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Decisione

42.2021.61

Richiesta indennità giornaliera per perdita di guadagno Corona di persona assimilabile a datore di lavoro a causa chiusura attività per ordine autorità da 18.1.2021 a 28.2.2021. Rinvio atti a Cassa per accertare reddito su cui calcolare le prestazioni

15 novembre 2021Italiano30 min

I ricorrenti evidenziano

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.61

cs

Lugano

15 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2021 di

1. RI

1

2. __________

tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 settembre 2021 emanata

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 2 aprile

2021 (doc. 4), confermata dalla decisione su opposizione del 6 settembre 2021

(doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di indennità per perdita di

guadagno a causa del coronavirus inoltrata, in seguito alla chiusura

dell’attività decretata dal Consiglio federale nell’ambito delle misure per

combattere la pandemia, dalla RI 1, in favore __________, nato nel 1970, amministratore

unico della società, per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

L’amministrazione ha

motivato la reiezione della domanda, affermando:

" (…) Con

l’impugnativa l’opponente comunica che per il periodo in cui è stata presentata

la richiesta, il signor __________ avrebbe dovuto percepire un salario mensile

di CHF 8'900.00 e che nell’attesa del versamento della prestazione richiesta,

la società opponente ha anticipato al suo dipendente un salario mensile di CHF

8'000.00 per permettergli di continuare a gestire la sua economia domestica in

modo ordinario. A detta dell’opponente tali importi sono unicamente degli

anticipi e saranno conguagliati a ricezione del versamento dell’IPG Corona.

L’opponente ritiene che il signor __________

ha subito una perdita di guadagno ai sensi dell’IPG Corona dovuta alla chiusura

della sua attività.

Contestualmente all’opposizione, la società

RI 1 ha confermato che il reddito mensile 2019 soggetto all’AVS del signor __________

era di CHF 6'706.00 anziché CHF 8'900.00 come inserito nel formulario di

richiesta di prestazioni.

Infine l’opponente chiede che Cassa CO 1

(in seguito: Cassa) riveda il proprio provvedimento, riconoscendo le prestazioni

così come richieste.

5.

Nel caso in disamina il diritto alla

prestazione del signor __________ deve essere determinato tenendo conto che

egli deve essere considerato come una persona in posizione assimilabile a

quella di un datore di lavoro, ritenuto che riveste la qualità di

amministratore unico in seno alla RI 1.

Di conseguenza il suo reddito medio è

determinato in base al reddito dell’attività lucrativo soggetto all’AVS

dichiarato per il 2019 (CIC 13 marg. 1069.1), ovvero CHF 6'706.00.

Nell’evenienza concreta nel formulario di

richiesta è stato indicato come il signor __________ non abbia subito una

perdita di salario, avendo egli ottenuto il salario che gli spettava (CHF

8'900.00 al mese secondo la richiesta). In sede di opposizione invece l’opponente

ha dichiarato di aver anticipato al suo dipendente, un salario mensile di CHF

8'000.00.

Si rimarca che in ogni caso detti importi

sono superiori al reddito medio determinante AVS dichiarato per il 2019. Di

conseguenza il signor __________, non ha subito una perdita di guadagno

indennizzabile ai sensi dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’opponente dichiara inoltre che tale

corresponsione di salario al suo amministratore unico corrisponda ad un

anticipo salariale, concessogli affinché quest’ultimo potesse continuare a

gestire la sua economia domestica.

La Cassa rimarca che a sostegno della sua

asserzione, l’opponente non ha prodotto alcunché. La Cassa non può di certo

riconoscere il diritto ad una prestazione sulla base di una semplice dichiarazione.

Del resto, in ragione dell’assenza di comprova di quanto asserito, nessun

elemento agli atti permette di ritenere, visto poi quanto indicato nel

formulario di richiesta in prima battuta, che gli importi riconosciuti al

signor __________ per i mesi di gennaio e febbraio 2021, debbano essere in

qualche modo restituiti all’opponente (per esempio: contratto di prestito,

elementi contenuti nella contabilità che rendano evidente l’obbiettivo del

prestito, piano d’ammortamento del prestito, importo del saldo del conto

debitore in relazione al prestito, ecc.).

Ne discende che nel presente caso l’avente

diritto alle IPG Corona, ovvero il signor __________, e non l’opponente, non ha

subito una perdita di guadagno.” (doc. 1)

1.2. RI 1 e __________,

rappresentati dal Mlaw RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione

su opposizione, chiedendo di riconoscere in favore dell’amministratore unico

della società l’indennità per perdita di guadagno per il coronavirus per il

periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 e di ritornare gli atti alla

Cassa affinché statuisca circa l’ammontare della prestazione (doc. I).

Gli insorgenti rammentano

che allo scopo di combattere l’epidemia di COVID-19, tra il 18 gennaio 2021 ed

il 28 febbraio 2021 le autorità federali hanno decretato la chiusura dei

negozi, tra i quali rientra anche l’attività esercitata dalla ricorrente, ossia

la compravendita di autoveicoli nuovi e d’occasione, causando una perdita di

guadagno.

Fatti

I ricorrenti evidenziano

che il salario mensile di __________ ammonta a fr. 8'900, ma che nel 2019

l’amministratore unico è stato inabile al lavoro per diversi mesi e di

conseguenza ha percepito indennità assicurative non soggette all’AVS, da cui un

reddito medio da attività lucrativa soggetto all’AVS per il 2019 di fr. 6'706

al mese.

Essi sottolineano che

l’ufficio esterno che periodicamente effettua la contabilità della ditta, nel

formulario inoltrato per la domanda delle prestazioni, ha indicato che il

reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS nel mese per il quale è fatta

richiesta ammonta a fr. 8'900 e che __________ non ha subito una perdita di

guadagno. I ricorrenti sostengono tuttavia che si tratta di due imprecisioni,

nel senso che essi intendevano che l’interessato non ha subito una perdita di

guadagno poiché in quel periodo non è stato malato e non ha subito infortuni e

che il reddito conseguito nel periodo litigioso è un anticipo a titolo di

prestito che la ditta ha versato al ricorrente nell’incertezza della durata del

provvedimento ordinato dall’autorità e in attesa del riconoscimento e del

successivo versamento delle IPG Corona per consentirgli di sostenere la propria

economia domestica.

Per i ricorrenti,

contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa (ovvero che non è stato provato

trattarsi effettivamente di anticipi salariali), le schede contabili allegate

(doc. H1-H3) documentano come la ditta ha effettivamente prestato (anticipato)

i seguenti importi:

-

fr. 5'000 il 29 gennaio 2021 dal conto corrente presso la Banca __________

(conto n. __________, doc. H.1 e doc. I.1);

-

fr. 3'000 il 2 febbraio 2021 dalla cassa (conto n. __________, doc.

H.2);

-

fr. 4'000 il 25 febbraio 2021 dal conto corrente presso la Banca __________

(conto n. __________, doc. H.1, doc. I.2);

- fr.

4'000 il 1° marzo 2021 dalla cassa (conto __________, doc. H.2).

In totale l’interessato ha

percepito fr. 16'000, la metà per il mese di gennaio e l’altra metà per il mese

di febbraio. Trattandosi di un prestito, l’interessato dovrà restituire

l’importo alla società ricorrente.

Infatti, dal doc. H.3

emerge che la ditta ha contemporaneamente aperto il conto “indennità IPG

Corona” (n. 5009) nel quale sono stati registrati i prestiti (anticipi) a

favore dell’assicurato. L’IPG Corona sarà registrata nel medesimo conto e

l’interessato dovrà restituire la differenza alla società ricorrente.

Secondo gli insorgenti è

pertanto pacifico che la ditta ha prestato al proprio amministratore unico fr.

16'000, nell’incertezza della durata del provvedimento ordinato dall’autorità e

in attesa del riconoscimento e del successivo versamento dell’IPG Corona e che

l’interessato ha subito una perdita di guadagno.

1.3. Con risposta del 20 ottobre

2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

in diritto

Considerandi

2.1

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata

nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020.

il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11.

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18.

giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2.

cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15.

cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle

indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4

[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021.

5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,

109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a

un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del

capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione

fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato

rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio

2021.

le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di

tassazione fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel

commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che

per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il

reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea

di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei

contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per

il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto

all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo

l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il

reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è

più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si

applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo

motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.2

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 27 ottobre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 20 versioni, cfr. CIC

versione 20; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il

p.to 3.2.4. “Diritto derivante dalla chiusura di strutture”, prevede:

" 1041 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che hanno subìto una perdita di guadagno

in seguito alla chiusura di strutture secondo gli articoli 6 capoverso 2

lettera a o b e 40 LEp o alla chiusura di strutture ordinata a livello

cantonale.

1041.a Gli spazi esterni delle strutture di

ristorazione, dei bar

07/21 e dei club, incluse le

strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away), dal 19 aprile 2021

possono essere utilizzati per l’esercizio dell’attività. Dal 31 maggio 2021 possono

essere aperti anche gli spazi interni delle strutture di ristorazione, dei bar

e dei club. Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus

degli indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro in caso di chiusura di strutture sussiste fino al 31 maggio

2021.

(compreso). Dal 1° giugno 2021 non potrà più nascere alcun diritto

all’indennità derivante dalla chiusura di strutture. Tale diritto potrà essere

esercitato fino al 31 marzo 2022.

1041.1

Non hanno diritto i lavoratori indipendenti e

le persone in

11/20 posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano

nell’azienda) la cui struttura deve chiudere su ordine cantonale a causa della

mancanza di un piano di protezione o a causa di un piano di protezione

insufficiente.

Circa l’accertamento del

reddito precedente la nascita del primo diritto all’indennità, il numero 5.4,

relativo alle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, prevede che:

" 1069.1 Per

stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2

Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1

Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

2.3

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del

12.

giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118

V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4

In concreto, la società

ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere

per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore di __________,

amministratore unico della società ricorrente sulla base dell’art. art. 2 cpv.

3.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui hanno in particolare

diritto all’indennità di perdita di guadagno le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale.

Scopo dell’azienda,

iscritta a registro di commercio il __________ 2005, è il seguente:

" __________.”

Non è contestato che la

società ha dovuto chiudere la propria attività dal 18 gennaio 2021 al 28

febbraio 2021.

Infatti, come emerge dal

comunicato stampa del 13 gennaio 2021 del Consiglio federale, l’Esecutivo ha

deciso di dare un ulteriore giro di vite ai provvedimenti contro la diffusione

del coronavirus. Da un lato ha prolungato di cinque settimane, sino alla fine

di febbraio, la chiusura dei ristoranti, delle strutture per la cultura e il

tempo libero e degli impianti sportivi decisa lo scorso dicembre. Dall’altro ha

adottato nuovi provvedimenti per ridurre in modo drastico i contatti: “dal

18.

gennaio sarà obbligatorio lavorare da casa, i negozi che non vendono beni di

prima necessità dovranno restare chiusi, le manifestazioni private e gli

assembramenti saranno ulteriormente limitati e sarà rinforzata la protezione

delle persone particolarmente a rischio sul posto di lavoro”.

A questo scopo il

Consiglio federale il 13 gennaio 2021 ha modificato l’Ordinanza sui

provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione

particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), a far

tempo dal 18 gennaio 2021 alle ore 0.00.

Secondo il nuovo art. 5e

(disposizioni particolari per i negozi e i mercati) della citata Ordinanza, in

vigore fino al 28 febbraio 2021, i negozi e i mercati all’aperto sono chiusi al

pubblico. È ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata. Il cpv. 2 elenca

le eccezioni.

Pacifico, e non

contestato, anche la circostanza che il ricorrente è una persona in posizione

assimilabile ad un datore di lavoro, essendo amministratore unico della società

ricorrente.

Le parti divergono invece

per quanto concerne la questione della perdita salariale.

Secondo la Cassa infatti

l’insorgente non avrebbe subito alcuna perdita di salario poiché nel formulario

per la richiesta delle prestazioni ha indicato che non ha subito alcuna perdita

di guadagno e che ha percepito quanto gli spettava (fr. 8'900). In sede di

opposizione ha indicato trattarsi di un anticipo di fr. 8'000, importo comunque

superiore al reddito mensile medio determinante per l’AVS per il 2019 (fr.

6'706). L’amministrazione sostiene inoltre che l’interessato non avrebbe

prodotto alcuna documentazione atta a comprovare che si è trattato di un

prestito versato quale anticipo dalla società da restituire in un secondo

tempo.

Per i ricorrenti invece la

documentazione prodotta comprova la veridicità di quanto affermato.

2.5

Va preliminarmente rammentato

che con STCA 42.2021.52+53 del 18 ottobre 2021, questo Tribunale ha stabilito

che scopo “della base legale a fondamento delle condizioni per il diritto

alle indennità per perdita di guadagno per il coronavirus è di conseguenza

quello di aiutare le imprese che hanno particolarmente

sofferto delle chiusure imposte dalle autorità a causa della pandemia e segnatamente

nell’ambito delle manifestazioni e dei viaggi, tenendo tuttavia conto di

evitare abusi nel versamento di prestazioni a società che non hanno bisogno di

alcun aiuto, segnatamente laddove si tratta di versare prestazioni alle persone

in posizione analoga a quella del datore di lavoro.

In

simili condizioni occorre pertanto concludere che solo nel caso di una perdita

salariale effettiva è dato il diritto alle indennità giornaliere per perdita di

guadagno a causa del Coronavirus”.

In quel caso il

Tribunale, in assenza di qualsiasi documentazione, ha rinviato gli atti alla

Cassa per ulteriori accertamenti, “affinché sulla base della documentazione

contabile e di eventuali contratti tra le parti, accerti se effettivamente i

salari sono stato versati unicamente grazie alle riserve della società (ndr:

come sostenuto in sede di ricorso) e se gli interessati li hanno ottenuti

unicamente alla condizione che devono essere restituiti”.

Nel caso di specie la

società ricorrente è stata costretta a chiudere completamente la sua attività

di compravendita delle automobili nuove e d’occasione a causa di un ordine impartito

dal Consiglio federale per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Dalla documentazione

prodotta con il ricorso emerge che il 29 gennaio 2021 dal conto corrente __________

della Banca __________ della società è stato versato un importo di fr. 5'000 in

favore del suo amministratore unico con l’indicazione “anticipo IPG Corona

(prestito)” (doc. H.1). La medesima indicazione figura il 25 febbraio 2021,

quando all’insorgente è stato versato un importo di fr. 4'000 (doc. H.2). Dal

conto __________, denominato “Cassa”, il 2 febbraio 2021 ed il 1° marzo

2021.

sono stati prelevati fr. 3'000, rispettivamente fr. 4'000 dall’interessato

con l’indicazione “anticipo IPG Corona (prestito)”.

Dalle tavole processuali

si evince inoltre che è stato creato il conto n. __________ denominato “indennità

IPG Corona”, dove figurano gli importi versati al ricorrente con la

dicitura “anticipo IPG Corona (prestito)”, per complessivi fr. 16'000

(doc. H.3).

In queste condizioni le

schede bancarie comprovano che l’amministratore unico della società ricorrente

ha percepito un reddito di fr. 16'000 per i mesi di gennaio e febbraio 2021 versati

a titolo di anticipo e di prestito e che di conseguenza andranno restituiti

alla società non appena l’interessato avrà ricevuto le indennità per perdita di

guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28

febbraio 2021.

Per quanto concerne la

circostanza che nel formulario per la richiesta delle prestazioni era stato

indicato che il reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS nel mese per il

quale è fatta richiesta corrisponde a fr. 8'900, va evidenziato che già in altri

casi trattati da questo Tribunale i richiedenti avevano indicato l’importo

percepito usualmente quale “reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS

percepito nel mese per il quale è fatta richiesta”, pur non avendo conseguito

alcun salario in quel periodo (cfr. ad esempio STCA 42.2021.27 del 5 luglio

2021, consid. 2.4; STCA 42.2021.32 dell’8 luglio 2021, consid. 2.4; cfr. anche

STCA 42.2021.52-53 del 18 ottobre 2021). Il TCA rileva pertanto che questo

errore viene commesso da numerosi assicurati che non comprendono quanto viene

loro richiesto, pensando di dover indicare il salario che avrebbero dovuto

percepire e non quello effettivamente conseguito.

Lo stesso vale per quanto

riguarda la domanda posta nel formulario circa la questione di sapere se la

persona avente diritto ha subito una perdita di guadagno ed alla quale

l’insorgente ha risposto negativamente, pensando che si trattasse di sapere se

in quel periodo fosse stato malato od infortunato ed avesse di conseguenza

beneficiato di altre indennità giornaliere (per malattia o infortunio). Già in

un altro caso la persona assicurata aveva rilevato che la perdita di guadagno

non corrisponde alla perdita di salario e che di conseguenza così posta la

questione può dar adito a diverse interpretazioni (cfr. STCA 42.2021.52+53 del

18.

ottobre 2021).

In queste condizioni il

TCA ritiene che le risposte alle citate domande nei formulari di richiesta

delle indennità non siano atte a sovvertire la prova fornita dagli insorgenti

secondo cui gli importi versati dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 erano

solo degli anticipi, rispettivamente dei prestiti, e che di conseguenza

l’interessato ha diritto alle indennità per perdita di guadagno a causa del

coronavirus per il periodo in esame.

Infine, relativamente

all’importo cui ha diritto l’assicurato, gli atti devono invece essere

ritornati alla Cassa affinché stabilisca il salario conseguito dal ricorrente

nel 2019 che di principio viene posto alla base del calcolo dell’indennità

dovuta nel 2021 (cfr. art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Infatti gli insorgenti

chiedono che la prestazione sia calcolata sulla base di un salario lordo

mensile di fr. 8'900 e sostengono che nel 2019 __________ è stato inabile al

lavoro, beneficiando di indennità giornaliere per malattia e di conseguenza

l’importo mensile di fr. 6'706 da lui conseguito quell’anno non corrisponderebbe

al suo salario effettivo. Infatti le indennità per perdita di guadagno a causa

di malattia non sottostanno al prelievo di contributi AVS (cfr. art. 6 cpv. 2

lett. b OAVS).

Secondo le direttive per

stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato

conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N.

1067, secondo il quale se il reddito è stato conseguito per un periodo

inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della

durata dell’attività (DTF 133 V 431). La durata dell’attività deve essere

comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente o giustificativi contabili (CIC marginale 1069.1 in

vigore fino al 28 febbraio 2021). Il nuovo tenore del marginale 1069.1 in

vigore dal 1° marzo 2021 prevede inoltre che i giorni in cui le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o

partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto

conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio,

disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri

motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si

applicano per analogia.

In queste condizioni

spetta alla Cassa accertare il reddito sul quale calcolare le prestazioni.

Ne segue che la decisione

su opposizione impugnata va annullata, che l’amministrazione deve versare alla

società ricorrente in favore di __________ le indennità giornaliere per

coronavirus dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 e che gli atti sono

rinviati alla cassa per il calcolo delle indennità.

2.6

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

stato inoltrato il 7 ottobre 2021, per cui si applica la nuova disposizione

legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ La Cassa di compensazione dovrà versare alla società ricorrente in favore di

__________ le indennità giornaliere per coronavirus dal 18 gennaio 2021 al 28

febbraio 2021.

§§§

Gli atti sono rinviati all’amministrazione per l’accertamento del reddito sul

quale calcolare la prestazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al

ricorrente fr. 1'500 di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti