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Decisione

42.2021.8

A torto negato a ditta diritto a IPG Corona per socio e presidente gerenza. Ex art.2 cpv. ter O-COVID19-IPG (cfr. Direttiva CIC+Alleg.I) pure chi ha posizione analoga a DL e lavora nel settore manifestazioni ha diritto a IPG. Attività in questione rientra in ambito manifestazioni. Ricorso accolto

1 aprile 2021Italiano51 min

I CIC è diretto in generale al settore delle manifestazioni e l'elenco in esso

Source ti.ch

Incarto

n.

42.2021.8

rs

Lugano

1 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 dicembre 2020 emanata

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Il 10 agosto 2020 alla Cassa CO

1 (in seguito: Cassa) è pervenuto il formulario “Indennità di perdita di

guadagno Corona: modulo di richiesta per il settore delle manifestazioni”,

destinato alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro -

in cui è tra l’altro indicato che il diritto sussiste per il periodo dal 1°

giugno al 16 settembre 2020 - compilato dalla RI 1 di __________ a favore del

proprio socio e presidente della gerenza della società, __________ (cfr. doc.

004; estratto RC).

1.2. Con decisione dell’8 settembre

2020 la Cassa ha negato alla RI 1 il diritto a indennità perdita di guadagno

Corona a favore di __________, in quanto l’attività svolta non rientra nel

settore ricreativo (cfr. doc. 003).

1.3. Il 18 dicembre 2020 la Cassa

ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio

precedente provvedimento dell’8 settembre 2020, rilevando:

" (…)

3. Con la

modifica del 1°

luglio 2020 della citata ordinanza (RU 2020 2729),

dal 1°

giugno 2020 al 16 settembre 2020 (cfr. art. 3 cpv. 3bis),

il Consiglio federale ha esteso la cerchia degli aventi diritto anche alle

persone con una posizione analoga a quella di datore di lavoro giusta l'art. 31

cpv. 3 lett. b e c LADI, purché attive nel settore ricreativo, assicurate

obbligatoriamente all'AVS e a condizione che il loro reddito determinante per

il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso tra

CHF 10'000.00 e CHF 90'000.00 (cfr. art. 2 cpv.

3ter).

Per quanto qui di

interesse, in relazione all'IPG Corona, si applica quindi la CIC stato al 3

luglio 2020 (versione 6) che al suo Allegato I specifica i settori delle

manifestazioni potenzialmente interessati (marg. 1041.1 CIC). Ai sensi della

successiva marg. 1041.5 CIC "L'estratto dettagliato del registro di commercio

funge da prova del settore di attività", con l'aggiunta che "La

cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della persona

richiedente (autocertificazione)" e la precisazione che "Per

verificare il settore di attività si può utilizzare anche la panoramica

dell'Allegato I”. Stante il citato Allegato l, le persone in posizione

analoga a quella di un datore di lavoro che possono esercitare il diritto

all'IPG Corona dal 1° giugno 2020 appartengono, in particolare, ai seguenti

settori: ditte di catering, organizzatori di fiere, di esposizioni e di

congressi, ditte che forniscono servizi per le arti sceniche, aziende che

esercitano strutture culturali e d'intrattenimento, parchi divertimento e

tematici e ditte che forniscono servizi d'intrattenimento e ricreativi.

(…).

5. L'estratto

del registro di commercio relativo a RI 1 descrive testualmente che la medesima

ha come scopo "L'esecuzione di servizi fotografici di ogni genere".

Nel caso concreto, già solo lo scopo

iscritto a registro di commercio non rientra in nessuno dei settori elencati

nell'Allegato I CIC (versione 6).

L'opponente indica che il signor __________

è in condizioni finanziarie precarie in seguito all'annullamento di vari eventi

per la pandemia.

Pur prendendo atto di quanto appena

indicato dall'insorgente, la difficile situazione economica dell'avente diritto

non è un elemento pertinente per valutare l'IPG Corona. Sono invece rilevanti

l'estratto del registro di commercio e l'autodichiarazione del richiedente

(marg- 1041.5 CIC). Pertanto la motivazione addotta non può essere tenuta in

considerazione.

Di transenna, si ritiene che la

prestazione in qualità di fotografo è un servizio multimediale che può essere

svolto anche in altri ambiti oltre a quello relativo agli eventi.

Al riguardo, si rileva che l'attività

commerciale di RI 1 può infatti proseguire senza appoggiarsi

esclusivamente al settore delle manifestazioni. Lo scopo della società non

impone alla medesima di impiegare i servizi fotografici del signor __________

esclusivamente agli eventi, ma indica tale attività in maniera generica e

dunque anche al di fuori del settore in parola. (…)” (Doc. A)

1.4. La RI 1, rappresentata

dall’avv. RA 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA il 18 gennaio 2021, ha

chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 18 dicembre 2020 e il

conseguente riconoscimento dell’IPG Corona a favore di __________ per il

periodo dal 1° giugno 2020.

A sostegno delle proprie

pretese il patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultima, ha

segnatamente addotto:

“(…) a giudizio

della ricorrente l'allegato I stesso fa riferimento al settore delle

manifestazioni e precisa che l'elenco stilato non è esaustivo ma è solo un

aiuto per comprendere quali settori possono entrare in linea di conto.

22. Del resto si

ricorda che nell'erogazione degli aiuti Covid-19 il Consiglio federale precisa

come questi non debbano favorire un'impresa rispetto a un'altra creando una

distorsione della concorrenza.

23. Se è incontestato

anche dalla Cassa che __________, socio e gerente, nonché dipendente della RI 1

è in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, la Cassa nega il

diritto all'indennità alla ricorrente per il motivo che l'attività svolta

dall'azienda non rientra fra quelle previste dall'Allegato I CIC.

24. Come anticipato in ingresso il settore della fotografia comprende numerose

e diverse attività. Tuttavia, come per qualsiasi altro settore economico, i

suoi attori si specializzano in una particolare branca dello stesso.

25. È’ fatto

notorio che lo scopo iscritto a registro di commercio è quasi sempre formulato

nella maniera più ampia e generale possibile, ma che le aziende ne fanno poi

solo parzialmente uso. A maggior ragione nelle cosiddette Einmanngesellschaft

nelle quali azionisti o socio e amministratore o gerente coincidono totalmente,

talvolta come in questo caso con la ripartizione delle quote tra i coniugi.

26. Le

disposizioni del diritto commerciale mirano infatti in primo luogo a proteggere

gli azionisti da attività non autorizzate dell'amministratore.

27. Non è quindi

un caso che in questa particolare situazione agli interessati venga richiesta

un’autocertificazione della reale attività, non essendo immaginabile di

affidarsi al contenuto del registro di commercio, che spesso non sarà per

niente adeguato.

28. Nel caso

concreto al momento della costituzione della società a garanzia limitata nel

2004 il promotore ha voluto lasciarsi uno spazio di manovra, forse anche in

ottica di crescita e di eventuali assunzioni di ulteriore personale. Tuttavia,

già attivo da molti anni come ditta individuale, il promotore e unico

dipendente ha continuato a operare nel segmento di settore delle manifestazioni

all'esclusione di altri tipi di attività quali ad esempio ritrattistica e

esposizioni.

29. Quindi,

nonostante l'attività di fotografo di eventi non sia esplicitamente citata

nella lista dell'Allegato l, una sua interpretazione teologica porta

inevitabilmente a includere questa professione negli aventi diritto

all'indennità poiché a causa del divieto di manifestazioni tutti i lavori già

commissionatigli sono stati cancellati.

30. Certo come

rilevato dalla Cassa l'attività della ricorrente potrebbe continuare senza

appoggiarsi esclusivamente sul settore delle manifestazioni poiché il suo scopo

sociale glielo permetterebbe, ma questo sarebbe eventualmente possibile solo se

il ricorrente non avesse già superato i ___________ anni e non operasse in

questo segmento di settore da oltre quarant'anni, con tutte le difficoltà che

una riconversione/ampliamento dell'attività comporta. A comprova di quanto

sopra i servizi della ricorrente sono già stati interamente prenotati

nell'ambito di grandi manifestazioni previste per il 2021.

31. Detto in altre

parole la ricorrente ha un importante giro di clientela, sempre nell'ambito di

manifestazioni e eventi. Appare quindi difficile che la stessa possa

reinventare in tempi brevi la propria attività allorquando il dipendente è

specializzato in questo tipo di fotografia da più di 40 anni.

32. ln ogni caso

la decisione della Cassa di compensazione viola il diritto alla parità di

trattamento e contravviene al principio espresso dal Consiglio federale di non

voler distorcere la normale concorrenza favorendo un'azienda rispetto a

un'altra.

33. Risulta per

esempio che nonostante la __________ abbia uno scopo ancora più ampio della

ricorrente, e meglio

Betrieb einer Agentur für Bild, Text und Kommunikation und eines

Mediendienstes usw.; Betrieb von Computer-Datenbanken und digitalen

Bildarchiven; Film- und Fotoproduktion; Vermietung von Filmgeräten, Computern,

Computer-Ausrüstung, Fotoapparaten, Fotoausrüstungen und digitalen

Bildkommunikationssystemen; Handel mit Bildern schweizerischer Provenienz,

Filmgeräten, Fotoapparaten, Fotoausrüstungen, digitalen

Bildkommunikationssystemen, Computern und Computer-Ausrüstung; Ubermittlung von

Nachrichten und Bildern mittels Telekommunikation; Beratung betreffend digitale

Bildarchive und digitale Bildkommunikationssysteme; die Gesellschaft kann

Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften kaufen, verkaufen und verwalten

und sich an anderen Unternehmen beteiligen

il Canton __________ le ha senza

indugio concesso le indennità erogate in seguito alla nota pandemia.

34. Dal canto suo

la Cassa ticinese ha riconosciuto il diritto all'indennità Covid-19 al

fotografo __________, ma non alla ricorrente.

35. La

concessione delle indennità a una società e non a un'altra che opera nel

medesimo segmento di settore distorce senza ombra di dubbio la normale concorrenza.

La decisione della Cassa si traduce nella penalizzazione di un'azienda a favore

di un'altra.” (Doc. I pag. 5-7)

La parte ricorrente ha

infine riassunto le circostanze a suo modo di vedere rilevanti per il caso di

specie, e meglio:

" 36.1. la

ricorrente è nata sulle ceneri della precedente ditta

individuale "__________",

nome che già da solo evoca e indirizza l'attività a manifestazioni e eventi;

36.2. nei suoi

16 anni di attività la ricorrente ha sempre e solo impiegato il proprio socio

specializzato nella fotografia di eventi e manifestazioni;

36.3. l'unico

dipendente ha ____________ anni e per tutta la sua carriera si è occupato di

fotografia per eventi e manifestazioni;

36.4. l'Allegato

Fatti

I CIC è diretto in generale al settore delle manifestazioni e l'elenco in esso

contenuto non è esaustivo ma sono solo esempi delle attività prese in

considerazione;

36.5. a altre

società (di qual si voglia forma giuridica) che operano nel medesimo segmento

di attività sono state concesse le indennità ILR e IPG Corona, nonostante

abbiano proprio come la ricorrente uno scopo sociale iscritto a RC più ampio.”

(Doc. I pag. 7)

1.5. Nella sua risposta del 9

febbraio 2021 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa, indicando

segnatamente:

"

(…) l’attività della RI 1 si limita all’esecuzione di servizi fotografici

e non all’organizzazione di eventi ai quali la stessa partecipa tramite

il signor __________ in qualità di fotografo.

In considerazione, da

un lato, (e già solo) dello scopo della società iscritto a Registro di

commercio e dall’altro dell’attività svolta così come descritta

dall’insorgente, si conferma, alla luce dell’Allegato I CIC, che i servizi

offerti, oltre che non essere eventi organizzati dalla società medesima, non

rientrano in alcuna delle differenti categorie rispettivamente attività

elencate.

Si evidenzia inoltre

che, ritenuto come la regolamentazione in materia di IPG Corona si applichi su

tutto il territorio nazionale, non si può che concludere che gli altri casi per

i quali è stato riconosciuto il diritto alla prestazione considerano

fattispecie diverse. (…)” (cfr. doc. III).

1.6. Il 16 febbraio 2021

l’insorgente, tramite il proprio patrocinatore, ha rilevato:

" (…)

6. Nella

risposta 9 febbraio 2021 la Cassa ammette infine che la ricorrente opera

effettivamente nel settore delle manifestazioni ma nega ancora il diritto

all’IPG Corona adducendo questa volta che anche se opera nel settore delle

manifestazioni, la ricorrente si limita a partecipare con la sua attività a

eventi organizzati da altri.

7. Come già

esposto nelle motivazioni del ricorso né il messaggio del CF, né la CIC

limitano il diritto agli organizzatori di eventi.

8. Al contrario

il CF sottolinea come gli aiuti non debbano sfalsare la normale concorrenza di

mercato.

9. Visto che

l’IPG Corona è stata concessa ad altri fotografi attivi nel settore delle

manifestazioni nello stesso modo non si capisce perché la stessa sia negata

alla ricorrente. (…)” (cfr. doc. V).

1.7. L’amministrazione, il 17

febbraio 2021, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare

(cfr. doc. VII)

1.8. Il doc. VII è stato inviato

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato alla RI 1 a

favore di __________ il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione

al coronavirus.

Ai sensi dell’art. 185

cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze

dev’essere limitata nel tempo.

L’art. 1 della Legge

federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge

sulle epidemie, LEp) prevede:

" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle

malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”

Giusta l’art. 2 cpv. 1

LEp:

"

1La presente legge

si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie

trasmissibili.”

Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett.

a e b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a

fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo

per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per

l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni,

ordinare provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione.

L’art. 7 LEp enuncia:

" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può

ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di

esso.”

2.2

Il Consiglio federale,

fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una

serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.

Con la prima ordinanza del

28.

febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo

svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero

presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).

Il 13 marzo 2020 il

Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il

coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito

ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre

il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività

presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono

state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o

private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai

ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato

consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il

personale).

Nel Canton Ticino il

Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262

dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio

cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,

conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo

imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire

con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico

e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,

regionale o locale.”).

In seguito, iI 14 marzo

2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura

di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i

punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le

stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali

parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il

Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di

rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

Il 16 marzo 2020 il

Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.

7.

LEp.

L’Ordinanza 2 COVID-19 è

stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).

In particolare giusta

l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:

" 1È

vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le

manifestazioni sportive e le attività societarie.

2Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

a. negozi e

mercati;

b. ristoranti;

c. bar, nonché

discoteche, locali notturni ed erotici;

d. strutture

ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale

cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,

palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e

zoologici e parchi di animali;

e. strutture

che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,

saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.

3Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture

e manifestazioni:

a. negozi di

generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di

servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso

quotidiano;

b. negozi di

cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e

strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;

c. farmacie,

drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi

acustici);

d. uffici e

agenzie postali;

e. punti di

vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;

f. banche;

g. stazioni di

servizio;

h. stazioni

ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;

i. officine

di mezzi di trasporto;

j. pubblica

amministrazione;

k. strutture

sociali (p. es. centri di consulenza);

l. funerali

nella stretta cerchia familiare;

m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche

e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo

il diritto federale e cantonale;

n. alberghi.

4Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3

devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità

pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone

presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli

assembramenti di persone.”

L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza

2.

COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.

Il 20 marzo 2020

nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento

della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della

posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti

di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile

2020.

(RU 2020 863).

Il Consiglio federale, il

27.

marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU

2020.

1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).

Ai sensi di questo

disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata,

autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste

un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un

periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle

attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere

accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone

richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è

altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione

sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno

acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione

resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e

compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.

L’art. 7e cpv. 1-3

dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo

2020.

Con Risoluzione n. 1649

del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento

agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte

le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020.

Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:

" 8. Nel

rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi

interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi,

situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze

e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di

apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine

industriali, ecc.).”

Tali misure sono state

prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile

2020.

e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.

L’art. 6 Ordinanza 2

COVID-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino

al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:

" Art. 6

cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q

2Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

c. bar, nonché

discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse

quelle in locali privati;

e. Abrogato

3I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti

strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di

protezione secondo l’articolo 6a:

l. funerali nella cerchia familiare;

o. centri

commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio

e i fiorai;

p. strutture che

offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni

di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;

q. strutture

servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”

Tale disposizione è stata

oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7

giugno 2020 (RU 2020 1499):

" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis

2Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,

segnatamente:

b. Abrogata

c. discoteche,

locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in

locali privati;

3I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti

strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di

protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:

b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura

di pasti;

bbis strutture

di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e

mense scolastiche);

3bisOltre al piano di protezione ai sensi dell’articolo

6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3 lettera bbis si

applica quanto segue:

a. la dimensione

dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo;

questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle

scuole dell’obbligo;

b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;

c. nelle mense

aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano

nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente

alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;

d. le strutture

di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;

e.

le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande;

ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.”

Dall’11

maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di

negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del

livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e

nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch

/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).

Giusta l’art. 6 cpv. 1, 2

e 3 Ordinanza 2 COVID-19 del 27 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1815):

" 1Le

grandi manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate.

2Le manifestazioni con più di 300 persone sono vietate.

3Alle manifestazioni e alle strutture in cui si

svolgono, quali sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica

quanto segue: a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo

l’articolo 6d;

b. in caso di

contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica si

applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto;

c. chi organizza

la manifestazione deve designare una persona responsabile di far rispettare il

piano di protezione.”

Il 19 giugno 2020, visto l’art.

6.

cpv. 1 e 2 lett. a e b LEp (cfr. consid. 2.1.), è stata adottata l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di

COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione

particolare; cfr. RU 2020 2213).

L’art. 6 contempla delle

disposizioni particolari per le manifestazioni ed è entrato in vigore il 22

giugno 2020 (ad eccezione del cpv. 4 in vigore dal 20 giugno 2020). La validità

del cpv. 1 è stata limitata al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15).

Il tenore di tale disposto

è il seguente:

" 1Le

grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti sono

vietate.

2Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in

caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2

lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a

sedere con un massimo di 300 persone.

3Per le manifestazioni private, segnatamente gli eventi

familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i cui

partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo 3.

Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare misure

di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto delle

persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.

4Alle manifestazioni politiche e della società civile

si applica unicamente quanto segue:

a. è ammessa la presenza di oltre 1000 persone;

b. i partecipanti devono portare una mascherina facciale.

5Alle manifestazioni con un massimo di 30 persone si

applica unicamente l’articolo 3.”

Il 2 settembre 2020 l’art.

6.

dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stato così modificato con

effetto dal 1° ottobre 2020 (cfr. RU 2020 3679):

" Art. 6,

rubrica e cpv. 2–4

Disposizioni particolari per manifestazioni con al massimo 1000

persone

2Per le manifestazioni con oltre 300 e fino a un

massimo di 1000 visitatori o un massimo di 1000 partecipanti, in caso di

registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b

occorre prevedere una suddivisione in settori con un massimo di 300 persone.

3Alle manifestazioni private con un massimo di 300 persone,

segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili

al pubblico o in cui le persone sono note agli organizzatori, si applica

unicamente l’articolo 3 e l’obbligo di indicare una persona responsabile del

rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP relative all’igiene e al

comportamento. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né

adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di

contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.

4Abrogato.”

Sono pure stati introdotti

gli art. 6a, 6b e 6c relativi alle disposizioni particolari per le grandi

manifestazioni, alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in

leghe professionistiche e alle disposizioni particolari per le manifestazioni

politiche e della società civile (cfr. RU 2020 3680-3682).

2.3

Per frenare le conseguenze

economiche connesse alla diffusione del coronavirus il Consiglio federale ha,

inoltre, adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno

in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il

17.

marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

L’art. 2 cpv. 3 della

menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:

" 3Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA

che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2

dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo

2020.

subiscono una perdita di guadagno.”

Secondo l’art. 12 cpv. 1

LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall’esercizio di un’attività di salariato.

L’art. 4, relativo alla

forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che

l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni

cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv.

2).

Giusta l’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta

nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4).

L’art. 11 cpv. 1

della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di

guadagno(LIPG), a cui rinvia art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di

guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del

servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo

la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e

incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle

vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita

di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

Il 16 aprile 2020 l’art. 2

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto

retroattivo dal 17 marzo 2020 (RU 2020 1257-1259). Il cpv. 3 è stato oggetto di

modifiche ed è stato introdotto il cpv. 3bis:

" 3Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA

che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui

all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del

capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.

3bisI lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12

LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto

all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti

del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito

determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno

2019.

è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis

lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”

La condizione del

capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi

della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS)”.

Dal 19 giugno 2020 (con

effetto dal 17 marzo 2020; cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha

il seguente tenore:

" All’accertamento

del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge

del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la

fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto

entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale

data.”

Esso è stato mantenuto

anche successivamente (cfr. Stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).

2.4

Con la modifica del 1° luglio

2020.

(cfr. RU 2020 2729), all’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno è stato aggiunto il cpv. 3ter:

" 3terHanno

diritto all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e

c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione

che lavorano nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di

reddito di cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS.”

L’art. 31 cpv. 3 lett. b e

c LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto il

coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo (lett. b),

rispettivamente le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di

un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell’azienda (lett. c), ossia le persone che in seno ad un’azienda

rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STCA

38.2020.59

del 25 gennaio 2021 consid. 2.1.).

In virtù dell’art. 1a cpv.

1.

LAVS sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (art. 2 cpv. 3ter ultima frase)

le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che

esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri

che lavorano all’estero al servizio della Confederazione, al servizio di

organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un

accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi

dell’articolo 12 LAVS, al servizio di organizzazioni private di assistenza

sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo

11.

della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e

l’aiuto umanitario internazionale (lett. c). Ai sensi del cpv. 1bis dell’art.

1a LAVS il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1

lettera c.

All’art. 3 cpv. 3 e 3bis è

stato previsto che per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e

3bis il diritto all’indennità si estingue il 16 settembre 2020, rispettivamente

che per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter esso inizia il 1°

giugno 2020 e si estingue il 16 settembre 2020.

Secondo l’art. 5 cpv. 4,

inoltre, l’indennità giornaliera delle persone di cui all’articolo 2 capoverso

3ter ammonta all’80 per cento del reddito sottoposto all’AVS nel 2019.

Per completezza va

osservato che i cpv. 3bis e 3ter dell’art. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno sono stati abrogati con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre

2020.

entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).

Dopo che il 25 settembre

2020.

il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19 (provvedimenti volti a

indennizzare la perdita di guadagno), ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza (cfr. RU 2020 4571segg.) in base alle quali hanno in particolare

diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno

2021.

i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere

il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente

la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una

perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività

un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale

per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non

è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in

proporzione alla durata dell'attività.

È utile rilevare

che iI referendum contro la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze

del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19), è formalmente riuscito. Il 13 giugno 2021 tale legge - comprensiva

anche delle modifiche adottate il 19 marzo 2021 (che non riguardano tuttavia

l’art. 15 della Legge COVID-19; cfr. RS 818.102 stato al 20 marzo 2021; https://www.seco.admin.ch/seco/it/

home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html - sarà, dunque,

sottoposta a votazione popolare (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/ pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82564.html: comunicato stampa

del 3 marzo 2021 pubblicato dalla Cancelleria federale).

2.5

Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17

settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 14 versioni, cfr.

CIC versione 14, stato al 19 marzo 2021 pag. 2-18; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il p.to 3.2.3. della

Circolare valida dal 17 marzo 2020 riguarda il “diritto derivante dal divieto

di svolgere manifestazioni” e prevede:

" 1037 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno

dovuto

annullare una manifestazione in seguito al provvedimento di cui all’articolo 6

capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 e hanno quindi subìto una perdita di

guadagno.

1038.

Tra le manifestazioni in questione rientrano quelle

pubbliche

o

private, le manifestazioni sportive e le attività associative nel cui quadro

l’avente diritto esercita un’attività lucrativa indipendente. Possono quindi

aver diritto all’indennità, ad esempio, i musicisti, gli artisti di varietà o

gli autori.

1039.

Inoltre, hanno diritto all’indennità anche i lavoratori

indipendenti

che, in seguito all’annullamento delle manifestazioni, non hanno potuto fornire

i servizi e svolgere i mandati previsti. Vi rientrano ad esempio i fornitori, i

montatori di tendoni e di fiere, i tecnici del suono e della luce ecc.

1040.

Il diritto può nascere per i giorni della manifestazione

annullata

o per quelli necessari per compiere il lavoro richiesto, prima e dopo la

manifestazione in questione, ma al più presto il 17 marzo, e fino alla revoca

del provvedimento.”

I N. 1037-1039 segg. sono

rimasti invariati nelle seguenti versioni (dalla versione 2 stato al 17 aprile

2020.

alla versione 6 stato al 3 luglio 2020).

Il N. 1040 CIC stato al 3

luglio 2020 (versione 6) enuncia:

" 1040 Il

diritto all’indennità nasce a partire dal 17 marzo 2020 e

07/20 sussiste fino al 16 settembre

2020.”

Nella Circolare valida dal

17.

marzo 2020 (stato al 3 luglio 2020, versione 6) è stato, poi, aggiunto il

p.to 3.2.6. N.1041.4 e 1041.5 concernente il diritto a indennità delle “persone

in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i coniugi che

lavorano nell’azienda”:

" 1041.4 Hanno

diritto all’indennità le persone in posizione analoga a

07/20 quella di

un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell’azienda secondo la

definizione di cui al capitolo 3.1.3 che – nel 2019 hanno conseguito un reddito

da lavoro soggetto all’AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e

– sono

attive nel settore delle manifestazioni (v. elenco dell’Allegato I).

1041.5

L’estratto dettagliato del registro di commercio funge da

07/20 prova del

settore di attività. La cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della

persona richiedente (autodichiarazione). Per verificare il settore di attività

si può utilizzare anche la panoramica dell’Allegato I

L’Allegato I enuncia:

" Allegato

I

Le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro

attive nel settore delle manifestazioni possono esercitare il diritto

all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 1° giugno

2020.

L’elenco seguente, non esaustivo, è inteso quale aiuto per capire

quali settori possono entrare in linea di conto. La sussistenza delle condizioni

di diritto va verificata caso per caso.

Settori potenzialmente interessati

Ditte di catering

In questa categoria rientrano i servizi di ristorazione per un

determinato evento in un luogo indicato dal cliente.

Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi

In questa categoria rientra l’organizzazione, l’amministrazione e

la pubblicizzazione di manifestazioni quali fiere, esposizioni, congressi,

conferenze e riunioni, con o senza gestione e messa a disposizione di personale

per l’esercizio delle strutture in cui si svolgono queste manifestazioni.

Fornitura di servizi per le arti sceniche

In questa categoria rientrano le attività connesse alla produzione

e alla rappresentazione di opere teatrali, opere liriche, concerti, spettacoli

di danza e di altro genere (attività di registi, produttori, scenografi,

macchinisti, tecnici delle luci ecc.).

Esercizio di strutture culturali e d’intrattenimento

In questa categoria rientra l’esercizio di sale da concerti,

teatri e altri locali per rappresentazioni artistiche.

Parchi di divertimento e tematici

In questa categoria rientrano svariate attrazioni quali luna park,

scivoli acquatici, giochi, show, mostre tematiche e aree picnic.

Fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi

In questa categoria rientrano attività d’intrattenimento e per il

tempo libero non menzionate altrove (esclusi i parchi di divertimento e

tematici):

- esercizio di macchinette mangiasoldi;

- attività di parchi di divertimento e ricreativi (senza

pernottamento);

- esercizio di

mezzi di trasporto per il tempo libero e a scopo ricreativo, per esempio porti

turistici;

- esercizio di impianti sciistici;

- noleggio di

attrezzature nell’ambito di attività di divertimento e ricreative;

- esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere

ricreativo;

- attività

balneari, incluso il noleggio di cabine, armadietti e sedie a sdraio ecc.;

- esercizio di sale da ballo e discoteche senza vendita di

bevande;

- attività di

produttori e organizzatori di manifestazioni dal vivo (escluse le

manifestazioni artistiche e sportive), con o senza messa a disposizione di

strutture.”

I N. 1041.4 e 1041.5, come

pure l’Allegato I sono stati soppressi con la Circolare CIC stato al 17

settembre 2020 (versione 7).

2.6

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre

2019.

consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata

in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF 2C_105/2009

del 18 settembre 2009.

2.7

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che la RI 1, iscritta a Registro di commercio

nel giugno 2004, è una società con sede a __________ che ha ripreso attivo e

passivo della cancellata ditta individuale “__________”. Lo scopo sociale della

Sagl è: “L'esecuzione di servizi fotografici di ogni genere.”

Soci della Sagl sono __________

e __________ con quota sociale di fr. 11'000.-- il primo, rispettivamente di fr.

9'000.-la seconda.

__________ è anche il

presidente della gerenza con diritto di firma individuale della Sagl, mentre __________

è socia e gerente con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC; doc. 004).

__________ è pure alle

dipendenze della ditta. Dal rispettivo certificato di salario relativo al 2019

del 31 gennaio 2019 (recte: 2020) risulta un salario lordo di fr. 57’600.--

(cfr. doc. 004).

La RI 1 si occupa

segnatamente di fotografie aeree, libri fotografici, fotografia sportiva, ma

soprattutto di fotografia professionale di eventi, quali __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________. I suoi clienti sono

principalmente gli organizzatori stessi degli eventi. In alcune occasioni __________

lavora come fotografo freel; doc. 006).

Dal conto economico

relativo al 2019 risulta che le entrate complessive della Sagl ammontano a fr.

70’862.46. Di queste fr. 42'295.45, ossia circa il 60%, sono connesse a

manifestazioni, e meglio __________ (fr. 4'308), __________ (fr. 7'000), __________

(fr. 5'887.95) e __________ (fr. 25'099.50; cfr. doc. K).

Dal documento “fatturato

2020” si evince, invece, da un lato, che le fotografie relative a eventi del

2020.

hanno fruttato fr. 14'900.--. Dall’altro, che fr. 1'900.-- concernono

ancora eventi del 2019 (cfr. doc. L).

Nel 2020 gli eventi e le

manifestazioni culturali, musicali, sportive e ricreative, come ad esempio __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, a cui la RI 1 avrebbe partecipato in

particolare nell’estate 2020 (cfr. doc. 002), sono stati annullati a causa

della pandemia dovuta al coronavirus.

In uno scritto del 30

giugno 2020 alla Cassa, __________ - al riguardo - ha indicato:

" (…) Fine

febbraio il volume di lavoro era quasi a 100% fino a metà settembre 2020.

L’agenda per il 2021 si è fortunatamente già riempita abbastanza bene – ma

resterà quel buco grande tra marzo e l’autunno 2020, motivato dalle decisioni

del Consiglio Federale, prese a marzo 2020 per combattere la pandemia.

Sto tipo di eventi di una certa grandezza

(che può permettersi la copertura fotografica professionale) non si inventano e

organizzano da un giorno all’altro! (…)” (Doc. 007)

Il 10 agosto 2020 alla

Cassa è, pertanto, pervenuta la domanda d’indennità di perdita di guadagno

Corona per il settore delle manifestazioni formulata dalla RI 1 a favore di __________

(cfr. doc. 004; consid. 1.1.).

Per completezza va

osservato che alla Sagl è stato riconosciuto il diritto a indennità per lavoro

ridotto a favore di __________ dal 20 marzo al 31 maggio 2020 (cfr. doc. I pag.

2; 005; 006; 007; C; D).

La Cassa, con decisione

dell’8 settembre 2020, ha negato il diritto a IPG Corona alla società, poiché

l’attività svolta da __________ non rientrerebbe fra quelle previste

dall’Allegato I della Circolare CIC (cfr. doc. 003; consid. 1.2.).

Il 18 dicembre 2020

l’amministrazione ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il

precedente provvedimento dell’8 settembre 2020 (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che

il Consiglio federale, il 1° luglio 2020, ha adottato l’art. 2 cpv. 3ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui hanno diritto

all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della

legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione che lavorano

nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di reddito di

cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (cfr. consid.

2.4.).

Nel caso concreto, come

visto, la Cassa ha negato il diritto alle IPG Corona, in quanto l’attività

svolta non rientrerebbe nel settore ricreativo (cfr. doc. 003; doc. A; consid.

1.2.; 1.3.).

La ricorrente contesta

tale conclusione dell’amministrazione, sostenendo in buona sostanza che

l’attività della RI 1 è connessa principalmente a eventi e manifestazioni, in

occasione dei quali vengono effettuati servizi fotografici professionali (cfr.

doc. I; V; consid. 1.3.; 1.5.; 2.7.).

Deve, perciò, essere

esaminato, dapprima, cosa si intenda specificatamente per “le persone (…)

che lavorano nel settore delle manifestazioni” e in seguito

se

l’attività della RI 1 e quindi il lavoro svolto da __________ rientrano nel

campo di applicazione dell’art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno.

2.9

Per le norme del diritto

amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi

(formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo

luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004

consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).

Se il suo testo è chiaro e

non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di

appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora

conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del

legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più

interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera

portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi

d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,

nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che

essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid.

3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente

laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse

interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed

evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di

disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere

ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid.

3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con

riferimenti).

Occorre prendere la

decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un

risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale

federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per

accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un

pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483 consid.

5.1

pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella

che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario

non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale

federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali

(art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone

soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.

3.5

pag. 567; DTF 131 II 710 consid.

4.1

pag. 716; DTF 130 II 65 consid.

4.2

pag. 71).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF

8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF

9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

A titolo abbondanziale per

un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della

legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al

coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale

all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione (COVID-19)).

2.10

Il testo dell’art. 2 cpv. 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevedendo solamente che hanno diritto

all’IPG Corona le persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI che lavorano

nel settore delle manifestazioni,

non fornisce particolari elementi

che consentano di concludere che tale concetto vada interpretato nel senso di

una limitazione del diritto a chi è direttamente e strettamente coinvolto

nell’organizzazione e nell’esecuzione di una manifestazione oppure in modo più

ampio.

Per facilitare

l’applicazione dell’Ordinanza, i N. 1041.4 e 1041.5 della Circolare CIC

enunciano, da un lato, che hanno diritto all’IPG Corona le persone in posizione

analoga a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano

nell’azienda che sono attive nel settore delle manifestazioni.

Dall’altro, che per stabilire

se l’ambito di attività rientra in quello delle manifestazioni la Cassa fa capo

all’estratto del RC che funge da prova del settore di attività, come pure si

basa sui dati dichiarati dal richiedente. A tale fine i N. 1041.4 e 1041.5

rinviano all’Allegato I il quale, precisando ad ogni modo che la sussistenza

delle condizioni del diritto va verificata caso per caso, elenca in modo

non esaustivo alcuni settori potenzialmente interessati, e meglio le ditte di

catering, gli organizzatori di fiere, esposizioni e congressi, la fornitura di

servizi per le arti sceniche, l’esercizio di strutture culturali e

d’intrattenimento, i parchi di divertimento e tematici, la fornitura di servizi

d’intrattenimento e ricreativi (cfr. consid. 2.5.).

In particolare i settori

menzionati a titolo esemplificativo riguardanti le ditte di catering e la

fornitura di servizi per le arti sceniche concernono dei servizi - ma non sono

gli unici - necessari per lo svolgimento e la buona riuscita di un determinato

evento.

In proposito non va, poi,

dimenticato che tramite l’introduzione del cpv. 3ter dell’art. 2 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno il Consiglio federale ha voluto estendere il

diritto all’indennità – per il periodo 1° giugno -16 settembre 2020 – anche ai

titolari di SA o Sagl impiegati nella propria impresa attiva nel settore

ricreativo che dal 1° giugno 2020 non avevano più diritto all’indennità per

lavoro ridotto dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 2

dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, abrogato tramite una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio

2020, entrata in vigore il 1° giugno 2020; cfr. RU 2020 877-879; RU 2020

1201; RU 2020 1777), benché il loro

settore continuasse a essere fortemente colpito dalla crisi del coronavirus.

L’intenzione del Consiglio federale era di trattare queste persone in modo

analogo ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79685.htm).

Il TCA rileva, inoltre,

che l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è un’ordinanza adottata dal

Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (art.

185.

cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo (cfr. consid. 2.3.),

attraverso la quale unitamente alle sue modifiche, si sono espressamente

riconosciute, per far fronte a una situazione eccezionale e urgente, delle

prestazioni a persone (tra le quali le persone con posizione analoga a quella

di un datore di lavoro che lavorano nel settore delle manifestazioni) che

normalmente non avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in

connessione all’esercizio della propria professione.

In simili condizioni

occorre concludere che

l’espressione

“le persone (…) che

lavorano nel settore delle manifestazioni” si riferisce a tutti coloro che

sono concretamente attivi nell’ambito delle manifestazioni senza limitare il

diritto unicamente a chi si occupa direttamente dell’organizzazione e

dell’esecuzione in senso stretto della manifestazione, bensì comprendendo anche

le persone che lavorano indirettamente per la stessa, ad esempio consentendo

all’organizzatore vero e proprio di preparare al meglio l’evento,

rispettivamente svolgendo attività collaterali che forniscono valore aggiunto

alla manifestazione e permettono a chi effettua tali attività di garantirsi -

per il tipo di prestazione e grazie all’ingente numero di persone che

partecipano all’evento come protagonisti o pubblico - determinate entrate.

2.11

Nel caso di specie, lo scopo

sociale della RI 1 risultante dall’estratto RC è l'esecuzione di servizi

fotografici di ogni genere (cfr. consid. 2.7.).

Già lo scopo sociale,

quindi, prevedendo l'esecuzione di servizi fotografici contempla un’attività che

è legata ad ogni modo alle manifestazioni, in quanto può consentirne in

particolare la comunicazione e la pubblicità.

In effetti l’azienda in

questione offre direttamente agli organizzatori, rispettivamente tramite __________

quale freelance per __________, la possibilità che vengano effettuate

fotografie professionali di un evento specifico che possono poi essere

distribuite a; consid. 2.7.).

I servizi forniti dalla RI

1.

sono, perciò, importanti ad esempio per il marketing di una manifestazione.

L’attività della Sagl nel

2020.

è forzatamente calata in modo notevole a seguito dell’annullamento a causa

della pandemia da coronavirus dei vari eventi sportivi, musicali, culturali programmati

da tempo (cfr. consid. 2.7.).

Ne discende, esaminato

specificatamente il caso concreto come contemplato dall’Allegato I (cfr.

consid. 2.10.; 2.5.), che l’attività espletata dalla RI 1 e di conseguenza da __________

rientra nel settore delle manifestazioni.

Quanto asserito dalla

Cassa, e meglio che “l’attività commerciale della RI 1 può infatti proseguire

senza appoggiarsi esclusivamente al settore delle manifestazioni. Lo scopo

della società non impone alla medesima di impiegare i servizi fotografici del

signor __________ esclusivamente agli eventi, ma indica tale attività in maniera

generica e dunque anche al di fuori del settore in parola. (…)”

(cfr. doc. A; consid. 1.3.), non permette di giungere a un esito differente

della vertenza.

Infatti, anche se non può

essere negato che la società potrebbe diversificare la propria attività

rispetto all’ambito delle manifestazioni - come del resto già fa, ad esempio

contribuendo all’allestimento e alla vendita di libri fotografici relativi in

particolare al Ticino le cui entrate per il 2018-2019 ammontano in ogni caso a

fr. 1'227.-- (cfr. consid. 2.7.; __________; doc. L) -, risulta di fatto poco

verosimile che per l’estate 2020 la stessa potesse riorganizzarsi in modo tale da

indirizzare le proprie mansioni principalmente ad altri segmenti di settore,

visto che, da un lato, le misure di chiusura e limitazione degli eventi sono

state decretate dal Consiglio federale tra la primavera e l’estate 2020

progressivamente in base all’evoluzione della situazione epidemiologica (cfr.

consid. 2.3.), dall’altro, __________, nato nel 1957 (cfr. doc. 004), è specializzato

quale fotografo di importanti eventi, occupazione che negli ultimi anni ha

permesso alla società di).

La Sagl non ha avuto,

pertanto, il tempo materiale nella primavera/estate 2020 di potere orientare in

modo preponderante la propria attività verso ambiti differenti da quelli della

fotografia professionale di eventi e manifestazioni.

2.12

Alla luce di tutto quanto

esposto e considerato che dal certificato di salario relativo al periodo

gennaio - dicembre 2019 si evince che __________ ha percepito uno stipendio

lordo di fr. 57’600.-- (cfr. doc. 004), occorre concludere che, già a

prescindere dall’applicazione del principio di parità di trattamento invocata

dall’insorgente (cfr. doc. I; V; G), la RI 1 ha di principio diritto all’IPG

Corona a favore di __________ dal 1° giugno al 16 settembre 2020 in virtù degli

art. 2 cpv. 3ter e 3 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. consid.

2.4.; 2.10.; 2.11.).

2.13

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,

la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la

singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale

regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 18 gennaio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

2.14

Vincente

in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo

di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30

Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione

su opposizione del 18 dicembre 2020 è annullata.

§§ La

RI 1 ha diritto (per principio) all’IPG Corona a favore di __________ dal 1°

giugno al 16 settembre 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 2’000.- a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti