42.2021.8
A torto negato a ditta diritto a IPG Corona per socio e presidente gerenza. Ex art.2 cpv. ter O-COVID19-IPG (cfr. Direttiva CIC+Alleg.I) pure chi ha posizione analoga a DL e lavora nel settore manifestazioni ha diritto a IPG. Attività in questione rientra in ambito manifestazioni. Ricorso accolto
1 aprile 2021Italiano51 min
I CIC è diretto in generale al settore delle manifestazioni e l'elenco in esso
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2021.8
rs
Lugano
1 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 dicembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Il 10 agosto 2020 alla Cassa CO
1 (in seguito: Cassa) è pervenuto il formulario “Indennità di perdita di
guadagno Corona: modulo di richiesta per il settore delle manifestazioni”,
destinato alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro -
in cui è tra l’altro indicato che il diritto sussiste per il periodo dal 1°
giugno al 16 settembre 2020 - compilato dalla RI 1 di __________ a favore del
proprio socio e presidente della gerenza della società, __________ (cfr. doc.
004; estratto RC).
1.2. Con decisione dell’8 settembre
2020 la Cassa ha negato alla RI 1 il diritto a indennità perdita di guadagno
Corona a favore di __________, in quanto l’attività svolta non rientra nel
settore ricreativo (cfr. doc. 003).
1.3. Il 18 dicembre 2020 la Cassa
ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio
precedente provvedimento dell’8 settembre 2020, rilevando:
" (…)
3. Con la
modifica del 1°
luglio 2020 della citata ordinanza (RU 2020 2729),
dal 1°
giugno 2020 al 16 settembre 2020 (cfr. art. 3 cpv. 3bis),
il Consiglio federale ha esteso la cerchia degli aventi diritto anche alle
persone con una posizione analoga a quella di datore di lavoro giusta l'art. 31
cpv. 3 lett. b e c LADI, purché attive nel settore ricreativo, assicurate
obbligatoriamente all'AVS e a condizione che il loro reddito determinante per
il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l'anno 2019 è compreso tra
CHF 10'000.00 e CHF 90'000.00 (cfr. art. 2 cpv.
3ter).
Per quanto qui di
interesse, in relazione all'IPG Corona, si applica quindi la CIC stato al 3
luglio 2020 (versione 6) che al suo Allegato I specifica i settori delle
manifestazioni potenzialmente interessati (marg. 1041.1 CIC). Ai sensi della
successiva marg. 1041.5 CIC "L'estratto dettagliato del registro di commercio
funge da prova del settore di attività", con l'aggiunta che "La
cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della persona
richiedente (autocertificazione)" e la precisazione che "Per
verificare il settore di attività si può utilizzare anche la panoramica
dell'Allegato I”. Stante il citato Allegato l, le persone in posizione
analoga a quella di un datore di lavoro che possono esercitare il diritto
all'IPG Corona dal 1° giugno 2020 appartengono, in particolare, ai seguenti
settori: ditte di catering, organizzatori di fiere, di esposizioni e di
congressi, ditte che forniscono servizi per le arti sceniche, aziende che
esercitano strutture culturali e d'intrattenimento, parchi divertimento e
tematici e ditte che forniscono servizi d'intrattenimento e ricreativi.
(…).
5. L'estratto
del registro di commercio relativo a RI 1 descrive testualmente che la medesima
ha come scopo "L'esecuzione di servizi fotografici di ogni genere".
Nel caso concreto, già solo lo scopo
iscritto a registro di commercio non rientra in nessuno dei settori elencati
nell'Allegato I CIC (versione 6).
L'opponente indica che il signor __________
è in condizioni finanziarie precarie in seguito all'annullamento di vari eventi
per la pandemia.
Pur prendendo atto di quanto appena
indicato dall'insorgente, la difficile situazione economica dell'avente diritto
non è un elemento pertinente per valutare l'IPG Corona. Sono invece rilevanti
l'estratto del registro di commercio e l'autodichiarazione del richiedente
(marg- 1041.5 CIC). Pertanto la motivazione addotta non può essere tenuta in
considerazione.
Di transenna, si ritiene che la
prestazione in qualità di fotografo è un servizio multimediale che può essere
svolto anche in altri ambiti oltre a quello relativo agli eventi.
Al riguardo, si rileva che l'attività
commerciale di RI 1 può infatti proseguire senza appoggiarsi
esclusivamente al settore delle manifestazioni. Lo scopo della società non
impone alla medesima di impiegare i servizi fotografici del signor __________
esclusivamente agli eventi, ma indica tale attività in maniera generica e
dunque anche al di fuori del settore in parola. (…)” (Doc. A)
1.4. La RI 1, rappresentata
dall’avv. RA 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA il 18 gennaio 2021, ha
chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 18 dicembre 2020 e il
conseguente riconoscimento dell’IPG Corona a favore di __________ per il
periodo dal 1° giugno 2020.
A sostegno delle proprie
pretese il patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultima, ha
segnatamente addotto:
“(…) a giudizio
della ricorrente l'allegato I stesso fa riferimento al settore delle
manifestazioni e precisa che l'elenco stilato non è esaustivo ma è solo un
aiuto per comprendere quali settori possono entrare in linea di conto.
22. Del resto si
ricorda che nell'erogazione degli aiuti Covid-19 il Consiglio federale precisa
come questi non debbano favorire un'impresa rispetto a un'altra creando una
distorsione della concorrenza.
23. Se è incontestato
anche dalla Cassa che __________, socio e gerente, nonché dipendente della RI 1
è in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, la Cassa nega il
diritto all'indennità alla ricorrente per il motivo che l'attività svolta
dall'azienda non rientra fra quelle previste dall'Allegato I CIC.
24. Come anticipato in ingresso il settore della fotografia comprende numerose
e diverse attività. Tuttavia, come per qualsiasi altro settore economico, i
suoi attori si specializzano in una particolare branca dello stesso.
25. È’ fatto
notorio che lo scopo iscritto a registro di commercio è quasi sempre formulato
nella maniera più ampia e generale possibile, ma che le aziende ne fanno poi
solo parzialmente uso. A maggior ragione nelle cosiddette Einmanngesellschaft
nelle quali azionisti o socio e amministratore o gerente coincidono totalmente,
talvolta come in questo caso con la ripartizione delle quote tra i coniugi.
26. Le
disposizioni del diritto commerciale mirano infatti in primo luogo a proteggere
gli azionisti da attività non autorizzate dell'amministratore.
27. Non è quindi
un caso che in questa particolare situazione agli interessati venga richiesta
un’autocertificazione della reale attività, non essendo immaginabile di
affidarsi al contenuto del registro di commercio, che spesso non sarà per
niente adeguato.
28. Nel caso
concreto al momento della costituzione della società a garanzia limitata nel
2004 il promotore ha voluto lasciarsi uno spazio di manovra, forse anche in
ottica di crescita e di eventuali assunzioni di ulteriore personale. Tuttavia,
già attivo da molti anni come ditta individuale, il promotore e unico
dipendente ha continuato a operare nel segmento di settore delle manifestazioni
all'esclusione di altri tipi di attività quali ad esempio ritrattistica e
esposizioni.
29. Quindi,
nonostante l'attività di fotografo di eventi non sia esplicitamente citata
nella lista dell'Allegato l, una sua interpretazione teologica porta
inevitabilmente a includere questa professione negli aventi diritto
all'indennità poiché a causa del divieto di manifestazioni tutti i lavori già
commissionatigli sono stati cancellati.
30. Certo come
rilevato dalla Cassa l'attività della ricorrente potrebbe continuare senza
appoggiarsi esclusivamente sul settore delle manifestazioni poiché il suo scopo
sociale glielo permetterebbe, ma questo sarebbe eventualmente possibile solo se
il ricorrente non avesse già superato i ___________ anni e non operasse in
questo segmento di settore da oltre quarant'anni, con tutte le difficoltà che
una riconversione/ampliamento dell'attività comporta. A comprova di quanto
sopra i servizi della ricorrente sono già stati interamente prenotati
nell'ambito di grandi manifestazioni previste per il 2021.
31. Detto in altre
parole la ricorrente ha un importante giro di clientela, sempre nell'ambito di
manifestazioni e eventi. Appare quindi difficile che la stessa possa
reinventare in tempi brevi la propria attività allorquando il dipendente è
specializzato in questo tipo di fotografia da più di 40 anni.
32. ln ogni caso
la decisione della Cassa di compensazione viola il diritto alla parità di
trattamento e contravviene al principio espresso dal Consiglio federale di non
voler distorcere la normale concorrenza favorendo un'azienda rispetto a
un'altra.
33. Risulta per
esempio che nonostante la __________ abbia uno scopo ancora più ampio della
ricorrente, e meglio
Betrieb einer Agentur für Bild, Text und Kommunikation und eines
Mediendienstes usw.; Betrieb von Computer-Datenbanken und digitalen
Bildarchiven; Film- und Fotoproduktion; Vermietung von Filmgeräten, Computern,
Computer-Ausrüstung, Fotoapparaten, Fotoausrüstungen und digitalen
Bildkommunikationssystemen; Handel mit Bildern schweizerischer Provenienz,
Filmgeräten, Fotoapparaten, Fotoausrüstungen, digitalen
Bildkommunikationssystemen, Computern und Computer-Ausrüstung; Ubermittlung von
Nachrichten und Bildern mittels Telekommunikation; Beratung betreffend digitale
Bildarchive und digitale Bildkommunikationssysteme; die Gesellschaft kann
Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften kaufen, verkaufen und verwalten
und sich an anderen Unternehmen beteiligen
il Canton __________ le ha senza
indugio concesso le indennità erogate in seguito alla nota pandemia.
34. Dal canto suo
la Cassa ticinese ha riconosciuto il diritto all'indennità Covid-19 al
fotografo __________, ma non alla ricorrente.
35. La
concessione delle indennità a una società e non a un'altra che opera nel
medesimo segmento di settore distorce senza ombra di dubbio la normale concorrenza.
La decisione della Cassa si traduce nella penalizzazione di un'azienda a favore
di un'altra.” (Doc. I pag. 5-7)
La parte ricorrente ha
infine riassunto le circostanze a suo modo di vedere rilevanti per il caso di
specie, e meglio:
" 36.1. la
ricorrente è nata sulle ceneri della precedente ditta
individuale "__________",
nome che già da solo evoca e indirizza l'attività a manifestazioni e eventi;
36.2. nei suoi
16 anni di attività la ricorrente ha sempre e solo impiegato il proprio socio
specializzato nella fotografia di eventi e manifestazioni;
36.3. l'unico
dipendente ha ____________ anni e per tutta la sua carriera si è occupato di
fotografia per eventi e manifestazioni;
36.4. l'Allegato
Fatti
I CIC è diretto in generale al settore delle manifestazioni e l'elenco in esso
contenuto non è esaustivo ma sono solo esempi delle attività prese in
considerazione;
36.5. a altre
società (di qual si voglia forma giuridica) che operano nel medesimo segmento
di attività sono state concesse le indennità ILR e IPG Corona, nonostante
abbiano proprio come la ricorrente uno scopo sociale iscritto a RC più ampio.”
(Doc. I pag. 7)
1.5. Nella sua risposta del 9
febbraio 2021 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa, indicando
segnatamente:
"
(…) l’attività della RI 1 si limita all’esecuzione di servizi fotografici
e non all’organizzazione di eventi ai quali la stessa partecipa tramite
il signor __________ in qualità di fotografo.
In considerazione, da
un lato, (e già solo) dello scopo della società iscritto a Registro di
commercio e dall’altro dell’attività svolta così come descritta
dall’insorgente, si conferma, alla luce dell’Allegato I CIC, che i servizi
offerti, oltre che non essere eventi organizzati dalla società medesima, non
rientrano in alcuna delle differenti categorie rispettivamente attività
elencate.
Si evidenzia inoltre
che, ritenuto come la regolamentazione in materia di IPG Corona si applichi su
tutto il territorio nazionale, non si può che concludere che gli altri casi per
i quali è stato riconosciuto il diritto alla prestazione considerano
fattispecie diverse. (…)” (cfr. doc. III).
1.6. Il 16 febbraio 2021
l’insorgente, tramite il proprio patrocinatore, ha rilevato:
" (…)
6. Nella
risposta 9 febbraio 2021 la Cassa ammette infine che la ricorrente opera
effettivamente nel settore delle manifestazioni ma nega ancora il diritto
all’IPG Corona adducendo questa volta che anche se opera nel settore delle
manifestazioni, la ricorrente si limita a partecipare con la sua attività a
eventi organizzati da altri.
7. Come già
esposto nelle motivazioni del ricorso né il messaggio del CF, né la CIC
limitano il diritto agli organizzatori di eventi.
8. Al contrario
il CF sottolinea come gli aiuti non debbano sfalsare la normale concorrenza di
mercato.
9. Visto che
l’IPG Corona è stata concessa ad altri fotografi attivi nel settore delle
manifestazioni nello stesso modo non si capisce perché la stessa sia negata
alla ricorrente. (…)” (cfr. doc. V).
1.7. L’amministrazione, il 17
febbraio 2021, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare
(cfr. doc. VII)
1.8. Il doc. VII è stato inviato
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato alla RI 1 a
favore di __________ il diritto all’indennità perdita di guadagno in relazione
al coronavirus.
Ai sensi dell’art. 185
cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze
dev’essere limitata nel tempo.
L’art. 1 della Legge
federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge
sulle epidemie, LEp) prevede:
" La presente legge disciplina la protezione dell’essere umano dalle
malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.”
Giusta l’art. 2 cpv. 1
LEp:
"
1La presente legge
si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie
trasmissibili.”
Ex art. 6 cpv. 1 e 2 lett.
a e b LEp, relativo alla situazione particolare, il Consiglio federale può, a
fronte di un rischio elevato di contagio e di propagazione, o di un pericolo
per la salute pubblica, o ancora di un rischio di gravi conseguenze per
l’economia o per altri settori vitali, sentiti i Cantoni,
ordinare provvedimenti nei confronti delle singole persone e della popolazione.
L’art. 7 LEp enuncia:
" Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può
ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di
esso.”
2.2
Il Consiglio federale,
fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una
serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Con la prima ordinanza del
28.
febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo
svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero
presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il 13 marzo 2020 il
Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il
coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito
ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre
il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (le attività
presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono
state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o
private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai
ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato
consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il
personale).
Nel Canton Ticino il
Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262
dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio
cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi,
conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo
imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire
con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico
e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale,
regionale o locale.”).
In seguito, iI 14 marzo
2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura
di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i
punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le
stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali
parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il
Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di
rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.
Il 16 marzo 2020 il
Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art.
7.
LEp.
L’Ordinanza 2 COVID-19 è
stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
In particolare giusta
l’art. 6 concernente manifestazioni e strutture:
" 1È
vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le
manifestazioni sportive e le attività societarie.
2Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
a. negozi e
mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni ed erotici;
d. strutture
ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale
cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi,
palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e
zoologici e parchi di animali;
e. strutture
che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri,
saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.
3Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture
e manifestazioni:
a. negozi di
generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di
servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d’uso
quotidiano;
b. negozi di
cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e
strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
c. farmacie,
drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi
acustici);
d. uffici e
agenzie postali;
e. punti di
vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
f. banche;
g. stazioni di
servizio;
h. stazioni
ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
i. officine
di mezzi di trasporto;
j. pubblica
amministrazione;
k. strutture
sociali (p. es. centri di consulenza);
l. funerali
nella stretta cerchia familiare;
m. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche
e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo
il diritto federale e cantonale;
n. alberghi.
4Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3
devono rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità
pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone
presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli
assembramenti di persone.”
L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza
2.
COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.
Il 20 marzo 2020
nell’Ordinanza 2 COVID-19 sono stati introdotti i nuovi art. 7a (approvvigionamento
della popolazione con derrate alimentari), 7b (servizio universale della
posta), 7c (divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico) e 7d (provvedimenti
di prevenzione nei cantieri e nell’industria), validi dal 21 marzo al 19 aprile
2020.
(RU 2020 863).
Il Consiglio federale, il
27.
marzo 2020, ha introdotto nell’Ordinanza 2 COVID-19 il nuovo art. 7e (RU
2020.
1101; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78606.html).
Ai sensi di questo
disposto (cpv. 1 e 2), il Consiglio federale può, su domanda motivata,
autorizzare un Cantone in cui, a causa della situazione epidemiologica, sussiste
un pericolo particolare per la salute della popolazione a ordinare per un
periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle
attività di determinati settori dell’economia. Una simile domanda può essere
accolta secondo le condizioni enumerate dall’Ordinanza, e cioè se il Cantone
richiedente non dispone di sufficienti capacita nell’assistenza sanitaria, se è
altamente probabile che non siano attuabili i provvedimenti di prevenzione
sanitaria nei settori economici in questione, se le parti sociali hanno
acconsentito a queste restrizioni, se l’approvvigionamento della popolazione
resta garantito e se il funzionamento dei settori economici interessati e
compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.
L’art. 7e cpv. 1-3
dell’Ordinanza 2 COVID-19 è entrato in vigore retroattivamente il 21 marzo
2020.
Con Risoluzione n. 1649
del 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato del Canton Ticino, facendo riferimento
agli art. 7d e 7e dell’Ordinanza 2 COVD-19, ha confermato la chiusura di tutte
le attività commerciali e produttive private dal 30 marzo al 5 aprile 2020.
Inoltre il p.to 8 è stato precisato come segue:
" 8. Nel
rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale sono permessi
interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi,
situazioni di pericolo, servizi di picchetto per intervenire in caso di urgenze
e attività di manutenzione, se indispensabili alla salvaguardia di
apparecchiature (ascensori, sistemi di riscaldamento/raffrescamento, macchine
industriali, ecc.).”
Tali misure sono state
prorogate dapprima fino al 13 aprile 2020 con Risoluzione n. 1712 del 2 aprile
2020.
e poi fino al 19 aprile 2020 con Risoluzione n. 1722 del 6 aprile 2020.
L’art. 6 Ordinanza 2
COVID-19 è stato modificato il 17 aprile 2020 (con validità dal 27 aprile fino
al 10 maggio 2020; RU 2020 1249) come segue:
" Art. 6
cpv. 2 lett. c ed e, 3, frase introduttiva e lett. l, o, p e q
2Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
c. bar, nonché
discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse
quelle in locali privati;
e. Abrogato
3I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a:
l. funerali nella cerchia familiare;
o. centri
commerciali del fai da te e di giardinaggio, compresi i negozi di giardinaggio
e i fiorai;
p. strutture che
offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni
di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;
q. strutture
servisol quali solarium, impianti di autolavaggio o campi di fiori.”
Tale disposizione è stata
oggetto di modifica anche l’8 maggio 2020 con validità dall’11 maggio al 7
giugno 2020 (RU 2020 1499):
" Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e bbis nonché 3bis
2Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse,
segnatamente:
b. Abrogata
c. discoteche,
locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in
locali privati;
3I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti
strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di
protezione secondo l’articolo 6a e che lo mettano in atto:
b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura
di pasti;
bbis strutture
di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e
mense scolastiche);
3bisOltre al piano di protezione ai sensi dell’articolo
6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3 lettera bbis si
applica quanto segue:
a. la dimensione
dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo;
questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle
scuole dell’obbligo;
b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;
c. nelle mense
aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano
nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente
alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;
d. le strutture
di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;
e.
le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande;
ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.”
Dall’11
maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di
negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del
livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e
nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch
/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).
Giusta l’art. 6 cpv. 1, 2
e 3 Ordinanza 2 COVID-19 del 27 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1815):
" 1Le
grandi manifestazioni con più di 1000 persone sono vietate.
2Le manifestazioni con più di 300 persone sono vietate.
3Alle manifestazioni e alle strutture in cui si
svolgono, quali sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica
quanto segue: a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo
l’articolo 6d;
b. in caso di
contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica si
applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto;
c. chi organizza
la manifestazione deve designare una persona responsabile di far rispettare il
piano di protezione.”
Il 19 giugno 2020, visto l’art.
6.
cpv. 1 e 2 lett. a e b LEp (cfr. consid. 2.1.), è stata adottata l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di
COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione
particolare; cfr. RU 2020 2213).
L’art. 6 contempla delle
disposizioni particolari per le manifestazioni ed è entrato in vigore il 22
giugno 2020 (ad eccezione del cpv. 4 in vigore dal 20 giugno 2020). La validità
del cpv. 1 è stata limitata al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15).
Il tenore di tale disposto
è il seguente:
" 1Le
grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti sono
vietate.
2Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in
caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2
lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a
sedere con un massimo di 300 persone.
3Per le manifestazioni private, segnatamente gli eventi
familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i cui
partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo 3.
Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare misure
di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto delle
persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.
4Alle manifestazioni politiche e della società civile
si applica unicamente quanto segue:
a. è ammessa la presenza di oltre 1000 persone;
b. i partecipanti devono portare una mascherina facciale.
5Alle manifestazioni con un massimo di 30 persone si
applica unicamente l’articolo 3.”
Il 2 settembre 2020 l’art.
6.
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stato così modificato con
effetto dal 1° ottobre 2020 (cfr. RU 2020 3679):
" Art. 6,
rubrica e cpv. 2–4
Disposizioni particolari per manifestazioni con al massimo 1000
persone
2Per le manifestazioni con oltre 300 e fino a un
massimo di 1000 visitatori o un massimo di 1000 partecipanti, in caso di
registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b
occorre prevedere una suddivisione in settori con un massimo di 300 persone.
3Alle manifestazioni private con un massimo di 300 persone,
segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili
al pubblico o in cui le persone sono note agli organizzatori, si applica
unicamente l’articolo 3 e l’obbligo di indicare una persona responsabile del
rispetto delle raccomandazioni dell’UFSP relative all’igiene e al
comportamento. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né
adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di
contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.
4Abrogato.”
Sono pure stati introdotti
gli art. 6a, 6b e 6c relativi alle disposizioni particolari per le grandi
manifestazioni, alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in
leghe professionistiche e alle disposizioni particolari per le manifestazioni
politiche e della società civile (cfr. RU 2020 3680-3682).
2.3
Per frenare le conseguenze
economiche connesse alla diffusione del coronavirus il Consiglio federale ha,
inoltre, adottato l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno
in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31) del 20 marzo 2020, entrata in vigore retroattivamente il
17.
marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
L’art. 2 cpv. 3 della
menzionata Ordinanza, relativo agli aventi diritto, prevede:
" 3Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA
che, in seguito a un provvedimento di cui all’articolo 6 capoversi 1 e 2
dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo
2020.
subiscono una perdita di guadagno.”
Secondo l’art. 12 cpv. 1
LPGA è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall’esercizio di un’attività di salariato.
L’art. 4, relativo alla
forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che
l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni
cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv.
2).
Giusta l’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta
nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4).
L’art. 11 cpv. 1
della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di
guadagno(LIPG), a cui rinvia art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di
guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del
servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo
la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e
incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle
vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 Ordinanza Covid-19 perdita
di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
Covid-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
Il 16 aprile 2020 l’art. 2
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato modificato con effetto
retroattivo dal 17 marzo 2020 (RU 2020 1257-1259). Il cpv. 3 è stato oggetto di
modifiche ed è stato introdotto il cpv. 3bis:
" 3Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA
che subiscono una perdita di guadagno a causa di un provvedimento di cui
all’articolo 6 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19. La condizione del
capoverso 1bis lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
3bisI lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12
LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto
all’indennità, se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti
del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito
determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per l’anno
2019.
è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi. La condizione del capoverso 1bis
lettera c si applica anche a questi lavoratori indipendenti.”
La condizione del
capoverso 1bis lett. c enuncia che “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS)”.
Dal 19 giugno 2020 (con
effetto dal 17 marzo 2020; cfr. RU 2020 2223) l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza ha
il seguente tenore:
" All’accertamento
del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge
del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la
fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto
entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale
data.”
Esso è stato mantenuto
anche successivamente (cfr. Stato 1° luglio 2020; RU 2020 2729).
2.4
Con la modifica del 1° luglio
2020.
(cfr. RU 2020 2729), all’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno è stato aggiunto il cpv. 3ter:
" 3terHanno
diritto all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e
c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione
che lavorano nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di
reddito di cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS.”
L’art. 31 cpv. 3 lett. b e
c LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto il
coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo (lett. b),
rispettivamente le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di
un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell’azienda (lett. c), ossia le persone che in seno ad un’azienda
rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. STCA
38.2020.59
del 25 gennaio 2021 consid. 2.1.).
In virtù dell’art. 1a cpv.
1.
LAVS sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (art. 2 cpv. 3ter ultima frase)
le persone fisiche domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che
esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri
che lavorano all’estero al servizio della Confederazione, al servizio di
organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un
accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi
dell’articolo 12 LAVS, al servizio di organizzazioni private di assistenza
sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all’articolo
11.
della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e
l’aiuto umanitario internazionale (lett. c). Ai sensi del cpv. 1bis dell’art.
1a LAVS il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al capoverso 1
lettera c.
All’art. 3 cpv. 3 e 3bis è
stato previsto che per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e
3bis il diritto all’indennità si estingue il 16 settembre 2020, rispettivamente
che per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter esso inizia il 1°
giugno 2020 e si estingue il 16 settembre 2020.
Secondo l’art. 5 cpv. 4,
inoltre, l’indennità giornaliera delle persone di cui all’articolo 2 capoverso
3ter ammonta all’80 per cento del reddito sottoposto all’AVS nel 2019.
Per completezza va
osservato che i cpv. 3bis e 3ter dell’art. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno sono stati abrogati con la modifica dell’Ordinanza dell’11 settembre
2020.
entrata in vigore il 17 settembre 2020 (RU 2020 3705).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19 (provvedimenti volti a
indennizzare la perdita di guadagno), ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza (cfr. RU 2020 4571segg.) in base alle quali hanno in particolare
diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno
2021.
i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere
il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente
la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una
perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività
un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale
per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non
è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in
proporzione alla durata dell'attività.
È utile rilevare
che iI referendum contro la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze
del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19), è formalmente riuscito. Il 13 giugno 2021 tale legge - comprensiva
anche delle modifiche adottate il 19 marzo 2021 (che non riguardano tuttavia
l’art. 15 della Legge COVID-19; cfr. RS 818.102 stato al 20 marzo 2021; https://www.seco.admin.ch/seco/it/
home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html - sarà, dunque,
sottoposta a votazione popolare (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/ pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-82564.html: comunicato stampa
del 3 marzo 2021 pubblicato dalla Cancelleria federale).
2.5
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 18 gennaio 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
stata costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 14 versioni, cfr.
CIC versione 14, stato al 19 marzo 2021 pag. 2-18; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il p.to 3.2.3. della
Circolare valida dal 17 marzo 2020 riguarda il “diritto derivante dal divieto
di svolgere manifestazioni” e prevede:
" 1037 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti che hanno
dovuto
annullare una manifestazione in seguito al provvedimento di cui all’articolo 6
capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 e hanno quindi subìto una perdita di
guadagno.
1038.
Tra le manifestazioni in questione rientrano quelle
pubbliche
o
private, le manifestazioni sportive e le attività associative nel cui quadro
l’avente diritto esercita un’attività lucrativa indipendente. Possono quindi
aver diritto all’indennità, ad esempio, i musicisti, gli artisti di varietà o
gli autori.
1039.
Inoltre, hanno diritto all’indennità anche i lavoratori
indipendenti
che, in seguito all’annullamento delle manifestazioni, non hanno potuto fornire
i servizi e svolgere i mandati previsti. Vi rientrano ad esempio i fornitori, i
montatori di tendoni e di fiere, i tecnici del suono e della luce ecc.
1040.
Il diritto può nascere per i giorni della manifestazione
annullata
o per quelli necessari per compiere il lavoro richiesto, prima e dopo la
manifestazione in questione, ma al più presto il 17 marzo, e fino alla revoca
del provvedimento.”
I N. 1037-1039 segg. sono
rimasti invariati nelle seguenti versioni (dalla versione 2 stato al 17 aprile
2020.
alla versione 6 stato al 3 luglio 2020).
Il N. 1040 CIC stato al 3
luglio 2020 (versione 6) enuncia:
" 1040 Il
diritto all’indennità nasce a partire dal 17 marzo 2020 e
07/20 sussiste fino al 16 settembre
2020.”
Nella Circolare valida dal
17.
marzo 2020 (stato al 3 luglio 2020, versione 6) è stato, poi, aggiunto il
p.to 3.2.6. N.1041.4 e 1041.5 concernente il diritto a indennità delle “persone
in posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i coniugi che
lavorano nell’azienda”:
" 1041.4 Hanno
diritto all’indennità le persone in posizione analoga a
07/20 quella di
un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano nell’azienda secondo la
definizione di cui al capitolo 3.1.3 che – nel 2019 hanno conseguito un reddito
da lavoro soggetto all’AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; e
– sono
attive nel settore delle manifestazioni (v. elenco dell’Allegato I).
1041.5
L’estratto dettagliato del registro di commercio funge da
07/20 prova del
settore di attività. La cassa di compensazione si basa inoltre sui dati della
persona richiedente (autodichiarazione). Per verificare il settore di attività
si può utilizzare anche la panoramica dell’Allegato I
L’Allegato I enuncia:
" Allegato
I
Le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro
attive nel settore delle manifestazioni possono esercitare il diritto
all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 1° giugno
2020.
L’elenco seguente, non esaustivo, è inteso quale aiuto per capire
quali settori possono entrare in linea di conto. La sussistenza delle condizioni
di diritto va verificata caso per caso.
Settori potenzialmente interessati
Ditte di catering
In questa categoria rientrano i servizi di ristorazione per un
determinato evento in un luogo indicato dal cliente.
Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi
In questa categoria rientra l’organizzazione, l’amministrazione e
la pubblicizzazione di manifestazioni quali fiere, esposizioni, congressi,
conferenze e riunioni, con o senza gestione e messa a disposizione di personale
per l’esercizio delle strutture in cui si svolgono queste manifestazioni.
Fornitura di servizi per le arti sceniche
In questa categoria rientrano le attività connesse alla produzione
e alla rappresentazione di opere teatrali, opere liriche, concerti, spettacoli
di danza e di altro genere (attività di registi, produttori, scenografi,
macchinisti, tecnici delle luci ecc.).
Esercizio di strutture culturali e d’intrattenimento
In questa categoria rientra l’esercizio di sale da concerti,
teatri e altri locali per rappresentazioni artistiche.
Parchi di divertimento e tematici
In questa categoria rientrano svariate attrazioni quali luna park,
scivoli acquatici, giochi, show, mostre tematiche e aree picnic.
Fornitura di servizi d’intrattenimento e ricreativi
In questa categoria rientrano attività d’intrattenimento e per il
tempo libero non menzionate altrove (esclusi i parchi di divertimento e
tematici):
- esercizio di macchinette mangiasoldi;
- attività di parchi di divertimento e ricreativi (senza
pernottamento);
- esercizio di
mezzi di trasporto per il tempo libero e a scopo ricreativo, per esempio porti
turistici;
- esercizio di impianti sciistici;
- noleggio di
attrezzature nell’ambito di attività di divertimento e ricreative;
- esposizioni e fiere per il tempo libero e a carattere
ricreativo;
- attività
balneari, incluso il noleggio di cabine, armadietti e sedie a sdraio ecc.;
- esercizio di sale da ballo e discoteche senza vendita di
bevande;
- attività di
produttori e organizzatori di manifestazioni dal vivo (escluse le
manifestazioni artistiche e sportive), con o senza messa a disposizione di
strutture.”
I N. 1041.4 e 1041.5, come
pure l’Allegato I sono stati soppressi con la Circolare CIC stato al 17
settembre 2020 (versione 7).
2.6
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre
2019.
consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata
in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021
consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314
consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133
V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. STF 2C_105/2009
del 18 settembre 2009.
2.7
Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che la RI 1, iscritta a Registro di commercio
nel giugno 2004, è una società con sede a __________ che ha ripreso attivo e
passivo della cancellata ditta individuale “__________”. Lo scopo sociale della
Sagl è: “L'esecuzione di servizi fotografici di ogni genere.”
Soci della Sagl sono __________
e __________ con quota sociale di fr. 11'000.-- il primo, rispettivamente di fr.
9'000.-la seconda.
__________ è anche il
presidente della gerenza con diritto di firma individuale della Sagl, mentre __________
è socia e gerente con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC; doc. 004).
__________ è pure alle
dipendenze della ditta. Dal rispettivo certificato di salario relativo al 2019
del 31 gennaio 2019 (recte: 2020) risulta un salario lordo di fr. 57’600.--
(cfr. doc. 004).
La RI 1 si occupa
segnatamente di fotografie aeree, libri fotografici, fotografia sportiva, ma
soprattutto di fotografia professionale di eventi, quali __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________. I suoi clienti sono
principalmente gli organizzatori stessi degli eventi. In alcune occasioni __________
lavora come fotografo freel; doc. 006).
Dal conto economico
relativo al 2019 risulta che le entrate complessive della Sagl ammontano a fr.
70’862.46. Di queste fr. 42'295.45, ossia circa il 60%, sono connesse a
manifestazioni, e meglio __________ (fr. 4'308), __________ (fr. 7'000), __________
(fr. 5'887.95) e __________ (fr. 25'099.50; cfr. doc. K).
Dal documento “fatturato
2020” si evince, invece, da un lato, che le fotografie relative a eventi del
2020.
hanno fruttato fr. 14'900.--. Dall’altro, che fr. 1'900.-- concernono
ancora eventi del 2019 (cfr. doc. L).
Nel 2020 gli eventi e le
manifestazioni culturali, musicali, sportive e ricreative, come ad esempio __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, a cui la RI 1 avrebbe partecipato in
particolare nell’estate 2020 (cfr. doc. 002), sono stati annullati a causa
della pandemia dovuta al coronavirus.
In uno scritto del 30
giugno 2020 alla Cassa, __________ - al riguardo - ha indicato:
" (…) Fine
febbraio il volume di lavoro era quasi a 100% fino a metà settembre 2020.
L’agenda per il 2021 si è fortunatamente già riempita abbastanza bene – ma
resterà quel buco grande tra marzo e l’autunno 2020, motivato dalle decisioni
del Consiglio Federale, prese a marzo 2020 per combattere la pandemia.
Sto tipo di eventi di una certa grandezza
(che può permettersi la copertura fotografica professionale) non si inventano e
organizzano da un giorno all’altro! (…)” (Doc. 007)
Il 10 agosto 2020 alla
Cassa è, pertanto, pervenuta la domanda d’indennità di perdita di guadagno
Corona per il settore delle manifestazioni formulata dalla RI 1 a favore di __________
(cfr. doc. 004; consid. 1.1.).
Per completezza va
osservato che alla Sagl è stato riconosciuto il diritto a indennità per lavoro
ridotto a favore di __________ dal 20 marzo al 31 maggio 2020 (cfr. doc. I pag.
2; 005; 006; 007; C; D).
La Cassa, con decisione
dell’8 settembre 2020, ha negato il diritto a IPG Corona alla società, poiché
l’attività svolta da __________ non rientrerebbe fra quelle previste
dall’Allegato I della Circolare CIC (cfr. doc. 003; consid. 1.2.).
Il 18 dicembre 2020
l’amministrazione ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il
precedente provvedimento dell’8 settembre 2020 (cfr. doc. A; consid. 1.3.).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che
il Consiglio federale, il 1° luglio 2020, ha adottato l’art. 2 cpv. 3ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui hanno diritto
all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della
legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione che lavorano
nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di reddito di
cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS (cfr. consid.
2.4.).
Nel caso concreto, come
visto, la Cassa ha negato il diritto alle IPG Corona, in quanto l’attività
svolta non rientrerebbe nel settore ricreativo (cfr. doc. 003; doc. A; consid.
1.2.; 1.3.).
La ricorrente contesta
tale conclusione dell’amministrazione, sostenendo in buona sostanza che
l’attività della RI 1 è connessa principalmente a eventi e manifestazioni, in
occasione dei quali vengono effettuati servizi fotografici professionali (cfr.
doc. I; V; consid. 1.3.; 1.5.; 2.7.).
Deve, perciò, essere
esaminato, dapprima, cosa si intenda specificatamente per “le persone (…)
che lavorano nel settore delle manifestazioni” e in seguito
se
l’attività della RI 1 e quindi il lavoro svolto da __________ rientrano nel
campo di applicazione dell’art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno.
2.9
Per le norme del diritto
amministrativo valgono i metodi convenzionali d'interpretazione delle leggi
(formali). Pertanto, anche una norma di ordinanza è da interpretare in primo
luogo procedendo dalla sua lettera (cfr. STF K 139/02 del 22 aprile 2004
consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 130 V 294).
Se il suo testo è chiaro e
non è pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di
appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del
legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più
interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera
portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,
nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che
essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 135 V 153 consid. 4.1.; DTF 129 II 118 consid.
3.1, 129 V 103 consid. 3.2 e riferimenti). I lavori preparatori, segnatamente
laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse
interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed
evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di
disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere
ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 126 V 439 consid.
3b, 124 II 200 consid. 5c, 124 III 129 consid. 1b/aa, 124 V 189 consid. 3a con
riferimenti).
Occorre prendere la
decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un
risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale
federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per
accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un
pluralismo interpretativo (cfr. DTF 146 V 129 consid. 5.5.1.; DTF 135 III 483 consid.
5.1
pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella
che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario
non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale
federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali
(art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone
soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid.
3.5
pag. 567; DTF 131 II 710 consid.
4.1
pag. 716; DTF 130 II 65 consid.
4.2
pag. 71).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_118/2020 del 5 ottobre 2020 consid. 4.1.; STF
8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF
9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.
A titolo abbondanziale per
un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della
legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al
coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale
all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione (COVID-19)).
2.10
Il testo dell’art. 2 cpv. 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevedendo solamente che hanno diritto
all’IPG Corona le persone di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI che lavorano
nel settore delle manifestazioni,
non fornisce particolari elementi
che consentano di concludere che tale concetto vada interpretato nel senso di
una limitazione del diritto a chi è direttamente e strettamente coinvolto
nell’organizzazione e nell’esecuzione di una manifestazione oppure in modo più
ampio.
Per facilitare
l’applicazione dell’Ordinanza, i N. 1041.4 e 1041.5 della Circolare CIC
enunciano, da un lato, che hanno diritto all’IPG Corona le persone in posizione
analoga a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi che lavorano
nell’azienda che sono attive nel settore delle manifestazioni.
Dall’altro, che per stabilire
se l’ambito di attività rientra in quello delle manifestazioni la Cassa fa capo
all’estratto del RC che funge da prova del settore di attività, come pure si
basa sui dati dichiarati dal richiedente. A tale fine i N. 1041.4 e 1041.5
rinviano all’Allegato I il quale, precisando ad ogni modo che la sussistenza
delle condizioni del diritto va verificata caso per caso, elenca in modo
non esaustivo alcuni settori potenzialmente interessati, e meglio le ditte di
catering, gli organizzatori di fiere, esposizioni e congressi, la fornitura di
servizi per le arti sceniche, l’esercizio di strutture culturali e
d’intrattenimento, i parchi di divertimento e tematici, la fornitura di servizi
d’intrattenimento e ricreativi (cfr. consid. 2.5.).
In particolare i settori
menzionati a titolo esemplificativo riguardanti le ditte di catering e la
fornitura di servizi per le arti sceniche concernono dei servizi - ma non sono
gli unici - necessari per lo svolgimento e la buona riuscita di un determinato
evento.
In proposito non va, poi,
dimenticato che tramite l’introduzione del cpv. 3ter dell’art. 2 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno il Consiglio federale ha voluto estendere il
diritto all’indennità – per il periodo 1° giugno -16 settembre 2020 – anche ai
titolari di SA o Sagl impiegati nella propria impresa attiva nel settore
ricreativo che dal 1° giugno 2020 non avevano più diritto all’indennità per
lavoro ridotto dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 2
dell’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, abrogato tramite una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio
2020, entrata in vigore il 1° giugno 2020; cfr. RU 2020 877-879; RU 2020
1201; RU 2020 1777), benché il loro
settore continuasse a essere fortemente colpito dalla crisi del coronavirus.
L’intenzione del Consiglio federale era di trattare queste persone in modo
analogo ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79685.htm).
Il TCA rileva, inoltre,
che l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è un’ordinanza adottata dal
Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (art.
185.
cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo (cfr. consid. 2.3.),
attraverso la quale unitamente alle sue modifiche, si sono espressamente
riconosciute, per far fronte a una situazione eccezionale e urgente, delle
prestazioni a persone (tra le quali le persone con posizione analoga a quella
di un datore di lavoro che lavorano nel settore delle manifestazioni) che
normalmente non avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in
connessione all’esercizio della propria professione.
In simili condizioni
occorre concludere che
l’espressione
“le persone (…) che
lavorano nel settore delle manifestazioni” si riferisce a tutti coloro che
sono concretamente attivi nell’ambito delle manifestazioni senza limitare il
diritto unicamente a chi si occupa direttamente dell’organizzazione e
dell’esecuzione in senso stretto della manifestazione, bensì comprendendo anche
le persone che lavorano indirettamente per la stessa, ad esempio consentendo
all’organizzatore vero e proprio di preparare al meglio l’evento,
rispettivamente svolgendo attività collaterali che forniscono valore aggiunto
alla manifestazione e permettono a chi effettua tali attività di garantirsi -
per il tipo di prestazione e grazie all’ingente numero di persone che
partecipano all’evento come protagonisti o pubblico - determinate entrate.
2.11
Nel caso di specie, lo scopo
sociale della RI 1 risultante dall’estratto RC è l'esecuzione di servizi
fotografici di ogni genere (cfr. consid. 2.7.).
Già lo scopo sociale,
quindi, prevedendo l'esecuzione di servizi fotografici contempla un’attività che
è legata ad ogni modo alle manifestazioni, in quanto può consentirne in
particolare la comunicazione e la pubblicità.
In effetti l’azienda in
questione offre direttamente agli organizzatori, rispettivamente tramite __________
quale freelance per __________, la possibilità che vengano effettuate
fotografie professionali di un evento specifico che possono poi essere
distribuite a; consid. 2.7.).
I servizi forniti dalla RI
1.
sono, perciò, importanti ad esempio per il marketing di una manifestazione.
L’attività della Sagl nel
2020.
è forzatamente calata in modo notevole a seguito dell’annullamento a causa
della pandemia da coronavirus dei vari eventi sportivi, musicali, culturali programmati
da tempo (cfr. consid. 2.7.).
Ne discende, esaminato
specificatamente il caso concreto come contemplato dall’Allegato I (cfr.
consid. 2.10.; 2.5.), che l’attività espletata dalla RI 1 e di conseguenza da __________
rientra nel settore delle manifestazioni.
Quanto asserito dalla
Cassa, e meglio che “l’attività commerciale della RI 1 può infatti proseguire
senza appoggiarsi esclusivamente al settore delle manifestazioni. Lo scopo
della società non impone alla medesima di impiegare i servizi fotografici del
signor __________ esclusivamente agli eventi, ma indica tale attività in maniera
generica e dunque anche al di fuori del settore in parola. (…)”
(cfr. doc. A; consid. 1.3.), non permette di giungere a un esito differente
della vertenza.
Infatti, anche se non può
essere negato che la società potrebbe diversificare la propria attività
rispetto all’ambito delle manifestazioni - come del resto già fa, ad esempio
contribuendo all’allestimento e alla vendita di libri fotografici relativi in
particolare al Ticino le cui entrate per il 2018-2019 ammontano in ogni caso a
fr. 1'227.-- (cfr. consid. 2.7.; __________; doc. L) -, risulta di fatto poco
verosimile che per l’estate 2020 la stessa potesse riorganizzarsi in modo tale da
indirizzare le proprie mansioni principalmente ad altri segmenti di settore,
visto che, da un lato, le misure di chiusura e limitazione degli eventi sono
state decretate dal Consiglio federale tra la primavera e l’estate 2020
progressivamente in base all’evoluzione della situazione epidemiologica (cfr.
consid. 2.3.), dall’altro, __________, nato nel 1957 (cfr. doc. 004), è specializzato
quale fotografo di importanti eventi, occupazione che negli ultimi anni ha
permesso alla società di).
La Sagl non ha avuto,
pertanto, il tempo materiale nella primavera/estate 2020 di potere orientare in
modo preponderante la propria attività verso ambiti differenti da quelli della
fotografia professionale di eventi e manifestazioni.
2.12
Alla luce di tutto quanto
esposto e considerato che dal certificato di salario relativo al periodo
gennaio - dicembre 2019 si evince che __________ ha percepito uno stipendio
lordo di fr. 57’600.-- (cfr. doc. 004), occorre concludere che, già a
prescindere dall’applicazione del principio di parità di trattamento invocata
dall’insorgente (cfr. doc. I; V; G), la RI 1 ha di principio diritto all’IPG
Corona a favore di __________ dal 1° giugno al 16 settembre 2020 in virtù degli
art. 2 cpv. 3ter e 3 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. consid.
2.4.; 2.10.; 2.11.).
2.13
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e
seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 18 gennaio 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto
di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della
presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano
espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Eine Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
L’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.
2.14
Vincente
in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo
di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30
Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione
su opposizione del 18 dicembre 2020 è annullata.
§§ La
RI 1 ha diritto (per principio) all’IPG Corona a favore di __________ dal 1°
giugno al 16 settembre 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 2’000.- a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti