42.2022.17
Richiesta di indennità giornaliere per coronavirus per il periodo da gennaio 2021 ad aprile 2021 respinta. L'assicurato, persona in posizione analoga a quella di un datore di lavoro, non ha comprovato una perdita salariale. Inoltre nessuna misura cantonale o federale limitava la sua attività
28 aprile 2022Italiano34 min
varie decisioni nei confronti di altre società la Cassa di compensazione avrebbe
Source ti.ch
Incarto
n.
42.2022.17
cs
Lugano
28 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 (recte: 28) febbraio 2022 di
1. RI
1
2. RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 gennaio 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 giugno
2021, confermata dalla decisione su opposizione del 26 gennaio 2022, la Cassa CO
1 ha respinto le richieste di indennità giornaliera per il coronavirus
inoltrate dalla RI 1, in favore del proprio socio e gerente RI 2, nato nel
1965, per i mesi da gennaio ad aprile 2021 (doc. A1). L’amministrazione ha
respinto l’opposizione, affermando:
" (…) Se
l’attività è stata avviata nel corso del 2021, per il calcolo dell’indennità ci
si basa sul reddito medio del 2021 indicato nei conteggi salariali; se il
reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per
analogia il N. 1067, secondo il quale esso viene convertito in reddito
giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (cfr. marg. 1069.2
CIC).
Nell’evenienza concreta è verosimile che, come indicato
dall’opponente, essa abbia avviato l’attività a gennaio 2021. Per stabilire il
reddito medio determinante, tuttavia, non ci si basa sul salario contrattuale,
come vorrebbe l’opponente. Ci si basa bensì sui conteggi salariali o, come nel
presente caso, sulle allegazioni dell’opponente. Ebbene, essa ha dichiarato nei
formulari IPG Corona di non aver versato alcun reddito mensile soggetto all’AVS
in nessuno dei mesi di attività, quelli cioè da gennaio ad aprile 2021. Non è
pertanto possibile comparare il reddito medio del 2021, anche convertendolo in
reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa, con
quello percepito nei mesi per i quali è richiesta l’IPG Corona.
Ne discende che, alla luce dei dati a disposizione, non è
stabilito con il grado della verosimiglianza preponderante che l’opponente
abbia subito una perdita di guadagno.”
1.2. RI 1 e RI 2, entrambi
rappresentati dalla fiduciaria RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta
decisione su opposizione (doc. I).
Fatti
I ricorrenti affermano che
RI 2 negli anni precedenti il 2021 era un indipendente, diventato salariato nel
2021 tramite la RI 1, per la quale svolge sempre lo stesso lavoro, ha sempre il
medesimo “pacchetto clienti” e dispone della medesima sede. Di
conseguenza vi è una continuazione dell’attività lucrativa e non una cessazione
con cambio della professione.
Secondo i ricorrenti in
varie decisioni nei confronti di altre società la Cassa di compensazione avrebbe
sempre concesso l’indennità giornaliera (ad esempio nei casi in cui i
ristoranti cambiano la gestione e la ragione sociale, i soci hanno comunque
diritto alle prestazioni).
Gli insorgenti producono,
oltre ai conteggi salariali di tutto l’anno, la dichiarazione dei salari
presentata il 19 gennaio 2022 e relativa al 2021, dove è stato inserito il
salario secondo il contratto (fr. 48'000 lordi) che tuttavia l’interessato non
ha mai percepito. La determinazione del reddito di RI 2 è avvenuta sulla base di
una media approssimativa del suo reddito pregresso da indipendente in funzione
della continuazione dell’attività. Non è quindi stato inserito un dato casuale.
1.3. Con risposta del 15 marzo
2022 la Cassa CO 1 propone la reiezione del ricorso, affermando:
" (…)
1. il diritto all’IPG Corona non è stato riconosciuto poiché il
beneficiario delle indennità non ha comprovato una perdita di guadagno;
2. la decisione di rifiuto del 25 giugno 2021 ha indicato
erroneamente quale anno di riferimento per stabilire il reddito medio
determinante dell’attività lucrativa soggetto all’AVS il 2019 in luogo del
2021;
3. la società ricorrente è stata affiliata dalla Cassa nella
categoria datore di lavoro a decorrere dal 01.11.2020 (cfr. doc. 005). Sul
questionario di affiliazione quale persona giuridica – punto F – è stato
osservato che l’Attività partirà nel 2021 al momento nessun salariato
(cfr. doc. 006). Per simili casi si rinvia alla sentenza TCA del 16.08.2021 n.
42.2021.39 e alla marginale 1069.2 della Circolare sull’indennità in caso di
provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità perdita di guadagno per
il coronavirus (CIC).” (doc. III)
1.4. Con scritto del 25 marzo 2022
(doc. V), cui hanno allegato il bilancio della ditta individuale RI 1 degli
anni 2019 e 2020, i ricorrenti hanno preso posizione in merito alla risposta
dell’amministrazione, alla quale è stato assegnato un termine scadente l’8
aprile 2022 per eventualmente esprimersi in merito (doc. VI). Il 30 marzo 2022
i ricorrenti hanno prodotto l’estratto conto dell’RI 1 relativa ai mesi da
gennaio a giugno 2021 (doc. VII/1), trasmessa alla Cassa per conoscenza (doc.
VIII).
in diritto
Considerandi
2.1
Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3
della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi
sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per
frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus,
l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con
il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31),
entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi
(RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2
cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11.
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18.
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il
Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della
legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale
ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2.
cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU
2021.
18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15.
cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto
dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art.
3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni
i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui
all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle
manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett.
a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di
provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19
(lett. abis); se subiscono una perdita di guadagno o salariale
(lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un
anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata
dell’attività (lett. c).
L’art. 4 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero
delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono
versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021
(RU 2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU
2021.
5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la
norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti
aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero
2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la
decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022
l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso
3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente
ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la
medesima base di calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,
per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non
rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter0
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies
la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente
diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è
fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la
riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità
(cpv. 3).
Infine, l’art. 6
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il
diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo
l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.
2.2
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva
amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25
versioni, cfr. CIC versione 25, del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Il
p.to 3.2.5, “Diritto derivante da una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa”, introdotto nella versione 8 della CIC, stato al 4
novembre 2020 e aggiornato successivamente, prevede:
" 1041.2 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno
in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si
applica per analogia il N. 1067.
1041.3
L’attività è considerata aver subito una
limitazione
03/21 considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento
rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto,
la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va
calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015,
la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore
mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e
spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre
2020.
è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per
cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la
diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.
1041.4
Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio
del 2015 ci si
11/20 basa sulla media a partire
dall’avvio dell’attività fino al 2019
Esempio
In caso di avvio
dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60
bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).
1041.5
Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa nel
03/21 2020 o nel 2021 devono
dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono
aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione
della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le
cifre d’affari più elevate.
1041.5a In caso di cambiamento di
statuto giuridico (trasformazione
01/21b di ditte individuali, società di
persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la
verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo
statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.
1041.6
Se l’attività lucrativa è stata
avviata meno di un anno fa, dopo
11/20 il 2019, il limite di reddito
di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in
reddito annuo (cfr. N. 1067).
1041.7
Nel caso dei lavoratori
indipendenti e delle persone in
11/20 posizione assimilabile a quella
di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a
titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano
soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale.
Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale
sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa
attività.
1041.8
Gli aventi diritto che, per il mese di
dicembre, dimostrano di
12/20 aver avuto una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento,
possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare
il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro
invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra
d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero
mese di dicembre. (…)”
Nella versione 21, stato
17.
dicembre 2021, il numero 1041.5, è stato così modificato:
1041.5
Le persone che hanno avviato la
loro attività lucrativa nel
12/21 2020, nel 2021 o nel 2022 devono dimostrare in forma adeguata di aver
registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o
30.
per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere
diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre
mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la
media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Per le persone in
posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda, esse prevedono invece che:
“1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067.
1069.2
Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il
calcolo
11/20 dell’indennità
ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre
in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è
stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il
N. 1067. (…)”
La medesima formulazione è
stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18
dicembre 2020, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.
Nella versione 14 del 19
marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:
" (…)
1069.1
Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito
dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito
è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia
il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto
conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a
causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo
l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono
considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”
Dal 1° luglio 2021 il
marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2
del seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va
conside-
07/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°
luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”
Dal 1° settembre 2021 il
marginale 1065.2 ha il seguente tenore:
“1065.2 Per il calcolo delle
indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-
09/21 rato
d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019
(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La
nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste
prima del 1° luglio 2021.
Esempi
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.
- La
decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio
2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal
primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”
Il
punto 5.4, persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e
coniugi o partner registrato che lavorano nell’azienda, nella versione 8, del 4
novembre 2020, prevedeva:
" 1069.1 Per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
11/20 reddito dell’attività lucrativa
soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per
un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
1069.2
Se l’attività è stata avviata nel
corso del 2020, per il calcolo
11/20 dell’indennità ci si basa sul
reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio
dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito
per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
Nella
versione 14, stato 19 marzo 2021, è stato modificato il numero 1069.1, nei
seguenti termini:
" 1069.1 Per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul
03/21 reddito dell’attività lucrativa
soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per
un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in
cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i
loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o
hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia,
infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG
o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040
DIPG si applicano per analogia.”
La
versione 21, stato 17 dicembre 2021, ha apportato un cambiamento al numero
1069.2:
“1069.2 Se l’attività è stata avviata nel
corso del 2020, per il calcolo
12/21 dell’indennità ci si basa sul
reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio
dell’attività nel 2021, su quelli del 2021 e in caso di avvio dell’attività nel
2022, su quelli del 2022. Se il reddito è stato conseguito per un periodo
inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.”
Da
rilevare infine che la versione 25, stato 17 febbraio 2022, ha apportato
ulteriori modifiche alla CIC, qui tuttavia non applicabili.
2.3
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4
In concreto, la società
ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere
per i mesi da gennaio ad aprile 2021 in favore di RI 2, socio e gerente,
sulla base del salario figurante nel contratto di lavoro, ossia fr. 48'000
lordi all’anno.
La società è stata iscritta a
registro di commercio il __________ 2016 con il nome di __________ (cfr. doc.
8.
e doc. 6, pag. 3) e RI 2 ne è diventato socio e gerente dal 1° luglio 2020
(cfr. doc. 3 e estratto registro di commercio in internet).
Da fine ottobre 2020 la
società si chiama RI 1 ed ha il seguente scopo:
" __________.”
Dall’allegato contratto
di lavoro risulta che l’insorgente è stato assunto il 31 dicembre 2020 con
effetto dal 1° gennaio 2021 quale investigatore con un salario di fr.
48'000 lordi all’anno (allegato doc. 3). La società è stata affiliata quale
datrice di lavoro dal 1° novembre 2020 (doc. 5). Nella richiesta di
affiliazione del 17 novembre 2020 figurava: “attività partirà nel 2021 al
momento nessun salariato” (doc. 6).
Il
17.
giugno 2021 la ricorrente ha comunicato alla Cassa che RI 2 ha ritirato la
società il 01.07.2020 “ma vista la situazione pandemica per l’anno 2020 non
si è versato alcun tipo di salario” (doc. 7).
Nella
dichiarazione dei salari per l’anno 2020, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al
31.
ottobre 2020 la società, in data 16 dicembre 2020, aveva indicato un salario
di fr. 85'000 lordi a favore di __________, precedente socio (allegato doc. 7).
Nella
dichiarazione dei salari per il 2021, del 17 gennaio 2022, figura un salario in
favore di RI 2 di fr. 48'000 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2021.
(doc. A4).
Nella
richiesta di prestazioni è stato indicato che la società, la cui attività è
iniziata il __________ 2016, ha avuto una cifra d’affari
di fr. 21'961.50 nel 2017, di fr. 122'277 nel 2018 e di fr. 24'484.95 nel 2019
(doc. 8). In tutti e quattro i mesi per i quali è chiesta l’indennità è invece
stata dichiarata una cifra d’affari pari a fr. 0 (doc. 8). Alla questione di
sapere a quali provvedimenti è dovuta la diminuzione della cifra d’affari, la
società non ha risposto.
Va
infine ancora aggiunto che la ditta individuale __________ è stata radiata il __________
2020.
(cfr. estratto registro di commercio in internet) e che nel 2020 ha avuto
un utile di fr. 16'614.53 mentre nel 2019 di fr. 53'660.69 (cfr. doc. B1 e B2).
2.5
In concreto, conformemente a
quanto già deciso in un caso analogo (cfr. STCA 42.2021.72 del 31 gennaio 2022;
cfr. anche, per il passaggio contrario da attività salariata a attività
indipendente: STCA 42.2021.20 del 18 maggio 2021), la decisione su opposizione
emessa dalla Cassa va confermata poiché i ricorrenti non hanno comprovato che RI
2, socio e gerente della RI 1 e dunque persona in posizione analoga a quella di
un datore di lavoro, ha subito una perdita salariale come richiesto
dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
A questo proposito va
rammentato che ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis lett. b dell’Ordinanza
sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il
coronavirus (COVID-19) le persone in posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro hanno diritto all’indennità, se, oltre a dover subire una
limitazione considerevole della loro attività lucrativa, subiscono una
perdita salariale.
Per l’art. 5 cpv. 1
dell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione
con il coronavirus (COVID-19), l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento
del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del
diritto all’indennità.
Il marginale 1069.1 della
Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus
– Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – prevede che per
stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività
lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se l’attività è stata
avviata nel corso del 2020, per il calcolo dell’indennità ci si basa sul
reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio
dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito
per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.
Nel caso di specie RI 2
non ha conseguito alcun salario soggetto all’AVS nel 2020 per un’eventuale
attività svolta per la RI 1 (fino a __________: __________).
La società ricorrente
evidenzia tuttavia che l’interessato ha iniziato la propria attività nel 2021,
avendo sottoscritto un contratto di lavoro, il 31 dicembre 2020, con effetto
dal 1° gennaio 2021, per un salario mensile lordo di fr. 4’000, ciò che
permetterebbe di prendere in considerazione il reddito conseguito quell’anno.
È vero che per il marginale
1069.2
CIC se l’attività è stata avviata nel corso del 2021, per il calcolo
dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2021 indicato nei conteggi
salariali.
Tuttavia
la società ricorrente è stata iscritta a registro di commercio il __________
2016, con un altro nome, e dalla dichiarazione dei salari emerge che nel 2020,
fino al __________, sono state versate delle retribuzioni per complessivi fr.
85'000 lordi in favore di __________ (allegato doc. 7), allorché RI 2 era già
socio e gerente dal 1° luglio 2020.
Inoltre
il 17 giugno 2021 la ricorrente ha comunicato alla Cassa che RI 2 ha ritirato
la società il 01.07.2020 “ma vista la situazione pandemica per l’anno 2020
non si è versato alcun tipo di salario” (doc. 7).
L’attività della società
ha pertanto già avuto inizio prima del 2021 (cfr., a proposito del concetto di
avvio dell’attività, che va inteso non soltanto quale inizio dell’impresa
formale, bensì quale inizio dell’attività commerciale vera e propria, la STCA
42.2021.39
del 16 agosto 2021, consid. 2.7 e 2.8; cfr. anche la STCA
42.2021.55-56 del 18 ottobre 2021, consid. 2.6).
Di conseguenza occorre far
capo ai dati del 2020, secondo i quali RI 2, malgrado fosse già socio e gerente
della società dal 1° luglio 2020, non ha conseguito alcun salario.
Per cui la circostanza che
da gennaio 2021 l’interessato avrebbe potuto conseguire un salario, non è
d’aiuto alla ricorrente per poter ottenere le chieste indennità (cfr. STCA
42.2021.72
del 31 gennaio 2022).
Per quanto concerne la
questione sollevata in sede ricorsuale secondo cui RI 2 ha continuato a
svolgere la medesima attività già esercitata in precedenza con la ditta
individuale quale indipendente, riprendendo i medesimi clienti, va rilevato che
per il numero 1041.5a CIC, in caso di cambiamento di stato giuridico
(trasformazione di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche),
l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il
calcolo dell’indennità si basa unicamente sul nuovo statuto.
In concreto, a prescindere
dalla questione di sapere se vi sia stata una trasformazione della ditta
individuale __________ nella RI 1, va comunque rilevato come la società chieda
indennità per un periodo (gennaio-aprile 2021) che non è stato preceduto da
alcuna attività salariata da parte dell’insorgente e dunque non è stata
comprovata alcuna perdita salariale.
Va qui poi rilevato che i
ricorrenti, nelle loro richieste di prestazioni, non hanno indicato a quali
provvedimenti cantonali o federali sarebbe dovuta l’asserita diminuzione della
cifra d’affari della società, che da gennaio ad aprile 2021 sarebbe stata pari
a fr. 0 (cfr. doc. 8), ossia per quale motivo l’attività di investigatore (cfr.
allegato doc. 3, contratto di lavoro) sarebbe stata limitata da misure federali
o cantonali dovute alla pandemia (cfr. doc. 8, pag. 4, punto 3.2 e pag. 5).
Anche per questo motivo non vi è alcun diritto alle indennità (cfr. art. 2 cpv.
3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per il quale hanno
diritto alle prestazioni le persone in posizione assimilabile ai datori di
lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa,
rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole,
[…]).
Quanto
alla circostanza che in altri casi simili la Cassa avrebbe versato le indennità
giornaliere per il coronavirus, va evidenziato da una parte che l’insorgente
non apporta alcuna prova a sostegno della sua tesi e dall’altra che, in ogni
caso, non può esserci uguaglianza di trattamento
qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche (cfr. STF 9C_561/2016
del 27 marzo 2017, consid. 7.2; STF del 16 maggio 2008, 8C_48/2008; cfr. anche STF del
4.
giugno 2003, K 31/03).
In queste condizioni la
decisione su opposizione impugnata merita conferma.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 28 febbraio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni
IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema
cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio
2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti