42.2021.78
Richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di settembre 2021 (ristorazione). Domanda respinta poiché non è adempiuto il requisito della riduzione della cifra d'affari di almeno il 30% rispetto ai tre mesi con le cifre d'affari più elevate
14 febbraio 2022Italiano25 min
nel ricorso contro la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 (doc. A2) e relative
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.78
cs
Lugano
14 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 (recte: 17) dicembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 novembre 2021 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 ottobre 2021 la
società RI 1 ha inoltrato una richiesta per ottenere le indennità giornaliere a
causa del coronavirus per il mese di settembre 2021 in favore di __________,
socia e gerente della società e di suo marito, __________ (doc. 1-3).
1.2. Con due distinte decisioni
del 6 ottobre 2021 (doc. 4) e del 22 ottobre 2021 (doc. 5), confermate da
un’unica decisione su opposizione del 17 novembre 2021 (doc. A1), la Cassa di compensazione
CO 1 ha respinto la richiesta. L’amministrazione ha affermato:
" (…)
2.1. Sulla base dello chiarimento opposizione
<<indennità di perdita di guadagno Corona>> del 06.10.2021, la
cifra d’affari con il fatturato più alto dall’inizio del rapporto di lavoro
dell’anno 2020 era di CHF 7'029.00, CHF 6'895.55 e di CHF 6'175.00.
Ne risulta un fatturato mensile di CHF 6'699.85 in
media (=CHF 20'099.55 / 3).
Se ne deduce che la ricorrente è tenuto a dimostrare
almeno una perdita di fatturato mensile di CHF 2'009.96 arrotondati (= 30% di
CHF 6'699.85) o, in altre parole, al massimo un fatturato di CHF 4'689.90 (=
70% di CHF 6'699.85).
2.2.
Le seguenti fatturati sono stati dichiarati nello
chiarimento opposizione <<indennità di perdita di guadagno Corona>>
del 06.10.2021:
. 01 settembre al 30 settembre 2021: CHF
6'411.30
Con un fatturato di CHF 6'411.30 per il mese di
settembre 2021, la diminuzione delle cifre d’affari è del 0%, il che è al di
sotto della soglia del 30% di diminuzione della cifra d’affari. (…)” (doc. A1)
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione (doc. A1), chiedendone l’annullamento e domandando
il riconoscimento del diritto alle indennità per il mese di settembre 2021
(doc. I). La ricorrente, che contesta anche la decisione su opposizione del 9
novembre 2021 relativa al mese di giugno 2021 (doc. A2) ed oggetto di procedura
separata (inc. 42.2021.79), afferma che:
"
(…) È vero che la cifra d’affari per il mese di giugno 2021 è la cifra
d’affari più alta dall’inizio dell’apertura del bar (il __________.2021 [recte:
2020]) con annesso pompa di benzina (marzo 2020), ma bisogna tener conto che si
voleva aprire il bar già ad aprile 2020, ma a causa della I chiusura 14 marzo
2020 – 11 maggio 2020 non si è potuto eseguire i lavori di ristrutturazione, in
quanto le direttive valevano anche per le imprese.
In seguito abbiamo potuto aprire il bar solo il __________.2021
(recte: 2020) e in data 18.12.2020 è stata ordinata la II chiusura delle
strutture della ristorazione, bar ecc.. con effetto al 22.12.2020. A far tempo
dal 19 aprile 2021 hanno potuto riaprire le aree esterne di bar rispettando le
distanze minime previste tra i tavoli (1.5 m) con 4 ospiti per tavolo fino al
31.05.2021. Dal 26.06.2021, invece, non vi è più alcuna limitazione di persone
per tavolo.
A questo proposito si richiama pure la questione della
terrazza, regolarmente autorizzata dalle autorità cantonali (con il benestare
di quelle comunali) e poi tolta secondo cui una vertenza civile con il vicino
garage, ed un vicino ne sarebbe stata la causa. Quei pochi posti all’esterno
(un paio di tavolini) si situano sull’asfalto e non si può riscaldare.
Inoltre, a partire da tale data ci sono sempre
restrizioni negli esercizi pubblici. A parte il fatto che quando questa
affermazione è stata fatta (cioè alla data della decisione) esiste un obbligo
di attestazione Covid per potere accedere al locale, cosa non da poco durante
il brutto tempo (e ancora di più ora che è arrivato il freddo). (…)” (doc. I)
1.4. Con risposta del 17 gennaio
2022 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:
"
(…) Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel 2020 o
nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, rispettivamente almeno 40 per
cento dal 19 dicembre 2020, rispettivamente almeno 30 per cento dal 1 aprile
2021 rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per la
determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.
Nella richiesta del 5 ottobre 2021, l’opponente ha
confermato i seguenti tre mesi di maggior fatturato:
. giugno 2021 CHF 7'029.00
. Agosto 2021 CHF 6'895.55
. Settembre 2021 CHF 6'411.30
Dato che la richiesta in questione si riferisce al
mese di settembre 2021, questo mese non può essere preso in considerazione come
mese di riferimento.
Fatti
I tre fratturati più alti prima di settembre 2021
devono essere utilizzati, che, sulla base della risposta nella procedura di
opposizione relativa al mese di giugno 2021, sono i seguenti:
. giugno 2021 CHF 7'029.00
. Agosto 2021 CHF 6'895.55
. Maggio 2021 CHF 6'175.00
Con un fatturato di CHF 6'411.30 per il mese di
settembre 2021, la diminuzione delle cifre d’affari è del 0%, il che è al di
sotto della soglia del 30% di diminuzione della cifra d’affari; la richiesta è
stata giustamente respinta.” (doc. III)
in
diritto
in
ordine
2.1. Le contestazioni contenute
nel ricorso contro la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 (doc. A2) e relative
alla richiesta di indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di
giugno 2021 sono oggetto di una procedura separata (inc. 42.2021.79). La
presente vertenza concerne unicamente le contestazioni contro il rifiuto di
prestazioni per il mese di settembre 2021 relative alla decisione su
opposizione del 17 novembre 2021 (doc. A1).
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità
di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2
cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il
Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della
legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale
ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività
effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019
devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile
pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di
almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più
elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU
2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della revisione
della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile
2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1
seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno),
prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero
delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,
109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del
capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione
fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato
rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio
2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di
tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel
commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che
per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il
reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea
di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei
contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per
il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto
all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo
l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il
reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è
più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si
applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo
motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.3. Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 2 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 24 versioni, cfr. CIC
versione 24; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il
p.to 3.2.4. “Diritto derivante dalla chiusura di strutture”, prevede:
Considerandi
" 1041 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che hanno subìto una perdita di guadagno
in seguito alla chiusura di strutture secondo gli articoli 6 capoverso 2
lettera a o b e 40 LEp o alla chiusura di strutture ordinata a livello
cantonale.
1041.a Gli spazi esterni delle strutture di
ristorazione, dei bar
07/21 e dei club, incluse le
strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away), dal 19 aprile 2021
possono essere utilizzati per l’esercizio dell’attività. Dal 31 maggio 2021
possono essere aperti anche gli spazi interni delle strutture di ristorazione,
dei bar e dei club. Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il
coronavirus degli indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a
quella di un datore di lavoro in caso di chiusura di strutture sussiste fino al
31.
maggio 2021 (compreso). Dal 1° giugno 2021 non potrà più nascere alcun
diritto all’indennità derivante dalla chiusura di strutture. Tale diritto potrà
essere esercitato fino al 31 marzo 2022.
1041.1
Non hanno diritto i lavoratori indipendenti e
le persone in
11/20 posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano
nell’azienda) la cui struttura deve chiudere su ordine cantonale a causa della
mancanza di un piano di protezione o a causa di un piano di protezione
insufficiente.”
Il
marginale 1041.a è stato modificato dal mese di dicembre 2021, nei seguenti
termini:
" 1041.a Gli
spazi esterni delle strutture di ristorazione, dei bar
12/21 e dei club, incluse le strutture che offrono cibi e bevande da asporto
(take-away), dal 19 aprile 2021 possono essere utilizzati per l’esercizio
dell’attività. Dal 31 maggio 2021 possono essere aperti anche gli spazi interni
delle strutture di ristorazione, dei bar e dei club. Il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus degli indipendenti e delle persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro in caso di chiusura di
strutture sussiste fino al 31 maggio 2021 (compreso). Dal 1° giugno 2021 non
potrà più nascere alcun diritto all’indennità derivante dalla chiusura di
strutture. Tale diritto potrà essere esercitato fino al 31 marzo 2023.”
Circa l’accertamento del
reddito precedente la nascita del primo diritto all’indennità, il numero 5.4,
relativo alle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro
e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, prevede che:
" 1069.1 Per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2
Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1
Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il
marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2
del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va
conside-
07/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°
luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il
marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle
indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021.
Esempi
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal
primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
Nel mese di dicembre 2021
il marginale 1069.2 è stato modificato:
“1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
12/21 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio
dell’attività nel 2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito
per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.”
2.4
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
In concreto questo Tribunale
non ha alcun motivo per scostarsi dalla decisione su opposizione impugnata che
nega il diritto alle indennità giornaliere per coronavirus per il mese di
settembre 2021 alla società ricorrente in favore della sua socia e gerente e
del di lei marito.
Affinché il diritto alle
prestazioni per il mese di settembre 2021 le sia riconosciuto l’insorgente,
essendo stata iscritta a registro di commercio il __________ 2020, deve
comprovare, tra l’altro, per il mese in esame, di aver subito una riduzione
della cifra d’affari del 30% rispetto alla media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art 15 cpv. 1 legge COVID-19 e art. 2 cpv. 3ter ultima
frase ordinanza COVID-19 perdita di guadagno: “Le
persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono
dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari
almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di
almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più
elevate”).
Nel
caso di specie, dalle tavole processuali (doc. 7/2) emerge che, escluso il mese
di settembre 2021, i tre mesi con le cifre d’affari più elevate per la società sono
stati quelli di maggio 2021 (fr. 6'175), giugno 2021 (fr. 7'029) ed agosto 2021
(fr. 6'895), per una media di fr. 6'699.66 ([6'175 + 7'029 + 6'895] : 3).
Considerato
che nel mese di settembre 2021 la società ricorrente ha sostenuto di aver avuto
una cifra d’affari di fr. 6'411.30 (cfr. doc. 7/2), il requisito della
riduzione della cifra d’affari di almeno il 30% rispetto ai tre mesi con le
cifre d’affari più elevate non è adempiuto.
Le altre questioni
sollevate dalla ricorrente, ed in particolare la circostanza che la società
avrebbe voluto aprire il bar nel mese di aprile 2020 ma che a causa delle
chiusure imposte dalle autorità non ha potuto far eseguire i lavori di
ristrutturazione e l’apertura è slittata al __________ 2020, che dal 22 dicembre
2020.
i ristoranti hanno dovuto chiudere, che dal 19 aprile 2021 ha potuto
riaprire le aree esterne ma ha dovuto rispettare le distanze minime con 4 ospiti
per tavolo o che vi sia stata una causa civile con un vicino relativa
all’apertura della terrazza, non sono decisive per il diritto alle prestazioni
per il mese di settembre 2021.
Infatti, nel preciso caso
di specie, rammentato che durante il mese in questione le strutture non erano
chiuse per ordine delle autorità, determinante per stabilire il diritto alle
indennità, è, tra l’altro, la riduzione della cifra d’affari di almeno il 30%
rispetto ai tre mesi con le cifre d’affari più elevate. Condizione che in
concreto non è adempiuta.
È pertanto a giusta
ragione che la Cassa di compensazione non ha riconosciuto alla società
ricorrente, per il mese di settembre 2021, alcuna prestazione in favore della
sua socia e gerente e del di lei marito.
Ne segue che la decisione
su opposizione impugnata merita conferma.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del
17.
dicembre 2021 (cfr. busta d’intimazione), per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni
IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021
del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti