42.2021.75
Denegata giustizia da parte dell'USSI per non avere emesso decisione di accoglimento o rifiuto in relazione a rich. misure supercautelari formulata con il reclamo contro diniego di erogare ulteriori prestazioni. Domanda misure superprovv. direttamente a TCA irricevibile. No a patrocinatore d'ufficio
13 dicembre 2021Italiano18 min
268, DTF 98 V 222) - l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA (applicabile
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Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.75
rs
Lugano
13 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per
denegata giustizia del 21 novembre 2021 in relazione alla richiesta di misure
supercautelari del 21 ottobre 2021 di
RI 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501
Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1976, dal mese di agosto 2018 è stato posto al beneficio di prestazioni assistenziali
(cfr. doc. AA pag. 5).
1.2. Con decisione del 23
settembre 2021 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito
USSI) non ha riconosciuto all’interessato una prestazione assistenziale per il
mese di giugno 2021, in quanto dagli accertamenti svolti è emerso che il
medesimo convive stabilmente ai sensi della Laps con __________, per cui la sua
unità di riferimento non è più composta unicamente da lui e il suo fabbisogno
non può essere determinato. L’amministrazione l’ha invitato, al fine di determinare
l’eventuale diritto alle prestazioni assistenziali, ad annunciarsi presso il
Comune di domicilio e presentare una nuova domanda unitamente alla sua partner
convivente (cfr. doc. VV).
1.3. Con ulteriore decisione del
24 settembre 2021 l’USSI ha rifiutato la richiesta di rinnovo delle prestazioni
assistenziali scadute a fine giugno 2021 formulata da RI 1 il 22 luglio 2021
per gli stessi motivi esposti nel provvedimento del 23 settembre 2021 (cfr.
doc. VV).
1.4. RI 1, il 21 ottobre 2021, ha
interposto reclamo contro le decisioni del 23 e 24 settembre 2021, contestando
non di avere trascorso alcuni periodi dalla compagna, bensì che ciò sia
avvenuto per lassi di tempo prolungati e che gli stessi siano definiti una convivenza.
Egli ha, inoltre, chiesto,
tra l’altro, “il ripristino in via supercautelare delle prestazioni sociali
in attesa dell’esito del presente reclamo” (cfr. doc. III16).
1.5. Il 21 novembre 2021 RI 1 ha
inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia in relazione, da un lato, al
reclamo circa l’interruzione delle prestazioni assistenziali decisa il 23 e il
24 settembre 2021 (inc. 42.2021.71), dall’altro, alla domanda di misure
supercautelari. A quest’ultimo riguardo egli ha precisato che la “richiesta
avrebbe dovuto ricevere la massima urgenza di risposta da parte dell’USSI,
tuttavia ad oggi non vi è stata nessuna presa di posizione” (cfr. doc. I
pag. 1, 9).
1.6. L’amministrazione, il 3
dicembre 2021, si è espressa in merito alla richiesta del ricorrente di misure
supercautelari, rimettendosi alla decisione di questo Tribunale e osservando
che con decisione del 14 aprile 2021 aveva riconosciuto ad RI 1 una prestazione
assistenziale di fr. 2'106.-- per i mesi da aprile a giugno 2021 e già con
decisione del 1° giugno 2021 aveva sospeso il versamento delle prestazioni
assistenziali all’insorgente con la motivazione che il medesimo non aveva dato
seguito alle convocazioni del 7 e del 16 aprile 2021 da parte del Servizio
Ispettorato sociale al fine di determinare la sua attuale condizione personale
e/o finanziaria.
L’USSI ha precisato che RI
1 non ha interposto reclamo contro il provvedimento del 1° giugno 2021, ma
quasi due mesi dopo ha postulato il rinnovo delle prestazioni, come pure che a
seguito di ulteriore istruttoria è stato concluso che le prestazioni
assistenziali non potevano più essere determinate in base a un’unità di
riferimento costituita solo dal ricorrente ma anche dalla sua convivente. La
parte resistente ha concluso evidenziando che con decisione del 23 settembre
2021 ha quindi annullato e sostituito le decisioni del 14 aprile e del 1°
giugno 2021, rifiutando la prestazione per il mese di giugno 2021 (cfr. doc.
III).
in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22
dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del
9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Secondo l'art. 2 della Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità
competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione
oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per
costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa è competente (cfr. STF 8C_311/2020 dell’11 dicembre 2020
consid. 3.2.; DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che
appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme
delle altre circostanze (cfr. STF 9C_522/2020 del
15 gennaio 2021 consid. 3.2.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.;
STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF
107 Ib 164 consid. 3b). Sono determinanti, segnatamente, il grado di
complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il
comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (cfr. STF 8C_194/2011
dell’8 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid.
2a).
A
questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere
determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare
sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo
ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere
rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è
legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico
strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in
effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da
garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole
(cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (cfr. DTF 110 V
54 consid. 4b; cfr., pure, U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
pag. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza
hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto
allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un
affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio
dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata
di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio
2003 consid. 4.1).
2.3. Nell’evenienza concreta con
decisione del 23 e del 24 settembre 2021 l’USSI ha negato ad RI 1 il diritto
alle prestazioni assistenziali, di cui beneficiava dall’agosto 2018, a far
tempo dal mese di giugno 2021, poiché da accertamenti svolti è emerso che il
medesimo, contrariamente a quanto indicato all’amministrazione, conviveva in
modo stabile con la sua compagna con cui intrattiene una relazione sentimentale
dal 2013-2014 (cfr. doc. AA; VV; consid. 1.1.; 1.2.; 1.3.).
Con il reclamo del 21
ottobre 2021 il ricorrente, negando di convivere presso la compagna, ha tra
l’altro chiesto alla parte resistente di ripristinare in via supercautelare le
prestazioni assistenziali in attesa dell’esito del reclamo, asserendo di vivere
in uno stato di estrema precarietà e che a breve sarebbe stato sfrattato (cfr.
doc. III16; consid. 1.4.).
In effetti il 26 ottobre
2021 il locatario dell’appartamento preso in locazione dall’insorgente a __________
a partire dal luglio 2019 (cfr. doc. AAA) ha promosso nei confronti di
quest’ultimo una procedura di sfratto presso la Pretura di __________ (cfr.
doc. BBB).
Il 21 novembre 2021 RI 1
ha ricorso a questa Corte facendo valere segnatamente che non vi è stata alcuna
presa di posizione da parte dell’USSI in merito alla richiesta di decisione
supercautelare (cfr. doc. I pag. 9).
Tutto ben considerato e
alla luce della natura della richiesta del 21 ottobre 2021 di misure
supercautelari che deve essere decisa celermente e che comporta un esame sommario
della situazione fattuale (cfr. STF 1C_148/2016 del 21 aprile 2016 consid.
2.5.), il TCA ritiene che l’USSI, nel lasso di tempo di un mese intercorso tra
l’inoltro della relativa domanda e il ricorso per denegata giustizia, avrebbe
potuto e dovuto emanare un provvedimento di accoglimento o rifiuto di
provvedimenti superprovvisonali.
In concreto, per quanto
concerne la domanda di misure supercautelari formulata dal ricorrente il 21
ottobre 2021, l’inattività dell’amministrazione si rivela, pertanto,
costitutiva di una ritardata/denegata giustizia.
È fatto, di conseguenza,
ordine all’USSI di emettere senza indugio la decisione postulata
dall’insorgente, valutando se nella presente evenienza si giustifichino o meno
delle misure supercautelari – che ad ogni modo devono essere sorrette da una
forma accresciuta di urgenza (cfr. Messaggio del 23 maggio 2012 relativo alla
revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 n. 6645, p.to 12. La LPAmm è applicabile in casu in virtù dei rinvii
di cui agli art. 65 cpv. 1 Las, 33 cpv. 3 Laps e 31 Lptca) – se del caso
fondate sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. menzionato nel ricorso (cfr. doc.
Fatti
I pag. 10).
A quest’ultimo proposito
va evidenziato che il diritto all’aiuto in situazioni di bisogno giusta l’art.
12 Cost. fed. – che non persegue lo scopo di garantire un reddito minimo, ma
unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto,
alloggio, abbigliamento e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_3/2007 dell’8
giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366) – non può essere decurtato o negato
nemmeno nel caso in cui la persona nel bisogno sia responsabile della sua
situazione, a meno che si sia confrontati con un abuso di diritto.
L’aiuto
d’urgenza, per definizione, ha di principio un carattere transitorio (cfr. DTF
146 I 1 consid. 5.1.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; 8.2.;
STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65).
Nella sentenza 8C_92/2007
del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65, appena citata, l’Alta Corte
ha stabilito che a torto era stata negata l’assistenza sociale a una persona
che aveva rinunciato ai propri beni in favore dei figli. In quel caso di specie
è stato deciso che, non essendo dato un abuso di diritto manifesto, non
poteva essere intaccato il minimo esistenziale garantito dall’art. 12 Cost.
Cfr. pure STCA 42.2019.20
del 18 giugno 2019 consid. 2.5.
2.4. Infine giova, comunque, rilevare
che, per quanto concerne i presupposti per l’assegnazione di misure
provvisionali positive, l’Alta Corte ha stabilito che i principi
giurisprudenziali enunciati riguardo all’art. 55 della Legge federale sulla
procedura amministrativa - PA (effetto sospensivo; cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V
268, DTF 98 V 222) - l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA (applicabile
in ambito di assistenza sociale in
virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps) non ha
modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto
sospensivo di opposizioni e ricorsi fondata sulla PA (cfr. STF I 46/04 del 24
febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004 pag. 127, RAMI 2004 U 521 pag. 447segg.,
consid. 2) - sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56 PA
(misure provvisionali), considerata la stretta connessione esistente fra
effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521 pag.
447segg., consid. 2; DTF 117 V 191 consid. 2b).
L'autorità
chiamata a decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo ex art. 55 PA
oppure ad ordinare delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA deve in ogni caso
esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione
appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione
contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine
d'apprezzamento.
Di
regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla
documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori
accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione
degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono
avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della
vertenza principale (cfr. STF 9C_885/2014 del 17 aprile 2005 consid. 4.2.; STF
U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).
Allorché
non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre
ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante
quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa
è concreto (cfr. STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3; DTF 119 V
p. 507 consid. 4).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2014.18 del 20 marzo 2014.
In una sentenza 8C_853/2018
del 7 gennaio 2019 relativa al settore dell’assistenza sociale il Tribunale
federale ha osservato:
" (…) il
giudice cantonale ha spiegato diffusamente come nell'ambito del diritto sociale
prevale di regola l'interesse dello Stato a non erogare prestazioni in pendenza
di causa su quello del richiedente, quest'ultimo potendo, nell'ipotesi di una
reiezione del ricorso, incontrare probabilmente maggiori difficoltà a
restituirli (DTF 119 V 503 consid.
4 pag. 507; cfr. anche sentenza 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3).”
2.5. Per quanto attiene alla
domanda di misure supercautelari e quindi di ripristino dell’erogazione delle
prestazioni assistenziali posta direttamente al TCA (cfr. doc. I pag. 15), va
rilevato che la presente lite riguarda la denegata giustizia da parte dell’USSI
in relazione alla mancata emissione di una decisione circa la richiesta di
misure supercautelari presentata dal ricorrente il 21 ottobre 2021 (cfr. doc. I
pag. 9).
L’amministrazione, come
stabilito sopra (cfr. consid. 2.3.), dovrà emanare la relativa decisione di
accoglimento o rifiuto celermente.
A questo stadio, dunque,
Considerandi
la domanda di adozione di provvedimenti superprovvisionali da parte del TCA
risulta irricevibile (cfr. STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.6.).
2.6
In ambito di
assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica
la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del
6.
ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65
cpv. 1 Las).
L’art.
29.
Lptca enuncia:
"
1La procedura è gratuita per le parti.
2La
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla
parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,
sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli
altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000
franchi.”
L’art. 61 lett. a
LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge
non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,
cfr. RU 2021 358)
ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso comprensivo
dell’istanza di misure supercautelari è del 21 novembre 2021, per cui torna
applicabile il nuovo diritto.
In
casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è
applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e
considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il
legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese
nell’ambito dell’assistenza sociale, non si
riscuotono spese giudiziarie.
2.7
Per
quanto concerne la richiesta di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I pag. 15, 13),
il ricorrente non può beneficiare del gratuito patrocinio
non essendo rappresentato da un avvocato
In
effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che
amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata
in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 42.2019.38 del
20.
gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid.
2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13
marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
L’insorgente,
del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri
interessi, non necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28
Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente
pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA
38.2018.23
del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA
il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con
giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019
consid. 2.2.; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18
aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile
con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015
consid. 2.1.).
Ad ogni modo,
in concreto, qualora il ricorrente, vincente in causa, fosse stato
rappresentato da un avvocato, non sarebbe entrato in linea di conto il gratuito
patrocinio, bensì il diritto a ripetibili per le spese di patrocinio.
Ripetibili
che, per contro, non sono date nel caso di specie, non essendo adempiuti i
presupposti per riconoscere eccezionalmente a una parte vittoriosa non
rappresentata (anche qualora si tratti di un avvocato che agisce nella propria
causa) il diritto a ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei
svolta, e meglio la causa deve essere complessa, gli interessi in gioco
importanti, il lavoro svolto deve aver impedito notevolmente l'attività
professionale o aver comportato una perdita di guadagno e gli sforzi profusi
devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF
9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid.3.3.; STF 9C_340/2012 dell’8 giugno 2012;
STF 9G_2/2012 del 26 luglio 2012; STFA C 3/04 del 25 aprile 2005; STFA C 152/03
del 25 giugno 2004; STFA B 119/03 del 10 dicembre 2004; DTF 110 V 81 consid. 7;
DTF 110 V 132; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018 consid. 2.3., il cui ricorso
al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_186/2018 del 18
maggio 2018; STCA 42.2020.30 del 21 dicembre 2020 consid. 2.4.; STCA 38.2013.12
del 7 agosto 2013 consid. 2.15.-2.16.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per denegata
giustizia in relazione alla richiesta del 21 ottobre 2021 di misure
supercautelari, in quanto ricevibile, è accolto.
§ È
fatto ordine all’USSI di emanare celermente la relativa decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti