Lexipedia

Decisione

42.2021.51

Richiesta di restituzione di indennità giornaliere Corona a causa dell'assenza di una perdita si salario. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti descritti nella sentenza

25 ottobre 2021Italiano48 min

i quali è stata emessa la fattura di rettifica.” (doc. XIV)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.51

cs

Lugano

25 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 luglio 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. La CO 1 ha riconosciuto alla RI

1, in favore di RA 1, nato nel 1961, socio e gerente con diritto di firma

individuale della società, il diritto a indennità giornaliere per perdita di

guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31

gennaio 2021, per complessivi fr. 6'176.10 (fr. 47.20 al giorno, doc. 4).

1.2. In data 4 febbraio 2021

l’amministrazione ha scritto a RA 1 rilevando che:

" Dopo un

controllo approfondito abbiamo riscontrato problemi nell’elaborazione

dell’indennità.

Lei risulta essere salariato presso la __________

e non presso la RI 1, di conseguenza l’indennità le è stata ingiustamente

accreditata senza ulteriori controlli.

Le chiediamo gentilmente di indicare presso

quale ditta è salariato, e, nel caso in cui fosse salariato presso la __________,

deve inoltrare una nuova richiesta inserendo i dati della ditta corretta e

allegando la distinta dei salari per l’anno 2019 e 2020.” (doc. 9)

1.3. Il 4 febbraio 2021

l’interessato ha precisato che:

" (…) io

presso la __________ sono salariato sono con Fr. 1000.-- mensili che mi occupa

solo in piccola parte il mio tempo, e non abbiamo avuto perdita di lavoro

facendo manutenzione e amministrazione. Per cui non è mai stata fatta richiesta

ipg. (…)” (doc. 9)

1.4. Dopo ulteriori accertamenti,

con decisione del 26 febbraio 2021, confermata dalla decisione su opposizione

del 6 luglio 2021, la CO 1 ha chiesto la restituzione di quanto ottenuto poiché

è emerso che RA 1 non era salariato della RI 1 (cfr. doc. 3: “da un

controllo è emerso che l’indennità per perdita di guadagno è stata versata

erroneamente in quanto il signor RA 1 non risulta essere una persona salariata

presso la vostra società, contrariamente a quanto ritenuto in un primo tempo

dalla Cassa”).

L’amministrazione ha

affermato:

" 6. Per

quanto suesposto, ai fini dell’ottenimento del diritto all’IPG Corona – essendo

il signor RA 1 socio e gerente con firma individuale della RI 1 e dunque una

persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro – al fine di

determinare il diritto alle indennità fa stato il reddito riferito al anno 2019

e meglio quello in base al quale sono stati fatturati i contributi d’acconto,

oppure, se già emanate, quello stabilito con la decisione definitiva di

fissazione dei contributi oppure, se più recente, quello secondo la decisione

di tassazione fiscale.

Nel caso concreto, per l’anno 2019 il

signor RA 1, dalla dichiarazione dei salari presentata dalla RI 1 alla Cassa in

data 3 marzo 2020, non risulta tra i salariati della società. Del resto come

ammesso con impugnativa, egli è presente nella massa salariale della società

solo a far tempo dal 2020, come da distinta dei salari presentata alla Cassa il

25 febbraio 2021.

A fronte dell’assenza di un reddito del

signor RA 1 in seno alla RI 1 per l’anno 2019, non vi sono dubbi sul mancato

assolvimento di una delle condizioni sancite dall’art. 2 cpv. 3bis

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, pertanto si conferma che non vi è

alcun diritto all’IPG Corona dal 1. ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 e le prestazioni

indebitamente ottenute devono essere restituite. (…)” (doc. 1)

1.5. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione su opposizione rilevando che RA 1 5 anni or sono ha

fondato la società che si occupa prevalentemente dell’organizzazione di eventi.

L’interessato è “sempre stato attivo nella società ma” (…) “mancando le

risorse non ho mai percepito stipendi” (doc. I).

L’insorgente evidenzia di essersi

procurato l’organizzazione di un grosso evento (__________ che si svolge

annualmente su due giorni a __________ in provincia di __________ [__________])

e che dal 2019 ha permesso alla società di conseguire un piccolo utile.

Nel 2020 avrebbe dovuto

tenersi la quarantesima edizione e da ottobre 2019 sono iniziati i preparativi.

“io” malgrado “avessi cominciato a lavorare attivamente da ottobre

2019, non ho percepito stipendi, in quanto la solvibilità per poterli ricevere

non avviene mai prima della fine della fiera dove riceviamo tutti i saldi dai

clienti e soprattutto la rendita ada [sic] entrate che il 90% del nostro

guadagno. Per questo non figura che abbia percepito stipendio nel 2019, ma solo

nel 2020. La Pandemia ci ha praticamente messi in ginocchio, togliendoci

l’unica nostra fonte di guadagno, si era pensato di chiudere per evitare ulteriori

costi inutili, ma ci è stato consigliato di aspettare che ci sarebbero stati

degli aiuti da parte del cantone per chi opera in quel settore, per cui abbiamo

continuati fiduciosi che la situazione si sistemasse al più presto, ma

purtroppo tutti sappiamo com’è andata. Dopo aver interpellato __________ per

sapere come comportarci in funzione dell’accaduto, ci è stato detto di

dichiarare lo stesso gli stipendi del 2020 anche se non ancora percepiti, ora

ci troviamo a dover anche pagare dei contributi su degli stipendi mai versati,

sempre di male in peggio.”

1.6. Con risposta del 4 agosto

2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.7. In data 9 settembre 2021 la

ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione ed ha affermato:

" (…) Dopo

aver contattato più volte agenza AVS mi hanno richiesto di compilare la

dichiarazione del 2020 comprendente anche gli stipendi sapendo che non fossero

stati percepiti. Sapendo che avevo lavorato e non percepito nel 2019 perché non

mi hanno fatto correggere anche quella? Nessuno poteva immaginarsi quello che

sarebbe successo, noi in buona fede, abbiamo fatto un accordo interno dove si

decideva di comune accordo che lo stipendio dei mesi ottobre, novembre e

dicembre 2019 sarebbe stato pagato solo nel 2020 a incassi avvenuti, così da

avere ancora un po`di liquidità nel 2019 per far fronte alle prime spese

dell’evento successivo. I contributi sarebbero comunque stati regolarmente

pagati nel 2020. Si tratta di 3 stipendi da fr. 3500.—come più volte comunicato

all’AVS.

Ora alla luce di quanto esposto vi invito a

rivalutare il caso, io da ottobre 2019 non percepisco stipendio, ho solo delle

piccole entrate da un’altra attività accessoria, anche mia moglie ha dovuto

cominciare a lavorare per sostenere le spese familiari (…)

In attesa di un vostro spero positivo

riscontro, e rimanendo a disposizione anche per un eventuale incontro (…)”

1.8. Chiamata a presentare

osservazioni in merito, il 15 settembre 2021, la Cassa ha affermato che “la

natura ed il tenore dei rilievi addotti dal ricorrente in data 9 settembre 2020

convergono nel confermare quanto già esposto nella contestata decisione su

opposizione punto 6), ovvero che fino al 2019 compreso il signor RA 1 non

risulta salariato della società RI 1” (doc. IX).

1.9. Il 21 settembre 2021 la

società ricorrente ha prodotto una dichiarazione dei salari per l’anno 2019,

rettificata, datata 17 settembre 2021, dove viene indicato un salario lordo AVS

di fr. 10'500 dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 in favore di RA 1 (doc. XI/1),

affermando:

" (…) con le

mie precedenti comunicazioni penso di aver chiarito quale sia stata la

situazione venutasi a creare, io purtroppo ho creduto a quello che mi hanno

detto, di tenere duro che avremmo avuto un aiuto economico, e ho cercato di

sopravvivere in attesa che qualcuno concretamente ci aiutasse. Ora ho mandato

anche la rettifica dei nostri stipendi 2019 alla cassa AVS (di cui allego

copia) comunicazione che avevo fatto solo con telefonate e mail. Spero che

questo possa far si che possa ricevere questo aiuto finanziario che mi permetta

di non fare fallimento, cosa che ho cercato di evitare in tutti i modi visto le

promesse di aiuto ricevute, ora alla luce di questi fatti mi auguro che una

vostra presa di posizione positiva possa evitare la chiusura della società che

oltretutto manderebbe tutti in disoccupazione, con oneri, che andrebbero a

gravare molto più pesantemente sulle casse del cantone.” (doc. XI)

1.10. La documentazione prodotta è

stata trasmessa alla CO 1 il 24 settembre 2021 con facoltà di presentare

osservazioni entro 5 giorni (doc. XII).

1.11. Il 6 ottobre 2021 il TCA ha

interpellato l’amministrazione con uno scritto del seguente tenore:

" (…) con

riferimento alla vertenza a margine rileviamo che con la decisione su

opposizione impugnata del 6 luglio 2021 avete confermato la richiesta di

restituzione delle indennità giornaliere Corona per il periodo dal 1° ottobre

2020 al 31 gennaio 2021, affermando che nel 2019 RA 1, socio e gerente della

società ricorrente, non ha conseguito alcun reddito per il lavoro svolto per la

RI 1. Nella motivazione della decisione su opposizione impugnata avete indicato

che dalla dichiarazione dei salari della società, del 3 marzo 2020, relativa al

2019, egli non figura tra i salariati della società.

Ora, come emerge dagli allegati al nostro

scritto del 24 settembre 2021 (doc. XII), il 17 settembre 2021 RI 1 ha

inoltrato alla CO 1 una rettifica della dichiarazione dei salari e degli

assegni familiari per l’anno 2019, indicando un salario determinante, per RA 1,

di fr. 10'500 per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 (doc.

XI/1).

Con email del 5 ottobre 2021 RA 1 ha

trasmesso a questo Tribunale la “fattura di rettifica” del 29 settembre

2021 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che sostituisce

quella emessa precedentemente e che apparentemente prende in considerazione

anche il salario di fr. 10'500 dichiarato per RA 1 (doc. XIII/1).

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler

prendere esplicitamente posizione in merito, per iscritto, entro il 12

ottobre 2021, in relazione a quanto sopra, indicando anche i motivi per

Fatti

i quali è stata emessa la fattura di rettifica.” (doc. XIV)

1.12. L’11 ottobre 2021 la Cassa ha

risposto quanto segue:

" .

innanzitutto, i nuovi fatti emersi (dichiarazione dei salari per l’anno 2019)

sono posteriori alla decisione contestata (a addirittura al ricorso). Infatti,

solo in data 27 settembre 2021 (vedi allegato) è stata richiesta __________” la

rettifica della distinta salariale per l’anno 2019, con l’aggiunta del

nominativo del signor RA 1 e l’indicazione di una sua retribuzione salariale

lorda di CHF 10'500.00;

. sulla scorta della citata documentazione

il competente servizio ha perciò provveduto all’emissione di una nuova fattura

dei contributi paritetici per l’anno 2019 dovuti dalla RI 1 e, simultaneamente,

ad iscrivere sul conto individuale del signor RA 1 il reddito di CHF 10'500.00.

Aggiuntivamente, si osserva che la gestione

delle procedure sopra descritte compete unicamente al servizio “__________”,

senza alcun intervento da parte del servizio “__________” a cui è invece

demandata la gestione delle pratiche inerenti l’esame del diritto all’IPG

Corona.” (doc. XV)

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’insorgente deve restituire le indennità giornaliere

per perdita di guadagno di fr. 6'176.10 percepite nel periodo dal 1° ottobre

2020.

al 31 gennaio 2021.

2.2

Secondo l’art. 25 LPGA,

applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve

essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere

dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la

restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del

14.

giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466.

consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

L'irregolarità deve essere

manifesta. Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008

del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In

particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una

riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,

consid. 3.1 con riferimenti)."

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125

V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una

riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.

314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione

diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del

diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In

particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione

dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un

certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la

decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di

diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione

iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007

del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

2.3

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020.

il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11.

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18.

giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2.

cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15.

cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4 dell’Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero

delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta

all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima

dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è

applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre

1952.

sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al

massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura

in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con

effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021.

5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,

109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a

un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del

capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione

fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato

rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio

2021.

le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di

tassazione fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel

commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che

per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il

reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea

di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei

contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per

il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto

all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo

l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il

reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è

più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si

applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo

motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.4

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 17 settembre 2021), l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva

amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 19

versioni, cfr. CIC versione 19;

Il

p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e

aggiornato successivamente, prevede:

" 1041.2 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3

L’attività è considerata aver subito una

limitazione

03/21 considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento

rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,

la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata

su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra

d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile.

L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a

quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è

decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento

mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione

deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4

Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio

del 2015 ci si

11/20 basa sulla media a partire

dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In caso di avvio

dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60

bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

1041.5

Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa nel

03/21 2020 o nel 2021 devono

dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono

aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione

della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le

cifre d’affari più elevate.

1041.5a In caso di cambiamento di

statuto giuridico (trasformazione

01/21b di ditte individuali, società di

persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la

verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo

statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

1041.6

Se l’attività lucrativa è stata

avviata meno di un anno fa, dopo

11/20 il 2019, il limite di reddito

di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in

reddito annuo (cfr. N. 1067).

1041.7

Nel caso dei lavoratori

indipendenti e delle persone in

11/20 posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a

titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano

soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.

Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale

sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa

attività.

1041.8

Gli aventi diritto che, per il mese di

dicembre, dimostrano di

12/20 aver avuto una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,

possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare

il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro

invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra

d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero

mese di dicembre. (…)”

Per le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:

“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2

Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1

Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va

conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il

marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle

indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

2.5

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del

12.

giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Va ancora evidenziato che con

sentenza 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, il

Tribunale federale ha giudicato il caso di un’assicurata indipendente

(massaggiatrice) che aveva chiesto il versamento di indennità per perdita di

guadagno Corona dal marzo 2020 e la cui richiesta era stata rifiutata dalla

Cassa di compensazione con decisione del 5 maggio 2020, confermata dalla

decisione su opposizione del 19 agosto 2020, perché il reddito da attività

indipendente dell’interessata era inferiore a fr. 10'000.

Il

Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha accolto il ricorso e

rinviato la causa all’amministrazione per ulteriori accertamenti in merito al

reddito conseguito dall’assicurata nel 2019. I giudici cantonali hanno

accertato che la Cassa ha negato le indennità poiché il limite di fr. 10'000

non è stato raggiunto né prendendo in considerazione la decisione di fissazione

definitiva dei contributi del 2018 datata 13 agosto 2020, né prendendo in

considerazione la decisione di fissazione degli acconti dei contributi per il

2019.

del 30 gennaio 2019 (consid. 3.2 sentenza).

I

giudici cantonali hanno stabilito che contrariamente alle direttive non ci si

può fondare unicamente sulle decisioni emesse prima del 17 marzo 2020 ed hanno

annullato la decisione formale, rinviando gli atti alla Cassa per ulteriori

accertamenti in merito al reddito dell’assicurata nel 2019 (consid. 3.2

sentenza).

La

Cassa di compensazione ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, rilevando

che per una questione di praticabilità e di celerità, si possono prendere in

considerazione, ai fini dell’esame delle condizioni per ottenere le indennità,

solo le informazioni già a disposizione, quali per esempio le decisioni

relative ai contributi di acconto o le tassazioni definitive. Alla luce della

particolarità della situazione, e per evitare abusi, secondo la Cassa non si

possono inoltre prendere in considerazione decisioni sui contributi d’acconto

successive al 17 marzo 2020 (consid. 4 sentenza).

Il

Tribunale federale ha stabilito che la Cassa ha deciso per la prima volta in

data 5 maggio 2020 (data della decisione formale e non della decisione su

opposizione) circa il diritto alle indennità e pertanto ha applicato le norme

dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore il 5 maggio 2020 (consid.

5.1

sentenza).

Al

consid. 5.2 l’Alta Corte ha rammentato il contenuto dell’art. 2 cpv. 3 bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore all’epoca (la ricorrente deve

essere toccata indirettamente dalle misure del Consiglio federale ed aver

conseguito un reddito tra fr. 10'000 e fr. 90'000). Il Tribunale federale ha

poi evidenziato che l’art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

rinvia all’art. 11 della LIPG.

Dopo

aver citato l’art. 11 cpv. 1 LIPG la cui prima frase prevede che l’accertamento

del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da

cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS e l’art. 7 cpv. 1 OIPG in

vigore all’epoca (l’indennità è calcolata sulla base del reddito determinante

per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in

salario giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo

AVS per l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo

dell’indennità) il Tribunale federale ha stabilito che sia per l’esame delle

condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

che per il calcolo dell’indennità ai sensi dell’art. 5 è determinante il

calcolo dei contributi AVS.

Per

cui si giustifica anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 3 bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno far capo alla giurisprudenza relativa

agli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG.

Al

consid. 5.3 il Tribunale federale ha affermato che ai sensi degli art. 11 cpv.

1.

LIPG e 7 cpv. 1 OIPG non solo le decisioni definitive di fissazione dei

contributi ma anche le decisioni relative ai contributi d’acconto sono

determinanti per il calcolo delle indennità (sentenza 9C_253/2014 del 18 luglio

2014, consid. 6.1). Per il Tribunale federale, se l’amministrazione dispone di

una decisione di fissazione dei contributi d’acconto al momento dell’emanazione

della decisione non vi è alcun motivo per non prenderla in considerazione.

Di

conseguenza non vi è alcun motivo per non ritenere le decisioni relative ai

contributi d’acconto emesse dopo il 17 marzo 2020 (consid. 5.4).

Al

consid. 5.3.2 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che non vi può

essere un rischio di abuso, ritenuto che la Cassa deve esaminare ogni richiesta

di aumento degli acconti dei contributi AVS. Se ritiene che vi possa essere un

abuso, spetta alla Cassa chiedere alla persona assicurata di rendere plausibile

la richiesta di aumento degli acconti. Un adeguamento dei contributi d’acconto

su richiesta della persona assicurata implica che la Cassa abbia almeno

sommariamente esaminato la credibilità del reddito dichiarato. In concreto la

Cassa su richiesta del 6 aprile 2020 della ricorrente, ha adeguato gli acconti

del 2019 il 7 aprile 2020, ossia prima dell’emanazione della decisione formale

del 5 maggio 2020 e la Cassa non fa valere che nel caso di specie vi siano

indicazioni circa un comportamento abusivo da parte della persona assicurata.

Per

il Tribunale federale la Cassa ha pertanto violato il diritto federale perché

nell’esaminare le condizioni del diritto all’indennità non ha preso in

considerazione la decisione relativa ai contributi d’acconto del 7 aprile 2020

(consid. 5.3.3). L’applicazione del limite del 17 marzo 2020 per la presa in

considerazione di modifiche dei contributi non è contenuta nell’ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno e una volontà in tal senso da parte dell’estensore

dell’ordinanza non emerge dalle spiegazioni relative all’ordinanza. Dagli art.

5.

cpv. 2 e 5 cpv. 2 ter dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si può solo

concludere che una volta fissata, l’indennità può essere adeguata solo sulla

base dei documenti disponibili fino al 16 settembre 2020.

In

conclusione il Tribunale federale al consid. 5.4 ha affermato che nel risultato

la decisione del Tribunale cantonale è corretta, tuttavia essa va precisata

come segue: nella misura in cui il Tribunale cantonale ha rinviato la causa

alla Cassa di compensazione per ulteriori accertamenti relativi al reddito

conseguito nel 2019 senza particolari limitazioni, esso non va seguito. La

Cassa deve limitarsi a prendere in considerazione la decisione di fissazione

dei contributi del 2019 più attuale a sua disposizione al momento

dell’emanazione della decisione (“Verfügungszeitpunkt”). Non deve

invece effettuare ulteriori accertamenti relativi al reddito conseguito nel

2019.

2.7

In concreto, l’insorgente

ha chiesto il versamento di indennità giornaliere Corona in favore del proprio

socio e gerente RA 1 per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 (cfr. allegato

doc. 9), ossia per il lasso di tempo durante il quale, secondo la tesi

ricorsuale, l’interessato organizza e prepara la manifestazione del __________

che normalmente si tiene nel corso di uno degli ultimi week end di marzo.

La

Cassa, dopo aver riconosciuto alla società ricorrente, in favore di RA 1,

un’indennità giornaliera di fr. 47.20 al giorno per il periodo dal 1° ottobre

2020.

al 31 gennaio 2021 (cfr. doc. 4), preso atto delle contestazioni

dell’interessato che si lamentava di non aver ricevuto le indennità dei mesi di

febbraio e marzo 2021 (cfr. allegato doc. 9), si è accorta che l’interessato

non risultava essere un salariato della RI 1, ma della __________, dove

guadagna fr. 1'000 al mese (doc. 9).

Quest’ultima

società, attiva nel settore della manutenzione, pulizia, gestione di

appartamenti, uffici, stabili, la manutenzione di giardini, il montaggio e

manutenzione di impianti elettrici, non ha tuttavia inoltrato una richiesta di

indennità giornaliere non avendo subito alcuna perdita salariale per i suoi

dipendenti (cfr. doc. 9 e consid. 1.2 e 1.3).

Il

26.

febbraio 2021 la Cassa, dopo aver effettuato alcuni accertamenti in seguito

ai quali ha costatato che RA 1 nel 2019 non ha avuto alcuna perdita salariale,

ha emanato un ordine di restituzione dell’importo complessivo di fr. 6'176.10,

in quanto erroneamente versato (doc. 3), confermato dalla decisione su

opposizione del 6 luglio 2021 (doc. 1).

Dalle

tavole processuali emerge che la RI 1 si è iscritta presso la Cassa di

compensazione quale datrice di lavoro senza salariati il 16 ottobre 2015,

indicando quale ramo professionale le fiere ed eventi, il marketing, la grafica

ed il web (doc. 5).

Il 21 dicembre 2020,

nell’ambito dell’accertamento al diritto alle indennità, RA 1 ha spiegato

all’amministrazione che la società organizza “un unico grande evento che si

svolge alla fine di marzo, comincio a contattare e concludere i contratti da

inizio ottobre ma solo nel mese di gennaio arrivano i primi acconti ed entro la

fine di marzo incassiamo l’intera manifestazione. il che ci permette di far

fronte a tutte le spese sostenute per organizzarla. La cifra d’affari della

fiera è attorno ai 168.000.-- Fr. e per l’edizione 2020 che doveva essere

quella del 40esimo anno avevamo incrementato espositori e sponsor e avremmo

superato i 200'000.-- Fr. Con la situazione venutasi a creare nel 2020 non

raggiungiamo neppure i 5000.-- Fr. di cifra d’affari sebbene stiamo cercando

delle strade alternative per poter sopravvivere” (plico doc. 11).

Il

26.

gennaio 2021 l’interessato ha poi aggiunto che “il salario è stabilito in

merito ai mesi lavorativi, in quanto come ben spiegato al sig. __________,

avendo un’unica manifestazione annua (durante il mese di marzo) io la seguo per

6.

mesi l’anno, da ottobre dell’anno precedente a marzo dell’anno successivo e i

soldi che ci permettono di pagare tutte le nostre pendenze entrano al 90% nel

mese di marzo. Ricapitolando il mio salario annuo lordo inerente esclusivamente

al lavoro svolto per la manifestazione sarebbe di Fr. 21000.-- (3500.-- da

ottobre a marzo) ma purtroppo visto l’impossibilità di effettuare la

manifestazione, ho percepito solo degli acconti a inizio anno 2020 poi più

nulla vista la drammatica situazione” (doc. 11).

Il

22.

febbraio 2021 RA 1 ha affermato che “da ottobre 2019 ad adesso per il mio

lavoro e per tutti gli altri lavoratori, la RI 1 non ha incassato nulla, in

quanto l’unica fonte di guadagno è la fiera che organizziamo e di cui io mi

occupo e che per ben 2 anni è saltata a causa della pandemia. Mi può spiegare

lei che salari posso notificare senza averne versato nessuno, l’unica entrata

sono quelle del lavoro ridotto di cui io non ho più diritto ed è per questo che

mi hanno indirizzato a voi. Come posso io notificarvi i miei salari che non ho

ricevuto e che senza il vostro aiuto non riceverò mai in quanto l’azienda non è

in grado di pagarli?” (doc. 6).

La

società ricorrente ha inoltre prodotto una dichiarazione del 6 settembre 2021 a

firma dei collaboratori della RI 1, __________ e __________, del seguente

tenore:

" con la

presente confermiamo che il Sig. RA 1, dopo aver già collaborato per le

edizioni precedenti di __________, da ottobre 2019, in occasione

dell’organizzazione della 40esima edizione si è occupato dell’evento a tempo

pieno.

Lavoro svolto:

sopralluoghi, preparazione planimetrie;

ricerca contatti; contatto con fornitori; preparazione della presentazione;

invio email a espositori (comprovato dagli allegati); telefonate agli

espositori a seguito delle email; ecc…

Il lavoro è proseguito fino a inizio marzo

quando, a causa della pandemia da Covid-19 e alle limitazioni imposte, la

manifestazione è stata bloccata.

Lo stipendio del 2019 non era stato

dichiarato in quanto la retribuzione sarebbe avvenuta nel 2020, come documento

allegato, grazie agli incassi legati alla fiera.” (doc. B1)

Ed

ha allegato un accordo del 1° ottobre 2019, secondo il quale:

" Con la

presente i soci della RI 1, riconosco[no] al Sig. RA 1 le tre mensilità

lavorative, da ottobre a dicembre 2019 con un salario lordo di CHF 3'500.- al

mese, per un totale di CHF 10500.- che verrà pagato nel 2020 a incassi

avvenuti.” (doc. B2)

2.8

In concreto questo Tribunale,

alla luce della documentazione prodotta, per i motivi che seguono, non può

confermare la decisione su opposizione impugnata senza ulteriori

approfondimenti della fattispecie.

Come visto, ai sensi

dell’art. 2 cpv. 3bis lett. b dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di

perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19), le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, come RA 1, socio e

gerente della società ricorrente, hanno diritto all’indennità, alla condizione,

di cui al capoverso 1bis lettera c, se, oltre a dover interrompere la

loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per

combattere l’epidemia di COVID-19, subiscono una perdita salariale.

Il marginale 1069.1 della

Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus

– Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per

stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019 (rispettivamente su quello

medio del 2020 in caso di inizio dell’attività nel corso di quest’ultimo anno;

cfr. CIC n. 1069.2).

Nel caso di specie se da

una parte sorprende la circostanza che RA 1, socio e gerente della società

ricorrente, iscritta alla CO 1 nel 2015 quale persona giuridica senza

salariati, proprio nel 2020 avrebbe dovuto, per la prima volta, dopo 5 anni

dalla sua fondazione, conseguire un salario e che solo nelle more processuali,

in data 9 settembre 2021, ha prodotto l’accordo del 1° ottobre 2019 con la sua

società (doc. B2), d’altra parte, tuttavia, dalla documentazione agli atti

emerge altresì che l’interessato da ottobre 2019 ha iniziato ad organizzare la

40esima edizione del __________ (doc. B1; poi spostata nel 2021 ed anch’essa annullata

a causa del coronavirus), tramite sopralluoghi, preparazione di planimetrie,

ricerca di contatti, preparazione della presentazione della manifestazione,

invio di email (cfr. doc. B14) e telefonate agli espositori (cfr. anche doc. B13).

A questo proposito RA 1 ha

rilevato di essere riuscito a riempire gli spazi espostivi, di aver programmato

gli spettacoli esterni, di aver trovato degli sponsor e di aver organizzato un

evento che avrebbe dovuto portare nelle casse della società circa fr. 100'000

di beneficio. Egli ha pure affermato che la cifra d’affari della fiera

raggiunge normalmente i fr. 168'000, mentre per l’edizione del 40esimo, con

l’incremento degli espositori e degli sponsor, avrebbe superato i fr. 200'000

(cfr. doc. VII e 9).

Per il lavoro svolto RA 1

avrebbe dovuto percepire un salario di fr. 3'500 al mese da ottobre 2019 a

marzo 2020, che sarebbe stato pagato dalla società una volta conseguiti gli utili

della manifestazione che si sarebbe dovuta tenere il 21 e 22 marzo 2020.

La società ricorrente ha

sostenuto inoltre che l’amministrazione gli avrebbe consigliato di dichiarare

lo stesso gli stipendi del 2020, anche se non ancora percepiti, con la

conseguenza di dover pagare contributi su salari non versati e di aver ricevuto,

per il periodo precedente, le indennità per lavoro ridotto a causa del

coronavirus in favore del suo socio e gerente (cfr. doc. 6).

Circa il salario del 2019 RA

1, in diverse occasioni ha affermato di non aver percepito alcunché quell’anno

(cfr. consid. 2.7 e doc. VI, doc. 1 e doc. VII), o meglio che la società

ricorrente a causa dell’annullamento della manifestazione prevista per il mese

di marzo 2020 non ha conseguito i fondi necessari per poter versare il salario,

che comunque era stato pattuito.

A comprova dell’importo

che avrebbe dovuto conseguire, la società ha inoltrato il 17 settembre 2021 la rettifica

della dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019

indicando, differentemente dalla precedente dichiarazione, un salario

determinante di fr. 10'500 per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre

2019.

(corrispondente a fr. 3'500 al mese) in favore di RA 1.

Orbene, sorprendentemente,

malgrado il ricorso pendente presso questo Tribunale nell’ambito del quale la CO

1.

ha più volte negato il diritto alle prestazioni, chiedendo la restituzione di

quelle pagate dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, a motivo che RA 1 non ha

percepito alcun salario nel 2019, il servizio __________ della medesima Cassa

di compensazione, ha immediatamente dato seguito alla richiesta

dell’insorgente, emettendo il 29 settembre 2021 una “fattura di rettifica”

per il 2019 e chiedendo il pagamento dei contributi anche sul salario di RA 1

(doc. XIII/1).

Sarebbe stato più saggio,

prima di emettere la fattura del 29 settembre 2021, attendere l’esito della

presente procedura.

A questo proposito va

rammentato che nella citata STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a

pubblicazione, il Tribunale federale, nell’ambito del diritto a indennità

Corona richieste da un indipendente, al consid. 5.3.2 ha evidenziato che la

Cassa deve esaminare ogni richiesta di aumento degli acconti dei contributi

AVS. Se ritiene che vi possa essere un abuso, spetta alla Cassa chiedere alla

persona assicurata di rendere plausibile la richiesta di aumento. Un

adeguamento dei contributi d’acconto su richiesta della persona assicurata

implica che la Cassa abbia almeno sommariamente esaminato la credibilità del

reddito dichiarato.

Analogamente, anche nel

caso di contributi paritetici, laddove vi sono dubbi circa la credibilità della

dichiarazione occorre effettuare i necessari accertamenti, a maggior ragione

laddove è in corso una procedura giudiziaria in cui oggetto del contendere è

proprio il versamento dei salari.

Se è vero che la fattura

di rettifica del 2019 è stata emessa solo dopo la decisione su opposizione

impugnata e che di principio non dovrebbe essere presa in considerazione (cfr.

STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021), d’altra parte, alla luce dell’insieme delle

circostanze, essa costituisce un elemento supplementare a fondamento della

necessità di ulteriori verifiche.

Occorre infatti accertare se,

per il lavoro svolto dal 1° ottobre 2019 nell’ambito dell’organizzazione

dell’evento __________ previsto per il 21 e 22 marzo 2020, RA 1 avrebbe

effettivamente potuto conseguire il salario pattuito.

A tal fine la società

dovrà trasmettere alla Cassa i contratti conclusi con gli sponsor, i contratti

sottoscritti con gli espositori, i contratti definiti con i personaggi dello

spettacolo che avrebbero dovuto esibirsi nel corso della manifestazione, le

planimetrie allestite per l’evento (cfr. doc. B1), gli scambi di email, per

esteso, con i clienti della manifestazione (cfr. doc. B14 – B18) ed ogni altro

tipo di contratto sottoscritto in relazione al __________ previsto nel 2020.

La società dovrà inoltre

produrre il business plan della manifestazione, con il calcolo dettagliato

della cifra d’affari che era stata stimata, dell’utile previsto e della

distribuzione dei salari per l’evento in discussione.

Ritenuto inoltre che la

società sostiene che il versamento dei salari del 2019 sarebbe avvenuto nel

marzo 2020, dopo aver incassato i soldi dai clienti (doc. I), e che secondo la

dichiarazione del 6 settembre 2021 (doc. B1), RA 1 aveva già collaborato

nell’allestimento delle edizioni precedenti del __________, la ricorrente dovrà

produrre la documentazione bancaria atta a comprovare che dal 2016 al 2019

verso fino marzo/inizio aprile riceveva il saldo degli importi pattuiti per

l’organizzazione delle manifestazioni tenutesi in quegli anni, indicandone

l’ammontare e precisando come sono stati distribuiti gli eventuali utili.

L’insorgente dovrà poi

spiegare per quale motivo a fronte di una cifra d’affari della manifestazione

che nel 2019 era già di fr. 168'000 per poi raggiungere fr. 200'000 nel 2020

(cfr. doc. 9), negli anni precedenti non è stato previsto il versamento di

alcun salario in favore di RA 1, malgrado la sua collaborazione nell’organizzazione

dell’evento ed il motivo per il quale agli atti non vi è alcun contratto di

lavoro.

Infine, la società

preciserà poi, tramite la necessaria documentazione bancaria, in cosa sono

consistiti gli “acconti” che RA 1 nel suo email del 26 gennaio 2021

afferma di aver ricevuto ad inizio 2020 (cfr. doc. B10), che tuttavia non

sembrano essere presenti nell’estratto conto prodotto dalla società (doc. 7),

chiarendo inoltre come sono stati indicati nella dichiarazione dei salari del

2020.

Al riguardo occorre

evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura nell’ambito

delle assicurazioni sociali (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA) non è incondizionato ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 LPGA); quest’obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione

della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi

a sostegno delle proprie argomentazioni.

Se la società non sarà in

grado di produrre, entro i termini stabiliti dalla Cassa, la documentazione

richiesta e non saprà dare spiegazioni convincenti la decisione di restituzione

dovrà essere confermata.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto

rinviato all’amministrazione per gli accertamenti esposti in precedenza.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 9 luglio 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in

COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise,

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori

accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti