42.2021.51
Richiesta di restituzione di indennità giornaliere Corona a causa dell'assenza di una perdita si salario. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti descritti nella sentenza
25 ottobre 2021Italiano48 min
i quali è stata emessa la fattura di rettifica.” (doc. XIV)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.51
cs
Lugano
25 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. La CO 1 ha riconosciuto alla RI
1, in favore di RA 1, nato nel 1961, socio e gerente con diritto di firma
individuale della società, il diritto a indennità giornaliere per perdita di
guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31
gennaio 2021, per complessivi fr. 6'176.10 (fr. 47.20 al giorno, doc. 4).
1.2. In data 4 febbraio 2021
l’amministrazione ha scritto a RA 1 rilevando che:
" Dopo un
controllo approfondito abbiamo riscontrato problemi nell’elaborazione
dell’indennità.
Lei risulta essere salariato presso la __________
e non presso la RI 1, di conseguenza l’indennità le è stata ingiustamente
accreditata senza ulteriori controlli.
Le chiediamo gentilmente di indicare presso
quale ditta è salariato, e, nel caso in cui fosse salariato presso la __________,
deve inoltrare una nuova richiesta inserendo i dati della ditta corretta e
allegando la distinta dei salari per l’anno 2019 e 2020.” (doc. 9)
1.3. Il 4 febbraio 2021
l’interessato ha precisato che:
" (…) io
presso la __________ sono salariato sono con Fr. 1000.-- mensili che mi occupa
solo in piccola parte il mio tempo, e non abbiamo avuto perdita di lavoro
facendo manutenzione e amministrazione. Per cui non è mai stata fatta richiesta
ipg. (…)” (doc. 9)
1.4. Dopo ulteriori accertamenti,
con decisione del 26 febbraio 2021, confermata dalla decisione su opposizione
del 6 luglio 2021, la CO 1 ha chiesto la restituzione di quanto ottenuto poiché
è emerso che RA 1 non era salariato della RI 1 (cfr. doc. 3: “da un
controllo è emerso che l’indennità per perdita di guadagno è stata versata
erroneamente in quanto il signor RA 1 non risulta essere una persona salariata
presso la vostra società, contrariamente a quanto ritenuto in un primo tempo
dalla Cassa”).
L’amministrazione ha
affermato:
" 6. Per
quanto suesposto, ai fini dell’ottenimento del diritto all’IPG Corona – essendo
il signor RA 1 socio e gerente con firma individuale della RI 1 e dunque una
persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro – al fine di
determinare il diritto alle indennità fa stato il reddito riferito al anno 2019
e meglio quello in base al quale sono stati fatturati i contributi d’acconto,
oppure, se già emanate, quello stabilito con la decisione definitiva di
fissazione dei contributi oppure, se più recente, quello secondo la decisione
di tassazione fiscale.
Nel caso concreto, per l’anno 2019 il
signor RA 1, dalla dichiarazione dei salari presentata dalla RI 1 alla Cassa in
data 3 marzo 2020, non risulta tra i salariati della società. Del resto come
ammesso con impugnativa, egli è presente nella massa salariale della società
solo a far tempo dal 2020, come da distinta dei salari presentata alla Cassa il
25 febbraio 2021.
A fronte dell’assenza di un reddito del
signor RA 1 in seno alla RI 1 per l’anno 2019, non vi sono dubbi sul mancato
assolvimento di una delle condizioni sancite dall’art. 2 cpv. 3bis
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, pertanto si conferma che non vi è
alcun diritto all’IPG Corona dal 1. ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 e le prestazioni
indebitamente ottenute devono essere restituite. (…)” (doc. 1)
1.5. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione rilevando che RA 1 5 anni or sono ha
fondato la società che si occupa prevalentemente dell’organizzazione di eventi.
L’interessato è “sempre stato attivo nella società ma” (…) “mancando le
risorse non ho mai percepito stipendi” (doc. I).
L’insorgente evidenzia di essersi
procurato l’organizzazione di un grosso evento (__________ che si svolge
annualmente su due giorni a __________ in provincia di __________ [__________])
e che dal 2019 ha permesso alla società di conseguire un piccolo utile.
Nel 2020 avrebbe dovuto
tenersi la quarantesima edizione e da ottobre 2019 sono iniziati i preparativi.
“io” malgrado “avessi cominciato a lavorare attivamente da ottobre
2019, non ho percepito stipendi, in quanto la solvibilità per poterli ricevere
non avviene mai prima della fine della fiera dove riceviamo tutti i saldi dai
clienti e soprattutto la rendita ada [sic] entrate che il 90% del nostro
guadagno. Per questo non figura che abbia percepito stipendio nel 2019, ma solo
nel 2020. La Pandemia ci ha praticamente messi in ginocchio, togliendoci
l’unica nostra fonte di guadagno, si era pensato di chiudere per evitare ulteriori
costi inutili, ma ci è stato consigliato di aspettare che ci sarebbero stati
degli aiuti da parte del cantone per chi opera in quel settore, per cui abbiamo
continuati fiduciosi che la situazione si sistemasse al più presto, ma
purtroppo tutti sappiamo com’è andata. Dopo aver interpellato __________ per
sapere come comportarci in funzione dell’accaduto, ci è stato detto di
dichiarare lo stesso gli stipendi del 2020 anche se non ancora percepiti, ora
ci troviamo a dover anche pagare dei contributi su degli stipendi mai versati,
sempre di male in peggio.”
1.6. Con risposta del 4 agosto
2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. In data 9 settembre 2021 la
ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione ed ha affermato:
" (…) Dopo
aver contattato più volte agenza AVS mi hanno richiesto di compilare la
dichiarazione del 2020 comprendente anche gli stipendi sapendo che non fossero
stati percepiti. Sapendo che avevo lavorato e non percepito nel 2019 perché non
mi hanno fatto correggere anche quella? Nessuno poteva immaginarsi quello che
sarebbe successo, noi in buona fede, abbiamo fatto un accordo interno dove si
decideva di comune accordo che lo stipendio dei mesi ottobre, novembre e
dicembre 2019 sarebbe stato pagato solo nel 2020 a incassi avvenuti, così da
avere ancora un po`di liquidità nel 2019 per far fronte alle prime spese
dell’evento successivo. I contributi sarebbero comunque stati regolarmente
pagati nel 2020. Si tratta di 3 stipendi da fr. 3500.—come più volte comunicato
all’AVS.
Ora alla luce di quanto esposto vi invito a
rivalutare il caso, io da ottobre 2019 non percepisco stipendio, ho solo delle
piccole entrate da un’altra attività accessoria, anche mia moglie ha dovuto
cominciare a lavorare per sostenere le spese familiari (…)
In attesa di un vostro spero positivo
riscontro, e rimanendo a disposizione anche per un eventuale incontro (…)”
1.8. Chiamata a presentare
osservazioni in merito, il 15 settembre 2021, la Cassa ha affermato che “la
natura ed il tenore dei rilievi addotti dal ricorrente in data 9 settembre 2020
convergono nel confermare quanto già esposto nella contestata decisione su
opposizione punto 6), ovvero che fino al 2019 compreso il signor RA 1 non
risulta salariato della società RI 1” (doc. IX).
1.9. Il 21 settembre 2021 la
società ricorrente ha prodotto una dichiarazione dei salari per l’anno 2019,
rettificata, datata 17 settembre 2021, dove viene indicato un salario lordo AVS
di fr. 10'500 dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 in favore di RA 1 (doc. XI/1),
affermando:
" (…) con le
mie precedenti comunicazioni penso di aver chiarito quale sia stata la
situazione venutasi a creare, io purtroppo ho creduto a quello che mi hanno
detto, di tenere duro che avremmo avuto un aiuto economico, e ho cercato di
sopravvivere in attesa che qualcuno concretamente ci aiutasse. Ora ho mandato
anche la rettifica dei nostri stipendi 2019 alla cassa AVS (di cui allego
copia) comunicazione che avevo fatto solo con telefonate e mail. Spero che
questo possa far si che possa ricevere questo aiuto finanziario che mi permetta
di non fare fallimento, cosa che ho cercato di evitare in tutti i modi visto le
promesse di aiuto ricevute, ora alla luce di questi fatti mi auguro che una
vostra presa di posizione positiva possa evitare la chiusura della società che
oltretutto manderebbe tutti in disoccupazione, con oneri, che andrebbero a
gravare molto più pesantemente sulle casse del cantone.” (doc. XI)
1.10. La documentazione prodotta è
stata trasmessa alla CO 1 il 24 settembre 2021 con facoltà di presentare
osservazioni entro 5 giorni (doc. XII).
1.11. Il 6 ottobre 2021 il TCA ha
interpellato l’amministrazione con uno scritto del seguente tenore:
" (…) con
riferimento alla vertenza a margine rileviamo che con la decisione su
opposizione impugnata del 6 luglio 2021 avete confermato la richiesta di
restituzione delle indennità giornaliere Corona per il periodo dal 1° ottobre
2020 al 31 gennaio 2021, affermando che nel 2019 RA 1, socio e gerente della
società ricorrente, non ha conseguito alcun reddito per il lavoro svolto per la
RI 1. Nella motivazione della decisione su opposizione impugnata avete indicato
che dalla dichiarazione dei salari della società, del 3 marzo 2020, relativa al
2019, egli non figura tra i salariati della società.
Ora, come emerge dagli allegati al nostro
scritto del 24 settembre 2021 (doc. XII), il 17 settembre 2021 RI 1 ha
inoltrato alla CO 1 una rettifica della dichiarazione dei salari e degli
assegni familiari per l’anno 2019, indicando un salario determinante, per RA 1,
di fr. 10'500 per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 (doc.
XI/1).
Con email del 5 ottobre 2021 RA 1 ha
trasmesso a questo Tribunale la “fattura di rettifica” del 29 settembre
2021 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che sostituisce
quella emessa precedentemente e che apparentemente prende in considerazione
anche il salario di fr. 10'500 dichiarato per RA 1 (doc. XIII/1).
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler
prendere esplicitamente posizione in merito, per iscritto, entro il 12
ottobre 2021, in relazione a quanto sopra, indicando anche i motivi per
Fatti
i quali è stata emessa la fattura di rettifica.” (doc. XIV)
1.12. L’11 ottobre 2021 la Cassa ha
risposto quanto segue:
" .
innanzitutto, i nuovi fatti emersi (dichiarazione dei salari per l’anno 2019)
sono posteriori alla decisione contestata (a addirittura al ricorso). Infatti,
solo in data 27 settembre 2021 (vedi allegato) è stata richiesta __________” la
rettifica della distinta salariale per l’anno 2019, con l’aggiunta del
nominativo del signor RA 1 e l’indicazione di una sua retribuzione salariale
lorda di CHF 10'500.00;
. sulla scorta della citata documentazione
il competente servizio ha perciò provveduto all’emissione di una nuova fattura
dei contributi paritetici per l’anno 2019 dovuti dalla RI 1 e, simultaneamente,
ad iscrivere sul conto individuale del signor RA 1 il reddito di CHF 10'500.00.
Aggiuntivamente, si osserva che la gestione
delle procedure sopra descritte compete unicamente al servizio “__________”,
senza alcun intervento da parte del servizio “__________” a cui è invece
demandata la gestione delle pratiche inerenti l’esame del diritto all’IPG
Corona.” (doc. XV)
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’insorgente deve restituire le indennità giornaliere
per perdita di guadagno di fr. 6'176.10 percepite nel periodo dal 1° ottobre
2020.
al 31 gennaio 2021.
2.2
Secondo l’art. 25 LPGA,
applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere
dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la
restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del
14.
giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466.
consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
L'irregolarità deve essere
manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008
del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In
particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una
riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,
consid. 3.1 con riferimenti)."
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione
diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del
diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In
particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione
dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un
certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la
decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di
diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione
iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007
del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
2.3
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di
guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11.
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18.
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2.
cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15.
cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero
delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta
all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima
dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è
applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre
1952.
sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al
massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura
in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con
effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021.
5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,
109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del
capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione
fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato
rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio
2021.
le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di
tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel
commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che
per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il
reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea
di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei
contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per
il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto
all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo
l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il
reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è
più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si
applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo
motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.4
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 17 settembre 2021), l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva
amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 19
versioni, cfr. CIC versione 19;
Il
p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e
aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3
L’attività è considerata aver subito una
limitazione
03/21 considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento
rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,
la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata
su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra
d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile.
L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a
quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è
decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento
mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione
deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4
Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio
del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire
dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio
dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60
bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5
Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono
dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono
aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione
della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le
cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di
statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di
persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la
verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo
statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6
Se l’attività lucrativa è stata
avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito
di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in
reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7
Nel caso dei lavoratori
indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a
titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano
soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.
Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale
sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa
attività.
1041.8
Gli aventi diritto che, per il mese di
dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,
possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare
il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro
invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra
d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero
mese di dicembre. (…)”
Per le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2
Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1
Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il
marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2
del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va
conside-
07/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°
luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il
marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle
indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021.
Esempi
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal
primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.5
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021
consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021
consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del
12.
giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6
Va ancora evidenziato che con
sentenza 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, il
Tribunale federale ha giudicato il caso di un’assicurata indipendente
(massaggiatrice) che aveva chiesto il versamento di indennità per perdita di
guadagno Corona dal marzo 2020 e la cui richiesta era stata rifiutata dalla
Cassa di compensazione con decisione del 5 maggio 2020, confermata dalla
decisione su opposizione del 19 agosto 2020, perché il reddito da attività
indipendente dell’interessata era inferiore a fr. 10'000.
Il
Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha accolto il ricorso e
rinviato la causa all’amministrazione per ulteriori accertamenti in merito al
reddito conseguito dall’assicurata nel 2019. I giudici cantonali hanno
accertato che la Cassa ha negato le indennità poiché il limite di fr. 10'000
non è stato raggiunto né prendendo in considerazione la decisione di fissazione
definitiva dei contributi del 2018 datata 13 agosto 2020, né prendendo in
considerazione la decisione di fissazione degli acconti dei contributi per il
2019.
del 30 gennaio 2019 (consid. 3.2 sentenza).
I
giudici cantonali hanno stabilito che contrariamente alle direttive non ci si
può fondare unicamente sulle decisioni emesse prima del 17 marzo 2020 ed hanno
annullato la decisione formale, rinviando gli atti alla Cassa per ulteriori
accertamenti in merito al reddito dell’assicurata nel 2019 (consid. 3.2
sentenza).
La
Cassa di compensazione ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, rilevando
che per una questione di praticabilità e di celerità, si possono prendere in
considerazione, ai fini dell’esame delle condizioni per ottenere le indennità,
solo le informazioni già a disposizione, quali per esempio le decisioni
relative ai contributi di acconto o le tassazioni definitive. Alla luce della
particolarità della situazione, e per evitare abusi, secondo la Cassa non si
possono inoltre prendere in considerazione decisioni sui contributi d’acconto
successive al 17 marzo 2020 (consid. 4 sentenza).
Il
Tribunale federale ha stabilito che la Cassa ha deciso per la prima volta in
data 5 maggio 2020 (data della decisione formale e non della decisione su
opposizione) circa il diritto alle indennità e pertanto ha applicato le norme
dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore il 5 maggio 2020 (consid.
5.1
sentenza).
Al
consid. 5.2 l’Alta Corte ha rammentato il contenuto dell’art. 2 cpv. 3 bis
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore all’epoca (la ricorrente deve
essere toccata indirettamente dalle misure del Consiglio federale ed aver
conseguito un reddito tra fr. 10'000 e fr. 90'000). Il Tribunale federale ha
poi evidenziato che l’art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
rinvia all’art. 11 della LIPG.
Dopo
aver citato l’art. 11 cpv. 1 LIPG la cui prima frase prevede che l’accertamento
del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da
cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS e l’art. 7 cpv. 1 OIPG in
vigore all’epoca (l’indennità è calcolata sulla base del reddito determinante
per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in
salario giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo
AVS per l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo
dell’indennità) il Tribunale federale ha stabilito che sia per l’esame delle
condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
che per il calcolo dell’indennità ai sensi dell’art. 5 è determinante il
calcolo dei contributi AVS.
Per
cui si giustifica anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 3 bis
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno far capo alla giurisprudenza relativa
agli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG.
Al
consid. 5.3 il Tribunale federale ha affermato che ai sensi degli art. 11 cpv.
1.
LIPG e 7 cpv. 1 OIPG non solo le decisioni definitive di fissazione dei
contributi ma anche le decisioni relative ai contributi d’acconto sono
determinanti per il calcolo delle indennità (sentenza 9C_253/2014 del 18 luglio
2014, consid. 6.1). Per il Tribunale federale, se l’amministrazione dispone di
una decisione di fissazione dei contributi d’acconto al momento dell’emanazione
della decisione non vi è alcun motivo per non prenderla in considerazione.
Di
conseguenza non vi è alcun motivo per non ritenere le decisioni relative ai
contributi d’acconto emesse dopo il 17 marzo 2020 (consid. 5.4).
Al
consid. 5.3.2 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che non vi può
essere un rischio di abuso, ritenuto che la Cassa deve esaminare ogni richiesta
di aumento degli acconti dei contributi AVS. Se ritiene che vi possa essere un
abuso, spetta alla Cassa chiedere alla persona assicurata di rendere plausibile
la richiesta di aumento degli acconti. Un adeguamento dei contributi d’acconto
su richiesta della persona assicurata implica che la Cassa abbia almeno
sommariamente esaminato la credibilità del reddito dichiarato. In concreto la
Cassa su richiesta del 6 aprile 2020 della ricorrente, ha adeguato gli acconti
del 2019 il 7 aprile 2020, ossia prima dell’emanazione della decisione formale
del 5 maggio 2020 e la Cassa non fa valere che nel caso di specie vi siano
indicazioni circa un comportamento abusivo da parte della persona assicurata.
Per
il Tribunale federale la Cassa ha pertanto violato il diritto federale perché
nell’esaminare le condizioni del diritto all’indennità non ha preso in
considerazione la decisione relativa ai contributi d’acconto del 7 aprile 2020
(consid. 5.3.3). L’applicazione del limite del 17 marzo 2020 per la presa in
considerazione di modifiche dei contributi non è contenuta nell’ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno e una volontà in tal senso da parte dell’estensore
dell’ordinanza non emerge dalle spiegazioni relative all’ordinanza. Dagli art.
5.
cpv. 2 e 5 cpv. 2 ter dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si può solo
concludere che una volta fissata, l’indennità può essere adeguata solo sulla
base dei documenti disponibili fino al 16 settembre 2020.
In
conclusione il Tribunale federale al consid. 5.4 ha affermato che nel risultato
la decisione del Tribunale cantonale è corretta, tuttavia essa va precisata
come segue: nella misura in cui il Tribunale cantonale ha rinviato la causa
alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti relativi al reddito
conseguito nel 2019 senza particolari limitazioni, esso non va seguito. La
Cassa deve limitarsi a prendere in considerazione la decisione di fissazione
dei contributi del 2019 più attuale a sua disposizione al momento
dell’emanazione della decisione (“Verfügungszeitpunkt”). Non deve
invece effettuare ulteriori accertamenti relativi al reddito conseguito nel
2019.
2.7
In concreto, l’insorgente
ha chiesto il versamento di indennità giornaliere Corona in favore del proprio
socio e gerente RA 1 per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 (cfr. allegato
doc. 9), ossia per il lasso di tempo durante il quale, secondo la tesi
ricorsuale, l’interessato organizza e prepara la manifestazione del __________
che normalmente si tiene nel corso di uno degli ultimi week end di marzo.
La
Cassa, dopo aver riconosciuto alla società ricorrente, in favore di RA 1,
un’indennità giornaliera di fr. 47.20 al giorno per il periodo dal 1° ottobre
2020.
al 31 gennaio 2021 (cfr. doc. 4), preso atto delle contestazioni
dell’interessato che si lamentava di non aver ricevuto le indennità dei mesi di
febbraio e marzo 2021 (cfr. allegato doc. 9), si è accorta che l’interessato
non risultava essere un salariato della RI 1, ma della __________, dove
guadagna fr. 1'000 al mese (doc. 9).
Quest’ultima
società, attiva nel settore della manutenzione, pulizia, gestione di
appartamenti, uffici, stabili, la manutenzione di giardini, il montaggio e
manutenzione di impianti elettrici, non ha tuttavia inoltrato una richiesta di
indennità giornaliere non avendo subito alcuna perdita salariale per i suoi
dipendenti (cfr. doc. 9 e consid. 1.2 e 1.3).
Il
26.
febbraio 2021 la Cassa, dopo aver effettuato alcuni accertamenti in seguito
ai quali ha costatato che RA 1 nel 2019 non ha avuto alcuna perdita salariale,
ha emanato un ordine di restituzione dell’importo complessivo di fr. 6'176.10,
in quanto erroneamente versato (doc. 3), confermato dalla decisione su
opposizione del 6 luglio 2021 (doc. 1).
Dalle
tavole processuali emerge che la RI 1 si è iscritta presso la Cassa di
compensazione quale datrice di lavoro senza salariati il 16 ottobre 2015,
indicando quale ramo professionale le fiere ed eventi, il marketing, la grafica
ed il web (doc. 5).
Il 21 dicembre 2020,
nell’ambito dell’accertamento al diritto alle indennità, RA 1 ha spiegato
all’amministrazione che la società organizza “un unico grande evento che si
svolge alla fine di marzo, comincio a contattare e concludere i contratti da
inizio ottobre ma solo nel mese di gennaio arrivano i primi acconti ed entro la
fine di marzo incassiamo l’intera manifestazione. il che ci permette di far
fronte a tutte le spese sostenute per organizzarla. La cifra d’affari della
fiera è attorno ai 168.000.-- Fr. e per l’edizione 2020 che doveva essere
quella del 40esimo anno avevamo incrementato espositori e sponsor e avremmo
superato i 200'000.-- Fr. Con la situazione venutasi a creare nel 2020 non
raggiungiamo neppure i 5000.-- Fr. di cifra d’affari sebbene stiamo cercando
delle strade alternative per poter sopravvivere” (plico doc. 11).
Il
26.
gennaio 2021 l’interessato ha poi aggiunto che “il salario è stabilito in
merito ai mesi lavorativi, in quanto come ben spiegato al sig. __________,
avendo un’unica manifestazione annua (durante il mese di marzo) io la seguo per
6.
mesi l’anno, da ottobre dell’anno precedente a marzo dell’anno successivo e i
soldi che ci permettono di pagare tutte le nostre pendenze entrano al 90% nel
mese di marzo. Ricapitolando il mio salario annuo lordo inerente esclusivamente
al lavoro svolto per la manifestazione sarebbe di Fr. 21000.-- (3500.-- da
ottobre a marzo) ma purtroppo visto l’impossibilità di effettuare la
manifestazione, ho percepito solo degli acconti a inizio anno 2020 poi più
nulla vista la drammatica situazione” (doc. 11).
Il
22.
febbraio 2021 RA 1 ha affermato che “da ottobre 2019 ad adesso per il mio
lavoro e per tutti gli altri lavoratori, la RI 1 non ha incassato nulla, in
quanto l’unica fonte di guadagno è la fiera che organizziamo e di cui io mi
occupo e che per ben 2 anni è saltata a causa della pandemia. Mi può spiegare
lei che salari posso notificare senza averne versato nessuno, l’unica entrata
sono quelle del lavoro ridotto di cui io non ho più diritto ed è per questo che
mi hanno indirizzato a voi. Come posso io notificarvi i miei salari che non ho
ricevuto e che senza il vostro aiuto non riceverò mai in quanto l’azienda non è
in grado di pagarli?” (doc. 6).
La
società ricorrente ha inoltre prodotto una dichiarazione del 6 settembre 2021 a
firma dei collaboratori della RI 1, __________ e __________, del seguente
tenore:
" con la
presente confermiamo che il Sig. RA 1, dopo aver già collaborato per le
edizioni precedenti di __________, da ottobre 2019, in occasione
dell’organizzazione della 40esima edizione si è occupato dell’evento a tempo
pieno.
Lavoro svolto:
sopralluoghi, preparazione planimetrie;
ricerca contatti; contatto con fornitori; preparazione della presentazione;
invio email a espositori (comprovato dagli allegati); telefonate agli
espositori a seguito delle email; ecc…
Il lavoro è proseguito fino a inizio marzo
quando, a causa della pandemia da Covid-19 e alle limitazioni imposte, la
manifestazione è stata bloccata.
Lo stipendio del 2019 non era stato
dichiarato in quanto la retribuzione sarebbe avvenuta nel 2020, come documento
allegato, grazie agli incassi legati alla fiera.” (doc. B1)
Ed
ha allegato un accordo del 1° ottobre 2019, secondo il quale:
" Con la
presente i soci della RI 1, riconosco[no] al Sig. RA 1 le tre mensilità
lavorative, da ottobre a dicembre 2019 con un salario lordo di CHF 3'500.- al
mese, per un totale di CHF 10500.- che verrà pagato nel 2020 a incassi
avvenuti.” (doc. B2)
2.8
In concreto questo Tribunale,
alla luce della documentazione prodotta, per i motivi che seguono, non può
confermare la decisione su opposizione impugnata senza ulteriori
approfondimenti della fattispecie.
Come visto, ai sensi
dell’art. 2 cpv. 3bis lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di
perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, come RA 1, socio e
gerente della società ricorrente, hanno diritto all’indennità, alla condizione,
di cui al capoverso 1bis lettera c, se, oltre a dover interrompere la
loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per
combattere l’epidemia di COVID-19, subiscono una perdita salariale.
Il marginale 1069.1 della
Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus
– Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019 (rispettivamente su quello
medio del 2020 in caso di inizio dell’attività nel corso di quest’ultimo anno;
cfr. CIC n. 1069.2).
Nel caso di specie se da
una parte sorprende la circostanza che RA 1, socio e gerente della società
ricorrente, iscritta alla CO 1 nel 2015 quale persona giuridica senza
salariati, proprio nel 2020 avrebbe dovuto, per la prima volta, dopo 5 anni
dalla sua fondazione, conseguire un salario e che solo nelle more processuali,
in data 9 settembre 2021, ha prodotto l’accordo del 1° ottobre 2019 con la sua
società (doc. B2), d’altra parte, tuttavia, dalla documentazione agli atti
emerge altresì che l’interessato da ottobre 2019 ha iniziato ad organizzare la
40esima edizione del __________ (doc. B1; poi spostata nel 2021 ed anch’essa annullata
a causa del coronavirus), tramite sopralluoghi, preparazione di planimetrie,
ricerca di contatti, preparazione della presentazione della manifestazione,
invio di email (cfr. doc. B14) e telefonate agli espositori (cfr. anche doc. B13).
A questo proposito RA 1 ha
rilevato di essere riuscito a riempire gli spazi espostivi, di aver programmato
gli spettacoli esterni, di aver trovato degli sponsor e di aver organizzato un
evento che avrebbe dovuto portare nelle casse della società circa fr. 100'000
di beneficio. Egli ha pure affermato che la cifra d’affari della fiera
raggiunge normalmente i fr. 168'000, mentre per l’edizione del 40esimo, con
l’incremento degli espositori e degli sponsor, avrebbe superato i fr. 200'000
(cfr. doc. VII e 9).
Per il lavoro svolto RA 1
avrebbe dovuto percepire un salario di fr. 3'500 al mese da ottobre 2019 a
marzo 2020, che sarebbe stato pagato dalla società una volta conseguiti gli utili
della manifestazione che si sarebbe dovuta tenere il 21 e 22 marzo 2020.
La società ricorrente ha
sostenuto inoltre che l’amministrazione gli avrebbe consigliato di dichiarare
lo stesso gli stipendi del 2020, anche se non ancora percepiti, con la
conseguenza di dover pagare contributi su salari non versati e di aver ricevuto,
per il periodo precedente, le indennità per lavoro ridotto a causa del
coronavirus in favore del suo socio e gerente (cfr. doc. 6).
Circa il salario del 2019 RA
1, in diverse occasioni ha affermato di non aver percepito alcunché quell’anno
(cfr. consid. 2.7 e doc. VI, doc. 1 e doc. VII), o meglio che la società
ricorrente a causa dell’annullamento della manifestazione prevista per il mese
di marzo 2020 non ha conseguito i fondi necessari per poter versare il salario,
che comunque era stato pattuito.
A comprova dell’importo
che avrebbe dovuto conseguire, la società ha inoltrato il 17 settembre 2021 la rettifica
della dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019
indicando, differentemente dalla precedente dichiarazione, un salario
determinante di fr. 10'500 per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre
2019.
(corrispondente a fr. 3'500 al mese) in favore di RA 1.
Orbene, sorprendentemente,
malgrado il ricorso pendente presso questo Tribunale nell’ambito del quale la CO
1.
ha più volte negato il diritto alle prestazioni, chiedendo la restituzione di
quelle pagate dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, a motivo che RA 1 non ha
percepito alcun salario nel 2019, il servizio __________ della medesima Cassa
di compensazione, ha immediatamente dato seguito alla richiesta
dell’insorgente, emettendo il 29 settembre 2021 una “fattura di rettifica”
per il 2019 e chiedendo il pagamento dei contributi anche sul salario di RA 1
(doc. XIII/1).
Sarebbe stato più saggio,
prima di emettere la fattura del 29 settembre 2021, attendere l’esito della
presente procedura.
A questo proposito va
rammentato che nella citata STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a
pubblicazione, il Tribunale federale, nell’ambito del diritto a indennità
Corona richieste da un indipendente, al consid. 5.3.2 ha evidenziato che la
Cassa deve esaminare ogni richiesta di aumento degli acconti dei contributi
AVS. Se ritiene che vi possa essere un abuso, spetta alla Cassa chiedere alla
persona assicurata di rendere plausibile la richiesta di aumento. Un
adeguamento dei contributi d’acconto su richiesta della persona assicurata
implica che la Cassa abbia almeno sommariamente esaminato la credibilità del
reddito dichiarato.
Analogamente, anche nel
caso di contributi paritetici, laddove vi sono dubbi circa la credibilità della
dichiarazione occorre effettuare i necessari accertamenti, a maggior ragione
laddove è in corso una procedura giudiziaria in cui oggetto del contendere è
proprio il versamento dei salari.
Se è vero che la fattura
di rettifica del 2019 è stata emessa solo dopo la decisione su opposizione
impugnata e che di principio non dovrebbe essere presa in considerazione (cfr.
STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021), d’altra parte, alla luce dell’insieme delle
circostanze, essa costituisce un elemento supplementare a fondamento della
necessità di ulteriori verifiche.
Occorre infatti accertare se,
per il lavoro svolto dal 1° ottobre 2019 nell’ambito dell’organizzazione
dell’evento __________ previsto per il 21 e 22 marzo 2020, RA 1 avrebbe
effettivamente potuto conseguire il salario pattuito.
A tal fine la società
dovrà trasmettere alla Cassa i contratti conclusi con gli sponsor, i contratti
sottoscritti con gli espositori, i contratti definiti con i personaggi dello
spettacolo che avrebbero dovuto esibirsi nel corso della manifestazione, le
planimetrie allestite per l’evento (cfr. doc. B1), gli scambi di email, per
esteso, con i clienti della manifestazione (cfr. doc. B14 – B18) ed ogni altro
tipo di contratto sottoscritto in relazione al __________ previsto nel 2020.
La società dovrà inoltre
produrre il business plan della manifestazione, con il calcolo dettagliato
della cifra d’affari che era stata stimata, dell’utile previsto e della
distribuzione dei salari per l’evento in discussione.
Ritenuto inoltre che la
società sostiene che il versamento dei salari del 2019 sarebbe avvenuto nel
marzo 2020, dopo aver incassato i soldi dai clienti (doc. I), e che secondo la
dichiarazione del 6 settembre 2021 (doc. B1), RA 1 aveva già collaborato
nell’allestimento delle edizioni precedenti del __________, la ricorrente dovrà
produrre la documentazione bancaria atta a comprovare che dal 2016 al 2019
verso fino marzo/inizio aprile riceveva il saldo degli importi pattuiti per
l’organizzazione delle manifestazioni tenutesi in quegli anni, indicandone
l’ammontare e precisando come sono stati distribuiti gli eventuali utili.
L’insorgente dovrà poi
spiegare per quale motivo a fronte di una cifra d’affari della manifestazione
che nel 2019 era già di fr. 168'000 per poi raggiungere fr. 200'000 nel 2020
(cfr. doc. 9), negli anni precedenti non è stato previsto il versamento di
alcun salario in favore di RA 1, malgrado la sua collaborazione nell’organizzazione
dell’evento ed il motivo per il quale agli atti non vi è alcun contratto di
lavoro.
Infine, la società
preciserà poi, tramite la necessaria documentazione bancaria, in cosa sono
consistiti gli “acconti” che RA 1 nel suo email del 26 gennaio 2021
afferma di aver ricevuto ad inizio 2020 (cfr. doc. B10), che tuttavia non
sembrano essere presenti nell’estratto conto prodotto dalla società (doc. 7),
chiarendo inoltre come sono stati indicati nella dichiarazione dei salari del
2020.
Al riguardo occorre
evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura nell’ambito
delle assicurazioni sociali (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA) non è incondizionato ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 LPGA); quest’obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi
a sostegno delle proprie argomentazioni.
Se la società non sarà in
grado di produrre, entro i termini stabiliti dalla Cassa, la documentazione
richiesta e non saprà dare spiegazioni convincenti la decisione di restituzione
dovrà essere confermata.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto
rinviato all’amministrazione per gli accertamenti esposti in precedenza.
2.9
L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 9 luglio 2021, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Trattandosi
di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.
1.
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS
830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in
COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise,
Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche
la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori
accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti