42.2021.7
A torto negato a ditta diritto a IPG Corona per socio e presidente gerenza. Ex art.2 cpv. ter O-COVID19-IPG (cfr. Direttiva CIC+Alleg.I) pure chi ha posizione analoga a DL e lavora nel settore manifestazioni ha diritto a IPG. Attività in questione rientra in ambito manifestazioni. Ricorso accolto
29 marzo 2021Italiano53 min
I CIC (versione 6).
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2021.7
rs
Lugano
29 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 novembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Il 4 settembre 2020 alla
Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) è pervenuto il formulario “Indennità di perdita
di guadagno Corona: modulo di richiesta per il settore delle manifestazioni”, destinato
alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro - in cui è
tra l’altro indicato che il diritto sussiste per il periodo dal 1° giugno al 16
settembre 2020 - compilato dalla RI 1 di __________ a favore del proprio socio
e presidente della gerenza della società, __________ (cfr. doc. 007; estratto
RC).
1.2. Con decisione del 17 settembre
2020 la Cassa ha negato alla RI 1 il diritto a indennità perdita di guadagno
Corona a favore di __________, in quanto l’attività svolta non rientra nel settore
ricreativo (cfr. doc. 006).
Il 25 novembre 2020 la
Cassa ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio
precedente provvedimento del 17 settembre 2020, rilevando:
" (…)
3. Con la modifica del 1°
luglio
2020 della citata ordinanza (RU 2020 2729), dal 1°
giugno 2020 al 16
settembre 2020 (cfr. art. 3 cpv. 3bis), il Consiglio federale ha
esteso la cerchia degli aventi diritto anche alle persone con una posizione
analoga a quella di datore di lavoro giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI,
purché attive nel settore ricreativo, assicurate obbligatoriamente all'AVS e a
condizione che il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi
dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso tra CHF 10'000.00 e CHF
90'000.00 (cfr. art. 2 cpv. 3ter).
Per quanto qui di
interesse, in relazione all'IPG Corona, si applica quindi la CIC stato al 3
luglio 2020 (versione 6) che al suo Allegato I specifica i settori delle
manifestazioni potenzialmente interessati (marg. 1041.1 CIC). Ai sensi della
successiva marg. 1041.5 CIC "L'estratto dettagliato del registro di
commercio funge da prova del settore di attività", con l'aggiunta che "La
cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della persona
richiedente (autocertificazione)" e la precisazione che "Per
verificare il settore di attività si può utilizzare anche la panoramica
dell'Allegato I”. Stante il citato Allegato l, le persone in posizione
analoga a quella di un datore di lavoro che possono esercitare il diritto
all'IPG Corona dal 1° giugno 2020 appartengono, in particolare, ai seguenti
settori: ditte di catering, organizzatori di fiere, di esposizioni e di
congressi, ditte che forniscono servizi per le arti sceniche, aziende che
esercitano strutture culturali e d'intrattenimento, parchi divertimento e
tematici e ditte che forniscono servizi d'intrattenimento e ricreativi.
4. In data 4 settembre 2020 è stata presentata da parte della RI 1,
per mezzo dell’apposito formulario, la domanda volta all’ottenimento dell’IPG
Corona a favore del signor __________, che è stata rifiutata con decisione del
17 agosto (recte: settembre) 2020, in quanto l’attività svolta dalla
azienda non rientra fra quelle previste dall’Allegato I della CIC.
Tale decisione è stata avversata con tempestiva opposizione del 23
settembre 2020.
Con l'impugnativa l'opponente afferma di rientrare nella categoria
di "Fornitura di servizi d'intrattenimento e ricreativi” indicata
all'allegato I CIC (versione 6) poiché l'attività della RI 1 si "concentra
esclusivamente a grandi eventi serali e Street Food in Svizzera interna tutti
purtroppo cancellati a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19”
(opposizione del 23 settembre 2020). A comprova delle cancellazioni degli
eventi a cui partecipava RI 1, l'opponente allega al proprio gravame la
relativa corrispondenza e-mail.
5. L'estratto del registro di commercio relativo a RI 1 descrive
testualmente che la medesima ha come scopo "L'importazione,
l'esportazione, la rappresentanza, il commercio al dettaglio o all'ingrosso di
artigianato dal mondo e di ogni altro articolo. Allestimento bancarelle per la
vendita diretta in particolare in mercati, rassegne o altro. La divulgazione
delle filosofie orientali."
Nel caso concreto, già solo lo scopo iscritto a registro di
commercio non rientra in nessuno dei settori elencati nell'Allegato I CIC
(versione 6).
ln particolare, l'attività di RI 1 non rientra nell'elenco descritto alla
“Fornitura di servizi d'intrattenimento e ricreativi” indicato all’allegato
Fatti
I CIC (versione 6).
Inoltre si rileva che l'attività commerciale della società può
oltretutto proseguire senza appoggiarsi esclusivamente al settore delle
manifestazioni. La partecipazione ad eventi e manifestazioni è solo uno dei
mezzi di vendita disponibili per perseguire l'attività commerciale. Lo scopo di
RI 1 prevede infatti che la vendita dei suoi prodotti può anche avvenire al di
fuori del settore in parola ("Allestimento bancarelle per la vendita
diretta in particolare in mercati, rassegne o altro", estratto RC RI 1).”
(Doc. A)
1.3. La RI 1, con ricorso inoltrato
al TCA il 18 gennaio 2021, ha contestato la decisione su opposizione del 25
novembre 2020, asserendo:
" (…) Con la
presente porto alla vostra attenzione ulteriori elementi per fare chiarezza
sulla situazione.
La ditta RI 1 è stata fondata nel 2003 e la sua attività
principale nei primi anni è stata l'importazione e la vendita di artigianato
dal mondo in fiere e mercati ed eventualmente, non avendo mai avuto un negozio,
presso il nostro magazzino a __________ esclusivamente previo appuntamento.
Nel 2008/2009 causa crisi economica internazionale e la fine della
moda dell'etnico, abbiamo avuto un momento di grande difficoltà che abbiamo
superato con prontezza, sviluppando un progetto legato alla divulgazione delle
filosofie orientali, in particolare il vegetarianismo, fenomeno allora
in forte espansione.
Anche forti della mia esperienza decennale nel campo della
ristorazione, abbiamo cominciato a partecipare ad eventi, fiere e mercati dove
proporre i “__________" piatto tipico della mia tradizione famigliare e
prettamente vegetariano.
Complice anche il declino perentorio di eventi fieristici come __________
e __________ che ci garantivano ancora una flebile visibilità riguardo alla
nostra attività di importazione e vendita di mobili e artigianato, la nostra
nuova attività è diventata preponderante e pressoché l'unica fonte di lavoro e
guadagno, tanto da aver praticamente liquidato tutto il magazzino di mobili e
oggettistica.
Partecipiamo tutto l'anno ai mercati settimanali diurni con una
pausa durante i mesi più caldi poiché il nostro prodotto nella pausa pranzo in
quei periodi semplicemente non funziona. Fortunatamente l'estate è un periodo
in cui alla sera ci sono molte manifestazioni e in cui siamo riusciti ad
ottenere autorizzazioni a presenziare negli anni precedenti, con un buon
successo.
Nel periodo estivo 2020 tutti i grandi eventi d'intrattenimento a
cui partecipavamo storicamente, (alcuni da più di 10 anni) sono stati annullati
provocando un'ingente perdita di ore lavorative di cui la mia richiesta di
indennizzo.
Allego come comprova di quanto sopra, della gravità della perdita
finanziaria e di ore lavorative, la lista dei mercati annullati e le schede
contabili degli ultimi anni. (2015/2019)
Tenuto conto di quanto sopra esposto, riguardo la storia e
finalità della nostra ditta e della situazione che si è verificata, suffragate
delle prove dettagliate già fornite in precedenza e ulteriori documenti
allegati, ritengo di rientrare nei settori aventi diritto agli aiuti di cui ho
fatto richiesta (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 29
gennaio 2021 la Cassa si è riconfermata nelle proprie conclusioni e ha
segnatamente rilevato:
"
(…) pur facendo astrazione dell’iniziale attività descritta a Registro
di commercio, anche la nuova occupazione non rientra comunque nel genere delle
attività elencate dall’Allegato I per le quali era previsto l’apertura di un
diritto a IPG Corona.” (cfr. doc. III).
1.5. Il 9 febbraio 2021 la
ricorrente ha prodotto una fattura del 24 maggio 2017 di Euro 66'350,00
relativa all’acquisto di un furgone “Food Truck” (cfr. doc. V; 1/2).
1.6. L’amministrazione, il 18
febbraio 2021, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare
(cfr. doc. VII)
1.7. Il doc. VII è stato inviato
per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
L’art. 1 Ordinanza sui
provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus
(COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) del 20 marzo 2020 (RS
830.31; RU 2020 871) prevede che le disposizioni della legge federale del 6
ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente Ordinanza,
sempreché le disposizioni di quest’ultima non deroghino espressamente alla LPGA
(cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19.
Eine Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag,
Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Giusta
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli
articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L’Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno non prevede deroghe in relazione all’art. 60 LPGA, né agli
art. 38-41 LPGA.
L’art.
38.
cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in via sussidiaria, stabilisce che se
il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti,
inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Ai sensi dell’art. 38 cpv.
2.
bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario
o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più
tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto
indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di
sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2020
consid.4.1.; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
L’invio si considera notificato il settimo
giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un
giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e
riferimenti ivi menzionati; STF 8C_412/2011 del 30 aprile 2012).
Generalmente un secondo invio e la susseguente
ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti
(cfr. STF K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con
riferimenti).
Eccezione va fatta
nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione
contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il
termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a
partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni
relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della
buona fede (cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2; STF I 366/04 del
27.
aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
La finzione di notifica vale, tuttavia,
nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi,
secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V
52).
Pertanto chi si assenta, pendente una
procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi
possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e
tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 9C_667/2019 del 7 gennaio 2020;
STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V
94.
consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo costante
giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non
è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente
che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
2.2
In
concreto la decisione su opposizione con la quale è stato confermato il diniego
a IPG Corona del 17 settembre 2020 è stata emessa dalla Cassa il 25 novembre 2020
e spedita alla ricorrente alla sua sede di Riva San Vitale per plico
raccomandato il medesimo giorno (cfr. doc. A;
001).
La
raccomandata non è stata ritirata, per cui è stata rinviata alla Cassa il 4 dicembre
2020.
(cfr. doc. 001; 002).
L’amministrazione,
il 18 dicembre 2020, ha poi rispedito la decisione su opposizione del 25
novembre 2020 sempre per raccomandata all’insorgente (cfr. doc. 002) che l’ha
ritirata il 22 dicembre 2020 (cfr. doc. I).
Il
ricorso contro la decisione su opposizione del 25 novembre 2020 è stato
inoltrato il 18 gennaio 2021 (cfr. doc. I e busta d’intimazione) ed è pervenuto
al TCA il 19 gennaio 2021 (cfr. doc. I).
Come visto sopra, da una
parte, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Questa
finzione trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti ad un
procedimento di adoperarsi affinché possano venir loro intimati gli atti
giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (cfr. STF I 366/04
del 27 aprile 2005; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).
Dall’altra, se, tuttavia, l'autorità
notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del
rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine
ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano
adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale
della protezione della buona fede (cfr. STF
9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2; STF I 366/04 del
27.
aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
Nel caso di specie la
questione di sapere quando sia iniziato a decorrere il termine per interporre
ricorso contro la decisione su opposizione del 25 novembre 2020, se al momento
della notifica della raccomandata del 25 novembre 2020 oppure del successivo
invio raccomandato del 18 dicembre 2020, come pure, quindi, il quesito volto a
stabilire, in particolare, se l'autorità abbia o meno rispedito, senza
riserve, la decisione su opposizione possono restare insolute.
In effetti
in casu, come peraltro rilevato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc.
III), il ricorso si rivela tempestivo già facendo riferimento al primo invio
del 25 novembre 2020.
Dal relativo tracciamento
emerge che la ricorrente, il 26 novembre 2020, è stata avvisata per il ritiro della
decisione su opposizione emessa e spedita per raccomandata il 25 novembre 2020.
La lettera raccomandata
non ritirata va ritenuta notificata alla destinataria l'ultimo dei sette giorni
di giacenza iniziati a decorrere il 27 novembre 2020, ossia giovedì 3 dicembre
2020.
Il termine di 30 giorni
per presentare il ricorso ha, quindi, iniziato a decorrere il 4 dicembre 2020
ed è scaduto, tenuto conto della sospensione
dei termini a seguito delle ferie giudiziarie natalizie dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA; 11 Lptca), lunedì 18 gennaio 2021.
Il ricorso inviato al TCA
tramite posta raccomandata il 18 gennaio 2021 (cfr. busta d’intimazione), come
indicato sopra, è, di conseguenza, tempestivo e pertanto ricevibile.
nel merito
2.3
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato alla RI 2 a
favore di __________ il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione
al coronavirus.
Ai sensi dell’art. 185
cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze
dev’essere limitata nel tempo.
L’art. 1 della Legge
federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge
sulle epidemie, LEp) prevede:
" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle
malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”
Giusta l’art. 2 cpv. 1
LEp:
" 1 La presente legge si
prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili.”
Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett.
a e b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a
fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo
per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per
l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni,
ordinare provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione.
L’art. 7 LEp enuncia:
" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può
ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di
esso.”
2.4
Il Consiglio federale,
fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una
serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Con la prima ordinanza del
28.
febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo
svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero
presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il 13 marzo 2020 il
Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito
ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre
il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività
presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono
state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o
private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai
ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato
consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il
personale).
Nel Canton Ticino il Consiglio
di Stato, con risoluzione n. 1262 dell’11
marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio cantonale
(art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,
conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo
imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire
con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico
e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,
regionale o locale.”).
In seguito, iI 14 marzo
2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura
di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i
punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le
stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali
parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il
Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di
rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Il 16 marzo 2020 il
Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.
7.
LEp.
L’Ordinanza 2 COVID-19 è
stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
In particolare giusta
l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:
" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività
societarie.
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
a. negozi e
mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni ed erotici;
d. strutture
ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale
cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,
palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e
zoologici e parchi di animali;
e. strutture
che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,
saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.
3.
Il capoverso 2
non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:
a. negozi di
generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di servizio),
nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso quotidiano;
b. negozi di
cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e
strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
c. farmacie,
drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi
acustici);
d. uffici e
agenzie postali;
e. punti di
vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
f. banche;
g. stazioni di
servizio;
h. stazioni
ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
i. officine
di mezzi di trasporto;
j. pubblica
amministrazione;
k. strutture
sociali (p. es. centri di consulenza);
l. funerali
nella stretta cerchia familiare;
m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche
e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo
il diritto federale e cantonale;
n. alberghi.
4.
Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3
devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità
pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone
presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli
assembramenti di persone.”
L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza
2.
COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.
Il 20 marzo 2020
nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento
della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della
posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti
di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile
2020.
(RU 2020 863).
Il Consiglio federale, il
27.
marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU
2020.
1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).
Ai sensi di questo
disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata,
autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste
un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un
periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle
attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere
accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone
richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è
altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione
sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno
acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione
resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e
compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.
L’art. 7e cpv. 1-3
dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo
2020.
Con Risoluzione n. 1649
del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento
agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte
le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020.
Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:
" 8. Nel
rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi
interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi,
situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze
e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di apparecchiature
(ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine industriali,
ecc.).”
Tali misure sono state
prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile
2020.
e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.
L’art. 6 Ordinanza 2
COVID-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino
al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:
" Art. 6
cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse
quelle in locali privati;
e. Abrogato
3.
I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a:
l. funerali nella cerchia familiare;
o. centri
commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio
e i fiorai;
p. strutture che
offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni
di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;
q. strutture
servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”
Tale disposizione è stata
oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7
giugno 2020 (RU 2020 1499):
" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis
2.
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
b. Abrogata
c. discoteche,
locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in
locali privati;
3.
I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:
b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura
di pasti;
bbis strutture
di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e
mense scolastiche);
3bis Oltre al piano di protezione ai sensi
dell’articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3
lettera bbis si applica quanto segue:
a. la dimensione
dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle
scuole dell’obbligo;
b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;
c. nelle mense
aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano
nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente
alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;
d. le strutture
di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;
e.
le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande;
ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.”
Dall’11
maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di
negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del
livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e
nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch
/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).
Giusta l’art. 6 cpv. 1, 2
e 3 Ordinanza 2 COVID-19 del 27 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1815):
" 1
Le grandi manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate.
2.
Le manifestazioni con più di 300 persone sono
vietate.
3.
Alle manifestazioni e alle strutture in cui si
svolgono, quali sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica
quanto segue: a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo
l’articolo 6d;
b. in caso di
contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica si
applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto;
c. chi organizza
la manifestazione deve designare una persona responsabile di far rispettare il
piano di protezione.”
Il 19 giugno 2020, visto
l’art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a e b LEp (cfr. consid. 2.1.), è stata adottata l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di
COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione
particolare; cfr. RU 2020 2213).
L’art. 6 contempla delle
disposizioni particolari per le manifestazioni ed è entrato in vigore il 22
giugno 2020 (ad eccezione del cpv. 4 in vigore dal 20 giugno 2020). La validità
del cpv. 1 è stata limitata al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15).
Il tenore di tale disposto
è il seguente:
" 1
Le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti
sono vietate.
2.
Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in
caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2
lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a
sedere con un massimo di 300 persone.
3.
Per le manifestazioni private, segnatamente gli
eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i
cui partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo
3.
Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare
misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto
delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.
4.
Alle manifestazioni politiche e della società civile
si applica unicamente quanto segue:
a. è ammessa la presenza di oltre 1000 persone;
b. i partecipanti devono portare una mascherina facciale.
5.
Alle manifestazioni con un massimo di 30 persone si
applica unicamente l’articolo 3.”
Il 2 settembre 2020 l’art.
6.
è stato così modificato con effetto dal 1° ottobre 2020 (cfr. RU 2020 3679):
" Art. 6,
rubrica e cpv. 2–4
Disposizioni particolari per manifestazioni con al massimo 1000
persone
2.
Per le manifestazioni con oltre 300 e fino a un
massimo di 1000 visitatori o un massimo di 1000 partecipanti, in caso di
registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b
occorre prevedere una suddivisione in settori con un massimo di 300 persone.
3.
Alle manifestazioni private con un massimo di 300
persone, segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture
accessibili al pubblico o in cui le persone sono note agli organizzatori, si
applica unicamente l’articolo 3 e l’obbligo di indicare una persona
responsabile del rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP relative all’igiene e
al comportamento. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato
né adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati
di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.
4.
Abrogato.”
Sono inoltre stati
introdotti gli art. 6a, 6b e 6c relativi alle disposizioni particolari per le
grandi manifestazioni, alle prescrizioni supplementari per le competizioni
sportive in leghe professionistiche e alle disposizioni particolari per le
manifestazioni politiche e della società civile (cfr. RU 2020 3680-3682).
2.5
Per frenare le conseguenze
economiche connesse alla diffusione del coronavirus il Consiglio federale ha,
inoltre, adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno
in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il
17.
marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
L’art. 2 cpv. 3 della
menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2
dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo
2020.
subiscono una perdita di guadagno.”
Secondo l’art. 12 cpv. 1
LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall’esercizio di un’attività di salariato.
L’art. 4, relativo alla
forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che
l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni
cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere
(cpv. 2).
Giusta l’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4).
L’art. 11 cpv. 1
della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di
guadagno(LIPG), a cui rinvia art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di
guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del
servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo
la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e
incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle
vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Il 16 aprile 2020 l’art. 2
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto
retroattivo dal 17 marzo 2020 (RU 2020 1257-1259). Il cpv. 3 è stato oggetto di
modifiche ed è stato introdotto il cpv. 3bis:
" 3
Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui
all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del
capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
3bis I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo
12.
LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno
diritto all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei
provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro
reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per
l’anno 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso
1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”
La condizione del
capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS)”.
Dal 19 giugno 2020 (con
effetto dal 17 marzo 2020 cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha
il seguente tenore:
" All’accertamento
del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge
del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione
dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una
tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16
settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data”.
Esso è stato mantenuto
anche successivamente (cfr. Stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).
2.6
Con la modifica del 1° luglio
2020.
(cfr. RU 2020 2729), all’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno è stato aggiunto il cpv. 3ter:
" 3ter
Hanno diritto all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3
lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la
disoccupazione che lavorano nel settore delle manifestazioni, se adempiono le
condizioni di reddito di cui al capoverso 3bis e sono assicurate
obbligatoriamente all’AVS.”
L’art. 31 cpv. 3 lett. b e
c LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto il
coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo (lett. b),
rispettivamente le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di
un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell’azienda (lett. c), ossia le persone che in seno ad un’azienda
rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STCA
38.2020.59
del 25 gennaio 2021 consid. 2.1.).
In virtù dell’art. 1a cpv.
1.
LAVS sono assicurate obbligatoriamente all’AVS le persone fisiche domiciliate
in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa
nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al
servizio della Confederazione, al servizio di organizzazioni internazionali con
le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono
considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12 LAVS, al servizio
di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla
Confederazione conformemente all’articolo 11 della legge federale del 19 marzo
1976.
sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale
(lett. c). Ai sensi del cpv. 1bis dell’art. 1a LAVS il Consiglio federale
disciplina i dettagli relativi al capoverso 1 lettera c.
All’art. 3 cpv. 3 e 3bis è
stato previsto che per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e
3bis il diritto all’indennità si estingue il 16 settembre 2020, rispettivamente
che per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter esso inizia il 1°
giugno 2020 e si estingue il 16 settembre 2020.
Secondo l’art. 5 cpv. 4,
inoltre, l’indennità giornaliera delle persone di cui all’articolo 2 capoverso
3ter ammonta all’80 per cento del reddito sottoposto all’AVS nel 2019.
Per completezza va
osservato che i cpv. 3bis e 3ter dell’art. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno sono stati abrogati con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre
2020.
entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza (cfr. RU 2020 4571segg.) in base alle quali hanno in particolare
diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno
2021.
i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere
il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente
la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una
perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività
un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale
per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non
è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in
proporzione alla durata dell'attività.
È utile rilevare
che iI referendum contro la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze
del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19), è formalmente riuscito. Il 13 giugno 2021 tale legge sarà, dunque,
sottoposta a votazione popolare (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82564.html: comunicato stampa
del 3 marzo 2021 pubblicato dalla Cancelleria federale).
2.7
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 13 versioni, cfr.
CIC versione 13, stato al 24 febbraio 2021 pag. 2-16; https://sozialversicherungen.admin.
ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.3. della
Circolare valida dal 17 marzo 2020 riguarda il “diritto derivante dal divieto
di svolgere manifestazioni” e prevede:
" 1037 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno
dovuto
annullare una manifestazione in seguito al provvedimento di cui all’articolo 6
capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 e hanno quindi subìto una perdita di
guadagno.
1038.
Tra le manifestazioni in questione rientrano quelle
pubbliche
o
private, le manifestazioni sportive e le attività associative nel cui quadro
l’avente diritto esercita un’attività lucrativa indipendente. Possono quindi
aver diritto all’indennità, ad esempio, i musicisti, gli artisti di varietà o
gli autori.
1039.
Inoltre, hanno diritto all’indennità anche i lavoratori
indipendenti
che, in seguito all’annullamento delle manifestazioni, non hanno potuto fornire
i servizi e svolgere i mandati previsti. Vi rientrano ad esempio i fornitori, i
montatori di tendoni e di fiere, i tecnici del suono e della luce ecc.
1040.
Il diritto può nascere per i giorni della manifestazione
annullata
o per quelli necessari per compiere il lavoro richiesto, prima e dopo la
manifestazione in questione, ma al più presto il 17 marzo, e fino alla revoca
del provvedimento.”
I N. 1037-1039 segg. sono
rimasti invariati nelle seguenti versioni (versione 2-6).
Il N. 1040 CIC stato al 3
luglio 2020 (versione 6) enuncia:
" 1040 Il
diritto all’indennità nasce a partire dal 17 marzo 2020 e
07/20 sussiste fino al 16 settembre
2020.”
Nella Circolare valida dal
17.
marzo 2020 stato al 3 luglio 2020 (versione 6) è stato, poi, aggiunto il
p.to 3.2.6. N.1041.4 e 1041.5 concernente il diritto a indennità delle “persone
in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i coniugi che
lavorano nell’azienda”:
" 1041.4 Hanno
diritto all’indennità le persone in posizione analoga a
07/20 quella di
un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell’azienda secondo la
definizione di cui al capitolo 3.1.3 che – nel 2019 hanno conseguito un reddito
da lavoro soggetto all’AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e
– sono
attive nel settore delle manifestazioni (v. elenco dell’Allegato I).
1041.5
L’estratto dettagliato del registro di commercio funge da
07/20 prova del
settore di attività. La cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della
persona richiedente (autodichiarazione). Per verificare il settore di attività
si può utilizzare anche la panoramica dell’Allegato I
L’Allegato I enuncia:
" Allegato
I
Le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro
attive nel settore delle manifestazioni possono esercitare il diritto
all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 1° giugno
2020.
L’elenco seguente, non esaustivo, è inteso quale aiuto per capire
quali settori possono entrare in linea di conto. La sussistenza delle
condizioni di diritto va verificata caso per caso.
Settori potenzialmente interessati
Ditte di catering
In questa categoria rientrano i servizi di ristorazione per un
determinato evento in un luogo indicato dal cliente.
Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi
In questa categoria rientra l’organizzazione, l’amministrazione e
la pubblicizzazione di manifestazioni quali fiere, esposizioni, congressi,
conferenze e riunioni, con o senza gestione e messa a disposizione di personale
per l’esercizio delle strutture in cui si svolgono queste manifestazioni.
Fornitura di servizi per le arti sceniche
In questa categoria rientrano le attività connesse alla produzione
e alla rappresentazione di opere teatrali, opere liriche, concerti, spettacoli
di danza e di altro genere (attività di registi, produttori, scenografi,
macchinisti, tecnici delle luci ecc.).
Esercizio di strutture culturali e d’intrattenimento
In questa categoria rientra l’esercizio di sale da concerti,
teatri e altri locali per rappresentazioni artistiche.
Parchi di divertimento e tematici
In questa categoria rientrano svariate attrazioni quali luna park,
scivoli acquatici, giochi, show, mostre tematiche e aree picnic.
Fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi
In questa categoria rientrano attività d’intrattenimento e per il
tempo libero non menzionate altrove (esclusi i parchi di divertimento e
tematici):
- esercizio di macchinette mangiasoldi;
- attività di parchi di divertimento e ricreativi (senza pernottamento);
- esercizio di
mezzi di trasporto per il tempo libero e a scopo ricreativo, per esempio porti
turistici;
- esercizio di impianti sciistici;
- noleggio di
attrezzature nell’ambito di attività di divertimento e ricreative;
- esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere
ricreativo;
- attività
balneari, incluso il noleggio di cabine, armadietti e sedie a sdraio ecc.;
- esercizio di sale da ballo e discoteche senza vendita di
bevande;
- attività di
produttori e organizzatori di manifestazioni dal vivo (escluse le
manifestazioni artistiche e sportive), con o senza messa a disposizione di
strutture.”
I N. 1041.4 e 1041.5, come
pure l’Allegato I sono stati soppressi con la Circolare CIC stato al 17
settembre 2020 (versione 7).
2.8
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata
in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142
V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V
50.
consid. 4.1; DTF 133 V 587
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF
2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
2.9
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che la RI 2, iscritta a Registro di commercio
nel maggio 2003, è una società con sede a __________ che ha quale scopo
sociale:
" L'importazione,
l'esportazione, la rappresentanza, il commercio al dettaglio o all'ingrosso di
artigianato dal mondo e di ogni altro articolo. Allestimento bancarelle per la
vendita diretta in particolare in mercati, rassegne o altro. La divulgazione
delle filosofie orientali.”
Unico socio della Sagl è __________,
domiciliato a __________ (Italia) con quota sociale di fr. 20'000.--. Egli ne è
anche il presidente della gerenza con diritto di firma individuale (cfr.
estratto RC; doc. 007).
__________ è pure alle
dipendenze della ditta. Dal rispettivo certificato di salario relativo al 2019
del 4 settembre 2020 risulta un salario lordo di fr. 45'500.-- (cfr. doc. 007).
La RI 1 che inizialmente
si occupava dell’importazione e della vendita di artigianato dal mondo,
principalmente, durante fiere e mercati, a seguito della crisi economica
internazionale del 2008/2009 e della fine della moda dello stile etnico, si è
orientata alla divulgazione segnatamente del vegetarianismo, in particolare,
vista l’esperienza decennale di __________ nel campo della ristorazione, alla
preparazione e vendita di __________. La ditta partecipa a mercati settimanali
diurni e, soprattutto nella stagione estiva in cui la vendita dei __________
per il pranzo cala in modo rilevante a causa del caldo, a grandi eventi
d’intrattenimento dove alla sera propone con successo i __________ (cfr. doc. I;
005).
A tal fine la Sagl nel
maggio 2017 ha acquistato per Euro 66'350 un furgone specifico per poter
presenziare, preparando sul posto gli alimenti, a eventi in tutta la Svizzera
(cfr. doc. V +1/2).
Dall’estratto dei conti
contabili agli atti risulta che nel 2016 a fronte di entrate connesse alla
vendita di artigianato/mobili di fr. 72'164 le entrate della ditta relative
alla vendita di __________ sono state di fr. 109'406.55. Nel 2017 la vendita di
mobili ha fruttato fr. 61'845.--, mentre quella dei __________ fr. 203'579.20.
Nel 2018 le entrate concernenti l’artigianato hanno rapportato fr. 30'342.-- e
quelle riguardanti i __________ fr. 165'541.25 (di cui fr. 89'340.-- tra aprile
e agosto 2018).
Nel 2019, infine, le
entrate conseguenti alla vendita di artigianato corrispondono a fr. 13'890.--,
mentre quelle relative ai __________ a fr. 155'734.95 (di cui fr. 96'098.-- tra
aprile e agosto 2019; cfr. doc. C).
Nel 2020 i grandi eventi a
cui la RI 1 partecipava - alcuni da anni -, come il __________, l’__________ e __________
(cfr. doc. 005), sono stati annullati a causa della pandemia dovuta al
coronavirus. Nemmeno hanno avuto luogo gli Streetfood Festival previsti da
maggio ad agosto 2020 in varie città svizzere (__________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________; cfr. doc. 005). La Sagl presenziava da tempo a quelli di __________,
__________, __________, __________, __________ (cfr. doc. 005).
Il 4 settembre 2020 alla
Cassa è, pertanto, pervenuta la domanda d’indennità di perdita di guadagno
Corona per il settore delle manifestazioni formulata dalla RI 1 a favore di __________
(cfr. doc. 007; consid. 1.1.).
La Cassa, con decisione
del 17 settembre 2020, ha respinto la richiesta della società, poiché
l’attività svolta da __________ non rientrerebbe fra quelle previste
dall’Allegato I della Circolare CIC (cfr. doc. 006; consid. 1.2.).
Il 25 novembre 2020
l’amministrazione ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato
il precedente provvedimento del 17 settembre 2020 (cfr. doc. A; consid. 1.2.).
2.10
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che
il Consiglio federale, il 1° luglio 2020, ha adottato l’art. 2 cpv. 3ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui hanno diritto
all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della
legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione che lavorano
nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di reddito di
cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (cfr. consid.
2.6.).
Nel caso concreto, come
visto, la Cassa ha negato il diritto alle IPG Corona, in quanto l’attività
svolta non rientrerebbe nel settore ricreativo (cfr. doc. 006; doc. A; consid.
1.2.).
La ricorrente contesta
tale conclusione dell’amministrazione, sostenendo in buona sostanza che
l’attività della RI 1, che ha ottenuto le autorizzazioni per presenziare ad
alcuni grandi eventi, è connessa principalmente agli stessi, siccome prepara e
vende __________ in occasione di queste manifestazioni (cfr. doc. I; V; consid.
1.3.; 1.5.; 2.9.).
Deve, perciò, essere
esaminato, dapprima, cosa si intenda specificatamente per “le persone (…)
che lavorano nel settore delle manifestazioni” e in seguito
se
l’attività della RI 1 e quindi il lavoro svolto da __________ rientrano nel
campo di applicazione dell’art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno.
2.11
Per le norme del diritto
amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi
(formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo
luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004
consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).
Se il suo testo è chiaro e
non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di
appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del
legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più
interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera
portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,
nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che
essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid.
3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente laddove
una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni,
costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di
incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni
recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se
ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid.
3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con
riferimenti).
Occorre prendere la
decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un
risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale
federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per
accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un
pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483 consid.
5.1
pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella
che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario
non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale
federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali
(art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone
soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.
3.5
pag. 567; DTF 131 II 710 consid.
4.1
pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2
pag. 71).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF
8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF
9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
A titolo abbondanziale per
un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della
legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al
coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale
all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione (COVID-19).
2.12
Il testo dell’art. 2 cpv. 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevedendo solamente che hanno diritto
all’IPG Corona le persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI che lavorano
nel settore delle manifestazioni,
non fornisce particolari elementi
che consentano di concludere che tale concetto vada interpretato nel senso di
una limitazione del diritto a chi è direttamente e strettamente coinvolto
nell’organizzazione e nell’esecuzione di una manifestazione oppure in modo più
ampio.
Per facilitare
l’applicazione dell’Ordinanza i N. 1041.4 e 1041.5 della Circolare CIC
enunciano, da un lato, che hanno diritto all’IPG Corona le persone in posizione
analoga a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano
nell’azienda che sono attive nel settore delle manifestazioni.
Dall’altro, che per
verificare se l’ambito di attività rientra in quello delle manifestazioni la
Cassa fa capo all’estratto del RC che funge da prova del settore di attività,
come pure si basa sui dati dichiarati dal richiedente. A tale fine i N. 1041.4 e
1041.5
rinviano all’Allegato I il quale, precisando ad ogni modo che la
sussistenza delle condizioni del diritto va verificata caso per caso,
elenca in modo non esaustivo alcuni settori potenzialmente interessati, e
meglio le ditte di catering, gli organizzatori di fiere, esposizioni e
congressi, la fornitura di servizi per le arti sceniche, l’esercizio di
strutture culturali e d’intrattenimento, i parchi di divertimento e tematici,
la fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi (cfr. consid. 2.7.).
In particolare i settori
menzionati a titolo esemplificativo riguardanti le ditte di catering e la
fornitura di servizi per le arti sceniche concernono dei servizi - ma non sono
gli unici - necessari per lo svolgimento e la buona riuscita di un determinato
evento.
In proposito non va, poi,
dimenticato che tramite l’introduzione del cpv. 3ter dell’art. 2 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno il Consiglio federale ha voluto estendere il
diritto all’indennità – per il periodo 1° giugno -16 settembre 2020 – anche ai
titolari di SA o Sagl impiegati nella propria impresa attiva nel settore
ricreativo che dal 1° giugno 2020 non avevano più diritto all’indennità per
lavoro ridotto dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 2
dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, abrogato tramite una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio
2020, entrata in vigore il 1° giugno 2020; cfr. RU 2020 877-879; RU 2020
1201; RU 2020 1777), benché il loro
settore continuasse a essere fortemente colpito dalla crisi del coronavirus.
L’intenzione del Consiglio federale era di trattare queste persone in modo
analogo ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79685.htm).
Il TCA rileva, inoltre,
che l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è un’ordinanza adottata dal
Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (art.
185.
cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo (cfr. consid. 2.5.),
attraverso la quale unitamente alle sue modifiche, si sono espressamente
riconosciute, per far fronte a una situazione eccezionale e urgente, delle
prestazioni a persone (tra le quali le persone con posizione analoga a quella
di un datore di lavoro che lavorano nel settore delle manifestazioni) che
normalmente non avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in
connessione all’esercizio della propria professione.
In simili condizioni
occorre concludere che
l’espressione
“le persone (…) che
lavorano nel settore delle manifestazioni” si riferisce a tutti coloro che
sono concretamente attivi nell’ambito delle manifestazioni senza limitare il
diritto unicamente a chi si occupa direttamente dell’organizzazione e
dell’esecuzione in senso stretto della manifestazione, bensì comprendendo anche
le persone che lavorano indirettamente per la stessa, ad esempio consentendo
all’organizzatore vero e proprio di preparare al meglio l’evento,
rispettivamente svolgendo attività collaterali che forniscono valore aggiunto
alla manifestazione e permettono a chi effettua tali attività di garantirsi -
per il tipo di prestazione e grazie all’ingente numero di persone che
partecipano all’evento come protagonisti o pubblico - determinate entrate.
2.13
Nel caso di specie è vero che lo
scopo sociale della RI 2 risultante dall’estratto RC è l'importazione,
l'esportazione, la rappresentanza, il commercio al dettaglio o all'ingrosso di
artigianato dal mondo e di ogni altro articolo; l’allestimento bancarelle per
la vendita diretta in particolare in mercati, rassegne o altro e la
divulgazione delle filosofie orientali (cfr. consid. 2.9.).
E’ altrettanto vero, però,
che, come spiegato dalla ricorrente, da alcuni anni l’attività della ditta si è
riconvertita, a seguito di difficoltà economiche, nella preparazione e vendita
ambulante di __________. Tale attività è peraltro stata comprovata
dall’acquisto nel maggio 2017 di un furgone attrezzato di cucina, bancone e
tenda del valore di Euro 66'350 (cfr. doc. V2).
Questa attività si svolge
in modo prevalente contestualmente a manifestazioni di vario genere, come ad
esempio gli __________, il __________, il __________ (cfr. consid. 2.9.).
Durante gli eventi di
grande portata è consuetudine, infatti, che vi siano dei punti di ristoro
allestiti dall’organizzatore o da terzi. Essi consentono ai partecipanti, come
pure ai protagonisti della manifestazione, di far capo in loco a servizi di ristorazione
che offrono piatti della tradizione, come pure cucina esotica o innovativa.
Ciò rappresenta un valore
aggiunto per l’evento in sé e dà un’ottima visibilità a chi svolge tale impresa
con la conseguente possibilità, grazie al notevole afflusso di persone, nonché
al fatto che - soprattutto in primavera/estate - venga organizzato in Svizzera
un numero notevole di manifestazioni, di ottenere buone entrate svolgendo
l’attività principalmente o esclusivamente in relazioni ai grandi eventi, come
del resto è dimostrato nel caso della RI 1 dagli estratti dei suoi conti
contabili, in particolare dal 2016 al 2019 (cfr. doc. C; consid. 2.9.).
L’attività della Sagl nel
2020.
è forzatamente calata in modo importante a seguito dell’annullamento a
causa della pandemia da coronavirus dei vari eventi programmati da tempo (cfr.
consid. 2.9.).
Ne discende, esaminato
specificatamente il caso concreto come contemplato dall’Allegato I (cfr.
consid. 2.12.; 2.7.), che l’attività espletata dalla RI 1 e di conseguenza da __________
rientra nel settore delle manifestazioni.
Quanto asserito dalla
Cassa, e meglio che “la società può oltretutto proseguire senza appoggiarsi esclusivamente
al settore delle manifestazioni. La partecipazione ad eventi e
manifestazioni è solo uno dei mezzi di vendita disponibili per perseguire
l'attività commerciale. (…)” (cfr. doc. A; consid. 1.3.), non
permette di giungere a un esito differente della vertenza.
Infatti, anche se non può
essere negato che la società potrebbe teoricamente diversificare la propria
attività rispetto al settore delle manifestazioni (ad esempio vendendo __________
attraverso canali differenti, come la preparazione di cibo da asporto o con
consegna a domicilio), per l’estate 2020 ciò risultava di fatto poco verosimile,
visto che, da un lato, le misure di chiusura e limitazione degli eventi sono
state decretate dal Consiglio federale tra la primavera e l’estate 2020
progressivamente in base all’evoluzione della situazione epidemiologica (cfr.
consid. 2.3.), dall’altro, la riorganizzazione della propria attività implica,
se del caso, delle procedure da seguire.
La Sagl non ha avuto,
pertanto, il tempo materiale nella primavera/estate 2020 di potere orientare la
vendita di __________ verso una clientela differente o perlomeno secondo
modalità diverse rispetto a quella connessa alle manifestazioni.
2.14
Alla luce di tutto quanto
esposto e considerato che dal certificato di salario relativo al periodo
gennaio – dicembre 2019 si evince che __________ ha percepito uno stipendio
lordo di fr. 45’500.-- (cfr. doc. 007), occorre concludere che la RI 2 ha di
principio diritto all’IPG Corona a favore di RI 1dal 1° giugno al 16 settembre
2020.
(cfr. art. 3 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; consid. 2.5.).
2.15
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 18 gennaio 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti, come visto al consid. 2.1., giusta
l’art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871;
RS 830.31) le disposizioni della LPGA sono applicabili all’indennità ai sensi
della presente Ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente
una deroga alla LPGA.
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 25 novembre 2020 è annullata.
§§ La
RI 1 ha diritto (per principio) all’IPG Corona a favore di __________ dal 1°
giugno al 16 settembre 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti