42.2021.52
Richiesta di indennità giornaliere perdita di guadagno (Corona) di una persona in posizione analoga a quella del datore di lavoro. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti segnatamente circa utilizzo riserve ed eventuali accordi scritti tra le parti
18 ottobre 2021Italiano37 min
diritto può essere esercitato da quest’ultimo”. Secondo gli insorgenti la “ratio
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2021.52-53
cs
Lugano
18 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2021 di
1. RI
1
2. ____________________
3. ____________________
tutti rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 6 luglio 2021 emanate da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni
dell’8 febbraio 2021, confermate dalle decisioni su opposizione del 6 luglio
2021, la Cassa CO 1 ha respinto le richieste di indennità per perdita di
guadagno a causa del coronavirus inoltrate dalla RI 1 in favore dei __________ e
__________ per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020 poiché gli
assicurati non hanno subito una perdita di salario.
L’amministrazione ha motivato
la reiezione delle domande inoltrate da __________, affermando:
" Con
l’impugnativa gli opponenti comunicano che il salario del dipendente __________,
ovvero l’avente diritto per il quale è stata domandata la prestazione, è stato
versato facendo capo alle riserve societarie accantonate nel corso degli anni.
Gli opponenti sostengono che le
informazioni rilasciate dall’amministrazione in merito al diritto alle IPG
Corona siano fuorvianti quando si riferiscono ad una “perdita di guadagno”
anziché a suo dire una “perdita di salario”, quando la richiesta di prestazioni
è stata presentata da una persona con posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro.
Gli opponenti ritengono che l’obbligo
informativo che spettava alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ai sensi
dell’art. 27 LPGA sia stato violato e chiedono la tutela della loro buona fede
riconoscendo il diritto alla prestazione a far tempo dal 17 settembre 2020.
Di transenna gli opponenti affermano che la
ratio legis dell’ordinanza, fondandosi su quanto disposto dall’art. 7 cpv. 2
dell’Ordinanza COVID-19, è quello di garantire una perdita dell’entrata mensile
del reddito da lavoro, lavoro venuto a mancare a causa Covid-19 e questo sia
che la perdita resti in capo alla società (che ne anticipa o paga il salario
impoverendosi per minori guadagni) o alle persone parificabili agli
indipendenti che per detta società lavorano con ruoli dirigenziali.
(…).
5. Per quanto qui d’interesse, il reddito
AVS per il 2019 del signor __________ dichiarato nel formulario di richiesta di
prestazioni è pari a CHF 7'500.00 mensili (per 12 mesi).
Nell’evenienza concreta, dal formulario IPG
Corona nonché da quanto indicato nell’impugnativa, si evince che al signor __________
è stato versato il salario convenuto, senza che egli subisca una perdita di
guadagno.
Ne discende che l’avente diritto, pur
adempiendo alle condizioni del reddito AVS 2019 superiore a CHF 10'000.00 e la
società subendo una limitazione considerevole dell’attività lucrativa per i
mesi dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020, il signor __________ non ha in
ogni caso manifestato alcuna perdita di guadagno in quanto lo stesso ha
percepito regolarmente il salario.
La giustificazione addotta dagli opponenti
secondo cui i termini usati negli opuscoli informativi, peraltro editi in
collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e non dalla
scrivente Cassa, appare pretestuosa.
Del resto gli opuscoli stessi indicano
chiaramente che: “Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica
riassuntiva. Per la valutazione del caso fanno stato esclusivamente le
disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro
agenzie forniscono volentieri informazioni desiderate” (grassetto di chi
scrive)
L’art. 2 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno è molto chiaro in merito e non lascia dubbi. Del resto, per
quanto attiene alla fattispecie, lo scopo dell’ordinanza è proprio quello di
sopperire ad una perdita di guadagno, derivante delle limitazioni introdotte
dalla Confederazione per combattere il coronavirus, subita da indipendenti o
dipendenti con posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi
che lavorano nell'azienda. Non all’azienda stessa.
Nel presente caso, pur comprendendo la
difficile situazione finanziaria alla quale è stata confrontata la società, la
Cassa non può accordare prestazioni per il signor __________, che ha
regolarmente, malgrado difficoltà finanziarie della società, percepito il suo
salario. (…)” (doc. 1)
La Cassa ha respinto le
domande inoltrate da __________ con motivazioni simili.
1.2. RI 1, __________ e __________,
tutti rappresentati dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro le predette
decisioni su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che le
richieste di indennità per perdita di guadagno inoltrate il 19 novembre 2020
siano accolte. Essi sostengono che le decisioni della Cassa violano il diritto
federale.
L’errore risiede in primo
luogo nei formulari dove figurerebbero termini fuorvianti. Nei medesimi si
parlerebbe a torto esclusivamente di perdita di guadagno in luogo di perdita di
salario, termine che sarebbe più appropriato per le persone in posizione
assimilabile a quelle di un datore di lavoro, come i ricorrenti. Ciò trova
conferma nell’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno dove si
fa riferimento agli aventi diritto che subiscono una “perdita di guadagno o
salariale”. Essi rilevano che mentre nelle versioni tedesca e francese
dell’opuscolo informativo si fa riferimento al “Lohnausfall”,
rispettivamente alla “perte de salaire”, in italiano si parla unicamente
di “perdita di guadagno”. Se nei formulari e nell’opuscolo fosse stata
utilizzata la terminologia corretta gli insorgenti avrebbero capito che per
ottenere l’indennità non avrebbero dovuto versarsi lo stipendio, ciò che è
stato possibile fare unicamente grazie alle riserve.
Fatti
I ricorrenti, con
riferimento all’art. 27 LPGA, sostengono che l’obbligo informativo della Cassa
è stato violato poiché i formulari e gli opuscoli forniti dall’amministrazione
contengono termini errati e di conseguenza fuorvianti. Essi chiedono di
conseguenza che la Cassa sia tenuta a produrre un documento che indichi quante
richieste, sul numero totale, sono state respinte per i medesimi motivi addotti
nei loro confronti e quindi quanti assicurati “siano caduti nell’”inghippo dei
formulari”. A questo proposito evidenziano che il primo tema trattato dalla
newsletter del mese di febbraio 2021 di __________ è quello circa le modalità
di richiesta delle IPG per le persone che occupano una posizione simile a
quella di un datore di lavoro, rispettivamente del coniuge o partner registrato
che lavora con un salario nell’azienda. Nella citata email figura che
l’ottenimento dell’indennità è possibile “solo se non ricevi uno stipendio o
se lo stipendio è ridotto, quindi una perdita di guadagno. Pertanto, pagatevi
solo un anticipo IPG (tramite la vostra busta paga e sottoposto a AVS)”. La
circostanza che nel materiale fornito vi siano degli errori sarebbe stato
indirettamente confermato dalla Cassa CO 1 che nelle sue motivazioni non lo
nega e si limita a sostenere che negli opuscoli informativi è indicato il
rinvio alle disposizioni legali e burocratiche.
I ricorrenti ribadiscono
che se l’opuscolo informativo in lingua italiana e il formulario avessero
utilizzato la terminologia corretta (e indicato da qualche parte che il diritto
era subordinato a una perdita di salario dei singoli aventi diritto, così come
era segnalato a quelli in lingua tedesca e francese), si sarebbero adattati
alle norme compilando conseguentemente il modulo e ottenendo l’indennità
richiesta a cui avevano ed hanno diritto. L’amministrazione deve rispondere
degli errori commessi tutelando la buona fede degli assicurati.
Essi rilevano che la
società ricorrente ha versato salari che avrebbe potuto non versare, ma la
perdita di guadagno vi è stata in quanto la società ha dovuto ridurre le
proprie riserve già diminuite in seguito alla pandemia che ha limitato
l’attività del settore. I ricorrenti affermano che in “estrema sintesi; si
può interpretare che la società ha di fatto effettuato ai __________ un
prestito o un anticipo equivalente al salario ma che essi dovrebbero restituire
alla Società Anonima”. D’altro canto non potevano vivere e pagare le spese
mensili in attesa degli aiuti IPG richiesti.
Infine essi citano l’art.
7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per il quale “in caso
di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro, il
diritto può essere esercitato da quest’ultimo”. Secondo gli insorgenti la “ratio
legis” dell’ordinanza è di garantire una perdita dell’entrata mensile del
reddito da lavoro, venuto a mancare a causa del Covid-19 e questo sia per la
perdita che resta in capo alla società (che ne anticipa o paga il salario
impoverendosi per i minori guadagni) o alle persone parificabili agli
indipendenti che per detta società lavorano con ruoli dirigenziali (e
indirettamente aventi diritto economico della SA). Quindi semmai cambia la
persona che esercita tale diritto, ma la cifra dell’indennità richiesta resta dovuta.
Quali prove gli insorgenti
oltre a richiamare l’intero incarto, chiedono l’audizione di __________ e __________
e l’edizione da parte della Cassa CO 1 di un documento che indichi quante sono
state le richieste di persone in posizioni assimilabili a quella di un datore
di lavoro, rispettivamente quante di queste sono state respinte poiché la
società aveva pagato lo stipendio a predette persone (doc. I).
1.3. Con risposta del 13 settembre
2021, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.4. Il 16 settembre 2021 gli insorgenti
hanno preso atto della risposta di causa, riconfermandosi nelle loro
conclusioni ed affermando di non avere altri elementi di prova da addurre (doc.
V). Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione il 17
settembre 2021 (doc. VI).
in diritto
Considerandi
2.1
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di
guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11.
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18.
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2.
cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15.
cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero
delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4
[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021.
5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione
dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi
su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,
109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del
capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione
fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato
rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio
2021.
le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di
tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel
commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che
per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il
reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea
di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei
contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per
il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto
all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo
l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il
reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è
più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si
applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo
motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.2
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020
(stato: 17 settembre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 19 versioni, cfr. CIC
versione 19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il
p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e
aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3
L’attività è considerata aver subito una
limitazione
03/21 considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento
rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,
la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va
calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio
2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore
mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e
spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre
2020.
è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per
cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la
diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4
Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio
del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire
dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio
dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60
bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5
Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono
dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono
aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione
della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le
cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di
statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di
persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la
verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo
statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6
Se l’attività lucrativa è stata
avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito di
10.
000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in
reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7
Nel caso dei lavoratori
indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a
titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano
soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.
Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale
sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa
attività.
1041.8
Gli aventi diritto che, per il mese di
dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,
possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare
il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro
invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari
di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di
dicembre. (…)”
Per le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
" 1069.1 Per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2
Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1
Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il
marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2
del seguente tenore:
" 1065.2 Per
il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°
luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il
marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
" 1065.2 Per
il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021.
Esempi:
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal
primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.3
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021
consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021
consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del
12.
giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4
In concreto, la società
ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere
per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020 in favore di __________,
presidente con diritto di firma individuale della RI 1, e di __________, sua
moglie e membro e segretaria con diritto di firma individuale della medesima
società.
Scopo dell’azienda,
iscritta a registro di commercio il __________ __________, è il seguente:
" __________”
La Cassa ha accertato che
in quel periodo la ricorrente ha subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa con una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al
55% rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019 (cfr. decisioni
formali dell’8 febbraio 2021 [doc. 3]; art. 2 cpv. 3bis lett. a Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno).
L’amministrazione ha
inoltre rilevato che sia __________ che __________ adempiono anche al requisito
figurante nell’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno
e meglio quello del reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti
secondo la LAVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000, poiché hanno conseguito
un reddito mensile di fr. 6'705.40, rispettivamente di fr. 2'500.
Secondo la Cassa tuttavia
le indennità giornaliere non possono essere versate poiché nel periodo oggetto
del contendere hanno conseguito redditi di fr. 7'500, rispettivamente fr. 2'500
e conseguentemente non hanno subito alcuna perdita salariale come richiede
invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
Di per sé la decisione
della Cassa appare corretta. Infatti, non avendo subito alcuna perdita
salariale i ricorrenti non potrebbero pretendere alcuna prestazione (cfr. art. 2
cpv. 3bis Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).
Essi tuttavia sostengono
che la società ha dovuto far capo alle riserve per poter versare i salari,
ritenuto che l’attività, a causa della pandemia di Coronavirus, era
praticamente ferma. I ricorrenti affermano che il versamento è avvenuto quale
prestito o anticipo equivalente al salario, che essi dovrebbero restituire alla
SA una volta ricevuto il corrispettivo quale indennità per perdita di guadagno.
Inoltre evidenziano che la “ratio legis” delle norme adottate dal
parlamento era proprio quello di aiutare le società, come la loro, che durante
la pandemia non hanno potuto lavorare a causa delle restrizioni. In altre
parole lo scopo sarebbe di garantire una perdita dell’entrata mensile del reddito
da lavoro.
Le parti non sono pertanto
concordi circa il significato del concetto di perdita salariale, nel senso che
secondo la Cassa non vi è alcuna perdita poiché i ricorrenti hanno percepito il
salario pattuito. Secondo questi ultimi invece la perdita salariale è data
dalla circostanza che i salari sono stati versati quali anticipo o prestito
unicamente grazie all’utilizzo delle riserve dovuto alla particolare situazione
venutasi a creare in seguito alla pandemia.
Come visto, l’art. 2 cpv.
3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che le persone assimilabili
ai datori di lavoro ed i loro coniugi o partner registrati hanno diritto alle
indennità se subiscono una perdita di guadagno o salariale.
Occorre esaminare cosa si
intende per “perdita salariale”.
2.5
Per
le norme del diritto amministrativo valgono i metodi convenzionali
d'interpretazione delle leggi (formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza
è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02
del 22 aprile 2004 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).
Se
il suo testo è chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi
d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso
letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili,
contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è
perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,
dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione
tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della
disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento.
Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153
consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid.
3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente
laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,
costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di
incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni
recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se
ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid.
3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con
riferimenti).
Occorre
prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo,
orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio
legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in
particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente,
ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483
consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza
a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il
contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il
Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi
federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non
propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.
3.5
pag. 567; DTF 131 II 710 consid.
4.1
pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2
pag. 71).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF
8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF
9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
A
titolo abbondanziale per un esame dell’eventuale possibilità di controllo della
costituzionalità e della legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio
federale in relazione al coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021
consid. 2.3. (contestuale all’Ordinanza sulle misure nel settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione (Covid-19)).
2.6
I
testi italiano, tedesco e francese dell’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno utilizzano lo stesso concetto di perdita salariale, “Lohnausfall”,
rispettivamente “perte de salaire”, senza tuttavia precisare cosa si
intende con questo concetto e meglio se in caso di versamento effettivo del
salario il diritto non è dato, indipendentemente dalla fonte (riserve della
società) dei soldi e dal motivo (prestito o anticipo).
La Circolare CIC, volta a
facilitare l’applicazione dell’Ordinanza, non dice nulla di particolare circa
questo aspetto.
Trattandosi di una norma
recente la cui base legale trova fondamento nella legge Covid-19 e che ha fatto
oggetto di numerose discussioni in seno al Parlamento federale, giova esaminare
cosa è scaturito dalle discussioni parlamentari.
Dalla lettura del Bollettino
ufficiale relativo alla legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058)
emerge che le indennità giornaliere sono state estese alle persone assimilabili
ai datori di lavoro su impulso del parlamento e malgrado le perplessità del
Consiglio federale che temeva, a causa del gran numero di persone in tale
situazione e della circostanza che queste persone possono
scegliere loro stesse il proprio salario e la percentuale di attività
lavorativa svolta, la possibilità del verificarsi di abusi dovuti alla
difficoltà di controllare ogni richiesta (cfr. BU 2020 pag. 1342, presa di posizione
del Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr: “ […] Mit dem
Einschluss von Personen in arbeitgeberähnlichen Anstellungen aller Branchen,
wie es dieser Antrag verlangt, würde der Rahmen des Corona-Erwebsersatzes bei
Weitem gesprengt. Sie würden den Kreis der Anspruchsberechtigten mit diesem
Antrag auf ungefähr 200 000 Personen erhöhen – auf 200 000 Personen […] Die
einzige Ausnahme soll für Personen in arbeitgeberähnlicher Anstellung im
Veranstaltungsbereich beibehalten werden. Im Gegensatz zu
Kurzarbeitsentschädigungen für Unselbständigerwerbende besteht im Rahmen des
Corona-Erwerbsersatzes keinerlei Möglichkeit für eine Kontrolle seitens der
Durchführungsstelle […]”). Alla fine, su impulso di quasi tutti i partiti
presenti in parlamento, è stato deciso di estendere il diritto alle prestazioni
anche a questa categoria, mettendo tuttavia dei paletti, segnatamente quello
della diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55% rispetto alla cifra
d’affari media degli anni 2015-2019.
Dai dibattiti è inoltre emersa
la necessità di aiutare in particolare le aziende attive nell’ambito delle manifestazioni
e dei viaggi che hanno particolarmente sofferto le restrizioni dovute alla
pandemia e che in alcuni casi hanno dovuto completamente cessare la propria
attività a causa dell’impossibilità di svolgere il proprio lavoro (cfr.
Consigliera agli Stati Maya Graf, I verdi, BU 2020 pag. 785: “[…] Es sind
eben vor allem auch Personen in der Reise- und Veranstaltungsbranche, die
grosse Einnahmenverluste haben und nach dem 16. September vor dem Nichts
stehen. Die Auftragsbücher sind, wie gesagt, leer. Wenn wir nicht handeln und
wenn wir das in Kauf nehmen, werden viele ihre Bilanz deponieren müssen.” e
pag. 880: “[…] Wenn wir uns noch einmal die Betroffenen von Augen führen,
sind das zurzeit vor allem auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die in der
Veranstaltungsbranche und auch in der Reisebranchen leiden. Es werden praktisch
keine Reisen mehr gebucht, sondern es werden Reisen abgesagt. Sie arbeiten
also, aber es gibt kein Einkommen mehr […]”; Consigliere nazionale Benjamin
Roduit, Il Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV: “[…] Nous pouvons cependant accepter la proposition Rösti qui reprend une
partie de la proposition de la minorité Meyer Mattea concernant les entreprises
qui ont dû limiter de manière significative leur activité durant la pandémie de
Covid-19. Nous pensons notamment aux organisateurs de manifestations, aux
entreprises de voyages ou encore aux forains […]”).
Scopo
della base legale a fondamento delle condizioni per il diritto alle indennità
per perdita di guadagno per il coronavirus è di conseguenza quello di aiutare le imprese che hanno particolarmente sofferto delle
chiusure imposte dalle autorità a causa della pandemia e segnatamente
nell’ambito delle manifestazioni e dei viaggi, tenendo tuttavia conto di evitare
abusi nel versamento di prestazioni a società che non hanno bisogno di alcun
aiuto, segnatamente laddove si tratta di versare prestazioni alle persone in
posizione analoga a quella del datore di lavoro.
In
simili condizioni occorre pertanto concludere che solo nel caso di una perdita
salariale effettiva è dato il diritto alle indennità giornaliere per perdita di
guadagno a causa del Coronavirus.
2.7
Nel caso di specie non vi è
dubbio che la società ricorrente, attiva segnatamente nell’ambito
dell’organizzazione dei viaggi e trasporti di merce e persone e di noleggio di
autobus e minibus ha subito una notevole restrizione della sua attività a causa
delle misure prese dalle autorità per attenuare le conseguenze della pandemia,
tant’è che da una cifra d’affari di fr. 1'020'000 conseguita nel 2019, ossia
circa fr. 85'000 al mese, si è arrivati ad una cifra d’affari di fr. 36'000 nel
mese di novembre 2020 e di fr. 62'500 dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Inoltre il presidente
della società e sua moglie hanno potuto continuare a percepire lo stipendio
unicamente, a loro dire, sottoforma di anticipo o prestito e grazie
all’utilizzo delle riserve.
Dalla documentazione
prodotta tuttavia non emerge se la società ricorrente ha dovuto effettivamente far
capo alle riserve e se esistono accordi scritti in base ai quali essi sono
tenuti a restituire nel tempo il salario versatogli nei mesi di settembre,
ottobre e novembre 2020.
Nella misura in cui questo
punto non è stato chiarito, occorre rinviare gli atti all’amministrazione
affinché sulla base della documentazione contabile e di eventuali contratti tra
le parti, accerti se effettivamente i salari sono stato versati unicamente
grazie alle riserve della società e se gli interessati li hanno ottenuti
unicamente alla condizione che devono essere restituiti. A questo scopo sarà
necessario interpellare anche la fiduciaria della società, la __________ di __________.
Al
riguardo va rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF
115.
V 142 consid. 8a).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare
le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno
2020.
consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF
9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011
consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001;
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
La Cassa, dopo aver
effettuato gli accertamenti necessari per l’esito delle richieste, emetterà una
nuova decisione circa gli eventuali diritti dei ricorrenti alle indennità per perdita
di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30
novembre 2020.
In queste condizioni non
occorre esaminare le ulteriori censure sollevate dai ricorrenti, né acquisire
le prove da loro richieste.
2.8
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
stato inoltrato il 6 settembre 2021, per cui si applica la nuova disposizione
legale.
Trattandosi di prestazioni
IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche
la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni su opposizione
impugnate sono annullate.
§§ L’incarto
è rinviato alla Cassa CO 1 affinché
proceda come indicato al consid. 2.7.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà ai ricorrenti, in solido, fr. 1’800.- a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti