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Decisione

42.2021.54

Indennità perdita di guadagno Corona per indipendenti. La ricorrente chiede il ricalcolo dell'indennità dopo aver ricevuto la tassazione 2019. In concreto non c'è violazione artt. 8 e 9 Cost.fed. Assicurata avrebbe potuto segnalare aumento reddito a Cassa prima del 16.9.2020

15 novembre 2021Italiano45 min

guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 27 ottobre

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.54

cs

Lugano

15 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 luglio 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. In data 19 agosto 2020 la Cassa CO

1 (di seguito: Cassa) ha riconosciuto ad RI 1, nata nel 1974, attiva come indipendente

in qualità di violinista, insegnante e concertista (cfr. doc. 1), indennità

giornaliere di fr. 35.20, a causa del Coronavirus e del conseguente divieto di

manifestazioni imposto dal Consiglio federale (cfr. doc. I), per il periodo dal

17 marzo 2020 al 31 luglio 2020, calcolate sulla base di un reddito di fr.

15'800 evinto dalla decisione definitiva di fissazione dei contributi per

l’anno 2018 (doc. 2 allegato 2 e doc. 3).

1.2. Il 2 settembre 2020 (doc. B/4) ed

il 21 settembre 2020 (doc. B/5), la Cassa ha riconosciuto all’assicurata le

indennità per il mese di agosto 2020 e per il periodo dal 1° settembre 2020 al

16 settembre 2020, calcolate sulla base dei medesimi parametri.

1.3. Il

21 ottobre 2020 è stata emanata la tassazione 2019, da cui emerge un reddito da

attività indipendente di fr. 37'577 ed un reddito imponibile complessivo di

fr. 34'900 (doc. 2, allegato 1).

1.4. Il

19 gennaio 2021 la Cassa ha riconosciuto ad RI 1 le indennità contro la perdita

di guadagno Corona per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 settembre 2020

(doc. B/6) e per il mese di ottobre 2020 (doc. B/7), sempre calcolate sulla

base dei parametri della decisione definitiva di fissazione dei contributi per

l’anno 2018.

1.5. Con scritto datato 17 dicembre

2020, ma trasmesso con raccomandata del 22 gennaio 2021 (cfr. doc. 4), RI 1 ha

chiesto alla Cassa CO 1 di ricalcolare l’indennità giornaliera Corona sulla

base dei dati della tassazione 2019 dove figura un reddito imponibile di fr.

34'900 e di aumentarla a fr. 77.55 al giorno (doc. 4).

1.6. Con decisione del 2 febbraio 2021

la Cassa ha confermato la correttezza dell’ammontare delle indennità versate

(doc. 3).

1.7. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

ha inoltrato opposizione contro la predetta decisione, sostenendo segnatamente che

il termine del 16 settembre 2020 previsto dall’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno per richiedere la modifica del calcolo dell’indennità giornaliera è

arbitrario e viola il principio dell’uguaglianza di trattamento, oltre ad

essere in contraddizione con l’art. 7 cpv. 1 OIPG.

1.8. Con decisione su opposizione dell’8

luglio 2021 la Cassa CO 1 ha confermato la correttezza del calcolo

dell’indennità giornaliera sulla base dei dati disponibili entro il 16

settembre 2020 (doc. 1). L’amministrazione ha rilevato che la tassazione 2019 è

stata emessa il 21 ottobre 2020 e pertanto a giusta ragione la Cassa si è

fondata sui dati disponibili a quel momento, utilizzando il reddito più

favorevole per l’interessata, evinto dalla decisione definitiva di fissazione

dei contributi per l’anno 2018 e pari a fr. 15'800. L’amministrazione ha evidenziato

che conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, l’assicurata avrebbe potuto chiedere un nuovo calcolo

dell’indennità solo se la tassazione 2019 fosse stata notificata entro il 16

settembre 2020 e se avesse provveduto a farne richiesta entro la medesima data.

La Cassa, in merito all’asserita violazione del principio della parità di

trattamento e dell’arbitrio, ha fatto riferimento alla STCA 42.2020.36 dell’8

marzo 2021.

1.9. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento, unitamente alla decisione del 2 febbraio 2021, e domandando che

la tassazione fiscale 2019 del 21 ottobre 2020 sia presa in considerazione per

il calcolo delle indennità dovute dal 17 marzo 2020, da determinare in base ad

un reddito di fr. 34'900, per un importo ancora dovuto di fr. 12'281.50 (doc.

I).

La ricorrente solleva

innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, poiché

l’amministrazione si è limitata a citare una sentenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni del Canton Ticino dove tuttavia non sono stati affrontati i

temi della violazione degli art. 8 (parità di trattamento) e 9 (divieto

dell’arbitrio) Cost. fed. sollevati con l’opposizione e non è stato effettuato

alcun controllo delle norme concrete.

Nel merito, la ricorrente

evidenzia che la citazione di Kieser contenuta nella decisione su opposizione

impugnata non concerne la fattispecie e non è di alcun pregio per risolvere il

caso concreto. Ella critica poi il riferimento fatto dalla Cassa alla

situazione di urgenza in cui si trovava il Consiglio federale quando ha dovuto

emanare l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ed alla circostanza secondo

cui la LIPG, cui rinvia l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, va applicata

solo per analogia. Per la ricorrente i diritti fondamentali devono essere

rispettati in ogni caso. Anche se l’ordinanza è stata emanata in una situazione

di urgenza, con lo scopo di concedere prestazioni in una procedura semplice e

rapida, l’importo e la sua valutazione devono comunque essere corretti. L’obiettivo

deve rimanere quello di versare un’indennità equa a tutti gli assicurati. Per

la ricorrente l’agire dell’amministrazione non può essere tutelato poiché, a

dipendenza di quando viene emanata la tassazione fiscale, un assicurato può

essere sfavorito rispetto ad un altro che si trova nella medesima situazione.

Una persona può in questo caso essere trattata in maniera diseguale solo a

causa della velocità con la quale lavorano le autorità. Ella ritiene di

conseguenza che anche il riferimento della Cassa alla STCA 38.2020.59 del 25

gennaio 2021, consid. 2.3, non è pertinente.

L’insorgente rileva poi che secondo

l’amministrazione l’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno fissa il

termine del 16 settembre 2020 per il ricalcolo fondato sulla tassazione fiscale.

Tuttavia l’art. 190 della Costituzione federale non impedisce di annullare tale

disposto se contrario ai diritti fondamentali. Inoltre, il 1° luglio 2021 è

entrata in vigore una modifica dell’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, per cui la precedente versione non è più vincolante.

La ricorrente ribadisce la

violazione degli art. 8 e 9 della Costituzione federale con riferimento al

marginale 1065 della circolare CIC. La tempistica dell’accertamento fiscale

dipende da diversi fattori che non possono essere influenzati dal contribuente

e dipendono dal sistema in cui vengono esaminate le dichiarazioni fiscali. Ciò

avviene senza alcun controllo da parte della persona assicurata. Inoltre una

tassazione può essere più complessa e comportare di conseguenza dei ritardi

nella sua emissione. Ciò implica che anche se una dichiarazione è stata

inoltrata tempestivamente, la tassazione potrebbe essere emessa dopo il 16

settembre 2020. Così due assicurati con redditi simili potrebbero ricevere la

tassazione in tempi diversi ed ottenere indennità giornaliere differenti

indipendentemente dalla loro volontà, portando ad una disparità di trattamento.

L’urgenza e la celerità nel decidere non giustifica, secondo l’insorgente,

l’impossibilità di chiedere una correzione. Inoltre, l’art. 9 proibisce

l’azione arbitraria dell’autorità pubblica. Nel caso di specie il rispetto

della scadenza dipende dalle autorità ed il beneficiario non può incidere sul

termine di emissione della tassazione. Al contrario, la circostanza che

l’autorità fiscale potrebbe teoricamente influenzare il rispetto della scadenza

che riguarda il pagamento di fondi statali è contrario all’idea di giustizia ed

è insostenibile. La fissazione di una data limite per il ricalcolo delle

indennità sulla base della tassazione è contraria alla Costituzione. Sia

l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (art. 5 cpv. 2bis nella versione del

30 agosto 2021 in vigore retroattivamente dal 17 marzo 2020 e l’art. 5 cpv. 2

nella versione del 6 luglio 2020), che le direttive non sono conformi alla

Costituzione. In concreto, l’ordinanza va contro lo scopo ed il significato

della legge; essa dovrebbe permettere una procedura rapida e celere per gli

aventi diritto e non dovrebbe invece impedire e limitare il loro diritto.

L’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno viola di

conseguenza l’art. 9 della Costituzione federale. Del resto l’art. 15 della

legge COVID-19 non regola il termine di presentazione della domanda di

ricalcolo e pertanto il citato articolo dell’ordinanza è incostituzionale.

1.10. Con risposta del 16 settembre 2021

la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

1.11. Il 29 settembre 2021 l’insorgente ha

prodotto ulteriori osservazioni e sulla base della decisione di fissazione dei

contributi del 2019, emessa l’8 settembre 2021, dove figura un reddito soggetto

a contribuzione di fr. 40'200, espone un nuovo calcolo delle indennità ancora

dovute e chiede il versamento di un importo complessivo di fr. 14'943.85 (doc.

V).

1.12. Con scritto datato 7 settembre 2021,

pervenuto al TCA l’11 ottobre 2021 e trasmesso alla ricorrente per conoscenza il

medesimo giorno (doc. VIII), la Cassa si è riconfermata nella sua risposta di

causa, precisando che la decisione definitiva dei contributi per l’anno 2019

dell’8 settembre 2021 è posteriore non solo alla decisione su opposizione

contestata ma anche al ricorso e non può di conseguenza essere presa in

considerazione (doc. VII).

in diritto

in ordine

2.1. L’insorgente fa valere una

violazione del suo diritto di essere sentita poiché l’amministrazione non si

sarebbe espressa in merito a tutte le censure sollevate e segnatamente alla

violazione degli art. 8 e 9 della Costituzione federale.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato

all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la

posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si

rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,

di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione

(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il

diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende

tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa

in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa

essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente

e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle

tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta

stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le

circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF

129 I 232 consid. 3.2).

In

concreto la Cassa nella decisione su opposizione dell’8 luglio 2021 ha spiegato

approfonditamente, in complessive 10 pagine, le ragioni per le quali ha

ritenuto di non dover dar seguito alla richiesta della ricorrente di aumentare

l’indennità giornaliera sulla base del reddito evinto dalla tassazione 2019,

facendo pure riferimento, per quanto concerne la violazione degli art. 8 e 9

della Costituzione federale, alla STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021, citando

per esteso il consid. 2.8.

Certo,

l’amministrazione non ha esaminato ulteriormente nel dettaglio gli art. 8 e 9

della Costituzione federale.

La ricorrente

ha potuto tuttavia comprendere le motivazioni alla base della reiezione della

domanda e le ha compiutamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a

questo Tribunale (doc. I). Ella si è poi nuovamente espressa il 29 settembre

2021 con ulteriori osservazioni (doc. V).

In

concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.

Del resto come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26

novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave

del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la

persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.

3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità

precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito:

una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata

comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione

condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente)

interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione

della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.

2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova

comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a

LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente

e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di

chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto

2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con

riferimenti).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Questo Tribunale può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della

Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e

decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno;

RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta

limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le

persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono

dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari

almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre

mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno

o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari

del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4 dell’Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate

due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 marzo

2020, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità

giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa

conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1).

All’accertamento del reddito è

applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre

1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell’indennità

si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione

fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020

e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data (nuovo testo giusta il

n. I dell’Ordinanza del 19 giugno 2020, in vigore dal 17 marzo 2020).

L’indennità ammonta al massimo a

196 franchi al giorno (cpv. 3).

L’indennità giornaliera delle

persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter ammonta all’80 per cento del

reddito sottoposto all’AVS nel 2019 (nuovo testo giusta il n. I dell’Ordinanza

del 1° luglio 2020, in vigore dal 17 marzo 2020).

In seguito ad un’ulteriore

modifica dal 17 settembre 2020 la seconda frase dell’art. 5 cpv. 2 ed il cpv. 4

sono stati abrogati e sono entrati in vigore i cpv. 2bis e 2ter, del seguente

tenore (RU 2020 3705):

" 2bis

Agli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2 o

capoverso 3 che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza

nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la medesima base

di calcolo.

2ter Per il calcolo

dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 1bis lettera b numero 2 o capoverso 3, è determinante il reddito

soggetto all’AVS nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può

procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più

recente.”

A questo proposito nel commento

all’entrata in vigore dell’art. 5 cpv. 2bis dell’ordinanza COVID-19 dal 17

settembre 2020, figura che “nel caso delle persone che avevano già diritto a

un’indennità in virtù dell’ordinanza nella versione vigente fino al 16

settembre 2020, si applica la base di calcolo utilizzata per quella indennità.

Fatti

I calcoli vengono effettuati sulla base del 2019, poiché, contrariamente al

2020, in questo anno non si sentivano ancora le ripercussioni del coronavirus e

il risultato dovrebbe quindi essere migliore. Gli aventi diritto hanno la

possibilità di far correggere l’importo dell’indennità, se ricevono la

decisione di tassazione fiscale prima del 16 settembre 2020. Le richieste di

nuovo calcolo inoltrate entro quella data saranno prese in considerazione,

mentre è escluso un nuovo calcolo dell’indennità sulla base di una decisione di

tassazione fiscale inviata dopo il 16 settembre 2020” (cfr.

www.bsv.admin.ch).

Circa il cpv. 2ter, figura che “nel

caso delle persone che non avevano diritto a un’indennità in virtù

dell’ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, il calcolo

dell’indennità si basa sul reddito dell’attività lucrativa accertato dalla

cassa di compensazione AVS su cui si è fondata la decisione definitiva di

fissazione dei contributi per il 2019 o, se questa non è ancora stata emanata,

la fissazione dei contributi d’acconto per il 2019. È escluso un nuovo calcolo

sulla base di una decisione di tassazione fiscale più recente”.

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 18 gennaio

2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo

dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3,

3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis

è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza Covid-19 perdita di

guadagno per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di

cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o

3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito

dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il

capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate

sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel commento

alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di

principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi

(contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa

soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se

questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità.

Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore

della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella

decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la

persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni

future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del

capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.3. Nella Circolare sull’indennità in

caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 27 ottobre

2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17 marzo 2020 (ne esistono 20 versioni, cfr. CIC versione 20; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il

p.to 5.2 “Lavoratori indipendenti”, nella versione 6, del 3 luglio 2020,

prevedeva:

"

1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

05/20 indipendenti è costituita per

principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019.

Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi

(contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo

dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno

2019, ci si deve basare su quest’ultima.

1065.1 Se per il

calcolo dell’indennità è stato considerato il reddito

06/20 dell’attività lucrativa su cui

si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è

stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione

dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante

nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento

della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per

l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo risp.

di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di

compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.

(…).

1068 Un successivo

adeguamento del reddito dell’attività lucrativa

06/20 in seguito alla comunicazione

fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità.

Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito

dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto

per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

Il marginale 1065.1, nella

versione 7, del 17 settembre 2020, è stato abrogato, mentre i marginali 1065 e

1068 sono stati così modificati:

"

1065 La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20 indipendenti è costituita per

principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente,

si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi

d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già

disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve

basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità

in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore

fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

(…).

1068 Non appena

l’importo dell’indennità è stato fissato, questa

09/20 non può più essere ricalcolata

applicando una base di calcolo più aggiornata.”

Dal 1° luglio 2021 il marginale

1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2 del

seguente tenore:

" 1065.2 Per

il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il

marginale 1065.2 è stato modificato come segue:

“1065.2 Per il calcolo delle

indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi

-

La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del

1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

-

La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il

1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a

partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

2.4. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del

12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V

224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1;

DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317;

DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1

pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V

125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF

131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127

V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c,

pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86

consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. Un atto normativo, così come una

decisione, lede il principio di uguaglianza sancito dall'art.

8 cpv. 1 Cost. se a fronte di situazioni simili opera distinzioni

giuridiche non giustificate da motivi ragionevoli, oppure se sottopone a regime

identico situazioni che presentano differenze tali da rendere necessario un

trattamento diverso (DTF 140 I 77 consid. 5.1 pag. 80; 136 II 120 consid.

3.3.2 pag. 127 seg.; 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249 consid.

3.3 pag. 254 seg.).

In tale contesto, il legislatore dispone di un ampio potere

di apprezzamento e il Tribunale interviene solo se, su punti importanti, la

scelta attuata risulta insostenibile (DTF 135 I 130 consid. 6.2 pag. 137; 131 I

1 consid. 4.2 pag. 6, 313 consid. 3.2 pag. 317; 127 I 185 consid. 5

pag. 192).

Non

va poi dimenticato che una violazione dell'art. 8 cpv. 1

Cost. può comunque trovare legittimazione negli obiettivi

perseguiti dal legislatore (STF 2C_428/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.1;

DTF 141 I 78 consid. 9.5 pag.

93 seg.; 136 I 1 consid. 4.3.2 pag. 8; 136 II 120 consid. 3.3.2 pag.

127 seg.; 133 I 206 consid. 11 pag. 229 segg. con ulteriori rinvii) e che

- in generale - quest'ultimo ha ampio spazio di manovra (DTF 143 I 1 consid.

3.3 pag. 8; 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249 consid. 3.3 pag.

254 seg.).

Per l’art. 9 Cost. fed. ognuno ha

diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona

fede da parte degli organi dello Stato.

2.6. Con sentenza 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a

pubblicazione, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un’assicurata indipendente

(massaggiatrice) che aveva chiesto il versamento di indennità per perdita di

guadagno Corona dal marzo 2020 e la cui richiesta era stata rifiutata dalla

Cassa di compensazione con decisione del 5 maggio 2020, confermata dalla

decisione su opposizione del 19 agosto 2020, perché il reddito da attività

indipendente dell’interessata era inferiore a fr. 10'000 (per un riassunto in

italiano cfr. la STCA 42.2021.42, consid. 2.4).

In quel caso, al consid. 5.3.3

l’Alta Corte ha affermato:

" Nach dem Gesagten hat die Ausgleichskasse Bundesrecht

verletzt, indem sie bei der Prüfung des Anspruchs der Beschwerdegegnerin auf

Corona-Erwerbsersatz nicht auf dasjenige Erwerbseinkommen des Jahres 2019

abgestellt hat, das dem letzten verfügten AHV-Beitrag zugrunde lag. Die

Anwendung einer zeitlichen Grenze per 17. März 2020 für die Berücksichtigung

von Änderungen diesbezüglich ist vom Wortlaut der Covid-19-Verordnung

Erwerbsersatz nicht gedeckt (vgl. auch UELI KIESER, § 23: Covid-19-Erlasse und

Sozialversicherungsrecht, in: Covid-19: Ein Panorama der Rechtsfragen zur

Corona-Krise, 2020, Rz. 43). Ein entsprechender Wille des Verordnungsgebers

lässt sich denn auch - entgegen der Beschwerdeführerin - nicht den Erläuterungen

zur Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall und deren jeweiligen Änderungen

entnehmen (abrufbar unter: https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/ dokumente/eo/faktenblaetter/covid-erlaeuterungen-gesammelt.pdf.download.pdf/covid-erlaeuterungen

-gesammelt-de.pdf, zuletzt besucht am 17. Juni 2021). Den vom 17. März bis 22.

April 2020 und vom 6. Juli bis zum 16. September 2020 geltenden Fassungen des Art. 5 Abs. 2

Satz 2 Covid-19-Verordnung Erwerbsersatz sowie Art. 5 Abs. 2ter der Fassungen

ab 17. September 2020 lässt sich immerhin entnehmen, es solle eine einmal

festgelegte Entschädigung nur noch aufgrund bis zum 16. September 2020

vorliegender Unterlagen angepasst werden. Die Ausführungen des KS CE sind vor

diesem Hintergrund zu verstehen. Dessen Rz. 1041.3 verweist hinsichtlich der

Ermittlung der Einkommensgrenzen auf die sinngemäss anzuwendenden Rz. 1065 (in

der ab dem 17. April 2020 geltenden

Fassung) bzw. auf Rz. 1065-1068 (in der von der Vorinstanz beigezogenen, ab 3.

Juli 2020 geltenden, Fassung). Rz. 1065 gibt (in beiden Versionen) im

Wesentlichen die in E. 5.3 (Ingress) hiervor dargestellte Rechtsprechung

wieder, woraus die Beschwerdeführerin für ihren Rechtsstandpunkt nichts

ableiten kann. Die Rz. 1068 KS CE, worauf sich sowohl die Ausgleichskasse als

auch das BSV berufen, bezieht sich nach klarem Wortlaut lediglich -

übereinstimmend mit dem Willen des Verordnungsgebers - auf nachträgliche

Änderungen der Entschädigung aufgrund Anpassung des Erwerbseinkommens. Hingegen

beschlägt sie zum Vornherein nicht Konstellationen, in denen - wie hier - die

erstmalige Festlegung der Entschädigung strittig ist. Weiterungen zu den in Rz.

1068 angesprochenen zeitlichen Grenzen der Nachmeldung von Einkommen im Rahmen

einer nachträglichen Entschädigungsänderung erübrigen sich, da vorliegend keine

solche zu beurteilen ist.”

In

una successiva sentenza 9C_132/2021 del 15 settembre 2021, anch’essa destinata

a pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito che le disposizioni

sull’indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti, che erano

in vigore dal 17 marzo 2020, sono esaustive ed ha respinto il ricorso di una

dottoressa indipendente la cui richiesta d’indennità di perdita di guadagno in

relazione al coronavirus era stata respinta (cfr. comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 ottobre 2021).

Nel

comunicato stampa del 14 ottobre 2021 del Tribunale federale figura che una “dottoressa

che esercita in modo indipendente si era annunciata alla cassa di compensazione

competente a metà aprile 2020 per ottenere l'indennità di perdita di guadagno

in relazione ai provvedimenti per combattere il coronavirus. Essa ha fatto

valere una diminuzione del fatturato nel periodo dal 17 marzo al 27 aprile

2020, quando l'attività medica era limitata agli interventi urgenti. La cassa

di compensazione le ha negato il pagamento dell'indennità perché non adempiva

le condizioni richieste. Il ricorso della dottoressa al Tribunale

amministrativo del Canton Berna non ha avuto successo. Il Tribunale federale

respinge il ricorso dell'interessata. Conformemente all'articolo 2 capoversi 3

e 3bis dell'ordinanza del Consiglio federale "Covid 19 perdita di

guadagno", nella versione in vigore dal 17 marzo al 16 settembre 2020, i

lavoratori indipendenti avevano diritto all'indennità di reddito coronavirus

come persone direttamente colpite, se avevano dovuto interrompere la loro

attività lucrativa a causa della chiusura imposta di imprese o del divieto di

manifestazioni. Anche i lavoratori indipendenti, che non rientravano in questa

disposizione, avevano diritto indirettamente all'indennità di perdita di

guadagno in relazione al coronavirus nel senso dei casi di rigore previsti

dall'ordinanza; il presupposto era che avessero subito una perdita di guadagno

e che il loro reddito da attività lucrativa soggetto a contributi AVS fosse

compreso tra 10'000 e 90'000 franchi nel 2019. Nel caso specifico, è indiscusso

che la dottoressa in questione ha potuto in linea di principio continuare la

sua attività dal 17 marzo 2020 e che nel 2019 ha percepito un reddito di oltre

90'000 franchi; la stessa non soddisfa quindi i requisiti per l'indennità di

perdita di guadagno. Contrariamente alla sua opinione, l'ordinanza del

Consiglio federale non presenta lacune. Un'interpretazione delle disposizioni

in questione indica piuttosto che il Consiglio federale, come legislatore in

materia di ordinanze, ha deliberatamente voluto distinguere tra due sole

categorie di lavoratori indipendenti e, con il diritto diretto e indiretto

all'indennità di perdita di guadagno, ha emanato una regolamentazione

esaustiva. Il Consiglio federale ha rifiutato una copertura globale di tutte le

indennità richieste per mezzo di contributi a fondo perso. Di conseguenza, non

c'è spazio per il giudice di colmare le lacune. Per quanto attiene al caso in

rassegna, l'ordinanza in questione non viola né il principio della parità di

trattamento né il divieto dell'arbitrio. In particolare, per quanto riguarda il

limite massimo di reddito di 90'000 franchi per le persone indirettamente

colpite, tali soglie non sono insolite nel diritto delle assicurazioni sociali;

il limite tracciato è adatto nel contesto generale per definire un caso di

rigore. Infine, non c'è violazione della libertà economica”.

Va

inoltre segnalata la sentenza S1 21 129 del Tribunale delle assicurazioni del

Canton Vallese del 24 agosto 2021 che ha dovuto decidere il caso di un

ristoratore al quale l’indennità per coronavirus era stata calcolata il 15

aprile 2020 in base ai contributi d’acconto del 2019 del 28 gennaio 2019 in

seguito alla domanda inoltrata il 25 marzo 2020. La Cassa il 27 maggio 2020 gli

ha poi comunicato che secondo le direttive il calcolo delle indennità poteva

essere effettuato sulla base dell’ultima decisione definitiva dei contributi e

lo ha invitato a trasmetterla appena in suo possesso. L’interessato ha

inoltrato la richiesta il 20 febbraio 2021. Il 24 febbraio 2021 la Cassa non è

entrata nel merito della domanda poiché perché avrebbe dovuto essere inviata

entro il 16 settembre 2020.

Il

Tribunale cantonale vallesano ha confermato la decisione su opposizione della

Cassa. Il Tribunale ha citato le norme applicabili al caso di specie e la

sentenza EE.2020.00006 del 29 ottobre 2020 del Tribunale delle assicurazioni

del Canton Zurigo dove era stata accertata una violazione della parità di

trattamento (art. 8 Cost. fed.) per il motivo che la persona assicurata non ha

alcun influsso sull’emissione della tassazione 2019 e pertanto coloro che

ricevono la tassazione 2019 dopo la data del 17 settembre 2020 sono sfavoriti rispetto

agli assicurati che l’hanno ricevuta in precedenza.

Il

Tribunale del Canton Vallese, ha tuttavia evidenziato che nel caso di specie

l’assicurato avrebbe potuto chiedere, prima dell’emissione della tassazione

2019, un aumento dell’ammontare dell’acconto dei contributi 2019 sulla base

dell’art. 24 cpv. 4 OAVS e della marginale 1154 DIN. Ciò che del resto gli era

stato indicato nella richiesta di acconto del 28 gennaio 2019. Egli aveva

pertanto la possibilità di influire sul calcolo dell’ammontare delle indennità

giornaliere senza attendere l’emissione della tassazione 2019. La tassazione

2019 permette di conseguenza una correzione delle indennità solo a partire dal

1° luglio 2021.

Il

successivo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato irricevibile, in

quanto non sufficientemente motivato, con STF 9C_446/2021 del 6 ottobre 2021.

2.7. Nell’evenienza

concreta il 19 agosto 2020 la Cassa ha riconosciuto alla ricorrente

un’indennità giornaliera di fr. 35.20 dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 2020 (doc.

2, allegato 2), sulla base del reddito di fr. 15'800 secondo la decisione

definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2018, ritenuto che questo

reddito era più elevato rispetto a quello dell’ultima decisione provvisoria di

fissazione dei contributi per l’anno 2019 (doc. 3).

Il

Considerandi

2.

settembre 2020 è stata riconosciuta l’indennità per il mese di agosto 2020

(fr. 35.20; doc. B/4) ed il 21 settembre 2020 quella per il periodo dal 1°

settembre 2020 al 16 settembre 2020 (fr. 35.20; doc. B/5).

Il

21.

ottobre 2020 è stata emanata la tassazione 2019 da cui emerge un reddito da

attività indipendente di fr. 37'577 ed un reddito imponibile complessivo di fr.

34'900.

Alla

voce dati dichiarati figura l’importo di fr. 0.

Alla

voce dati accertati, per quanto concerne il reddito imponibile, figura: fr.

34'900, con l’indicazione “Tassazione come ai dati forniti dal contribuente”

(doc. 2, allegato 1).

Il

19.

gennaio 2021 la Cassa ha riconosciuto le indennità contro la perdita di

guadagno per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 settembre 2020 (fr. 35.20;

doc. B/6) e per il mese di ottobre 2020 (fr. 35.20; doc. B/7).

Con

scritto datato 17 dicembre 2020, ma trasmesso per raccomandata il 22 gennaio

2021, l’assicurata ha chiesto una modifica del calcolo delle indennità sulla

base del reddito imponibile di fr. 34'900, per una prestazione giornaliera pari

a fr. 77.55 (doc. 4).

L’8

settembre 2021 la Cassa ha emanato la decisione definitiva di fissazione dei

contributi 2019 sulla base di un reddito da attività lucrativa indipendente di

fr. 37'577, cui ha aggiunto i contributi personali ai sensi dell’art. 9 cpv. 4

LAVS, per un reddito soggetto a contribuzione arrotondato a fr. 40'200 (doc.

B/2).

Il

10.

settembre 2021 la Cassa ha emesso il conteggio dell’indennità giornaliera

per il mese di agosto 2021, per un importo di fr. 89.60 (doc. B/3).

2.8

Di

principio, in applicazione dell’art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno in vigore al momento dell’emissione della decisione del 2

febbraio 2021 (cfr. STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 consid. 2.1. e 5.4,

destinata a pubblicazione: “Verfügungszeitpunkt”), rispettivamente dei

medesimi disposti e dell’art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno nella versione in vigore al momento dell’emanazione della

decisione su opposizione (cfr. DTF

144.

V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del

23.

ottobre 2020, consid. 4.4), la decisione su opposizione della Cassa appare

corretta.

Infatti,

considerato che la ricorrente ha già percepito indennità in virtù

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione vigente fino al 16

settembre 2020, le si deve applicare la medesima base di calcolo (art. 5 cpv.

2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) e dopo la fissazione

dell’indennità non si può procedere ad un nuovo calcolo della stessa fondandosi

su una base di calcolo più recente (art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno). Solo le indennità future dovute dal 1° luglio 2021 vanno

calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019, se vi

figura un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di

calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter (art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno).

L’insorgente

sostiene tuttavia che le norme, e la circolare CIC, in specie il marginale

1065, violano il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) e

dell’arbitrio (art. 9 Cost. fed.; cfr. a questo proposito la STF 9C_132/2021

del 15 settembre 2021, destinata a pubblicazione, consid. 5.1.2), poiché

introdurrebbero un’inammissibile disparità di trattamento tra assicurati a

dipendenza del periodo in cui hanno ricevuto la tassazione 2019, sui cui tempi

di evasione non hanno alcuna influenza.

Questo Tribunale evidenzia

tuttavia che per l’art. 24 cpv. 4 OAVS le persone tenute a pagare i contributi devono

dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione

dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare

le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

A questo proposito il marginale 1154 delle direttive sui contributi dei

lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e

nelle IPG (DIN) prevede che gli assicurati devono comunicare e rendere

verosimile alla loro cassa di compensazione qualsiasi divergenza rilevante dal

reddito presumibile constatata durante il periodo di contribuzione o dopo la

fine di quest’ultimo (ad es. dopo la chiusura d’esercizio; art. 24 cpv. 4

OAVS).

Secondo il marginale 1155 DIN si

considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito

annuo realizzato e quello presumibile (nella versione in lingua francese: “Constitue

une modification sensible une différence d’au moins 25 % du revenu réalisé par

rapport au revenu annuel probable initial”; nella versione in lingua

tedesca: “Als wesentlich gilt eine Abweichung des erzielten vom

voraussichtlichen Jahreseinkommen von mindestens 25 Prozent”).

In concreto l’indennità era stata

calcolata sulla base del reddito di fr. 15'800 evinto dalla decisione

definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2018, essendo più elevato

rispetto a quello dell’ultima decisione provvisoria di fissazione dei

contributi per l’anno 2019 (cfr. doc. 3).

Considerato che il reddito

imponibile complessivo di fr. 34'900 di cui alla tassazione cantonale 2019 del

21.

ottobre 2020 è stato accertato “come ai dati forniti dal contribuente”

(cfr. doc. 2 allegato 1) e supera di ben oltre il 25% quello utilizzato per il

calcolo dei contributi del 2018 (fr. 15'800), la ricorrente, che doveva

necessariamente essere al corrente di tale importo (“Tassazione come ai dati

forniti dal contribuente”), entro il termine del 16 settembre 2020 (art. 5

cpv. 2 seconda frase dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino

al 16 settembre 2020; art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno in vigore dal 17 settembre 2020), avrebbe dovuto segnalare alla Cassa

la divergenza per permettere all’amministrazione di aumentare il reddito dei

contributi d’acconto per il 2019 e calcolare le indennità secondo il reddito

percepito nel 2019.

Se è vero che ella non poteva

influire sulla data dell’emissione della tassazione 2019, avrebbe comunque

potuto incidere sull’importo delle indennità giornaliere, indicando alla Cassa

il reddito dichiarato al fisco e chiedendo l’adeguamento dei contributi

d’acconto con conseguente aumento delle indennità percepite (cfr. anche la citata

sentenza S1 21 129 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Vallese del 24

agosto 2021, consid. 3.8).

Va qui abbondanzialmente rilevato

che alla medesima soluzione si giungerebbe se si volesse, per ipotesi di

lavoro, ritenere che l’interessata non ha indicato alcun reddito nella

dichiarazione 2019 (cfr. doc. A3: dati dichiarati: fr. 0). In tal caso infatti

occorrerebbe ritenere la negligenza dell’assicurata che non ha dato seguito

neppure ai suoi obblighi fiscali e che di conseguenza non potrebbe incolpare le

autorità di un eventuale ritardo nell’emissione della tassazione.

In

queste condizioni, nel preciso caso di specie, non è pertanto ravvisabile

alcuna disparità di trattamento. Né, viste le circostanze, è data una

situazione di arbitrio.

Del resto, per quanto concerne

l’asserita violazione dell’art. 9 della Costituzione federale in relazione con

l’art. 5 cpv. 2 bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e del marginale

1065.

CIC, va tenuto conto della circostanza che l’articolo litigioso è stato

emanato in un periodo di grave crisi sanitaria che necessitava (e necessita

tuttora), per forza di cose, l’adozione di soluzioni semplici ed immediate,

così da permettere alle persone fortemente toccate da quanto accaduto, un aiuto

economico in tempi brevi e senza troppa burocrazia (cfr. anche STF 9C_132/2021

del 15 settembre 2021, consid. 5.3.2, destinata a pubblicazione).

La sicurezza del diritto impone del

resto l’adozione di termini, entro i quali inoltrare le richieste e calcolare

le indennità, che permettono di avere certezze circa i diritti delle persone

assicurate che intendono ottenere le prestazioni.

Ciò vale a maggior ragione in una

situazione pandemica come quella attuale, dove le norme sono state adottate in

un regime di estrema urgenza ed in una situazione eccezionale che non

permetteva di esaminare accuratamente e nel dettaglio se tutte le persone

toccate dalle misure adottate dal Consiglio federale per far fronte

all’emergenza pandemica avrebbero ottenuto un’indennità adeguata per la perdita

di guadagno subita. È infatti stato necessario adottare improvvisamente misure

importanti a tutela del reddito delle persone maggiormente toccate dalla

pandemia.

Del

resto la modifica dell’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, entrata in vigore il 1° luglio 2021, e la contestuale

emanazione dell’art. 5 cpv. 2ter0, grazie alle quali una modifica dell’ammontare

delle indennità è ormai possibile dal 1° luglio 2021, confermano ancora una

volta la volontà del Consiglio federale di erogare velocemente, immediatamente

e senza troppa burocrazia le prestazioni, evitando di procedere a continue

modifiche dell’ammontare delle prestazioni, anche con effetto retroattivo, alla

luce del numero importante di persone che beneficiano di queste prestazioni.

In

effetti, in questi ultimi mesi le casse di compensazione si sono trovate sotto

pressione per permettere a tutte le persone toccate economicamente dalla

pandemia di coronavirus che ne avevano bisogno, di ottenere un aiuto snello ed

efficace in tempi relativamente brevi.

A

differenza delle usuali indennità per perdita di guadagno regolate dalla LIPG, in

concreto non si trattava tanto di risarcire l’importo esatto della perdita di

guadagno di ogni singolo assicurato, ma di garantirgli la sopravvivenza

economica nell’attesa della risoluzione della crisi pandemica.

Da

cui l’impossibilità di prevedere ogni singola fattispecie.

In

queste condizioni il TCA non ravvisa alcuna violazione della Costituzione

federale e segnatamente degli art. 8 e 9.

2.9

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata va

confermata.

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è dell’8

settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti