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Decisione

42.2022.10

A ragione ritenuta richiesta condono del rimborso di prestazioni a seguito del versamento del capitale LPP irricevibile. Per rimborso ex art. 33 Las non è previsto condono. Rettamente pure negato condono x restituzione prestaz. riceute da 2/19 a 1/20. No buona fede. Non informato tempestivamente

11 luglio 2022Italiano36 min

la richiesta di RI 1 relativa al condono del rimborso di fr. 48'340.65, rispettivamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.10-11

rs

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2022 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 27 e del 28 dicembre 2021

emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501

Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 (__________.1958) è al

beneficio dell’assistenza sociale dal giugno 2009 (cfr. doc. 102) e nel periodo

dal mese di giugno 2009 al mese di gennaio 2019 ha percepito prestazioni

assistenziali per complessivi fr. 158'036.80 (cfr. doc. 102-122; 23).

Il 18 gennaio 2019 la __________,

su richiesta dell’interessato, gli ha versato un capitale LPP, pari all’importo

di fr. 73'340.65 (cfr. doc. 96; 68; 45; 281; 283; 28).

1.2. L’Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento (USSI), il 18 dicembre 2020, successivamente alla

comunicazione di RI 1 in merito all’accredito del capitale della previdenza

professionale (cfr. doc. 41), contestuale alla richiesta di rinnovo delle

prestazioni assistenziali del giugno 2020, gli ha chiesto, dopo aver dedotto

dalla somma di fr. 73'340.65 la quota esente di fr. 25'000.--, il rimborso di

fr. 48'340.65 ai sensi dell’art. 33 lett. b Las (cfr. doc. 75-76).

1.3. Il 18 dicembre 2020

l’amministrazione ha emesso nei confronti di RI 1 anche un ordine di

restituzione di fr. 15'000.-- relativi alla parte di prestazioni assistenziali

percepite a torto dal mese di febbraio 2019 al mese di gennaio 2020 ex art. 36

Las e 26 Laps (cfr. doc. 39-40).

1.4. Con scritto del 16 gennaio

2021 RI 1 ha postulato il condono sia dell’importo di fr. 15'000.-- chiesto in

restituzione, che della somma di fr. 48'340.65 di cui è stato domandato il

rimborso. Egli ha asserito, da un lato, di aver agito in buona fede, in quanto

aveva veramente bisogno del capitale LPP a causa di una situazione finanziaria

precaria e di aver trasmesso in maniera chiara e corretta la documentazione

inerente la previdenza professionale in occasione del rinnovo delle prestazioni

assistenziali del 19 giugno 2020.

Dall’altro, che le sue

condizioni economiche non gli permettono di rimborsare l’importo e che nemmeno

ha diritto alle PC.

Il medesimo ha, inoltre,

comunicato che la sua intenzione è di restituire tutto quello che ha ricevuto

dall’assistenza sociale fino al 30 ottobre 2020, e meglio fr. 204'281.60, una

volta venduta la casa di __________, ciò che si dovrebbe realizzare entro il 31

dicembre 2024 (cfr. doc. 31-34).

1.5. L’USSI, con decisione del 16

marzo 2021, ha ritenuto irricevibile la domanda di condono del 16 gennaio 2021

relativamente al rimborso di fr. 48'340.65, rilevando che il condono concerne

le prestazioni indebitamente percepite, ossia corrisposte ma non dovute, e non

il rimborso connesso al fatto che successivamente al versamento delle

prestazioni dovute subentra una situazione che ne giustifica il rimborso, come

nel caso di acquisizione di una sostanza ai sensi dell’art. 33 lett. b Las

(cfr. doc. 65-66).

1.6. Con ulteriore decisione del

17 marzo 2021 l’amministrazione ha respinto la richiesta di condono del 16

gennaio 2021 riguardante la restituzione di fr. 15'000.-- relativi alla parte

di prestazioni assistenziali percepite a torto dal mese di febbraio 2019 al

mese di gennaio 2020, in quanto difetta il presupposto della buona fede. Il

provvedimento, in proposito, è stato così motivato:

" (…) Nel

caso specifico non vi era motivo di ritenere che il cambiamento della

situazione economica non fosse una circostanza da segnalare immediatamente

all’USSI, considerato che sulle decisioni di prestazioni assistenziali con i

relativi calcoli, era sempre riportato l’obbligo di informare e il computo dei

redditi e delle entrate.

La modifica della situazione economica del

signor RI 1 andava immediatamente segnalata all’USSI, e non più di un anno dopo

il bonifico sul conto bancario del capitale LPP, conformemente a quanto

indicato sulle ripetute decisioni e domande di rinnovo delle prestazioni

assistenziali. In base alla citata giurisprudenza non si può riconoscere al

signor RI 1 la buona fede nella ricezione delle prestazioni assistenziali non

dovute e cui non aveva diritto. (…)” (Doc. 26)

1.7. Con scritto del 15 aprile

2021 RI 1 ha interposto reclamo sia contro la decisione del 16 marzo 2021 che

contro la decisione del 17 marzo 2021 (cfr. doc. 19=57).

1.8. Il 27 dicembre 2021 l’USSI ha

emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato il provvedimento del

16 marzo 2021 (cfr. doc. A1).

1.9. Con decisione su reclamo del

28 dicembre 2021 l’amministrazione ha pure confermato la decisione del 17 marzo

2021 (cfr. A2).

1.10. Il 27 gennaio 202 RI 1 ha

inviato uno scritto all’USSI, con l’indicazione “copia per conoscenza Tribunale

cantonale delle assicurazioni, Lugano”, informandolo che la casa di __________

sarebbe stata messa in vendita entro breve tempo, di avere già firmato, il 20

gennaio 2022, il mandato di vendita e che quindi entro la fine del 2022, o

magari anche prima, il Cantone avrebbe ricevuto il totale delle prestazioni

assistenziali percepite da giugno 2009 a ottobre 2020.

Egli ha precisato che a

quel momento non aveva però la possibilità economica di versare un acconto

sull’importo totale da corrispondere all’USSI (cfr. doc. I).

RI 1, il 5 febbraio 2022,

ha risposto affermativamente alla richiesta del 1° febbraio 2022

dell’amministrazione, volta a sapere se lo scritto del 27 gennaio 2022 fosse da

considerare quale ricorso contro le decisioni su reclamo del 27 e del 28

dicembre 2021 (cfr. doc. II; III).

L’USSI, l’8 febbraio 2022,

ha pertanto trasmesso per competenza al TCA le lettere del 27 gennaio e 5

febbraio 2022 di RI 1, il proprio scritto del 1° febbraio 2022 e le decisioni

su reclamo del 27 e 28 dicembre 2021 (cfr. doc. IV).

1.11. Dalla risposta di causa del 1°

marzo 2022 emerge segnatamente che a mente dell’amministrazione lo scritto

dell’insorgente “non configura un ricorso bensì una chiara volontà e

disponibilità dell’utente di versare tutto quanto da lui percepito dall’USSI”.

La parte resistente ha

peraltro evidenziato di essere disposta a concordare con RI 1 la modalità di

rimborso delle prestazioni da lui percepite (cfr. doc. VI).

1.12. Il 17 marzo 2022 il ricorrente

ha indicato, da una parte, di non essere d’accordo con il calcolo dell’importo

da rimborsare di fr. 48'340.65, perché sarebbe stato effettuato in modo non

corretto, né con il conteggio della restituzione che avrebbe dovuto riguardare

il periodo fino al 31 ottobre 2020.

Dall’altra, di avere agito

in buona fede avendo necessità del capitale LPP per far fronte al pagamento di

alcune fatture in sospeso e che da gennaio a maggio 2020 l’USSI mai gli avrebbe

chiesto la documentazione inerente la sua previdenza professionale.

Egli ha puntualizzato di

essere sempre stato, in tanti anni di assistenza, onesto e corretto, come pure

di avere lavorato molto e fatto tanti sacrifici in relazione alle attività di

pubblica utilità.

Il medesimo ha poi sottolineato

di avere dichiarato all’USSI nella lettera del 15 aprile 2021 la propria

disponibilità di iscrivere un’ipoteca legale a Registro fondiario, ma che tale

proposta non è stata presa in considerazione. L’insorgente ha concluso promettendo

di prendere contatto con l’amministrazione non appena in possesso del capitale

per procedere al versamento dell’importo dovuto al Cantone (cfr. doc. VIIII).

1.13. L’USSI, il 31 marzo 2022, ha

chiesto che le decisioni su reclamo del 27 e 28 dicembre 2021 vengano

confermate, osservando in buona sostanza che le decisioni del 18 dicembre 2020

relative alla richiesta di rimborso e all’ordine di restituzione (cfr. consid.

1.2.; 1.3.) sono cresciute in giudicato incontestate, in quanto contro le

stesse non era stato interposto reclamo ma era stato unicamente postulato il

condono. Solo con il reclamo del 15 aprile 2021, richiamato con lo scritto del

17 marzo 2022, contro le decisioni del 16 e del 17 marzo 2021, con le quali la

richiesta di condono del rimborso è stata ritenuta irricevibile e la domanda di

condono della restituzione è stata respinta, l’insorgente ha contestato i

rispettivi importi. La parte resistente ha sottolineato che con le decisioni su

reclamo del 27 e 28 dicembre 2021 le censure contro le somme chieste al medesimo

sono state dichiarate irricevibili (cfr. doc. X).

1.14. Il ricorrente ha preso

posizione al riguardo l’8 aprile 2022. Egli ha tra l’altro comunicato che vi

sarebbe una persona seriamente interessata all’acquisto della sua proprietà di __________,

che entro l’estate 2022 sarà in possesso del capitale inerente alla vendita

della casa e che a quel momento contatterà l’USSI per la corresponsione di

quanto dovuto (cfr. doc. XII).

1.15. Il 20 aprile 2022

l’amministrazione ha rilevato che l’insorgente non ha invocato argomenti né addotto

prove atte a modificare la sua valutazione del caso in oggetto e si è

riconfermata nelle sue precedenti osservazioni, come pure nella risposta al

ricorso del quale ha postulato la reiezione (cfr. doc. XIV).

1.16. L’insorgente si è espresso ulteriormente

in merito alla fattispecie il 29 aprile 2022 (cfr. doc. XVI).

1.17. Il doc. XVI è stato trasmesso

per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XVII).

in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del

10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22

dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del

9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Secondo l’art. 76 cpv. 1

LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di

cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa

Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può

ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della

decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza, visto che il

ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo

emesse entrambe dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di natura simile

e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la

connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.10.

e 42.2022.11 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr.

STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_61/2021, 9C_197/2021 del 1°

marzo 2022 consid. 1; STF 8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid.

1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF

9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13

febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF

Fatti

131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se correttamente o meno l’USSI abbia ritenuto irricevibile

la richiesta di RI 1 relativa al condono del rimborso di fr. 48'340.65, rispettivamente

gli abbia negato il condono della restituzione dell’importo di fr. 15'000.--

percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali nel lasso di tempo febbraio

2019 – gennaio 2020.

2.4. Secondo l’art.

11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi

(art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17 Las).

Al riguardo va rilevato

che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro.

Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che

autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e

33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La

natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali

propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle

condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si

suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa

distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in

relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250

del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza

dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni

assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle

prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"

Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il

reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19,

da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente

percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

(cpv. 2)."

Ai sensi dell’art. 22 Las

il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5

a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e corrisponde alla

differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la

somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone

componenti l’unità di riferimento.

Ex art. 19 Las,

concernente la soglia di intervento, poi:

"

La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga

all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate

dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

2.5. Relativamente all’obbligo di

informazione in generale, l’art. 67 Las prevede che:

"

Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi

dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali

e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai

rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

(cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente

privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

L’art. 68 Las, afferente

all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:

"

L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi

dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni

personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la

soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi

dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure

l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di

domicilio. (cpv. 2)”

2.6. L'art.

33 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno

rimborsate:

a)

quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni

assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno

esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli

arretrati (art. 32 Laps);

b)

in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

c)

in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

Giusta

l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di

rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali

da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b

abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro

dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c).

Ai sensi dell’art. 42 Las,

concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e l’azione di regresso si

prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto

conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno

in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

L’art.

43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può

rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le

circostanze lo giustificano.

L’art.

43 Las è in ogni caso una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020

del 7 settembre 2020 consid. 6.4.).

2.7. Per quanto attiene alle

prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le

prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui

all’art. 26 Laps."

Giusta l'art. 26 Laps:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

(cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv.

3)".

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del Tribunale federali in materia di prestazioni

complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Laps:

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi degli art. 48 Las

e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come

pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.

2.8. Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame (cfr. STF C 128/06 del 10

maggio 2007 consid. 3; DTF 130 V 318 consid., 5.2.; DTF 126 V 42 consid. 2b).

In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in

giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr.

STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid.

2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p.

76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi

mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in

tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile

2021 consid. 3.2.-3.3.; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC

1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in

contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22

febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2.,

parzialmente pubblicata in DTF 147 V 417; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del

20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona

tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta,

il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1

LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

2.9. Per quanto riguarda i

presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,

relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso.

Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza

dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella

concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009 consid. 5.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR

2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126;

DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

CCS, che è applicabile analogicamente,

"

nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia

compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da

lui."

La buona fede deve essere

esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato

può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi

unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare

(cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25

aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF

8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144;

STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF

118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure

se non ha violato tale obbligo.

Infatti la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid.

4; STFA non pubbl. del 31 agosto 1993

in re I. R pag. 3).

La

misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in

cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed

esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione ecc.)

dall'interessato (cfr. STF 8C_717/2021 del 21 dicembre 2021 8C_ consid. 3.1.;

STF 9C_175/2019, 9C_176/2019 del 6 maggio 2019 consid. 2.1.; STF 9C_19/2018 del

28 febbraio 2018 consid. 1; 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; I 622/05

del 14 agosto 2006 consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13; DTF 138 V 218 consid. 4).

2.10. In una sentenza 8C_432/2014

del 25 giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso

inoltrato contro la STCA 42.2013.18 del 12 maggio 2014 nella quale il TCA aveva

negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all’USSI di

percepire delle rendite complementari AI.

In

un’altra sentenza 8C_377/2015 del 14 luglio 2015 il Tribunale federale ha

dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro la STCA 42.2014.8 del 20

aprile 2015 nella quale il TCA aveva negato la buona fede di una persona che

non aveva annunciato all’USSI i salari percepiti dal figlio.

In

una sentenza 8C_33/2019 del 13 febbraio 2019 l’Alta Corte ha dichiarato

inammissibile il ricorso presentato da un’assistita contro la STCA 42.2018.39

del 17 dicembre 2018. In quell’occasione il TCA aveva stabilito che la questione

di sapere se realmente la ricorrente avesse inviato all’USSI una copia del

contratto di lavoro della figlia e per quale motivo esso non figurasse tra gli

atti dell’amministrazione potesse rimanere aperta. Decisivo e sufficiente per

negare la buona fede dell’insorgente era infatti la circostanza che, nonostante

in tutte le decisioni formali fosse indicato “reddito dal lavoro: 0”, la

medesima non aveva segnalato immediatamente all’amministrazione che ciò non

corrispondeva alla realtà.

In

una sentenza STF 8C_594/2021 del 3 gennaio 2022, l’Alta Corte ha negato la

buona fede di un assicurato che beneficiava delle rendite completive per figli

e che aveva omesso di avvisare tempestivamente l’amministrazione circa lo

scioglimento dell’unione domestica registrata e della conseguente modifica del

suo stato civile.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_178/2018 del 6 agosto 2018; STCA 42.2022.1 del 30 marzo 2022.

Considerandi

2.11

Il requisito dell'onere

gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a

restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità

finanziarie.

Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione

patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.12

Nella presente evenienza il

TCA, relativamente alle obiezioni sollevate dall’insorgente in merito ai

calcoli effettuati dall’USSI per determinare gli importi da rimborsare ex art.

33.

Las e da restituire ai sensi degli art. 36 Las e 26 Laps (cfr. doc. VIII;

XII; XVI), osserva innanzitutto che la decisione di rimborso del 18 dicembre

2020, come pure l’ordine di restituzione emesso nella stessa data sono

cresciuti in giudicato.

In effetti il ricorrente,

a seguito dell’emanazione di tali decisioni, ha unicamente postulato il condono

del rimborso e della restituzione.

Più precisamente il 16

gennaio 2021 egli ha trasmesso all’USSI

uno scritto, con cui ha chiesto soltanto il condono, facendo valere la propria

buona fede e delle condizioni economiche che non gli permettono la corresponsione

degli importi chiestigli dall’amministrazione (cfr. doc. 31-34; consid. 1.4.).

È vero che nel reclamo del

15.

aprile 2021 contro le decisioni del 18 dicembre 2020 (cfr. doc. 19=57)

l’insorgente ha sostenuto che le somme da rimborsare e da restituire fossero

state calcolate erroneamente, come osservato dallo stesso il 17 marzo 2022

(cfr. doc. VIII; consid. 1.12.).

È altrettanto vero, però,

che, come sottolineato dall’USSI (cfr. doc. X; 1.13.), nelle decisioni su

reclamo del 27 e 28 dicembre 2021 è stato precisato che il reclamo del 15

aprile 2021, nella misura in cui censurava il rimborso e la restituzione in

quanto tali, risultava irricevibile (cfr. doc. A1; A2).

Del

resto nel ricorso del 27 gennaio 2022, come pure nello scritto del 5 febbraio

2022.

con cui RI 1 ha confermato il ricorso contro le decisioni su reclamo del

27.

e 28 dicembre 2021 non ha menzionato alcunché circa i calcoli del rimborso e

della restituzione, limitandosi ad affermare di non avere a quel momento la

possibilità economica di versare al Cantone neppure un acconto (cfr. doc. I;

III).

In ogni caso, se

l’intenzione era anche quella di impugnare davanti al TCA l’irricevibilità

delle contestazioni riguardanti i calcoli, il ricorso da questo profilo è da

respingere, in quanto il principio del rimborso e il relativo ammontare vengono

determinati nella procedura di rimborso in applicazione dell’art. 33 Las (cfr.

consid. 2.6.), mentre il principio della restituzione di prestazioni percepite

oggettivamente a torto, come pure l’entità dell’importo da restituire vengono

stabiliti nella procedura di restituzione (cfr. art. 36 Las, 26 Laps; consid. 2.7.;

STF 8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2; STCA 38.2016.40 del 7 novembre

2016.

consid. 2.5., il cui ricorso al TF da parte di un assicurato è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_824/2016 del 29 dicembre 2016; STCA 38.2014.16

del 23 marzo 2015 consid. 2.3.; STCA 42.2013.7 dell’11 novembre 2013 consid.

2.5.).

In casu, siccome le

decisioni del 18 dicembre 2020 sono cresciute in giudicato incontestate (lo

scritto del 16 gennaio 2021, come visto, conteneva solamente la richiesta di

condono), qualsiasi censura che implicasse il doversi chinare, nella procedura amministrativa

riguardante il condono, sulla richiesta di rimborso e sull’ordine di

restituzione era, quindi, inammissibile.

Per completezza va

osservato che, anche volendo considerare che le obiezioni riguardo all’entità

degli importi da rimborsare e restituire siano state sollevate esclusivamente

in questa sede nel contesto del ricorso contro il rifiuto del condono, esse si

rivelano irricevibili per lo stesso motivo di cui sopra.

2.13

Per quanto attiene al diniego

del condono del rimborso di fr. 48'340.65 ex art. 33 lett. b Las (cfr. consid.

1.2.; 2.6.), questa Corte evidenzia che, conformemente a quanto sostenuto

dall’amministrazione nella decisione su reclamo del 27 dicembre 2021 (cfr. doc.

A1), nel caso del rimborso non è previsto il condono, a differenza di quanto

contemplato per la restituzione (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; 25 cpv. 1 Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali – LPGA).

In effetti la Las precisa

specificatamente che il rinvio all’art. 26 Laps che contempla l’istituto del condono

si riferisce solo alle prestazioni ottenute indebitamente (cfr. art. 36 Las),

ciò che non è il caso per le prestazioni assistenziali percepite dal ricorrente

precedentemente al versamento del capitale LPP, che è avvenuto a gennaio 2019

(cfr. consid. 1.1.; STCA 42.2021.9 del 3 maggio 2021 consid. 2.3., il cui

ricorso al TF da parte del beneficiario di prestazioni assistenziali a cui è

stato richiesto il rimborso è stato respinto con giudizio 8C_427/2021 del 7

settembre 2021; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.11.).

Ne discende che a ragione

l’USSI ha stabilito che la richiesta di condono della somma di fr. 48'340.65

chiesta in rimborso secondo l’art. 33 lett. b Las è irricevibile.

Come indicato nella decisione

su reclamo del 27 dicembre 2021 (cfr. doc. A1 p.to H) in casu neppure entrano

in linea di conto i motivi elencati all’art. 35 Las (cfr. consid. 2.6.) per

prescindere dal rimborso.

A proposito della proposta

di procedere all’iscrizione a Registro fondiario di un’ipoteca legale (cfr.

doc. VIII; 19=57), è utile precisare che l’ipoteca legale ex art. 44 Las vale quale

garanzia per il rimborso futuro di prestazioni assistenziali e non

quando, come in casu, è già stata emessa la decisione di rimborso. In effetti

l’USSI può chiedere a titolo cautelativo la costituzione di un’ipoteca

legale sull’immobile nel caso di proprietari di immobili che richiedono

l’assistenza sociale (cfr. Rapporto della Commissione della legislazione

sull’iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 presentata nella forma elaborata da

Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di

chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali del 28 giugno 2017 pag. 3;

art. 824 cpv. 1 CC

“Qualsiasi

credito, presente, futuro od anche solamente possibile può essere garantito con

ipoteca”; STCA 42.2020.4 del 16 settembre 2020

consid. 2.6.).

2.14

A titolo abbondanziale, in

relazione all’asserzione del ricorrente secondo cui il capitale LPP non andava

preso in considerazione ai fini di un rimborso, appartenendogli al 100% ed

essendo risparmi di una vita (cfr. doc. XII), giova in ogni caso rilevare che con

sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018, cresciuta in giudicato incontestata, questa

Corte ha confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni

assistenziali percepite da una persona per alcuni anni precedenti il

riconoscimento di una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40

cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr.

240'000.--.

Secondo

il TCA a ragione l’amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale

capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto fosse stato trasferito al

nipote - ai fini del rimborso dell’assistenza sociale ex art. 33 Las, ritenuto

del resto che a quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di

fr. 90'000.--.

Con sentenza 42.2019.25

del 19 febbraio 2020, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha poi

respinto il ricorso di una beneficiaria di prestazioni assistenziali dall’agosto

2004.

all’agosto 2018 per complessivi fr. 199'709.45 alla quale l’USSI aveva

chiesto il rimborso di fr. 45'793.50, in quanto la medesima aveva ricevuto, nel

giugno 2018, un capitale LPP pari a fr. 70'793.50.

Il Tribunale federale, con

giudizio 8C_222/2020 del 1° settembre 2020, ha accolto il ricorso inoltrato da una beneficiaria dell’assistenza sociale (da novembre

2014.

a giugno 2018 ha beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie e

speciali per complessivi fr. 107'121) che aveva

svolto delle attività di utilità pubblica contestualmente a contratti di

inserimento sociale contro la STCA 42.2019.26 del 24 febbraio 2020 che

aveva confermato, segnatamente, la richiesta di

rimborso di fr. 34'643 - formulata dall’USSI in applicazione dell’art.

33.

Las - a seguito del versamento di un capitale LPP di fr. 63'961.07. L’Alta

Corte ha rinviato gli atti al TCA per ulteriori accertamenti volti a chiarire

se e in quale misura l'interessata, svolgendo gli AUP, abbia esercitato un

lavoro a tutti gli effetti e precisando che “nella

misura in cui la ricorrente ha svolto a tutti gli effetti un'attività lucrativa

(n.d.r. e a tempo pieno) e per quel tempo

occupato sono state versate prestazioni assistenziali ordinarie o speciali per

il proprio sostentamento, lo Stato non ne può esigere il rimborso”.

Il TF non ha, tuttavia,

posto in discussione il principio secondo cui le prestazioni assistenziali

percepite vanno rimborsate nel caso in cui sia prelevato il capitale LPP.

Con giudizio 8C_211/2021

del 24 giugno 2021 l’Alta Corte ha ad ogni modo respinto il ricorso interposto

dalla medesima beneficiaria delle prestazioni assistenziali contro la sentenza

42.2020.19

dell’8 febbraio 2021 con la quale il TCA, esperiti gli accertamenti

del caso, aveva confermato la domanda di rimborso ex art. 33 Las.

In una sentenza

8C_441/2021 del 24 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 114, la nostra

Massima Istanza ha espressamente stabilito che le prestazioni di libero

passaggio versate a norma dell'art. 16 cpv. 1 OLP possono essere usate per il

rimborso di prestazioni sociali economiche. Con il prelievo dell’avere di

libero passaggio è possibile disporre liberamente sugli averi patrimoniali

ottenuti. Tali fondi non sono perciò esclusi dall’accesso da parte dei

creditori. Le disposizioni del diritto federale sulla previdenza professionale

non conferiscono alcuna protezione particolare in tale contesto e nemmeno si è

confrontati con un caso di impignorabilità.

Si tiene conto della

protezione previdenziale con una pignorabilità limitata nel quadro dell'art. 93

LEF a livello dell'esecuzione forzata, ma non nella procedura di merito dinanzi

all'autorità amministrativa o al giudice (cfr. Comunicato stampa del Tribunale

federale del 17 dicembre 2021, Sentenza del 24 novembre 2021 (8C_441/2021),

Riscossione di una prestazione di libero passaggio e rimborso di prestazioni

dell’assistenza sociale; https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0441_2021_2021_12_17_T_i_10_32_47.pdf).

Al riguardo cfr. pure STCA

42.2020.15

del 22 febbraio 2021 e STCA 42.2021.58 del 6 dicembre 2021.

2.15

Relativamente

all’ordine di restituzione di fr. 15'000.-- corrispondenti a parte delle

prestazioni assistenziali percepite indebitamente dal ricorrente dal mese di

febbraio 2019 al mese di gennaio 2020 (cfr. consid. 1.3), il TCA ritiene utile

ribadire (cfr. consid. 2.5.) che giusta l’art. 67 cpv. 1 Las il richiedente,

rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza

sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

Inoltre

l’art. 68 Las prevede, da un lato, che l’assistito è tenuto a segnalare

immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto

nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la

modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali

(cpv. 1).

Dall’altro,

che l’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi

dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure

l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio

(cpv. 2).

Inoltre va evidenziato che

nelle decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse dall’USSI all’insorgente

è stato espressamente indicato l’obbligo di annunciare all’ufficio che ha

emanato i relativi provvedimenti ogni cambiamento delle condizioni personali ed

economiche dei membri dell’unità di riferimento, in particolare l’aumento o la

diminuzione del reddito o della sostanza (es: eredità, donazioni, rendite,

pensioni ecc.), la vendita di beni immobiliari e/o mobiliari, l’inizio o la

fine delle prestazioni concesse da una cassa malati o da un’assicurazione

privata (cfr. doc. 375: decisione del 18 dicembre 2018 relativa a una prestazione

assistenziale ordinaria mensile di fr. 2'080 per il periodo da gennaio 2019 a

marzo 2019; doc. 349: decisione del 26 marzo 2019 concernente una prestazione

ordinaria di fr. 2'095 al mese da aprile a settembre 2019; doc. 326: decisione

del 18 settembre 2019 relativa a una prestazione ordinaria mensile di fr. 2'095

da ottobre a novembre 2019; doc. 310: decisione del 21 novembre 2019

riguardante una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'095 per il mese

dicembre 2019; doc. 306: decisione del 21 novembre 2019 relativa a una

prestazione ordinaria di fr. 2'078.60 mensili per i mesi di gennaio e febbraio

2020; doc. 287: decisione del 18 febbraio 2020 concernente una prestazione

assistenziale ordinaria di fr. 2'097 al mese per il lasso di tempo da marzo a

giugno 2020).

Il

ricorrente, perciò, dopo aver ricevuto le decisioni afferenti all’assistenza

sociale, avrebbe dovuto leggerle accuratamente e constatare che l’USSI, in

quanto autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg.Las; consid. 2.7.), deve

essere informato di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto alle

prestazioni.

Come visto, sui

provvedimenti è chiaramente indicato che l’aumento di reddito e/o di sostanza

l’inizio di un’attività lucrativa devono essere comunicati.

2.16

Dalle

carte processuali emerge che la prima comunicazione da parte del ricorrente

all’USSI in merito all’accredito del capitale della previdenza professionale,

avvenuto nel gennaio 2019, ha avuto luogo il 19 giugno 2020, allorché ha

compilato la Richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il

30.

giugno 2020 (cfr. doc. 265).

Tra gennaio 2019 e giugno

2020.

RI 1 ha, però, domandato più volte il rinnovo delle prestazioni, ovvero il

20.

marzo, il 17 settembre e il 19 novembre 2019, nonché il 17 febbraio 2020

(cfr. doc. 352, 329; 313; 290). Egli, in queste occasioni, mai ha segnalato il

versamento a suo favore del capitale LPP.

E’

vero che agli atti figura uno scritto dell’USSI del 18 febbraio 2020 da cui si

evince che l’amministrazione invitava l’insorgente a produrre con la domanda di

rinnovo successiva, oltre alla copie delle ricevute attestanti il pagamento

dell’affitto, gli estratti ufficiali di tutti i conti bancari e postali a lui

intestati e documenti relativi a eventuali novità circa l’inizio di un’attività

lavorativa, copia della documentazione inerente la sua assicurazione di

previdenza professionale LPP (cfr. doc. 285=XII1).

Tuttavia, visto il

cambiamento intervenuto a gennaio 2019 con il bonifico del capitale LPP,

contrariamente a quanto sembra pretendere dal ricorrente (cfr. doc. VIII;

consid. 1.12.), egli non era legittimato ad attendere una specifica richiesta

da parte dell’USSI prima di informarlo in merito alla somma della previdenza

professionale ricevuta, ma avrebbe dovuto avvisare al riguardo senza indugio.

L’insorgente,

d’altronde, non solo, disattendendo gli art. 67 e 68 Las (cfr. consid. 2.7.; 2.15.),

non ha informato tempestivamente la parte resistente del versamento a suo

favore nel gennaio 2019 del capitale LPP, nonostante sulle decisioni di

assegnazione delle prestazioni assistenziali ordinarie fosse sempre stato

chiaramente ed esplicitamente menzionato l’avvertimento d’annunciare ogni

cambiamento, segnatamente l’aumento di reddito e sostanza (cfr. consid. 2.15.),

ma ha continuato a percepire l’assistenza sociale senza preoccuparsi che il

calcolo delle prestazioni non fosse adeguato alla sua nuova situazione fino

alla Richiesta di rinnovo del giugno 2020.

Tale

comportamento configura, dunque, una negligenza grave da parte del ricorrente

(cfr. STF 8C_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 4.2.).

In

simili condizioni l’USSI rettamente ha stabilito che in concreto difetta il

presupposto della buona fede (cfr. STCA 42.2013.7 dell’11 novembre 2013 consid.

2.12.) e, non essendo adempiuta la prima condizione per ottenere un eventuale

condono, non ha condonato la restituzione dell’importo di fr. 15'000.--.

In

tale contesto va ricordato che per negare la buona fede non è necessario un

comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 consid. 6.1.; STFA

C103/06 del 2 ottobre 2006).

2.17

Alla

luce di tutto quanto esposto, le decisioni su reclamo del 27 e del 28 dicembre

2021.

devono essere confermate.

Questa Corte rileva

comunque, facendo riferimento alle dichiarazioni del ricorrente secondo cui la

vendita della sua proprietà immobiliare ad __________ è imminente (cfr. doc. XII;

I; III), che l’USSI, nella risposta di causa ha indicato di essere “disposto

a concordare con il signor RI 1 la modalità di rimborso delle prestazioni da

lui percepite” (cfr. doc. VI).

2.18

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia

l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a

LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 42.2022.10 e

42.2022.11 sono congiunte.

2. Il ricorso contro le

decisioni su reclamo del 27 e del 28 dicembre 2021, in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti