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Decisione

42.2021.75

Denegata giustizia da parte dell'USSI per non avere emesso decisione di accoglimento o rifiuto in relazione a rich. misure supercautelari formulata con il reclamo contro diniego di erogare ulteriori prestazioni. Domanda misure superprovv. direttamente a TCA irricevibile. No a patrocinatore d'ufficio

13 dicembre 2021Italiano18 min

268, DTF 98 V 222) - l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA (applicabile

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Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.75

rs

Lugano

13 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per

denegata giustizia del 21 novembre 2021 in relazione alla richiesta di misure

supercautelari del 21 ottobre 2021 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

1976, dal mese di agosto 2018 è stato posto al beneficio di prestazioni assistenziali

(cfr. doc. AA pag. 5).

1.2. Con decisione del 23

settembre 2021 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito

USSI) non ha riconosciuto all’interessato una prestazione assistenziale per il

mese di giugno 2021, in quanto dagli accertamenti svolti è emerso che il

medesimo convive stabilmente ai sensi della Laps con __________, per cui la sua

unità di riferimento non è più composta unicamente da lui e il suo fabbisogno

non può essere determinato. L’amministrazione l’ha invitato, al fine di determinare

l’eventuale diritto alle prestazioni assistenziali, ad annunciarsi presso il

Comune di domicilio e presentare una nuova domanda unitamente alla sua partner

convivente (cfr. doc. VV).

1.3. Con ulteriore decisione del

24 settembre 2021 l’USSI ha rifiutato la richiesta di rinnovo delle prestazioni

assistenziali scadute a fine giugno 2021 formulata da RI 1 il 22 luglio 2021

per gli stessi motivi esposti nel provvedimento del 23 settembre 2021 (cfr.

doc. VV).

1.4. RI 1, il 21 ottobre 2021, ha

interposto reclamo contro le decisioni del 23 e 24 settembre 2021, contestando

non di avere trascorso alcuni periodi dalla compagna, bensì che ciò sia

avvenuto per lassi di tempo prolungati e che gli stessi siano definiti una convivenza.

Egli ha, inoltre, chiesto,

tra l’altro, “il ripristino in via supercautelare delle prestazioni sociali

in attesa dell’esito del presente reclamo” (cfr. doc. III16).

1.5. Il 21 novembre 2021 RI 1 ha

inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia in relazione, da un lato, al

reclamo circa l’interruzione delle prestazioni assistenziali decisa il 23 e il

24 settembre 2021 (inc. 42.2021.71), dall’altro, alla domanda di misure

supercautelari. A quest’ultimo riguardo egli ha precisato che la “richiesta

avrebbe dovuto ricevere la massima urgenza di risposta da parte dell’USSI,

tuttavia ad oggi non vi è stata nessuna presa di posizione” (cfr. doc. I

pag. 1, 9).

1.6. L’amministrazione, il 3

dicembre 2021, si è espressa in merito alla richiesta del ricorrente di misure

supercautelari, rimettendosi alla decisione di questo Tribunale e osservando

che con decisione del 14 aprile 2021 aveva riconosciuto ad RI 1 una prestazione

assistenziale di fr. 2'106.-- per i mesi da aprile a giugno 2021 e già con

decisione del 1° giugno 2021 aveva sospeso il versamento delle prestazioni

assistenziali all’insorgente con la motivazione che il medesimo non aveva dato

seguito alle convocazioni del 7 e del 16 aprile 2021 da parte del Servizio

Ispettorato sociale al fine di determinare la sua attuale condizione personale

e/o finanziaria.

L’USSI ha precisato che RI

1 non ha interposto reclamo contro il provvedimento del 1° giugno 2021, ma

quasi due mesi dopo ha postulato il rinnovo delle prestazioni, come pure che a

seguito di ulteriore istruttoria è stato concluso che le prestazioni

assistenziali non potevano più essere determinate in base a un’unità di

riferimento costituita solo dal ricorrente ma anche dalla sua convivente. La

parte resistente ha concluso evidenziando che con decisione del 23 settembre

2021 ha quindi annullato e sostituito le decisioni del 14 aprile e del 1°

giugno 2021, rifiutando la prestazione per il mese di giugno 2021 (cfr. doc.

III).

in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Secondo l'art. 2 della Legge

di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità

competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione

oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per

costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa è competente (cfr. STF 8C_311/2020 dell’11 dicembre 2020

consid. 3.2.; DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che

appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme

delle altre circostanze (cfr. STF 9C_522/2020 del

15 gennaio 2021 consid. 3.2.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.;

STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF

107 Ib 164 consid. 3b). Sono determinanti, segnatamente, il grado di

complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il

comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (cfr. STF 8C_194/2011

dell’8 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid.

2a).

A

questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere

determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare

sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo

ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere

rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è

legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico

strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in

effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da

garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole

(cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (cfr. DTF 110 V

54 consid. 4b; cfr., pure, U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

pag. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza

hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto

allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un

affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio

dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata

di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi

abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver

ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio

2003 consid. 4.1).

2.3. Nell’evenienza concreta con

decisione del 23 e del 24 settembre 2021 l’USSI ha negato ad RI 1 il diritto

alle prestazioni assistenziali, di cui beneficiava dall’agosto 2018, a far

tempo dal mese di giugno 2021, poiché da accertamenti svolti è emerso che il

medesimo, contrariamente a quanto indicato all’amministrazione, conviveva in

modo stabile con la sua compagna con cui intrattiene una relazione sentimentale

dal 2013-2014 (cfr. doc. AA; VV; consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.).

Con il reclamo del 21

ottobre 2021 il ricorrente, negando di convivere presso la compagna, ha tra

l’altro chiesto alla parte resistente di ripristinare in via supercautelare le

prestazioni assistenziali in attesa dell’esito del reclamo, asserendo di vivere

in uno stato di estrema precarietà e che a breve sarebbe stato sfrattato (cfr.

doc. III16; consid. 1.4.).

In effetti il 26 ottobre

2021 il locatario dell’appartamento preso in locazione dall’insorgente a __________

a partire dal luglio 2019 (cfr. doc. AAA) ha promosso nei confronti di

quest’ultimo una procedura di sfratto presso la Pretura di __________ (cfr.

doc. BBB).

Il 21 novembre 2021 RI 1

ha ricorso a questa Corte facendo valere segnatamente che non vi è stata alcuna

presa di posizione da parte dell’USSI in merito alla richiesta di decisione

supercautelare (cfr. doc. I pag. 9).

Tutto ben considerato e

alla luce della natura della richiesta del 21 ottobre 2021 di misure

supercautelari che deve essere decisa celermente e che comporta un esame sommario

della situazione fattuale (cfr. STF 1C_148/2016 del 21 aprile 2016 consid.

2.5.), il TCA ritiene che l’USSI, nel lasso di tempo di un mese intercorso tra

l’inoltro della relativa domanda e il ricorso per denegata giustizia, avrebbe

potuto e dovuto emanare un provvedimento di accoglimento o rifiuto di

provvedimenti superprovvisonali.

In concreto, per quanto

concerne la domanda di misure supercautelari formulata dal ricorrente il 21

ottobre 2021, l’inattività dell’amministrazione si rivela, pertanto,

costitutiva di una ritardata/denegata giustizia.

È fatto, di conseguenza,

ordine all’USSI di emettere senza indugio la decisione postulata

dall’insorgente, valutando se nella presente evenienza si giustifichino o meno

delle misure supercautelari – che ad ogni modo devono essere sorrette da una

forma accresciuta di urgenza (cfr. Messaggio del 23 maggio 2012 relativo alla

revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 n. 6645, p.to 12. La LPAmm è applicabile in casu in virtù dei rinvii

di cui agli art. 65 cpv. 1 Las, 33 cpv. 3 Laps e 31 Lptca) – se del caso

fondate sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. menzionato nel ricorso (cfr. doc.

Fatti

I pag. 10).

A quest’ultimo proposito

va evidenziato che il diritto all’aiuto in situazioni di bisogno giusta l’art.

12 Cost. fed. – che non persegue lo scopo di garantire un reddito minimo, ma

unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto,

alloggio, abbigliamento e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_3/2007 dell’8

giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366) – non può essere decurtato o negato

nemmeno nel caso in cui la persona nel bisogno sia responsabile della sua

situazione, a meno che si sia confrontati con un abuso di diritto.

L’aiuto

d’urgenza, per definizione, ha di principio un carattere transitorio (cfr. DTF

146 I 1 consid. 5.1.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; 8.2.;

STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65).

Nella sentenza 8C_92/2007

del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65, appena citata, l’Alta Corte

ha stabilito che a torto era stata negata l’assistenza sociale a una persona

che aveva rinunciato ai propri beni in favore dei figli. In quel caso di specie

è stato deciso che, non essendo dato un abuso di diritto manifesto, non

poteva essere intaccato il minimo esistenziale garantito dall’art. 12 Cost.

Cfr. pure STCA 42.2019.20

del 18 giugno 2019 consid. 2.5.

2.4. Infine giova, comunque, rilevare

che, per quanto concerne i presupposti per l’assegnazione di misure

provvisionali positive, l’Alta Corte ha stabilito che i principi

giurisprudenziali enunciati riguardo all’art. 55 della Legge federale sulla

procedura amministrativa - PA (effetto sospensivo; cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V

268, DTF 98 V 222) - l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA (applicabile

in ambito di assistenza sociale in

virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps) non ha

modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto

sospensivo di opposizioni e ricorsi fondata sulla PA (cfr. STF I 46/04 del 24

febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004 pag. 127, RAMI 2004 U 521 pag. 447segg.,

consid. 2) - sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56 PA

(misure provvisionali), considerata la stretta connessione esistente fra

effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521 pag.

447segg., consid. 2; DTF 117 V 191 consid. 2b).

L'autorità

chiamata a decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo ex art. 55 PA

oppure ad ordinare delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA deve in ogni caso

esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione

appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione

contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine

d'apprezzamento.

Di

regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla

documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori

accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione

degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono

avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della

vertenza principale (cfr. STF 9C_885/2014 del 17 aprile 2005 consid. 4.2.; STF

U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

Allorché

non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre

ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante

quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa

è concreto (cfr. STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3; DTF 119 V

p. 507 consid. 4).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2014.18 del 20 marzo 2014.

In una sentenza 8C_853/2018

del 7 gennaio 2019 relativa al settore dell’assistenza sociale il Tribunale

federale ha osservato:

" (…) il

giudice cantonale ha spiegato diffusamente come nell'ambito del diritto sociale

prevale di regola l'interesse dello Stato a non erogare prestazioni in pendenza

di causa su quello del richiedente, quest'ultimo potendo, nell'ipotesi di una

reiezione del ricorso, incontrare probabilmente maggiori difficoltà a

restituirli (DTF 119 V 503 consid.

4 pag. 507; cfr. anche sentenza 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3).”

2.5. Per quanto attiene alla

domanda di misure supercautelari e quindi di ripristino dell’erogazione delle

prestazioni assistenziali posta direttamente al TCA (cfr. doc. I pag. 15), va

rilevato che la presente lite riguarda la denegata giustizia da parte dell’USSI

in relazione alla mancata emissione di una decisione circa la richiesta di

misure supercautelari presentata dal ricorrente il 21 ottobre 2021 (cfr. doc. I

pag. 9).

L’amministrazione, come

stabilito sopra (cfr. consid. 2.3.), dovrà emanare la relativa decisione di

accoglimento o rifiuto celermente.

A questo stadio, dunque,

Considerandi

la domanda di adozione di provvedimenti superprovvisionali da parte del TCA

risulta irricevibile (cfr. STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.6.).

2.6

In ambito di

assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65

cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge

non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358)

ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto il ricorso comprensivo

dell’istanza di misure supercautelari è del 21 novembre 2021, per cui torna

applicabile il nuovo diritto.

In

casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie.

2.7

Per

quanto concerne la richiesta di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I pag. 15, 13),

il ricorrente non può beneficiare del gratuito patrocinio

non essendo rappresentato da un avvocato

In

effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che

amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata

in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 42.2019.38 del

20.

gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid.

2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13

marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

L’insorgente,

del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri

interessi, non necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28

Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente

pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA

38.2018.23

del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA

il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019

consid. 2.2.; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18

aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile

con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015

consid. 2.1.).

Ad ogni modo,

in concreto, qualora il ricorrente, vincente in causa, fosse stato

rappresentato da un avvocato, non sarebbe entrato in linea di conto il gratuito

patrocinio, bensì il diritto a ripetibili per le spese di patrocinio.

Ripetibili

che, per contro, non sono date nel caso di specie, non essendo adempiuti i

presupposti per riconoscere eccezionalmente a una parte vittoriosa non

rappresentata (anche qualora si tratti di un avvocato che agisce nella propria

causa) il diritto a ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei

svolta, e meglio la causa deve essere complessa, gli interessi in gioco

importanti, il lavoro svolto deve aver impedito notevolmente l'attività

professionale o aver comportato una perdita di guadagno e gli sforzi profusi

devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF

9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid.3.3.; STF 9C_340/2012 dell’8 giugno 2012;

STF 9G_2/2012 del 26 luglio 2012; STFA C 3/04 del 25 aprile 2005; STFA C 152/03

del 25 giugno 2004; STFA B 119/03 del 10 dicembre 2004; DTF 110 V 81 consid. 7;

DTF 110 V 132; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018 consid. 2.3., il cui ricorso

al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_186/2018 del 18

maggio 2018; STCA 42.2020.30 del 21 dicembre 2020 consid. 2.4.; STCA 38.2013.12

del 7 agosto 2013 consid. 2.15.-2.16.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per denegata

giustizia in relazione alla richiesta del 21 ottobre 2021 di misure

supercautelari, in quanto ricevibile, è accolto.

§ È

fatto ordine all’USSI di emanare celermente la relativa decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti