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Decisione

42.2022.13

Richiesta di indennità giornaliere per coronavirus per il mese di ottobre 2021 per una società attiva nelle manifestazioni. Nel preciso caso di specie la condizione della limitazione considerevole dell'attività lucrativa è adempiuta

11 aprile 2022Italiano33 min

dal 26 giugno 2021. Considerato che al momento di questo annuncio numerose manifestazioni

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

42.2022.13

cs/DC

Lugano

11 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 gennaio 2022 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 12 novembre

2021, confermata dalla decisione su opposizione del 24 gennaio 2022, la Cassa CO

1 ha respinto la richiesta di indennità giornaliere a causa del coronavirus

inoltrata dalla RI 1 in favore del suo socio e gerente, __________, nato nel

1961, persona in posizione analoga a quella di un datore di lavoro, per il mese

di ottobre 2021. L’amministrazione nel respingere l’opposizione ha affermato:

" (…) Il 23

giugno 2021 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19 situazione

particolare e revocato il divieto generale di svolgere manifestazioni a partire

dal 26 giugno 2021. Considerato che al momento di questo annuncio numerose

manifestazioni erano già state annullate, che l’organizzazione di tali eventi

richiede un certo periodo di preparazione e che nonostante tutto sono ancora in

vigore alcune restrizioni (p. es. certificato COVID, limitazione del numero di

persone), è stato deciso di non modificare subito la presente circolare.

Considerato l’andamento della ripresa delle attività in questo

settore, l’UFAS ha deciso che dal 1° settembre 2021 non sussiste più il diritto

all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus derivante dal divieto

di svolgere manifestazioni, salvo in caso di grandi manifestazioni soggette

all’autorizzazione dell’autorità cantonale competente (art. 16 dell’ordinanza

COVID-19 situazione particolare). A partire dal 1° settembre 2021, le persone

del settore interessate che subiscono una perdita di guadagno in seguito alle

restrizioni ancora in vigore possono esercitare il diritto all’indennità in

virtù di una limitazione considerevole dell’attività lucrativa (Circolare

sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –

Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus [CIC], Premessa alla

versione 18).

A partire dal 1° settembre 2021, tenendo conto della revoca del

divieto generale delle manifestazioni e in assenza dei giustificativi richiesti

nei numeri marginali 1037 segg., i lavoratori indipendenti e le persone in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o

partner registrati che collaborano nell’azienda i quali subiscono una perdita

di guadagno in seguito ai provvedimenti per combattere il coronavirus possono

esercitare il diritto all’indennità in virtù di una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa (v. CIC, cifra 1040.2).

(…).

Nel caso in questione sulla base delle dichiarazioni opposizione e

della corrispondenza e-mail del dicembre 2021, si stabilisce che la prova di un

grande evento non autorizzato non è stata fornita. Gli eventi o i

congressi non sono stati ufficialmente cancellati dalle autorità o non sono

stati formalmente non approvati. La ricorrente alla fine ha deciso di

non realizzare l’evento a causa dell’incertezza della pianificazione e degli

aspetti economici.

In questa situazione, la cancellazione volontaria o la rinuncia

volontaria di esecuzione, non c’è nessun diritto sotto il titolo di “divieto di

evento”. Questa posizione è confermata dall’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali secondo l’estratto allegato “Domande e risposte” del 27

febbraio 2021.

Contrariamente all’opinione della ricorrente, questa disposizione

non si riferisce esclusivamente o principalmente ad alberghi o ristoranti.

Questa disposizione si riferisce principalmente a congressi, concerti e grandi

eventi come quelli organizzati dall’avversario.

Va inoltre sottolineato il fatto che l’ingresso in Svizzera è

stato possibile sulla base delle norme federali. È irrilevante se ci sono

restrizioni di uscita o di entrata nel paese di partenza (Canada, USA, ecc.).

Resta da esaminare se c’è un diritto sotto il titolo “restrizione

pertinente – perdita di fatturato”.

2.2.

Con un fatturato di CHF 0.00 per il mese di ottobre 2021, non si

può calcolare nessuna diminuzione del fatturato.” (doc. A)

1.2. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, chiedendo, oltre all’edizione della

documentazione dalla Cassa di compensazione, in via principale l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e la condanna dell’amministrazione al

pagamento delle indennità ed in via subordinata l’annullamento della decisione

su opposizione impugnata ed il rinvio degli atti alla Cassa per ulteriori

accertamenti (doc. I).

La ricorrente rammenta di

essere una società ticinese fondata nel 2000 e specializzata

nell’organizzazione di congressi/eventi in Svizzera e all’estero per clienti

d’oltremare. In sede di opposizione aveva rilevato di aver dovuto annullare

tutti gli eventi programmati dal mese di marzo 2020. Queste manifestazioni, di

principio, sono organizzate con 6 mesi di anticipo, con ingenti investimenti in

pubblicità, marketing e locazione di strutture ed il primo congresso internazionale

post Covid è fissato dal 14 al 24 aprile 2022. Non è possibile programmare un

congresso internazionale in “short notice” ed all’epoca le frontiere si

stavano aprendo solo per i passeggeri vaccinati.

Per la ricorrente sarebbe

ridicolo considerare l’inattività forzata quale chiusura volontaria o quale

rinuncia volontaria di esecuzione.

Prima della pandemia, la

società organizzava 2 grandi congressi annui che creavano una cifra d’affari di

circa 2 milioni di franchi ed assicuravano la liquidità tra un evento e l’altro.

Ora i costi fissi, che non hanno potuto essere abbattuti, hanno prosciugato

l’intera liquidità. Inoltre a fine novembre 2021 vigeva ancora una chiusura

delle frontiere per Israele, Paese da dove proviene buona parte dei clienti.

1.3. Con risposta del 28 febbraio

2022, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa di compensazione ha proposto

la reiezione del ricorso, rilevando, che “le frontiere sono state riaperte

dal giugno 2020. Il fatto che il paese di partenza dei partecipanti al

congresso (Israele) avesse norme differenti di viaggio è irrilevante. Solo le

normative svizzere sono rilevanti. L’evento in questione non deve essere

trattato diversamente da tutti gli altri eventi (per esempio quelli sportivi e

musicali), che dal settembre 2021 possono anch’essi solo presentare una

richiesta sotto il titolo di riduzione della perdita di fatturato. (…) Va anche

notato che, a differenza della prima ondata, per le richieste a partire dal 17

settembre 2021 non è previsto alcun indennità per perdita di guadagno

Coronavirus per i casi di rigore, cioè per le imprese che sono state

indirettamente colpite dalle misure. Questa categoria di diritto era comunque

destinata solo ai lavoratori indipendenti.” (doc. III).

1.4. Con scritto del 14 marzo

2022, pervenuto al TCA il 23 marzo 2022, la ricorrente ha affermato che “come

risulta dagli elenchi pubblicati dall’UFSP, la Svizzera ha limitato l’accesso

ad altri Paesi, incluso Israele per esempio, dal 26 novembre al 4 dicembre 2021”

e che “anche reddito zero corrisponde a una riduzione della perdita di

fatturato, ritenuto che eravamo aperti e abbiamo lavorato per programmi futuri”

(doc. V). Alla Cassa è stato assegnato un termine scadente il 30 marzo 2022 per

eventualmente esprimersi in merito (doc. VI).

in

diritto

2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3

della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare

ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,

dell’ordine

pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere

limitata nel tempo.

Il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,

adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del

coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in

relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con

validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre

2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,

fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche

dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di

perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro

attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere

l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2

cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle

prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai

datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il

coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la

loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita

di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un

reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per

analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è

stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione

alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il

Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.

11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19

decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del

18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di

perdita di guadagno”).

Il 17 dicembre 2021 il Parlamento

ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge

COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha

prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’attività

lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015-2019. Se l’attività è stata

avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di

attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa

dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra

d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari

mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre

d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter,

primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020

con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è

registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per

cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.

RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art.

2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU

2021 18):

" Art. 2

cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è

ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione

della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra

d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato

la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una

diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto

alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre

mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della

revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal

1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.

15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di

guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole

dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di

guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015-2019.

L’art. 2 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto

dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art.

3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni

Fatti

i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui

all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982

sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle

manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett.

a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di

provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19

(lett. abis); se subiscono una perdita di guadagno o salariale

(lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito

soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia

anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un

anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata

dell’attività (lett. c).

L’art. 4 dell’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero

delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di

indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono

versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo

dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito

medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto

all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia

l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al

giorno (cpv. 3).

Per l’art. 5 cpv. 2ter

nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021

(RU 2021 5):

" Per il

calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è

determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la

fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa

fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU

2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori

indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione

dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi

su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la

norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti

aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero

2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel

campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito

soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è

inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei

lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis

lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la

decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

Dal 17 febbraio 2022

l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno

prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2

capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della

presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si

applica la medesima base di calcolo.

Per l’art. 5 cpv. 2ter

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,

per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui

all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non

rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante

il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

L’art. 5 cpv. 2ter0

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi

diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies

la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività

lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis

o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla

base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

L’art. 11 cpv. 1 della

legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno

(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,

prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio

è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti

con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità

deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente

diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è

fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la

riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità

(cpv. 3).

Infine, l’art. 6

dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17

febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il

diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo

l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

2.2. Nella Circolare sull’indennità

in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita

di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17

febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda

innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal

17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25, del 17 febbraio

2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Nella

premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

" Il 23

giugno 2021 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19 situazione

particolare e revocato il divieto generale di svolgere manifestazioni a partire

dal 26 giugno 2021. Considerato che al momento di questo annuncio numerose manifestazioni

erano già state annullate, che l’organizzazione di tali eventi richiede un

certo periodo di preparazione e che nonostante tutto sono ancora in vigore

alcune restrizioni (p. es. certificato COVID, limitazione del numero di

persone), è stato deciso di non modificare subito la presente circolare.

Considerato l’andamento della ripresa delle attività in questo settore, l’UFAS

ha deciso che dal 1° settembre 2021 non sussiste più il diritto all’indennità

di perdita di guadagno per il coronavirus derivante dal divieto di svolgere manifestazioni,

salvo in caso di grandi manifestazioni soggette all’autorizzazione

dell’autorità cantonale competente (art. 16 dell’ordinanza COVID-19 situazione

particolare). A partire dal 1° settembre 2021, le persone del settore

interessate che subiscono una perdita di guadagno in seguito alle restrizioni

ancora in vigore possono esercitare il diritto all’indennità in virtù di una

limitazione considerevole dell’attività lucrativa.”

Il

punto 3.2.3 diritto derivante da un divieto vigente di svolgere manifestazioni

o dalla mancata autorizzazione a svolgere la manifestazione a causa di

provvedimenti per combattere il coronavirus, al marginale 1040.2, nella

versione in vigore dal 1° settembre 2021, prevede:

" 1037 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che sono colpiti da un divieto di svolgere

manifestazioni secondo gli articoli 6 capoverso 2 lettera a o b e 40 LEp o non

hanno ottenuto l’autorizzazione cantonale o federale per svolgerla e hanno

quindi subìto una perdita di guadagno.

(…).

1040.2 A partire dal 1° settembre 2021, i

lavoratori indipendenti e le

09/21 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che collaborano nell’azienda i quali subiscono una perdita di

guadagno in seguito ai provvedimenti decisi per combattere il coronavirus

possono esercitare il diritto all’indennità in virtù di una limitazione

considerevole dell’attività lucrativa (v. cap. 3.2.5).”

Il

p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività

lucrativa prevede:

" 1041 Hanno

diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner

registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a

livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare

considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito

un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.

Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato

nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di

reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3 L’attività

lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni

2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel

periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è

stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va

divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve

indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è

dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione

della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19

dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per

cento.”

2.3. Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre

2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147

V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019

del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.

438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021

consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2

pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257

consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132

V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

Considerandi

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée

de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"

in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4

In concreto, la società

ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere

per il mese di ottobre 2021 in favore di __________, socio e gerente, in

considerazione delle limitazioni cui è stata sottoposta e dell’impossibilità ad

organizzare i due eventi annui, in primavera ed in estate, che le permettevano

di incassare la liquidità necessaria per poter versare i salari nel corso

dell’intero anno.

A questo proposito, dalle

tavole processuali emerge che per il mese di ottobre 2021 a fronte di uno

stipendio lordo di fr. 7'156.15 (netto di fr. 6'179), è stato versato un

importo di fr. 5'850, mentre fr. 329 sono “in sospeso” (cfr. allegato

doc. 1).

Scopo della società, iscritta

a registro di commercio il __________ 2000, è il seguente:

" __________.”

Nel caso di specie

l’insorgente non contesta che il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha

modificato l’ordinanza COVID-19 situazione particolare e revocato il divieto

generale di svolgere manifestazioni a partire dal 26 giugno 2021 e che, dopo un

periodo transitorio, l’UFAS ha deciso che dal 1° settembre 2021 non sussiste più

il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus derivante dal

divieto di svolgere manifestazioni, salvo in caso di grandi manifestazioni

soggette all’autorizzazione dell’autorità cantonale competente (art. 16

dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare).

La

ricorrente chiede che le indennità le vengano riconosciute in virtù della

limitazione considerevole dell’attività lucrativa (cfr. marginale 1041 e 1041.3

CIC).

A questo proposito nelle

more amministrative l’insorgente ha così descritto la sua situazione:

" Il nostro

programma ormai da 10 anni consiste in due convegni internazionali fissi ogni

anno, uno nel mese di Aprile e uno nei mesi estivi.

Questi 2 eventi, ci davano la continuità di lavoro e liquidità

(ca. 2 milioni di franchi) per tutto l’anno, siccome ognuno di questi eventi va

programmato organizzato venduto con almeno 10 mesi di anticipo.

L’ultimo congresso organizzato e venduto era quello di Aprile 2020

che fu annullato per forza poche settimane prima dell’evento causa le

restrizioni di covid19.

Tengo a precisare, i partecipanti di questi eventi sono in stra

maggioranza (oltre il 75%) provenienti da oltremare, USA, Canada; UK, Israele,

il resto proviene dall’Europa, clienti svizzeri sono pochi, meno del 10%.

L’evento di aprile 2021 (ultimo venduto) era stato completamente

venduto e i partecipanti hanno pagato la caparra, ovviamente siamo stati

forzati sia noi che i partecipanti ad annullare, anche per le restrizione

d’entrata che sono tuttora in vigore (fino a poche settimane fa c’era ancora il

divieto d’entrata per passeggeri dal Israele per esempio).

Organizzare un tale evento comporta mesi di lavoro ed ingenti

investimenti in marketing e pubblicità, che non ce lo possiamo permettere se

non ce la ragionevole probabilità di poter veramente farlo.

(come richiesto possiamo fornire le prove delle prenotazioni già

pagate che purtroppo abbiamo dovuto annullare)

Ora abbiamo iniziato a vendere il congresso previsto per il 14

Aprile 2022 con la speranza che fino a questa data il mondo torni alla

normalità.

(…).

Questa attività è la nostra principale, che copre il 96% della

nostra cifra d’affari.

Chiedo quindi di voler riconfermare il mio IPG (che è veramente

una cifra minima). (…)” (allegato doc. 10)

Con la decisione su

opposizione la Cassa ha affermato che “con un fatturato di CHF 0.00 per il

mese di ottobre 2021, non si può calcolare nessuna diminuzione del fatturato”

(doc. A).

2.5

Questo Tribunale, per i

motivi che seguono, non può confermare la decisione su opposizione della Cassa.

La società insorgente è

solita organizzare due eventi all’anno che in pratica costituivano, fino a

prima della pandemia di coronavirus, il 96% della sua cifra d’affari (doc. I).

Questi eventi erano di regola programmati in aprile ed in estate (doc. I).

È palese che la fine del

divieto di manifestazioni decretato dal Consiglio federale il 23 giugno 2021

non ha permesso alla società ricorrente, che necessita di principio di circa

almeno 6/9 mesi per la programmazione (pubblicità, marketing e locazione di

strutture), di organizzare la manifestazione ancora nei mesi estivi, non

potendo prevedere né l’andamento della pandemia né le scelte dell’Esecutivo

federale.

L’insorgente, anche se il

divieto delle manifestazioni è stato abrogato il 23 giugno 2021 (con entrata in

vigore dal 26 giugno 2021), non ha avuto il tempo materiale per organizzare

l’evento estivo, che gli permetteva, unitamente alla manifestazione del mese di

aprile, di conseguire il reddito grazie al quale, per il resto dell’anno, aveva

la necessaria liquidità per poter versare il salario al proprio dipendente.

L’insorgente non svolge

infatti un lavoro che gli permette di conseguire una cifra d’affari regolare

nel corso dell’anno, ma esercita un’attività tramite la quale, con

l’organizzazione di due importanti manifestazioni annue, percepisce un importo

che gli permette di far fronte a tutti gli obblighi per il resto dell’anno.

A questo proposito va

evidenziato che nel 2019, anno precedente la pandemia, la società ha conseguito

le cifre d’affari maggiori in aprile (fr. 494'389.58) ed agosto (fr. 547’938.66)

mentre da ottobre a dicembre ha subito una netta diminuzione (fr. 0; fr.

16'129.56 e fr. 68'378.85; doc. E).

Non va del resto

dimenticato che il Consiglio federale, nella sua seduta del 16 febbraio 2022, ha

in sostanza abolito il diritto alle indennità giornaliere per coronavirus,

tranne per gli assicurati attivi nelle manifestazioni, come la ricorrente, per

i quali le indennità, se dati i presupposti, possono essere riconosciute fino

al 30 giugno 2022 (cfr. art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno; cfr. anche comunicato stampa del 16 febbraio 2022 del

Consiglio federale: Coronavirus: “il Consiglio federale revoca i

provvedimenti - ancora in vigore fino a fine marzo soltanto l’obbligo della

mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie e l’isolamento”).

Nel “commento alle

singole disposizioni” dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (visibile

in: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html),

relativo alla modifica in vigore dal 17 febbraio 2022 dell’art. 2 cpv. 3bis,

pur non applicabile al caso di specie, figura che:

" (…) La

condizione di diritto finora vigente della limitazione considerevole

dell’attività lucrativa è abrogata al 17 febbraio 2022. A partire da questa

data vi hanno diritto unicamente i lavoratori indipendenti e le persone in

posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore delle

manifestazioni. Di principio valgono le precedenti condizioni di diritto della

limitazione considerevole dell’attività lucrativa, con l’aggiunta che

l’attività lucrativa soggetta a limitazioni considerevoli deve essere

un’attività nel settore delle manifestazioni. Non è tuttavia necessario che

il provvedimento che giustifica il diritto sia in vigore durante il periodo di

fruizione del diritto: provvedimenti come i divieti delle manifestazioni

possono infatti causare perdite di guadagno anche dopo la loro revoca.

Oltre alle persone che svolgono manifestazioni, vi rientrano anche quelle che

svolgono un’attività lucrativa nell’ambito di manifestazioni (p. es. tecnici

del suono e delle luci) o che si esibiscono alle manifestazioni (p. es.

operatori culturali). Si intende così creare una fase transitoria per i

lavoratori nel settore delle manifestazioni per tenere conto del fatto che, per

questi lavoratori, i provvedimenti per lottare contro la pandemia in vigore

fino al 16 febbraio 2022 hanno ripercussioni a più lungo termine rispetto ad

altri settori e di conseguenza anche nei mesi successivi all’abrogazione dei

provvedimenti possono insorgere perdite di guadagno. La durata di validità di

questa disposizione è limitata al 30 giugno 2022 (cfr. art. 11 cpv. 9).”

(sottolineature del redattore)

Ciò proprio in

considerazione delle difficoltà delle persone attive in questo ambito nel poter

riprendere a pieno ritmo la medesima attività precedentemente esercitata a

causa della necessità di dover programmare con un certo anticipo gli eventi.

Ne segue che la ricorrente

ha diritto, per il proprio socio e gerente, alle indennità giornaliere per il

coronavirus per il mese di ottobre 2021 per la circostanza che l’abrogazione

del divieto di manifestazioni del giugno 2021 non ha permesso alla società di

programmare ed organizzare per tempo l’evento che di principio, prima della

pandemia, si svolgeva in estate e le permetteva, insieme all’evento di aprile, di

guadagnare la liquidità necessaria per il resto dell’anno.

Del resto, essa, visto il

poco tempo a disposizione, non sarebbe neppure riuscita a programmare un evento

nei mesi autunnali del 2021.

Anche perché il 17

settembre 2021 il Consiglio federale ha deciso che, dal 20 settembre 2021, le

persone non vaccinate o non guarite dovevano presentare un test negativo

all’entrata in Svizzera. Tra il quarto e il settimo giorno dopo l’arrivo

dovevano inoltre sottoporsi a un secondo test (cfr. comunicato stampa del 17

settembre 2021 del Consiglio federale: “Coronavirus: nuove regole per

l’entrata in Svizzera e per il rilascio del certificato COVID alle persone

vaccinate all’estero”; cfr. anche “Modifiche dei provvedimenti nazionali

di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020”, pubblicato

dall’UFAS; modifiche degli art. 1, 2 cpv. 4, 3 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c e d,

art. 7 cpv. 4 lett. c e c/bis, art. 4 cpv. 2, art. 7-10 dell’Ordinanza COVID-19

provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori). Inoltre

tutte le persone che entravano in Svizzera, tranne eccezioni (ad esempio i

frontalieri), dovevano registrare, all’entrata, i loro dati di contatto nel “Passenger

Locator Form” (cfr. art. 3 cpv. 1 e 4 dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti

nel settore del traffico internazionale viaggiatori) e per i viaggiatori

provenienti da Paesi figuranti nell’allegato 1, vigevano regole ancora più

restrittive, come l’obbligo di quarantena (cfr. art. 9 dell’Ordinanza COVID-19

provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori).

Si tratta di misure

adottate dalla Confederazione che avrebbero (avuto) un impatto importante sulla

programmazione di un eventuale evento nei mesi autunnali, poiché le

manifestazioni sono rivolte principalmente a persone residenti all’estero (doc.

I) ed il loro successo dipende dalla possibilità per le persone provenienti da

oltremare di entrare liberamente nel nostro Paese.

La società ricorrente ha del

resto indicato di aver già programmato il prossimo evento per il mese di aprile

2022, quando spera di non dover far fronte ad ulteriori restrizioni,

dimostrando di essere intenzionata a riprendere immediatamente l’organizzazione

degli eventi appena gliene sia data la possibilità.

Alla luce di quanto sopra

esposto, occorre pertanto concludere che in seguito ai provvedimenti adottati

dalla Confederazione per combattere il coronavirus, l’attività lucrativa

dell’insorgente è stata limitata in modo considerevole, poiché nel mese di

ottobre 2021 la diminuzione della cifra d’affari rispetto al periodo 2015-2019

(2015: fr. 1'221’301.71; 2016: 1'152'495.27; 2017: 2'024'390.05; 2018:

1'750’679.60; 2019: 1'722'231.24) è stata superiore al 30% (cfr. art. 2 cpv.

3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno), ritenuto che l’importo figurante

nel modulo di richiesta delle prestazioni è pari a fr. 0 (doc. 1). Come rileva

correttamente l’assicurata, un reddito pari a fr. 0 corrisponde ad una perdita

di fatturato ritenuto che la società continuava ad essere aperta e stava

preparando gli eventi futuri, segnatamente quello del mese di aprile 2022.

In queste condizioni, per

il mese di ottobre 2021, le condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis

lett. a (l’attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di

provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19) e

c (nel 2019 il socio e gerente della società ha conseguito un reddito soggetto

all’AVS di almeno 10000 franchi) dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in

vigore nel mese di ottobre 2021 sono adempiute.

La decisione su opposizione

impugnata va di conseguenza annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

affinché esamini se anche la condizione dell’art. 2 cpv. 3bis lett.

b (il socio e gerente subisce una perdita salariale) dell’Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno in vigore nel mese di ottobre 2021 è realizzata e in caso

di risposta positiva calcoli l’ammontare dell’indennità giornaliera dovuta.

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario

o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 21 febbraio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und

Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der

Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.

741.

n. 30).

Sul tema cfr. anche STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa CO 1 per i

suoi incombenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti