42.2021.61
Richiesta indennità giornaliera per perdita di guadagno Corona di persona assimilabile a datore di lavoro a causa chiusura attività per ordine autorità da 18.1.2021 a 28.2.2021. Rinvio atti a Cassa per accertare reddito su cui calcolare le prestazioni
15 novembre 2021Italiano30 min
I ricorrenti evidenziano
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.61
cs
Lugano
15 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2021 di
1. RI
1
2. __________
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 settembre 2021 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 2 aprile
2021 (doc. 4), confermata dalla decisione su opposizione del 6 settembre 2021
(doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di indennità per perdita di
guadagno a causa del coronavirus inoltrata, in seguito alla chiusura
dell’attività decretata dal Consiglio federale nell’ambito delle misure per
combattere la pandemia, dalla RI 1, in favore __________, nato nel 1970, amministratore
unico della società, per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
L’amministrazione ha
motivato la reiezione della domanda, affermando:
" (…) Con
l’impugnativa l’opponente comunica che per il periodo in cui è stata presentata
la richiesta, il signor __________ avrebbe dovuto percepire un salario mensile
di CHF 8'900.00 e che nell’attesa del versamento della prestazione richiesta,
la società opponente ha anticipato al suo dipendente un salario mensile di CHF
8'000.00 per permettergli di continuare a gestire la sua economia domestica in
modo ordinario. A detta dell’opponente tali importi sono unicamente degli
anticipi e saranno conguagliati a ricezione del versamento dell’IPG Corona.
L’opponente ritiene che il signor __________
ha subito una perdita di guadagno ai sensi dell’IPG Corona dovuta alla chiusura
della sua attività.
Contestualmente all’opposizione, la società
RI 1 ha confermato che il reddito mensile 2019 soggetto all’AVS del signor __________
era di CHF 6'706.00 anziché CHF 8'900.00 come inserito nel formulario di
richiesta di prestazioni.
Infine l’opponente chiede che Cassa CO 1
(in seguito: Cassa) riveda il proprio provvedimento, riconoscendo le prestazioni
così come richieste.
5.
Nel caso in disamina il diritto alla
prestazione del signor __________ deve essere determinato tenendo conto che
egli deve essere considerato come una persona in posizione assimilabile a
quella di un datore di lavoro, ritenuto che riveste la qualità di
amministratore unico in seno alla RI 1.
Di conseguenza il suo reddito medio è
determinato in base al reddito dell’attività lucrativo soggetto all’AVS
dichiarato per il 2019 (CIC 13 marg. 1069.1), ovvero CHF 6'706.00.
Nell’evenienza concreta nel formulario di
richiesta è stato indicato come il signor __________ non abbia subito una
perdita di salario, avendo egli ottenuto il salario che gli spettava (CHF
8'900.00 al mese secondo la richiesta). In sede di opposizione invece l’opponente
ha dichiarato di aver anticipato al suo dipendente, un salario mensile di CHF
8'000.00.
Si rimarca che in ogni caso detti importi
sono superiori al reddito medio determinante AVS dichiarato per il 2019. Di
conseguenza il signor __________, non ha subito una perdita di guadagno
indennizzabile ai sensi dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’opponente dichiara inoltre che tale
corresponsione di salario al suo amministratore unico corrisponda ad un
anticipo salariale, concessogli affinché quest’ultimo potesse continuare a
gestire la sua economia domestica.
La Cassa rimarca che a sostegno della sua
asserzione, l’opponente non ha prodotto alcunché. La Cassa non può di certo
riconoscere il diritto ad una prestazione sulla base di una semplice dichiarazione.
Del resto, in ragione dell’assenza di comprova di quanto asserito, nessun
elemento agli atti permette di ritenere, visto poi quanto indicato nel
formulario di richiesta in prima battuta, che gli importi riconosciuti al
signor __________ per i mesi di gennaio e febbraio 2021, debbano essere in
qualche modo restituiti all’opponente (per esempio: contratto di prestito,
elementi contenuti nella contabilità che rendano evidente l’obbiettivo del
prestito, piano d’ammortamento del prestito, importo del saldo del conto
debitore in relazione al prestito, ecc.).
Ne discende che nel presente caso l’avente
diritto alle IPG Corona, ovvero il signor __________, e non l’opponente, non ha
subito una perdita di guadagno.” (doc. 1)
1.2. RI 1 e __________,
rappresentati dal Mlaw RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione
su opposizione, chiedendo di riconoscere in favore dell’amministratore unico
della società l’indennità per perdita di guadagno per il coronavirus per il
periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 e di ritornare gli atti alla
Cassa affinché statuisca circa l’ammontare della prestazione (doc. I).
Gli insorgenti rammentano
che allo scopo di combattere l’epidemia di COVID-19, tra il 18 gennaio 2021 ed
il 28 febbraio 2021 le autorità federali hanno decretato la chiusura dei
negozi, tra i quali rientra anche l’attività esercitata dalla ricorrente, ossia
la compravendita di autoveicoli nuovi e d’occasione, causando una perdita di
guadagno.
Fatti
I ricorrenti evidenziano
che il salario mensile di __________ ammonta a fr. 8'900, ma che nel 2019
l’amministratore unico è stato inabile al lavoro per diversi mesi e di
conseguenza ha percepito indennità assicurative non soggette all’AVS, da cui un
reddito medio da attività lucrativa soggetto all’AVS per il 2019 di fr. 6'706
al mese.
Essi sottolineano che
l’ufficio esterno che periodicamente effettua la contabilità della ditta, nel
formulario inoltrato per la domanda delle prestazioni, ha indicato che il
reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS nel mese per il quale è fatta
richiesta ammonta a fr. 8'900 e che __________ non ha subito una perdita di
guadagno. I ricorrenti sostengono tuttavia che si tratta di due imprecisioni,
nel senso che essi intendevano che l’interessato non ha subito una perdita di
guadagno poiché in quel periodo non è stato malato e non ha subito infortuni e
che il reddito conseguito nel periodo litigioso è un anticipo a titolo di
prestito che la ditta ha versato al ricorrente nell’incertezza della durata del
provvedimento ordinato dall’autorità e in attesa del riconoscimento e del
successivo versamento delle IPG Corona per consentirgli di sostenere la propria
economia domestica.
Per i ricorrenti,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa (ovvero che non è stato provato
trattarsi effettivamente di anticipi salariali), le schede contabili allegate
(doc. H1-H3) documentano come la ditta ha effettivamente prestato (anticipato)
i seguenti importi:
-
fr. 5'000 il 29 gennaio 2021 dal conto corrente presso la Banca __________
(conto n. __________, doc. H.1 e doc. I.1);
-
fr. 3'000 il 2 febbraio 2021 dalla cassa (conto n. __________, doc.
H.2);
-
fr. 4'000 il 25 febbraio 2021 dal conto corrente presso la Banca __________
(conto n. __________, doc. H.1, doc. I.2);
- fr.
4'000 il 1° marzo 2021 dalla cassa (conto __________, doc. H.2).
In totale l’interessato ha
percepito fr. 16'000, la metà per il mese di gennaio e l’altra metà per il mese
di febbraio. Trattandosi di un prestito, l’interessato dovrà restituire
l’importo alla società ricorrente.
Infatti, dal doc. H.3
emerge che la ditta ha contemporaneamente aperto il conto “indennità IPG
Corona” (n. 5009) nel quale sono stati registrati i prestiti (anticipi) a
favore dell’assicurato. L’IPG Corona sarà registrata nel medesimo conto e
l’interessato dovrà restituire la differenza alla società ricorrente.
Secondo gli insorgenti è
pertanto pacifico che la ditta ha prestato al proprio amministratore unico fr.
16'000, nell’incertezza della durata del provvedimento ordinato dall’autorità e
in attesa del riconoscimento e del successivo versamento dell’IPG Corona e che
l’interessato ha subito una perdita di guadagno.
1.3. Con risposta del 20 ottobre
2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
Considerandi
2.1
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata
nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2
cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11.
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18.
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2.
cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15.
cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle
indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4
[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021.
5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,
109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del
capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione
fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato
rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio
2021.
le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di
tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel
commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che
per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il
reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea
di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei
contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per
il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto
all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo
l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il
reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è
più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si
applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo
motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.2
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 27 ottobre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 20 versioni, cfr. CIC
versione 20; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il
p.to 3.2.4. “Diritto derivante dalla chiusura di strutture”, prevede:
" 1041 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che hanno subìto una perdita di guadagno
in seguito alla chiusura di strutture secondo gli articoli 6 capoverso 2
lettera a o b e 40 LEp o alla chiusura di strutture ordinata a livello
cantonale.
1041.a Gli spazi esterni delle strutture di
ristorazione, dei bar
07/21 e dei club, incluse le
strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away), dal 19 aprile 2021
possono essere utilizzati per l’esercizio dell’attività. Dal 31 maggio 2021 possono
essere aperti anche gli spazi interni delle strutture di ristorazione, dei bar
e dei club. Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus
degli indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro in caso di chiusura di strutture sussiste fino al 31 maggio
2021.
(compreso). Dal 1° giugno 2021 non potrà più nascere alcun diritto
all’indennità derivante dalla chiusura di strutture. Tale diritto potrà essere
esercitato fino al 31 marzo 2022.
1041.1
Non hanno diritto i lavoratori indipendenti e
le persone in
11/20 posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano
nell’azienda) la cui struttura deve chiudere su ordine cantonale a causa della
mancanza di un piano di protezione o a causa di un piano di protezione
insufficiente.
Circa l’accertamento del
reddito precedente la nascita del primo diritto all’indennità, il numero 5.4,
relativo alle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro
e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, prevede che:
" 1069.1 Per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2
Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1
Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
2.3
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021
consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021
consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del
12.
giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118
V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4
In concreto, la società
ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere
per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore di __________,
amministratore unico della società ricorrente sulla base dell’art. art. 2 cpv.
3.
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui hanno in particolare
diritto all’indennità di perdita di guadagno le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale.
Scopo dell’azienda,
iscritta a registro di commercio il __________ 2005, è il seguente:
" __________.”
Non è contestato che la
società ha dovuto chiudere la propria attività dal 18 gennaio 2021 al 28
febbraio 2021.
Infatti, come emerge dal
comunicato stampa del 13 gennaio 2021 del Consiglio federale, l’Esecutivo ha
deciso di dare un ulteriore giro di vite ai provvedimenti contro la diffusione
del coronavirus. Da un lato ha prolungato di cinque settimane, sino alla fine
di febbraio, la chiusura dei ristoranti, delle strutture per la cultura e il
tempo libero e degli impianti sportivi decisa lo scorso dicembre. Dall’altro ha
adottato nuovi provvedimenti per ridurre in modo drastico i contatti: “dal
18.
gennaio sarà obbligatorio lavorare da casa, i negozi che non vendono beni di
prima necessità dovranno restare chiusi, le manifestazioni private e gli
assembramenti saranno ulteriormente limitati e sarà rinforzata la protezione
delle persone particolarmente a rischio sul posto di lavoro”.
A questo scopo il
Consiglio federale il 13 gennaio 2021 ha modificato l’Ordinanza sui
provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione
particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), a far
tempo dal 18 gennaio 2021 alle ore 0.00.
Secondo il nuovo art. 5e
(disposizioni particolari per i negozi e i mercati) della citata Ordinanza, in
vigore fino al 28 febbraio 2021, i negozi e i mercati all’aperto sono chiusi al
pubblico. È ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata. Il cpv. 2 elenca
le eccezioni.
Pacifico, e non
contestato, anche la circostanza che il ricorrente è una persona in posizione
assimilabile ad un datore di lavoro, essendo amministratore unico della società
ricorrente.
Le parti divergono invece
per quanto concerne la questione della perdita salariale.
Secondo la Cassa infatti
l’insorgente non avrebbe subito alcuna perdita di salario poiché nel formulario
per la richiesta delle prestazioni ha indicato che non ha subito alcuna perdita
di guadagno e che ha percepito quanto gli spettava (fr. 8'900). In sede di
opposizione ha indicato trattarsi di un anticipo di fr. 8'000, importo comunque
superiore al reddito mensile medio determinante per l’AVS per il 2019 (fr.
6'706). L’amministrazione sostiene inoltre che l’interessato non avrebbe
prodotto alcuna documentazione atta a comprovare che si è trattato di un
prestito versato quale anticipo dalla società da restituire in un secondo
tempo.
Per i ricorrenti invece la
documentazione prodotta comprova la veridicità di quanto affermato.
2.5
Va preliminarmente rammentato
che con STCA 42.2021.52+53 del 18 ottobre 2021, questo Tribunale ha stabilito
che scopo “della base legale a fondamento delle condizioni per il diritto
alle indennità per perdita di guadagno per il coronavirus è di conseguenza
quello di aiutare le imprese che hanno particolarmente
sofferto delle chiusure imposte dalle autorità a causa della pandemia e segnatamente
nell’ambito delle manifestazioni e dei viaggi, tenendo tuttavia conto di
evitare abusi nel versamento di prestazioni a società che non hanno bisogno di
alcun aiuto, segnatamente laddove si tratta di versare prestazioni alle persone
in posizione analoga a quella del datore di lavoro.
In
simili condizioni occorre pertanto concludere che solo nel caso di una perdita
salariale effettiva è dato il diritto alle indennità giornaliere per perdita di
guadagno a causa del Coronavirus”.
In quel caso il
Tribunale, in assenza di qualsiasi documentazione, ha rinviato gli atti alla
Cassa per ulteriori accertamenti, “affinché sulla base della documentazione
contabile e di eventuali contratti tra le parti, accerti se effettivamente i
salari sono stato versati unicamente grazie alle riserve della società (ndr:
come sostenuto in sede di ricorso) e se gli interessati li hanno ottenuti
unicamente alla condizione che devono essere restituiti”.
Nel caso di specie la
società ricorrente è stata costretta a chiudere completamente la sua attività
di compravendita delle automobili nuove e d’occasione a causa di un ordine impartito
dal Consiglio federale per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Dalla documentazione
prodotta con il ricorso emerge che il 29 gennaio 2021 dal conto corrente __________
della Banca __________ della società è stato versato un importo di fr. 5'000 in
favore del suo amministratore unico con l’indicazione “anticipo IPG Corona
(prestito)” (doc. H.1). La medesima indicazione figura il 25 febbraio 2021,
quando all’insorgente è stato versato un importo di fr. 4'000 (doc. H.2). Dal
conto __________, denominato “Cassa”, il 2 febbraio 2021 ed il 1° marzo
2021.
sono stati prelevati fr. 3'000, rispettivamente fr. 4'000 dall’interessato
con l’indicazione “anticipo IPG Corona (prestito)”.
Dalle tavole processuali
si evince inoltre che è stato creato il conto n. __________ denominato “indennità
IPG Corona”, dove figurano gli importi versati al ricorrente con la
dicitura “anticipo IPG Corona (prestito)”, per complessivi fr. 16'000
(doc. H.3).
In queste condizioni le
schede bancarie comprovano che l’amministratore unico della società ricorrente
ha percepito un reddito di fr. 16'000 per i mesi di gennaio e febbraio 2021 versati
a titolo di anticipo e di prestito e che di conseguenza andranno restituiti
alla società non appena l’interessato avrà ricevuto le indennità per perdita di
guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28
febbraio 2021.
Per quanto concerne la
circostanza che nel formulario per la richiesta delle prestazioni era stato
indicato che il reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS nel mese per il
quale è fatta richiesta corrisponde a fr. 8'900, va evidenziato che già in altri
casi trattati da questo Tribunale i richiedenti avevano indicato l’importo
percepito usualmente quale “reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS
percepito nel mese per il quale è fatta richiesta”, pur non avendo conseguito
alcun salario in quel periodo (cfr. ad esempio STCA 42.2021.27 del 5 luglio
2021, consid. 2.4; STCA 42.2021.32 dell’8 luglio 2021, consid. 2.4; cfr. anche
STCA 42.2021.52-53 del 18 ottobre 2021). Il TCA rileva pertanto che questo
errore viene commesso da numerosi assicurati che non comprendono quanto viene
loro richiesto, pensando di dover indicare il salario che avrebbero dovuto
percepire e non quello effettivamente conseguito.
Lo stesso vale per quanto
riguarda la domanda posta nel formulario circa la questione di sapere se la
persona avente diritto ha subito una perdita di guadagno ed alla quale
l’insorgente ha risposto negativamente, pensando che si trattasse di sapere se
in quel periodo fosse stato malato od infortunato ed avesse di conseguenza
beneficiato di altre indennità giornaliere (per malattia o infortunio). Già in
un altro caso la persona assicurata aveva rilevato che la perdita di guadagno
non corrisponde alla perdita di salario e che di conseguenza così posta la
questione può dar adito a diverse interpretazioni (cfr. STCA 42.2021.52+53 del
18.
ottobre 2021).
In queste condizioni il
TCA ritiene che le risposte alle citate domande nei formulari di richiesta
delle indennità non siano atte a sovvertire la prova fornita dagli insorgenti
secondo cui gli importi versati dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 erano
solo degli anticipi, rispettivamente dei prestiti, e che di conseguenza
l’interessato ha diritto alle indennità per perdita di guadagno a causa del
coronavirus per il periodo in esame.
Infine, relativamente
all’importo cui ha diritto l’assicurato, gli atti devono invece essere
ritornati alla Cassa affinché stabilisca il salario conseguito dal ricorrente
nel 2019 che di principio viene posto alla base del calcolo dell’indennità
dovuta nel 2021 (cfr. art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Infatti gli insorgenti
chiedono che la prestazione sia calcolata sulla base di un salario lordo
mensile di fr. 8'900 e sostengono che nel 2019 __________ è stato inabile al
lavoro, beneficiando di indennità giornaliere per malattia e di conseguenza
l’importo mensile di fr. 6'706 da lui conseguito quell’anno non corrisponderebbe
al suo salario effettivo. Infatti le indennità per perdita di guadagno a causa
di malattia non sottostanno al prelievo di contributi AVS (cfr. art. 6 cpv. 2
lett. b OAVS).
Secondo le direttive per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato
conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N.
1067, secondo il quale se il reddito è stato conseguito per un periodo
inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della
durata dell’attività (DTF 133 V 431). La durata dell’attività deve essere
comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività
lucrativa indipendente o giustificativi contabili (CIC marginale 1069.1 in
vigore fino al 28 febbraio 2021). Il nuovo tenore del marginale 1069.1 in
vigore dal 1° marzo 2021 prevede inoltre che i giorni in cui le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o
partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto
conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio,
disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri
motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si
applicano per analogia.
In queste condizioni
spetta alla Cassa accertare il reddito sul quale calcolare le prestazioni.
Ne segue che la decisione
su opposizione impugnata va annullata, che l’amministrazione deve versare alla
società ricorrente in favore di __________ le indennità giornaliere per
coronavirus dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 e che gli atti sono
rinviati alla cassa per il calcolo delle indennità.
2.6
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
stato inoltrato il 7 ottobre 2021, per cui si applica la nuova disposizione
legale.
Trattandosi di prestazioni
IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche
la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ La Cassa di compensazione dovrà versare alla società ricorrente in favore di
__________ le indennità giornaliere per coronavirus dal 18 gennaio 2021 al 28
febbraio 2021.
§§§
Gli atti sono rinviati all’amministrazione per l’accertamento del reddito sul
quale calcolare la prestazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al
ricorrente fr. 1'500 di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti