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Decisione

42.2021.80

Richiesta di indennità giornaliera per il coronavirus per il mese di dicembre 2020 respinta poiché la cifra d'affari di quel mese non è inferiore del 50%, rispettivamente del 40% rispetto alla cifra d'affari media del periodo 2015-2019

21 febbraio 2022Italiano26 min

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2021.80

cs

Lugano

21 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 emanata

da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione formale del 14

maggio 2021 (doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione del 22 novembre

2021 (doc. 1), la CO 1 (di seguito: Cassa) ha respinto la richiesta della RI 1

per l’ottenimento delle indennità per perdita di guadagno per il coronavirus

per il mese di dicembre 2020 in favore di __________, nata nel 1980, socia

della società (cfr. doc. 5), e dunque persona in posizione assimilabile a

quella di un datore di lavoro.

A motivazione della

reiezione dell’opposizione l’amministrazione ha affermato:

" (&)

5. Per quanto

qui d’interesse, la cifra d’affari media mensile riferita al periodo 2015-2019

conseguita dall’opponente è pari a CHF 230'786.- (CHF 13'847'183.- diviso per

60 mesi) che, se ridotta del 55% corrisponde a CHF 103'854.- e, se ridotta del

40%, a CHF 138'472.-.

Nell’evenienza concreta, l’opponente

ha indicato per il mese di dicembre 2020 di aver conseguito una cifra d’affari

effettiva pari a CHF 163'025.45, importo superiore sia a CHF 103'854.- sia a

CHF 138'472.-.

Ne discende che l’opponente non ha

subito una limitazione considerevole della propria attività.

Essendo, come già rilevato nella

decisione impugnata, le condizioni per l’ottenimento dell’IPG Corona

cumulative, non è necessario esaminare se l’opponente ha subito una perdita di

guadagno.” (doc. 1)

1.2. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I). La

ricorrente afferma che la cifra d’affari globale del mese di dicembre 2020 ammonta

a fr. 163'025.45, ma che l’importo non va considerato quale guadagno poiché due

fatture emesse in dicembre 2020, di euro 52'000, rispettivamente di euro 32'000,

rappresentano l’incasso di una somma che è stata versata ad un artista, al

netto delle spettanze relative a due eventi.

Di norma la società

procaccia un contratto ad un artista e il teatro paga direttamente l’artista

che poi versa alla società una spettanza sul cachet lordo percepito dal teatro.

In altre occasioni, come

nel caso in esame, la società è promoter di eventi artistici, si assume il

rischio d’impresa e riceve dal teatro, rispettivamente da altre organizzazioni,

il compenso globale per aver portato l’evento e per questo incassa il totale di

quanto pattuito sia per il lavoro che per la prestazione dell’artista. Quello

che riceve la società non è pertanto da considerare al 100% guadagno perché

deve ancora pagare l’artista.

La ricorrente afferma di

rendersi conto che viene richiesta la cifra d’affari complessiva e non il

ricavo netto, ma questi eventi capitano casualmente, senza un ordine preciso, nel

corso dell’anno, e nel mese in cui la società percepisce il compenso la cifra

risulta naturalmente più elevata rispetto al normale incasso mensile.

La società chiede conseguentemente

di rivedere il calcolo della cifra d’affari che in base al cambio applicato

dovrebbe essere inferiore sia a fr. 138'472 che a fr. 103'854.

L’insorgente sostiene

infine che la media dal 2015 al 2019 non tiene conto del fatto che la cifra

d’affari è cresciuta significativamente nel tempo rispetto agli inizi

dell’attività.

1.3. Con risposta del 21 gennaio

2022 la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando

come le normative in vigore non prevedono alcun margine di manovra nella

valutazione della diminuzione della cifra d’affari (doc. VI). La richiesta

della ricorrente non può essere accolta poiché la cifra d’affari rappresenta il

volume del fatturato complessivo delle vendite dei beni o dei servizi di

un‘impresa. Per cui le due fatture emesse nel dicembre 2020 vanno conteggiate

nella cifra d’affari di quel mese.

in diritto

2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il

Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della

legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale

ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 4 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero

delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5,

riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera

ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito

prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità

ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel

tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU

2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione

dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi

su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5,

109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS

conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a

un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,

capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del

capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione

fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato

rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio

2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di

tassazione fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel commento

alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di

principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi

(contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa

soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se

questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità.

Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore

della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella

decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la

persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni

future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del

capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv.

1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata

dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei

contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.2. Nella Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020

(stato: 2 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è

costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 24 versioni, cfr. CIC

versione 24; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il

p.to 3.2.5. “Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4 novembre 2020 e

aggiornato successivamente, prevede:

" 1041.2 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività è considerata aver subito una

limitazione

03/21 considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento

rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,

la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va

calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio

2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore

mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e

spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre

2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per

cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la

diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4 Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio

del 2015 ci si

11/20 basa sulla media a partire

dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In caso di avvio

dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60

bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

1041.5 Le persone che hanno avviato la

loro attività lucrativa nel

03/21 2020 o nel 2021 devono

dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono

aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione

della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le

cifre d’affari più elevate.

1041.5a In caso di cambiamento di

statuto giuridico (trasformazione

01/21b di ditte individuali, società di

persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la

verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo

statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

1041.6 Se l’attività lucrativa è stata

avviata meno di un anno fa, dopo

11/20 il 2019, il limite di reddito

di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in

reddito annuo (cfr. N. 1067).

1041.7 Nel caso dei lavoratori

indipendenti e delle persone in

11/20 posizione assimilabile a quella

di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a

titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano

soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.

Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale

sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa

attività.

1041.8 Gli aventi diritto che, per il mese di

dicembre, dimostrano di

12/20 aver avuto una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,

possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare

il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro

invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra

d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero

mese di dicembre. (…)”

Dal mese di dicembre 2021

il marginale 1041.5, prevede:

" 1041.5 Le

persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel

12/21 2020, nel 2021 o nel 2022

devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della

cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono

aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione

della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le

cifre d’affari più elevate.”

Per le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:

" 1069.1 Per

stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067.

1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il

calcolo

11/20 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è

stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il

Fatti

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

" 1065.2 Per

il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal

1° settembre 2021 il marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

" 1065.2 Per

il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi:

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

Nel mese di dicembre 2021

il marginale 1069.2 è stato modificato:

" 1069.2 Se

l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo

12/21 dell’indennità

ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre

in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio

dell’attività nel 2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito

per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.”

2.3. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

Considerandi

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn 1992, pagg. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4

Nella presente evenienza

occorre stabilire se l’attività della ricorrente ha subito, nel mese di

dicembre 2020, una limitazione considerevole a causa del coronavirus, ossia se

si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55%

dal 1° dicembre 2020 al 18 dicembre 2020 e al 40% dal 19 dicembre 2020 al 31

dicembre 2020 rispetto alla cifra d’affari media del periodo dal 2015 al 2019

(art. 2 cpv. 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Dalle tavole processuali

emerge che la società ricorrente ha iniziato l’attività il __________ 2013

(cfr. doc. 5/1, pag. 4).

Nel periodo dal 1° gennaio

2015.

al 31 dicembre 2019 la cifra d’affari media mensile è stata pari a fr. 230'786

(doc. 5/1: [1'841'707.73 + 2'325'036 + 2'770'032 + 3'116'218 + 3'794’189] : 60).

Se ridotta del 55%, la

cifra d’affari media mensile ammonta a fr. 103'854, se ridotta del 40%

raggiunge fr. 138'472. Considerato che nella richiesta di prestazioni la

ricorrente ha indicato che la cifra d’affari del mese di dicembre 2020 è stata

di fr. 163'025.45 (doc. 5/1), a giusta ragione la Cassa non ha riconosciuto

alcuna prestazione.

La ricorrente chiede

tuttavia che dalla cifra d’affari lorda vengano dedotti gli importi di due

fatture che rappresentano l’incasso di una somma versata ad un artista al netto

delle spettanze della società in base a due eventi del dicembre 2020.

La richiesta va respinta.

Infatti, come rilevato dall’amministrazione in sede di risposta, la cifra

d’affari rappresenta il volume del fatturato complessivo delle vendite dei beni

o dei servizi di un’impresa (cfr. anche https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/glossar/cifra-d-affari.html:

“somma delle vendite dei beni o dei servizi di un’impresa durante un anno

contabile”).

Per cui tutte le fatture

emesse nel mese di dicembre 2020 vanno prese in considerazione nella cifra

d’affari di quel mese.

Del resto, la medesima

insorgente ne è consapevole, poiché in sede di ricorso afferma che “siamo

ben consci che quello che voi chiedete è un lordo (cioè la cifra d’affari

complessiva) e non il ricavo netto” (doc. I).

L’insorgente si lamenta inoltre

del fatto che la media della cifra d’affari degli anni dal 2015 al 2019 non considera

la realtà economica poiché l’attività è stata avviata il __________ 2013 ed il

volume degli affari era inizialmente nettamente inferiore rispetto agli ultimi

anni.

La circostanza secondo cui

all’inizio di un’attività la cifra d’affari è più bassa, poiché occorre

costituire una clientela, è usuale ma non permette un diverso calcolo della

cifra d’affari poiché sarebbe in contrasto con quanto prevedono l’ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno (cfr. art. 2 cpv. 3ter) e le direttive (cfr.

marginale 1041.3 CIC), secondo le quali occorre prendere in considerazione la

cifra d’affari conseguita per il periodo dal 2015 al 2019 (cfr. STCA

42.2021.55-56 del 18 ottobre 2021, consid. 2.6.) e violerebbe la parità di

trattamento e la sicurezza del diritto, portando a soluzioni arbitrarie e differenti

per ogni assicurato che potrebbe scegliere il periodo che più gli conviene

(cfr. STCA 42.2021.55-56 del 18 ottobre 2021, consid. 2.6.).

Questo Tribunale non ha

pertanto alcun motivo per scostarsi dal calcolo effettuato dalla Cassa.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 20 dicembre 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale.

Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art.

1.

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS

830.31]; Kieser, Covid-19 –

Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama

der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, 2020 pag. 741 n.

30).

Sul tema cfr. anche le

sentenze 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 5.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti