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Decisione

42.2021.59

Rettamente USSI ha rifiutato ulteriori prestazioni assist. speciali per cure dentarie, oltre a quelle per trattamento igienista. Violazione del dovere di collaborare delle parti, poiché ricorrente non ha prodotto, nonostante molte richieste, indicazioni necessarie a Commissione periti dentisti

13 dicembre 2021Italiano40 min

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.59

rs

Lugano

13 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 9 settembre 2021 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Nel mese di aprile 2020 RI 1

ha trasmesso all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) una

nota d’onorario del 23 marzo 2020 emessa dal Dr. __________, medico dentista di

__________, di fr. 975.-- relativi a cure dal 12 al 27 febbraio 2020 per il

relativo pagamento (cfr. doc. 41=537).

1.2. Con sentenza 42.2020.12 del 3

agosto 2020 questa Corte ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata

giustizia inoltrato il 22 giugno 2020 da RI 1, poiché la sua domanda di presa a

carico della fattura del dentista era rimasta inevasa. In effetti l’USSI pendente

causa, e meglio l’8 luglio 2020, ha emesso la relativa decisione.

1.3. Con decisione dell’8 luglio

2020 l’USSI ha accolto parzialmente la richiesta della ricorrente di assumere

il costo della cura dentistica a cui si è sottoposta nel mese di febbraio 2020.

In effetti l’amministrazione a tale riguardo ha riconosciuto una prestazione

speciale di fr. 141.30.

Nel provvedimento in

questione è stato precisato:

" OSSERVAZIONI

COMMISSIONE DENTISTI:

" Paghiamo solo l'igienista al valore del punto

CHF 1.00. Se per le altre cure può essere documentata la necessità (tramite

fotografia o RX), potremo valutare una partecipazione. Come già fatto prevenire

tramite mail, il regolamento prevede che ogni cura deve essere preventivata e

ricevere il nostro benestare”." (Doc. 504)

1.4. Il 13 novembre 2020 l’USSI ha

emesso una decisione su reclamo con cui ha respinto, nella misura in cui non

era divenuto privo di oggetto a seguito del versamento dell’importo

riconosciuto di fr. 141.30, il reclamo interposto dall’interessata, in quanto

quest’ultima, che non aveva sottoposto all’amministrazione un preventivo,

nemmeno aveva prodotto in seguito ulteriore documentazione atta a comprovare la

necessità delle altre cure rispetto a quelle fornite dall’igienista (cfr. doc. 493).

1.5. Con sentenza 42.2020.38

dell’8 febbraio 2021 il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI

1 e, come del resto proposto dall’USSI in sede di risposta, ha rinviato gli

atti all’amministrazione affinché fosse conferita all’insorgente la facoltà di

completare le informazioni occorrenti per valutare se le cure dentarie da lei

effettuate nel mese di febbraio 2020, oltre alle prestazioni dell’igienista già

riconosciute per fr. 141.30, fossero necessarie oppure no.

Questo Tribunale ha

evidenziato che nel caso di specie si imponeva un complemento istruttorio, in

quanto, da una parte, sia le Direttive riguardanti gli importi delle

prestazioni assistenziali per il 2020 al p.to 4.1.b, sia la Disposizione

concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle

prestazioni di sostegno sociale del 27 gennaio 2020 non escludono una

partecipazione alle spese dentarie da parte dell’USSI in caso di mancata

presentazione di un preventivo, prevedendo in tale eventualità soltanto che la

presa a carico non è garantita. Dall’altra, la Commissione dei periti dentisti,

nel suo preavviso del 15 giugno 2020, ha indicato che “se per le altre cure

può essere documentata la necessità (tramite fotografia o RX), potremo valutare

una partecipazione”, nel caso della ricorrente. Inoltre il TCA ha osservato

che l’insorgente è venuta a conoscenza unicamente a fine novembre 2020 della

Disposizione del 27 gennaio 2020 e del formulario relativo al preventivo da cui

emergono le indicazioni essenziali da fornire all’USSI.

Nella sentenza è stato

precisato che l’amministrazione, dopo aver esperito gli accertamenti, avrebbe determinato nuovamente, avvalendosi

della valutazione tecnica della Commissione dei periti dentisti, se la ricorrente avesse diritto o meno

all’assegnazione di un’ulteriore prestazione assistenziale speciale per le

spese dentistiche del febbraio 2020.

1.6. Con ricorso per denegata

giustizia del 1° luglio 2021 RI 1 ha chiesto al TCA “di intimare l’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona di emettere una decisione

formale motivata entro 20 giorni”, specificando che “la presente pratica

è pendente da oltre 1 anno senza valida ragione”. La medesima

ha

allegato copia di un proprio scritto indirizzato all’USSI l’8 giugno 2020 con

oggetto “Sollecito di risposta ed evasione pratica nota dentista del 23.03.2020

CHF 975.00 (cfr. doc. 436; 32).

1.7. Con sentenza 42.2021.49 del

27 settembre 2021, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha stralciato

dai ruoli il ricorso per denegata giustizia inoltrato il 1° luglio 2020 da RI 1,

in quanto l’USSI pendente causa, e meglio il 9 settembre 2021, ha emesso

una decisione su reclamo in merito alla richiesta di assunzione dei costi per i

trattamenti dentistici del febbraio 2020 di cui alla nota d’onorario del 23

marzo 2020.

1.8. Con decisione su reclamo del

9 settembre 2021 l’USSI ha rifiutato l’assegnazione di un’ulteriore prestazione

assistenziale speciale (oltre all’importo di fr. 141.30 relativo alle cure

d’igiene del 12 febbraio 2020) a copertura delle spese dentarie concernenti le

cure effettuate nel febbraio 2020 (cfr. doc. II1).

L’amministrazione ha così

motivato il proprio provvedimento:

" (…) la

reclamante non ha dato seguito alle richieste dell’USSI di trasmettere la

documentazione atta a comprovare la necessità delle altre cure rispetto a

quelle fornite dall’igienista, omettendo peraltro di collaborare. La reclamante

non ha fatto uso della facoltà conferitale per completare le informazioni

occorrenti per valutare se le cure dentarie da lei effettuate nel mese di

febbraio 2020, oltre alle prestazioni dell’igienista già riconosciute per CHF

141.30, siano state necessarie o meno. (…)” (doc. II1)

1.9. Il 14 settembre 2021 RI 1 ha

inoltrato un “reclamo” contro la decisione del 9 settembre 2021 all’USSI (cfr.

doc. I), che, il 16 settembre 2021, l’ha trasmesso per competenza al TCA (cfr.

doc. II).

L’insorgente ha in

particolare fatto valere, da un lato, di avere debitamente consegnato la

documentazione richiesta dalla Commissione dei periti dentisti all’USSI, e

meglio l’8 marzo 2021 il formulario preventivo dentistico compilato, il 1°

aprile 2021 la nota igienista del 26 gennaio 2021 di fr. 162.--, il 26 aprile

2021 da parte del Dr. __________ la radiografia/fotografia dell’arcata dentale

e il 7 maggio 2021 da parte sua la radiografia/fotografia dell’arcata dentale.

Dall’altro, che di

conseguenza l’USSI disponeva della completa documentazione dal 27 aprile 2021.

La medesima ha poi

asserito che il numero dei denti trattati è indicato nel formulario preventivo

per cure dentarie a pag. 2 (4 denti n. 25, 46, 45 e 44) dove viene descritto

anche l’intervento effettuato ad ognuno di essi (cfr. doc. I).

1.10. Nella sua risposta del 28

settembre 2021 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.11. RI 1 si è nuovamente espressa

in merito alla fattispecie il 14 ottobre 2021 e ha inviato dei documenti (cfr.

doc. VII + 1/2).

1.12. La parte resistente ha preso

posizione al riguardo il 27 ottobre 2021 (cfr. doc. IX).

1.13. Il doc. IX è stato inviato per

conoscenza all’insorgente (cfr. doc. X).

in diritto

2.1. La ricorrente,

pendente causa (cfr. doc. VII), ha chiesto “la designazione di un

patrocinatore d’ufficio”.

In

tale contesto va ricordato innanzitutto che la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i

fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di

collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile

ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA; STF 8C_45/2010 del 26

marzo 2010).

Nel

caso concreto questo Tribunale constata che l’insorgente ha dimostrato di saper

difendere adeguatamente i propri interessi.

La medesima, pertanto, non

necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF

8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto

36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA

42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid.

2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio

9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid.

2.1.).

In proposito

cfr. pure STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2., riguardante la ricorrente.

La

domanda di designazione di un avvocato deve, conseguentemente, essere respinta.

2.2. Ai sensi della giurisprudenza

federale, allorché una decisione su opposizione (o su reclamo) viene annullata

e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento d’istruttoria,

non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su

opposizione (o su reclamo), bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con

l’emissione di una nuova decisione formale.

Al

riguardo in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 l’Alta Corte ha

stabilito che:

"

(…) En s’opposant à la

décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution

de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le

cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher

l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126

V 23 consid. 4b p. 24 sv.).

Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle

décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu

l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04

du 8 juin 2005 consid. 2.2, in

RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art.

52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu

BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n°

17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit

administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg

Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art.

52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé

la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF

131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010

consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004

a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du

dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes

diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient

pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait

procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le

renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision

initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui

devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010

consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises.“

In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA

38.2019.28 del 22cgennaio 2020 consid. 2.2.; STCA 38.2015.35 del 15 giugno 2015

consid. 2.6.; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.2.; STCA

38.2012.34 dell’8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011

consid. 2.9. in fine.

Nel caso di specie, come

visto nei fatti, il TCA, con giudizio 42.2020.38 dell’8 febbraio 2021, ha

accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo

del 13 novembre 2020 con cui l’USSI, riguardo ai trattamenti dentari del

febbraio 2020, ha negato l’assunzione di ulteriori costi (oltre all’importo di

fr. 141.30 relativi alle prestazioni fornite dall’igienista), poiché la

medesima non aveva sottoposto all’amministrazione un preventivo e nemmeno aveva

prodotto in seguito altra documentazione atta a comprovare la necessità delle

cure.

Questo Tribunale ha

rinviato gli atti all’USSI per un complemento istruttorio, in particolare per conferire

all’insorgente la facoltà di completare le informazioni occorrenti per valutare

se le cure dentarie da lei effettuate nel mese di febbraio 2020, oltre alle

prestazioni dell’igienista già riconosciute per fr. 141.30, fossero necessarie

oppure no. Nella sentenza è stato precisato che l’amministrazione, prima di

determinare nuovamente il diritto o

meno a un’ulteriore prestazione assistenziale speciale per le spese dentistiche

del febbraio 2020, si sarebbe avvalsa della valutazione tecnica della

Commissione dei periti dentisti (cfr.

consid. 1.4.; 1.5.).

Il

9 settembre 2021 l’USSI - contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza

appena citata - ha emesso una decisione su reclamo con cui ha rifiutato di

assumere i costi dei trattamenti dentari del febbraio 2020, ad eccezione delle

cure d’igiene di fr. 141.30 già riconosciute (cfr. doc. II1; consid. 1.8.).

La

parte resistente, a seguito della sentenza 42.2020.38, avrebbe invece dovuto

emanare una nuova decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata

con reclamo e la relativa decisione su reclamo con ricorso al TCA (cfr. art. 65

Las; 33 Laps).

In casu, tutto ben

considerato, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18

giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1.,

pubblicata in DTF 142 V 67), ritenuto, in particolare, il principio di celerità

vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF

9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012

consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncia in ogni

caso a trattare la decisione su reclamo del 9 settembre 2021 quale decisione

formale (con la conseguenza che la presente vertenza dovrebbe essere dichiarata

irricevibile) e a un rinvio degli atti all’USSI per emettere una decisione su

reclamo, in quanto - alla luce dell’intero iter procedurale avviato nell’aprile

2020 con la richiesta di RI 1 di assunzione delle spese relative ai trattamenti

dentari del febbraio 2020 che ha comportato numerose richieste di

documentazione nei confronti dell’insorgente anche a seguito della sentenza

42.2020.38 dell’8 febbraio 2021 di questa Corte, nonché molteplici prese di

posizioni da parte della Commissione dei periti dentisti (cfr. consid.

1.1.-1.8.) - “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio

formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009

del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid.

2.6.).

Di conseguenza questa

Corte entra nel merito del ricorso del 14 settembre 2021.

2.3. L’insorgente ha innanzitutto

invocato implicitamente una lesione del diritto di essere sentita per essere “rimasta

all’oscuro” di informazioni in possesso dell’USSI, in particolare contenute

in alcuni pareri della Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. VII).

Questa

Corte ricorda che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto

d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito

deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi

prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127

III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126

Fatti

I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Tuttavia,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che la violazione del diritto di

essere sentita è sanabile se l'interessata ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e

sul diritto (cfr. STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 4.3.; STF

8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF 8C_414/2015 consid. 2.3.;

DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180

consid. 4a pag. 183).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr.

anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione

del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il

chiarimento della fattispecie (art. 16 Lptca; 31 e 61 lett. c LPGA).

Inoltre,

per costante giurisprudenza federale, come già visto sopra (cfr. consid. 2.2.),

è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come

in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio

procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con

l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad

essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid.

4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; DTF 137 I 195

consid. 2.3.3.; DTF132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA rileva che l’USSI,

nei propri scritti inviati all’insorgente, ha fatto riferimento alle

osservazioni formulate dalla Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. 37; 30;

14; consid. 2.6.).

Pertanto l’insorgente

avrebbe comunque potuto chiedere delucidazioni al riguardo.

In proposito l’amministrazione

ha peraltro affermato che i pareri della Commissione sono sempre stati presenti

agli atti e in ogni tempo la ricorrente avrebbe potuto chiedere dei chiarimenti

o accedere a tutti gli atti (cfr. doc. IX).

Ad ogni modo, anche

volendo ritenere per ipotesi di lavoro, che il diritto di essere sentita

dell’insorgente sia stato violato, tale lesione va considerata sanata dal

momento che la medesima, l’8 ottobre 2021, ha visionato l’intera documentazione

agli atti presso la Cancelleria di questo Tribunale (cfr. doc. VI).

Per inciso giova rilevare

che il parere della Commissione del 16 agosto 2021, citato dalla ricorrente

nello scritto del 14 ottobre 2021 (cfr. doc. VII), non riguarda il trattamento

dentario del febbraio 2020, bensì un’ulteriore nota d’onorario di fr. 162.--

relativa a cure del gennaio 2021 (cfr. doc. 201; 202; doc. V pag. 6).

La censura di natura

formale deve, dunque, essere respinta.

2.4. L’intervento

della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza

sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto

di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002

(cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore

il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati

resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU

53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1°

febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono,

peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps

(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre

2006 pag. 313-317).

2.5. L'art.

1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei

diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite

dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di

quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le

prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

Considerandi

2.

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede

al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono

complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni

sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi

cantonali".

Il

cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali

propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite

le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps).

Secondo

l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti

preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette

(art. 17).

Al

riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare

alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2

Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10,

23.

e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente

dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e

alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse

si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del

Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8

maggio 2002, pag. 3).

Inoltre

le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

3.

Las).

Relativamente

alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali

ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la

soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le

prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della

Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere

ricorrente. (cpv. 2)."

L'art.

20.

Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

"

Le prestazioni speciali sono

destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese

dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione

sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali

per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio

superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle

prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario

raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico

cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono

essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione,

gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e

franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."

Le

prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a

bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini

di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro

carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni

specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il

reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n.

5250.

dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata

in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

2.6

L’art.

20.

cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia,

esaustivo.

In

effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il

che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

Ad ogni modo le spese

dentarie sono contemplate espressamente alla lett. b) del cpv. 1 dell’art. 20

Las.

Esse,

pertanto, di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione -

ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito

disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las;

consid. 2.3.) - di una prestazione assistenziale speciale.

L’art. 8g Reg.Las prevede

che le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive

emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS).

Le

direttive della Conferenza svizzera dell’azione sociale (COSAS; dal 1° gennaio

2021.

Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS) al p.to

C.1.4 valido dal dicembre 2016 al 31 dicembre 2020, relativo alle spese per

cure dentarie, enunciano che:

" Sono

riconosciuti i costi dei controlli annuali e dell’igiene dentaria. I costi per

gli interventi dentistici sono assunti se il trattamento è necessario e può

essere eseguito in forma semplice, economica e adeguata. Ad eccezione delle

urgenze, prima di ogni intervento dev’essere presentato un preventivo che

illustri anche lo scopo del trattamento. I costi da prendere a carico sono

basati sul punteggio dell’INSAI o sulla tariffa sociale dei singoli cantoni. Se

il trattamento prevede costi elevati, gli uffici di sostegno sociale possono

limitare la libera scelta del dentista e richiedere il preavviso di un dentista

fiduciario.”

Dal 1° gennaio 2021 le

linee guida CSIAS al p.to C.6.5. a), relativo alle spese per cure dentarie,

indicano:

" Le spese

per i controlli annuali, l’igiene dentale e i trattamenti del dolore devono

essere prese a carico come Pci (n.d.r.: prestazioni circostanziali) di

base.

Ulteriori trattamenti devono essere presi a carico quali PCi di

base a condizione che siano eseguiti in modo semplice, economico e appropriato.

Prima di questi trattamenti deve essere richiesto un preventivo da sottoporre

all’organo dell’aiuto sociale con una richiesta di assunzione dei costi. Il

preventivo deve anche informare sullo scopo del trattamento.

I costi sono presi a carico sulla base della tariffa sociale dei

singoli cantoni.

In caso di cure dentarie costose, l’organo dell’aiuto sociale può

limitare la libera scelta del dentista e rivolgersi a un dentista di fiducia.”

Dal canto loro le

Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020

del 1° gennaio 2020 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del

Cantone Ticino (BU 57/2019 del 31 dicembre 2019) ai p.ti 4 e 4.1.b, peraltro

citati nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 3) prevedono:

" 4.

Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a

coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute di volta in volta secondo

l’esigenza. Le principali prestazioni speciali sono riconosciute dall’USSI,

secondo le seguenti modalità e rispettivi importi. Di principio non vengono

riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.

Per giustificati motivi con l’accordo dell’assistito possono

essere eccezionalmente riconosciute prestazioni speciali che superano al

massimo di 200 franchi il valore limite previsto, deducendo la differenza

dall’importo del fabbisogno mensile.

4.1

Prestazioni speciali relative alla salute

(…)

b. Cure dentarie

Le cure dentarie urgenti sono riconosciute fino ad un massimo di

300.

franchi annui. Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI

allegando la fattura originale.

Per importi superiori, prima di iniziare il trattamento, il

beneficiario deve chiedere al medico dentista un preventivo che indichi lo

scopo del trattamento e sottoporre lo stesso all’USSI. In caso contrario una

partecipazione alle spese potrebbe non essere garantita. Le cure devono avere

carattere semplice, economico ed adeguato in applicazione alla Disposizione

concernente il sussidio delle cure dentarie per persone al beneficio delle

prestazioni di sostegno sociale. I costi sono riconosciuti sulla base del

tariffario SUVA.

Il costo per il controllo dell’igiene è riconosciuto una volta

l’anno (12 mesi). Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI

allegando la fattura.”

Il tenore dei p.ti 4 e

4.1.b delle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali

per il 2021 del 1° gennaio 2021 (cfr. BU 1/2021 del 5 gennaio 2021 pag. 1) è il

medesimo di quello delle Direttive per il 2020.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_458/2020 del

27.

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF

146.

V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del

18.

settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.;

STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e

in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.

4.4

pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF

2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.7

Con sentenza 42.2021.38

dell’8 febbraio 2021, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.5.), questa Corte ha

rinviato gli atti all’amministrazione affinché fosse conferita all’insorgente

la facoltà di completare le informazioni occorrenti per valutare se le cure

dentarie da lei effettuate nel mese di febbraio 2020 - la cui nota d’onorario è

stata emessa dal Dr. __________, dentista curante, il 23 marzo 2020 per

l’ammontare di fr. 975.-- (cfr. doc. 41=537; consid. 1.1.; di tale importo sono

già stati riconosciuti fr. 141.30 corrispondenti alle prestazioni

dell’igienista), fossero necessarie oppure no. Il TCA ha, altresì, specificato

che l’amministrazione, dopo aver esperito gli accertamenti, avrebbe determinato nuovamente, avvalendosi

della valutazione tecnica della Commissione dei periti dentisti, se la ricorrente avesse diritto o meno

all’assegnazione di un’ulteriore prestazione assistenziale speciale per le

spese dentistiche del febbraio 2020.

L’8 marzo 2021 RI 1 ha

trasmesso all’USSI il formulario “Preventivo per cure dentarie” compilato dal Dr.

__________, da cui emerge che l’“importo prestazioni mediche dentistiche”

corrisponde a fr. 912.-- (cfr. doc. 42; 43).

L’amministrazione, tramite

raccomandata del 15 aprile 2021, le ha chiesto di inviare la documentazione a

comprova della necessità delle cure dentarie (fotografie e/o radiografie) da

lei effettuate nel mese di febbraio 2020, oltre alle prestazioni dell’igienista

già riconosciute per fr. 141.30, con l’indicazione che sarebbe stata sottoposta

alla Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. 40).

Il 19 aprile 2021 i periti

Dr. __________ e __________ hanno osservato che senza una documentazione

radiografica/fotografica a sostegno della diagnosi non potevano entrare nel

merito di un eventuale sussidio (cfr. doc. 38).

L’USSI, il 22 aprile 2021,

ha emanato una decisione menzionando il parere della Commissione del 19 aprile

2021.

(cfr. doc. 37).

Contro tale provvedimento RI

1.

ha interposto reclamo il 17 maggio 2021 (cfr. doc. 33).

Inoltre la medesima a fine

aprile 2021 ha spedito alla parte resistente due radiografie dentali del 18

dicembre 2018 (cfr. doc. 35; 36).

In proposito la

Commissione dei periti dentisti, il 7 maggio 2021, ha rilevato che “la

documentazione radiografica inviata non è attuale. Le radiografie inviate datano

2018.

e quindi non servono per l’esame del preventivo di 912.00 del 4 marzo 2021

(…)” (cfr. doc. 218)

L’8 giugno 2021 RI 1 ha

sollecitato l’emissione di una decisione in relazione alla richiesta di

assunzione della nota del 23 marzo 2020 di fr. 975.-- entro il 24 giugno 2021,

con la richiesta di allegare le motivazioni scritte della Commissione dei

periti dentisti (cfr. doc. 32).

La Commissione dei periti

dentisti, il 16 luglio 2021, ha puntualizzato che per poter entrare nel merito

della valutazione della nota d’onorario del 23.03.2020 necessitava che sulla

stessa figurassero i numeri dei denti curati (cfr. doc. 31).

Con raccomandata del 3

agosto 2021 l’USSI ha, dunque, invitato la ricorrente a chiedere al Dr. __________

di procedere come indicato dalla Commissione (cfr. doc. 30).

L’insorgente, il 4 agosto

2021, si è limitata a inviare un messaggio di posta elettronica a __________,

Capo servizio dell’USSI, allegando il proprio scritto dell’8 giugno 2021 e

aggiungendo di voler provvedere a quanto da lei richiesto entro l’11 agosto

2021.

(cfr. doc. 27).

Il 5 agosto 2021 l’USSI le

ha spedito una lettera raccomandata del seguente tenore:

" (…) Con

lettera del 15 aprile 2021, riferendoci alla sentenza citata in oggetto, le

abbiamo chiesto di trasmetterci la documentazione a comprova della necessità

delle cure dentarie (fotografie e/o radiografie) da lei effettuate nel mese di

febbraio 2020 (v. allegato 2).

Con scritto del 3 agosto 2021 le abbiamo

comunicato che la Commissione periti dentisti per valutare la nota d’onorario

del 23 marzo 2020, necessita che sulla stessa figurino i numeri dei denti

curati. L’abbiamo pertanto invitata a chiedere al dr. __________ di procedere

come indicato (v. allegato 3).

Riferendoci alla sua lettera dell’8 giugno 2021

(allegato 1), per chiarezza le indichiamo che dall’emanazione della Sentenza da

parte de Tribunale cantonale delle assicurazioni l’8 febbraio 2021 abbiamo da

lei ricevuto copia del preventivo del dr. __________ datato 4 marzo 2021

(allegato 4), due fotocopie di due radiografie datate 18.12.2018 (allegato 5),

copia della nota d’onorario datata 30 marzo 2021 (allegato 6). Qualora i

documenti in nostro possesso non corrispondano a quelli da lei indicati sulla

sua lettera dell’8 giugno 2021 con “formulario compilato per il preventivo

dentistico il 1° aprile 2021 e la radiografia/fotografia dell’arcata dentale il

17.

maggio 2021” (cfr. allegato 1), le chiediamo cortesemente di volerceli

trasmettere.

Per poter dar seguito a quanto ordinatoci

l’8 febbraio 2021 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali e, come

per altro da lei richiesto, determinare se ha diritto o meno all’assegnazione

di un’ulteriore prestazioni assistenziale per le spese dentistiche indicate

nella nota d’onorario del 23 marzo 2020, la invitiamo a procedere come

richiestole, in particolare ad inviarci la citata nota indicante i numeri dei

denti curati per poterla sottoporre alla Commissione periti dentisti. (…)”

(Doc. 14)

Tramite raccomandata del

19.

agosto 2021 l’amministrazione, con riferimento ai propri scritti del 3 e del

5.

agosto 2021, ha invitato la ricorrente a darvi seguito entro il 2 settembre

2021, informandola che “qualora non dovessimo ricevere quanto richiesto

entro il termine indicato, procederemo ad emettere una decisione relativa alla

nota d’onorario del 23 marzo 2020 in base alla documentazione in nostro

possesso” (cfr. doc. 12).

Non avendo ricevuto

alcunché da parte dell’insorgente, la parte resistente ha sottoposto tutta la

documentazione in suo possesso alla Commissione dei periti dentisti (cfr. doc.

II1 p.to F; V pag. 7), la quale, il 6 settembre 2021, ha osservato:

" Non

essendoci pervenute le delucidazioni richieste (numero dei denti curati e

fatturati con la nota d’onorario del 23.03.2020 e relativa documentazione) non

ci è possibile stabilire se le cure effettuate il 20.02.20 e il 27.02.20 siano

rispettose del principio di semplicità, economicità ed adeguatezza imposti

dalla cassa. Pertanto a nostro modo di vedere, a questo punto, l’USSI dovrebbe

assumere solo le cure del 12,02.2020 (igiene) ma al valore punto di CHF 1.-”

(Doc. 10)

Con decisione su reclamo

del 9 settembre 2021 l’USSI ha rifiutato l’assegnazione di un’ulteriore

prestazione assistenziale speciale (oltre all’importo di fr. 141.30 relativo

alle cure d’igiene del 12 febbraio 2020) a copertura delle spese dentarie

relative alla nota d’onorario del Dr. __________ del 23 marzo 2020, in quanto RI

1.

non ha fatto uso della facoltà conferitale per completare le informazioni

occorrenti per valutare se le altre cure dentarie, rispetto a quelle fornite

dall’igienista, da lei effettuate nel mese di febbraio 2020 siano state

necessarie o meno (cfr. doc. II1; consid. 1.8.).

La ricorrente ha

contestato il modo di procedere dell’amministrazione, asserendo segnatamente di

avere debitamente consegnato la documentazione richiesta dalla Commissione dei

periti dentisti e precisando che l’informazione relativa al numero dei denti

trattati risulta dal formulario riguardante il preventivo per cure dentarie

(cfr. doc. I)

2.8

Questa Corte, chiamata a

pronunciarsi in merito alla presente vertenza, rileva che come sancito dalla sentenza

42.2021.38

dell’8 febbraio 2021 (cfr. consid. 1.5.; 2.7.), l’USSI ha dato

facoltà alla ricorrente di completare le informazioni mancanti al fine di valutare,

avvalendosi della valutazione tecnica della Commissione dei periti dentisti, se

avesse diritto o meno a un’ulteriore prestazione assistenziale speciale (cfr.

consid. 2.5.; 2.6.), oltre all’importo di fr. 141.30 per le cure d’igiene, in

relazione ai trattamenti dentari a cui si è sottoposta nel febbraio 2020.

L’amministrazione, a più

riprese e in virtù delle indicazioni fornitele dai periti dentisti, ha invitato

l’insorgente a produrre la necessaria documentazione.

La ricorrente, tuttavia, benché

l’8 marzo 2021 abbia provveduto a inviare il formulario “Preventivo per cure

dentarie” compilato dal dentista curante, Dr. __________, e a fine aprile 2021,

dopo che l’USSI le ha inviato due raccomandate il 15 e il 22 aprile 2021 (cfr.

doc. 40; 37; consid. 2.7.), due radiografie sebbene del dicembre 2018 (cfr.

doc. 35; 36), mai ha dato seguito alla richiesta di trasmettere la nota

d’onorario del 23 marzo 2020 con l’aggiunta dei numeri dei denti curati.

L’insorgente è stata del

resto resa attenta di tale necessità con raccomandata del 3 agosto 2021 (cfr.

doc. 30), con successiva raccomandata del 5 agosto 2021 - alla quale sono state

allegate copie dei documenti inviati all’USSI dalla ricorrente per evitare

malintesi circa la documentazione a disposizione dell’amministrazione (cfr.

doc. 14) - e infine con raccomandata del 19 agosto 2021 (cfr. doc. 12).

Con l’ultimo scritto del

19.

agosto 2021 la parte resistente ha inoltre specificato che in caso di

mancato invio, sarebbe stata emessa una decisione concernente la nota

d’onorario del 23 marzo 2020 in base alla documentazione in suo possesso (cfr.

doc. 12).

L’obiezione della

ricorrente secondo cui il numero dei denti trattati risulta dal formulario

preventivo per cure dentarie (cfr. doc. I, consid. 1.9.) è infondata, in quanto

è solo con l’indicazione dei denti effettivamente curati nella nota d’onorario

che il preventivo (dei costi e delle cure) trova conferma. La sola annotazione

nel preventivo non è sufficiente per concludere che siano poi stati realmente eseguiti

i trattamenti indicati, come pure la loro necessità.

D’altronde la precisazione

nella nota d’onorario dei denti trattati nel febbraio 2020 s’imponeva anche

perché le radiografie/fotografie dentali trasmesse dalla ricorrente (anche in

sede di ricorso; cfr. doc. VII2) risalivano al dicembre 2018, ossia a più di

anno prima delle cure.

La censura ricorsuale

secondo cui l’USSI non avrebbe non trasmesso prontamente le radiografie alla

Commissione dei periti dentisti, nemmeno a fine giugno 2021 (cfr. doc. I) si

rivela peraltro infondata. Perlomeno dal 7 maggio 2021 la Commissione aveva a

disposizione la documentazione radiografica. In effetti nel preavviso di tale

data i periti hanno indicato che “… le radiografie inviate datano 2018 e

quindi non servono per l’esame del preventivo di 912.00 del 4 marzo 2021” (cfr.

doc. 218; consid. 2.7.).

In simili condizioni, la

ricorrente, non fornendo tutta la documentazione richiesta, non ha consentito

alla Commissione dei periti dentisti di stabilire se le cure del febbraio 2020

fossero rispettose del principio di semplicità, economicità ed adeguatezza

(cfr. doc. 10; consid. 2.7.).

La Commissione,

contrariamente a quanto asserito dall’insorgente (cfr. doc. VII), non ha del

resto mai affermato di aver accettato il preventivo di fr. 912.-- (cfr. doc.

43; consid. 2.7.) del 4 marzo 2021. Il 19 aprile 2021 la stessa ha, infatti,

precisato, in relazione al preventivo di fr. 912.--, che “senza una

documentazione radiografica/fotografica a sostegno della diagnosi non possiamo

entrare nel merito di un eventuale sussidio” (cfr. doc. IX; 38; consid.

2.7.).

In

proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (cfr. art. 16 Lptca; 31, 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N.

12.

pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF

117.

V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare

le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_693/2020 del 26 luglio

2021.

consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF

8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile

2015.

consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01

del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.

164.

consid. 5a).

L’atteggiamento

dell’insorgente - che, come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. IX),

da un lato, nel maggio 2021 ha indicato alla parte resistente che, se non

avesse fornito i motivi per i quali aveva inviato alla Commissione lo scritto

del 22 aprile 2021 in cui era riportato il preavviso del 19 aprile 2021 dei Dr.

__________ e __________ (cfr. doc. 37; 38; consid. 2.7.), si sarebbe rivolta

alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e della trasparenza (cfr.

doc. 219), dall’altro, già il 2 novembre 2020 aveva presentato a quest’ultima

Commissione un reclamo nei confronti dell’USSI, domandato segnatamente “in

quali casi la protezione della privacy decade e qual è la motivazione?”

(cfr. doc. 322), infine mai ha manifestato chiaramente l’intenzione di

svincolare il proprio dentista dal segreto professionale al fine di poter

rispondere alle domande della parte resistente - ha altresì ostacolato un

contatto dell’USSI con il dentista curante per richiedere direttamente a

quest’ultimo in particolare la documentazione mancante.

La circostanza secondo cui

lo studio del Dr. __________, contattato dalla ricorrente con messaggio di

posta elettronica del 19 agosto 2021 per sapere quali documenti fossero

necessari così da poter informare il suo dentista, fosse chiuso per vacanze

fino al 12 settembre 2021 (cfr. doc. I; A9) non le è poi di alcun ausilio.

Al riguardo il TCA si

limita a osservare che alla medesima già il 3 e il 5 agosto 2021 sono stati

precisati i documenti specifici o meglio quali complementi di informazioni (l’indicazione

sulla nota d’onorario del 23 marzo 2020 dei numeri dei denti curati) occorressero

alla Commissione (cfr. doc. 30; 14; consid. 2.7.).

Non

va, infine, dato seguito alla richiesta dell’insorgente di essere messa al

corrente delle date annuali delle assenze dei periti dentisti (cfr. doc. I;

VII), in quanto tale conoscenza è irrilevante ai fini della lite. La ricorrente

avrebbe potuto e dovuto ad ogni modo rivolgersi all’USSI.

2.9

La ricorrente ha postulato l’audizione

da parte del TCA di alcuni testi, e meglio dei periti dentisti, Dr. __________

e Dr. __________, come pure del dentista curante, Dr. __________, la nomina un

perito per verificare la nota d’onorario del 23 marzo 2020 e la trasmissione

dell’elenco esatto dei documenti richiesti dalla Commissione dei periti

dentisti (cfr. doc. I; VII).

Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto

consentono a questo Tribunale di emanare il proprio giudizio, ritiene che

l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi

concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Per

quanto concerne la richiesta di ricevere l’elenco dei documenti richiesti dalla

Commissione dei periti dentisti (cfr. doc. I), va osservato che

l’amministrazione ha chiaramente indicato più volte all’insorgente quali

informazioni occorressero alla Commissione, segnatamente la specificazione

nella nota d’onorario del 23 marzo 2020 dei numeri dei denti trattati, domanda

peraltro rimasta inevasa (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).

In relazione infine

alla richiesta della ricorrente di trasmettere “ogni

informazione/documentazione intercorsa tra l’USSI e terzi (Commissione dei

dentisti o altro)” concernente la medesima (cfr. doc. I; VII) va rilevato

che i documenti connessi alla sua domanda di assumere tutti i costi dei trattamenti

dentari del febbraio 2020, anche da parte di terzi, specificatamente dalla

Commissione dei periti dentisti, si trovano negli atti dell’incarto della

presente causa che l’insorgente ha in ogni caso visionato l’8 ottobre 2020

(cfr. doc. VI; consid. 2.3.).

Di conseguenza la richiesta dell’insorgente

concernente l’audizione dei testi, la nomina del perito e la trasmissione

dell’elenco dei documenti occorrenti alla Commissione deve essere respinta.

A

tale proposito è utile rammentare che conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.;

STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre

2017.

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.10

In esito alle considerazioni

di cui sopra, la decisione su reclamo del 9 settembre 2021 che ha negato a RI 1

un’ulteriore prestazione assistenziale speciale (oltre all’ammontare di fr.

141.30

riguardante le cure d’igiene) a copertura delle spese dentarie relative

ai trattamenti del febbraio 2020 deve essere confermata.

2.11

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33

cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

Giusta l’art. 29 Lptca:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi

al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica

del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è del 14 settembre 2021, per cui torna applicabile il nuovo

diritto.

In casu, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La domanda di assegnazione

di un patrocinatore d’ufficio è respinta.

2. Il ricorso è respinto.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti