42.2022.12
Richiesta di indennità giornaliera per coronavirus per il mese di ottobre 2021 respinta. Nel preciso caso di specie l'attività del ricorrente non è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità
11 aprile 2022Italiano32 min
I __________, infine, sono competenza __________ e
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.12
cs
Lugano
11 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 febbraio 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 novembre
2021, confermata dalla decisione su opposizione del 7 febbraio 2022 (doc. A),
la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di RI 1, nato nel 1974, titolare della
ditta individuale __________, per il mese di ottobre 2021, poiché la sua attività
non è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle
autorità.
1.2. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, chiedendo il riconoscimento delle
prestazioni (doc. I). Il ricorrente sostiene di svolgere pratiche __________
per terze persone e di essere limitato nella sua attività poiché per accedere
agli sportelli occorre fissare un appuntamento, ciò che va a scapito della
velocità e della rapidità che gli permetteva di acquisire clientela prima della
pandemia. L’appuntamento viene fissato dall’Ufficio __________, se va bene il
giorno seguente, altrimenti con qualche giorno di attesa e con un tempo
limitato per poter sbrigare le pratiche amministrative. Prima della pandemia
era invece possibile svolgere, in un solo giorno, nel corso di più ore, tutte
le pratiche presso più sportelli e più volte al giorno, senza necessità di
alcun preavviso. Non potendo più garantire la rapidità di esecuzione e avendo
un tempo limitato non è più possibile svolgere le pratiche per i clienti in
tempo utile. Prima delle restrizioni dovute alla pandemia poteva concludere le
pratiche di più di 30 persone al giorno, oggi, meno di 5. Egli contesta
l’affermazione secondo cui il lavoro è solo spostato nel tempo, rilevando che
proprio la sua rapidità di esecuzione permetteva ai clienti di velocizzare le
pratiche __________ e per gli incassi. Con la chiusura degli uffici e la
necessità di prendere appuntamento la resa lavorativa ed il suo incasso è ormai
precluso. Il ricorrente chiede di trattare il suo caso in tempi brevi, vista la
precarietà della sua situazione e la necessità di ottenere le prestazioni.
1.3. Con risposta del 1° marzo
2022 la Cassa CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. In data 9 marzo 2022 il TCA
ha interpellato la __________, chiedendo:
" 1. Nel
mese di ottobre 2021 erano in vigore misure restrittive a causa
del Coronavirus per l’accesso
agli sportelli della __________, segnatamente per quanto concerne le __________?
A causa del Coronavirus, era necessario fissare preventivamente un
appuntamento per sbrigare le pratiche oppure era possibile presentarsi senza
alcun preavviso (fermo restando che per __________ era necessario fissare gli
appuntamenti anche prima della pandemia)?
2. Nel caso in cui nel mese di ottobre
2021 era necessario, a causa della pandemia, fissare un appuntamento:
a. Quanto tempo occorreva
attendere, di regola, prima di ottenere un appuntamento?
b. Ogni singola pratica svolta
presso i vostri sportelli era limitata nel tempo e necessitava di un
appuntamento anche se sbrigata dalla medesima persona quale rappresentante di
più __________ oppure era possibile fissare un unico appuntamento per sbrigare
più pratiche relative a più persone?
3. In generale, per quanto concerne
l’accesso alla __________, nel mese di ottobre 2021, vi erano modalità
differenti, introdotte a causa del coronavirus, rispetto a quanto
avveniva prima della pandemia (prima del 16 marzo 2020)?
4. Nei mesi successivi, ossia da
novembre 2021 ad oggi (9 marzo 2022), sono state modificate le modalità di
accesso alla __________ a causa del Coronavirus? In caso di risposta
positiva, quali modifiche sono subentrate nel corso del tempo?” (doc. V)
1.5. Il 10 marzo 2022 la __________
ha affermato:
" (…) con la
presente rispondiamo alla vostra richiesta del 09.03.2022, inerente le modalità
di accesso agli sportelli della __________ e, nello specifico, del __________.
Questo è incaricato di ammettere alla __________, di
conseguenza è responsabile delle pratiche di __________. Le pratiche di __________,
invece, sono competenza dell’Ufficio __________.
Fatti
I __________, infine, sono competenza __________ e
questi sono sempre stati subordinati a un appuntamento o una convocazione,
senza eccezioni; nell’ottobre 2021 non conoscevano comunque limitazioni dettate
dalla situazione sanitaria.
Riferendomi alle vostre domande, possiamo comunicarvi
quanto segue:
1.
Nel mese di ottobre del 2021
l’accesso agli sportelli del __________ poteva avvenire, di principio, solo su
appuntamento.
Casi particolari e urgenze
erano accettati senza appuntamento, ma si tratta di eccezioni.
Considerato che l’assicurato
viene definito come “attivo nello sbrigare le pratiche”, devo anche segnalarle
che i professionisti del settore __________ potevano e possono richiedere un
appuntamento regolare. Questi hanno generalmente una periodicità quotidiana,
soprattutto per chi opera per diversi __________.
Inoltre segnalo che in caso di __________,
l’accesso al __________ era libero, presentando una convocazione al __________
per il giorno in questione.
2.a. Nel caso di appuntamenti non
regolari o singoli, l’appuntamento era fissato entro 12-24 ore al massimo dalla
richiesta (da inoltrare telefonicamente o via e-mail).
2.b. Di principio un appuntamento ha
la durata di 15 minuti, ma non sono mai state applicate limitazioni al numero
di pratiche. Nel caso di appuntamenti regolari la durata era ed è aumentata, in
relazione alle esigenze dell’utente.
3. Le uniche differenze rispetto al
16 marzo 2020 sono quelle citate, ovvero la necessità di richiedere un
appuntamento per accedere agli Sportelli del __________, anziché accedere con
un ticket libero.
4. Nessuna modifica rilevante è
intercorsa dal novembre 2021 ad oggi. Dal 17 febbraio 2022 sono aumentate in
modo importante le richieste di accesso senza appuntamento ed il __________ fa
il possibile per accogliere tutti questi utenti.
Si tratta tuttavia per la maggior parte di utenti
privati, che non accedono regolarmente ai nostri servizi.
Infine vi informo che il __________ tiene __________.”
(doc. VI)
1.6. Chiamata ad esprimersi in
merito la Cassa ha precisato di non avere ulteriori osservazioni da formulare
(doc. VIII), mentre il ricorrente, con scritto datato 11 marzo 2022 e pervenuto
al TCA il 21 marzo 2022, ha affermato:
"
(…) Ad inizio pandemia __________ una settimana prima che veniva messo
il lock down aveva già chiuso i battenti per motivi di sicurezza e per non far
espandere la malattia.
La soluzione presa nei mesi dopo è stata quella di
svolgere le pratiche tramite posta o appuntamento presso i sportelli
dell’ufficio preposto. __________.
Appuntamento che variava con un’attesa da 2/3 giorni e
limitato nel tempo.
Situazione attiva ancora oggi malgrado il libera
tutti.
La mia attività si basa sulla velocità d’esecuzione,
consegna pratica dal cliente, riconsegna in massimo 2/3 ore dopo, al massimo
nella giornata.
Ad oggi questo servizio non è garantito per
l’impossibilità d’esecuzione visto che bisogna avere un appuntamento e non c’è
libertà d’azione per svolgere le pratiche sia per i clienti __________ che per
i privati e con un sensibile mancato incasso da parte mia, questo meccanismo è
applicato per non creare affollamento presso __________ per il rischio
contagio.
Capisco che la Confederazione abbia preso dei
parametri come bar e palestre dove l’indennità è riconosciuta ma mi sembra
chiaro che non conosca ed è impossibile che sappia di altre attività che sono
marcate e toccate dalla situazione pandemica.
(…).
Io ho inoltrato ricorso in ottobre la risposta mi è
stata dada al 7 febbraio dopo che ancora prima di natale 21 per esattezza al 18
aveva in mano l’incaro e doveva valtarlo, solo dopo una chiamata hai piani alti
l 4 febbraio 22 per magia è stata valutata ora 11 del 4 non era ancora in
sistema addetto __________ non vede nessuna decisione, alle 11.45 era negativa,
questo e quello che ho riscontrato.
Spero che qualcuno capisca me che sono 5 mesi che non
ho di cui vivere e cerco un lavoro disperatamente.
Oltretutto prima di settembre la CO 1 mi passava circa
1320 chf poi dopo la notifica dei contributi dal mese di settembre per un mese
mi ha dato 5035.- chf perche a detta loro a lugio 2021 si è potuto fare il
ricalcolo delle prestazioni.
Luglio e agosto mai avuto la differenza.
La loro base di calcolo è bassata su una proiezione
chiesta quando ho notificato e incominciato l’attività che era di 20000.- chf
per sei mesi da giugno a dicembre 2018, poi dopo in base hai contributi portata
a 50000. Chf ma chissa non preso in considerazione per il calcolo delle IPG.
Anno 2019 calcolo dei contributi portato a 78900 chf.
Io ora mi trovo veramente vuoto e abbandonato dove mi
sembra più chiaro che il mio lavoro è sensibilmente condizionato dalle
restrizioni messe in atto per non far espandere il covid 19 e quanto tutto
tornerà alla normalità anche la mia attività sarà di nuovo in grado di farmi
viverre una vita dignitosa.” (doc. IX + 1/2)
1.7. Lo scritto è stato trasmesso
alla Cassa con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro il 28 marzo
2022 (doc. XI). L’amministrazione è rimasta silente.
in diritto
Considerandi
in
ordine
2.1
La costante giurisprudenza
federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14
gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V
51.
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 7 febbraio 2022
è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per il
mese di ottobre 2021 (doc. A).
Ne discende che le
contestazioni relative ad altri periodi o le contestazioni relative ai calcoli
delle indennità, segnatamente per i mesi di luglio e agosto 2021, esulano dalla
presente causa e sono irricevibili.
nel
merito
2.2
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2
cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11.
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18.
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il
Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della
legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale
ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata
una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento
rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU
2020.
pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2.
cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU
2021.
18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15.
cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto
dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art.
3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni
i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui
all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle
manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett.
a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di
provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19
(lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale
(lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un
anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata
dell’attività.
L’art. 4 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero
delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate
due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021
(RU 2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU
2021.
5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b
numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione
dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi
su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma
prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la
decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022
l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2
capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della
presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si
applica la medesima base di calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,
per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non
rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies
la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente
diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è
fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la
riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità
(cpv. 3).
Infine, l’art. 6
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il
diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo
l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.
2.3
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva
amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25
versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Nella
premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:
" (…) Attualmente
restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di conseguenza, le casse
di compensazione devono prestare particolare attenzione ai motivi invocati
dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in virtù della
limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi devono essere
legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”
Il
p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa, prevede:
" 1041 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3
L’attività
lucrativa è considerata aver subìto una limitazione
3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari
pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel
periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata
avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per
60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la
diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per
i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra
d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre
2020.
al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.”
2.4
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.
3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
In concreto la Cassa di
compensazione ha negato il diritto alle indennità per il mese di ottobre
2021.
sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della sua
attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il
diffondersi del coronavirus.
La decisione è stata presa
in base ad una richiesta dell’UFAS che ha informato le casse di compensazione
del fatto che dal 1° settembre 2021 le restrizioni in vigore a causa del
coronavirus erano pochissime e dunque le casse avrebbero dovuto prestare
particolare attenzione alle ragioni fondanti le domande di indennità
giornaliere per il coronavirus in virtù della limitazione considerevole
dell’attività lucrativa (cfr. anche premessa alla versione 18 della CIC).
I motivi devono infatti essere
legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus (cfr. art. 3 cpv. 3bis
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Nel caso di specie il
ricorrente è titolare della ditta individuale __________, iscritta a registro
di commercio il __________ 2018 e che ha quale scopo __________ (cfr. estratto
registro di commercio in internet).
L’insorgente nella
richiesta di prestazioni per il mese di ottobre 2021 ha precisato che la
ditta individuale ha avuto una cifra d’affari di fr. 42'600 nel 2018 e di fr.
98'600 nel 2019.
Nel mese di ottobre 2021
la cifra d’affari è stata di fr. 700.
Alla questione di sapere a
quali provvedimenti è dovuta questa riduzione, l’interessato ha risposto: “diminuzione
drastica delle __________, limitazione presso gli uffici __________”.
Interpellato
dall’amministrazione per meglio precisare le limitazioni subite, il ricorrente
ha rilevato di trovarsi nella medesima situazione di un ristorante in cui
vengono limitate le entrate o di una palestra dove può recarsi un numero
limitato di persone (“[…] posso svolgere le mie pratiche tra 30 min e max 1
ora al giorno se danno appuntamento sono alla stregua di un bar che gli vengono
limitate le entrate e non può far sedere più di quattro persone per tavolo,
posso svolgere il 20/30% delle mie pratiche in confronto ad un periodo senza
COVID […]”; doc. 4).
In sede di opposizione il
ricorrente ha prodotto un estratto di una pagina internet della __________ da
cui emerge, per quanto concerne il periodo dal __________ giugno 2021 (“emergenza
coronavirus, sportelli accessibili agli utenti”) che per “l’evasione
delle pratiche vi invitiamo a prendere appuntamento telefonicamente o via
email. Ciò vi consentirà di evitare i tempi di attesa. In alternativa potete
usufruire dello sportello online o del servizio postale (possibilità di
depositare la pratica nell’apposita buca lettera all’esterno dello stabile di __________).
Se la pratica viene depositata entro le 15.00 garantiamo l’ottenimento dei
documenti richiesti via posta tradizionale entro il giorno successivo”
(cfr. doc. 2).
Nell’opposizione il
ricorrente ha spiegato che “io eseguo pratiche __________ presso gli uffici
di __________ nonché __________. Come ben sapete tutti uffici statali che prima
del Covid erano aperti al pubblico senza alcuna limitazione di sorta. Ora la
situazione è questa. __________ bisogna chiedere un appuntamento che è
stabilito dall’ufficio stesso, magari un giorno dopo o due, l’appuntamento è
limitato nel tempo e quindi se ho delle pratiche che mi vengono assegnate dopo
questo devo fissare un altro appuntamento per chissà quale giorno, quindi senza
potere dare nessun punto fisso al cliente, tutto questo fa si che per queste
restrizioni non riesco ad esaudire il fabbisogno del cliente come un bar che
non può servire i clienti senza green pass che vogliono mangiare. Questa
situazione confronto prima che passavo magari anche 5 ore presso gli uffici di __________,
ora dovute alle restrizioni covid sono limitate ad un’ora con la conseguente
perdita di lavoro e clienti proprio come bar o ristorante. Penso che se non ci
fossero queste restrizioni sicuramente potrei svolgere il mio lavoro senza
grandi perdite, ma purtroppo sono costretto ad attenermi alle disposizioni
cantonali come i bar o ristoranti, senza avere la possibilità di fare e
garantire il lavoro”.
Da parte sua
l’amministrazione con la decisione su opposizione ha sostenuto che per “quanto
riguarda l’obbligo di fissare un appuntamento presso gli uffici della __________,
esso non pare atto a far perdere clienti all’opponente. Quest’ultimi non
possono infatti rivolgersi, per le loro esigenze, che ai suddetti uffici.
Perciò l’attività dell’opponente è solo e semmai rinviata nel tempo, non certo
annullata. D’altro canto tale sistema consente di evitare i tempi di attesa,
permettendo una gestione del tempo più efficiente, a tutto vantaggio (anche)
dell’opponente” (doc. A).
Pendente causa il TCA ha
interpellato la __________ per accertare quali misure restrittive a causa del
coronavirus erano in vigore nel mese di ottobre 2021 per accedere agli sportelli
(cfr. consid. 1.4-1.5).
2.6
Questo Tribunale, sulla base
degli accertamenti effettuati sia in sede amministrativa che in sede
ricorsuale, per i motivi che seguono, deve confermare la decisione su
opposizione della Cassa.
Per l’art. 3 cpv. 3bis
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16
febbraio 2022 ed applicabile in concreto (cfr. anche STF 9C_390/2021 dell’8
febbraio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 3.2.1-3.2.2), hanno tra gli
altri diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti che, in seguito a
provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere
la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è
limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno e nel 2019
hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10
000.
franchi.
Nel caso di specie
l’attività dell’insorgente, nel mese di ottobre 2021, non è stata
limitata in modo considerevole in seguito a provvedimenti adottati per
combattere il coronavirus.
Dalle tavole processuali
emerge infatti che l’accesso agli sportelli della __________, posto alla base
della richiesta delle indennità dal ricorrente nella domanda di prestazioni
(cfr. doc. 6), non era limitato in seguito a provvedimenti adottati per combattere
il coronavirus in modo tale da frenare la sua attività lucrativa.
È vero che l’accesso
avveniva di principio solo su appuntamento, tranne in casi particolari e
urgenze. Tuttavia esso veniva concesso, tramite email o semplice telefonata,
nel giro di 12/24 ore al massimo (doc. VI).
Inoltre l’insorgente,
quale professionista del settore __________, poteva chiedere un appuntamento
regolare, generalmente con periodicità quotidiana, e aveva la possibilità di
espletare tutte le pratiche senza particolare limitazione per quanto concerne
il loro numero. Nel caso di appuntamenti regolari la durata dell’appuntamento,
di norma di 15 minuti, veniva aumentata in relazione alle esigenze
dell’interessato (doc. VI).
Come rileva giustamente la
Cassa il fatto di dover fissare un appuntamento non fa perdere clienti
all’insorgente, ritenuto che anche loro sono tenuti, se vogliono espletare la
pratica da soli, a prendere un appuntamento. Al contrario, quale professionista
del settore, egli può semmai trarre vantaggio da tale metodo di accesso agli
sportelli, potendo beneficiare di appuntamenti regolari, quotidiani, non
concessi a tutti gli utenti.
Inoltre, questo sistema
consente di evitare i tempi di attesa che vi sarebbero in caso di accesso
tramite “ticket” e permette di avere una gestione del tempo maggiormente
efficace a tutto vantaggio dell’attività svolta.
Non va poi dimenticato che
questa modalità di accesso agli sportelli è stata mantenuta anche dopo
l’abrogazione, con effetto dal 17 febbraio 2022, di quasi tutte le misure per
far fronte al diffondersi della pandemia di COVID-19 e dunque ha dimostrato
tutta la sua efficacia e non è vincolata alla sola diffusione della malattia.
Per quanto concerne invece
i __________, l’accesso al __________, con la presentazione della convocazione
al __________ per il giorno in questione, era privo di limitazioni e totalmente
libero (doc. VI). In questo ambito l’insorgente non era impedito di lavorare.
In queste condizioni, non
essendoci provvedimenti adottati per combattere il coronavirus che hanno
limitato l’attività lavorativa del ricorrente, a giusta ragione la Cassa di
compensazione ha respinto la richiesta di indennità giornaliere per coronavirus
relative al mese di ottobre 2021.
Per quanto concerne le
critiche del ricorrente circa l’asserita lentezza della Cassa nel prendere la
sua decisione, va qui abbondanzialmente rilevato che, tenuto pure conto della
grande pressione cui è (stata) sottoposta l’amministrazione in seguito alle
numerose richieste di indennità cui ha dovuto far fronte nel corso della
pandemia di coronavirus, non può esserle rimproverato alcunché.
Infatti, dopo aver
ricevuto la domanda di prestazioni per il mese di ottobre 2021, già il 4
novembre 2021 l’amministrazione si è rivolta all’insorgente chiedendogli di
precisare a quali provvedimenti per combattere il coronavirus è dovuta la
diminuzione della cifra d’affari (doc. 4), In seguito alle risposte fornite via
email l’8 novembre 2021, il 25 novembre 2021 la Cassa ha emanato la decisione
formale di rifiuto (doc. 3). Dopo aver ricevuto l’opposizione del 26 novembre l’amministrazione
il 7 febbraio 2022 ha emanato la decisione su opposizione qui contestata (sul
tema cfr. sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.2 e STCA 35.2018.110 del 12 dicembre 2018).
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 14 febbraio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni
IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti