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Decisione

42.2021.55

Richiesta indennità perdita di guadagno (Corona) respinta perché non è data la condizione della limitazione considerevole dell'attività in aprile 2021. Conferma del concetto di avvio dell'attività. In concreto presa in considerazione della cifra d'affari dall'iscrizione come indipendente

18 ottobre 2021Italiano29 min

sostengono che nel corso del 2018 e del 2019 la clientela è aumentata fino ad ottenere

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.55-56

cs

Lugano

18 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2021 di

1. RI

1

2. RI

2

contro

le decisioni su opposizione del 12 agosto 2021 emanate da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisioni del 4 maggio

2021 (doc. 3) e del 21 maggio 2021 (doc. 3), confermate da due distinte decisioni

su opposizione del 12 agosto 2021 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto le

domande di indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi di marzo 2021 ed

aprile 2021 inoltrate da RI 1, nato nel 1962, ed affiliato come indipendente

per l’attività di pulizie e da sua moglie RI 2, nata nel 1967, che collabora

con lui.

A motivazione della

reiezione della richiesta del marito, l’amministrazione ha affermato:

" Con

l’impugnativa l’insorgente afferma “A me manca l’entrata di CHF 3'500.- e se

questa perdita la confronto con quanto avrei dovuto prendere, supera il 40% da

voi richiesto (3'500.- / 7'700 = 45.45%). Mi rendo conto che poi prendete una

media di tutti gli anni ma prendere in considerazione anche l’anno 2017 non

rispecchia la mia situazione attuale e la perdita reale che ho avuto causa

Covid”.

Ragion per cui con l’impugnativa

l’opponente chiede alla Cassa di voler rivedere la decisione con conseguente

concessione dell’IPG Corona.

5.

Per quanto qui d’interesse, per attestare

la cifra d’affari media mensile fa stato il periodo dal 1° agosto 2017 (data

d’affiliazione alla Cassa quale indipendente) al 31 dicembre 2019.

Ne discende che la cifra d’affari media

mensile conseguita dall’opponente è pari a CHF 5'637.00 (163'470.00 : 29 mesi)

che, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF 3'382.00 e, se ridotta del 30%, a

CHF 3'946.00.

Nell’evenienza concreta, per i periodi che

si chiede la prestazione l’opponente ha indicato:

. per il mese di marzo 2021, di aver

conseguito una cifra d’affari effettiva pari a CHF 4'200.00, che è superiore a

CHF 3'382.00;

. per il mese di aprile 2021, di aver

conseguito una cifra d’affari effettiva pari a CHF 4'200.00, che è superiore a

CHF 3'946.00.

Ne discende che l’opponente non ha così

subìto una limitazione considerevole della propria attività”. (doc. 1)

La Cassa ha respinto le

domande inoltrate da RI 2 con motivazioni simili.

1.2. RI 1 e sua moglie RI 2 sono

insorti al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendone

l’annullamento ed il riconoscimento delle indennità giornaliere (doc. I).

Gli insorgenti rilevano

che la Cassa ha respinto le loro richieste utilizzando la cifra d’affari media

mensile per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2019 per calcolare la

riduzione della cifra d’affari. I ricorrenti affermano tuttavia che il marito

si è iscritto quale indipendente il 1° agosto 2017, ma che le prime entrate

significative sono arrivate unicamente nel 2018. Nel 2017 il primo guadagno è

stato conseguito il 7 settembre 2017, ma era solo parziale e nel corso degli

altri tre mesi vi erano unicamente i pagamenti del __________, non ancora

sicuri e fissi. Nel 2018 invece ha ottenuto ulteriori mandati ed il __________ è

diventata un’entrata fissa e sicura. Essi chiedono di conseguenza che venga

presa in considerazione la cifra d’affari media mensile conseguita dal 1°

gennaio 2018 (fr. 68'900 di cifra d’affari fino al 31 dicembre 2018) al 31

dicembre 2019 (fr. 83'570 di cifra d’affari dal 1° gennaio 2019), per una cifra

d’affari media di fr. 6'563 che se ridotta del 40% raggiunge fr. 3'812 e se

ridotta del 30% fr. 4'447. “Avendo io percepito, per i mesi da marzo a

giugno 2021, CHF 4'200 comprendiamo che per il mese di marzo 2021 non avremmo

diritto, ma per i mesi da aprile a giugno 2021 avremmo subito una limitazione

considerevole della nostra attività”.

1.3. Con risposta del 21 settembre

2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

in diritto

in ordine

2.1. I ricorrenti affermano di

comprendere “che per il mese di marzo 2021 non avremmo diritto, ma per i

mesi da aprile a giugno 2021 avremmo subito una limitazione considerevole della

nostra attività” (doc. I).

Con le decisioni su

opposizione impugnate l’amministrazione si è tuttavia espressa unicamente sulle

domande relative ai mesi di marzo 2021 ed aprile 2021 (cfr. doc. 1).

Per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In

concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto delle

decisioni su opposizione impugnate, ossia l’eventuale diritto ad indennità

giornaliere Corona per i mesi di marzo 2021 ed aprile 2021.

Nella misura in cui gli

insorgenti contestano il mancato riconoscimento di prestazioni per i mesi di

maggio 2021 e giugno 2021, le loro censure sono di conseguenza irricevibili.

Considerato che essi

ammettono che anche seguendo la loro tesi (presa in considerazione della cifra

d’affari conseguita dal 1° gennaio 2018 in luogo di quella conseguita dal 1°

agosto 2017) non avrebbero diritto a prestazioni per il mese di marzo 2021,

oggetto del contendere rimane la questione di sapere se essi possono pretendere

alle indennità per il mese di aprile 2021.

nel merito

2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno;

RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta

limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le

persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono

dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari

almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre

mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4 dell’Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo

massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre

2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU

2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 18

gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo

dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione

dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi

su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del

capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3,

3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un

reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo

secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono

calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel

commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che

per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il

reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea

di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei

contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per

il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto

all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo

l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il

reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è

più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si

applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo

motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con

importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.3. Nella Circolare sull’indennità

in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita

di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17

settembre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17 marzo 2020 (ne esistono 19 versioni, cfr. CIC versione 19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il

p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e

aggiornato successivamente, prevede:

" 1041.2 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività è considerata aver subito una

limitazione

03/21 considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento

rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,

la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va

calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio

2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore

mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e

spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre

2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per

cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la

diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio

del 2015 ci si

11/20 basa sulla media a partire

dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In caso di avvio

dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60

bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

1041.5 Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa nel

03/21 2020 o nel 2021 devono

dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono

aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione

della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le

cifre d’affari più elevate.

1041.5a In caso di cambiamento di

statuto giuridico (trasformazione

01/21b di ditte individuali, società di

persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la

verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo

statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

1041.6 Se l’attività lucrativa è stata

avviata meno di un anno fa, dopo

11/20 il 2019, il limite di reddito

di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in

reddito annuo (cfr. N. 1067).

1041.7 Nel caso dei lavoratori

indipendenti e delle persone in

11/20 posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a

titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano

soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.

Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale

sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa

attività.

1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di

dicembre, dimostrano di

12/20 aver avuto una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,

possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare

il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro

invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra

d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero

mese di dicembre. (…)”

Per le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:

“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va

conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il

marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle

indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

2.4. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del

12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. Nella

presente evenienza occorre stabilire se l’attività del ricorrente ha subito,

nel mese di aprile 2021 (cfr. consid. 2.1 in fine), una limitazione considerevole

a causa del coronavirus, ossia se si è registrata una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 30% (40% nel mese di marzo), rispetto alla

cifra d’affari media a partire dall’inizio dell’attività, che la Cassa fa

risalire al 1° agosto 2017, quando l’interessato si è iscritto quale

indipendente per l’attività di pulizia e gli insorgenti al 1° gennaio 2018

quando l’insorgente ha incrementato il numero di clienti.

Dalle tavole processuali emerge che RI 1 si è iscritto quale

indipendente per la sua attività di pulizie il 1° agosto 2017 presso la Cassa

di compensazione e che ha assunto sua moglie per aiutarlo nella sua attività.

Il 24 giugno 2019 è stata

iscritta a registro di commercio la ditta individuale __________, il cui

titolare è lo stesso RI 1 (cfr. registro di commercio).

Il ricorrente,

dall’iscrizione dell’attività lavorativa il 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2019

ha avuto una cifra d’affari media mensile pari a fr. 5'637 ([11'000 + 68'900 +

83'570] : 29), che se ridotta del 30% per il mese di aprile 2021 raggiunge fr.

3'946 (per il mese di marzo 2021 fr. 3'382 [riduzione del 40%]).

Poiché nel mese di aprile

2021 ha avuto una cifra d’affari di fr. 4'200, l’interessato, di principio, non

ha diritto ad alcuna indennità per questo mese (e per il mese di marzo 2021

dove ha anche avuto una cifra d’affari di fr. 4'200), poiché pur avendo un

reddito soggetto ad AVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000, non è stato

assolto l’altro requisito, ossia quello della considerevole diminuzione della

cifra d’affari pari ad almeno il 30% per il mese di aprile (40% per il mese di

marzo).

Fatti

I ricorrenti

contestano tuttavia la presa in considerazione della cifra d’affari del 2017,

poiché inizialmente vi era un solo cliente, il __________ di __________, grazie

al quale l’insorgente ha conseguito il primo incasso il 7 settembre 2017. Essi

sostengono che nel corso del 2018 e del 2019 la clientela è aumentata fino ad ottenere

tre mandati fissi importanti (un __________ che paga fr. 1'500 al mese, il __________

che paga fr. 3'500 al mese ed una “__________” che paga fr. 2'700 al mese), oltre

ad alcuni clienti occasionali.

Per i mesi di gennaio e

febbraio 2021 l’unica entrata lorda erano quelle della “__________” (fr. 2'700)

a cui si è aggiunto il __________ nel marzo 2021 per un’entrata lorda di fr.

4'200.

I ricorrenti rilevano che se

si prendesse in considerazione unicamente la media della cifra d’affari degli

anni 2018/2019, ad esclusione del 2017, la diminuzione della cifra d’affari

sarebbe superiore al 30%, se invece si tiene in considerazione anche il 2017,

anno in cui le entrate erano minime poiché l’attività era nelle fasi iniziali,

la perdita sarebbe inferiore ma non rispecchierebbe la realtà.

Dalla documentazione

prodotta emerge ancora che per i mesi di gennaio e febbraio 2021 le indennità

giornaliere sono state riconosciute nella misura di fr. 47.20 al giorno (per la

moglie; doc. 4) e di fr. 100.80 al giorno (per il marito; doc. 4) a causa della

riduzione della cifra d’affari del 40% rispetto alla media per il periodo dal

1° agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (cfr. doc. 6).

La Cassa ha invece

respinto la richiesta per i mesi di marzo 2021 (qui non contestato; cfr. doc.

I) e di aprile 2021, poiché pur avendo un reddito soggetto ad AVS per l’anno

2019 di almeno fr. 10'000, il ricorrente non ha assolto l’altro requisito,

ossia quello della considerevole diminuzione della cifra d’affari pari ad

almeno il 30% per il mese di aprile (40% per il mese di marzo).

2.6. Questo Tribunale, alla luce

della fattispecie sopra descritta, non ha alcun motivo per scostarsi dalle

decisioni su opposizione impugnate.

Nel caso di specie occorre

infatti stabilire quando è iniziata l’attività del ricorrente conformemente a quanto

previsto dall’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno.

A questo proposito in una

sentenza 42.2021.39 del 16 agosto 2021 ai considerandi 2.7 e 2.8 il TCA ha

esaminato il concetto di “avvio dell’attività” ai sensi del

citato disposto, giungendo alla conclusione che va inteso non soltanto

quale inizio dell’impresa formale, bensì quale inizio dell’attività commerciale

vera e propria.

Nella fattispecie

l’assicurato non contesta di aver iniziato la propria attività lucrativa nel corso

del mese di agosto 2017, quando si è iscritto quale indipendente presso la

Cassa di compensazione, tant’è che già il 7 settembre 2017 ha incassato il

primo reddito, di fr. 1'500 (doc. A3), in seguito ai lavori di pulizia svolti

Considerandi

per il __________ di __________. Egli ha poi conseguito, dal medesimo cliente,

fr. 3'500 il 6 ottobre 2017, fr. 3'000 il 7 novembre 2017 e fr. 3'000 il 5

dicembre 2017 (doc. A3).

È vero che gli incassi nei

primi mesi del 2017 sono stati più bassi rispetto alle cifre d’affari degli

anni successivi e che con il passare del tempo l’interessato è riuscito ad

acquisire man mano ulteriore clientela e ad incrementare anche il suo reddito.

Ciò non è tuttavia sufficiente per non prendere in considerazione i mesi da

agosto a dicembre 2017.

Infatti, la circostanza

che all’inizio di un’attività indipendente la cifra d’affari è più bassa poiché

i clienti sono pochi è usuale.

Inoltre, un diverso

calcolo della cifra d’affari, come quello suggerito dai ricorrenti, sarebbe in

contrasto con quanto prevedono l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr.

art. 2 cpv. 3ter) e le direttive (cfr. marginale 1041.4 CIC), secondo le quali

occorre prendere in considerazione la cifra d’affari conseguita dall’avvio

dell’attività (per il concetto cfr. la già citata STCA 42.2021.39 del 16 agosto

2021.

ai considerandi 2.7 e 2.8) e violerebbe la parità di trattamento e la

sicurezza del diritto, portando a soluzioni arbitrarie, differenti per ogni

assicurato che potrebbe scegliere il periodo che più gli conviene.

Questo Tribunale non ha

pertanto alcun motivo per non ritenere anche la cifra d’affari del ricorrente

conseguita nel 2017, dall’inizio della sua attività nel mese di agosto.

Accertato che la cifra

d’affari del mese di aprile 2021 (fr. 4'200) è superiore rispetto alla cifra

d’affari media ridotta del 30% del periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre

2019.

(fr. 3'946), è a giusta ragione che la Cassa ha negato il diritto alle

indennità al ricorrente ed a sua moglie, coniuge che lavora nell’azienda. Ciò

vale anche per il mese di marzo 2021, qui non contestato, ritenuto che la cifra

d’affari di fr. 4'200 è superiore rispetto alla cifra d’affari media, ridotta

del 40%, di fr. 3'382.

2.7

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate vanno confermate.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 9 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti