Lexipedia

Decisione

42.2021.52

Richiesta di indennità giornaliere perdita di guadagno (Corona) di una persona in posizione analoga a quella del datore di lavoro. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti segnatamente circa utilizzo riserve ed eventuali accordi scritti tra le parti

18 ottobre 2021Italiano37 min

diritto può essere esercitato da quest’ultimo”. Secondo gli insorgenti la “ratio

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2021.52-53

cs

Lugano

18 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2021 di

1. RI

1

2. ____________________

3. ____________________

tutti rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 6 luglio 2021 emanate da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con due distinte decisioni

dell’8 febbraio 2021, confermate dalle decisioni su opposizione del 6 luglio

2021, la Cassa CO 1 ha respinto le richieste di indennità per perdita di

guadagno a causa del coronavirus inoltrate dalla RI 1 in favore dei __________ e

__________ per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020 poiché gli

assicurati non hanno subito una perdita di salario.

L’amministrazione ha motivato

la reiezione delle domande inoltrate da __________, affermando:

" Con

l’impugnativa gli opponenti comunicano che il salario del dipendente __________,

ovvero l’avente diritto per il quale è stata domandata la prestazione, è stato

versato facendo capo alle riserve societarie accantonate nel corso degli anni.

Gli opponenti sostengono che le

informazioni rilasciate dall’amministrazione in merito al diritto alle IPG

Corona siano fuorvianti quando si riferiscono ad una “perdita di guadagno”

anziché a suo dire una “perdita di salario”, quando la richiesta di prestazioni

è stata presentata da una persona con posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro.

Gli opponenti ritengono che l’obbligo

informativo che spettava alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ai sensi

dell’art. 27 LPGA sia stato violato e chiedono la tutela della loro buona fede

riconoscendo il diritto alla prestazione a far tempo dal 17 settembre 2020.

Di transenna gli opponenti affermano che la

ratio legis dell’ordinanza, fondandosi su quanto disposto dall’art. 7 cpv. 2

dell’Ordinanza COVID-19, è quello di garantire una perdita dell’entrata mensile

del reddito da lavoro, lavoro venuto a mancare a causa Covid-19 e questo sia

che la perdita resti in capo alla società (che ne anticipa o paga il salario

impoverendosi per minori guadagni) o alle persone parificabili agli

indipendenti che per detta società lavorano con ruoli dirigenziali.

(…).

5. Per quanto qui d’interesse, il reddito

AVS per il 2019 del signor __________ dichiarato nel formulario di richiesta di

prestazioni è pari a CHF 7'500.00 mensili (per 12 mesi).

Nell’evenienza concreta, dal formulario IPG

Corona nonché da quanto indicato nell’impugnativa, si evince che al signor __________

è stato versato il salario convenuto, senza che egli subisca una perdita di

guadagno.

Ne discende che l’avente diritto, pur

adempiendo alle condizioni del reddito AVS 2019 superiore a CHF 10'000.00 e la

società subendo una limitazione considerevole dell’attività lucrativa per i

mesi dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020, il signor __________ non ha in

ogni caso manifestato alcuna perdita di guadagno in quanto lo stesso ha

percepito regolarmente il salario.

La giustificazione addotta dagli opponenti

secondo cui i termini usati negli opuscoli informativi, peraltro editi in

collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e non dalla

scrivente Cassa, appare pretestuosa.

Del resto gli opuscoli stessi indicano

chiaramente che: “Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica

riassuntiva. Per la valutazione del caso fanno stato esclusivamente le

disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro

agenzie forniscono volentieri informazioni desiderate” (grassetto di chi

scrive)

L’art. 2 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno è molto chiaro in merito e non lascia dubbi. Del resto, per

quanto attiene alla fattispecie, lo scopo dell’ordinanza è proprio quello di

sopperire ad una perdita di guadagno, derivante delle limitazioni introdotte

dalla Confederazione per combattere il coronavirus, subita da indipendenti o

dipendenti con posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi

che lavorano nell'azienda. Non all’azienda stessa.

Nel presente caso, pur comprendendo la

difficile situazione finanziaria alla quale è stata confrontata la società, la

Cassa non può accordare prestazioni per il signor __________, che ha

regolarmente, malgrado difficoltà finanziarie della società, percepito il suo

salario. (…)” (doc. 1)

La Cassa ha respinto le

domande inoltrate da __________ con motivazioni simili.

1.2. RI 1, __________ e __________,

tutti rappresentati dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro le predette

decisioni su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando che le

richieste di indennità per perdita di guadagno inoltrate il 19 novembre 2020

siano accolte. Essi sostengono che le decisioni della Cassa violano il diritto

federale.

L’errore risiede in primo

luogo nei formulari dove figurerebbero termini fuorvianti. Nei medesimi si

parlerebbe a torto esclusivamente di perdita di guadagno in luogo di perdita di

salario, termine che sarebbe più appropriato per le persone in posizione

assimilabile a quelle di un datore di lavoro, come i ricorrenti. Ciò trova

conferma nell’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno dove si

fa riferimento agli aventi diritto che subiscono una “perdita di guadagno o

salariale”. Essi rilevano che mentre nelle versioni tedesca e francese

dell’opuscolo informativo si fa riferimento al “Lohnausfall”,

rispettivamente alla “perte de salaire”, in italiano si parla unicamente

di “perdita di guadagno”. Se nei formulari e nell’opuscolo fosse stata

utilizzata la terminologia corretta gli insorgenti avrebbero capito che per

ottenere l’indennità non avrebbero dovuto versarsi lo stipendio, ciò che è

stato possibile fare unicamente grazie alle riserve.

Fatti

I ricorrenti, con

riferimento all’art. 27 LPGA, sostengono che l’obbligo informativo della Cassa

è stato violato poiché i formulari e gli opuscoli forniti dall’amministrazione

contengono termini errati e di conseguenza fuorvianti. Essi chiedono di

conseguenza che la Cassa sia tenuta a produrre un documento che indichi quante

richieste, sul numero totale, sono state respinte per i medesimi motivi addotti

nei loro confronti e quindi quanti assicurati “siano caduti nell’”inghippo dei

formulari”. A questo proposito evidenziano che il primo tema trattato dalla

newsletter del mese di febbraio 2021 di __________ è quello circa le modalità

di richiesta delle IPG per le persone che occupano una posizione simile a

quella di un datore di lavoro, rispettivamente del coniuge o partner registrato

che lavora con un salario nell’azienda. Nella citata email figura che

l’ottenimento dell’indennità è possibile “solo se non ricevi uno stipendio o

se lo stipendio è ridotto, quindi una perdita di guadagno. Pertanto, pagatevi

solo un anticipo IPG (tramite la vostra busta paga e sottoposto a AVS)”. La

circostanza che nel materiale fornito vi siano degli errori sarebbe stato

indirettamente confermato dalla Cassa CO 1 che nelle sue motivazioni non lo

nega e si limita a sostenere che negli opuscoli informativi è indicato il

rinvio alle disposizioni legali e burocratiche.

I ricorrenti ribadiscono

che se l’opuscolo informativo in lingua italiana e il formulario avessero

utilizzato la terminologia corretta (e indicato da qualche parte che il diritto

era subordinato a una perdita di salario dei singoli aventi diritto, così come

era segnalato a quelli in lingua tedesca e francese), si sarebbero adattati

alle norme compilando conseguentemente il modulo e ottenendo l’indennità

richiesta a cui avevano ed hanno diritto. L’amministrazione deve rispondere

degli errori commessi tutelando la buona fede degli assicurati.

Essi rilevano che la

società ricorrente ha versato salari che avrebbe potuto non versare, ma la

perdita di guadagno vi è stata in quanto la società ha dovuto ridurre le

proprie riserve già diminuite in seguito alla pandemia che ha limitato

l’attività del settore. I ricorrenti affermano che in “estrema sintesi; si

può interpretare che la società ha di fatto effettuato ai __________ un

prestito o un anticipo equivalente al salario ma che essi dovrebbero restituire

alla Società Anonima”. D’altro canto non potevano vivere e pagare le spese

mensili in attesa degli aiuti IPG richiesti.

Infine essi citano l’art.

7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per il quale “in caso

di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro, il

diritto può essere esercitato da quest’ultimo”. Secondo gli insorgenti la “ratio

legis” dell’ordinanza è di garantire una perdita dell’entrata mensile del

reddito da lavoro, venuto a mancare a causa del Covid-19 e questo sia per la

perdita che resta in capo alla società (che ne anticipa o paga il salario

impoverendosi per i minori guadagni) o alle persone parificabili agli

indipendenti che per detta società lavorano con ruoli dirigenziali (e

indirettamente aventi diritto economico della SA). Quindi semmai cambia la

persona che esercita tale diritto, ma la cifra dell’indennità richiesta resta dovuta.

Quali prove gli insorgenti

oltre a richiamare l’intero incarto, chiedono l’audizione di __________ e __________

e l’edizione da parte della Cassa CO 1 di un documento che indichi quante sono

state le richieste di persone in posizioni assimilabili a quella di un datore

di lavoro, rispettivamente quante di queste sono state respinte poiché la

società aveva pagato lo stipendio a predette persone (doc. I).

1.3. Con risposta del 13 settembre

2021, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III).

1.4. Il 16 settembre 2021 gli insorgenti

hanno preso atto della risposta di causa, riconfermandosi nelle loro

conclusioni ed affermando di non avere altri elementi di prova da addurre (doc.

V). Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione il 17

settembre 2021 (doc. VI).

in diritto

Considerandi

2.1

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020.

il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11.

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18.

giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2.

cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15.

cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4 dell’Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero

delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4

[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021.

5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione

dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi

su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,

109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a

un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del

capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione

fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato

rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio

2021.

le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di

tassazione fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel

commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che

per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il

reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea

di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei

contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per

il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto

all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo

l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il

reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è

più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si

applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo

motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.2

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020

(stato: 17 settembre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 19 versioni, cfr. CIC

versione 19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il

p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e

aggiornato successivamente, prevede:

" 1041.2 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3

L’attività è considerata aver subito una

limitazione

03/21 considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento

rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,

la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va

calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio

2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore

mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e

spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre

2020.

è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per

cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la

diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4

Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio

del 2015 ci si

11/20 basa sulla media a partire

dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In caso di avvio

dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60

bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

1041.5

Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa nel

03/21 2020 o nel 2021 devono

dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono

aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione

della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le

cifre d’affari più elevate.

1041.5a In caso di cambiamento di

statuto giuridico (trasformazione

01/21b di ditte individuali, società di

persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la

verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo

statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

1041.6

Se l’attività lucrativa è stata

avviata meno di un anno fa, dopo

11/20 il 2019, il limite di reddito di

10.

000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in

reddito annuo (cfr. N. 1067).

1041.7

Nel caso dei lavoratori

indipendenti e delle persone in

11/20 posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a

titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano

soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.

Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale

sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa

attività.

1041.8

Gli aventi diritto che, per il mese di

dicembre, dimostrano di

12/20 aver avuto una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,

possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare

il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro

invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari

di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di

dicembre. (…)”

Per le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:

" 1069.1 Per

stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2

Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1

Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

" 1065.2 Per

il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il

marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

" 1065.2 Per

il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi:

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

2.3

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del

12.

giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4

In concreto, la società

ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere

per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre 2020 in favore di __________,

presidente con diritto di firma individuale della RI 1, e di __________, sua

moglie e membro e segretaria con diritto di firma individuale della medesima

società.

Scopo dell’azienda,

iscritta a registro di commercio il __________ __________, è il seguente:

" __________”

La Cassa ha accertato che

in quel periodo la ricorrente ha subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa con una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al

55% rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019 (cfr. decisioni

formali dell’8 febbraio 2021 [doc. 3]; art. 2 cpv. 3bis lett. a Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno).

L’amministrazione ha

inoltre rilevato che sia __________ che __________ adempiono anche al requisito

figurante nell’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno

e meglio quello del reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti

secondo la LAVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000, poiché hanno conseguito

un reddito mensile di fr. 6'705.40, rispettivamente di fr. 2'500.

Secondo la Cassa tuttavia

le indennità giornaliere non possono essere versate poiché nel periodo oggetto

del contendere hanno conseguito redditi di fr. 7'500, rispettivamente fr. 2'500

e conseguentemente non hanno subito alcuna perdita salariale come richiede

invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

Di per sé la decisione

della Cassa appare corretta. Infatti, non avendo subito alcuna perdita

salariale i ricorrenti non potrebbero pretendere alcuna prestazione (cfr. art. 2

cpv. 3bis Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno).

Essi tuttavia sostengono

che la società ha dovuto far capo alle riserve per poter versare i salari,

ritenuto che l’attività, a causa della pandemia di Coronavirus, era

praticamente ferma. I ricorrenti affermano che il versamento è avvenuto quale

prestito o anticipo equivalente al salario, che essi dovrebbero restituire alla

SA una volta ricevuto il corrispettivo quale indennità per perdita di guadagno.

Inoltre evidenziano che la “ratio legis” delle norme adottate dal

parlamento era proprio quello di aiutare le società, come la loro, che durante

la pandemia non hanno potuto lavorare a causa delle restrizioni. In altre

parole lo scopo sarebbe di garantire una perdita dell’entrata mensile del reddito

da lavoro.

Le parti non sono pertanto

concordi circa il significato del concetto di perdita salariale, nel senso che

secondo la Cassa non vi è alcuna perdita poiché i ricorrenti hanno percepito il

salario pattuito. Secondo questi ultimi invece la perdita salariale è data

dalla circostanza che i salari sono stati versati quali anticipo o prestito

unicamente grazie all’utilizzo delle riserve dovuto alla particolare situazione

venutasi a creare in seguito alla pandemia.

Come visto, l’art. 2 cpv.

3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che le persone assimilabili

ai datori di lavoro ed i loro coniugi o partner registrati hanno diritto alle

indennità se subiscono una perdita di guadagno o salariale.

Occorre esaminare cosa si

intende per “perdita salariale”.

2.5

Per

le norme del diritto amministrativo valgono i metodi convenzionali

d'interpretazione delle leggi (formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza

è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02

del 22 aprile 2004 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).

Se

il suo testo è chiaro e non è pertanto necessario far capo ad altri metodi

d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso

letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili,

contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è

perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili,

dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione

tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della

disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento.

Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153

consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid.

3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente

laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,

costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di

incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni

recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se

ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid.

3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con

riferimenti).

Occorre

prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo,

orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio

legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in

particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente,

ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483

consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza

a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il

contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il

Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi

federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non

propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.

3.5

pag. 567; DTF 131 II 710 consid.

4.1

pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2

pag. 71).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF

8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF

9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

A

titolo abbondanziale per un esame dell’eventuale possibilità di controllo della

costituzionalità e della legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio

federale in relazione al coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021

consid. 2.3. (contestuale all’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione (Covid-19)).

2.6

I

testi italiano, tedesco e francese dell’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno utilizzano lo stesso concetto di perdita salariale, “Lohnausfall”,

rispettivamente “perte de salaire”, senza tuttavia precisare cosa si

intende con questo concetto e meglio se in caso di versamento effettivo del

salario il diritto non è dato, indipendentemente dalla fonte (riserve della

società) dei soldi e dal motivo (prestito o anticipo).

La Circolare CIC, volta a

facilitare l’applicazione dell’Ordinanza, non dice nulla di particolare circa

questo aspetto.

Trattandosi di una norma

recente la cui base legale trova fondamento nella legge Covid-19 e che ha fatto

oggetto di numerose discussioni in seno al Parlamento federale, giova esaminare

cosa è scaturito dalle discussioni parlamentari.

Dalla lettura del Bollettino

ufficiale relativo alla legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058)

emerge che le indennità giornaliere sono state estese alle persone assimilabili

ai datori di lavoro su impulso del parlamento e malgrado le perplessità del

Consiglio federale che temeva, a causa del gran numero di persone in tale

situazione e della circostanza che queste persone possono

scegliere loro stesse il proprio salario e la percentuale di attività

lavorativa svolta, la possibilità del verificarsi di abusi dovuti alla

difficoltà di controllare ogni richiesta (cfr. BU 2020 pag. 1342, presa di posizione

del Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr: “ […] Mit dem

Einschluss von Personen in arbeitgeberähnlichen Anstellungen aller Branchen,

wie es dieser Antrag verlangt, würde der Rahmen des Corona-Erwebsersatzes bei

Weitem gesprengt. Sie würden den Kreis der Anspruchsberechtigten mit diesem

Antrag auf ungefähr 200 000 Personen erhöhen – auf 200 000 Personen […] Die

einzige Ausnahme soll für Personen in arbeitgeberähnlicher Anstellung im

Veranstaltungsbereich beibehalten werden. Im Gegensatz zu

Kurzarbeitsentschädigungen für Unselbständigerwerbende besteht im Rahmen des

Corona-Erwerbsersatzes keinerlei Möglichkeit für eine Kontrolle seitens der

Durchführungsstelle […]”). Alla fine, su impulso di quasi tutti i partiti

presenti in parlamento, è stato deciso di estendere il diritto alle prestazioni

anche a questa categoria, mettendo tuttavia dei paletti, segnatamente quello

della diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55% rispetto alla cifra

d’affari media degli anni 2015-2019.

Dai dibattiti è inoltre emersa

la necessità di aiutare in particolare le aziende attive nell’ambito delle manifestazioni

e dei viaggi che hanno particolarmente sofferto le restrizioni dovute alla

pandemia e che in alcuni casi hanno dovuto completamente cessare la propria

attività a causa dell’impossibilità di svolgere il proprio lavoro (cfr.

Consigliera agli Stati Maya Graf, I verdi, BU 2020 pag. 785: “[…] Es sind

eben vor allem auch Personen in der Reise- und Veranstaltungsbranche, die

grosse Einnahmenverluste haben und nach dem 16. September vor dem Nichts

stehen. Die Auftragsbücher sind, wie gesagt, leer. Wenn wir nicht handeln und

wenn wir das in Kauf nehmen, werden viele ihre Bilanz deponieren müssen.” e

pag. 880: “[…] Wenn wir uns noch einmal die Betroffenen von Augen führen,

sind das zurzeit vor allem auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die in der

Veranstaltungsbranche und auch in der Reisebranchen leiden. Es werden praktisch

keine Reisen mehr gebucht, sondern es werden Reisen abgesagt. Sie arbeiten

also, aber es gibt kein Einkommen mehr […]”; Consigliere nazionale Benjamin

Roduit, Il Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV: “[…] Nous pouvons cependant accepter la proposition Rösti qui reprend une

partie de la proposition de la minorité Meyer Mattea concernant les entreprises

qui ont dû limiter de manière significative leur activité durant la pandémie de

Covid-19. Nous pensons notamment aux organisateurs de manifestations, aux

entreprises de voyages ou encore aux forains […]”).

Scopo

della base legale a fondamento delle condizioni per il diritto alle indennità

per perdita di guadagno per il coronavirus è di conseguenza quello di aiutare le imprese che hanno particolarmente sofferto delle

chiusure imposte dalle autorità a causa della pandemia e segnatamente

nell’ambito delle manifestazioni e dei viaggi, tenendo tuttavia conto di evitare

abusi nel versamento di prestazioni a società che non hanno bisogno di alcun

aiuto, segnatamente laddove si tratta di versare prestazioni alle persone in

posizione analoga a quella del datore di lavoro.

In

simili condizioni occorre pertanto concludere che solo nel caso di una perdita

salariale effettiva è dato il diritto alle indennità giornaliere per perdita di

guadagno a causa del Coronavirus.

2.7

Nel caso di specie non vi è

dubbio che la società ricorrente, attiva segnatamente nell’ambito

dell’organizzazione dei viaggi e trasporti di merce e persone e di noleggio di

autobus e minibus ha subito una notevole restrizione della sua attività a causa

delle misure prese dalle autorità per attenuare le conseguenze della pandemia,

tant’è che da una cifra d’affari di fr. 1'020'000 conseguita nel 2019, ossia

circa fr. 85'000 al mese, si è arrivati ad una cifra d’affari di fr. 36'000 nel

mese di novembre 2020 e di fr. 62'500 dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Inoltre il presidente

della società e sua moglie hanno potuto continuare a percepire lo stipendio

unicamente, a loro dire, sottoforma di anticipo o prestito e grazie

all’utilizzo delle riserve.

Dalla documentazione

prodotta tuttavia non emerge se la società ricorrente ha dovuto effettivamente far

capo alle riserve e se esistono accordi scritti in base ai quali essi sono

tenuti a restituire nel tempo il salario versatogli nei mesi di settembre,

ottobre e novembre 2020.

Nella misura in cui questo

punto non è stato chiarito, occorre rinviare gli atti all’amministrazione

affinché sulla base della documentazione contabile e di eventuali contratti tra

le parti, accerti se effettivamente i salari sono stato versati unicamente

grazie alle riserve della società e se gli interessati li hanno ottenuti

unicamente alla condizione che devono essere restituiti. A questo scopo sarà

necessario interpellare anche la fiduciaria della società, la __________ di __________.

Al

riguardo va rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF

115.

V 142 consid. 8a).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare

le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno

2020.

consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001;

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

La Cassa, dopo aver

effettuato gli accertamenti necessari per l’esito delle richieste, emetterà una

nuova decisione circa gli eventuali diritti dei ricorrenti alle indennità per perdita

di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30

novembre 2020.

In queste condizioni non

occorre esaminare le ulteriori censure sollevate dai ricorrenti, né acquisire

le prove da loro richieste.

2.8

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

stato inoltrato il 6 settembre 2021, per cui si applica la nuova disposizione

legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni su opposizione

impugnate sono annullate.

§§ L’incarto

è rinviato alla Cassa CO 1 affinché

proceda come indicato al consid. 2.7.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà ai ricorrenti, in solido, fr. 1’800.- a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti