42.2021.80
Richiesta di indennità giornaliera per il coronavirus per il mese di dicembre 2020 respinta poiché la cifra d'affari di quel mese non è inferiore del 50%, rispettivamente del 40% rispetto alla cifra d'affari media del periodo 2015-2019
21 febbraio 2022Italiano26 min
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2021.80
cs
Lugano
21 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 emanata
da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 14
maggio 2021 (doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione del 22 novembre
2021 (doc. 1), la CO 1 (di seguito: Cassa) ha respinto la richiesta della RI 1
per l’ottenimento delle indennità per perdita di guadagno per il coronavirus
per il mese di dicembre 2020 in favore di __________, nata nel 1980, socia
della società (cfr. doc. 5), e dunque persona in posizione assimilabile a
quella di un datore di lavoro.
A motivazione della
reiezione dell’opposizione l’amministrazione ha affermato:
" (&)
5. Per quanto
qui d’interesse, la cifra d’affari media mensile riferita al periodo 2015-2019
conseguita dall’opponente è pari a CHF 230'786.- (CHF 13'847'183.- diviso per
60 mesi) che, se ridotta del 55% corrisponde a CHF 103'854.- e, se ridotta del
40%, a CHF 138'472.-.
Nell’evenienza concreta, l’opponente
ha indicato per il mese di dicembre 2020 di aver conseguito una cifra d’affari
effettiva pari a CHF 163'025.45, importo superiore sia a CHF 103'854.- sia a
CHF 138'472.-.
Ne discende che l’opponente non ha
subito una limitazione considerevole della propria attività.
Essendo, come già rilevato nella
decisione impugnata, le condizioni per l’ottenimento dell’IPG Corona
cumulative, non è necessario esaminare se l’opponente ha subito una perdita di
guadagno.” (doc. 1)
1.2. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I). La
ricorrente afferma che la cifra d’affari globale del mese di dicembre 2020 ammonta
a fr. 163'025.45, ma che l’importo non va considerato quale guadagno poiché due
fatture emesse in dicembre 2020, di euro 52'000, rispettivamente di euro 32'000,
rappresentano l’incasso di una somma che è stata versata ad un artista, al
netto delle spettanze relative a due eventi.
Di norma la società
procaccia un contratto ad un artista e il teatro paga direttamente l’artista
che poi versa alla società una spettanza sul cachet lordo percepito dal teatro.
In altre occasioni, come
nel caso in esame, la società è promoter di eventi artistici, si assume il
rischio d’impresa e riceve dal teatro, rispettivamente da altre organizzazioni,
il compenso globale per aver portato l’evento e per questo incassa il totale di
quanto pattuito sia per il lavoro che per la prestazione dell’artista. Quello
che riceve la società non è pertanto da considerare al 100% guadagno perché
deve ancora pagare l’artista.
La ricorrente afferma di
rendersi conto che viene richiesta la cifra d’affari complessiva e non il
ricavo netto, ma questi eventi capitano casualmente, senza un ordine preciso, nel
corso dell’anno, e nel mese in cui la società percepisce il compenso la cifra
risulta naturalmente più elevata rispetto al normale incasso mensile.
La società chiede conseguentemente
di rivedere il calcolo della cifra d’affari che in base al cambio applicato
dovrebbe essere inferiore sia a fr. 138'472 che a fr. 103'854.
L’insorgente sostiene
infine che la media dal 2015 al 2019 non tiene conto del fatto che la cifra
d’affari è cresciuta significativamente nel tempo rispetto agli inizi
dell’attività.
1.3. Con risposta del 21 gennaio
2022 la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando
come le normative in vigore non prevedono alcun margine di manovra nella
valutazione della diminuzione della cifra d’affari (doc. VI). La richiesta
della ricorrente non può essere accolta poiché la cifra d’affari rappresenta il
volume del fatturato complessivo delle vendite dei beni o dei servizi di
un‘impresa. Per cui le due fatture emesse nel dicembre 2020 vanno conteggiate
nella cifra d’affari di quel mese.
in diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2
cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il
Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della
legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale
ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 4 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero
delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5,
riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera
ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito
prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del
reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità
ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter nel
tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU
2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione
dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi
su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,
109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS
conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a
un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del
capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione
fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato
rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio
2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di
tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel commento
alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di
principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi
(contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa
soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se
questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità.
Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore
della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella
decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la
persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni
future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del
capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.
1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata
dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei
contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.2. Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020
(stato: 2 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è
costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 24 versioni, cfr. CIC
versione 24; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il
p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e
aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3 L’attività è considerata aver subito una
limitazione
03/21 considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento
rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,
la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va
calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio
2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore
mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e
spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre
2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per
cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la
diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio
del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire
dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio
dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60
bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5 Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono
dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono
aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione
della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le
cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di
statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di
persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la
verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo
statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6 Se l’attività lucrativa è stata
avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito
di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in
reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7 Nel caso dei lavoratori
indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a
titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano
soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.
Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale
sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa
attività.
1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di
dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,
possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare
il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro
invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra
d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero
mese di dicembre. (…)”
Dal mese di dicembre 2021
il marginale 1041.5, prevede:
" 1041.5 Le
persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel
12/21 2020, nel 2021 o nel 2022
devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della
cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono
aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione
della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le
cifre d’affari più elevate.”
Per le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
" 1069.1 Per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
Fatti
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il
marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2
del seguente tenore:
" 1065.2 Per
il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
07/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°
luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal
1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
" 1065.2 Per
il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021.
Esempi:
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal
primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
Nel mese di dicembre 2021
il marginale 1069.2 è stato modificato:
" 1069.2 Se
l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo
12/21 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio
dell’attività nel 2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito
per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.”
2.3. Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
Considerandi
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn 1992, pagg. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4
Nella presente evenienza
occorre stabilire se l’attività della ricorrente ha subito, nel mese di
dicembre 2020, una limitazione considerevole a causa del coronavirus, ossia se
si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55%
dal 1° dicembre 2020 al 18 dicembre 2020 e al 40% dal 19 dicembre 2020 al 31
dicembre 2020 rispetto alla cifra d’affari media del periodo dal 2015 al 2019
(art. 2 cpv. 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Dalle tavole processuali
emerge che la società ricorrente ha iniziato l’attività il __________ 2013
(cfr. doc. 5/1, pag. 4).
Nel periodo dal 1° gennaio
2015.
al 31 dicembre 2019 la cifra d’affari media mensile è stata pari a fr. 230'786
(doc. 5/1: [1'841'707.73 + 2'325'036 + 2'770'032 + 3'116'218 + 3'794’189] : 60).
Se ridotta del 55%, la
cifra d’affari media mensile ammonta a fr. 103'854, se ridotta del 40%
raggiunge fr. 138'472. Considerato che nella richiesta di prestazioni la
ricorrente ha indicato che la cifra d’affari del mese di dicembre 2020 è stata
di fr. 163'025.45 (doc. 5/1), a giusta ragione la Cassa non ha riconosciuto
alcuna prestazione.
La ricorrente chiede
tuttavia che dalla cifra d’affari lorda vengano dedotti gli importi di due
fatture che rappresentano l’incasso di una somma versata ad un artista al netto
delle spettanze della società in base a due eventi del dicembre 2020.
La richiesta va respinta.
Infatti, come rilevato dall’amministrazione in sede di risposta, la cifra
d’affari rappresenta il volume del fatturato complessivo delle vendite dei beni
o dei servizi di un’impresa (cfr. anche https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/glossar/cifra-d-affari.html:
“somma delle vendite dei beni o dei servizi di un’impresa durante un anno
contabile”).
Per cui tutte le fatture
emesse nel mese di dicembre 2020 vanno prese in considerazione nella cifra
d’affari di quel mese.
Del resto, la medesima
insorgente ne è consapevole, poiché in sede di ricorso afferma che “siamo
ben consci che quello che voi chiedete è un lordo (cioè la cifra d’affari
complessiva) e non il ricavo netto” (doc. I).
L’insorgente si lamenta inoltre
del fatto che la media della cifra d’affari degli anni dal 2015 al 2019 non considera
la realtà economica poiché l’attività è stata avviata il __________ 2013 ed il
volume degli affari era inizialmente nettamente inferiore rispetto agli ultimi
anni.
La circostanza secondo cui
all’inizio di un’attività la cifra d’affari è più bassa, poiché occorre
costituire una clientela, è usuale ma non permette un diverso calcolo della
cifra d’affari poiché sarebbe in contrasto con quanto prevedono l’ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno (cfr. art. 2 cpv. 3ter) e le direttive (cfr.
marginale 1041.3 CIC), secondo le quali occorre prendere in considerazione la
cifra d’affari conseguita per il periodo dal 2015 al 2019 (cfr. STCA
42.2021.55-56 del 18 ottobre 2021, consid. 2.6.) e violerebbe la parità di
trattamento e la sicurezza del diritto, portando a soluzioni arbitrarie e differenti
per ogni assicurato che potrebbe scegliere il periodo che più gli conviene
(cfr. STCA 42.2021.55-56 del 18 ottobre 2021, consid. 2.6.).
Questo Tribunale non ha
pertanto alcun motivo per scostarsi dal calcolo effettuato dalla Cassa.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.5
L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 20 dicembre 2021, per cui si applica la nuova
disposizione legale.
Trattandosi
di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.
1.
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS
830.31]; Kieser, Covid-19 –
Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama
der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2020 pag. 741 n.
30).
Sul tema cfr. anche le
sentenze 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,
consid. 5.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti