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Decisione

42.2021.68

Richiesta di ricalcolo delle indennità giornaliere Corona per il periodo dal 21 marzo 2020 al 16 settembre 2020 in seguito all'emissione della tassazione 2019 e del calcolo definitivo dei contributi 2019 dopo il 16 settembre 2020. Ricorso respinto in applicazione STF 9C_663/2021. No AG

14 dicembre 2022Italiano49 min

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

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Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.68

cs/DC

Lugano

14 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 ottobre 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto in fatto

1.1. Con conteggi del 22 aprile 2020, 5

maggio 2020, 16 maggio 2020, 26 maggio 2020, 21 luglio 2020, 5 agosto 2020, 2

settembre 2020 e 21 settembre 2020 (cfr. allegati doc. 3), la Cassa CO 1 ha

riconosciuto a RI 1, taxista indipendente, nato nel 1963, indennità giornaliere

per perdita di guadagno a causa del Coronavirus per il periodo dal 21 marzo

2020 al 16 settembre 2020. Le prestazioni sono state calcolate sulla base dei

dati evinti dalla decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2018,

e meglio su un reddito di fr. 11'100 (cfr. doc. 1 pag. 4 punto 6).

1.2. L’11 agosto 2021 la Cassa CO 1 ha

emesso la decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2019, sulla

base dei dati evinti dalla tassazione 2019 del 3 marzo 2021 (reddito da

attività indipendente di fr. 56'500) ed ha calcolato il reddito soggetto a

contribuzione in fr. 62'100 (allegato doc. 5: arrotondamento di fr. 56'500 di

reddito da attività indipendente + fr. 5'693.85 di contributi personali da

aggiungere).

1.3. Il 21 agosto 2021 RI 1 si è rivolto

alla Cassa CO 1 chiedendo che le indennità siano ricalcolate, poiché l’importo

preso in considerazione non corrisponde al suo reddito (doc. 5).

1.4. Con decisione formale del 30 agosto

2021, confermata dalla decisione su opposizione del 5 ottobre 2021, la Cassa ha

respinto la domanda. L’amministrazione ha così motivato la reiezione

dell’opposizione:

" (…)

3. Nella presente fattispecie, con conteggi

del 22 aprile, 5 maggio, 16 maggio, 26 maggio, 21 luglio, 5 agosto, 2 settembre

e 21 settembre 2020, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha accordato le

indennità richieste dal signor RI 1 per il periodo dal 21 marzo 2020 al 16

settembre 2020. L’assicurato, con e-mail datato 21 agosto 2021 ha indicato alla

Cassa di ritenere l’importo dell’indennità di sua spettanza troppo basso e

chiedendone l’adeguamento sulla base della decisione definitiva di fissazione

dei contributi per l’anno 2019 (CHF 62'100.00) di data 11 agosto 2021.

(…).

6. Per quanto suesposto, ai fini

dell’ottenimento del diritto all’IPG Corona fa stato il reddito riferito al

2019 e meglio quello in base al quale sono stati fatturati i contributi

d’acconto oppure, se già emanate, quello stabilito con la decisione definitiva

di fissazione dei contributi oppure, se più recente, quello secondo la

decisione di tassazione fiscale.

Nel caso concreto, quando è stato fissato

il diritto alla prestazione, ovvero il 22 aprile 2020, non era ancora stata

emanata la decisione di tassazione per l’anno 2019 (emanata solo il 3 marzo

2021), mentre la decisione provvisoria di fissazione dei contributi del 2019

risultava inferiore a quella definitiva dell’anno 2018. È quindi rettamente che

la Cassa ha fissato l’importo per l’indennità dell’opponente tenendo conto del

reddito a lui più favorevole, fondandosi sugli elementi in suo possesso in quel

momento, ovvero CHF 11'100.00 annui come da decisione definitiva di fissazione

dei contributi per l’anno 2018.

Ne consegue che la decisione impugnata va

pertanto confermata.

7. Conformemente a quanto stabilito

dall’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’opponente

avrebbe potuto chiedere (…) un nuovo calcolo dell’indennità, soltanto se le

fosse stata notificata una decisione definitiva entro il 16 settembre 2020 e se

avesse provveduto a richiederlo entro tale data.

Nella fattispecie la decisione di

tassazione per l’anno 2019 è stata emanata in data 3 marzo 2021, impedendo

all’opponente di poter chiedere una qualsivoglia modifica della sua indennità.

In simili condizioni e tenuto conto come

nel caso concreto la decisione di tassazione 2019 sia stata emanata soltanto il

3 marzo 2021 e che non sia stato, precedentemente al 17 marzo 2020, modificato

l’acconto per il pagamento dei contributi 2019 (che nella fattispecie risultava

inferiore a quello definitivo 2018), la decisione impugnata deve essere

confermata” (doc. 1)

1.5. RI

1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione

su opposizione, chiedendone l’accoglimento e domandando che gli atti siano

trasmessi alla Cassa CO 1 per ricalcolare le indennità perdita di guadagno per

il Coronavirus sulla base di un reddito di fr. 62'100 (doc. I). Contestualmente

ha chiesto di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (doc. I).

Il

ricorrente, che richiama l’incarto completo, evidenzia di aver “registrato

la sua attività nel maggio 2018, dopo aver perso il precedente lavoro per

fallimento della ditta presso cui era attivo. La prima fattura è stata emessa

il 26 luglio 2018. La cifra d’affari relativa ai primi mesi è stata, per

evidenti ragioni, relativamente contenuta procurando un fatturato di circa fr.

13'000.-”. Egli rileva di aver ricevuto, per il 2020, indennità giornaliere

per fr. 4'228.50 e di aver chiesto un ricalcolo delle prestazioni che tuttavia

l’amministrazione ha rifiutato.

L’insorgente

sostiene che il reddito da attività indipendente del 2018 era stato generato da

4-5 mesi di attività e non poteva pertanto essere considerato plausibile in

funzione della determinazione delle indennità per perdita di guadagno per il

Coronavirus per il 2020. Il reddito conseguito nel 2019 è invece aderente alla

realtà.

Per

l’interessato, in concreto vi è una discrepanza tra il reddito calcolato in

base ai contributi di acconto per determinare le indennità (fr. 11'000) e il

reddito accertato sia dal profilo fiscale sia ai fini del calcolo dei

contributi dovuti nel 2019 (fr. 62'100). Tale discrepanza, per l’insorgente,

contraddice quanto stabilito dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, e

cioè di voler riconoscere un’indennità giornaliera media pari all’80% del

reddito conseguito prima del diritto all’indennità. I chiari obiettivi

dell’Ordinanza non possono essere vanificati da una circolare dell’UFAS. La

decisione, secondo il ricorrente, palesa un’evidente situazione di ingiustizia

perché non è stato considerato il fatto che il reddito, limitato, conseguito

nel 2018 non poteva valere quale base di calcolo per l’indennità giornaliera

media secondo l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

Inoltre,

secondo l’assicurato, quale prima decisione formale con indicazione di rimedio

giuridico fa stato quella del 30 agosto 2021 che è successiva sia alla notifica

della tassazione 2019 (del 3 marzo 2021 [cfr. doc. E]), sia alla decisione

definitiva relativa ai contributi per persone che esercitano attività

indipendente (dell’11 agosto 2021). Il ricorrente sostiene che con tale

decisione gli è stata data la facoltà di contestare l’impostazione completa del

calcolo dell’indennità mediante opposizione e non soltanto di censurare la

richiesta di ricalcolo.

Per

l’interessato, in applicazione del marginale 1065 CIC, la Cassa avrebbe dovuto

basarsi sulla decisione definitiva di tassazione disponibile al momento

dell’emanazione della decisione del 30 agosto 2021 e non sui contributi

d’acconto 2019. Egli rileva infine che nel frattempo, prima ancora che venisse

emanata la decisione del 30 agosto 2021, e cioè nel luglio 2021, è stato

stralciato il marginale 1068 CIC che definiva non ricalcolabile l’importo

dell’indennità.

1.6. Con

risposta dell’11 novembre 2021, cui ha allegato l’incarto (cfr. doc. IV, pag.

2), la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.

1.7. Il 26 novembre 2021 il ricorrente

ha chiesto una proroga per l’inoltro del certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria così come della documentazione

economica dimostrante lo stato di indigenza (doc. VI). Il termine è stato

prorogato fino al 15 dicembre 2021 (doc. VII), quando l’interessato ha prodotto

gli atti (doc. VIII +bis). Il 4 gennaio 2022 il TCA ha assegnato al ricorrente

un termine di 10 giorni per trasmettere i redditi conseguiti dalla moglie (doc.

IX). Il 13 gennaio 2022 il termine è stato prorogato di 10 giorni (doc. XI). La

documentazione richiesta è stata prodotta con scritto del 19 gennaio 2022 (doc.

XII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il TCA ha informalmente sospeso

l’esame della causa in attesa dell’esito di un ricorso del 16 dicembre 2021

contro la STCA 42.2021.54 del 15 novembre 2021 (inc. 9C_663/2021), che verte

sul medesimo argomento (possibilità di chiedere il ricalcolo delle indennità

giornaliere Corona nel caso di emissione della tassazione 2019 dopo il 16

settembre 2020).

Il 7 dicembre 2022 è pervenuta al

TCA la STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, con la quale il Tribunale federale

ha in sostanza stabilito che l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore del 6 luglio 2020 è conforme alla Costituzione. Per contro,

l’art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno nel tenore dell’8 ottobre 2020 nella misura in cui esclude la

possibilità di ricalcolare l’indennità giornaliera per il periodo posteriore al

16 settembre 2020 per chi era già a beneficio di prestazioni, è contrario al

principio dell’uguaglianza giuridica poiché non può avvalersi della clausola

d’urgenza e non può essere applicato (consid. 11.4).

nel merito

2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della

Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e

decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata

nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per

frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,

l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con

il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),

entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi

(RU 2020 871).

Per il periodo dal 17 marzo 2020

al 16 settembre 2020 il diritto alle indennità di perdita di guadagno è

disciplinato dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella sua versione del

6 luglio 2020 (DTF 148 V 162, consid. 3.2; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022,

consid. 6.1.1).

Ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore del 6 luglio 2020, i

lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità se subiscono

una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per

combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei

contributi dovuti secondo la LAVS per il 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000

franchi; al calcolo del reddito determinante per il 2019 si applica per

analogia l’articolo 5 capoverso 2 secondo periodo. La condizione di cui al

capoverso 1bis lettera c (nota del redattore: “sono assicurate

obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”) si applica

anche a questi lavoratori indipendenti.

Dopo che il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi

sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato una nuova regolamentazione che ha

sostituito quella precedentemente in vigore (cfr. anche STF 9C_663/2021 del 6

novembre 2022, consid. 6.1.1).

Secondo l’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno così modificato, hanno in particolare

diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno

2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere

il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente

la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una

perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività

un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale

per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non

è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in

proporzione alla durata dell'attività.

Il 18 giugno 2021 il Consiglio

federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di

perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11

cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015-2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo

periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con

entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta

limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv.

3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le

persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono

dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari

almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre

mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della

legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021,

tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1

seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),

prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17

febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis

è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31

capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono

obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività

lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati

dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis),

se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno

conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000

franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività

dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va

adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

2.3. Relativamente alla forma dell’indennità

e al numero delle indennità giornaliere, l’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità

giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due

ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 marzo

2020, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità

giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa

conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1).

Per il cpv. 2, all’accertamento

del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge

del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la

fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto

entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale

data (nuovo testo giusta il n. I dell’Ordinanza del 19 giugno 2020, in vigore

dal 17 marzo 2020).

L’indennità ammonta al massimo a

196 franchi al giorno (cpv. 3).

In seguito ad un’ulteriore

modifica dal 17 settembre 2020 la seconda frase dell’art. 5 cpv. 2 ed il cpv. 4

sono stati abrogati e sono entrati in vigore i cpv. 2bis e 2ter,

del seguente tenore (RU 2020 3705):

" 2bis

Agli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2 o

capoverso 3 che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente

ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la

medesima base di calcolo.

2ter Per il calcolo

dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 1bis lettera b numero 2 o capoverso 3, è determinante il reddito

soggetto all’AVS nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può

procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più

recente.”

A questo proposito nel commento

all’entrata in vigore dell’art. 5 cpv. 2bis dell’ordinanza COVID-19

dal 17 settembre 2020, figura che “nel caso delle persone che avevano già

diritto a un’indennità in virtù dell’ordinanza nella versione vigente fino al

16 settembre 2020, si applica la base di calcolo utilizzata per quella

indennità. I calcoli vengono effettuati sulla base del 2019, poiché,

contrariamente al 2020, in questo anno non si sentivano ancora le ripercussioni

del coronavirus e il risultato dovrebbe quindi essere migliore. Gli aventi

diritto hanno la possibilità di far correggere l’importo dell’indennità, se

ricevono la decisione di tassazione fiscale prima del 16 settembre 2020. Le

richieste di nuovo calcolo inoltrate entro quella data saranno prese in

considerazione, mentre è escluso un nuovo calcolo dell’indennità sulla base di

una decisione di tassazione fiscale inviata dopo il 16 settembre 2020” (cfr.

www.bsv.admin.ch).

Circa il cpv. 2ter,

figura che “nel caso delle persone che non avevano diritto a un’indennità in

virtù dell’ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, il

calcolo dell’indennità si basa sul reddito dell’attività lucrativa accertato

dalla cassa di compensazione AVS su cui si è fondata la decisione definitiva di

fissazione dei contributi per il 2019 o, se questa non è ancora stata emanata,

la fissazione dei contributi d’acconto per il 2019. È escluso un nuovo calcolo

sulla base di una decisione di tassazione fiscale più recente”.

Il 7 ottobre 2020 il Consiglio

federale ha adottato l’Ordinanza sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla

legge COVID-19, in vigore dall’8 ottobre 2020, la quale prevede al punto 7

l’inserimento in ingresso dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20

marzo 2020 la frase “visto l’articolo 15 della legge COVID-19 del 25

settembre 2020” (cfr. RU 2020 3971 e 3973).

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 18 gennaio

2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo

dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies

è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma

prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in

vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di

cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis

o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica

un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo

secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le

indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione

fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel commento

alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di

principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi

(contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa

soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se

questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità.

Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore

della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella

decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la

persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni

future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del

capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a

cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che

per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è

determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve

essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è

versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla

cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi

AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.4. Chiamato a pronunciarsi nel merito

di un ricorso inoltrato da un’assicurata che chiedeva che le indennità

giornaliere per il coronavirus fossero ricalcolate in base ai dati evinti dalla

tassazione 2019 emessa dopo il 16 settembre 2020, il Tribunale federale ha

parzialmente accolto il ricorso (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022).

La vicenda è stata così riassunta

nel Comunicato stampa del 13 dicembre 2022 del Tribunale federale:

" In agosto

2020 una donna, di professione musicista e insegnante, ha presentato richiesta

per l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. La Cassa di

compensazione del Canton Ticino ha fissato a 35 franchi l’indennità giornaliera

per il periodo dal 17 marzo 2020 alla fine di ottobre 2020, basando il proprio

calcolo sulla decisione definitiva di tassazione fiscale dell’interessata per

l’anno 2018. A gennaio 2021 quest’ultima ha inviato alla cassa di compensazione

la tassazione fiscale definitiva per il 2019, dalla quale risultava che il suo

reddito imponibile era significativamente più alto rispetto a quello del 2018.

L’interessata ha quindi chiesto di ricalcolare l’indennità giornaliera. La

Cassa di compensazione ha respinto tale richiesta e il Tribunale delle

assicurazioni del Canton Ticino ha confermato questa decisione.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso interposto

dall’interessata; le indennità giornaliere dovranno essere ricalcolate per il

periodo che decorre dal 17 settembre 2020. Occorre infatti operare una

distinzione tra il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 e quello dal

17 settembre 2020 al 30 giugno 2021. L’”Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno”

applicabile durante il primo di questi due periodi prevedeva che, dopo essere

stata fissata, l’indennità poteva essere ricalcolata solo se l’avente diritto

avesse ricevuto una tassazione fiscale più recente entro il 16 settembre 2020 e

avesse richiesto il nuovo calcolo entro tale data. Secondo le versioni della

suddetta ordinanza applicabili al periodo successivo (dal 17 settembre 2020 al

30 giugno 2021), dopo essere stata fissata, l’indennità non può essere

ricalcolata in virtù di una base di calcolo più recente. Per quanto riguarda il

periodo fino al 16 settembre 2020, la soluzione adottata non è criticabile.

L’ordinanza litigiosa si basava sul diritto di necessità (articolo 185 della

Costituzione federale) e il Consiglio federale aveva un ampio margine di

manovra vista l’urgenza della situazione; il governo ha dovuto intervenire

rapidamente adottando regole semplici. Il periodo dal 17 settembre 2020 al 30

giugno 2021 va invece valutato in modo diverso. La situazione d’urgenza non era

più data come in precedenza. Nel ponderare gli interessi in gioco, la tutela

dei diritti costituzionali assume pertanto un peso maggiore. Va sottolineato in

particolare che le persone interessate non avevano alcuna influenza sul momento

del trattamento delle loro dichiarazioni d’imposta. Di conseguenza, la

soluzione adottata per il periodo posteriore al 17 settembre 2020 viola il

principio della parità di trattamento.”

Nella citata STF 9C_663/2021 del

6 novembre 2022 il Tribunale federale ha in particolare sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9.

L'ordinanza COVID-19, nel suo tenore in vigore fino al 16

settembre 2020, costituisce un atto normativo che il Consiglio federale ha

adottato all'inizio della pandemia di coronavirus fondandosi sull'art. 185 cpv.

3 Cost. Si tratta di un'ordinanza di sostituzione indipendente da una legge

parlamentare. Il Tribunale federale può rivederne la costituzionalità a titolo

pregiudiziale e non applicarla se viola i diritti fondamentali (DTF 147 V 423

consid. 3.3; DTF 147 l 333 consid. 1.5 con riferimenti). L'ordinanza COVID-19

nel suo tenore in vigore a partire dal 17 settembre 2020 è invece un'ordinanza

che il Consiglio ha adottato in applicazione della delegazione legislativa

contenuta nell'art. 15 della legge COVID-19. Questa ordinanza può beneficiare

dell'immunità costituzionale solo se il suo contenuto è determinato da una

legge federale, nel caso contrario è sottoposta a un esame di costituzionalità da

parte del Tribunale federale (DTF 141 II 169 consid. 3.4).

10.

Una norma disattende il principio della parità di trattamento

garantito dall'art. 8 Cost. quando, tra casi simili, fa distinzioni che nessun

ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o

sottopone a un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti

e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. L'ingiustificata

uguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, devono riferirsi a un

aspetto sostanziale. Trascurato non può poi essere il fatto che una disparità

di trattamento può comunque essere legittimata dagli scopi perseguiti dal

legislatore - o dal Consiglio federale nel caso di un'ordinanza - e che in

generale quest'ultimo ha un ampio spazio di manovra (DTF 147 V 423 consid.

5.1.2; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 10.1 con

riferimenti).

11.

11.1

Dall'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio

2020 risulta che si può chiedere di ricalcolare un'indennità giornaliera solo

se la decisione di tassazione è anteriore al 17 settembre 2020 e se la

richiesta di ricalcolo è trasmessa alla Cassa prima di questa data. Visto il

chiaro tenore di questa disposizione, un'altra interpretazione non è possibile

(DTF 144 V 333 consid. 10.1). Lo stesso vale per il testo dell'art. 5 cpv. 2bis

e 5 cpv. 2ter dell'ordinanza COVID-19 in vigore dopo il 17 settembre 2020 nella

misura in cui è previsto che, se un assicurato percepisce un'indennità

giornaliera da prima del 17 settembre 2020, si applica la medesima base di

calcolo anche per il periodo a partire dal 17 settembre 2020 e non si può

procedere a un nuovo calcolo fondandosi su dati più recenti.

11.2

Va precisato, come anticipato al considerando 6.1.2 di cui

sopra, con riferimento alla DTF 148 V 162 consid. 5.3 già citata, che l'importo

dell'indennità giornaliera deve essere fissato in base ai dati fiscali relativi

al 2019 anche per il periodo anteriore al 17 settembre 2020. Nella fattispecie

la Cassa si è fondata sui dati fiscali relativi al 2018 che ritenevano un

reddito imponibile di fr. 15'800.- in quanto più favorevoli di quelli relativi

alla tassazione provvisoria di fissazione dei contributi per il 2019 (cfr.

decisione del 2 febbraio 2021). Ora sarebbe stato corretto riferirsi ai dati

2019 (anche se provvisori e meno favorevoli per la ricorrente) in ottemperanza

a quanto scritto al considerando precedente. Tuttavia, indipendentemente

dall'esito della vertenza, non spetta al Tribunale federale correggere tale

errore poiché quest'ultimo non può a ogni modo andare oltre le conclusioni

delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF; divieto della reformatio in peius).

(ndr: sottolineature del redattore)

11.3

Si deve ora esaminare se la Cassa, come richiesto dall'insorgente,

doveva prendere in considerazione i dati della decisione di tassazione relativa

all'anno 2019 che ha stabilito un reddito imponibile cantonale di fr. 34'900.-

datata 21 ottobre 2020 e trasmessa alla Cassa il 22 gennaio 2021, quindi dopo

il 16 settembre 2020.

11.3.1

In più occasioni il Tribunale federale non ha avuto la possibilità

di pronunciarsi sulla questione litigiosa poiché i ricorsi inoltrati erano stati

giudicati inammissibili (sentenze 9C_752/2020 del 9 marzo 2021, 9C_130/2021 del

29 marzo 2021, 9C_34/2021 e 9C/35/2021 del 20 marzo 2021 e 9C_446/2021 del 6

ottobre 2021, cfr. in proposito DANIELE CATTANEO, Covid-19: les premiers arréts

du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et

pandèmie de Covid-19 di Sylvie Pétremand (ed.), Berna 2021, pag. 197). Se, da una

parte, delle ragioni relative all'urgenza della situazione sono comprensibili e

dovrebbero portare a soluzioni semplici e rapide, come messo in evidenza nella

sentenza cantonale impugnata e ripetuto dall'UFAS, dall'altra, si deve

sottolineare che le misure adottate non sfuggono a un esame di carattere costituzionale,

in particolare in rapporto al principio della parità di trattamento (consid. 10

di cui sopra).

11.3.2

l testi delle ordinanze COVID-19 qui litigiosi non si fondano sulla

stessa base legale. Le ordinanze del 20 marzo e del 6 luglio 2020, che disciplinano

il periodo dal 17 marzo al 16 settembre 2020 sono state emanate in applicazione

all'art. 185 cpv. 3 Cost. L'ordinanza dell'8 ottobre 2020, che regola il

periodo successivo al 17 settembre 2020, si basa invece sulla legge COVID-19

(consid. 6.1.1 e 6.2.1 e 9 di cui sopra). L'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza

COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 e gli articoli 5 cpv. 2bis e 5 cpv. 2ter

dell'ordinanza COVID-19 dell'8 ottobre 2020 in vigore dopo il 17 settembre 2020

hanno per scopo di indicare che l’indennità giornaliera deve essere calcolata

in base ai dati fiscali 2019 a disposizione dell'amministrazione al più tardi il

16 settembre 2020. Ragioni per lo più pratiche, legate alla rapidità dell'aiuto

da accordare, sono invocate dalla Cassa e riprese nella sentenza impugnata per

giustificare questa data. La data del 16 settembre 2020 corrisponde a quella di

validità fissata in un primo tempo per l'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6

luglio 2020 (art. 11 cpv. 2 della suddetta ordinanza). Il motivo del limite al

16 settembre 2020 è quindi da mettere in relazione principalmente alla durata

di validità del testo legale. Questa validità è stata in seguito prorogata da

ultimo fino al 31 dicembre 2022, almeno per alcune disposizioni (art. 11 cpv. 7

dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 1° aprile 2022; RS 830.31).

11.3.3

Tenuto conto dell'ampio margine di manovra di cui deve potere beneficiare

il Consiglio federale quando emana un'ordinanza in un ambito di sua competenza,

si può ammettere che l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6

luglio 2020 non è arbitrario e rispetta il principio di uguaglianza giuridica

nella misura in cui la regolamentazione è giustificata da un motivo aggettivo

legato all'urgenza della situazione. Come rammentato dall'UFAS nella sua presa

di posizione, il Consiglio federale ha dovuto intervenire rapidamente adottando

delle regole semplici. Il limite temporale del 16 settembre 2020 per inoltrare

la domanda e i documenti idonei risponde a un'esigenza d'urgenza. Si trattava

infatti di decidere il più in fretta possibile su numerose richieste d'aiuto

d'urgenza dovute alle conseguenze economiche della pandemia. Non va trascurato

che al momento di adottare le ordinanze COVID-19 nella primavera / estate 2020

la situazione era molto volatile, non si conosceva l'evoluzione dal punto di

vista sanitario e neppure si poteva valutare il numero di richieste d'aiuto

d'urgenza che sarebbero state presentate.

11.3.4

La situazione deve essere invece giudicata diversamente per il periodo

posteriore al 16 settembre 2020 disciplinato dall'ordinanza COVID-19 nel tenore

dell'8 ottobre 2020. Preliminarmente va osservato che la legge COVID-19 (in

particolare il suo art. 15) non contiene indicazioni dettagliate sul contenuto

dell'ordinanza COVID-19 per quanta riguarda l'indennità per perdita di

guadagno. L'ordinanza COVID-19 non può quindi beneficiare dell'immunità

costituzionale e deve essere sottoposta a un esame di costituzionalità (consid.

9 di cui sopra). La situazione d'urgenza non era più data come in precedenza: i

motivi pratici che giustificavano una soluzione semplice non si presentavano più

con la stessa acuità. Non si vede per esempio che cosa avrebbe impedito

all'amministrazione di ricalcolare una prestazione se nuovi documenti le fossero

stati inoltrati prima dell'emanazione della sua decisione. Se, in un primo

tempo, poteva essere giustificato fissare un limite temporale per dare

rapidamente e senza burocrazia un aiuto d'urgenza, questo non è il caso, in un

secondo tempo, se l'urgenza non è più così presente. Per la ponderazione degli

interessi tra le esigenze dettate dall'urgenza (che non è più la stessa

nell'autunno 2020 rispetto alla primavera / estate 2020) e quelle legate al

rispetto dei principi costituzionali, quest'ultimi assumono un peso maggiore.

Ora è innegabile che la durata di trattamento di una procedura di

tassazione e fissazione dei contributi AVS/AI non dipende da chi domanda una

prestazione. In altre parole, chi richiede prestazioni non ha alcuna influenza

sull'esame della tassazione. È pertanto aleatorio sapere se nel caso di chi

richiede un'indennità giornaliera COVID-19 questa sarà calcolata in base a una

tassazione definitiva o provvisoria.

Con il mantenimento del limite temporale del 16 settembre 2020

viene ratificata una disparità di trattamento tra chi è già in possesso di una tassazione

fiscale 2019 prima del 17 settembre 2020 e chi non ce l'ha ancora, senza che

questa disparità si possa (più) fondare su un motivo aggettivo legato

all'urgenza della situazione.

La costituzionalità delle disposizioni litigiose in vigore a

partire dal

17 settembre 2020 è inoltre inficiata dalla seguente

considerazione. Le critiche relative all'impossibilità di prendere in

considerazione anche i dati fiscali posteriori al 17 settembre 2020 - e di

procedere a un nuovo calcolo - sono suffragate anche dagli art. 11 cpv. 1 LIPG

e in particolare dall'art. 7 cpv. 1 OIPG nel tenore in vigore fino al 30 giugno

2021, ai quali rinvia per analogia l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore

dell'8 ottobre 2020. Ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OIPG, l'indennità deve essere

calcolata sulla base del reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima

dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio; se in

seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l'anno del servizio, può

essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.

Deve essere inoltre ricordato che a partire dal 1° luglio 2021

le indennità giornaliere sono calcolate sulla base della tassazione fiscale per

il 2019 senza più limiti di tempo (consid. 6.2.2 di cui sopra). (ndr:

sottolineature del redattore)

L'obbligo di presentare una richiesta al più tardi fino al 16

settembre 2020 e il divieto di ricalcolare l'indennità giornaliera con

parametri più recenti vale quindi solo per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30

giugno 2021. l beneficiari di prestazioni per il periodo dal 17 settembre 2020

al 30 giugno 2021 sono quindi svantaggiati senza motivo rispetto a chi ha

potuto beneficiare di prestazioni a partire dal 1° luglio 2021.

11.4

Si deve pertanto ritenere che l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza

COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 è conforme alla Costituzione. La

disparità di trattamento legata al limite temporale del 16 settembre 2020 è

infatti giustificata da un motivo di urgenza. Invece, l'art. 5 cpv. 2bis e 2ter

dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020, nella misura in cui

esclude la possibilità di ricalcolare l'indennità giornaliera per il periodo

posteriore al 16 settembre 2020 per chi era già a beneficio di prestazioni, è

contrario al principio di uguaglianza giuridica poiché non può avvalersi della

clausola d'urgenza e non può essere applicato.

(ndr: sottolineature del redattore)

11.5

II Tribunale cantonale ha giustificato il rifiuto di ricalcolare

le prestazioni già versate anche riferendosi alla violazione dell'obbligo di informare

da parte della ricorrente (art. 31 LPGA e art. 24 cpv. 4 OAVS), oppure alla

presunta violazione del diritto di essere sentito in merito di quest'obbligo.

Visto l'esito del ricorso, che ha portato alla costatazione che il limite

temporale del 16 settembre 2020 contenuto nell'art. 5 cpv. 2bis e 2ter

dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020, con la conseguente

impossibilità di ricalcolare una prestazione già erogata prima del 17 settembre

2020, non può essere applicato, queste argomentazioni non devono essere

esaminate. Venendo a mancare il limite temporale del 16 settembre 2020, non si

può ritenere nessun obbligo a carico di un assicurato di annunciare un

cambiamento delle circostanze prima di questa data. D'altro canto, per il periodo

anteriore al 17 settembre 2020, va invece osservato che la normativa rispetta

lo spazio di manovra riconosciuto al Consiglio federale.

Di conseguenza, le censure in relazione alla violazione

dell'obbligo di informare formulate dalla ricorrente e alla violazione del suo diritto

di essere sentita in merito di quest'obbligo non sono sufficienti per

giustificare un'altra soluzione.

12.

Il ricorso, nella misura della sua ammissibilità (consid. 2 di cui

sopra), deve essere pertanto parzialmente accolto. La sentenza impugnata come

la decisione su opposizione della Cassa devono pertanto essere annullate e la

causa rinviata alla Cassa affinché prenda in considerazione i dati della

decisione di tassazione del 21 ottobre 2020 e renda una nuova decisione in

merito al periodo a partire dal 17 settembre 2020. Nell'ambito di questo esame,

la Cassa dovrà prendere in considerazione le decisioni di fissazione dei

contributi relative al 2019 più attuali e disponibili al momento della nuova

decisione amministrativa, in particolare la decisione dell'8 settembre 2021

(cfr. consid. 5 di cui sopra). (…)”

2.5. Nell’evenienza concreta la Cassa ha

riconosciuto al ricorrente un’indennità giornaliera di fr. 24.80 al giorno nel

periodo dal 21 marzo 2020 al 16 settembre 2020 (cfr. doc. 6), calcolata sulla

base di un importo di fr. 11'100 evinto dalla decisione di fissazione dei

contributi per l’anno 2018 (cfr. doc. 1 e 4), ritenuto che la decisione provvisoria

di fissazione dei contributi per l’anno 2019 risultava inferiore (cfr. doc. 1, pag.

4 punto 6; su questo aspetto cfr. comunque STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022,

consid. 11.2).

Il

3 marzo 2021 è stata emanata la tassazione 2019 da cui emerge un reddito da

attività indipendente di fr. 56'500 (doc. E).

Alla

voce dati dichiarati figura l’importo di fr. 40'000, mentre a quella dei dati

accertati figura l’ammontare di fr. 56’500, con l’indicazione “Reddito

aziendale rettificato, tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei

costi aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto ecc.) e di altre

prestazioni fatte a proprio favore” (doc. E).

Con

e-mail del 21 agosto 2021 l’assicurato ha chiesto una rettifica del reddito

preso in considerazione per il calcolo delle indennità (doc. 5) ed in sede di

opposizione ha domandato che fosse utilizzato l’importo alla base del calcolo

definitivo dei contributi dovuti nel 2019, ossia fr. 62'100, come da decisione

dell’11 agosto 2021 (cfr. doc. 3 ed allegati).

2.6. In

concreto, in applicazione dell’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore del 6 luglio 2020 (cfr. STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022

e DTF 147 V 278), la decisione su opposizione

della Cassa che rifiuta il ricalcolo delle indennità giornaliere per il periodo

dal 21 marzo 2020 al 16 settembre 2020 in seguito all’emissione della

tassazione 2019 del 3 marzo 2021 (e della decisione di fissazione dei

contributi dell’11 agosto 2021), è corretta.

Infatti,

per l’art. 5 cpv. 2 seconda frase dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno nel tenore del 6 luglio 2020, dopo la fissazione dell’indennità si può

procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale

più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e

quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data.

Tale

disposto, come stabilito dal Tribunale federale nella STF 9C_663/2021 del 6

novembre 2022 al consid. 11.3.3, citata al consid. 2.4, non è arbitrario e

rispetta il principio di uguaglianza giuridica nella misura in cui la

regolamentazione è giustificata da un motivo oggettivo legato all’urgenza della

situazione.

La

domanda di ricalcolo delle prestazioni inoltrata dall’insorgente va di

conseguenza respinta.

Per un’eventuale

richiesta relativa al periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021, che esula

dalla presente sentenza (cfr. la decisione su opposizione impugnata, pag. 4

punto 6 e verbale del 15 settembre 2021, doc. H), si veda invece il consid.

11.3.4 della STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022.

2.7. Il

ricorrente sostiene tuttavia che solo grazie alla decisione formale del 30

agosto 2021 avrebbe potuto contestare per la prima volta il reddito alla base

del calcolo delle indennità, ciò che permetterebbe di prendere in

considerazione la tassazione 2019 del 3 marzo 2021 e la decisione di fissazione

dei contributi 2019 dell’11 agosto 2021.

La

censura, oltre che per i motivi esposti al considerando precedente, va respinta

anche per un altro motivo.

Per l’art. 8 cpv. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è fissata mediante la

procedura semplificata di cui all’art. 51 LPGA. Questa disposizione è

applicabile, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, anche alle indennità

di notevole entità.

Per l’art. 51 cpv. 1 LPGA le

prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’articolo

49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata.

L’interessato può esigere che sia

emanata una decisione (art. 51 cpv. 2 LPGA).

Con sentenza 8C_82/2020 del 12

marzo 2021 il Tribunale federale al consid. 3.1 ha rammentato che una

comunicazione emanata in forma semplificata ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA,

può produrre i medesimi effetti di una decisione cresciuta in giudicato se l’assicurato

non ha manifestato il suo disaccordo con la soluzione adottata

dall’assicuratore sociale ed espresso la sua volontà di emanare una decisione

formale, entro un termine di esame e riflessione ragionevole, (cfr. DTF 134 V

145 consid. 5.2; DTF 129 V 110 consid. 1.2.2).

Nell’ambito delle indennità

giornaliere, la giurisprudenza del Tribunale federale ha fissato il termine di esame

e di riflessione ragionevole in 3 mesi o 90 giorni a contare dalla

comunicazione del conteggio dell’indennità giornaliera (STF 8C_82/2020 del 12

marzo 2021 consid. 3.1 con rinvio alla STF C 119/06 del 24 aprile 2007, consid.

3.2 = SVR 2007, AIV n. 24 [dove figura che invece per l’amministrazione la

comunicazione cresce in giudicato dopo 30 giorni dalla notifica ed una sua

modifica può avvenire solo alle condizioni della riconsiderazione o revisione

ai sensi dell’art. 53 LPGA]; STF 8C_14/2011 del 13 aprile 2011, consid. 5).

Le

contestazioni dei conteggi del 22 aprile 2020, 5 maggio 2020, 16 maggio 2020,

26 maggio 2020, 21 luglio 2020, 5 agosto 2020, 2 settembre 2020 e 21 settembre

2020 sono pertanto tardive, essendone stata chiesta la loro modifica solo in

data 21 agosto 2021 (doc. 5). Da rilevare inoltre che i conteggi del 2

settembre 2020 e del 21 settembre 2020 sono stati emessi in seguito ad

un’opposizione del ricorrente (cfr. doc. 6: “con il presente conteggio la

sua opposizione è accolta e conseguentemente è da ritenersi stralciata dai

ruoli”; cfr. anche doc. F).

Del

resto al momento della loro emanazione erano corrette, non essendo ancora state

emanate né la tassazione 2019, né la decisione definitiva di fissazione dei

contributi 2019.

2.8. In

queste condizioni la tassazione 2019 del 3 marzo 2021 (reddito da attività

indipendente di fr. 56'500) e la decisione definitiva dei contributi del 2019

dell’11 agosto 2021 (reddito soggetto a contribuzione di fr. 62'100) non

possono essere messe a fondamento del ricalcolo delle indennità per il periodo

dal 21 marzo 2020 al 16 settembre 2020.

La

decisione su opposizione impugnata va confermata.

2.9. L’insorgente

chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale.

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Fatti

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.10. Per

quanto concerne le spese, l’art. 61 lett. fbis

LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni IPG

Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741 n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022

KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.11. Per quanto concerne il gratuito

patrocinio, ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto

alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del

diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al

diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.).

Il limite per ammettere uno stato

di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore

al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato

un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004

nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è data

ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

L’attestato municipale sullo

stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della

capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza

e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene

conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve

tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per

lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di vista

temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione

esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto

retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR

2000 UV Nr. 3).

2.12. Nel caso di specie il ricorrente, nato

nel 1963, coniugato, ha una figlia nata nel 2017 e deve mantenere un figlio,

residente all’estero, nato nel 2014, con un importo mensile di fr. 300.

Nel certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria l’insorgente ha inoltre indicato di svolgere

un’attività indipendente con la quale consegue un reddito di fr. 30’000/35'000

all’anno, ed ha precisato che la moglie, nata nel 1992, fa la “stagionale”.

A questo proposito, chiamato dal

TCA a produrre il salario da ultimo conseguito dalla moglie, il 19 gennaio 2022

il ricorrente ha trasmesso il contratto di lavoro per il periodo dal 16 luglio

2021, indicando che esso è stato prolungato fino al 31 marzo 2022 e che in “seguito

potrebbe ottenere un rinnovo dello stesso” (doc. XII/2). L’insorgente ha

pure prodotto il certificato d’assicurazione della previdenza professionale della

moglie da cui emerge un salario lordo annuo assicurato di fr. 26’347.45 (doc.

XII/1).

Dalle buste paga prodotte si

Considerandi

evince che quest’ultima da luglio a dicembre 2021 ha conseguito un reddito

netto di fr. 18'339.45 (1'646 + 3'898.75 + 3'493.35 + 4'027.30 + 3'274.65 +

1'999.40), per una media mensile di fr. 3'056.575 (18'339.45 : 6).

L’insorgente ha precisato che nel

gennaio 2022 la paga netta di sua moglie potrebbe essere attorno ai fr. 1'000

(cfr. doc. XII e allegati).

Per quanto concerne gli oneri

ricorrenti, nel formulario per l’assistenza giudiziaria figura:

“700 affitto 120 garage

da gennaio 1600 fr. x alloggio”.

A questo proposito il 19

gennaio 2022 il ricorrente ha precisato che per problemi di spazio la famiglia

traslocherà in un appartamento più grande dove il canone di locazione aumenterà

a fr. 1'450 rispetto agli attuali fr. 700 ma che il contratto non è ancora a

disposizione (doc. XII).

Egli inoltre possiede due

veicoli, di cui uno in leasing (__________).

L’insorgente ha anche allegato la

tassazione fiscale 2019 dove a fronte di un reddito da attività indipendente dichiarato

di fr. 40'000 il fisco ha accertato un reddito di fr. 56'500 tenuto conto delle

spese di natura privata incluse nei costi aziendali e di altre prestazioni

fatte a proprio favore.

Dalla tassazione 2020 del 29

dicembre 2021, prodotta il 19 gennaio 2022, risulta un reddito totale di fr.

39'233 (doc. XII/10).

Da rilevare che le imposte non

vengono considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza (DTF 140 III

337, consid. 4.2-4.4; DTF 126 III 89 e Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza ai fini esecutivi edita dalla CEF, quale autorità cantonale

di vigilanza, stato 1° settembre 2009).

Alla luce di quanto sopra, complessivamente

l’insorgente, insieme alla moglie, consegue fr. 5'764.85 (arrotondati) al mese (ossia;

fr. 2'708.30 {32'500 [media dell’importo tra fr. 30'000 e fr. 35'000 indicato

nel certificato per l’assistenza giudiziaria] : 12 mesi)} + fr. 3'056.55 [media

reddito netto conseguito dalla moglie fino a dicembre 2021).

Da questo importo va in primo

luogo dedotto l’ammontare base per coniugi pari a fr. 1'700 e quello per il

mantenimento della figlia nata nel 2017 di fr. 400, secondo la

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla

CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009).

In seguito occorre dedurre il

supplemento del 20% (media tra il 15% ed il 25%) sul fabbisogno minimo di fr.

2'100 (ossia fr. 1'700 + fr. 400) secondo la citata (cfr. consid. 2.11) giurisprudenza

(STFA U 102/04 del 20 settembre 2004), in concreto fr. 420 (20% di 2'100).

Infine vanno dedotte le spese

fatte valere con il certificato d’ammissione all’assistenza giudiziaria per un

ammontare complessivo di fr. 1'900 (fr. 300 [alimenti per il figlio all’estero]

+ 1'600 [costo del nuovo alloggio dichiarato nel certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria, importo più favorevole per l’assicurato]).

Ne segue che l’insorgente ha a

disposizione un importo mensile di fr. 1'344.85 (5'764.85 – 1'700 – 400 – 420 –

1'900).

Se si volesse tenere conto del

reddito mensile di fr. 1'000 che l’insorgente ha affermato che la moglie

potrebbe conseguire nel gennaio 2022, il reddito medio netto della consorte,

arrotondato, raggiungerebbe fr. 2'762.75 ([18'339.45 + 1’000] : 7).

Il reddito a disposizione dei

coniugi, arrotondato, sarebbe così di fr. 1'051.05 (2'708.30 + 2'762.75 – 1'700

– 400 – 420 – 1'900).

Con sentenza del 20 settembre

2004.

nella causa U 102/04 (cfr. anche STCA 36.2016.35 del 7 dicembre 2016,

consid. 2.12) l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) non ha considerato indigente una famiglia composta di

due genitori e due figli la cui eccedenza mensile, applicando il supplemento

del 15-25% all’importo di base della Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo, oscillava tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese.

In

particolare l’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

4.1.3

Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi

giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr.

3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli,

nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza

professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr.

2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.-

[locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi

cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In

definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-,

più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4

Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte

cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle

indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si

rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o

l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr.

2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del

15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della

procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il

(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.

4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%

[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio

di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa

cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli

art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura

assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al

massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le

spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza

poteva ammettere la possibilità, per F., di saldare ratealmente e in un termine

adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del

concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid.

3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel

cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma

dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto"

del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).” (STFA del 20 settembre

2004.

nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.3., 4.1.4.)

In concreto, rilevato che

l’insorgente ha, anche nell’ipotesi a lui più favorevole, un’eccedenza mensile

superiore a fr. 1’000, e che potrà saldare la nota professionale ratealmente

entro un termine adeguato, l’istanza va respinta.

Nel caso concreto, le condizioni per concedere l’assistenza

giudiziaria non sono pertanto adempiute, mancando il requisito dell’indigenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti