dicembre 2019. Tali importi, esigui
(fr. 101.11 per __________, fr. 113.75 per __________, fr. 50.56 per __________,
fr. 126.39 per __________), non possono certo essere assimilati a salari
mensili.
Del resto la
locazione dei locali in cui si svolge l’attività di ristorazione ha avuto
inizio il 31 dicembre 2019 (doc. B4), nel modulo per l’affiliazione dei datori
di lavoro la società ha indicato il 31 dicembre 2019 quale data d’inizio
dell’impiego dei salariati (doc. B6), il contratto di lavoro sottoscritto con __________
ha avuto inizio il 31 dicembre 2019 (cfr. doc. A11) e la Cassa ha proceduto
all’affiliazione della società con effetto dal 1° ottobre 2019 (mese
dell’iscrizione a registro di commercio), ma con l’indicazione che i dipendenti
sarebbero stati affiliati dal 1° gennaio 2020 (doc. A8).
Non va poi
dimenticato che l’importo di fr. 75.83 percepito da __________ nel dicembre
2019 corrisponde esattamente al salario giornaliero secondo il contratto di
lavoro del 5 dicembre 2019 (doc. A11: fr. 2’100 X 13 mesi : 360 giorni = fr. 75.83;
cfr. anche il conteggio salariale di dicembre 2019, doc. A10).
Il calcolo
effettuato dall’amministrazione, che ha moltiplicato il reddito di fr. 75.83
per tredici mensilità, giungendo ad un salario annuo di fr. 985.79 non può di
conseguenza essere confermato.
Applicando
per analogia l’art. 5 cpv. 3 OIPG, considerato che l’interessata nel 2019 ha
lavorato solo un giorno, occorre far capo al salario pattuito tra le parti,
ossia fr. 2'100 per 13 mensilità, pari a fr. 27’300 annui (cfr. doc. A11).
Allo stesso
risultato si giunge applicando il marginale 1067 CIC (a cui rinvia il marginale
1069.1 CIC), secondo il quale se il reddito è stato conseguito per un periodo
inferiore a un anno occorre convertire il reddito in funzione della durata
dell’attività. Nel caso di specie, il reddito del 31 dicembre 2019 (fr. 75.83)
va moltiplicato per 360 giorni lavorativi, per un importo di fr. 27'298.80.
Considerandi
Ne segue che
il limite di fr. 10'000 previsto dall’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno è ampiamente superato.
Non è
pertanto necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.
L’incarto
deve di conseguenza essere rinviato all’amministrazione affinché accerti se le
altre condizioni poste dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per
beneficiare delle indennità sono adempiute.
In questo
senso il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va accolto (il rinvio della
causa con esito aperto equivale a piena vittoria [cfr. DTF 141 V 281 consid.
11.1
a cui ha rinviato da ultimo la STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid.
7.2]) e la decisione su opposizione impugnata va annullata.
2.8
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso datato
18.
giugno 2021 è stato inoltrato il 21 giugno 2021, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni
IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche
la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
del 15 giugno 2021 è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per
ulteriori accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti