42.2021.50
Indennità perdita di guadagno a causa del coronavirus respinta poiché la diminuzione della cifra d'affari non è sufficiente per ottenere le prestazioni. Assicurato ha interrotto l'attività indipendente per oltre due anni. Si fa capo solo al periodo dopo la ripresa dell'attività
11 ottobre 2021Italiano34 min
2021) – conseguita dal ricorrente è pari a CHF 323.00 (CHF 350.00 + 300.00 + 320.00
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.50
cs
Lugano
11 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni
del 9 aprile 2021 (doc. 6), confermate dalla decisione su opposizione dell’11
giugno 2021 (doc. 2), la Cassa CO 1 ha respinto le richieste di indennità di
perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 17 settembre
2020 al 31 marzo 2021 inoltrate da RI 1, nato nel ___________, di professione
taxista indipendente. L’amministrazione ha affermato:
" 5. Nell’evenienza
concreta l’opponente ha avviato la propria attività indipendente a far tempo
dal 1° settembre 2020.
Per quanto qui d’interesse, pur avendo un
reddito AVS di almeno CHF 10'000.00, si osserva:
- per
il periodo dal 17 settembre al 30 novembre 2020 l’opponente non ha registrato
una cifra d’affari di almeno tre mesi in quanto l’attività è stata avviata dal
1° settembre 2020 (CIC marg. 1041.5);
- per
il periodo dal 1° dicembre al 31 marzo 2021 l’opponente, con cifre d’affari di
CHF 250.00 (dicembre), CHF 247.00 (gennaio), CHF 390.00 (febbraio) e CHF 357.00
(marzo) non ha registrato una diminuzione percentuale della cifra d’affari tale
da essere considerata una limitazione considerevole della propria attività (CIC
marg. 1041.3).” (doc. 2)
1.2. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento e domandando il riconoscimento di un’indennità per perdita di
guadagno per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 marzo 2021. Contestualmente
ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e
dell’assistenza giudiziaria.
Nel merito l’insorgente,
che richiama l’intero incarto dalla Cassa di compensazione, sostiene che,
avendo riaperto la propria ditta individuale nel mese di settembre 2020 dopo la
chiusura da gennaio ad agosto 2020 compreso, a ragione la Cassa gli ha negato
le indennità per i mesi da settembre a novembre 2020. Su questo punto “il
ricorrente presta acquiescenza”.
Per i mesi da dicembre
2020 a marzo 2021 l’assicurato sostiene che la Cassa ha negato, senza indicarne
Fatti
i motivi, l’adempimento della considerevole diminuzione dell’attività lucrativa
di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza Covid-19 per perdita di
guadagno.
Egli evidenzia di aver
svolto l’attività di taxista dal 2015 al 2019 e di aver dovuto chiudere
l’attività nel gennaio 2020, fino al mese di agosto 2020, poiché la sua vettura
era danneggiata, per poi riaprirla il 1° settembre 2020. L’insorgente afferma
di aver percepito un reddito di fr. 250 nel mese di dicembre 2020, di fr. 247
nel mese di gennaio 2021, di fr. 320 nel mese di febbraio 2021 e di fr. 357 nel
mese di marzo 2021. Come cifra d’affari, nelle richieste di indennità, aveva
indicato importi di fr. 48'000 dal 2015 al 2018 e di fr. 47'200 nel 2019. La
diminuzione della cifra d’affari, anche volendo tener conto di cifre diverse
riportate nelle tassazioni fiscali, va ben oltre la percentuale del 55% sino al
18 dicembre 2020, rispettivamente del 40% dal 19 dicembre 2020.
Il ricorrente non
comprende di conseguenza sulla base di quali calcoli non gli vengono
riconosciute le indennità.
1.3. Con risposta del 6 agosto
2021, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione
del ricorso, affermando:
" 4.
Ora, con la conferma datata 22 febbraio
2021 il ricorrente è stato informato di essere stato affiliato dalla Cassa
nella categoria indipendente a partire dal 1° settembre 2020.
Questo significa che per la determinazione
della diminuzione della cifra d’affari fa quindi stato la media dei tre mesi
con le cifre più elevate.
Nell’evenienza concreta, gli esiti dei
calcoli mensili hanno avuto i seguenti risultati:
. mese di dicembre 2020
La cifra d’affari media mensile – per la
determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa qui stato la media dei
primi tre mesi con cifre d’affari (settembre, ottobre e novembre 2020) –
conseguita dal ricorrente è pari a CHF 310 (CHF 350.00 + 300.00 + 280.00 : 3)
che, se ridotta del 55%, corrisponde a CHF 140.00 e, se ridotta del 40%,
corrisponde a CHF 186.00.
In concreto, per il periodo che si chiede
la prestazione, il ricorrente ha indicato di aver percepito una cifra d’affari
effettiva pari a CHF 250.00 che è un importo superiore sia a CHF 140.00 che a
CHF 186.00.
Ne discende che il ricorrente non ha così
subito una limitazione considerevole della propria attività lucrativa.
. mese di gennaio 2021
La cifra d’affari media mensile – per la
determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa qui stato la media dei
tre mesi con le cifre d’affari più elevate (settembre, ottobre e novembre 2020)
– conseguita dal ricorrente è pari a CHF 310.00 (CHF 350.00 + 300.00 + 280.00 :
3) che, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF 186.00.
In concreto, per il periodo che si chiede
la prestazione, il ricorrente ha indicato di aver percepito una cifra d’affari
effettiva pari a CHF 247.00 che è un importo superiore a CHF 186.00.
Ne discende che il ricorrente non ha così
subito una limitazione considerevole della propria attività lucrativa.
. mese di febbraio 2021
La cifra d’affari media mensile – per la
determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa qui stato la media dei
tre mesi con le cifre d’affari più elevate (settembre, ottobre e novembre 2020)
– conseguita dal ricorrente è pari a CHF 310.00 (CHF 350.00 + 300.00 + 280.00 :
3) che, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF 186.00.
In concreto, per il periodo che si chiede
la prestazione, il ricorrente ha indicato di aver percepito una cifra d’affari
effettiva pari a CHF 320.00 (precedentemente la Cassa aveva considerato un
importo di CHF 390.00) che è un importo superiore a CHF 186.00.
Ne discende che il ricorrente non ha così
subito una limitazione considerevole della propria attività lucrativa.
. mese di marzo 2021
La cifra d’affari media mensile – per la
determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa qui stato la media dei
tre mesi con le cifre d’affari più elevate (settembre, ottobre 2020 e febbraio
2021) – conseguita dal ricorrente è pari a CHF 323.00 (CHF 350.00 + 300.00 + 320.00
: 3) che, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF 194.00.
In concreto, per il periodo che si chiede
la prestazione, il ricorrente ha indicato di aver percepito una cifra d’affari
effettiva pari a CHF 357.00 che è un importo superiore a CHF 194.00.” (doc. V)
1.4. Il 16 agosto 2021 il TCA ha
trasmesso all’avv. RA 1 l’incarto prodotto dalla Cassa (doc. VII).
1.5. Il 25 agosto 2021 il
ricorrente ha contestato integralmente la risposta di causa, rilevando che solo
grazie ad essa è stato possibile comprendere sulla base di quali calcoli la
richiesta di prestazioni è stata respinta (doc. VIII). L’insorgente afferma
inoltre di non aver iniziato la propria attività il 1° settembre 2020, ma di
essersi affiliato quale indipendente già nel corso del 2012, esercitando la
professione di taxista fino al 2019, “quando si è visto costretto a
sospenderla in quanto la sua automobile era danneggiata e non poteva più
garantire il proseguimento dell’attività, per poi riaprirla il 1° settembre
2020. È chiaro che non si è trattato dell’avviamento di una nuova attività
lucrativa ma del proseguimento della stessa medesima attività indipendente da
taxista già esercitata in precedenza”. Egli chiede pertanto che il
confronto dei redditi venga effettuato con la media degli anni 2015-2019 e non
con la cifra d’affari media calcolata dal settembre 2020.
1.6. Con osservazioni del 6
settembre 2021, cui ha allegato ulteriore documentazione, la Cassa ha affermato
che il ricorrente ha svolto una prima attività indipendente dal 1° maggio 2012
al 30 giugno 2018 ed una seconda e nuova attività indipendente dal 1° settembre
2020 (doc. X). Secondo l’amministrazione è pacifico che si “debba utilizzare
quale riferimento per le condizioni di diritto/calcolo IPG Corona la “partita
contabile” aperta presso la Cassa al momento della richiesta dell’IPG Corona.
Il fatto poi di svolgere, allora come oggi, sempre la stessa professione di
taxista è ininfluente ai fini del diritto alla prestazione”. Durante il
lasso di tempo intercorso tra la cessazione della prima attività e l’inizio
della seconda l’insorgente è stato affiliato quale persona senza attività
lucrativa.
1.7. L’8 settembre 2021 il TCA ha
concesso al ricorrente un termine di 10 giorni per esprimersi in merito (doc.
XI). L’interessato è rimasto silente.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Nel caso di specie il
ricorrente accenna ad una violazione del suo diritto di essere sentito nella
misura in cui sostiene che la decisione su opposizione impugnata non è
sufficientemente motivata poiché non indica in maniera comprensibile il calcolo
che ha portato la Cassa ha negare il diritto alle indennità.
Per l'art.
29.
cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale
diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3
pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di
essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere
sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di
cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse
a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere
efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha
anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità
sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende
questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11
consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286.
consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF
129.
I 232 consid. 3.2).
In
concreto la Cassa nella decisione su opposizione dell’11 giugno 2021 ha
spiegato in maniera assai succinta le ragioni della reiezione della richiesta,
affermando che l’interessato ha iniziato la sua attività il 1° settembre 2020 e
che le cifre d’affari dei mesi litigiosi (da dicembre 2020 a marzo 2021) non
hanno registrato una diminuzione percentuale della cifra d’affari tale da
essere considerata una limitazione considerevole della propria attività.
Questo
TCA evidenzia che anche se la Cassa non ha indicato in maniera esplicita i
calcoli effettuati, il ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla
base della reiezione della domanda e le ha compiutamente contestate in sede
giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale (doc. I).
L’amministrazione
ha poi indicato per esteso i calcoli su cui si è fondata per respingere le
richieste di indennità presentate dall’insorgente con la risposta di causa
(doc. V), sulla quale il ricorrente si è espresso con osservazioni del 25
agosto 2021 (doc. VIII).
In
concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26
novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave
del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la
persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel
caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento
(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.
3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio
della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto
di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della
decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale
soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili
con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una
celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF
133.
I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con
riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52
cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni
sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere
sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013
consid. 3.2.1 con riferimenti).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di
guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11.
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18.
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2.
cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15.
cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4, relativo alla
forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che
l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni
cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere
(cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4
[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021.
5):
" Per il calcolo
dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2
capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si
può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo
più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,
109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del
capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione
fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato
rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio
2021.
le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di
tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel
commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che
per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il
reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea
di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei
contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per
il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto
all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo
l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il
reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è
più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si
applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo
motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),
a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede
che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è
determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi
AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.3
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 17 settembre 2021), l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva
amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 19
versioni, cfr. CIC versione 19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il
p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e
aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3
L’attività è considerata aver subito una
limitazione
03/21 considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento
rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,
la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va
calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio
2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore
mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e
spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre
2020.
è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per
cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la
diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4
Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio
del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire
dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio
dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60
bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5
Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono
dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono
aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione
della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le
cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di
statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di
persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la
verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo
statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6
Se l’attività lucrativa è stata
avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito
di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in
reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7
Nel caso dei lavoratori
indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a
titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano
soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.
Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale
sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.
1041.8
Gli aventi diritto che, per il mese di
dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,
possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare
il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro
invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra
d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero
mese di dicembre. (…)”
Per le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2
Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1
Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il
marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2
del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va
conside-
07/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°
luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il
marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle
indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021.
Esempi
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal
primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.4
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno
2020.
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.
4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V
195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;
DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V
169.
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
Nella presente evenienza oggetto
di controversia tra le parti è la questione di sapere quale importo prendere in
considerazione per il calcolo della riduzione della cifra d’affari del
ricorrente.
L’amministrazione ritiene
che occorra far capo ai dati dell’attività esercitata dall’assicurato a partire
dalla sua ripresa dal 1° settembre 2020. L’insorgente sostiene invece che
occorre far riferimento anche ai dati dell’attività svolta in precedenza.
Dalle tavole processuali
emerge che l’insorgente, affiliato come taxista indipendente dal 1° maggio
2012, con scritto 21 giugno 2018 ha affermato di voler chiudere la sua attività
a partire dal 30 giugno 2018 (doc. IX/2). Il 27 giugno 2018 la Cassa CO 1 ha
notificato al ricorrente lo stralcio dal registro degli affiliati come
indipendente per fine giugno 2018 (doc. X/3). Successivamente l’insorgente è
stato iscritto quale persona senza attività lavorativa (doc. X).
Il 15 settembre 2020 l’interessato
ha inoltrato il formulario per affiliarsi come taxista indipendente a partire
dalla medesima data, indicando un reddito annuo presumibile di fr. 33'000 (doc.
X/4). Il 22 febbraio 2021 l’amministrazione ha confermato l’affiliazione quale
indipendente dal 1° settembre 2020 (doc. X/5).
Alla luce di quanto sopra
la decisione su opposizione impugnata, che prende in considerazione solo i dati
economici relativi al periodo successivo alla ripresa dell’attività
indipendente è corretta, ritenuto come l’interessato ha cessato di esercitare la
sua attività lavorativa per oltre due anni e meglio dal 30 giugno 2018 al 31
agosto 2020.
Questo Tribunale non
ignora che dalla documentazione prodotta con il ricorso, emerge che il fisco
nel 2018 ha tassato, oltre al reddito da attività indipendente di fr. 29'000,
anche un’indennità per perdita di guadagno di fr. 26'478 e che nel 2019, non
avendo l’interessato prodotto la dichiarazione, ha tassato d’ufficio l’insorgente
sulla base di un importo di fr. 40'000 a titolo di indennità per perdita di
guadagno (cfr. plico doc. N).
Il ricorrente,
rappresentato da un legale, non ha tuttavia mai indicato di aver dovuto
interrompere la sua attività per motivi di salute ed ha sempre giustificato la
cessazione dell’attività con l’impossibilità di esercitarla a causa di un danno
all’automobile che in sede di ricorso ha fatto risalire agli inizi dell’anno
2020.
(doc. I) ed in sede di osservazioni all’anno 2019 (doc. VIII).
In ogni caso questo
Tribunale, in una fattispecie relativa ad un assicurato in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro ed al suo coniuge che lavora
nell’azienda, ha già stabilito che di principio è determinante solo l’ultima
attività svolta, anche se precedentemente la persona assicurata aveva già esercitato
come dipendente la medesima o altre attività (cfr. sentenze 42.2021.47 e
42.2021.48
del 13 settembre 2021 non ancora cresciute in giudicato), mentre in
un caso inerente un’assicurata che aveva lavorato come dipendente fino a
ottobre 2020 ed aveva cominciato un’attività lavorativa indipendente il 1°
dicembre 2020 nel medesimo ambito (ristorazione) ha ritenuto determinanti solo
i dati relativi all’ultima attività (sentenza 42.2021.20 del 18 maggio 2021).
Analogamente, nel caso di
specie, ritenuto che l’insorgente ha cessato per oltre due anni l’esercizio
della sua attività lavorativa, indipendentemente dai motivi alla base di tale
scelta, non è possibile far capo al reddito conseguito precedentemente alla
ripresa dell’attività.
2.6
Alla luce di quanto sopra
esposto il ricorso va di conseguenza respinto e la decisione su opposizione
impugnata va confermata.
2.7
L’insorgente
chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio in favore dell’avv. RA 1.
Per
quanto concerne le spese, l’art. 61 lett. a LPGA, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 12 luglio 2021, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Trattandosi
di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.
1.
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS
830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in
COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise,
Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche la
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per quanto concerne il
gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto
alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del
diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al
diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Nel caso concreto, le condizioni per concedere l’assistenza
giudiziaria sono adempiute poiché l’insorgente non
possiede le necessarie conoscenze giuridiche per difendersi in sede
giudiziaria, il suo stato di indigenza è manifesto essendo al beneficio
dell’assistenza e la vertenza non era sin
dall’inizio priva di esito favorevole, ritenuto segnatamente come dalla
decisione su opposizione impugnata non emergeva con sufficiente chiarezza il
calcolo della cifra d’affari posto a fondamento della reiezione delle richieste
di indennità.
Rimane riservato l'obbligo di rimborso, qualora
la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. STFA
del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00,
consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Di
conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti