42.2021.65
Richiesta di indennità giornaliere contro la perdita di guadagno (Corona). Persona in posizione assimilabile ad un datore di lavoro, dipendente di una società attiva nell'ambito dei viaggi. Rinvio atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti circa la perdita salariale
13 dicembre 2021Italiano31 min
i formulari (doc. III).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.65
cs
Lugano
13 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre 2021 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni
del 2 aprile 2021, confermate dalla decisione su opposizione del 6 ottobre
2021, la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha respinto le richieste di indennità
per perdita di guadagno a causa del coronavirus inoltrate dalla RI 1 in favore
di __________, nato nel 1962, socio e gerente della società, per i periodi dal
17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2020
e dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, poiché l’interessato non ha subito
alcuna perdita di guadagno (doc. D1, D2 ed F). Nella decisione su opposizione
l’amministrazione ha affermato:
" (…)
In data 24 dicembre 2020 e 15 gennaio 2021 la società RI 1, per
mezzo degli appositi formulari, ha presentato le domande volte all’ottenimento
dell’IPG Corona in favore del signor __________ dal 17 settembre 2020 al 31
dicembre 2020, che sono state rifiutate con decisioni del 2 aprile 2021.
Tali decisioni sono state avversate con tempestiva opposizione del
23 aprile 2021.
Con l’impugnativa la società opponente afferma “In buona fede,
abbiamo inoltrato e compilato i formulari, considerando il fatto che l’azienda
ci anticipava un importo IPG Corona (soggetto all’AVS), in attesa del conteggio
ufficiale IPG ed avrebbe poi in seguito percepito il rimborso dalla Cassa CO 1
(in pratica come per i servizi CR militari e PC). La società, per sostenere
questi anticipi, ha dovuto far capo ad un prestito, mancando il flusso normale
di liquidità dovuto alla ridotta cifra d’affari di questo periodo”.
Ragion per cui con l’impugnativa l’opponente chiede alla Cassa di
voler rivedere le contestate decisioni, con conseguente concessione dell’IPG
Corona.
5.
Nel caso in esame il diritto alla prestazione del signor __________
deve essere determinato tenendo conto che egli deve essere considerato come una
persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, ritenuto
come riveste la qualità di socio e presidente della gerenza in seno alla RI 1.
Di conseguenza il suo reddito medio è determinato in base al
reddito dell’attività soggetto all’AVS dichiarato nel 2019 (CIC marg. 1069.1),
ovvero CHF 34'000.00, corrispondenti a CHF 2'615.40 mensili.
Nell’evenienza concreta nel formulario di richiesta è stato
indicato come il signor __________ non abbia subito una perdita di salario,
avendo egli ottenuto un salario di CHF 2'615.40. In sede di opposizione del
resto l’opponente ha confermato di aver versato il salario al suo socio.
Ne discende che nel presente caso l’avente diritto alle IPG
Corona, ovvero il signor __________, non ha subito una perdita di guadagno. La
Cassa prende atto che riconoscendo la retribuzione dovuta al dipendente, la
società opponente ha avuto una perdita di guadagno avendo “dovuto far capo
ad un prestito…”. Si deve tuttavia evidenziare che questa perdita non
risulta indennizzabile con le IPG Corona, le quali spettano solo ai salariati e
agli indipendenti che subiscono una perdita di guadagno conformemente a quanto
disposto dall’articolo 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno.”
1.2. La RI 1, rappresentata
dall’avv. RA 1, è insorta al TCA chiedendo che “la decisione su opposizione
del 6 ottobre 2021 della Cassa CO 1 nei confronti di RI 1, __________, riferite
a __________ ed a __________, sono riformate, nel senso che sono accolte le domande
di versamento di indennità Covid-19 del 24 dicembre 2020 e del 15 gennaio 2021
di __________, per i suddetti dipendenti” (doc. I).
La ricorrente rileva che
la società è attiva nel settore della compravendita e del noleggio di mezzi di
trasporto di persone e merci e che __________ e __________ ne sono soci
(contitolari) e gerenti, con attività a tempo parziale.
In seguito alla riduzione
degli introiti causati dalla pandemia da Coronavirus, la società si è vista
costretta a far capo agli aiuti statali previsti dalle relative normative. Ciò
perché non aveva alcuna possibilità di versare all’(allora) unico proprio
salariato (gerente) quanto mensilmente dovutogli (per un’attività a tempo
parziale). La ricorrente rileva di aver indicato per errore nei formulari di
richiesta di aver versato il salario al proprio dipendente interpretando il
termine “percepito” come “da percepirsi”. Per questo le domande
sono poi state reintrodotte con la correzione dell’errore.
La società evidenzia di
aver indicato in sede di opposizione che i salari sono stati versati solo
grazie all’utilizzo straordinario di una linea di credito ed ai versamenti
degli azionisti.
Secondo la ricorrente la
controversia nasce dall’interpretazione del requisito della perdita di guadagno
(salariale). La cassa sostiene che la perdita non sussiste mentre l’insorgente
afferma che i redditi del datore di lavoro sono crollati e che l’indicazione di
conseguimento del salario è dovuta ad un errore. L’amministrazione avrebbe
pertanto dato prova di formalismo eccessivo e di trattamento dell’assicurata
contrario alla buona fede ed arbitrario, nell’avere pedissequamente seguito
l’indicazione contenuta nel formulario erroneo, pur sapendo che tale era e pur
avendo ricevuto la dovuta rettifica (art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. fed.).
1.3. Con risposta del 15 novembre
2021, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del
ricorso evidenziando che in sede di opposizione è stato indicato che i salari
sono stati anticipati, contando sul successivo versamento delle IPG Corona,
mentre nel ricorso la parte ricorrente sostiene invece di aver compilato erroneamente
Fatti
i formulari (doc. III).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La ricorrente chiede che “la
decisione su opposizione del 6 ottobre 2021 della Cassa CO 1 nei confronti di RI
1, __________, riferite a __________ ed a __________, sono riformate, nel senso
che sono accolte le domande di versamento di indennità Covid-19 del 24 dicembre
2020.
e del 15 gennaio 2021 di __________, per i suddetti dipendenti” (doc.
I).
Tuttavia, la decisione su
opposizione impugnata concerne unicamente la RI 1 e __________ e non si esprime
in merito a __________ e a __________ (cfr. doc. F, pag. 1, pag. 3 punto 4 e
pag. 4 punto 5).
Per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In
concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della
decisione su opposizione impugnata, ossia l’eventuale diritto ad indennità
giornaliere chieste dalla RI 1 in favore di __________ per il periodo dal 17
settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
L’eventuale diritto alle
indennità per altre società, altre persone o altri periodi non è oggetto della
presente procedura e le relative censure sono pertanto irricevibili.
nel merito
2.2
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori
indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,
devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro
attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di
guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata
svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla
durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11.
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18.
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività
effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019
devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile
pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di
almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più
elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU
2020.
4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2.
cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione
della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile
2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1
seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero
delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta
al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella
misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato
con effetto al 17 settembre 2020]).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021.
5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109,
167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del
capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione
fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato
rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio
2021.
le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di
tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel
commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che
per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il
reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea
di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei
contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per
il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto
all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo
l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il
reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è
più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si
applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo
motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.3
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 27 ottobre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 20 versioni, cfr. CIC
versione 20; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il
p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e
aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3
L’attività è considerata aver subito una
limitazione
03/21 considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento
rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,
la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va
calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio
2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore
mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e
spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre
2020.
è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per
cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la
diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4
Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio
del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire
dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio
dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60
bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5
Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono
dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono
aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione
della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le
cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di
statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di
persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la
verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo
statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6
Se l’attività lucrativa è stata
avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito
di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in
reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7
Nel caso dei lavoratori indipendenti
e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a
titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano
soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.
Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale
sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa
attività.
1041.8
Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre,
dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,
possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare
il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro
invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra
d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero
mese di dicembre. (…)”
Per le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
" 1069.1 Per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2
Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1
Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il
marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2
del seguente tenore:
" 1065.2 Per
il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°
luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il
marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
" 1065.2 Per
il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021.
Esempi:
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal
primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
2.4
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021
consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021
consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del
12.
giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
In concreto, la società
ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere
per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 in favore di __________,
socio e presidente della gerenza della società, con diritto di firma individuale
(cfr. anche consid. 2.1).
Scopo dell’azienda,
iscritta a registro di commercio il __________ 2010, è il seguente
" __________.”
Nei formulari per la
richiesta delle indennità figura che “la nostra azienda si occupa
dell’organizzazione di viaggi in bus (con società, in comitiva, con scuole,
tutto incluso, ecc.). A causa del Covid 19 la nostra attività è quasi ferma.
Una ripresa a breve non è prevista siccome le persone non viaggiano per svago
in questo periodo (cfr. allegato doc. 5, pag. 4).”
La Cassa ha accertato che nel
periodo litigioso la ricorrente ha subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa con una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al
55% rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019 (cfr. decisioni
formali del 2 aprile 2021 [doc. D1 e D2]; art. 2 cpv. 3bis lett. a Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno). La riduzione è dunque almeno del 40% dal 19 dicembre 2020
al 31 dicembre 2020.
L’amministrazione ha
inoltre rilevato che __________ adempie anche al requisito figurante nell’art.
2.
cpv. 3bis lett. c Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e meglio quello del
reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per
l’anno 2019 di almeno fr. 10'000.
Secondo la Cassa tuttavia
le indennità giornaliere non possono essere versate poiché nel periodo oggetto
del contendere __________ ha conseguito un reddito di fr. 2'615.40, mentre il
reddito mensile soggetto all’AVS riferito al periodo precedente era di fr.
2'615.38 e conseguentemente non ha subito alcuna perdita salariale come
richiede invece l’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno.
Di per sé la decisione
della Cassa appare corretta. Infatti, poiché il proprio dipendente non ha
subito alcuna perdita salariale la ricorrente non potrebbe pretendere alcuna
prestazione (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
La società evidenzia
tuttavia che il salario è stato versato solo grazie ad una linea di credito ed
all’intervento degli “azionisti” (recte: soci). In sede di opposizione
aveva inoltre affermato che l’azienda ha anticipato il salario in attesa del
conteggio ufficiale, come avviene in caso di servizio militare e protezione
civile e che per sostenere questi anticipi la società ha dovuto far capo ad un
prestito (cfr. doc. 5). Inoltre nella compilazione del formulario sarebbe
incorsa in un errore, avendo confuso il termine “percepito” con il
termine “da percepire”.
2.6
Va preliminarmente rammentato
che con STCA 42.2021.52+53 del 18 ottobre 2021, questo Tribunale ha stabilito
che scopo “della base legale a fondamento delle condizioni per il diritto
alle indennità per perdita di guadagno per il coronavirus è di conseguenza
quello di aiutare le imprese che hanno particolarmente
sofferto delle chiusure imposte dalle autorità a causa della pandemia e
segnatamente nell’ambito delle manifestazioni e dei viaggi, tenendo tuttavia
conto di evitare abusi nel versamento di prestazioni a società che non hanno
bisogno di alcun aiuto, segnatamente laddove si tratta di versare prestazioni
alle persone in posizione analoga a quella del datore di lavoro.
In
simili condizioni occorre pertanto concludere che solo nel caso di una perdita
salariale effettiva è dato il diritto alle indennità giornaliere per perdita di
guadagno a causa del Coronavirus”.
In quel caso il
Tribunale, in assenza di qualsiasi documentazione, ha rinviato gli atti alla
Cassa per ulteriori accertamenti, “affinché sulla base della documentazione
contabile e di eventuali contratti tra le parti, accerti se effettivamente i
salari sono stato versati unicamente grazie alle riserve della società (ndr:
come sostenuto in sede di ricorso) e se gli interessati li hanno ottenuti
unicamente alla condizione che devono essere restituiti”.
In concreto la situazione
è analoga.
La società ricorrente,
attiva segnatamente nel settore dei viaggi, ha subito una notevole restrizione
della sua attività a causa delle misure prese dall’autorità per attenuare le
conseguenze della pandemia, tant’è che da una cifra d’affari di fr. 95'900
conseguita da ultimo nel 2019, ossia circa fr. 7'990 al mese, si è arrivati ad
una cifra d’affari di fr. 2'960 nel periodo dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre
2020, di fr. 3'190 nel mese di novembre 2020 e di fr. 3'100 nel mese di
dicembre 2020.
Inoltre il presidente
della gerenza ha potuto conseguire lo stipendio solo, a dire della ricorrente,
quale anticipo grazie ad una linea di credito ed all’intervento degli “azionisti”
(recte: soci).
Dalla documentazione
prodotta tuttavia non emerge se la società ricorrente ha dovuto effettivamente
far capo ad una linea di credito ed all’intervento degli “azionisti”
(recte: soci della __________) e se esistono accordi scritti in base ai quali __________
è tenuto a restituire nel tempo il salario versatogli nei mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2020.
Nella misura in cui questi
punti non sono stati chiariti, occorre rinviare gli atti all’amministrazione
affinché sulla base della documentazione contabile e di eventuali contratti tra
le parti, accerti se effettivamente i salari sono stato versati grazie ad una
linea di credito ed all’intervento dei soci e se il salario è stato versato
unicamente alla condizione che deve essere restituito in caso di versamento
delle indennità Corona.
A questo scopo sarà
necessario richiamare la contabilità della ditta dal 2019 (compreso) al 2020 e
coinvolgere la fiduciaria della società.
Al
riguardo va rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43
cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF
115.
V 142 consid. 8a).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare
le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno
2020.
consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF
9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011
consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001;
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
La Cassa, dopo aver
effettuato gli accertamenti necessari per l’esito delle richieste, emetterà una
nuova decisione circa gli eventuali diritti della ricorrente al versamento delle
indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus in favore di __________
per il periodo complessivo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
In queste condizioni non
occorre esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente circa
l’asserita violazione della Costituzione federale.
2.7
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve
essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la
tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla
parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
stato inoltrato il 29 ottobre 2021, per cui si applica la nuova disposizione
legale.
Trattandosi di prestazioni
IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.
Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche
la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata.
§§ L’incarto
è rinviato alla Cassa CO 1 affinché
proceda come indicato al consid. 2.6.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti