42.2021.64
Indennità giornaliere Corona di persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro. Non ha subito alcuna perdia salariale. Società avviato attività nel 2019 ma solo nel 2020 per pochi mesi la persona ha percepito salario. Società chiusa il 30.9.2020. Già percepito max IPG
20 dicembre 2021Italiano29 min
consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.64
cs
Lugano
20 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 ottobre 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Il 21 settembre 2021 la
società RI 1 ha trasmesso via mail alla Cassa CO 1 le domande di indennità
giornaliera contro la perdita di guadagno per il coronavirus per i periodi dal
17 settembre al 31 ottobre 2020, novembre 2020, 1° dicembre 2020 – 31 maggio
2021, giugno 2021, luglio 2021, agosto 2021, in favore di __________, nata nel
1985, socia e gerente con firma individuale della società, indicando di averle
inviate in precedenza alla Cassa __________ che si è tuttavia dichiarata
incompetente (doc. 1).
1.2. Con decisione del 22
settembre 2021 la Cassa CO 1 ha rifiutato le richieste con le seguenti
motivazioni:
" (…)
. La determinazione del reddito rilevante
per il calcolo del diritto si basa sulla base del reddito 2019. Il vostro
reddito nell’anno di riferimento presso l’azienda “RI 1” è di CHF 0.-. (Secondo
il vostro conto individuale). La data limite è la data di ricevimento della
domanda: qualsiasi successiva rettifica dei redditi da lavoro in seguito a
documenti presentati successivamente o alla dichiarazione dei redditi
definitiva non comporta una modifica della compensazione;
. L’indennità viene ridotta nella misura in
cui supera l’80 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 16f LIPG
(196 franchi al giorno per persona). Hai già raggiunto l’importo massimo nel
risarcimento per il __________ (TI 123.8051.00).
Il diritto viene quindi rifiutato.” (doc.
2)
1.3. Il 30 settembre 2021 la
società ha contestato il rifiuto, affermando:
" (…) Nel
2019 l’attività aveva appena preso inizio ed ovviamente non vi erano i
presupposti per stipendiare la Sig.ra __________ per il suo ruolo
organizzativo. Dal 2020 abbiamo deciso di riconoscere uno stipendio concreto e
così, la Sig.ra __________ è stata correttamente dichiarata. Il suo inserimento
parte dal 01.01.2020 ed a quel momento non credo vi fosse qualcuno che potesse
prevedere l’imminente pandemia; va da sé, quindi, che riteniamo corretto
l’aiuto richiesto.” (doc. 3)
1.4. Con decisione su opposizione
del 30 settembre 2021 (recte: 12 ottobre 2021) la Cassa ha respinto le censure
della società, con le seguenti motivazioni:
" (…)
2.1.
Nell’opposizione 30.09.2021 si sostiene che
le dichiarazioni contabili di 2020 dovrebbero essere prese in considerazione
poiché nel 2019, la signora __________ aveva appena preso inizio e non ha
ricevuto nessuno stipendio.
In risposta a queste argomentazioni, va
notato che la valutazione dell’indennità per perdita di guadagno Corona deve
basarsi sul reddito da attività lucrativa assoggettato ai contributi AVS 2019
(cfr. sezione 1.3.1. sopra).
Secondo l’estratto conto individuale, __________
aveva un reddito di CHF 0.00 soggetto all’AVS nel 2019. La presa in
considerazione del salario per l’anno 2020 è escluso (vedi cifra 1.3.3. sotto).
2.2.
Poiché il regolamento 2 della Covid-19 non
prevede una compensazione minima, la Cassa CO 1 __________ ha correttamente
negato la richiesta di prestazioni dell’opponente.
Inoltre, va notato che l’indennità viene
ridotta nella misura in cui supera l’80 per cento dell’importo massimo di cui
all’articolo 16f LIPG (196 franchi al giorno per persona). È irrilevante quanti
rapporti di lavoro e quante attività lucrative esistano. L’importo massimo è
limitato a CHF 196.00.” (doc. 4)
1.5. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, ribadendo che l’attività lavorativa e
stipendiata di __________ ha avuto inizio nel 2020 e che nella regolamentazione
viene precisato che l’indennità è riconosciuta anche a chi ha iniziato
l’attività nel 2020. “La nostra attività è iniziata nel 2019 ma la Sig.ra __________
ha percepito il reddito per il lavoro svolta dal gennaio 2020” (doc. I).
1.6. Con risposta del 5 novembre
2021 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:
" (…) Per
evitare ripetizioni, si fa riferimento alla decisione del 12 ottobre 2021. In
base alle disposizioni legali, si deve basarsi sul salario soggetto al AVS
dell’anno 2019. Nell’anno 2019, è stato determinato un reddito soggetto ai
contributi AVS per un importo di CHF 0.00. Dato che l’indennità non conosce
alcuna indennità minima, la richiesta è stata giustamente respinta.
La ricorrente afferma che la sua dipendente non ha ricevuto uno
stipendio fino al 2020, motivo per cui lo stipendio dal 2020 dovrebbe essere
preso in considerazione in conformità con la circolare.
Secondo l’iscrizione nel registro di commercio, la RI 1 è stata
fondata il __________ 2019. La dipendente __________ è stata registrata come
unica socia e amministratrice __________ 2019. Secondo la richiesta indennità
per perdita di guadagno per il coronavirus del 21 settembre 2021, nel 2019 è
stata realizzata una cifra d’affari di CHF 475'000.00.
L’attività lucrativa è stata quindi avviata con il grado di prova
di probabilità preponderante già nel __________ 2019.
Non cambia il fatto che l’impiegata non si sia pagata uno
stipendio nella fase iniziale” (doc. III)
1.7. Il 18 novembre 2021 la
ricorrente ha prodotto le decisioni relative ai contributi sociali dovuti dal
mese di gennaio 2020 e le ricevute dei pagamenti effettuati (doc. V+ 1/3). Lo
scritto, unitamente agli allegati, è stato trasmesso il 19 novembre 2021 alla
Cassa per conoscenza (doc. VI).
1.8. Il 26 novembre 2021 la Cassa
ha chiesto di poter prendere posizione in merito alle osservazioni della
ricorrente (doc. VII). A questo scopo, il 29 novembre 2021, le è stato
assegnato un termine di 10 giorni (doc. VIII).
1.9. Con scritto datato 26
novembre 2021 e pervenuto il 1° dicembre 2021, la Cassa ha affermato:
" (…)
. Nel caso in questione, la ricorrente chiede un’indennità per
perdita di guadagno per la sua dipendente signora __________ per il periodo dal
17 settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Nella decisione d’opposizione impugnata si afferma che è
determinante il salario soggetto ai contributi AVS per l’anno 2019 e non per
l’anno 2020. A prescindere da questa domanda, un’altra domanda sorge a causa
della rivelazione di nuovi fatti.
La cassa __________ ha elaborato la dichiarazione dei salari del
2020 nel novembre 2021 e ha aggiornato il conto individuale della signora __________.
A causa di questa elaborazione nel novembre 2021, sono venuti alla luce nuovi
fatti.
Sulla base della dichiarazione dei salari per l’anno 2020, è
evidente che la dipendente della ricorrente non ha più ricevuto un salario
prima dei mesi richiesti (17.09.20 – 31.08.21). Secondo la dichiarazione dei
salari la signora __________ ha ricevuto uno stipendio solo per i mesi da
gennaio a maggio 2020. Questo nonostante il fatto che ci sono stati altri
dipendenti che hanno ricevuto uno stipendio fino a settembre 2020. Nei mesi da
giugno al 16 settembre 2020, non ha più ricevuto uno stipendio, per cui non c’è
nulla da compensare. È irrilevante se la dipendente ha rinunciato
volontariamente al salario o se non era più impiegata affatto.
. Inoltre si mette anche in dubbio che l’attività al RI 1 sia
stata svolta a partire da ottobre 2020, dopo che la ricorrente ha comunicato il
30 settembre 2020 che l’attività sarebbe stata cessata a partire dal 30
settembre 2020.
. Inoltre, vorremmo ricordarvi ancora una volta ciò che abbiamo
già sottolineato con la decisione negativa del 22 settembre 2021. La dipendente
Sig.ra __________ ha già ricevuto un’indennità massima di CHF 196.00 a causa
della sua attività come indipendente. Non può ricevere più di CHF 196.00, anche
se dovesse adempiere ai requisiti in relazione all’attività al RI 1.” (doc. IX)
1.10. Alla ricorrente è stato
assegnato un termine scadente il 13 dicembre 2021 per prendere posizione (doc.
X). L’interessata è rimasta silente.
in diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione
con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS
830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di
sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2
cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero
delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,
109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del
capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione
fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato
rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio
2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di
tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel
commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che
per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il
reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea
di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei
contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per
il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto
all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo
l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il
reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è
più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si
applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo
motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.2. Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 17 dicembre 2021), l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva
amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 21
versioni, cfr. CIC versione 21;
Il
p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e
aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente
la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se
l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una
limitazione
03/21 considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento
rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,
la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va
calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio
2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore
mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e
spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre
2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per
cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la
diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio
del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire
dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio
dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60
bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono
dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono
aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione
della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le
cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di
statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di
persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la
verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo
statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata
avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito
di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in
reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori
indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a
titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano
soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.
Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale
sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa
attività.
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di
dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,
possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare
il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro
invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra
d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero
mese di dicembre. (…)”
Per le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
Fatti
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2020, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il
marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2
del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va
conside-
07/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°
luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il
marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle
indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021.
Esempi
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal
primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.3. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021
consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.
5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del
12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del
13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
Considerandi
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.
3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in
RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4
In concreto, la decisione su
opposizione emessa dalla Cassa CO 1 va confermata, poiché la ricorrente non ha
comprovato che __________, socia e gerente della RI 1, e dunque persona in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, ha subito una perdita
salariale.
A questo proposito va
rammentato che, sia ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 lett. b dell’Ordinanza sui
provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus
(COVID-19), che dell’art. 2 cpv. 3bis lett. b della medesima ordinanza, le
persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro hanno diritto
all’indennità, se, oltre ad adempiere le altre condizioni, subiscono una
perdita salariale.
Per l’art. 5 cpv. 1
dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione
con il coronavirus (COVID-19), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento
del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del
diritto all’indennità.
Il marginale 1069.1 della
Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus
– Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019.
Nel caso di specie __________
non ha conseguito alcun salario soggetto all’AVS nel 2019 per un’eventuale
attività svolta per la RI 1 (cfr. anche doc. IX/4).
La società ricorrente
sostiene tuttavia che l’interessata ha iniziato la propria attività nel 2020,
ciò che, secondo la circolare, permetterebbe di prendere in considerazione il
reddito conseguito quell’anno.
È vero che per il
marginale 1069.2 CIC se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei
conteggi salariali.
Tuttavia, come rileva
giustamente l’amministrazione, la società ricorrente è stata iscritta a
registro di commercio già il __________ __________ 2019 e nelle richieste di
indennità giornaliera contro la perdita di guadagno ha indicato di aver
conseguito, quell’anno, una cifra d’affari di fr. 475'000 e di aver iniziato
l’attività il “__________.2019” (cfr. doc. 1).
Inoltre dalla
dichiarazione dei salari emerge che la società nel 2019 ha versato delle
retribuzioni per complessivi fr. 146'222 ed ha avuto alle sue dipendenze
numerosi dipendenti (complessivamente 10), di cui 4 già a partire da __________
(doc. IX/4).
L’attività ha pertanto già
avuto inizio nel corso del 2019 (cfr., a proposito del concetto di avvio
dell’attività, che va inteso non soltanto quale inizio dell’impresa formale,
bensì quale inizio dell’attività commerciale vera e propria, la STCA 42.2021.39
del 16 agosto 2021, consid. 2.7 e 2.8; cfr. anche la STCA 42.2021.55-56 del 18
ottobre 2021, consid. 2.6).
Di conseguenza occorre far
capo ai dati del 2019, secondo i quali __________ non ha conseguito alcun
salario.
Del resto, la Cassa ha
rettamente osservato che nel 2020 l’interessata ha percepito una retribuzione unicamente
da gennaio a maggio, mentre non risulta aver conseguito alcun salario prima
dell’inizio della richiesta delle prestazioni (17 settembre 2020). Per cui non può
far valere una perdita salariale antecedente all’inizio dell’eventuale diritto
ad indennità.
Dispositivo
Già solo per questi motivi
le prestazioni non possono essere riconosciute.
Inoltre va evidenziato che
in uno scritto del 30 settembre 2020 alla “__________” la società ha dichiarato
che “la nostra attività ha termine con la giornata di oggi: purtroppo le
difficoltà in seguito all’emergenza sanitaria ci hanno impedito di proseguire
con risultati accettabili e quindi abbiamo deciso la chiusura per il 30
settembre 2020” (doc. IX/1). Ed infatti non risultano ulteriori versamenti
di salario a dipendenti della ricorrente per il periodo dal 1° ottobre 2020 al
31 dicembre 2020 (doc. IX/3) anche se non va sottaciuto che la Cassa __________,
presso la quale è ora iscritta l’insorgente, ha affermato di non aver avuto
notizia che la società non ha più dipendenti e continua ad emettere, per il
2021, gli acconti trimestrali (doc. IX/2; cfr. anche V + 1/3).
Infine, va
abbondanzialmente rilevato che l’insorgente non ha contestato che __________ ha
già ricevuto, per la sua attività quale indipendente (cfr. doc. IX), svolta in
favore del __________ (cfr. doc. 2), l’indennità massima di fr. 196 al giorno
(cfr. art. 5 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Ella pertanto
non ha diritto ad ulteriori prestazioni (cfr. marginale 1060 CIC secondo il
quale l’indennità viene ridotta nella misura in cui supera l’80 per cento
dell’importo massimo di cui all’articolo 16f LIPG [196 franchi al giorno]).
In tali circostanze, è a
giusta ragione che la Cassa ha negato il diritto alle indennità giornaliere per
il coronavirus alla società ricorrente in favore di __________.
La decisione su
opposizione impugnata va pertanto confermata.
2.5. Per
quanto concerne le spese, l’art. 61 lett. a LPGA, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 20 ottobre 2021, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Trattandosi
di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.
1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS
830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in
COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise,
Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche la
sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti