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Decisione

42.2021.80

Richiesta di indennità giornaliera per il coronavirus per il mese di dicembre 2020 respinta poiché la cifra d'affari di quel mese non è inferiore del 50%, rispettivamente del 40% rispetto alla cifra d

21 febbraio 2022Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

" 1065.2 Per

il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal

1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

" 1065.2 Per

il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi:

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

Nel mese di dicembre 2021

il marginale 1069.2 è stato modificato:

" 1069.2 Se

l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo

12/21 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio

dell’attività nel 2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito

per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.”

2.3. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

Considerandi

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn 1992, pagg. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4

Nella presente evenienza

occorre stabilire se l’attività della ricorrente ha subito, nel mese di

dicembre 2020, una limitazione considerevole a causa del coronavirus, ossia se

si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55%

dal 1° dicembre 2020 al 18 dicembre 2020 e al 40% dal 19 dicembre 2020 al 31

dicembre 2020 rispetto alla cifra d’affari media del periodo dal 2015 al 2019

(art. 2 cpv. 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Dalle tavole processuali

emerge che la società ricorrente ha iniziato l’attività il __________ 2013

(cfr. doc. 5/1, pag. 4).

Nel periodo dal 1° gennaio

2015.

al 31 dicembre 2019 la cifra d’affari media mensile è stata pari a fr. 230'786

(doc. 5/1: [1'841'707.73 + 2'325'036 + 2'770'032 + 3'116'218 + 3'794’189] : 60).

Se ridotta del 55%, la

cifra d’affari media mensile ammonta a fr. 103'854, se ridotta del 40%

raggiunge fr. 138'472. Considerato che nella richiesta di prestazioni la

ricorrente ha indicato che la cifra d’affari del mese di dicembre 2020 è stata

di fr. 163'025.45 (doc. 5/1), a giusta ragione la Cassa non ha riconosciuto

alcuna prestazione.

La ricorrente chiede

tuttavia che dalla cifra d’affari lorda vengano dedotti gli importi di due

fatture che rappresentano l’incasso di una somma versata ad un artista al netto

delle spettanze della società in base a due eventi del dicembre 2020.

La richiesta va respinta.

Infatti, come rilevato dall’amministrazione in sede di risposta, la cifra

d’affari rappresenta il volume del fatturato complessivo delle vendite dei beni

o dei servizi di un’impresa (cfr. anche https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/glossar/cifra-d-affari.html:

“somma delle vendite dei beni o dei servizi di un’impresa durante un anno

contabile”).

Per cui tutte le fatture

emesse nel mese di dicembre 2020 vanno prese in considerazione nella cifra

d’affari di quel mese.

Del resto, la medesima

insorgente ne è consapevole, poiché in sede di ricorso afferma che “siamo

ben consci che quello che voi chiedete è un lordo (cioè la cifra d’affari

complessiva) e non il ricavo netto” (doc. I).

L’insorgente si lamenta inoltre

del fatto che la media della cifra d’affari degli anni dal 2015 al 2019 non considera

la realtà economica poiché l’attività è stata avviata il __________ 2013 ed il

volume degli affari era inizialmente nettamente inferiore rispetto agli ultimi

anni.

La circostanza secondo cui

all’inizio di un’attività la cifra d’affari è più bassa, poiché occorre

costituire una clientela, è usuale ma non permette un diverso calcolo della

cifra d’affari poiché sarebbe in contrasto con quanto prevedono l’ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno (cfr. art. 2 cpv. 3ter) e le direttive (cfr.

marginale 1041.3 CIC), secondo le quali occorre prendere in considerazione la

cifra d’affari conseguita per il periodo dal 2015 al 2019 (cfr. STCA

42.2021

-56 del 18 ottobre 2021, consid. 2.6.) e violerebbe la parità di

trattamento e la sicurezza del diritto, portando a soluzioni arbitrarie e differenti

per ogni assicurato che potrebbe scegliere il periodo che più gli conviene

(cfr. STCA 42.2021.55-56 del 18 ottobre 2021, consid. 2.6.).

Questo Tribunale non ha

pertanto alcun motivo per scostarsi dal calcolo effettuato dalla Cassa.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 20 dicembre 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.

]; Kieser, Covid-19 –

Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama

der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2020 pag. 741 n.

30).

Sul tema cfr. anche le

sentenze 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti