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Decisione

42.2021.66

Richiesta di indennità giornaliere contro la perdita di guadagno (Corona). Persone in posizione assimilabile ad un datore di lavoro dipendenti di una società attiva nell'ambito dei viaggi. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti circa la perdita salariale

13 dicembre 2021Italiano31 min

consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.66-67

cs

Lugano

13 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione del 6 ottobre 2021 emanate da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con quattro distinte

decisioni del 2 aprile 2021 (doc. F1-F4), confermate da due decisioni su

opposizione del 6 ottobre 2021 (doc. H1-H2), la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa)

ha respinto le richieste di indennità per perdita di guadagno a causa del

coronavirus inoltrate dalla RI 1 in favore di __________, nato nel 1962,

presidente con diritto di firma individuale e di __________, nato nel 1966, membro

con diritto di firma individuale, per i periodi dal 17 settembre 2020 al 31

ottobre 2020, dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2020 e dal 1° dicembre 2020

al 31 dicembre 2020, poiché l’interessato non ha subito alcuna perdita di

guadagno.

Nella decisione su

opposizione relativa a __________ lamministrazione ha affermato:

" (…) In

data 24 dicembre 2020 e 18 gennaio 2021 la società RI 1, per mezzo degli

appositi formulari, ha presentato le domande volte all’ottenimento dell’IPG

Corona in favore del signor __________ dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre

2020, che sono state rifiutate con decisioni del 2 aprile 2021.

Tali decisioni sono

state avversate con tempestiva opposizione del 23 aprile 2021.

Con l’impugnativa la

società opponente afferma “In buona fede, abbiamo inoltrato e compilato i

formulari, considerando il fatto che l’azienda ci anticipava un importo IPG

Corona (soggetto all’AVS), in attesa del conteggio ufficiale IPG ed avrebbe poi

in seguito percepito il rimborso dalla Cassa CO 1 (in pratica come per i

servizi CR militari e PC). La società, per sostenere questi anticipi, ha dovuto

far capo ad una linea di credito/prestito con la banca, mancando il flusso

normale di liquidità dovuto alla ridotta cifra d’affari di questo periodo”

Ragion per cui con

l’impugnativa l’opponente chiede alla Cassa di voler rivedere le contestate

decisioni, con conseguente concessione dell’IPG Corona.

5.

Nel caso in esame il

diritto alla prestazione del signor __________ deve essere determinato tenendo

conto che egli deve essere considerato come una persona in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, ritenuto come riveste la qualità

di presidente in seno alla RI 1.

Di conseguenza il suo

reddito medio è determinato in base al reddito dell’attività soggetto all’AVS

dichiarato nel 2019 (CIC marg. 1069.1), ovvero CHF 46’003.00, corrispondenti a

CHF 3'538.70 mensili.

Nell’evenienza concreta

nel formulario di richiesta è stato indicato come il signor __________ non

abbia subito una perdita di salario, avendo egli ottenuto un salario di CHF

3’539. In sede di opposizione del resto l’opponente ha confermato di aver

versato il salario al suo socio.

Ne discende che nel

presente caso l’avente diritto alle IPG Corona, ovvero il signor __________,

non ha subito una perdita di guadagno. La Cassa prende atto che riconoscendo la

retribuzione dovuta al dipendente, la società opponente ha avuto una perdita di

guadagno avendo “dovuto far capo ad una linea di credito/prestito con la

banca…”. Si deve tuttavia evidenziare che questa perdita non risulta

indennizzabile con le IPG Corona, le quali spettano solo ai salariati e agli

indipendenti che subiscono una perdita di guadagno conformemente a quanto

disposto dall’articolo 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno.”

Le motivazioni alla base

della reiezione delle richieste inoltrate in favore di __________ sono simili.

1.2. Con decisione formale del 12

maggio 2021 è stata respinta anche la domanda relativa al periodo dal 1° gennaio

2021 al 28 febbraio 2021 per __________ (doc. G1), mentre con decisioni formali

del 9, rispettivamente del 10 settembre 2021, sono state riconosciute le

indennità chieste per il periodo dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021 per

entrambi i dipendenti (doc. I1-I2).

1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.

RA 1, è insorta al TCA chiedendo che “le decisioni su opposizione del 6

ottobre 2021 della Cassa CO 1 nei confronti di RI 1, __________, riferite a __________

ed a __________, sono riformate, nel senso che sono accolte le domande di

versamento di indennità Covid-19 del 24 dicembre 2020 e del 18 gennaio 2021 di RI

1, per i suddetti dipendenti” (doc. I).

La ricorrente rileva che

la società è attiva nel settore del trasporto di persone e merci e che __________

e __________ ne sono contitolari ed amministratori.

In seguito alla riduzione

degli introiti causati dalla pandemia da Coronavirus, la società ha dovuto

contare sui versamenti degli azionisti per complessivi fr. 63'000.-- per poter

far fronte ai propri impegni e versare i salari ai dipendenti. Inoltre ha

dovuto far capo alla propria linea di credito bancaria, finita in passivo, e

ciò malgrado si sia attinto innanzitutto a soldi della __________, società di

proprietà dei __________.

La società evidenzia di

aver indicato in sede di opposizione che i salari sono stati versati solo

grazie all’utilizzo straordinario di una linea di credito ed ai versamenti

degli azionisti.

Secondo la ricorrente la

controversia nasce dall’interpretazione del requisito della perdita di guadagno

(salariale). La cassa sostiene che la perdita non sussiste mentre l’insorgente

afferma che i redditi del datore di lavoro sono crollati. La ricorrente non

poteva attendere le more della procedura di indennizzo per riversare ai propri

dipendenti le indennità (non) ricevute. Tanto che la prima richiesta è del 24

dicembre 2020 e la decisione negativa è stata emanata solo il 2 aprile 2021. La

ricorrente, sfruttando i versamenti degli azionisti, e, soprattutto, l’aggravio

sulla propria linea di credito bancaria, ha anticipato i versamenti al solo

scopo di evitare che i propri salariati si trovassero in grave angustia. Ciò

non toglie che la situazione di perdita di guadagno materialmente (anche se non

formalmente) si è verificata e solo grazie all’anticipo dei salari si è poi

potuto attendere (il mancato) riversamento statale. Ne segue che detto

versamento statale andrebbe ora ad abbassare la linea di credito, caricata per

riuscire a versare i salari. Altrimenti, malgrado l’azienda abbia sofferto, e

soffra, per le ripercussioni della pandemia, essa si ritroverà soffocata dagli

esborsi effettuati che normalmente, cioè se non effettuati, le sarebbero stati

rimborsati, con riversamento ai dipendenti, ma che invece non si vogliono ora

versare solo per averli anticipati a vantaggio di coloro che erano colpiti

dalla pandemia, ossia i dipendenti. Ciò quindi senza beneficiare di quelle

misure adottate proprio per un caso come quello in esame, cioè un caso di

caduta dei redditi in conseguenza della pandemia. Si tratta di formalismo

eccessivo, corollario della protezione dell’arbitrio prevista dall’art. 9 Cost.

fed.

1.4. Con risposta del 15 novembre

2021, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del

ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso

di motivazione (doc. III).

1.5. Il 23 novembre 2021 la

ricorrente ha prodotto due conteggi della Cassa CO 1 del 1° ottobre 2021 con cui

sono state calcolate le indennità giornaliere in favore della RI 1 per il

dipendente __________, per i periodi dal 27 maggio 2021 al 31 maggio 2021 e dal

1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 (doc. V), trasmessi alla Cassa per conoscenza

il 26 novembre 2021 (doc. VI).

in diritto

2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori

indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus,

devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro

attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di

guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata

svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla

durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4 dell’Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero

delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4

[abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo

2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il

reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità

non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di

calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,

109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a

un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del

capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione

fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato

rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio

2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di

tassazione fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel

commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che

per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il

reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea

di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei

contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività

lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per

il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto

all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo

l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il

reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è

più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si

applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo

motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza Covid-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.2. Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 27 ottobre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 20 versioni, cfr. CIC

versione 20; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il

p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e

aggiornato successivamente, prevede:

" 1041.2 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito

si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività è considerata aver subito una

limitazione

03/21 considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento

rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,

la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va

calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio

2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore

mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e

spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre

2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per

cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la

diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio

del 2015 ci si

11/20 basa sulla media a partire

dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In caso di avvio

dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60

bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

1041.5 Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa nel

03/21 2020 o nel 2021 devono

dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono

aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione

della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le

cifre d’affari più elevate.

1041.5a In caso di cambiamento di

statuto giuridico (trasformazione

01/21b di ditte individuali, società di

persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la

verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo

statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

1041.6 Se l’attività lucrativa è stata

avviata meno di un anno fa, dopo

11/20 il 2019, il limite di reddito

di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in

reddito annuo (cfr. N. 1067).

1041.7 Nel caso dei lavoratori

indipendenti e delle persone in

11/20 posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a

titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano

soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.

Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale

sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa

attività.

1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di

dicembre, dimostrano di

12/20 aver avuto una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,

possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare

il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece

che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di

almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di

dicembre. (…)”

Per le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:

" 1069.1 Per

stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

Fatti

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

" 1065.2 Per

il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il

marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

" 1065.2 Per

il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi:

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

2.3. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021

consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021

consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del

12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF

119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag.

220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4. In concreto, la società

ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere

per il periodo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 in favore di __________,

presidente, e di __________, membro della società, ossia persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro.

Scopo dell’azienda,

iscritta a registro di commercio il __________ 2004, è il seguente:

" __________.”

Nei formulari per la

richiesta delle indennità figura che “la nostra azienda si occupa dei __________

e __________ per vacanze e turismo di: scuole, anziani, turisti

esteri (giapponesi, indiani, cinesi, tramite __________), società sportive,

ecc. Ovviamente per motivi Covid19 quasi tutti hanno annullato i viaggi anche

già riservati. Il nostro settore è praticamente fermo”.

La Cassa ha accertato che

nel periodo litigioso la ricorrente ha subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa con una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al

55% fino al 18 dicembre 2020 e del 40% dal 19 dicembre 2020 al 31 dicembre

2020, rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019 (cfr. decisioni

formali del 2 aprile 2021 [doc. F1, F2, F3 e F4]; art. 2 cpv. 3bis lett. a

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

L’amministrazione ha

inoltre rilevato che __________ e __________ adempiono anche al requisito

figurante nell’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

Considerandi

e meglio quello del reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti

secondo la LAVS per l’anno 2019 di almeno fr. 10'000.

Le parti divergono invece

per quanto concerne la questione della perdita salariale.

Secondo la Cassa infatti le

indennità giornaliere non possono essere versate poiché nel periodo oggetto del

contendere __________ ha conseguito un reddito di fr. 3'539 e __________ di fr.

6’263, mentre il reddito mensile soggetto all’AVS riferito al periodo

precedente era di fr. 3'538.69, rispettivamente di fr. 6'184.31 e

conseguentemente non hanno subito alcuna perdita salariale come richiede invece

l’art. 2 cpv. 3bis lett. b Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

La società evidenzia

tuttavia che il salario è stato erogato solo grazie ad una linea di credito/prestito

della banca in favore della società ed all’intervento degli azionisti che hanno

versato un importo complessivo di fr. 63'000. Il pagamento ai dipendenti è

avvenuto quale anticipo, come accade per quanto concerne le indennità versate

in caso di assenza a causa del servizio militare o della protezione civile, per

evitare loro un’angustia economica.

2.5

Va preliminarmente rammentato

che con STCA 42.2021.52+53 del 18 ottobre 2021, questo Tribunale ha stabilito

che scopo “della base legale a fondamento delle condizioni per il diritto

alle indennità per perdita di guadagno per il coronavirus è di conseguenza

quello di aiutare le imprese che hanno particolarmente

sofferto delle chiusure imposte dalle autorità a causa della pandemia e

segnatamente nell’ambito delle manifestazioni e dei viaggi, tenendo tuttavia

conto di evitare abusi nel versamento di prestazioni a società che non hanno

bisogno di alcun aiuto, segnatamente laddove si tratta di versare prestazioni

alle persone in posizione analoga a quella del datore di lavoro.

In

simili condizioni occorre pertanto concludere che solo nel caso di una perdita

salariale effettiva è dato il diritto alle indennità giornaliere per perdita di

guadagno a causa del Coronavirus”.

In quel caso il

Tribunale, in assenza di qualsiasi documentazione, ha rinviato gli atti alla

Cassa per ulteriori accertamenti, “affinché sulla base della documentazione

contabile e di eventuali contratti tra le parti, accerti se effettivamente i

salari sono stato versati unicamente grazie alle riserve della società (ndr:

come sostenuto in sede di ricorso) e se gli interessati li hanno ottenuti

unicamente alla condizione che devono essere restituiti”.

In concreto, la società

ricorrente, attiva segnatamente nel settore dei viaggi, ha subito una notevole

restrizione della sua attività a causa delle misure prese dall’autorità per

attenuare le conseguenze della pandemia, tant’è che da una cifra d’affari nel

periodo tra il 2015 ed il 2019 di almeno fr. 394’000, ossia circa fr. 32’800 al

mese, si è arrivati ad una cifra d’affari di fr. 11’800 nel periodo dal 17

settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (cfr. doc. E1).

Dalla documentazione

prodotta con il ricorso si evince che gli azionisti, __________, __________ e __________,

hanno versato fr. 21'000 sul conto corrente della società in data 9 marzo 2020,

10.

marzo 2020, rispettivamente 11 marzo 2020 (doc. C), per complessivi fr.

63'000 (doc. D). Nel corso del 2020 la __________, società che la ricorrente

sostiene appartenere ai __________ (cfr. doc. I), ha inoltre versato ulteriori

fr. 355’000 (doc. D e D1).

Dagli atti risulta inoltre

che già prima del mese di marzo 2020, ossia prima dell’emergenza della

pandemia, la società si trovava con un importante passivo nel conto corrente

(doc. D).

Dalle tavole processuali

non emerge pertanto con la necessaria chiarezza se la società ricorrente ha

dovuto effettivamente far capo ai capitali versati dagli azionisti per poter

versare i salari o per altri motivi. Inoltre non sono stati allegati accordi in

base ai quali il versamento dei salari sarebbe un anticipo/prestito in favore

di __________ e di __________ e che gli interessati sarebbero tenuti a

restituire il salario versato loro dal 17 settembre 2020 in caso di

riconoscimento delle indennità Corona.

Nella misura in cui questi

punti non sono stati chiariti, occorre rinviare gli atti all’amministrazione

affinché sulla base della documentazione contabile e di eventuali contratti tra

le parti, accerti se effettivamente i salari sono stato versati grazie ai

capitali versati dagli azionisti della società e se gli interessati li hanno

ottenuti unicamente alla condizione che devono essere restituiti e di

conseguenza se, come sostenuto con il ricorso, il riconoscimento delle indennità

Corona per il periodo litigioso andrebbe ad abbassare la linea di credito

utilizzata per versare i salari. A questo scopo sarà necessario interpellare

anche la fiduciaria della società, __________ (cfr. doc. G2; cfr. STCA

42.2021.52+53 del 18 ottobre 2021).

Al

riguardo va rilevato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF

115.

V 142 consid. 8a).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare

le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno

2020.

consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001;

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

La Cassa, dopo aver

effettuato gli accertamenti necessari per l’esito delle richieste, emetterà una

nuova decisione circa gli eventuali diritti della ricorrente al versamento

delle indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus in favore di __________

e di __________ per il periodo complessivo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre

2020.

L’amministrazione dovrà inoltre

tener conto del fatto che __________ dal 13 novembre 2020 ha già percepito

un’indennità giornaliera per malattia, dapprima al 50%, poi al 25% e dal 1°

marzo 2021 al 100% (doc. 2), che dovrà essere dedotta dalle eventuali indennità

Corona. Infatti secondo l’art. 2 cpv. 4 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali

e assicurazioni secondo la LCA, riservate le prestazioni secondo l’art. 12

della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.

In queste condizioni non

occorre esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente circa

l’asserita violazione della Costituzione federale.

2.6

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

stato inoltrato il 29 ottobre 2021, per cui si applica la nuova disposizione

legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni su opposizione

impugnati sono annullate.

§§ L’incarto

è rinviato alla Cassa CO 1 affinché

proceda come indicato al consid. 2.5.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti