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Decisione

42.2021.74

Domanda di condono della restituzione di indennità giornaliere Corona respinta in assenza del presupposto della buona fede

7 marzo 2022Italiano28 min

malattie che copriva la perdita di guadagno in caso di malattia) ed aver rilevato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.74

cs

Lugano

7 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 novembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 20 luglio

2021, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha

chiesto aRI 1, nato nel 1968, la restituzione dell’importo di fr. 23'006.80,

pari alle indennità giornaliere per il coronavirus percepite dal 17 marzo 2020

al 16 settembre 2020, poiché il 19 maggio 2021 l’affiliazione quale

indipendente è stata stralciata retroattivamente al 31 dicembre 2019 (doc. 6).

1.2. Il 27 luglio 2021

l’assicurato ha scritto alla Cassa di compensazione, chiedendo il condono

dell’importo di fr. 23'006.80:

"

(…) con la presente chiedo il condono per la restituzione dell’indennità

per perdita di guadagno corona.

Il motivo della mia richiesta consiste che per l’anno

2020, compresa l’indennità ho un reddito di 50'643.--.

Togliendo l’indennità si dimezza il reddito.

Fatti

I soldi percepiti in buona fede gli ho utilizzati per

vivere, tenete presente che ho una moglie, 3 figli e una nipotina nata a

novembre 2019 che vivono tutti nella mia economia domestica.

La restituzione provoca un grosso disagio economico.”

(allegato doc. 5)

1.3. Con decisione del 1°

settembre 2021 (doc. 5), confermata dalla decisione su opposizione del 3

novembre 2021, la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta a causa del mancato

adempimento del presupposto della buona fede (doc. A2). L’amministrazione nel

respingere l’opposizione ha affermato:

"

(…) Nella fattispecie, ripercorrendo gli atti reperiti agli incarti

dell’UAI nonché __________ si constata:

· che dal 7 ottobre 2019, data di compilazione della

“Richiesta per adulti: integrazione/Rendita”, l’opponente fosse perlomeno

cosciente che l’attività indipendente avesse subito un’interruzione a seguito

dei periodi di incapacità lavorativa che impedivano qualsivoglia attività dal

14 febbraio 2019;

· che questa incapacità lavorativa avesse comportato

da parte della __________ il versamento delle relative indennità di malattia a

decorrere dal 14 febbraio 2019.

5. In concreto, il verificarsi delle

circostanze citate avrebbero dovuto perlomeno indurre il signor RI 1, al

momento del deposito della domanda di IPG Corona, ad eseguire degli

accertamenti presso l’amministrazione. Non avendolo fatto, questo comportamento

pregiudica il diritto a chiedere il condono; come indicato esso avrebbe dovuto,

facendo uso dell’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,

perlomeno far sorgere il dubbio dell’illegittimità – fatto abbastanza notorio –

a riscuotere allo stesso tempo una delle due indennità (malattia e corona) e,

aggiuntivamente, se il suo statuto di persona con attività indipendente potesse

ancora essere riconosciuto dalla Cassa.

Quindi anche tralasciando la questione legata allo

statuto di indipendente, oggetto della richiesta di restituzione, il diritto

all’IPG Corona non avrebbe in ogni modo potuto sorgere, e quindi modificare il

provvedimento amministrativo della restituzione, poiché come ricordato questa

indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni

sociali e di assicurazioni secondo la LCA, quali ad esempio l’assicurazione di

indennità giornaliera in caso di malattia (cfr. art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno).

Da quanto precede discende una grave negligenza di

informare da parte del signor RI 1 e la sua buona fede non può quindi essere

ammessa.” (doc. A2)

1.4. RI 1, unitamente alla moglie,

__________, è insorto al TCA sia contro la predetta decisione su opposizione,

sia contro la decisione su opposizione del 3 novembre 2021 con cui la medesima

Cassa ha rifiutato il diritto a prestazioni della moglie, sia contro la

decisione del 10 novembre 2021 dell’UAI che ha compensato l’importo di fr.

23'006.80 con la rendita d’invalidità intera riconosciutagli dal 1° febbraio

2020 (dopo un anno d’attesa [art. 28 cpv. 1 lett. b LAI]), con diritto al

versamento della prestazione dal 1° aprile 2020 (6 mesi dopo l’inoltro della

richiesta [art. 29 cpv. 1 LAI]).

Il ricorrente, dopo aver

ripercorso l’intera fattispecie, comprendente le gravi patologie che hanno

afflitto sua moglie (carcinoma al seno) e lui stesso, fino a renderlo da ultimo

inabile al lavoro all’85% (dapprima colpito dalla febbre Q delle capre, in

seguito da un batterio nel sangue con conseguente operazione al cuore di

riparazione della valvola mitrale, endocardite; successiva depressione con

inoltro della domanda AI il 7 ottobre 2019 su richiesta dell’assicuratore

malattie che copriva la perdita di guadagno in caso di malattia) ed aver rilevato

di avere tre figli (nati nel 2000 [madre di una figlia nata nel 2019], 2002 e

2007) a carico, chiede l’annullamento della decisione riguardante l’ordine di

restituzione (recte: di condono) dell’indennità al __________ e il

riconoscimento della buona fede e dell’onere troppo gravoso.

L’interessato evidenzia

che a causa della malattia di lunga durata nel 2020, su suggerimento dei

funzionari __________, sua moglie è stata affiliata quale indipendente al suo

posto e che quest’ultima avrebbe diritto alle indennità in quanto l’ha

sostituito nella conduzione dell’azienda. La domanda di indennità era stata

inoltrata in buona fede il 16 marzo 2020 quando era appena stato decretato il

lockdown generale per tutto il Cantone. L’onere troppo gravoso può essere

verificato tramite la tassazione 2020.

1.5. Con risposta del 4 gennaio

2022 la Cassa CO 1 ha evidenziato che per costante giurisprudenza la decisione

sul condono può essere emessa unicamente quando la decisione di restituzione è

cresciuta incontestata in giudicato. In concreto l’amministrazione afferma di

aver emanato la decisione di condono del 1° settembre 2021 senza tenere conto

della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15

agosto. La decisione su condono non avrebbe potuto essere emessa prima del 14

settembre 2021. La Cassa afferma di essere incorsa in un errore procedurale ed

ha pertanto proceduto ad emettere una nuova decisione in merito al condono in

sostituzione di quella del 1° settembre 2021. L’amministrazione ha proposto lo

stralcio della causa (doc. III).

1.6. Il 5 gennaio 2022

l’insorgente è stato invitato ad esprimersi in merito alla nuova decisione

formale emessa dalla Cassa (doc. IV). Lo stesso giorno l’interessato ha scritto

all’amministrazione, con copia al Tribunale, affermando di non comprendere la

procedura seguita ed il motivo dell’emissione della nuova decisione, uguale

alla precedente (doc. V).

1.7. Con scritto 14 gennaio 2022

(doc. VII), trasmesso alla Cassa per osservazioni (doc. VIII), il ricorrente ha

affermato che a causa delle gravi patologie che hanno colpito lui e sua moglie

fin dal 2016, la famiglia si trova in gravi difficoltà economiche e nel marzo

2020 ha chiesto di poter beneficiare delle IPG Corona. Dal settembre 2020 la

moglie ha cercato una nuova occupazione e dal 19 ottobre ha iniziato una nuova

attività presso l’__________. Ella, malgrado si occupasse della gestione

dell’azienda agricola e dei trasporti, non si è iscritta quale indipendente,

essendo fiduciosa che suo marito avrebbe potuto nuovamente lavorare.

Il ricorrente all’epoca

percepiva IPG malattia al 50% per favorire la ripresa dell’attività, anche se

poi non è più riuscito ad esercitare il suo lavoro a causa del deperimento

psichico. Il ricorrente afferma che in seguito la moglie è stata invitata dalla

Cassa ad iscriversi quale indipendente ed a stralciare l’affiliazione del

marito a titolo retroattivo “è più giusto che prosegua lei con

l’affiliazione e i contributi”. L’insorgente sostiene che nel luglio 2021,

dopo aver ricevuto la decisione di restituzione, la moglie ha contattato

l’amministrazione per capire la situazione ed è stata invitata ad inoltrare la

richiesta delle prestazioni a suo nome. La decisione è però stata respinta in

quanto la domanda era tardiva. Il ricorrente evidenzia che da parte della Cassa

c’è stato un errore procedurale per mancanza dei termini ed il ricorso va di

conseguenza accolto.

1.8. Con scritto del 25 gennaio

2022 la Cassa ha rilevato di non avere particolari osservazioni (doc. IX).

1.9. Il 27 gennaio 2022 il

Tribunale ha interpellato __________ CO 1, chiedendo quanto segue:

"

(…) Nell’ambito degli scambi di allegati __________ ha rilevato di

essersi affiliata presso la vostra Cassa di compensazione a titolo retroattivo

quale indipendente dal 1° gennaio 2020, mentre suo marito, RI 1, è stato

stralciato quale indipendente, sempre a titolo retroattivo, con effetto dal 31

dicembre 2019.

Le modifiche sono avvenute nel corso del 2021.

Nel ricorso figura che “in seguito a malattia di lunga

durata nel 2020 su suggerimento dei funzionari __________ mia moglie è stata

affiliata al mio posto quale indipendente”.

In successive osservazioni __________ ha inoltre

affermato di essere “stata invitata dalla cassa AVS a stralciare

l’affiliazione di mio marito e di procedere con la mia affiliazione

retroattiva. “è più giusto che prosegua le con l’affiliazione e i contributi”.

Ai fini del giudizio le chiediamo di voler precisare

quanto segue:

1. Lo stralcio con effetto retroattivo

al 31 dicembre 2019 di RI 1 è avvenuto su richiesta dell’amministrazione o

spontaneamente ad opera dell’assicurato (nell’incarto prodotto relativo a RI 1

è stato allegato uno scritto, a mano, del 12 maggio 2021 dell’assicurato,

intitolato “stralcio attività indipendente”, in cui l’interessato

afferma di aver cessato l’attività da fine 2019. Inoltre è presente agli atti

la notifica di mutazione di medesima data dell’Agenzia comunale AVS di __________).

Considerandi

2.

L’affiliazione dal 1° gennaio 2020

quale indipendente di __________ è avvenuta su richiesta della Cassa CO 1 o

spontaneamente ad opera dell’assicurata?

3.

a. nel caso in cui le modifiche di

statuto fossero avvenute in seguito ad una richiesta della Cassa CO 1, per

quale motivo i coniugi __________ sono stati invitati a modificare la propria

affiliazione retroattivamente (quali sono gli elementi che hanno fatto

intervenire la Cassa)?

b. In particolare è stato oggetto di discussione

anche il diritto o meno a indennità giornaliere per coronavirus già versate al

marito? In caso di risposta positiva le chiediamo di voler indicare cosa

eventualmente è stato discusso. A questo proposito rileviamo che nell’incarto

relativo alla causa del marito è stata prodotta un’email del 28 maggio 2021,

che Lei ha inviato a __________, del seguente tenore: “ti segnalo che la

pratica INDIP del signor RI 1 è stata stralciata retroattivamente al 31.12.2019

in quanto dal 01.01.2020 è subentrata la moglie (__________) nell’azienda

agricola” e “al signor RI 1 avete riconosciuto IPG Covid quindi ti

segnalo il caso per i dovuti accertamenti per un eventuale compensazione”.”

(doc. X)

1.10

Con scritto del 3 febbraio

2022.

__________ CO 1 ha affermato:

" (…)

1.

Lo stralcio con effetto retroattivo

al 31.12.2019 del signor RI 1 è avvenuto spontaneamente ad opera

dell’assicurato, per il tramite dell’Agenzia comunale AVS di __________.

Quest’ultima a seguito della citata lettera del 12.05.2021 scritta a mano dal

sig. RI 1, ha compilato il formulario “Notifica di mutazione” inviandocelo

assieme alla lettera dell’assicurato, avvisandoci della mutazione da eseguire.

A tal riguardo rileviamo che precedentemente,

l’assicurato in data 15.03.2021 aveva inviato una mail alla nostra Cassa

informando che “… Preciso che sono inabile al lavoro e in attesa di una

decisione AI. Mi chiedo in questo caso si pagano i contributi. …”. Il nostro

__________ con mail del 23.03.2021 risponde all’assicurato che “… Nel caso

in cui non dovesse più svolgere nessuna attività lucrativa dovrebbe recarsi al

proprio comune di domicilio per richiedere di essere iscritto per il pagamento

dei contributi AVS/AI/IPG quale persona senza attività lucrativa e non più

quale indipendente. …” Non sappiamo con certezza se sia a seguito della

nostra mail del 23.03.2021 che il sig. RI 1 ha scritto la lettera citata in

precedenza consegnandola all’Agenzia AVS di __________ (cfr. doc. 1).

2.

La richiesta di affiliazione a

partire dal 01.01.2020 quale indipendente della signora __________, è stata

inoltrata spontaneamente ad opera dell’assicurata.

3.a Il nostro __________ __________

dell’__________ __________, all’infuori della mail del 23.03.2021 suindicata e

inviata al sig. RI 1 nella quale abbiamo illustrato eventuali passi da

intraprendere, non ha mai richiesto ai coniugi __________ di modificare il loro

statuto contributivo, men che meno alla moglie del sig. RI 1.

3.b L’indennità giornaliera per

coronavirus non è mai stata motivo di discussione o di interesse per noi in

quanto non di nostra competenza. Ma visto quel particolare periodo dell’anno

(primavera 2021 in piena emergenza COVID), eravamo consapevoli dell’importante

mole di lavoro dei nostri colleghi __________. Era pertanto uso da parte nostra

fornir loro eventuali informazioni rilevanti per la determinazione del

diritto/restituzione delle indennità giornaliere per coronavirus, ma solo a

titolo informativo affinché ne potessero prendere atto ed avviare gli eventuali

e necessari accertamenti.” (doc. XI)

1.11

Il 16 febbraio 2022 l’__________

__________ __________ CO 1 ha affermato:

"

(…) con riferimento alla causa in oggetto ed in particolare

all’ordinanza del 7 febbraio 2022, la Cassa si limita semplicemente, non avendo

ulteriori osservazioni da formulare, a evidenziare in ordine cronologico i

seguenti punti:

-

con decisione del 20 luglio 2021,

cresciuta incontestata in giudicato, è stata chiesta al signor RI 1 la

restituzione della somma di CHF 23'006.80 per le indennità di perdita di

guadagno per il coronavirus (in seguito: IPG Corona) versate dal 17.03.2020 al

16.09.2020

A fondamento della propria decisione la Cassa ha posto le

risultanze di un accertamento/comunicazione da parte del __________ che ha

ridefinito la posizione assicurativa del signor RI 1 stralciandolo dalla

categoria di persona indipendente retroattivamente al 31.12.2019 (cfr. lettera __________

al TCA del 3.02.2022);

- con scritto del 27 luglio 2021 l’interessato ha

inoltrato alla Cassa la domanda per essere liberato dall’obbligo della

restituzione mediante condono;

- con decisione del 1° settembre 2021 la Cassa ha

respinto il condono per mancanza della condizione della “buona fede”. Tuttavia

la decisione di rigetto è risultata intempestiva; infatti la richiesta di

restituzione non era a quel momento ancora divenuta definitiva (cfr. risposta

di causa al TCA del 4.01.2022).

- la questione inerente il condono è stata, una volta

cresciuta in giudicato la richiesta di restituzione (15 settembre 2021), perciò

sanata con una nuova decisione di data 23 dicembre 2021. Sulla scorta di

quest’ultimo atto amministrativo la Cassa ha poi proposto con la risposta di

causa del 4.01.2022 lo stralcio del ricorso;

- la decisione negativa del 23 dicembre 2021 è nel

frattempo cresciuta in giudicato, contro la stessa non è stata infatti

interposta opposizione;

-

a titolo abbondanziale si aggiunge

che il credito di CHF 23'006.80 è stato integralmente già recuperato dalla

Cassa operando una compensazione sugli arretrati dovuti a titolo di rendita AI.

La compensazione è attualmente oggetto di ricorso (incarto n. 32.2021.131)

pendente presso il lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni.” (doc. XIV)

1.12

La presa di posizione della

Cassa è stata trasmessa all’insorgente, che si è nuovamente espresso il 22

febbraio 2022, ribadendo le sue considerazioni (doc. XVI).

in

diritto

in ordine

2.1

In concreto, con un unico

ricorso l’insorgente e sua moglie hanno contestato tre distinte decisioni:

-

decisione su opposizione del 3 novembre 2021 con cui la Cassa CO 1 ha

rifiutato il versamento delle indennità giornaliere Corona alla moglie dal 17

marzo 2020 al 16 settembre 2020 poiché la domanda è tardiva;

-

decisione su opposizione del 3 novembre 2021 con cui la Cassa CO 1 ha

respinto la domanda di condono della restituzione dell’importo di fr. 23'006.85

per le indennità giornaliere Corona per il periodo 17 marzo 2020 - 16 settembre

2020.

versate al ricorrente;

- decisione

del 10 novembre 2021 dell’UAI, preavvisata dal progetto dell’8 giugno 2021, con

cui, oltre a riconoscere al ricorrente una rendita intera dal 1° febbraio 2020

(con diritto al versamento delle prestazioni dal 1° aprile 2020), è stata

effettuata una compensazione con l’importo di fr. 23'006.85 chiesto in

restituzione.

I ricorrenti chiedono la

congiunzione delle cause (incarti 42.2021.73; 42.2021.74 e 32.2021.131).

Secondo

l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione

applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa

dell’istruzione o della decisione delle altre.

In

concreto, la richiesta non può trovare accoglimento.

Infatti,

la domanda di prestazioni della moglie, respinta in quanto tardiva, è indipendente

rispetto alla richiesta di condono del ricorrente ed alla compensazione

effettuata dall’UAI tra le indennità giornaliere Corona che gli sono state

versate e la rendita retroattiva riconosciutagli.

Ne

segue che il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione qui impugnata

viene trattato separatamente rispetto alle altre procedure.

2.2

In

data 23 dicembre 2021 la Cassa ha emanato una nuova decisione formale che

annulla e sostituisce la decisione formale del 1° settembre 2021 contro cui il ricorrente

aveva inoltrato opposizione, poi sfociata nella decisione su opposizione qui

impugnata.

L’amministrazione,

in seguito all’emissione della nuova decisione formale, chiede lo stralcio

della procedura ed afferma che non essendo stata interposta opposizione essa è

nel frattempo cresciuta in giudicato.

Per l’art. 53 cpv. 3 LPGA

l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,

contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso

all’autorità di ricorso.

Ai sensi dell’art. 6 della

legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca, RL 178.100), l’autorità amministrativa può, fino

all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato (cpv. 1). Essa

notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al

Tribunale (cpv. 2). Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto

non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa

si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice

delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione

(cpv. 3).

La riconsiderazione pendente lite permette all'amministrazione di

riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo

punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo

corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente

lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in

SZS 1997 pag. 452).

L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata

dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una

decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di

una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi

della nuova decisione (STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 133 V

530.

consid. 2 e 5; 130 V 138 consid. 4.2).

In concreto, la Cassa, prima dell’inoltro della risposta di causa

ha annullato e sostituito la decisione formale del 1° settembre 2021,

riprendendo la medesima motivazione e lo stesso esito.

Il ricorso non può essere stralciato

dai ruoli.

Infatti, da una parte l’amministrazione ha annullato e sostituito

la decisione formale del 1° settembre 2021 (e non la decisione su opposizione) che

tuttavia, in seguito all’emanazione della decisione su opposizione del 3

novembre 2021 qui impugnata, non poteva più essere riesaminata essendo già

stata sostituita da quest’ultima.

Inoltre, la Cassa non ha modificato la decisione conformemente

alle richieste dell’assicurato, ma si è limitata a modificare la data

d’emissione lasciando invariati le motivazioni e l’esito. Essa pertanto può

tutt’al più essere considerata una proposta di giudizio per il Tribunale.

Ne segue che il TCA deve esaminare il ricorso.

2.3

In

sede di risposta la Cassa ha affermato di aver commesso un errore procedurale

poiché ha emanato la decisione formale di condono in data 1° settembre 2021,

ossia prima della crescita in giudicato della decisione di restituzione del 20

luglio 2021.

Va a questo proposito

rammentato che è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento

della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto,

da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente, dall’altro che il condono deve essere oggetto di una procedura

distinta (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF

8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio

2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

In concreto pur non avendo

applicato correttamente la procedura, nel preciso caso di specie il Tribunale, per

motivi di economia processuale, rinuncia all’annullamento della decisione su

opposizione.

Infatti, la decisione di

restituzione non è comunque stata impugnata ed è cresciuta in giudicato prima

dell’emanazione della decisione su opposizione qui impugnata. Inoltre un rinvio

della causa all’autorità inferiore per esaminare nuovamente le censure del

ricorrente sulle quali si è già espressa in più occasioni ed emettere una nuova

decisione su opposizione, prolungherebbe inutilmente la procedura.

Va qui rammentato che, nell’ambito della violazione del diritto di

essere sentito, una violazione non particolarmente grave può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che valuta liberamente la censura

presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può

esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un

rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione

del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento

della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una

tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero

compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito

di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid.

2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid.

3.1

con riferimenti).

In concreto questo Tribunale, che può liberamente accertare ed

applicare fatti e diritto, può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.4

Ai

sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4

OPGA).

La

giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza

di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle

circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe

dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di

diritto commesso. Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica

relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto,

per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2; sentenza 9C_413/2016 del

26.

settembre 2016, consid. 3.1; DTF 122 V 221 consid. 3; cfr. anche sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10;

SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique

VSI 1996 p. 269).

Secondo l'art. 3

cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con

l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete

al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La

buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è

stata determinata da sua negligenza.

Per

quel che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo

di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid.

4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N.

29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N.

18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N.

7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

Infatti, la buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Come in altri ambiti, la misura della necessaria diligenza si

apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato

quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere,

stato di salute, grado di istruzione ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/ 2018

del 28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid.

4).

Le prestazioni

sono percepite in buona fede quando la persona assicurata ignorava o non poteva

sapere che le prestazioni erano versate a torto nel momento in cui le ha

percepite, ossia quando manca la consapevolezza di aver percepito indebitamente

delle prestazioni (Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale

des assurances sociales, 2018, art. 25 n. 64; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020,

art. 25 n. 65, Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2015, §

43.

n. 16).

L’esclusione della

buona fede non deve necessariamente ricadere in una violazione dell’obbligo di

informare o di notifica. Anche un’omissione nel farsi parte attiva verso

l’amministrazione potrebbe entrare in considerazione (sentenza

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 e 5.2 con rinvio alla sentenza

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Nell’ambito di un conteggio

delle prestazioni complementari errato, di principio la persona interessata non

può richiamarsi alla buona fede se non controlla per niente o se verifica in

maniera poco accurata il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e

conseguentemente non comunica all’amministrazione un errore per lei facilmente

riconoscibile (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1 con

rinvio alla sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). In tale

contesto, non è quindi decisivo il fatto che la ricorrente abbia sempre

collaborato con l’amministrazione e che non abbia sottaciuto informazioni,

bensì sapere se avesse potuto nelle circostanze concrete accorgersi dell’errore

contenuto nei provvedimenti della Cassa e avesse dovuto segnalare tale

incongruenza all’amministrazione (sentenza 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022,

consid. 6.1).

2.5

In concreto dalla

documentazione agli atti emerge che l’insorgente, nato nel 1968, affiliato

quale indipendente, il 23 marzo 2020 ha chiesto le indennità giornaliere per

coronavirus a causa del lockdown generale imposto dalle autorità cantonali.

La Cassa, ritenuti dati i

presupposti dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per erogare le

prestazioni, ha versato indennità per complessivi fr. 23'006.80 per il periodo

dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020.

In data 15 marzo 2021

l’assicurato ha scritto alla Cassa rilevando di aver ricevuto, il 1° marzo

2021, la fattura d’acconto dei contributi personali, affermando di essere “inabile

al lavoro e in attesa di una decisione AI” e “mi chiedo in questo caso

si pagano i contributi” (doc. 1).

Il 23 marzo 2021 l’addetto

__________, __________, ha risposto, affermando che “nel caso in cui non

dovesse più svolgere nessuna attività lucrativa dovrebbe recarsi al proprio

comune di domicilio per richiedere di essere iscritto per il pagamento dei

contributi AVS/AI/IPG quale persona senza attività lucrativa e non più quale

indipendente. In questo caso i contributi saranno calcolati in base alla

sostanza posseduta a livello fiscale ed alle eventuali rendite percepite

(rendita federali AI esclusa). In allegato per sua informazione le trasmettiamo

un opuscolo informativo relativo ai contributi per le persone senza attività

lucrativa” (doc. XI).

Il 12 maggio 2021

l’insorgente ha dichiarato di aver cessato l’attività quale indipendente da

fine 2019 (allegato doc. 9).

Dopo aver appreso, in data

28.

maggio 2021, che il ricorrente era stato stralciato quale indipendente con

effetto dal 31 dicembre 2019, il __________ CO 1 con decisione del 20 luglio

2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha chiesto all’assicurato la

restituzione dell’intero importo perché non aveva (più) la qualità di

indipendente nel periodo di erogazione delle indennità giornaliere per il

coronavirus (doc. 6).

La domanda di condono è

stata respinta a causa dell’assenza del presupposto della buona fede, poiché

l’assicurato non era indipendente al momento del versamento delle prestazioni e

perché nel medesimo periodo ha percepito indennità giornaliere per perdita di

guadagno a causa di malattia.

2.6

Questo Tribunale, per i

motivi che seguono, deve confermare la decisione dell’amministrazione.

Dagli

accertamenti effettuati pendente causa (cfr. consid. 1.9 e seguenti) emerge che

lo stralcio dall’affiliazione quale indipendente con effetto retroattivo al 31

dicembre 2019 non è avvenuto su domanda dell’amministrazione, ma è stato

richiesto dal medesimo insorgente dopo aver ricevuto dalla Cassa la fattura degli

acconti dei contributi sociali per l’anno 2021 (doc. 1). Il ricorrente, ottenute

le informazioni relative all’affiliazione quale persona senza attività

lucrativa (doc. XI/2), il 12 maggio 2021 si è recato presso il proprio Comune

di domicilio ed ha dichiarato di aver cessato la propria attività da fine 2019

(doc. XI/4).

Dalle

tavole processuali non risulta neppure che la Cassa abbia promesso

all’insorgente una compensazione tra le indennità giornaliere per il coronavirus

a lui versate ed eventuali indennità giornaliere coronavirus in favore di sua

moglie (cfr. doc. XI). Del resto __________ della Cassa rileva che l’indennità

giornaliera per il coronavirus non è mai stata oggetto di discussione o di

interesse, non essendo di sua competenza (cfr. doc. XI).

Dagli

accertamenti e dalla documentazione agli atti non risulta pertanto alcun ruolo

attivo della Cassa nella modifica dell’affiliazione nella categoria degli

indipendenti dei coniugi __________.

Le

condizioni per riconoscere la buona fede del ricorrente non sono di conseguenza

adempiute.

Del

resto l’assicurato, nel periodo durante il quale ha chiesto e percepito le

indennità giornaliere per il coronavirus, era incapace al lavoro al 50% ed

aveva ottenuto, nella misura del 50%, anche indennità giornaliere a causa della

perdita di guadagno dovuta a malattia da parte dell’assicuratore __________ (doc.

4).

L’insorgente

avrebbe dovuto accorgersi che non poteva percepire l’integralità delle

prestazioni ed avrebbe dovuto segnalare tale incongruenza alla Cassa (sentenza

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 6.1 e seguenti).

Infatti,

per l’art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in

vigore fino al 16 settembre 2020, l’indennità è sussidiaria rispetto a tutte le

prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2

aprile 1908 sul contratto d’assicurazione nonché ai pagamenti effettuati dai

datori di lavoro in virtù dell’obbligo di continuare a versare il salario.

In queste condizioni non

vi è spazio per riconoscere la buona fede dell’insorgente.

La decisione su opposizione

impugnata merita di conseguenza conferma.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 2 dicembre 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in

COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise,

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche la STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5., con rinvio alla STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3..

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti