42.2021.55
Richiesta indennità perdita di guadagno (Corona) respinta perché non è data la condizione della limitazione considerevole dell'attività in aprile 2021. Conferma del concetto di avvio dell'attività. In concreto presa in considerazione della cifra d'affari dall'iscrizione come indipendente
18 ottobre 2021Italiano29 min
sostengono che nel corso del 2018 e del 2019 la clientela è aumentata fino ad ottenere
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.55-56
cs
Lugano
18 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2021 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
le decisioni su opposizione del 12 agosto 2021 emanate da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisioni del 4 maggio
2021 (doc. 3) e del 21 maggio 2021 (doc. 3), confermate da due distinte decisioni
su opposizione del 12 agosto 2021 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto le
domande di indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi di marzo 2021 ed
aprile 2021 inoltrate da RI 1, nato nel 1962, ed affiliato come indipendente
per l’attività di pulizie e da sua moglie RI 2, nata nel 1967, che collabora
con lui.
A motivazione della
reiezione della richiesta del marito, l’amministrazione ha affermato:
" Con
l’impugnativa l’insorgente afferma “A me manca l’entrata di CHF 3'500.- e se
questa perdita la confronto con quanto avrei dovuto prendere, supera il 40% da
voi richiesto (3'500.- / 7'700 = 45.45%). Mi rendo conto che poi prendete una
media di tutti gli anni ma prendere in considerazione anche l’anno 2017 non
rispecchia la mia situazione attuale e la perdita reale che ho avuto causa
Covid”.
Ragion per cui con l’impugnativa
l’opponente chiede alla Cassa di voler rivedere la decisione con conseguente
concessione dell’IPG Corona.
5.
Per quanto qui d’interesse, per attestare
la cifra d’affari media mensile fa stato il periodo dal 1° agosto 2017 (data
d’affiliazione alla Cassa quale indipendente) al 31 dicembre 2019.
Ne discende che la cifra d’affari media
mensile conseguita dall’opponente è pari a CHF 5'637.00 (163'470.00 : 29 mesi)
che, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF 3'382.00 e, se ridotta del 30%, a
CHF 3'946.00.
Nell’evenienza concreta, per i periodi che
si chiede la prestazione l’opponente ha indicato:
. per il mese di marzo 2021, di aver
conseguito una cifra d’affari effettiva pari a CHF 4'200.00, che è superiore a
CHF 3'382.00;
. per il mese di aprile 2021, di aver
conseguito una cifra d’affari effettiva pari a CHF 4'200.00, che è superiore a
CHF 3'946.00.
Ne discende che l’opponente non ha così
subìto una limitazione considerevole della propria attività”. (doc. 1)
La Cassa ha respinto le
domande inoltrate da RI 2 con motivazioni simili.
1.2. RI 1 e sua moglie RI 2 sono
insorti al TCA contro le predette decisioni su opposizione, chiedendone
l’annullamento ed il riconoscimento delle indennità giornaliere (doc. I).
Gli insorgenti rilevano
che la Cassa ha respinto le loro richieste utilizzando la cifra d’affari media
mensile per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2019 per calcolare la
riduzione della cifra d’affari. I ricorrenti affermano tuttavia che il marito
si è iscritto quale indipendente il 1° agosto 2017, ma che le prime entrate
significative sono arrivate unicamente nel 2018. Nel 2017 il primo guadagno è
stato conseguito il 7 settembre 2017, ma era solo parziale e nel corso degli
altri tre mesi vi erano unicamente i pagamenti del __________, non ancora
sicuri e fissi. Nel 2018 invece ha ottenuto ulteriori mandati ed il __________ è
diventata un’entrata fissa e sicura. Essi chiedono di conseguenza che venga
presa in considerazione la cifra d’affari media mensile conseguita dal 1°
gennaio 2018 (fr. 68'900 di cifra d’affari fino al 31 dicembre 2018) al 31
dicembre 2019 (fr. 83'570 di cifra d’affari dal 1° gennaio 2019), per una cifra
d’affari media di fr. 6'563 che se ridotta del 40% raggiunge fr. 3'812 e se
ridotta del 30% fr. 4'447. “Avendo io percepito, per i mesi da marzo a
giugno 2021, CHF 4'200 comprendiamo che per il mese di marzo 2021 non avremmo
diritto, ma per i mesi da aprile a giugno 2021 avremmo subito una limitazione
considerevole della nostra attività”.
1.3. Con risposta del 21 settembre
2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
in ordine
2.1. I ricorrenti affermano di
comprendere “che per il mese di marzo 2021 non avremmo diritto, ma per i
mesi da aprile a giugno 2021 avremmo subito una limitazione considerevole della
nostra attività” (doc. I).
Con le decisioni su
opposizione impugnate l’amministrazione si è tuttavia espressa unicamente sulle
domande relative ai mesi di marzo 2021 ed aprile 2021 (cfr. doc. 1).
Per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In
concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto delle
decisioni su opposizione impugnate, ossia l’eventuale diritto ad indennità
giornaliere Corona per i mesi di marzo 2021 ed aprile 2021.
Nella misura in cui gli
insorgenti contestano il mancato riconoscimento di prestazioni per i mesi di
maggio 2021 e giugno 2021, le loro censure sono di conseguenza irricevibili.
Considerato che essi
ammettono che anche seguendo la loro tesi (presa in considerazione della cifra
d’affari conseguita dal 1° gennaio 2018 in luogo di quella conseguita dal 1°
agosto 2017) non avrebbero diritto a prestazioni per il mese di marzo 2021,
oggetto del contendere rimane la questione di sapere se essi possono pretendere
alle indennità per il mese di aprile 2021.
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di
guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno;
RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta
limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le
persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono
dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari
almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre
mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle
indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo
massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre
2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU
2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 18
gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo
dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2
capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione
dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi
su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del
capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3,
3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un
reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo
secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono
calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel
commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che
per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il
reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea
di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei
contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per
il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto
all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo
l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il
reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è
più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si
applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo
motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con
importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.3. Nella Circolare sull’indennità
in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita
di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17
settembre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda
innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal
17 marzo 2020 (ne esistono 19 versioni, cfr. CIC versione 19; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il
p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e
aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una
limitazione
03/21 considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento
rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,
la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va
calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio
2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore
mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e
spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre
2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per
cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la
diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio
del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire
dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio
dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60
bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono
dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono
aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione
della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le
cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di
statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di
persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la
verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo
statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata
avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito
di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in
reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori
indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a
titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano
soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.
Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale
sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa
attività.
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di
dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,
possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare
il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro
invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra
d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero
mese di dicembre. (…)”
Per le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il
marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2
del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va
conside-
07/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°
luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il
marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle
indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021.
Esempi
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal
primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.4. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021
consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021
consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del
12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del
13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella
presente evenienza occorre stabilire se l’attività del ricorrente ha subito,
nel mese di aprile 2021 (cfr. consid. 2.1 in fine), una limitazione considerevole
a causa del coronavirus, ossia se si è registrata una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 30% (40% nel mese di marzo), rispetto alla
cifra d’affari media a partire dall’inizio dell’attività, che la Cassa fa
risalire al 1° agosto 2017, quando l’interessato si è iscritto quale
indipendente per l’attività di pulizia e gli insorgenti al 1° gennaio 2018
quando l’insorgente ha incrementato il numero di clienti.
Dalle tavole processuali emerge che RI 1 si è iscritto quale
indipendente per la sua attività di pulizie il 1° agosto 2017 presso la Cassa
di compensazione e che ha assunto sua moglie per aiutarlo nella sua attività.
Il 24 giugno 2019 è stata
iscritta a registro di commercio la ditta individuale __________, il cui
titolare è lo stesso RI 1 (cfr. registro di commercio).
Il ricorrente,
dall’iscrizione dell’attività lavorativa il 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2019
ha avuto una cifra d’affari media mensile pari a fr. 5'637 ([11'000 + 68'900 +
83'570] : 29), che se ridotta del 30% per il mese di aprile 2021 raggiunge fr.
3'946 (per il mese di marzo 2021 fr. 3'382 [riduzione del 40%]).
Poiché nel mese di aprile
2021 ha avuto una cifra d’affari di fr. 4'200, l’interessato, di principio, non
ha diritto ad alcuna indennità per questo mese (e per il mese di marzo 2021
dove ha anche avuto una cifra d’affari di fr. 4'200), poiché pur avendo un
reddito soggetto ad AVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000, non è stato
assolto l’altro requisito, ossia quello della considerevole diminuzione della
cifra d’affari pari ad almeno il 30% per il mese di aprile (40% per il mese di
marzo).
Fatti
I ricorrenti
contestano tuttavia la presa in considerazione della cifra d’affari del 2017,
poiché inizialmente vi era un solo cliente, il __________ di __________, grazie
al quale l’insorgente ha conseguito il primo incasso il 7 settembre 2017. Essi
sostengono che nel corso del 2018 e del 2019 la clientela è aumentata fino ad ottenere
tre mandati fissi importanti (un __________ che paga fr. 1'500 al mese, il __________
che paga fr. 3'500 al mese ed una “__________” che paga fr. 2'700 al mese), oltre
ad alcuni clienti occasionali.
Per i mesi di gennaio e
febbraio 2021 l’unica entrata lorda erano quelle della “__________” (fr. 2'700)
a cui si è aggiunto il __________ nel marzo 2021 per un’entrata lorda di fr.
4'200.
I ricorrenti rilevano che se
si prendesse in considerazione unicamente la media della cifra d’affari degli
anni 2018/2019, ad esclusione del 2017, la diminuzione della cifra d’affari
sarebbe superiore al 30%, se invece si tiene in considerazione anche il 2017,
anno in cui le entrate erano minime poiché l’attività era nelle fasi iniziali,
la perdita sarebbe inferiore ma non rispecchierebbe la realtà.
Dalla documentazione
prodotta emerge ancora che per i mesi di gennaio e febbraio 2021 le indennità
giornaliere sono state riconosciute nella misura di fr. 47.20 al giorno (per la
moglie; doc. 4) e di fr. 100.80 al giorno (per il marito; doc. 4) a causa della
riduzione della cifra d’affari del 40% rispetto alla media per il periodo dal
1° agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (cfr. doc. 6).
La Cassa ha invece
respinto la richiesta per i mesi di marzo 2021 (qui non contestato; cfr. doc.
I) e di aprile 2021, poiché pur avendo un reddito soggetto ad AVS per l’anno
2019 di almeno fr. 10'000, il ricorrente non ha assolto l’altro requisito,
ossia quello della considerevole diminuzione della cifra d’affari pari ad
almeno il 30% per il mese di aprile (40% per il mese di marzo).
2.6. Questo Tribunale, alla luce
della fattispecie sopra descritta, non ha alcun motivo per scostarsi dalle
decisioni su opposizione impugnate.
Nel caso di specie occorre
infatti stabilire quando è iniziata l’attività del ricorrente conformemente a quanto
previsto dall’art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno.
A questo proposito in una
sentenza 42.2021.39 del 16 agosto 2021 ai considerandi 2.7 e 2.8 il TCA ha
esaminato il concetto di “avvio dell’attività” ai sensi del
citato disposto, giungendo alla conclusione che va inteso non soltanto
quale inizio dell’impresa formale, bensì quale inizio dell’attività commerciale
vera e propria.
Nella fattispecie
l’assicurato non contesta di aver iniziato la propria attività lucrativa nel corso
del mese di agosto 2017, quando si è iscritto quale indipendente presso la
Cassa di compensazione, tant’è che già il 7 settembre 2017 ha incassato il
primo reddito, di fr. 1'500 (doc. A3), in seguito ai lavori di pulizia svolti
Considerandi
per il __________ di __________. Egli ha poi conseguito, dal medesimo cliente,
fr. 3'500 il 6 ottobre 2017, fr. 3'000 il 7 novembre 2017 e fr. 3'000 il 5
dicembre 2017 (doc. A3).
È vero che gli incassi nei
primi mesi del 2017 sono stati più bassi rispetto alle cifre d’affari degli
anni successivi e che con il passare del tempo l’interessato è riuscito ad
acquisire man mano ulteriore clientela e ad incrementare anche il suo reddito.
Ciò non è tuttavia sufficiente per non prendere in considerazione i mesi da
agosto a dicembre 2017.
Infatti, la circostanza
che all’inizio di un’attività indipendente la cifra d’affari è più bassa poiché
i clienti sono pochi è usuale.
Inoltre, un diverso
calcolo della cifra d’affari, come quello suggerito dai ricorrenti, sarebbe in
contrasto con quanto prevedono l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr.
art. 2 cpv. 3ter) e le direttive (cfr. marginale 1041.4 CIC), secondo le quali
occorre prendere in considerazione la cifra d’affari conseguita dall’avvio
dell’attività (per il concetto cfr. la già citata STCA 42.2021.39 del 16 agosto
2021.
ai considerandi 2.7 e 2.8) e violerebbe la parità di trattamento e la
sicurezza del diritto, portando a soluzioni arbitrarie, differenti per ogni
assicurato che potrebbe scegliere il periodo che più gli conviene.
Questo Tribunale non ha
pertanto alcun motivo per non ritenere anche la cifra d’affari del ricorrente
conseguita nel 2017, dall’inizio della sua attività nel mese di agosto.
Accertato che la cifra
d’affari del mese di aprile 2021 (fr. 4'200) è superiore rispetto alla cifra
d’affari media ridotta del 30% del periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre
2019.
(fr. 3'946), è a giusta ragione che la Cassa ha negato il diritto alle
indennità al ricorrente ed a sua moglie, coniuge che lavora nell’azienda. Ciò
vale anche per il mese di marzo 2021, qui non contestato, ritenuto che la cifra
d’affari di fr. 4'200 è superiore rispetto alla cifra d’affari media, ridotta
del 40%, di fr. 3'382.
2.7
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate vanno confermate.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 9 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni
IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche
la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti