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Decisione

42.2021.64

Indennità giornaliere Corona di persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro. Non ha subito alcuna perdia salariale. Società avviato attività nel 2019 ma solo nel 2020 per pochi mesi la persona ha percepito salario. Società chiusa il 30.9.2020. Già percepito max IPG

20 dicembre 2021Italiano29 min

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.64

cs

Lugano

20 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 ottobre 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 21 settembre 2021 la

società RI 1 ha trasmesso via mail alla Cassa CO 1 le domande di indennità

giornaliera contro la perdita di guadagno per il coronavirus per i periodi dal

17 settembre al 31 ottobre 2020, novembre 2020, 1° dicembre 2020 – 31 maggio

2021, giugno 2021, luglio 2021, agosto 2021, in favore di __________, nata nel

1985, socia e gerente con firma individuale della società, indicando di averle

inviate in precedenza alla Cassa __________ che si è tuttavia dichiarata

incompetente (doc. 1).

1.2. Con decisione del 22

settembre 2021 la Cassa CO 1 ha rifiutato le richieste con le seguenti

motivazioni:

" (…)

. La determinazione del reddito rilevante

per il calcolo del diritto si basa sulla base del reddito 2019. Il vostro

reddito nell’anno di riferimento presso l’azienda “RI 1” è di CHF 0.-. (Secondo

il vostro conto individuale). La data limite è la data di ricevimento della

domanda: qualsiasi successiva rettifica dei redditi da lavoro in seguito a

documenti presentati successivamente o alla dichiarazione dei redditi

definitiva non comporta una modifica della compensazione;

. L’indennità viene ridotta nella misura in

cui supera l’80 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16f LIPG

(196 franchi al giorno per persona). Hai già raggiunto l’importo massimo nel

risarcimento per il __________ (TI 123.8051.00).

Il diritto viene quindi rifiutato.” (doc.

2)

1.3. Il 30 settembre 2021 la

società ha contestato il rifiuto, affermando:

" (…) Nel

2019 l’attività aveva appena preso inizio ed ovviamente non vi erano i

presupposti per stipendiare la Sig.ra __________ per il suo ruolo

organizzativo. Dal 2020 abbiamo deciso di riconoscere uno stipendio concreto e

così, la Sig.ra __________ è stata correttamente dichiarata. Il suo inserimento

parte dal 01.01.2020 ed a quel momento non credo vi fosse qualcuno che potesse

prevedere l’imminente pandemia; va da sé, quindi, che riteniamo corretto

l’aiuto richiesto.” (doc. 3)

1.4. Con decisione su opposizione

del 30 settembre 2021 (recte: 12 ottobre 2021) la Cassa ha respinto le censure

della società, con le seguenti motivazioni:

" (…)

2.1.

Nell’opposizione 30.09.2021 si sostiene che

le dichiarazioni contabili di 2020 dovrebbero essere prese in considerazione

poiché nel 2019, la signora __________ aveva appena preso inizio e non ha

ricevuto nessuno stipendio.

In risposta a queste argomentazioni, va

notato che la valutazione dell’indennità per perdita di guadagno Corona deve

basarsi sul reddito da attività lucrativa assoggettato ai contributi AVS 2019

(cfr. sezione 1.3.1. sopra).

Secondo l’estratto conto individuale, __________

aveva un reddito di CHF 0.00 soggetto all’AVS nel 2019. La presa in

considerazione del salario per l’anno 2020 è escluso (vedi cifra 1.3.3. sotto).

2.2.

Poiché il regolamento 2 della Covid-19 non

prevede una compensazione minima, la Cassa CO 1 __________ ha correttamente

negato la richiesta di prestazioni dell’opponente.

Inoltre, va notato che l’indennità viene

ridotta nella misura in cui supera l’80 per cento dell’importo massimo di cui

all’articolo 16f LIPG (196 franchi al giorno per persona). È irrilevante quanti

rapporti di lavoro e quante attività lucrative esistano. L’importo massimo è

limitato a CHF 196.00.” (doc. 4)

1.5. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, ribadendo che l’attività lavorativa e

stipendiata di __________ ha avuto inizio nel 2020 e che nella regolamentazione

viene precisato che l’indennità è riconosciuta anche a chi ha iniziato

l’attività nel 2020. “La nostra attività è iniziata nel 2019 ma la Sig.ra __________

ha percepito il reddito per il lavoro svolta dal gennaio 2020” (doc. I).

1.6. Con risposta del 5 novembre

2021 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:

" (…) Per

evitare ripetizioni, si fa riferimento alla decisione del 12 ottobre 2021. In

base alle disposizioni legali, si deve basarsi sul salario soggetto al AVS

dell’anno 2019. Nell’anno 2019, è stato determinato un reddito soggetto ai

contributi AVS per un importo di CHF 0.00. Dato che l’indennità non conosce

alcuna indennità minima, la richiesta è stata giustamente respinta.

La ricorrente afferma che la sua dipendente non ha ricevuto uno

stipendio fino al 2020, motivo per cui lo stipendio dal 2020 dovrebbe essere

preso in considerazione in conformità con la circolare.

Secondo l’iscrizione nel registro di commercio, la RI 1 è stata

fondata il __________ 2019. La dipendente __________ è stata registrata come

unica socia e amministratrice __________ 2019. Secondo la richiesta indennità

per perdita di guadagno per il coronavirus del 21 settembre 2021, nel 2019 è

stata realizzata una cifra d’affari di CHF 475'000.00.

L’attività lucrativa è stata quindi avviata con il grado di prova

di probabilità preponderante già nel __________ 2019.

Non cambia il fatto che l’impiegata non si sia pagata uno

stipendio nella fase iniziale” (doc. III)

1.7. Il 18 novembre 2021 la

ricorrente ha prodotto le decisioni relative ai contributi sociali dovuti dal

mese di gennaio 2020 e le ricevute dei pagamenti effettuati (doc. V+ 1/3). Lo

scritto, unitamente agli allegati, è stato trasmesso il 19 novembre 2021 alla

Cassa per conoscenza (doc. VI).

1.8. Il 26 novembre 2021 la Cassa

ha chiesto di poter prendere posizione in merito alle osservazioni della

ricorrente (doc. VII). A questo scopo, il 29 novembre 2021, le è stato

assegnato un termine di 10 giorni (doc. VIII).

1.9. Con scritto datato 26

novembre 2021 e pervenuto il 1° dicembre 2021, la Cassa ha affermato:

" (…)

. Nel caso in questione, la ricorrente chiede un’indennità per

perdita di guadagno per la sua dipendente signora __________ per il periodo dal

17 settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Nella decisione d’opposizione impugnata si afferma che è

determinante il salario soggetto ai contributi AVS per l’anno 2019 e non per

l’anno 2020. A prescindere da questa domanda, un’altra domanda sorge a causa

della rivelazione di nuovi fatti.

La cassa __________ ha elaborato la dichiarazione dei salari del

2020 nel novembre 2021 e ha aggiornato il conto individuale della signora __________.

A causa di questa elaborazione nel novembre 2021, sono venuti alla luce nuovi

fatti.

Sulla base della dichiarazione dei salari per l’anno 2020, è

evidente che la dipendente della ricorrente non ha più ricevuto un salario

prima dei mesi richiesti (17.09.20 – 31.08.21). Secondo la dichiarazione dei

salari la signora __________ ha ricevuto uno stipendio solo per i mesi da

gennaio a maggio 2020. Questo nonostante il fatto che ci sono stati altri

dipendenti che hanno ricevuto uno stipendio fino a settembre 2020. Nei mesi da

giugno al 16 settembre 2020, non ha più ricevuto uno stipendio, per cui non c’è

nulla da compensare. È irrilevante se la dipendente ha rinunciato

volontariamente al salario o se non era più impiegata affatto.

. Inoltre si mette anche in dubbio che l’attività al RI 1 sia

stata svolta a partire da ottobre 2020, dopo che la ricorrente ha comunicato il

30 settembre 2020 che l’attività sarebbe stata cessata a partire dal 30

settembre 2020.

. Inoltre, vorremmo ricordarvi ancora una volta ciò che abbiamo

già sottolineato con la decisione negativa del 22 settembre 2021. La dipendente

Sig.ra __________ ha già ricevuto un’indennità massima di CHF 196.00 a causa

della sua attività come indipendente. Non può ricevere più di CHF 196.00, anche

se dovesse adempiere ai requisiti in relazione all’attività al RI 1.” (doc. IX)

1.10. Alla ricorrente è stato

assegnato un termine scadente il 13 dicembre 2021 per prendere posizione (doc.

X). L’interessata è rimasta silente.

in diritto

2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione

con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS

830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di

sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero

delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,

109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a

un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del

capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione

fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato

rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio

2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di

tassazione fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel

commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che

per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il

reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea

di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei

contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per

il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto

all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo

l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il

reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è

più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si

applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo

motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.2. Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 17 dicembre 2021), l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva

amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 21

versioni, cfr. CIC versione 21;

Il

p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e

aggiornato successivamente, prevede:

" 1041.2 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente

la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se

l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività è considerata aver subito una

limitazione

03/21 considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento

rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,

la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va

calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio

2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore

mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e

spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre

2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per

cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la

diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio

del 2015 ci si

11/20 basa sulla media a partire

dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In caso di avvio

dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60

bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

1041.5 Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa nel

03/21 2020 o nel 2021 devono

dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono

aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione

della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le

cifre d’affari più elevate.

1041.5a In caso di cambiamento di

statuto giuridico (trasformazione

01/21b di ditte individuali, società di

persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la

verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo

statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

1041.6 Se l’attività lucrativa è stata

avviata meno di un anno fa, dopo

11/20 il 2019, il limite di reddito

di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in

reddito annuo (cfr. N. 1067).

1041.7 Nel caso dei lavoratori

indipendenti e delle persone in

11/20 posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a

titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano

soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.

Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale

sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa

attività.

1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di

dicembre, dimostrano di

12/20 aver avuto una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,

possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare

il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro

invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra

d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero

mese di dicembre. (…)”

Per le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:

“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

Fatti

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2020, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va

conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il

marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle

indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

2.3. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del

12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

Considerandi

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.

3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in

RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4

In concreto, la decisione su

opposizione emessa dalla Cassa CO 1 va confermata, poiché la ricorrente non ha

comprovato che __________, socia e gerente della RI 1, e dunque persona in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, ha subito una perdita

salariale.

A questo proposito va

rammentato che, sia ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 lett. b dell’Ordinanza sui

provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus

(COVID-19), che dell’art. 2 cpv. 3bis lett. b della medesima ordinanza, le

persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro hanno diritto

all’indennità, se, oltre ad adempiere le altre condizioni, subiscono una

perdita salariale.

Per l’art. 5 cpv. 1

dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione

con il coronavirus (COVID-19), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento

del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del

diritto all’indennità.

Il marginale 1069.1 della

Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus

– Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per

stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019.

Nel caso di specie __________

non ha conseguito alcun salario soggetto all’AVS nel 2019 per un’eventuale

attività svolta per la RI 1 (cfr. anche doc. IX/4).

La società ricorrente

sostiene tuttavia che l’interessata ha iniziato la propria attività nel 2020,

ciò che, secondo la circolare, permetterebbe di prendere in considerazione il

reddito conseguito quell’anno.

È vero che per il

marginale 1069.2 CIC se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei

conteggi salariali.

Tuttavia, come rileva

giustamente l’amministrazione, la società ricorrente è stata iscritta a

registro di commercio già il __________ __________ 2019 e nelle richieste di

indennità giornaliera contro la perdita di guadagno ha indicato di aver

conseguito, quell’anno, una cifra d’affari di fr. 475'000 e di aver iniziato

l’attività il “__________.2019” (cfr. doc. 1).

Inoltre dalla

dichiarazione dei salari emerge che la società nel 2019 ha versato delle

retribuzioni per complessivi fr. 146'222 ed ha avuto alle sue dipendenze

numerosi dipendenti (complessivamente 10), di cui 4 già a partire da __________

(doc. IX/4).

L’attività ha pertanto già

avuto inizio nel corso del 2019 (cfr., a proposito del concetto di avvio

dell’attività, che va inteso non soltanto quale inizio dell’impresa formale,

bensì quale inizio dell’attività commerciale vera e propria, la STCA 42.2021.39

del 16 agosto 2021, consid. 2.7 e 2.8; cfr. anche la STCA 42.2021.55-56 del 18

ottobre 2021, consid. 2.6).

Di conseguenza occorre far

capo ai dati del 2019, secondo i quali __________ non ha conseguito alcun

salario.

Del resto, la Cassa ha

rettamente osservato che nel 2020 l’interessata ha percepito una retribuzione unicamente

da gennaio a maggio, mentre non risulta aver conseguito alcun salario prima

dell’inizio della richiesta delle prestazioni (17 settembre 2020). Per cui non può

far valere una perdita salariale antecedente all’inizio dell’eventuale diritto

ad indennità.

Dispositivo

Già solo per questi motivi

le prestazioni non possono essere riconosciute.

Inoltre va evidenziato che

in uno scritto del 30 settembre 2020 alla “__________” la società ha dichiarato

che “la nostra attività ha termine con la giornata di oggi: purtroppo le

difficoltà in seguito all’emergenza sanitaria ci hanno impedito di proseguire

con risultati accettabili e quindi abbiamo deciso la chiusura per il 30

settembre 2020” (doc. IX/1). Ed infatti non risultano ulteriori versamenti

di salario a dipendenti della ricorrente per il periodo dal 1° ottobre 2020 al

31 dicembre 2020 (doc. IX/3) anche se non va sottaciuto che la Cassa __________,

presso la quale è ora iscritta l’insorgente, ha affermato di non aver avuto

notizia che la società non ha più dipendenti e continua ad emettere, per il

2021, gli acconti trimestrali (doc. IX/2; cfr. anche V + 1/3).

Infine, va

abbondanzialmente rilevato che l’insorgente non ha contestato che __________ ha

già ricevuto, per la sua attività quale indipendente (cfr. doc. IX), svolta in

favore del __________ (cfr. doc. 2), l’indennità massima di fr. 196 al giorno

(cfr. art. 5 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Ella pertanto

non ha diritto ad ulteriori prestazioni (cfr. marginale 1060 CIC secondo il

quale l’indennità viene ridotta nella misura in cui supera l’80 per cento

dell’importo massimo di cui all’articolo 16f LIPG [196 franchi al giorno]).

In tali circostanze, è a

giusta ragione che la Cassa ha negato il diritto alle indennità giornaliere per

il coronavirus alla società ricorrente in favore di __________.

La decisione su

opposizione impugnata va pertanto confermata.

2.5. Per

quanto concerne le spese, l’art. 61 lett. a LPGA, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 20 ottobre 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in

COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise,

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche la

sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti