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Decisione

42.2021.77

Decisione di non entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione. Ricorso irricevibile

7 febbraio 2022Italiano10 min

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.77

cs

Lugano

7 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2021 di

RI 1

contro

la decisione dell’11 ottobre 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 28 gennaio

2021 la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha respinto la richiesta di RI 1

tendente alla richiesta di indennità per perdita di guadagno per il coronavirus

in favore di __________, socio e presidente della gerenza della società, per il

mese di gennaio 2021 (doc. 2/94). A motivazione della reiezione della richiesta

l’amministrazione ha indicato l’assenza di una perdita di guadagno per il mese

in esame.

1.2. Con scritto datato 17 agosto

2021, trasmesso via email alla Cassa di compensazione il 20 settembre 2021

(doc. 1/21), RI 1 ha chiesto la revisione/riconsiderazione della predetta

decisione poiché “presa con una documentazione errata, purtroppo una fattura

è stata conteggiata per sbaglio sul mese di gennaio 2021 anziché nel mese di

dicembre (…) Pertanto, per il mese di gennaio 2021 la nostra azienda ha

fatturato 0 chf” (doc. A2 e 1/30).

1.3. Con decisione dell’11 ottobre

2021 la Cassa ha considerato tardiva la richiesta di revisione e non è entrata

nel merito nella domanda di riconsiderazione (doc. A1).

1.4. Il 25 ottobre 2021 RI 1 ha

contestato, presso la Cassa, sia la tardività della domanda di revisione che la

non entrata in materia della domanda di riconsiderazione (doc. I, II e III).

1.5. In data 9 dicembre 2021

l’amministrazione ha trasmesso al TCA, per competenza, l’opposizione contro la

non entrata in materia (doc. IV).

1.6. Con risposta del 18 gennaio

2022 la Cassa ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile e ha rilevato

di aver emanato una decisione su opposizione in data 5 gennaio 2022 per quanto

concerne la domanda di revisione (doc. VI).

in diritto

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015 = SVR 2015 EL Nr. 13).

2.2. Oggetto

del contendere è unicamente la non entrata in materia sulla richiesta di

riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA) della decisione del 28 gennaio 2021. La

domanda di revisione (art. 53 cpv. 1 LPGA) è invece oggetto di un’altra

procedura (cfr. anche risposta di causa doc. VI).

Va pure rilevato che

questo Tribunale ha già evaso il ricorso relativo alle contestazioni in merito

al periodo dal 17 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 (STCA 42.2021.29 dell’8

luglio 2021, dove al consid. 2.1 era stato stabilito che “[…] L’eventuale

diritto all’indennità per il mese di gennaio 2021 è invece parte di un’altra

procedura (cfr. decisione formale del 28 gennaio 2021, doc. 84) e non va

risolto nell’ambito del presente ricorso. Le censure relative al rifiuto delle

indennità per il mese di gennaio 2021 sono pertanto irricevibili”).

2.3. Per

quel che concerne la riconsiderazione di una decisione va evidenziato che

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, ai

sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017

consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF C 227/03 del 23 marzo

2004; STF C 349/00 del 12 febbraio 2004; STF C 19/03 del 17 dicembre 2003; STF

C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 =

SVR 2003 ALV Nr. 5; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001

Fatti

N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79

e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101 consid. 2a e riferimenti).

Al

riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non

può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una

riconsiderazione (cfr. STF I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133

V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF U 17/05 del 27 ottobre 2006;

STF I 206/06 del 13 marzo 2007).

Inoltre

va rammentato che l’Alta Corte, con sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006,

pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su

una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione.

Nemmeno

è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto

di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto

di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF

9C_517/2011 del 12 settembre 2011; si vedano anche STF

9C_188/2012 del 28 marzo 2012; STF 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e

STF 8C_210/2017 del 22 agosto 2017, consid. 8.2).

Se l’amministrazione entra nel merito della domanda, e la respinge,

oggetto della procedura di ricorso è la questione di sapere se a giusta ragione

l’amministrazione ha respinto la richiesta (Kieser,

Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts

ATSG, 4a edizione, 2020, n. 86 ad art. 53, pag. 988; SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06).

È quindi la

differenza tra l’entrata in materia e la non entrata in materia della domanda

di riconsiderazione che determina la facoltà dell’assicurato di impugnare o

meno la decisione. Mentre la semplice presa in conto (registrazione negli atti)

della richiesta inoltrata da un assicurato non significa ancora un’entrata in

materia della richiesta, diversa è la questione quando l’amministrazione esegue

un esame sostanziale delle condizioni di riconsiderazione della decisione (cfr.

Kieser, op. cit., n. 87 ad art.

53, pag. 988).

2.4. In

concreto con la decisione formale dell’11 ottobre 2021, circa la

riconsiderazione, la Cassa CO 1, a pag. 3, dopo aver citato l’art. 53 cpv. 2

LPGA ed aver affermato che “l’amministrazione non è obbligata ad entrare nel

merito di una tale richiesta di riconsiderazione o riesame ma ne ha piuttosto

la facoltà e nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per

contro né gli assicurati né un giudice possono obbligarla a un tale passo”

ed aver sottolineato come “basti pensare che una decisione con cui

Considerandi

l’amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è

impugnabile tramite la procedura di opposizione e che queste decisioni non

possono poi nemmeno essere oggetto di controllo giudiziario (irricevibilità

dell’eventuale ricorso)”, ha concluso che “indipendentemente dal fatto

che la decisione in questione possa o meno essere oggi considerata errata, la

Cassa non è tenuta a riconsiderarla e non procede in tal senso” e non è

entrata nel merito della domanda (doc. A1).

Ne segue che

l’insorgente non può inoltrare né un’opposizione, né un ricorso contro la

predetta decisione dell’11 ottobre 2021, nella misura in cui concerne la non

entrata nel merito della richiesta di riconsiderazione (DTF 133 V 50, al

consid. 4).

La contestazione del 25

ottobre 2021 contro la decisione emanata dalla Cassa l’11 ottobre 2021, per

quanto concerne la contestazione della non entrata nel merito della domanda di

riconsiderazione della decisione del 28 gennaio 2021, è pertanto irricevibile

(in tal senso la STCA 36.2019.36 del 6 giugno 2019; cfr. anche STCA 36.2020.12

del 27 aprile 2020; cfr. STF 9C_678/2016 del 23 novembre 2016; STF 9C_517/2011

del 12 settembre 2011; STF C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in

SVR 2004 ALV Nr. 1; STCA 39.2017.21 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.11-15 del

10.

aprile 2017 consid. 2.7.; STCA 39.2015.10 del 22 ottobre 2015).

2.5

Per

quanto concerne le spese, l’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 25 ottobre 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche le

sentenze 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti