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Decisione

42.2021.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 ottobre 2021Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti

contestano tuttavia la presa in considerazione della cifra d’affari del 2017,

poiché inizialmente vi era un solo cliente, il __________ di __________, grazie

al quale l’insorgente ha conseguito il primo incasso il 7 settembre 2017. Essi

sostengono che nel corso del 2018 e del 2019 la clientela è aumentata fino ad ottenere

tre mandati fissi importanti (un __________ che paga fr. 1'500 al mese, il __________

che paga fr. 3'500 al mese ed una “__________” che paga fr. 2'700 al mese), oltre

ad alcuni clienti occasionali.

Per i mesi di gennaio e

febbraio 2021 l’unica entrata lorda erano quelle della “__________” (fr. 2'700)

a cui si è aggiunto il __________ nel marzo 2021 per un’entrata lorda di fr.

4'200.

I ricorrenti rilevano che se

si prendesse in considerazione unicamente la media della cifra d’affari degli

anni 2018/2019, ad esclusione del 2017, la diminuzione della cifra d’affari

sarebbe superiore al 30%, se invece si tiene in considerazione anche il 2017,

anno in cui le entrate erano minime poiché l’attività era nelle fasi iniziali,

la perdita sarebbe inferiore ma non rispecchierebbe la realtà.

Dalla documentazione

prodotta emerge ancora che per i mesi di gennaio e febbraio 2021 le indennità

giornaliere sono state riconosciute nella misura di fr. 47.20 al giorno (per la

moglie; doc. 4) e di fr. 100.80 al giorno (per il marito; doc. 4) a causa della

riduzione della cifra d’affari del 40% rispetto alla media per il periodo dal

1° agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (cfr. doc. 6).

La Cassa ha invece

respinto la richiesta per i mesi di marzo 2021 (qui non contestato; cfr. doc.

I) e di aprile 2021, poiché pur avendo un reddito soggetto ad AVS per l’anno

2019 di almeno fr. 10'000, il ricorrente non ha assolto l’altro requisito,

ossia quello della considerevole diminuzione della cifra d’affari pari ad

almeno il 30% per il mese di aprile (40% per il mese di marzo).

2.6. Questo Tribunale, alla luce

della fattispecie sopra descritta, non ha alcun motivo per scostarsi dalle

decisioni su opposizione impugnate.

Nel caso di specie occorre

infatti stabilire quando è iniziata l’attività del ricorrente conformemente a quanto

previsto dall’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno.

A questo proposito in una

sentenza 42.2021.39 del 16 agosto 2021 ai considerandi 2.7 e 2.8 il TCA ha

esaminato il concetto di “avvio dell’attività” ai sensi del

citato disposto, giungendo alla conclusione che va inteso non soltanto

quale inizio dell’impresa formale, bensì quale inizio dell’attività commerciale

vera e propria.

Nella fattispecie

l’assicurato non contesta di aver iniziato la propria attività lucrativa nel corso

del mese di agosto 2017, quando si è iscritto quale indipendente presso la

Cassa di compensazione, tant’è che già il 7 settembre 2017 ha incassato il

primo reddito, di fr. 1'500 (doc. A3), in seguito ai lavori di pulizia svolti

Considerandi

per il __________ di __________. Egli ha poi conseguito, dal medesimo cliente,

fr. 3'500 il 6 ottobre 2017, fr. 3'000 il 7 novembre 2017 e fr. 3'000 il 5

dicembre 2017 (doc. A3).

È vero che gli incassi nei

primi mesi del 2017 sono stati più bassi rispetto alle cifre d’affari degli

anni successivi e che con il passare del tempo l’interessato è riuscito ad

acquisire man mano ulteriore clientela e ad incrementare anche il suo reddito.

Ciò non è tuttavia sufficiente per non prendere in considerazione i mesi da

agosto a dicembre 2017.

Infatti, la circostanza

che all’inizio di un’attività indipendente la cifra d’affari è più bassa poiché

i clienti sono pochi è usuale.

Inoltre, un diverso

calcolo della cifra d’affari, come quello suggerito dai ricorrenti, sarebbe in

contrasto con quanto prevedono l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr.

art. 2 cpv. 3ter) e le direttive (cfr. marginale 1041.4 CIC), secondo le quali

occorre prendere in considerazione la cifra d’affari conseguita dall’avvio

dell’attività (per il concetto cfr. la già citata STCA 42.2021.39 del 16 agosto

2021.

ai considerandi 2.7 e 2.8) e violerebbe la parità di trattamento e la

sicurezza del diritto, portando a soluzioni arbitrarie, differenti per ogni

assicurato che potrebbe scegliere il periodo che più gli conviene.

Questo Tribunale non ha

pertanto alcun motivo per non ritenere anche la cifra d’affari del ricorrente

conseguita nel 2017, dall’inizio della sua attività nel mese di agosto.

Accertato che la cifra

d’affari del mese di aprile 2021 (fr. 4'200) è superiore rispetto alla cifra

d’affari media ridotta del 30% del periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre

2019.

(fr. 3'946), è a giusta ragione che la Cassa ha negato il diritto alle

indennità al ricorrente ed a sua moglie, coniuge che lavora nell’azienda. Ciò

vale anche per il mese di marzo 2021, qui non contestato, ritenuto che la cifra

d’affari di fr. 4'200 è superiore rispetto alla cifra d’affari media, ridotta

del 40%, di fr. 3'382.

2.7

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate vanno confermate.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 9 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti